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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 4 marzo 2004, n. 1
Rideterminazione
delle dotazioni organiche
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21
aprile 2004
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del
Segretario generale
A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari
generali e personale
Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario
generale
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per
il tramite dei Ministeri interessati)
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Ufficio
del Segretario generale
Agli Enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001
Alle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999 (per
il tramite dei Ministeri interessati)
Agli Enti pubblici non economici (per il tramite dei
Ministeri vigilanti)
e, p.c.
Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN)
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP
Loro sedi
Premesse.
Il processo di riforma e di modernizzazione delle pubbliche
amministrazioni ha tra i suoi obiettivi anche quello di razionalizzare le
strutture e l'organizzazione secondo i criteri di funzionalità rispetto ai
compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicità ed ampia flessibilità, assicurando il
collegamento delle attività tra gli uffici.
Il tema dell'organizzazione e delle dotazioni organiche è
stato riproposto recentemente dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003), mettendo in rilievo l'esigenza di rivedere le
strutture alla luce dei processi generali di razionalizzazione e del nuovo
assetto costituzionale.
Tale previsione non è limitata temporalmente all'anno 2003,
ma continua a spiegare i suoi effetti per le amministrazioni che non vi avessero
adempiuto, contenendo comunque alcuni principi generali guida in materia di
organizzazione.
Si ritiene opportuno, pertanto, intervenire in questa sede
per ricordare che, nell'adozione dei provvedimenti di ridefinizione e
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, le amministrazioni
dovranno assicurare il rispetto dei principi organizzativi fissati dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, dei criteri cui ispirare
l'organizzazione individuati dall'art. 2, comma 1, nonché dei principi contenuti
nella legge 15 maggio 1997, n. 59, in coerenza con quanto stabilito dall'art.
34, comma 1, lettere a), b), c), della legge n. 289/2002.
Normativa.
Il Dipartimento della funzione pubblica ha diramato linee
guida, istruzioni e modalità attuative concernenti la rideterminazione delle
dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni con lettera circolare n.
2125-15 dell'11 aprile 2003 dell'Ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni, alla quale si rinvia integralmente e con cui sono state fornite
indicazioni, concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire in
modo omogeneo l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 della legge
n. 289/2002, per le Amministrazioni centrali dello Stato e per gli enti e/o
agenzie da esse vigilati, per le aziende autonome e per gli enti pubblici non
economici.
Il predetto art. 34, al comma 1, stabilisce che tutte le
amministrazioni pubbliche, di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei Comuni aventi una
popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, devono provvedere, sulla base dei
principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo, alla
rideterminazione delle dotazioni organiche, tenendo conto, del processo in atto
di riforma dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici, ai sensi della
legge 6 luglio 2002, n. 137, della riorganizzazione e trasformazione degli Enti,
ai sensi di quanto previsto dal Capo III del Titolo III della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nonché del trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali
derivante dalla modifica del Titolo V della Costituzione, di cui alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dall'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tali processi di trasformazione assumono, infatti,
particolare rilevanza per l'impatto prodotto sull'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni e vanno, pertanto, tenuti in debito conto nel processo di
riprogrammazione e ridistribuzione del capitale umano. Il comma 2 dello stesso
art. 34 pone, ai suddetti fini, due vincoli tassativi: il rispetto del principio
di invarianza della spesa; il limite dei posti complessivi di organico di
diritto individuati alla data del 29 settembre 2002 da provvedimenti formali
vigenti.
Il successivo comma 3 stabilisce che, nell'attesa del
perfezionamento dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, sono
provvisoriamente individuate le dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni in misura pari ai posti coperti alla data del 31 dicembre 2002.
In tale provvisoria individuazione devono essere ricompresi,
altresì, eventuali posti per i quali, alla medesima data, siano in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del
personale. Ulteriormente, vengono fatti salvi i predetti effetti per fattispecie
derivanti da previsioni normative transitorie, che obbligano a situazioni
organizzative non corrispondenti a definitive modifiche strutturali (art. 3,
comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145 e art. 52, comma 68,
della legge n. 448 del 2001), o da provvedimenti di riorganizzazione delle
amministrazioni ai sensi della legge n. 137/2002, il cui iter sia stato già
formalmente avviato prima del 31 dicembre 2002.
Applicazione.
A tale riguardo si segnala che, nelle more del completamento
delle procedure di rideterminazione previste dall'art. 34, comma 1, della legge
n. 289/2002, la provvisoria individuazione, operata ex lege, prevista dal
successivo comma 3 ha, comunque, comportato nei confronti di tutti i destinatari
della norma una modifica della precedente dotazione organica.
Le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni,
quindi, anche se le stesse non hanno provveduto ad adottare formali
provvedimenti, con i quali abbiano dato atto di tale provvisoria individuazione,
sono comunque quelle previste dal comma 3, del predetto art. 34, che, come
detto, tiene conto dei posti coperti al 31 dicembre 2002 e dei posti per i quali
risultino, alla stessa data, in corso di espletamento procedure di reclutamento,
di mobilità o di riqualificazione del personale.
Come già rappresentato nella predetta lettera circolare
dell'11 aprile 2003 dell'Ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni, tale formalizzazione è, invece, necessaria ai fini della
successiva rideterminazione, in quanto atto preliminare all'attivazione del
relativo procedimento.
Conseguentemente, tutte le amministrazioni che ancora non
hanno provveduto a tale ultimo adempimento, dovranno tenere conto,
nell'attuazione delle politiche di gestione riguardanti il proprio personale,
della loro attuale dotazione organica, così come individuata ai sensi dell'art.
34, comma 3.
Pertanto, le procedure di mobilità, di riqualificazione e di
reclutamento dovranno essere attuate in relazione al numero di posti individuati
nelle vigenti dotazioni organiche di ogni singola amministrazione.
Si evidenzia
che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche da parte
dell'amministrazione produce i propri effetti solo a seguito del perfezionamento
dell'iter procedimentale di approvazione.
Linee guida.
In tale occasione, si ritiene opportuno fornire ulteriori
indicazioni per la predisposizione dei provvedimenti di ridefinizione e
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive e delle relazioni
tecniche di accompagnamento agli stessi, richiamando principi e obiettivi,
concordati dal Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per il personale
delle pubbliche amministrazioni e dal Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato - IGOP.
Tale attività, infatti, deve rappresentare per
l'amministrazione non un mero atto formale ma un atto di programmazione e
pianificazione che, sulla base della definizione degli obiettivi generali
dell'azione amministrativa, concorre alla definizione di un sistema
complessivamente efficace ed efficiente di gestione delle risorse.
In attuazione
del principio costituzionale di buon andamento, devono trovare applicazione in
questa sede, in particolare, i criteri individuati dall'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia, nonché quelli previsti
dagli articoli 6 e 8. Sotto tale punto di vista, la rideterminazione della
dotazione organica deve, quindi, derivare dalla complessiva analisi dei compiti
istituzionali, effettuata alla luce degli indirizzi programmatici e tener conto,
oltre che delle fondamentali competenze e funzioni che individuano le missioni
dell'amministrazione, anche dei documenti di programmazione generale quali il
Documento di programmazione economico finanziaria, la legge finanziaria, nonché
di quelli specifici quali la Direttiva annuale del Ministro, o dell'organo di
direzione politica dell'ente, con cui sono definiti gli obiettivi annuali
dell'amministrazione e dei vari uffici.
Sulla base di tali indirizzi e priorità può, pertanto, essere
avviato un processo di pianificazione strategica e di programmazione operativa
diretto a valutare la tipologia degli obiettivi e, in relazione a questi, la
disponibilità delle risorse finanziarie o, in alternativa, le modalità di
reperimento delle stesse, nonché all'individuazione delle risorse umane
necessarie e le modalità di utilizzo.
Modalità attuative.
Alla luce di quanto esposto, le amministrazioni in indirizzo
che ancora non abbiano dato compiuta attuazione agli adempimenti di cui all'art.
34, commi 1 e 2 della legge n. 289/2002, nell'elaborazione della proposta di
rideterminazione della dotazione organica, dovranno provvedere ad un'analisi
degli effettivi fabbisogni come sopra delineata, nella quale tenere conto dei
principi individuati dall'art. 34, comma 1, lettere a), b) e c) della predetta
legge, e, quindi, anche dei seguenti aspetti che comportano per le pubbliche
amministrazioni variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche:
a) processi effettuati, o in atto, di privatizzazione e
opportunità di esternalizzazione di servizi, ai sensi dell'art. 36 della legge
n. 448/2001;
b) processi di informatizzazione della pubblica
amministrazione con riferimento a quanto evidenziato nelle linee guida in
materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004 (per es. la
diffusione del protocollo informatico, l'e-procurement);
c) trasferimento di funzioni ad altri livelli di governo.
La proposta dovrà, inoltre, essere accompagnata, oltre che
dal formale provvedimento di individuazione provvisoria ai sensi dell'art. 34,
comma 3, della legge n. 289/2002, da una relazione tecnica illustrativa che
evidenzi, in particolare:
1) gli eventuali nuovi processi attribuiti
all'amministrazione;
2) i processi trasferiti a regioni ed enti locali o,
comunque, non più esercitati;
3) gli obiettivi indicati con la direttiva annuale del
Ministro o dell'organo di direzione politica dell'ente;
4) una quantificazione delle risorse necessarie, anche in
termini finanziari, relativa all'analisi degli effettivi fabbisogni di
personale, che comunque contenga un raffronto alla dotazione organica vigente al
29 settembre 2002;
5) i dati disponibili sul controllo di gestione. Per quanto
riguarda, in particolare, il punto 4, la quantificazione delle risorse umane
necessarie per la prosecuzione dell'attività dovrà essere effettuata in
relazione alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, tenendo
anche conto del piano annuale di formazione, di cui all'art. 7-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto, a tal fine, occorrerà fare riferimento ai dati e
alle relazioni degli organi di controllo interno di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
Si ricorda, inoltre, la disposizione di cui all'art. 5, comma
3, del predetto decreto legislativo n. 165/2001, secondo cui «Gli organismi di
controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'art. 2, comma 1, anche al fine di
proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per
l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione».
È opportuno, anche, ricordare che l'art. 6 del decreto
legislativo n. 165/2001 prevede tra gli atti preliminari e necessari alla
definizione delle dotazioni organiche da parte delle amministrazioni pubbliche,
oltre alla verifica degli effettivi fabbisogni, la consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative. Pertanto, ogni amministrazione,
essendo tenuta ad operarvi in via diretta, ne deve comunque dare atto nella
proposta di rideterminazione, allegando la relativa documentazione.
Per quanto riguarda le proposte di rideterminazione
derivanti, in particolare, da un'analisi dei fabbisogni effettuata sulla base
della ricollocazione di alcuni compiti tra diversi livelli di governo derivanti
dall'attuazione del Titolo V della Costituzione, appare, inoltre, necessario che
le amministrazioni in indirizzo osservino i principi dettati in materia di
contenimento della spesa, in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza pubblica, sia pur in presenza di eventuali variazioni delle tipologie
professionali necessarie al proseguimento delle attività istituzionali.
Sulla base di quanto esposto è opportuno, quindi, che le
proposte di rideterminazione della dotazione organica che non apportano
significative riduzioni a quella vigente al 29 settembre 2002, limite fissato
dall'art. 34, comma 2, debbano recare motivazioni approfondite nel dettaglio
sull'iter seguito per giungere alla quantificazione proposta e sulle ragioni che
giustificano tale decisione.
Conclusioni.
Pertanto, le proposte di rideterminazione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni in indirizzo dovranno essere accompagnate: dal
formale provvedimento di individuazione provvisoria; dalla documentazione
relativa all'avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative; dalla relazione tecnica, contenente, in particolare, gli
elementi indicati ai numeri da 1 a 5 del precedente paragrafo.
Roma, 4 marzo 2004.
Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2004 Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n.
186
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