INDICE
Art. 1
- Definizioni
Art. 2
- Rilascio della carta nazionale dei servizi
Art. 3
- Caratteristiche della carta nazionale dei servizi
Art. 4
- Dati eventuali della carta nazionale dei servizi
Art. 5
- Validità temporale e utilizzo della carta nazionale dei servizi
Art. 6
- Procedure di interdizione della carta nazionale dei servizi
Art. 7
- Ulteriori attività connesse al rilascio della carta nazionale dei servizi
Art. 8
- Disposizioni transitorie
Art. 9
- Regole tecniche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto l'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'articolo 27, commi 8, lettera b), e 9, della legge 16
gennaio 2003, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000,
n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 1999, n. 437;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
riunione del 9 settembre 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 settembre e del
24 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adattata
nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni;
b) carta di identità elettronica: la carta d'identità
elettronica di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
c) indice nazionale delle anagrafi: il sistema del Ministero
dell'interno, Centro nazionale per i servizi demografici di cui all'articolo
2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;
d) dati identificativi del titolare: il nome, il cognome, il
sesso, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza al momento del
rilascio della carta nazionale dei servizi e il codice fiscale;
e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
f) lista di emissione: l'elenco delle carte nazionali dei
servizi emesse che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi;
g) lista di revoca: gli elenchi delle carte nazionali dei
servizi che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi come emesse
e che sono revocate dalle amministrazioni emittenti.
Art. 2
Rilascio della carta nazionale dei servizi
1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta
d'identità elettronica, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al
fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche
amministrazioni.
2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto
interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, previa
identificazione del titolare, secondo le modalità e le caratteristiche definite
dal presente decreto, e dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
3. Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta
nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi
disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi, effettua la verifica della
corrispondenza dei dati identificativi e accerta che il soggetto richiedente non
sia in possesso della carta di identità elettronica. In caso di corrispondenza
dei dati identificativi e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una
carta d'identità elettronica, l'amministrazione emette la carta nazionale dei
servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del
rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di
formare ed aggiornare la lista di emissione.
4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni
dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi
comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il
periodo di validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di
emissione della carta nazionale dei servizi, affinché la interdica.
5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma
3, i dati identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice
nazionale delle anagrafi, si applica l'articolo 8, commi 2, 3 secondo e terzo
periodo e 4. 6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale
dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono.
Art. 3
Caratteristiche della carta nazionale dei servizi
1. La carta nazionale dei servizi contiene un certificato di
autenticazione, consistente nell'attestato elettronico che assicura
l'autenticità delle informazioni necessarie per l'identificazione in rete del
titolare della carta nazionale dei servizi, rilasciato da un certificatore
accreditato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le caratteristiche del certificato di autenticazione sono
stabilite dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
3. La carta nazionale dei servizi contiene:
a) i dati identificativi del titolare;
b) il codice numerico di identificazione della carta, nonchè
le date del suo rilascio e della sua scadenza.
4. La carta nazionale dei servizi riporta impresso in modo
leggibile, sul dorso, la dicitura: "CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI" ed il nome
della pubblica amministrazione che l'ha emessa.
Art. 4
Dati eventuali della carta nazionale dei servizi
1. La carta può contenere eventuali informazioni di carattere
individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per
attività amministrative e per l'erogazione dei servizi al cittadino, cui si può
accedere tramite la carta, salvo si tratti dei dati sensibili di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati personali forniti ai fini dell'accesso a servizi,
compreso il codice fiscale, sono utilizzabili unicamente per identificare in
rete il titolare della carta nazionale dei servizi e per verificare la sua
legittimazione al servizio, secondo le modalità previste dalle regole tecniche
di cui all'articolo 9.
Art. 5
Validità temporale e utilizzo della carta nazionale dei
servizi
1. La carta nazionale dei servizi ha la validità temporale
determinata dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a sei anni.
2. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in
rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della
carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è
responsabile del suo rilascio.
Art. 6
Procedure di interdizione della carta nazionale dei servizi
1. Le procedure di interdizione dell'operatività della carta
nazionale dei servizi, in caso di smarrimento, di furto o di variazione dei dati
identificativi del titolare, sono definite dalle regole tecniche di cui
all'articolo 9.
2. Dopo l'interdizione l'amministrazione può, a richiesta,
rilasciare una nuova carta nazionale dei servizi.
Art. 7
Ulteriori attività connesse al rilascio della carta nazionale
dei servizi
1. Le liste di revoca sono accessibili in via telematica
secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione - CNIPA, definisce le iniziative atte a migliorare il sistema
dei servizi, accessibile in rete, delle pubbliche amministrazioni ed effettua
controlli di qualità sulle procedure e sui dati utilizzati per l'emissione delle
carte nazionali dei servizi e, se del caso, richiede all'amministrazione
emittente eventuali modifiche, ferme restando le disposizioni in materia di
valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2002, n. 10.
Art. 8
Disposizioni transitorie
1. In attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste
dal regolamento per la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le
amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi ne danno
comunicazione all'indice nazionale delle anagrafi e la carta nazionale dei
servizi è rilasciata secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Le amministrazioni che intendono emettere la carta
nazionale dei servizi, identificato il titolare, rilasciano la carta nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 9 ed inviano i dati
identificativi del titolare, il codice numerico identificativo della carta, la
data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi.
3. L'indice nazionale delle anagrafi successivamente alla
ricezione dei dati di cui al comma 2, verifica la correttezza dei dati
identificativi del titolare ricevuti e inserisce il codice numerico e le date di
rilascio e scadenza nella lista di emissione. Nel caso in cui i dati
identificativi del titolare ricevuti non siano presenti nell'indice nazionale
delle anagrafi, questo li trasmette al comune di residenza e all'amministrazione
fiscale perché convalidino i dati di rispettiva competenza al fine di
consentirne il corretto inserimento nell'indice medesimo. L'indice nazionale
delle anagrafi, nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non
siano corretti, segnala all'amministrazione emittente la necessità di attivarsi
nei confronti dell'utente per interdire la carta nazionale dei servizi emessa.
4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni
dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi
comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il
periodo di validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di
emissione della carta nazionale dei servizi, affinché la interdica.
5. Laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la procedura di accertamento preventivo
del possesso della carta d'identità elettronica è effettuata, dalle
amministrazioni che emettono la carta nazionale dei servizi, limitatamente ai
residenti nei comuni che diffondono la carta d'identità elettronica, previo
accordo con i comuni interessati.
Art. 9
Regole tecniche
1. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono definite
le regole tecniche contenenti le specifiche di carattere tecnico e di sicurezza
informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relativa
alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della
carta nazionale dei servizi.
2. Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare la carta
nazionale dei servizi dalla data di pubblicazione delle regole tecniche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 2004.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004 Ministeri
istituzionali, registro n. 3, foglio n. 400.