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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
12 settembre 2003
Fissazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le
aziende appartenenti
al Servizio sanitario nazionale, di criteri e limiti per le assunzioni
di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003.
(G.U. n. 239 del 14 ottobre 2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 27 dicembre 2002,
n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003);
Visto l'art. 34, comma 11 della
citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere
in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli
altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti
per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003;
Considerato, in particolare, che
l'art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 stabilisce che le assunzioni che riguardano
le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno
per l'anno 2002 e gli altri enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale devono comunque, fatto salvo il ricorso alle
procedure di mobilità, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002, ad
eccezione delle assunzioni per il personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione
alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali
del personale da assumere, dell'essenzialità di servizi da garantire e
dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;
Considerato, inoltre, che il
citato art. 34, comma 11, della legge n. 289/2002 prevede che venga definito per le regioni, per le autonomie locali e per
gli enti del Servizio sanitario nazionale l'ambito applicativo delle disposizioni
relative ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 34, concernenti le dotazioni organiche
delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le regioni e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo
indeterminato nell'anno 2003, nonché alla definizione dell'ambito applicativo
delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici;
Visto l'accordo sancito, nella seduta
del 19 giugno 2003, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la
Conferenza Stato, città ed autonomie locali;
Vista la nota (prot. n. 3552/03/2.2.1 in data 1° luglio 2003) della Conferenza unificata
della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l'Accordo tra Governo,
regioni ed autonomie locali per la fissazione di criteri e limiti per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2003 per le regioni, le
province e i comuni, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
Acquisiti i pareri
dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute e del Dipartimento
per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente
con note n. 13607 del 28 luglio 2003, uff. Gab. del 3
luglio 2003, n. 100/275.0/10546 del 6 agosto 2003 e n. 1248/590 del 7 agosto
2003;
Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato
alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio
avv. Luigi Mazzella;
Decreta
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi
dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, individua, per le
amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario
nazionale, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato
per l'anno 2003, nonché definisce l'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione
degli organici ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del citato art. 34, in attuazione
dell'accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 19 giugno
2003 in sede di Conferenza unificata.
2. La individuazione
dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell'ambito
applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma è
effettuata distintamente per il personale delle regioni e per quello del
Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e i rispettivi enti
strumentali e dipendenti delle medesime per i quali sussistono provvedimenti
che dichiarano lo stato di emergenza derivante da terremoti
o calamità naturali sono esclusi dagli adempimenti previsti dall'art. 34, comma
11 della legge n. 289/2002.
4. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano, ai sensi dall'art. 95, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome.
Art. 2.
Rideterminazione degli organici della regione
1. Le regioni procedono alla rideterminazione
delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto dall'art.
34, commi, 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
2. Ai fini del calcolo per la determinazione
delle dotazioni organiche di cui al comma 2 dell'art. 34 della citata legge 27
dicembre 2002, n. 289, va tenuto conto dei posti formalmente istituiti, successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il 31
dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato alle regioni.
Detti posti sono fatti salvi anche ai fini della provvisoria individuazione
delle dotazioni organiche di cui al comma 3 del
medesimo art. 34. Qualora si procedesse, nel corso dell'anno
2003, ad ulteriori passaggi di personale dallo Stato alle regioni, queste
potranno procedere alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche integrandole
con i posti necessari ai fini dei predetti trasferimenti.
3. Le regioni determinano gli
indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti
della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente decreto.
Art. 3.
Rideterminazione degli organici
degli
enti del Servizio sanitario nazionale
1. Le amministrazioni statali,
per quanto di competenza, e quelle regionali possono autorizzare, in attuazione
dell'art. 34, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la
rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende appartenenti
al Servizio sanitario nazionale e operanti nella singola regione, tenendo conto
prioritariamente delle risorse umane necessarie ad erogare le prestazioni dei
livelli essenziali di assistenza (LEA), fermo restando
il numero complessivo dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre
2002 in tutte le strutture sanitarie della
regione,
nonché i vincoli finanziari posti dalle medesime regioni, in attuazione dell'Accordo
tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.
Art. 4.
Assunzione di personale nelle regioni
1. Per l'anno 2003, le regioni,
fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 2 del presente decreto, possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori
ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni dal
servizio verificatesi nel corso del 2002.
2. Ogni regione, nel rispetto
della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della
distribuzione di personale da assumere, in relazione agli
specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale
da assumere, dell'essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti.
3. Le regioni determinano, inoltre,
gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, per l'anno 2003, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti
della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente articolo.
Art. 5.
Assunzione di personale negli enti
del Servizio sanitario nazionale
1. Le regioni, fermo restando quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
dall'art. 3 del presente decreto, possono autorizzare, per l'anno 2003, gli
enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della rispettiva
regione, ad assumere personale a tempo indeterminato entro il limite e secondo i
criteri stabiliti dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e comunque entro i limiti delle risorse finanziarie previste nell'Accordo
tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.
2. Ogni regione nel rispetto
della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della
distribuzione di personale da assumere, in relazione agli
specifici fabbisogni ed esigenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario
nazionale operanti nell'ambito della medesima regione, tenendo conto dei profili
professionali del personale da assumere, dell'essenzialità dei servizi da
garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
Il presente decreto è trasmesso alla
Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2003
p. Il
Presidente: Mazzella
Registrato alla Corte dei conti
il 7 ottobre 2003
Ministeri istituzionali -
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro
n. 11, foglio n. 179
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