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Legge 6 agosto 2008, n. 133
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario
n. 196
INDICE
Titolo I -
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1 -
Finalità e ambito di intervento
Titolo II -
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITà
Capo I -
Innovazione
Art. 2 -
Banda larga
Art. 3 -
Start up
Art. 4 -
Strumenti innovativi di investimento
Sezione 5 -
Assistenza tecnica
Capo II -
Impresa
Art. 5 -
Sorveglianza dei prezzi
Art. 6 -
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
Art. 6-bis -
Distretti produttivi e reti di imprese
Art. 6-ter -
Banca del Mezzogiorno
Art. 6-quater -
Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate
Art. 6-quinquies - Fondo per il finanziamento di interventi
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale
Art. 6-sexies -
Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria
Capo III -
Energia
Art. 7 -
Strategia energetica nazionale
Art. 8 -
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
Art. 9 -
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
Art. 10 -
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
Capo IV -
Casa e infrastrutture
Art. 11 -
Piano Casa
Art. 12 -
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
Art. 13 -
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
Art. 14 -
Expo Milano 2015
Art. 14-bis -
Infrastrutture militari
Capo V -
Istruzione e ricerca
Art. 15 -
Costo dei libri scolastici
Art. 16 -
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
Art. 17 -
Progetti di ricerca di eccellenza
Capo VI -
Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18 -
Reclutamento del personale delle società pubbliche
Art. 19 -
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Art. 20 -
Disposizioni in materia contributiva
Art. 21 -
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 22 -
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
Art. 23 -
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
Art. 23-bis -
Servizi pubblici locali di rilevanza economica
Capo VII -
Semplificazioni
Art. 24 -
Taglia-leggi
Art. 25 -
Taglia-oneri amministrativi
Art. 26 -
Taglia-enti
Art. 27 -
Taglia-carta
Art. 28 -
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
Art. 29 -
Trattamento dei dati personali
Art. 30 -
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a
certificazione
Art. 31 -
Durata e rinnovo della carta d'identità
Art. 32 -
Strumenti di pagamento
Art. 33 -
Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
Art. 34 -
(Soppresso)
Art. 35 -
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno
degli edifici
Art. 36 -
Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni
societarie
Art. 37 -
Certificazioni e prestazioni sanitarie
Art. 38 -
Impresa in un giorno
Art. 39 -
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
Art. 40 -
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
Art. 41 -
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
Art. 42 -
Accesso agli elenchi dei contribuenti
Art. 43 -
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo
d'impresa
Art. 44 -
Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi
all'editoria
Art. 45 -
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e
della Commissione tecnica per la finanza pubblica.
Capo VIII -
Piano industriale della pubblica amministrazione
Art. 46 -
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
Art. 46-bis -
Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
Art. 47 -
Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Art. 48 -
Risparmio energetico
Art. 49 -
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
Capo IX -
Giustizia
Art. 50 - Cancellazione della causa dal ruolo
Art. 51 -
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
Art. 52 -
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
Art. 53 -
Razionalizzazione del processo del lavoro
Art. 54 -
Accelerazione del processo amministrativo
Art. 55 -
Accelerazione del contenzioso tributario
Art. 56 -
Disposizioni transitorie
Capo X -
Privatizzazioni
Art. 57 -
Servizi di cabotaggio
Art. 58 -
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
di regioni, comuni ed altri enti locali
Art. 59 -
Finmeccanica S.p.A.
Titolo III -
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I -
Bilancio dello stato
Art. 60 -
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
Art. 61 -
Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di
partecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
Art. 62 -
Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento
delle regioni e degli enti locali
Art. 63 -
Esigenze prioritarie
Art. 63-bis -
Cinque per mille
Capo II -
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64 -
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
Art. 65 -
Forze armate
Art. 66 -
Turn over
Art. 67 -
Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti
nazionali ed integrativi
Art. 68 -
Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
Art. 69 -
Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
Art. 70 -
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa
di servizio
Art. 71 -
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
Art. 72 -
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il
collocamento a riposo
Art. 73 -
Part time
Art. 74 -
Riduzione degli assetti organizzativi
Art. 75 -
Autorità indipendenti
(Soppresso)
Art. 76 -
Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
Capo III -
Patto di stabilità interno
Art. 77 -
Patto di stabilità interno
Art. 77-bis -
Patto di stabilità interno per gli enti locali
Art. 77-ter -
Patto di stabilità interno delle regioni delle province autonome
Art. 77-quater -
Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione
della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
Art. 78 -
Disposizioni urgenti per Roma capitale
Capo IV -
Spesa sanitaria e per invalidità
Art. 79 -
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
Art. 80 -
Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
Titolo IV -
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I -
Misure fiscali perequazione tributaria
Art. 81 -
Settori petrolifero e del gas
Art. 82 -
Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e
cooperative
Art. 83 -
Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
Art. 83-bis -
Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
Titolo V -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 84 -
Copertura finanziaria
Art. 85 -
Entrata in vigore
Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1
Finalità e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e
urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario
in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri
provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per
il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che
risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per
cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a
mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al
103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel
2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti
tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso
l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca,
sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle
fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e
rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città
nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per
la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e
giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo
della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la semplificazione
dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di
crescita economica e sociale.
1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene
esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con
l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITà
Capo I
Innovazione
Art. 2
Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività.
2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della
fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di
proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari
pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle
infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo
alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di
dissenso, è determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto,
in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì
l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione
territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e
dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da
realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda
avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle
opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia
di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico
la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre
dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia è priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis 14-ter 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza.
In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di
sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le
modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso
dell'Amministrazione. è comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia
di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel
rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al
Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia
di inizio attività.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché il
regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove
ritenute più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla
installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione
elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti
parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e
che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente
norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si
applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata,
senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.
Art. 3
Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in
società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , costituite da non più di
sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti
finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e
c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da
almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento,
siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1,
lettera a) , che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del
capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime,
sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
6-ter L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso
eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni
sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi
dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di
ricerca e sviluppo.».
Art. 4
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di
iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il
coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel
territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle risorse finanziarie
destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed
internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la
partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema
integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei
fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata
della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo,
attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della
sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie
prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica
amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative
medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le
amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi
settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di
cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11
luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può intervenire il Fondo
europeo per gli investimenti.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle
Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa
Art. 5
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
sostituiti dai seguenti:
«198. è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per
la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta
ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi"
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma
196. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di
approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive
finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e
servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su
richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
199. Per l'esercizio delle proprie attività il Garante di cui al comma 198 si
avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri
competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura , nonché del supporto operativo della
Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può
convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di
verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo
corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del
Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei
prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresì
tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a
livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con
particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma
198».
Art. 6
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e
consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire
di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni
previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15
dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento
finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero
all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti,
attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la
presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani
all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti
investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
3. Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli
interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo,
nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo
di cui al comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i
criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del
Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le
stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno
di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica
delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori
assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria
ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.
5. è abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4
dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. è inoltre abrogata la
legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono
abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti
nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.
Art. 6-bis
Distretti produttivi e reti di imprese
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni
di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera,
lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di
sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a
regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di
individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura.
2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura,
quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo
unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei
mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti
produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad
eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le
tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
b) al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle
risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in
materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le
imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni
contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in
particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e
successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri
ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per
l'applicazione di tributi propri.»;
c) al comma 368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro
per la funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
d) al comma 368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
e) il comma 370 è abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei
consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5
ottobre 1991, n. 317» sono soppresse.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6-ter
Banca del Mezzogiorno
1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un
istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la
crescita, è costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel
rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il comitato
promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale
è previsto che la Banca
abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza
privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della
funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni,
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti
e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono
una quota di capitale sociale;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche,
all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità
operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali
e insulari;
d) e modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali,
con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali
per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
4. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al
capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro
cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito
allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad
eccezione di una.
5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6-quater
Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate
1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica
nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative
assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali
con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare
delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o
programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la
medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche
sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse
alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate,
costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per
la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano già state
trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello
Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto
il Fondo per le aree sottoutilizzate.
Art. 6-quinquies
Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento
della rete infrastrutturale di livello nazionale)
1. è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via
prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione
e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della
competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli
stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico
Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse
strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le
risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione
di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo
premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del
Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del
quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del
CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure
previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e
successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse
comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo
2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al
presente articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su
infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro
Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei
programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di
ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.
Art. 6-sexies
Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria
1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed
in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro
strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire
il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua
la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati
con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei
programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio
comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state
impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla
chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle
annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando
modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate
sul bilancio comunitario.
2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i
criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che
consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la
realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o
inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del
vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali,
in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli
interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli
squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al
potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di
cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della
coesione.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva
l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti
necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa.
Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di
cui al periodo precedente è trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai
commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal
CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese
istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il
programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del
conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione del
Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le
intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.
5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono
lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo
6-quinquies del presente decreto.
Capo III
Energia
Art. 7
Strategia energetica nazionale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il
breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per
conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di
approvvigionamento;
b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo
delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia
nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai
fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro
dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e
dell'ambiente.
3. Soppresso.
2. Soppresso.
3. Soppresso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque
del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9,
come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica
fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di
subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno
essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di
coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo
l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della
suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito
ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non
produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento
della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico
entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso
Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine
di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2,
ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare,
anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità
stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo
termine.
4. è abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.
Art. 9
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «può essere» sono modificate con le parole: «è adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto»
è
aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca
professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei
prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse,
nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a
consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali è approvata, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse
per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le
modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità
giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo
è subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
Art. 10
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
e nei settori
dell'energia e delle telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
è aggiunta
la seguente lettera:
« c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di
telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello
sviluppo economico».
Capo IV
Casa e infrastrutture
Art. 11
Piano Casa
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi
essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di
edilizia abitativa.
2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso
abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da
realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione
delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e
privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8
febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di
nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio
abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che
tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà
territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e
all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti
finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale,
per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche
derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli
occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II,
titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie
costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche
prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun
socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
anche sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di
appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione
fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione
di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di
riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini
di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica,
anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta
giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le
disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli
interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di
servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, nel rispetto
delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza
comunale o degli oneri di costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la
possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di
locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo
per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare
alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in
favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a
diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità,
in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle
costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e)
l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai
fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui
agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come
parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente
disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di
realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la
diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di
attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle
procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva
alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle
previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed
edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli
interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia
del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero
della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le
regioni e gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono
associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma
4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si
provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo
è
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui
all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di cui
agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli
enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione
delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma,
incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo
le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159
del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in
termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione
in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di
spesa.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi
come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per
gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione.
Art. 12
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
1. All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente: « 8-sexiesdecies. Per
effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali
stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in
data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. e i
relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata
dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle
previsioni delle direttive comunitarie.»;
b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevices sono abrogati.
1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
è aggiunto,
in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
seguente comma:
«1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e
tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei
contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca
all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con
l'interesse pubblico.».
Art. 13
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire
il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad
oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di
proprietà dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei
seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione
al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto,
purché i soggetti
interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore
dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri
accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione
dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del
coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more
uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi,
dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi
volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le
amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di
settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli
beni immobili.
3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti
agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a
partire dal 1° settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per
l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non
risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con
decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del
Fondo di cui al primo periodo.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non
trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui
alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti
imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito il
Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.
La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30
milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere
sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi
realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e
il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla
ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro
per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il
medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 14
Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento
del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau
International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per
l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno
2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco di Milano pro tempore, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è nominato Commissario
straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione
Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono
istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione
di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali
e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore
e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei
finanziamenti.
Art. 14-bis
Infrastrutture militari
1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter:
1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008»;
2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore
complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i
programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;
b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con enti
territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazione pubblica e
soggetti privati»;
c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per
consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali
esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi,
dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate,
inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del
Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente, le
cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle
esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in
conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di
valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle
infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del
presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o
più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
d) dopo il comma 13-ter.2, è inserito il seguente:
«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2,
comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo
stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura
percentuale di cui al citato comma 13-ter.2.».
2. All'art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono sostituite
dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società
a partecipazione pubblica e con i soggetti privati»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono
effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.».
3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio,
individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli
elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono
essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, in
deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al
regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive
modificazioni, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi
restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono
effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una
società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta
è decretata dal
Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo
parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata, dal
Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un
avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata
professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti
della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero
della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di
carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) (( possono essere
destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Difesa, al
soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa
verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere
destinata agli enti territoriali interessati;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a
trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi
della lettera b) sia inferiore a quattrocentomila euro;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con
cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme
alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si
pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione
della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela,
con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma
2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa
condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42
del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della
istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42
del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui
all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di
realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente
articolo.
Capo V
Istruzione e ricerca
Art. 15
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa
vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo
nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica
esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo
disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai
testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda
dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di
testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e
delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno
scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo
dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per
gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico
2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili
nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le
disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti
diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni
nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche,
corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di
successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche
al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e
mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa
dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e
II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo
ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 16
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi
vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le
Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni
di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato
accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e
nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle
fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la
proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le
operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri
scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel
rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso
la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o
altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti
delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli
scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle
fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti
dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del
soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore
delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e
i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni
universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella
fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e
contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura
l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale.
Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce
elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati
di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni
universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni
vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie
secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce
annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della
fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di
rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente
ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori
dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al
personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni
vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo
e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al
sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed
innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità
originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese
disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI è soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro
rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di
quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
è disposta
l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una
società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione.
Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta
società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla
data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o
passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione
della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai
sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca
applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti
in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di
infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri
di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di
cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18
Reclutamento del personale delle società pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono
servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e
per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di
derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società
quotate su mercati regolamentati.
Art. 19
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive
della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente
comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata
rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive
della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i
requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243
e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle
decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta
legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo
del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il
sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le
pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le
pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni
per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
Art. 20
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si
interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o
per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di
malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento
della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla
gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i
periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici
e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare,
secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16
della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituita dalla seguente: «a) al
versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni
che costituiscono imponibile contributivo.».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 1936, n. 1155.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile
1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40, n. 2, del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con
effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei
procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza
sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che
frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme
eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro
accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi
dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle
domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in
ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la
nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più
azioni esecutive in violazione del comma 7.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non
è stata osservata,
anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e
l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi e fissa alle parti
un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della
domanda.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno
dieci anni nel territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola:
«regionali» sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni
modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e
alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due
giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del
procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 è soppresso.
Art. 21
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» sono aggiunte
le seguenti: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di
lavoro».
1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
è
inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la
violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1.
Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso
di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di
lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con
un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri
indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di
cui ai commi precedenti» sono inserite le seguenti: «e fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale».
3. All'articolo 5, comma 4-quater del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» sono inserite le seguenti: «,
fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una
verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle
disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento
entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Art. 22
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
è
sostituito dal seguente:
«1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di
natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c)
dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive,
culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei
periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di
ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate
da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole
svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare
di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al
turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante
di stampa quotidiana e periodica».
2. All'articolo 72 comma 4-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, le parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
è
sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e
regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al
comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del
decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S.
e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e
6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
è abrogato l'articolo
71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 23
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con
«superiore a sei anni».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
è aggiunto
il seguente comma: «5-ter In caso di formazione esclusivamente aziendale non
opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti
collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale
e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di
erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
dopo le parole «alta formazione» sono inserite le seguenti: «, compresi i
dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
dopo le parole «e le altre istituzioni formative» sono aggiunti i seguenti
periodi: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione
dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni
stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni
formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti
all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53.».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Art. 23-bis
Servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione
della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei
principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di
interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti
gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al
livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela
degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale
cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a
tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di
settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via
ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto
dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per
situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non
permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire
nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità
alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente
trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di
regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui
profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della
predetta relazione.
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere
affidata a soggetti privati.
6. è consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi
pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia
economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per
tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono
definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i
diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di
scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia
nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda
debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della
dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la
copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al
servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza
pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza
necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla
cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati
mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è
affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei
servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o
privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che
siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di
cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati
regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono
comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato.
In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi
si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro
centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché
le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi
pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle
società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di
procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione
di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di
cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di
residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi
pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni
di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della
disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi
servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per
l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in
materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di
acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il
limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione
degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da
quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo
allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente
articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere
debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione
alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e
razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi
pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di
servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di
universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento
degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e
mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà
del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo
agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui
al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24
Taglia-leggi
1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate
nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246.
1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango
regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla
vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A.
Art. 25
Taglia-oneri amministrativi
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del
Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la
misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle
materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro
il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del
25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle
materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione
pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la
semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate
per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il
piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure
normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi
ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani
confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della
regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , che
assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento
dell'obiettivo finale di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di
verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando
strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai
piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è
delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa,
di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi
normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei
settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali
interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di
misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è
data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e
dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di
semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Art. 26
Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle
federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione
della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle
leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo
2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali,
degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi
entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non
economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati
i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti
comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente
comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite
all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni
vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è
oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente
soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse
finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non
possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244
del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;
b) le parole «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti:
«pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e
con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «,
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione
normativa».
6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle
risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalità e le
modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.
Art. 27
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le
amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno
2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione
prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in
possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali
è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è
conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 28
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
1. è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA).
2. L' ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali
e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi
tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica
di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e
dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a
decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del
presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si
esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in
coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di
funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per
l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa
vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di
definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli
enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni
amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le
denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività
istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un
commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5, compresa l'attività dei commissari di cui
al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la
difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i
collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con
elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede,
con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione
del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività
istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri,
architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed
economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo
2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei
nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 29
Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che
trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o
malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza
indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni
sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione,
resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza
prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque
effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare
presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante,
sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di
applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine
all'adozione delle misure minime di cui al comma 1».
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui
al comma 1 è adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto stesso.
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2
è
sostituito dal seguente:
«2. La notificazione è validamente effettuata solo se
è trasmessa attraverso
il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta
di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente,
del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del
trattamento se designato;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o
delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere
comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare
l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.».
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante regole di condotta
esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo.
L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in
base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie
medesime». All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, dopo le parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie» sono inserite
le seguenti: «e il Ministro per la semplificazione normativa».
Art. 30
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a
certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata
da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee
ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori
sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative
di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi
amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la
completezza della certificazione. Resta salvo il rispetto della disciplina
comunitaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di
tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione
la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta
attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di
emanazione del regolamento di cui al comma 3.
Art. 31
Durata e rinnovo della carta d'identità
1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci
anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le carte di identità
rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e
delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità
della data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo e il
novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Art. 32
Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «12.500 euro»;
b) l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto
legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
Art. 33
Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito dal seguente: «1. Le
disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio
1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per
l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8
maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella
materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge
n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni
legislative successive a quelle contenute nel presente decreto regolino la
materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis è abrogato;
b) al comma 6 le parole: «ovvero degli elenchi» sono soppresse e le parole
«degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa».
Art. 34
(Soppresso)
Art. 35
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno
degli edifici
1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per
i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla
lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi
stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b) .
2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, è abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo
15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Art. 36
Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni
societarie
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela
risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso
un anno».
1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del
codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti
informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a
cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater,
della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del
trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e
dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento
e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai
sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli
atti di cui al presente comma.
Art. 37
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non
necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire
la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete,
ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede
di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, sono individuate le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: «2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di
attuazione dell'ordinamento comunitario».
Art. 38
Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il
soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione
della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee
condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettere m) e p) della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina
dello sportello unico per le attività produttive di cui regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive
modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti
privati di cui alla lettera c), e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo
sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività
produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di
tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il
collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del
presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle
formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per
la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati
accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito
positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che
costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si
tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte
dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente
attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello
unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni
relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov»
che assume la denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione
congiunta con l'ANCI;
e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia
sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione
dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio
attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può
richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le
previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni
per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del
procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine
previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento
prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta
dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi
medesimi.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro per la semplificazione normativa, e previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le
modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e
le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali
funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche
informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul
territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale
partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere
sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1
attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono
iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per
ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale
e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità
di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro,
compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo
effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo
familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono
essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì
contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il
numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché
l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a
periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e
2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce,
con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico
del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel
libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla
legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro
di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a
2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del
lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro.
I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n.
12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro
possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso
di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione
dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da
150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la
sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500
euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di
lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente:
«Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma,
numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax,
all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività
lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a)
nell'articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e
6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che
faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a
trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del
lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è
sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del
lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del
lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e
della qualità di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al
comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le
parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, e fermo
restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n.
1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 282 del 2 dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d) , 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione
gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.
Art. 40
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
è sostituito dal seguente:
« Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). - 1. Per lo svolgimento
della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono
essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono
avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al
quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i
documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro
15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione
in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a
1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva
al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del
trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il
comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima
dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati,
sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal
modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni
al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto
individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si
applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono soppresse le parole «I
registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui
al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del
lavoro».
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
è sostituito
dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli
uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella
situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo
della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il
prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema
informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la
periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con
la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al
fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».
5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse
le parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».
6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici
di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica
l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non
iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a
vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a)
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 324.
Art. 41
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e) , n. 2, del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga», sono inserite le seguenti: «per almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci», sono inserite le seguenti: «sia per
conto proprio che per conto di terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le
parole «attività operative specificamente istituzionali», sono aggiunte le
seguenti: «e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole
«frazionati durante la giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da regimi di
reperibilità».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo
le parole «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo
di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a
quattordici giorni».
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: «a) attività di lavoro a turni ogni
volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine
del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi
di riposo giornaliero o settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
è
sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13
possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello
nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti
collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti
collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
è sostituito dal seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni
lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o
4, a cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
è sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a
100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24
ore».
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
è sostituito dal seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a
154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è
verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative,
la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le
parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli
articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di
infortunio,» sono soppresse.
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o» sono soppresse.
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di
conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria
dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La
contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti
condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno
recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli
articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis comma 5, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 42
Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali
in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la
durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i
Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di
copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla
relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge.
Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis Fuori dei casi previsti dal
comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo,
degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca
reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo
quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore»;
b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi
sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle
imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la
visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli
articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche
disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» è sostituita dalle seguenti:
«formano, per le finalità di cui al secondo comma»;
4) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi previsti dai
commi precedenti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto
non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata
sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore.».
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi,
anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis,
commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente
articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di
comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 43
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo
d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti
di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva
del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i
criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di
interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della
filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la
semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede,
in particolare a:
a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore
minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e
la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla
vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di
ammissione all'agevolazione;
b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le
funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi
comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione
della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione,
alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali
interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo,
con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali
opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di
conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti
all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato
ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione.
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
all'articolo 14-ter comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero
dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva
della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio
dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti,
o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei
massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli
indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo,
vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del
decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione
degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli
investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di
cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad
apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione
vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi
previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le
priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente
comma per individuare la dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo
economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono
essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi
concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera e) , della legge 23 dicembre 1996, n.
662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19
dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro
la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità
per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini
dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e
221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e
14-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A., si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui
al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso
l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla
normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati
all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.
Art. 44
Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi
all'editoria
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la
semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel
bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite
massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di
erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni
altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e
dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova
dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché
l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca,
anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia
effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di
riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7
agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di
riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche
private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 250.
Art. 45
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e
della Commissione
tecnica per la finanza pubblica.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio
consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le
relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è
restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze
di tale Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in
particolare:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) gli articoli 2, comma 1, lettera d) , e 3, comma 1, lettere d) ed e) ,
limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo
previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo
articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in
un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla
soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al
relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo
articolo 1.
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
Art. 46
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3,
comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: «6. Per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in
caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è
causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, è soppresso.».
2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
è così
sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione
autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento
alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma
approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
è così
sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di
incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di
prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel
bilancio preventivo degli enti territoriali.».
Art. 46-bis
Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di
pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta
una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e
dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al
presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le
somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo
di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle
finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67,
comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione
dell'articolo 67, comma 2.
Art. 47
Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 è aggiunto il seguente: «16-bis La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della
disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui
all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo
stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse
amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con
il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della
violazione di cui al comma 9.».
Art. 48
Risparmio energetico
1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi
di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia
elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali
a quelli praticati dalla Consip.
2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle
spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.
Art. 49
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
è sostituito dal
seguente:
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)
1. Per le esigenze
connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni
assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti
di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento
vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono
a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della
somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di
lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale
utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per
l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di
imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo
lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al
triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai
sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto
in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».
Capo IX
Giustizia
Art. 50
Cancellazione della causa dal ruolo
1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
è sostituito
dal seguente: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice
fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti
costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina
che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.».
Art. 51
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della
giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo
170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico
comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli
dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari,
individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e
comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente
che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono
fatte presso la cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di
procedura civile.
5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nell'albo
è indicato
l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso
ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata
dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine,
gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del
Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole
tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo
civile».
Art. 52
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
1. Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, è aggiunto il
seguente capo:
«Capo VI-bis
Riscossione mediante ruolo
Art. 227-bis (L).
Quantificazione dell'importo dovuto
1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui
all'art. 211.
Art. 227-ter (L).
Riscossione a mezzo ruolo
1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del
provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con
l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale
cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di
giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con
l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta
nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.».
Art. 53
Razionalizzazione del processo del lavoro
1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di procedura civile le parole
«dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».
2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile
è sostituito
dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le
conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando
lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il
giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per
il deposito della sentenza».
Art. 54
Accelerazione del processo amministrativo
1. All'art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci
anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al
giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata
presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642.».
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma , le parole: «: le prime tre con funzioni
consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite dalle
parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa
istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Il Presidente
del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno,
sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni
giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la
composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art.
5, primo comma.»;
c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino alla parola:
«giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguenti parole: «dal Presidente del
Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»;
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da assicurare in ogni caso
la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale» sono
soppresse.
Art. 55
Accelerazione del contenzioso tributario
1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale
alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 351, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione
alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti uffici
depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza del loro
interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i
relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a
carico della parte che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si fa
luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le
sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i
componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette
sezioni hanno sede.
Art. 56
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal
presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dalla data della sua
entrata in vigore.
Capo X
Privatizzazioni
Art. 57
Servizi di cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai
servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno
di una regione sono esercitati dalla regione interessata. Per le regioni a
statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel
rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è
regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in
quanto applicabili al settore.
2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento
dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì
destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle regioni
per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è disposta, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse.
Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le
regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri
di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni
stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'intera
partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. nelle
società Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna
Regionale Marittima S.p.A., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A.,
Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.A. è trasferita, a titolo gratuito,
rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il
medesimo termine, la regione Puglia e la regione Lazio possono richiedere il
trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso
dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.A. e dalla Caremar S.p.A. per l'esercizio dei
collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e
sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di
assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda
di mobilità dei cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di
cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le
modalità stabilite dal diritto comunitario.
5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo
periodo è soppresso.
Art. 58
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
di regioni, comuni ed
altri enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con
delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base
e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di
approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante
allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli
immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di
pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La
verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo
strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano
variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal
medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per
ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del
codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1,
è ammesso
ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli
altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001
n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per
la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli
elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2
dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per
i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei
beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni
da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di
valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia
dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1
possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di
investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo,
nonché alle dismissioni degli
immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione
dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
Art. 59
Finmeccanica S.p.A.
1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio,
da parte della società Finmeccanica S.p.A., finalizzati ad iniziative
strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per
un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota
dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse
derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili
da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita
contabilità speciale per le finalità del presente articolo. In ogni caso, la
quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare
inferiore al 30 per cento.
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
Art. 60
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi
indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a
competenze predeterminate per legge.
2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate,
comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore
degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle
università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da
accordi internazionali.
3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di
bilancio, in via sperimentale, limitatamente al prossimo esercizio finanziario,
nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di
finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni
e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i
programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta
eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per
interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate
per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa
in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno
stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative e i
relativi importi da utilizzare per ciascun programma.
4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle
autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il
miglioramento dell'economicità ed efficienza e per la individuazione di
indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle
relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della
legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al
comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli
altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei
relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate,
limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura
tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative
norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse
finanziarie complessivamente stanziate dalla medesime leggi, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente.
Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento
per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli
schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari,
che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel
caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni
di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di
carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo
perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi la
corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento
o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978.
Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli
altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del
1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in
corso.
6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede
internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e
rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore
pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi
elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della
legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni
hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi.
Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al
Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle
metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento
netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore
di spesa.
8. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai
sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per
l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2010.
8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa
è istituito un
fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare
per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente
riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5,
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5
è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione
analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere
dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri
soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine della
gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la
valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il
ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni».
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa
indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è portata in
riduzione delle relative dotazioni di bilancio.
11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in
via di sviluppo è ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.
13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite dalle seguenti: «ai singoli
programmi».
14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la
mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della
stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle
originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il
funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei
limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata
tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale
esito, nonché delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti
limiti.
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato,
escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente
impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da
ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi,
retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero
non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi
internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità
relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità
contabile.
Art. 61
Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di
partecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri
organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta
nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi
limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni,
riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma
9, della legge23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per
cento»;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai
sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti».
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2009.
4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il
31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette
alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le
medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese
per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità.
7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque
controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai
commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e
consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per
sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei
contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione
della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che
esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92,
comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata
nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione
e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività
di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad
apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato
al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico
accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di
autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove
esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al
dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti
arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di
presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato
il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento
prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli
enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200
milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le
province.
12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole: «al 70 per
cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al
60 per cento»;
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata»
sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio
del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente
comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma».
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i
trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori
sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti
dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con
una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5
e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli
enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti
locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti
previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31
dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad
assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati
amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei
compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del
numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione
delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed
all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La
disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri
stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 19.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui
al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono
versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e
agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo
periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione
finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate
ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo
periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso
pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla
legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore
quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle
amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le
somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo
eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette
finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la
realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno
ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il
potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente
comma.
19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non
esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal
comma 21 del presente articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale
concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente
decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009,
2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse
provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di
razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.
21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui
ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere
di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita
ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla
spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di
quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma,
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30
settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini
dell'equivalenza finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e
delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio
agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei
carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia
penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni
di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009
a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono
destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze
armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le
modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative,
anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un
unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni
confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.
Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui
all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di
attuazione del presente comma.
24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i
risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma
23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato
comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle
relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e
del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi
istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le
seguenti: «compresi quelli».
27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
è
inserito il seguente:
«345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della
carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini
residenti che versano in condizione di maggior disagio economico.».
Art. 62
Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento
delle
regioni e degli enti locali
01. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione.
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e
120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano
e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2, e comunque per il periodo di un anno
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti
relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3,
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere
all'indebitamento attraverso con-tratti che non prevedano modalità di rimborso
mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei
piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese
eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.
Per gli enti di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere
titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica
soluzione alla scadenza.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la
Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua
la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i
soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le
condizioni per la conclusione delle relative operazioni.
3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle
regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non
siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati
verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché,
sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle
Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del
perfezionamento delle operazioni derivate».
Art. 63
Esigenze prioritarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per
il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace. A tal fine è integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a) , della legge 27
dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.
3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle
istituzioni scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione è incrementato dell'importo di euro 200 milioni per
l'anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.
è
autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, è definita la destinazione del
contributo.
5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di
interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi,
a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.A.
è autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti
sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre
2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno
correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno
2009.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione è incrementata di euro 700
milioni per l'anno 2009.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali,
come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze è costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 900
milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010, per il
finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di
agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo
2005-2011».
9-bis Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1,
comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio
dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi
del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle
misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni
di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato, a valere, per quanto
attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle
modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei
seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per
l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per
l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del
fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente
incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per
ciascuno degli anni 2010 e 2011.
11. (Soppresso)
12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello
sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro
per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento
del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo
sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n.
211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli
interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinati al completamento
delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento.
Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi
di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con
le risorse di cui al presente comma.
13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi
previste è definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In fase
di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in
pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione
delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è effettuata con il medesimo
decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza,
l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la
tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, la lettera d) è abrogata.
13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di
produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale
ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma
provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a)
è abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma,
valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato
decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo
60, comma 8, del presente decreto.
Art. 63-bis
Cinque per mille
1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla
scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti
dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del
1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini
sportivi dal CONI a norma di legge.
2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio
1985, n. 222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un
anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato
rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità
del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero
delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive
dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di
attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di
controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei
confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività
di interesse sociale.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena
valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare,
gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque
entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai
relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli
alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per
la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione
complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica
determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della
riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza
al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al
comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale
assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico,
attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore
flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche
attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari,
con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi
compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata
ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione
per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e
l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica
prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta
formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede
nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4,
nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le
risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle
seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi
contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno
accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle
lettere a) ed e) del comma 4.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla
base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione
delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta
normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del
presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di
spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di
euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze,
con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al
presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli
obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le
occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio
di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621,
lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6
è destinata, nella
misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per
le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della
carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento
ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti
alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello
dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili
in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.
Art. 65
Forze armate
1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della
difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da
perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del
personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A
allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata
alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1,
comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7 per cento per l'anno
2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte
eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche
parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di
razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di
spesa.
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un
importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine
di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al
presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a
ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del
Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti
al personale del dicastero medesimo.
Art. 66
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31
dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di
personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle
dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente
decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole
«per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le
parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate
nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole
«per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di
personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento
di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso
il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per
ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
è sostituito
dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono
procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di
euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo
39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è
sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20
per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni
caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per
ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le
modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle
unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a
quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica
la specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A
decorrere dall'anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio
2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei
limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il
personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici
requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per
l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009,
di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011,
di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da
assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate
nell'anno precedente.
Art. 67
Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti
nazionali ed integrativi
1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un
importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i
finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente
la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più
stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e
allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono
particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui
all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali,
sono disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui
all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e
sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che
tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva
applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati
dalle predette disposizioni.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni
speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei
Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009,
l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi
gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai
sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto
per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo
48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto,
all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ridotto del 10 per cento.».
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo
sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con
imputazione al capo X, capitolo 2368.
7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non
positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'ARAN,
sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri,
provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova
ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.
In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di
certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione
non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere
sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo
è trasmessa
dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla data di
sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri
si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di
trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN. La procedura di
certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono
efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da
parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una
sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN
provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La
deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata
entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza
del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in
ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i
contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione
divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente
articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche
nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3
del presente articolo;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
«7-bis Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a
giornate lavorative».
8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della
pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno
l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio
di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa,
certificate dagli organi di controllo interno.
9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni
annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con
le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti volte tra l'altro
ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente
normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la
contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della
spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta
definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità
della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla
contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare
riferimento alle progressioni economiche.
10. La Corte dei conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse
ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del
referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai
limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali
assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi
correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di
responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato
superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono
immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della
sessione negoziale successiva.
11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul
proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e
accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa
annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.
12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo,
oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a
qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo
di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
Art. 68
Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della
perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica
amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale
riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad
essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno
esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato articolo 29 del
decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od
atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di
specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai
provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette
finalità;
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno
due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di
organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello
dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano
competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato
decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi
collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non
superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato
comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei
trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi
collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e
stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui
sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente,
sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri
di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento
della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo
29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato
decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi
collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato
decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali
nonché di
favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle
procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a
contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni
istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche,
sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni
svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni;
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo
1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi
militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica
di cui all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono
trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione
Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente
articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono
in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al
fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti
dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica.
Art. 69
Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione
dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento,
previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di
dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore
economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai
fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli
ulteriori aumenti biennali.
2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma
1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità
pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede
a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica
considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o
dell'aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma
1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con
la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione,
considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o
dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di
contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2,
della legge 30 luglio 2007, n. 111.
5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in
13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in
13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema
universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di
versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con
imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate
del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto
a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante
riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 70
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa
di servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità
dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella
A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto
all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico
aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto
sicurezza e difesa.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli
articoli 43 e 44 del testo unico di cui al regio decreto 30 settembre 1922, n.
1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 71
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è
corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni
indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e
continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il
trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o
dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a
day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano
terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento
dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare
i fondi per la contrattazione integrativa.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto
sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività
operative ed addestrative.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno
solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della
malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto
conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità
del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di
controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di
tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi
restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla
normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle
stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore
delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i
contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa
in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa,
l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per
ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il
medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate
alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per
la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di
maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di
paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione
a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché
le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui
all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai
contratti o accordi collettivi.
Art. 72
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il
collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può
chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente
la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione
che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità
contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al
personale della Scuola.
2. è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato
da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di
razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è
prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un
trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente
goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella
nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo
continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e
certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano
nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti
da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal
cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in
posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei
fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente
ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se
fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero
dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative
rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze
con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi
dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione
di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente
derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai
competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via
anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di
cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione
di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale
anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In
tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla
particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La
domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il
collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di
trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento
motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento
in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a
presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del
personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei
trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con
appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari
esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei
principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale
dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive
peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano a magistrati e professori universitari.
Art. 73
Part time
1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle
seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite dalla
seguente: «pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non
superiore a sei mesi» sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze».
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
b) le parole da «può essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono
sostituite dalle seguenti: «è destinata, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del
personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver
provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa»;
c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività individuale e
collettiva» sono soppresse.
Art. 74
Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli
enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi
ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di
efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura
non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A
tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il
riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con
la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali
di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento
di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono
corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di
nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a) ,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti
logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento
con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli
uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni
possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario
delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale,
nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture
centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello
Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale,
oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti
strutture periferiche nell'ambito delle prefetture - uffici territoriali del
Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a) da
parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai
regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1,
comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche
ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già
adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla
copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione
delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In
considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti
specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali
situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per
l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di
procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a
valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2006,
n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1
e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da
conseguire da parte di ciascuna amministrazione.
Art. 75
Autorità indipendenti
(Soppresso)
Art. 76
Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini
dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente».
2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con
un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.
3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di
presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a
consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità».
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio
precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. è fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della presente disposizione.
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle
dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di
conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con
correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni
demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale
attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale
tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì
definiti:
a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al
patto di stabilità interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e considerando in via
prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti
in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti
esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla
fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi
e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra
numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione
dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.
6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla
riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano
ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello
del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6
è fatto divieto agli enti
nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione
dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di
natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni
effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali
disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.
Capo III
Patto di stabilità interno
Art. 77
Patto di stabilità interno
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto:
a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per
gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli
anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni
legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a
conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi
agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono
accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette
disposizioni legislative.
2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti
statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in
cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per
finanziare funzioni di competenza regionale.
2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede
all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è
costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di
decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve
essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri
decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 77-bis
Patto di stabilità interno per gli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al
saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del
comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un
saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le
percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e
125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e
165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un
saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le
percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e
0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0
per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta
un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le
percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0
per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0
per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta
un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le
percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e
150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e
180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno,
l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai
fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma
3, lettera b) del presente articolo.
5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista
è costituito
dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti
e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti,
per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza
mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale
risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante
dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza
mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale
risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante
dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel
settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del
patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il
rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di
investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui
al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al
netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per
cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno
l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di
stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza
del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore
alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e
separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti
di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento
stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità
interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la
consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti,
al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è
ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza
triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le
previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al
netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il
rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti
locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai
fini del patto di stabilità interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e
provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di
benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno
e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito
web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e
7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La
mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai
sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo
periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento
alle regole del patto di stabilità interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza
mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del
servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal
decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro
il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di
stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in
ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui
al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino
prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito
assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di
contenimento dei prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del
patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo,
quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno
dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli
anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per
cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno
successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento
del prestito in assenza della predetta attestazione.
21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità
interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al
perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono
attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore
locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello
di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo
pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra
il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e
l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata
attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due
indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun
ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare
della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori
individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di
rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria
non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24
e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti
attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di
stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in
base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel
sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli
indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce
demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui
al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera
i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un
nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla
base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilità e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del
federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli
enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge
dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo
rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al
Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo
modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero.
Art. 77-ter
Patto di stabilità interno delle regioni delle province autonome
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1,
comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni
2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto
ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per
l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base
dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e
per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso
delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il
pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per
l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo
programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione
dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese
correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini
di cassa.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di
ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il
livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei
relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il
periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente,
il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali
dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di
stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette
regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità
interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti
dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali,
attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le
modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo
permanente o comunque per annualità definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di
attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via
permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle
leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della
finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme
di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede,
anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole
del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le
nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza
mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza
tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a
riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima
della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la
sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia
conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti
dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento
regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di
finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di
consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio
territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione
alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse,
fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno
e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con
le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione
della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione,
sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le
disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo
quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad
osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi
del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria
si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli
anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura
superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento
del prestito in assenza della predetta attestazione.
16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità
interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675,
della legge n. 296 del 2006.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla
base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del
federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle
regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge
dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo
rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
Art. 77-quater
Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione
della rilevazione dei flussi
trimestrali di cassa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato
dal comma 7 del presente articolo, è estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui
all'articolo 77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli
Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.
2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro
il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o
provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla
determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1,
comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale
all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente
disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime
effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di
conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a
favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è
accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme
cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF
e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le
regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di
necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle
somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo
40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle
somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione
IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante
dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo
corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della
legislazione vigente.
5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo
sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme
vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla
quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla
verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni,
all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo
39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni
possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale
all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte
spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di
riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità
finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine,
con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale
regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno
consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a
ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di
consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.
7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
è
sostituito dal seguente:
«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente
direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le
province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad
essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le
predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento
assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in
conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione
di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano.».
8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c)
a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità
speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le
somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità
speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse
strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del
venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale
del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni
relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate
con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e
n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18
luglio 2005.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo
rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli
Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi
tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione
dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle
disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o
del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste
dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei
prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.
Art. 78
Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di
risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati
dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge
di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi
dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario
straordinario del Governo per la ricognizione della situazione
economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con
esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione
ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo
straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari,
ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei
quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i
dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla
carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per
l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche
accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture
comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a
quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi
precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali
relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e
delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, è
presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. è autorizzata
l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in
deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni
contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito
rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potrà
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni
contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non
può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2
prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12
dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le
entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono
attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali
dell'Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei
mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio
2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio
relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente
articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una
anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura
tributaria.
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidità
Art. 79
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è
confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di
euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi
dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo
di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico
Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso
Ospedale, secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha
reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella
Città del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti regionali
previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e
dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di
finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una
specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica
dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5
ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006,
contempli ai fini dell'efficentamento del sistema e del conseguente contenimento
della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei
bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente
all'attivazione della leva fiscale regionale:
a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere il
passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero
diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di
razionalizzazione e di efficentamento della rete ospedaliera, alla riduzione
delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche
attraverso:
1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del
personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della
contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto
personale;
2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture
semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento
rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei
fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di
quanto previsto dal numero 1);
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di
bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i
cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo
altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento
di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.
1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 31
ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard
necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al
ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale
nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo.
1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «di criteri e parametri fissati dal Piano stesso»
sono sostituite dalle seguenti: «di linee guida proposte dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano»;
b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La predetta modalità di
ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del
Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime
quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione
delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota
indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70
per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni,
comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno
precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano,
nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per
cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata».
1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
1) al primo periodo, le parole da: «in base ai costi standard» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto, nel rispetto dei
principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via
alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a
strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza,
appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso
del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già
disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e
differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle
regioni e nelle province autonome»;
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Lo stesso decreto stabilisce
i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza
e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello
nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema
tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro
caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di
accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente
comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari,
fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico
dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della sanità 15 aprile
1994, recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed
ospedaliera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994»;
b) all'articolo 1, comma 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato
articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono
esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi
di cui all'articolo 8-quinquies»;
c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole: «delle
strutture al fabbisogno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche del
criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse
regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture
sanitarie,»;
d) all'articolo 8-quinquies:
1) al comma 2, alinea, le parole: «accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate» sono sostituite dalle seguenti: «accordi con le strutture pubbliche
ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,»;
2) al comma 2, lettera b) dopo le parole: «distinto per tipologia e per modalità
di assistenza» è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni possono individuare
prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva
autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla
fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati.»;
3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10
comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano
altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la
programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai
tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla
base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione
di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si
applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis.
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente
articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle
strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati è sospeso».
1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari
programmatici di cui al comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al
reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le
prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità
con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il
sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la
verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino
in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando
l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al
sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende
quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con
cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale
di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità
dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle
aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto
con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata
dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena
l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori
prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo
per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota
delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera
n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere
destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità
di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a
livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione
gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di
programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di
rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con
le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i
modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2
è
sostituito dal seguente:
«2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle
risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di
appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un
controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e
delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli
di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere
effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali
controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni
ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di
parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio
economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo
Stato, di cui al comma 1, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009
e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del
Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in
rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo
periodo è soppresso.
Art. 80
Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio
2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di
verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si
applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad
accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità
civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire
dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti
qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta
giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non
fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S.
provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione
medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà
comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà
sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione,
salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte
dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al
secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati
affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al
100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in
luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente
alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di
invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti
specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la
sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte
con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo
della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a
rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle
procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle
commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di
invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di
revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la
legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di
attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo,
in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza
territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente
nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria
e la motorizzazione civile.
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali perequazione tributaria
Art. 81
Settori petrolifero e del gas
1.-15. (Soppressi).
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota
dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una
addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel
periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro
e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli,
gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e
gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Nel caso di soggetti
operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la
disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività
riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare
complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai
soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di
biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.
16-bis. I soggetti indicati
nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo
versamento.
16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di
partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale
prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti
indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti,
l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo
unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito
imputato dalla società partecipata.
17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione
di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007.
18. è fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16
di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza
della disposizione di cui al precedente periodo. L'Autorità per l'energia
elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al
Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16.
19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'art. 92 è
aggiunto il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1.
La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma
1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del
«primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese
il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi
di settore, esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli,
gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto
e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed
anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni
fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della
prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui
all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività
produttive con l'aliquota del 16 per cento.
22. L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione
contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986.
Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di
eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative
all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano
interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera
fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia
fino al terzo esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte
personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la
riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo
corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a
valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al
termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità
vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in
diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è
compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale
sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il
diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva
si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non
eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e
adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si
rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior
valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione
effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le
svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50
per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di
cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui
all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva
in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come
risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con
l'aliquota del 27,5 per cento.
25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis
del codice civile.
26.-28. (Soppressi).
29. è istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze
prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e
sanitarie dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo è alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi
dell'articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato
incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della
Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui
all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi
inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto
energetico.
31. (Soppresso).
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi
dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo
per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di
popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa
ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior
disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti
finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono
disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui
al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici
e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della
situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di
eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo
bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di
fruizione del beneficio di cui al comma 32.
33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli
della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere
conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle
finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste
italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a..
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui
questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di
cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei
relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete
distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che
possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla
gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti
esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni
funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o
all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento
dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta
dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di
cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni,
promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei
titolari delle carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29.
38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e
successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una
relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.
38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche
normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di
168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7
milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011. Il medesimo fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267
milioni di euro nel 2009.
Art. 82
Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e
cooperative
1. All'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
«5-bis Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo
del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei
limiti del 1996 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente
partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono
integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti
estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione
integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di
dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in
diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti
partecipanti».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni
di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come
introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo
periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono
deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo
è aggiunto il seguente: «Gli
interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella
misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo
è aggiunto il seguente: «Gli
interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella
misura del 96 per cento del loro ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli
interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella
misura del 96 per cento del loro ammontare.».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni
di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta
gli interessi passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per
cento del loro ammontare.
5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito
delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di
versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei
commi precedenti.
6. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti «pari al 30
per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei
diciotto esercizi successivi»;
c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri» sono sostituite
dalle seguenti «il 75 per cento della medesima riserva sinistri».
7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva
sinistri di cui all'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che
eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento
del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.
8. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di
cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli
acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.
9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti
dall'art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e
al 95 per cento per gli anni successivi.
10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti
dall'art. 9, comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 14
per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli
anni successivi.
11. All'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «0,30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei
diciotto esercizi successivi».
12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la
misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono
deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio
successivo a quello in cui esse si sono formate.
13. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di
cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli
acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.
13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis è
sostituito dal seguente:
« 2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo
0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per
il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto,
entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del
bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade
anteriormente al 25 giugno 2008».
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 5, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delle operazioni esenti e
imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e
27-quinquies), dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle
locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n.
133 e dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»;
b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies) dello stesso decreto»
sono inserite le seguenti: «nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi
dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'art. 10, secondo comma,
del medesimo decreto n. 633 del 1972».
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata
ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per
quelli stipulati successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma
264, dell'articolo 1, lettera a) , della legge n. 244 del 2007, sono soppresse
le parole «, e al comma 262».
17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo
37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che
presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 18 del presente
articolo, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei
fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo
di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come
media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera c) , numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, ai fini del
calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio
alla data di avvio o di cessazione del fondo . Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto
l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e
accantonata nel passivo. L'imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno
successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non
dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di
imposte sui redditi.
18. L'imposta di cui al comma 17 è dovuta dai fondi per i quali non sia
prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano
un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che
almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di
cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, dai soggetti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale nonché da enti pubblici, enti di previdenza
obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
b) in ogni caso il fondo sia istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del
regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute
complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, da una o più persone fisiche
legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'art. 5, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti
di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore
al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le
predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti
residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti.
18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote
di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle
disposizioni del comma 18 del presente articolo è dovuta nella misura del 20
per cento. L'imposta è applicata nella medesima misura al momento della
cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui
quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e
successive modificazioni.
19. La società di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti
di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute
dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni
anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione
scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del
risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al
fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al
presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente.
20. La sussistenza dei requisiti indicati nel comma 18 determina l'applicazione
dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel
quale esse si verificano. Qualora la società di gestione del risparmio non abbia
potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della
mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta
patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle
quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi
prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) numero
3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per
l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19
del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione
alla società di gestione del risparmio.
21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole:
«una ritenuta del 12,50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «una
ritenuta del 20 per cento».
21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di
investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente
articolo, è operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento,
fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante
dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera
c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della
data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o
acquisto.
22. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma
5-ter è inserito il seguente:
«5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello
Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in
quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano
controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie
o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è
individuato ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile,
anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.».
23. Nel comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917,
la lettera g-bis) è abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni
assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di
stock option».
24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della
lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal
comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai
dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile
che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci
superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al
patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come
risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5
per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno
abbienti di cui all'articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto, secondo le
modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della
giustizia.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili
evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e a quello successivo.
27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito
dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che
non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui
alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri
soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai
prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a
titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».
28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la
lettera b) è inserita la seguente lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società
cooperative di consumo e loro consorzi».
29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni
di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli
acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.
Art. 83
Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento
degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non
residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e
l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di
controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni
in loro possesso. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno
scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e
dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da
contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione
della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.
3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di
ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la
capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della
evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio
2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis è
aggiunto il seguente:
«2-ter Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni,
anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco
delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni
abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».
5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode
in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia
delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa
destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o
strutture al fine di assicurare:
a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni
medesimi;
d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5
è
assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di
consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di
eventuali misure cautelari.
7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro
dell'economia e delle finanze.
8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli
anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di
controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone
fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi
desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe
tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in
particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero
7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8
è
data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei
redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di
capacità contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di
finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una
adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione
degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la
Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della
loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione
della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i
comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la
determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative
tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di
prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza
e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una
Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da
conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il
dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale,
sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente
generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione
complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in
relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli
effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia
fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni
caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente
alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi
alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» è sostituita dalla seguente:
«quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Metà dei
componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra
soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente
ai settori nei quali opera l'agenzia».
14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i
comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno
successivo.
15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e
monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della
società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla
legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti,
è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione
dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.
16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi
successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per
l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la
residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta
richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel
territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e
dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui
al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica
vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene
esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1°
gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il
riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai
tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione
fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il
contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione)
1. Il contribuente può
prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui
redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali
previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto
integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni
successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione
al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il
verbale. Entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione al competente
Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di
definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste
dall'articolo 7.
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni
applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme
dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono
essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza
prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al
saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di
definizione dell'accertamento parziale.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».
18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si
applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai
verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento
parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008
è comunque prorogato al 30 giugno 2009.
18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione
della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di
categoria, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la
metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base
regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013
e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione
della previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il
comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a
quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne
offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle
modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione
senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le
eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento,
l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero,
se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del
bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che
affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il
giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto
dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo
17, comma 7-ter trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso
delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di
prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis
all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme
occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale
prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze».
22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno
precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro
il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma
29, del presente decreto.
23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione dell'ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite dalle seguenti:
«nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di
dilazione»;
c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a
trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo
19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai
sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto
o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta
non fornisce la relativa provvista finanziaria.».
23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «concessionari» sono
inserite le seguenti: «e ai soggetti da essi incaricati».
24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131», sono inserite le seguenti: «,
moltiplicato per tre».
25. è istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico
per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia,
con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei
fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei
fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La
composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti
di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi
settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono
stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di
segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La
partecipazione al Comitato è gratuita.
26.-28. (Soppressi).
28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a prestazioni alberghiere
e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti
alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei
datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica,
aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che
forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali» sono soppresse.
28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal 1° settembre 2008.
28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo
restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui
al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»;
b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le
spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei
compensi percepiti nel periodo di imposta.».
28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta,
l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del
comma 28-quater.
28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il
sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle
disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi
previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione
prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto
nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000,
è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla
relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti
locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti
di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano
preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i
dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti
sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco
di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. è esclusa,
quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata
lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione.
28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla quale svolge
attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del
giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da
assumere nello stesso consiglio»;
b)al comma 14, le parole da: «i risultati» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «gli elementi acquisiti nello svolgimento
dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1».
28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008
della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le
modalità previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo.
28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero
è determinato secondo i
seguenti criteri:
a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9
per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile con il mercato
comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della
citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;
b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore
riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative
a beni non ammortizzabili;
c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore
relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti
del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni;
d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in
applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli
interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa
data;
e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del
regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive
modificazioni.
28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è approvato l'apposito modello per la
dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di
dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei
soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro
quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.
28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte
ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario
dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di
pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta
giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché
degli ulteriori interessi dovuti.
28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
è
abrogato.
Art. 83-bis
Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine
a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero
dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione,
determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di
percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa
incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli,
determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota,
espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto
per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a
disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente
per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica,
con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro
entrata in vigore.
4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso
contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste,
evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo
dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve
corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai
sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto,
moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione
indicata nel contratto o nella fattura.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da
effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del
corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel
contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal
vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle
variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi
del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a
riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo
adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in
forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici
e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente
al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del
costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo
utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello
dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla
prestazione indicata nella fattura.
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al
comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo
restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia
almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi
del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di
cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al
comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza.
Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in
forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno
del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di
trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in
un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile.
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni
successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena
di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice
competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile,
producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del
veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i
corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa
all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene
determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e
8. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza
dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi
dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al
vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai
sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine
entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al
libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e
2, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal
committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è
calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello
sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto
pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della
conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2 è pari al 30 per
cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20
per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o
superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva
inferiore a 3,5 tonnellate.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano
applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a
decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato.
12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto
di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono
professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni dalla
data di emissione della fattura da parte del creditore, salva diversa
pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha
diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle
norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell'esclusione fino a
sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e
servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai
benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorità competente.
16. Non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel
caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un
accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative
dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta
generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento
dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e
uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto
di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di
impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali,
relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra
impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od
obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa
area, attività e servizi integrativi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in
materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono
sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative
vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le
parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono
soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei
propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento
della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti
eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del
servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione
previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di
sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del
gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas
naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono
destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e
28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento
al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e
all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni
corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per
la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.
24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro
addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate
nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il
reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del
medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori
del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo
95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle
somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida
dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non
concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella
loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro,
è riconosciuto
un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale
tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima
complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la
predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in
modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito
d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati
nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la
quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del
credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali
disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione
professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e
a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al
presente comma.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a
complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e
9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul
fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito
degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto,
previa autorizzazione della Commissione europea. 31. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo,
quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità
con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 84
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 8, 63, commi 1,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 79, comma 2, 81, 82, comma 16,
del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a
5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno
2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a
3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della solidarietà sociale.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a
20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 126.
1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione
lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di
spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.
244. All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis,
rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530
milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011
ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed
indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
-
Ministero dell'economia e delle finanze 846.000;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 519.000;
Ministero della giustizia 10.000;
Ministero degli affari esteri 7.800.000;
Ministero dell'interno 39.700.000;
Ministero per i beni e le attività culturali 1.568.000;
Ministero della salute 13.000.000;
Ministero dei trasporti 67.000;
Ministero dell'università e della ricerca 1.490.000;
Ministero della solidarietà sociale 55.000.000;
b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126;
c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo
di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto;
d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare
delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a
400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel Fondo di
cui al primo periodo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 85
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
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