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DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
14 ottobre 2003
Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico
e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2003
INDICE
1.
INTRODUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2. ADEMPIMENTI
DELLE AMMINISTRAZIONI
3. PIANO
OPERATIVO
4.
FUNZIONALITA' MINIME DEL PROTOCOLLO
5. GESTIONE
DOCUMENTALE E GESTIONE DEI FLUSSI DI LAVORO
6. CONTESTO
TECNOLOGICO DI RIFERIMENTO
IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione
e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca»;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
«Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la propria direttiva del 9 dicembre 2002, recante «Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione
elettronica dei flussi documentali»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria
2003) ed
in particolare l'art. 26;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate le allegate linee guida
per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei
procedimenti amministrativi, che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2003
Il Ministro: Stanca
ALLEGATO
LINEE GUIDA
PER L’ADOZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E PER IL TRATTAMENTO INFORMATICO DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1. INTRODUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Con la direttiva del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie del 9 dicembre 2002 sono stati definiti gli
indirizzi per l’adozione delle norme in materia di protocollo informatico e di
trattamento elettronico dei procedimenti amministrativi.
Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione
elettronica dei flussi documentali hanno la finalità
di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei
registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la
razionalizzazione dei flussi documentali. L’adozione di tali sistemi migliorerà
inoltre la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che
facilitano l’accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da
parte di cittadini, imprese ed altre amministrazioni.
Le Pubbliche Amministrazioni dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell’art. 50, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno, quindi, attenersi ai principi e
alle norme di seguito indicati:
a) adozione del protocollo informatico
per la registrazione dei dati e documenti delle Amministrazioni (art. 50 e ss.
del D.P.R. 445/2000; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31
ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000,
n. 272);
b) trattamento dei procedimenti
amministrativi gestito completamente in modo informatico (legge 7 agosto
1990, n. 241; D.P.R. 445/2000; decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10);
c) formazione e conservazione dei
documenti informatici (deliberazione Aipa 51/2000,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2000, n. 291; deliberazione
Aipa 42/2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
21 dicembre 2001, n. 296);
d) sottoscrizione elettronica dei documenti informatici
(d.lgs. 10/2002; decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 febbraio 1999; decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2003, n. 137 - “Regolamento di attuazione della
direttiva Comunitaria 93/1999” - su firma elettronica);
e) gestione informatica del sistema
documentale e dei flussi documentali (deliberazione Aipa
51/2000; deliberazione Aipa 42/2001; D.P.R. 445/2000);
f) accessi telematici ai dati, ai documenti, ai sistemi,
alle banche dati (D.P.R. 445/2000, artt. 58, 59 e 60);
g) sicurezza dei dati, dei documenti,
delle tecnologie (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
deliberazione Aipa 51/2000, art. 10; D.P.C.M.
31.10.2000, art. 7);
h) direttiva sulla formazione del Ministro per la funzione
pubblica del 13 dicembre 2001, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio
2002, n. 26;
i) disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 27 dicembre 2002, n. 289,
art. 26).
Si tratta di un quadro unitario nell’ambito del quale il
protocollo informatico può essere adottato secondo due tipi di
approccio, il primo completo ed il secondo caratterizzato da una
gradualità nella realizzazione:
1) nel primo caso, protocollo, automazione della gestione e
dell’ iter delle attività,formazione e conservazione
dei documenti informatici costituiscono un unico sistema di “governo
elettronico”;
2) nel secondo caso, il protocollo informatico si pone come
il punto di avvio di un sistema amministrativo
informatico nel quale l’informazione utilizzata è solo di tipo 5 “digitale”,
valida in quanto tale, e l’informazione su supporti documentali cartacei viene
“trasformata” in digitale.
Ogni Amministrazione, in base alla propria situazione
organizzativa e tecnologica, ferma restando la scadenza
del 1° gennaio 2004, dovrà valutare la possibilità di adottare l’uno o l’altro
approccio, partendo eventualmente da quello minimale per poi evolvere
gradualmente verso un sistema gestionale completamente automatizzato.
In tutti i casi, il livello minimale deve essere
finalizzato a creare non solo un sistema di protocollo in linea con la
normativa ma anche un sistema documentale che si caratterizza per essere un sistema
digitale, con la relativa eliminazione dei documenti cartacei una volta
trasformati in digitale.
1.1 Scopo delle linee guida e obiettivi strategici.
Lo scopo del presente documento è quello di contribuire a
creare, fornendo un quadro unitario ed aggiornato, le condizioni organizzative,
funzionali e tecnologiche per la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e
la revisione dei sistemi informativi automatizzati al
fine di avviare, entro l’anno 2003 e quindi dal 1° gennaio 2004, il protocollo
informatico e gestire i procedimenti amministrativi in modo elettronico. Il
documento è rivolto a tutte le Amministrazioni pubbliche e si prefigge di
fornire alle stessa un supporto nell’interpretazione e
attuazione delle leggi, al fine di contribuire a promuovere una revisione
sostanziale dei procedimenti amministrativi, cogliendo così lo spirito della
norma che ha inteso creare i presupposti di una semplificazione dei
procedimenti amministrativi ed una maggior trasparenza dei processi verso il
cittadino e l’impresa.
Nel documento vengono esaminati
gli adempimenti delle Amministrazioni, le funzionalità minime, la gestione
documentale e la gestione dei flussi lavorativi, dando risalto alle attività
che l’Amministrazione deve svolgere per ciascuna delle suddette fasi.
Le linee guida in particolare
riguardano:
1. gli adempimenti ai quali sono tenute
le Amministrazioni:
-
assicurare le funzionalità
minime di protocollo;
-
procedere all’archiviazione della documentazione sulla
base del criterio per cui tutta la documentazione in
ingresso diventa “digitale” secondo la normativa tecnica;
-
pianificare le attività al fine di realizzare un sistema
di base protocollo-archiviazione che permetta di
avviare il sistema documentale informatico sostitutivo di quello cartaceo;
-
accedere al protocollo-archivio informatico “solo”
tramite una rete interna all’amministrazione anche al fine di eliminare la
duplicazione di documenti e fascicoli cartacei, con significative
economie gestionali sia interne sia per l’utenza;
-
pianificare le attività finalizzate alla
gestione informatica dei procedimenti amministrativi al fine di sostituire,
anche in modo graduale, il
trattamento manuale degli stessi procedimenti;
2. la funzionalità minima da
assicurare per l’avvio del protocollo informatico;
3. i requisiti dei sistemi documentali
e procedimentali che costituiscono un vincolo progettuale e realizzativo
ma anche una opportunità per avviare modalità omogenee di operatività;
4. aspetti tecnologici.
Le presenti linee guida forniscono
un quadro di riferimento generale di carattere normativo e, unitamente ai
precedenti documenti emessi dall’Aipa, “Studio di prefattibilità sul Sistema di gestione dei flussi di
documenti (Sistema GEDOC)”,"Linee guida alla realizzazione dei sistemi di
protocollo informatico e gestione dei flussi documentali nelle pubbliche
amministrazioni" 6 (GEDOC2), “Interoperabilità
dei sistemi di protocollo informatico in ambiente distribuito”, e a quelli in
via di elaborazione, intende offrire un insieme organico di strumenti di supporto
per le Amministrazioni.
1.2 Centro di competenza.
Con la Direttiva del 9 dicembre 2002 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2003, n. 53, il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, ha creato presso il Centro Tecnico per la R.U.P.A. un Centro di
competenza per il Progetto Protocollo informatico e trasparenza amministrativa
quale unico punto di riferimento, che svolge, in continuità con le attività già
svolte dall’Aipa, funzioni di indirizzo e
coordinamento e che promuove iniziative di affiancamento per garantire
l'attuazione della Direttiva, in particolare attraverso:
-
le informazioni, le esperienze e i servizi messi a
disposizione sul sito web sulla gestione elettronica dei documenti (http://protocollo.gov.it), le cui finalità sono la condivisione
delle migliori pratiche e la sussidiarietà;
-
la collaborazione fornita dal Centro di competenza che
può essere contattato al seguente indirizzo di posta
elettronica: cc@protocollo.gov.it;
-
incontri periodici con i referenti delle Amministrazioni
allo scopo di verificare lo stato di avanzamento delle
attività.
Tra i suoi compiti in particolare si segnalano:
-
azioni di sensibilizzazione e
comunicazione;
-
rilevazione periodica dello stato di attuazione
dei progetti;
-
supporto alle amministrazioni, secondo un principio di
sussidiarietà, attraverso l’erogazione di un servizio di gestione del
protocollo informatico e dei flussi documentali in modalità
ASP.
2. ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
Le Pubbliche Amministrazioni, al fine di adottare entro il
1° gennaio 2004 il protocollo informatico e gestire i procedimenti
amministrativi in modo elettronico, sono tenute ai seguenti interventi:
a) provvedere ad introdurre, nei
piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati, progetti per la
realizzazione di sistemi di protocollo informatico (art. 50, comma 1, del D.P.R. 445/2000).
b) predisporre appositi progetti
esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi
informatici (art. 50, comma 2, del D.P.R. 445/2000);
c) realizzare o revisionare i
propri sistemi informativi (art. 50, comma 3, del D.P.R. 445/2000);
I progetti dovranno essere pianificati in termini
organizzativi, funzionali, tecnologici e finanziari, nel rispetto della data
del 1° gennaio 2004. Il progetto esecutivo ha lo scopo di definire attività,
tempi e costo-benefici per l’operazione di sostituzione anche ai sensi della
Deliberazione Aipa 42/2001.
Il sistema informativo viene
considerato come un insieme integrato di dati, funzioni e tecnologie finalizzato
non solo alla registrazione di dati e documenti in ingresso ed in uscita, ma
anche all’automazione del sistema procedimentale e documentale (protocollo, iter
delle attività, atti e provvedimenti, documenti e modulistica, accessi
telematici).
Le Amministrazioni hanno l’obbligo di operare attraverso un
piano di automazione adottato o da adottare, con
riferimento al proprio ordinamento, per attuare quanto stabilito dal D.P.R.
445/2000 e secondo le norme tecniche vigenti (art. 51, comma 1, del D.P.R.
445/2000).
Le stesse devono rivedere i sistemi informativi al fine di
realizzare una automazione totale delle fasi di
produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti,
procedimenti ed atti (art. 51, comma 2, del D.P.R. 445/2000).
Gli interventi dovranno quindi comprendere una necessaria e
preliminare azione di razionalizzazione e
semplificazione delle attività, dei procedimenti, della documentazione e della
modulistica (art. 3, comma 3, della Deliberazione Aipa 51/2000).
Allo scopo di fornire un promemoria e un valido supporto
per una corretta scansione temporale delle attività
sopra riportate, la Direttiva del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie ha previsto fasi intermedie fino alla scadenza
del 1 gennaio 2004. A questo fine le Amministrazioni che non abbiano
ancora provveduto devono definire, con la massima tempestività, un piano
d'azione dettagliato - il quale preveda lo svolgimento delle attività sotto
elencate tenendo conto della citata scadenza per l'adozione del sistema di
protocollo informatico - e comunicare tale piano al Centro Tecnico per la R.U.P.A., tramite il sito web http://protocollo.gov.it.
Più in dettaglio è necessario:
1. individuare le Aree Organizzative
Omogenee (AOO) e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell’articolo 50,
comma 4, del D.P.R. n. 445/2000;
2. comunicare al Centro Tecnico la
casella ufficiale di posta elettronica per l’iscrizione delle AOO nell'indice
delle P.A.;
3. comunicare al Centro Tecnico, per ogni AOO istituita, il
nominativo del responsabile del servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi, ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del DPR n. 445/2000;
4. adottare, per ogni AOO
istituita, il manuale di gestione come previsto dalle regole tecniche di cui
all’articolo 5 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000;
5. pubblicare e rendere accessibile
tramite internet il manuale di gestione che descrive il sistema di gestione e
di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni necessarie per il
corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico (cfr. par. 2.1.1);
6. predisporre un progetto operativo per la progressiva
messa in opera di sistemi di protocollo informatico integrati con la posta
elettronica certificata e la firma elettronica ai sensi dell'articolo 10, comma
3, del D.P.R. 445/2000 nel rispetto dei principi di interoperabilità di cui alla circolare Aipa
del 7 maggio 2001;
7. predisporre correlate attività di formazione, d’intesa
con il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi della Direttiva sulla
formazione del Ministro per la funzione pubblica del 13 dicembre 2001;
8. fornire informazioni al Centro Tecnico
per la R.U.P.A. sull’avanzamento dei progetti, al
fine di permettere delle rilevazioni periodiche sullo stato di attuazione della normativa.
Inoltre, le Amministrazioni, per l'attuazione della
trasparenza dell'attività amministrativa, devono svolgere, ove non vi abbiano
provveduto entro la prevista scadenza, le seguenti
azioni:
1. comunicare al Centro Tecnico il nome di un referente, al
fine di definire le attività di interesse comune e
concordarne i relativi tempi di realizzazione;
2. individuare i servizi di propria competenza erogati ai
cittadini e alle imprese sia con modalità tradizionali
sia in rete;
3. pianificare, secondo criteri
di priorità, l'attuazione della trasparenza dell'azione amministrativa come
definita in precedenza, tramite la predisposizione di progetti orientati a
fornire ai cittadini e alle imprese servizi informativi con canali telematici diretti
o attraverso intermediazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
4. migliorare la comunicazione tra gli uffici e gli URP al
fine di migliorare la comunicazione esterna e l’esercizio del diritto di accesso;
5. compilare, per ogni progetto
una scheda informativa, secondo lo schema riportato in allegato alla Direttiva,
da inviare al Centro tecnico.
Le Amministrazioni, poi, con riferimento al proprio
ordinamento, devono:
a) pianificare le attività per la eliminazione
dei diversi tipi di protocollo attivati, di cui all’articolo 3, comma 1,lettera
d) del 31 ottobre 2000;
b) accreditare l’Amministrazione presso l’IPA - Indice
della Pubblica Amministrazione (articolo 12 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000
recante Regole tecniche per il protocollo informatico); informazioni in
proposito si trovano sul sito http://indicepa.gov.it
La Direttiva è indirizzata a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato e
agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale. Per le regioni e gli
enti locali territoriali la stessa costituisce
contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della propria autonomia
amministrativa. La Direttiva può rappresentare uno schema di riferimento anche
per le altre Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.1 Analisi ed individuazione delle Aree Organizzative
Omogenee.
Analisi organizzativa.
Preliminarmente si dovrebbe procedere all’analisi dei
processi per la loro semplificazione, articolandola per fasi:
fase 1: definizione del campo di applicazione dell’intervento organizzativo
passo 1 – identificare l’ambito e i livelli di intervento;
passo 2 – delineare il contesto;
passo 3 – fissare gli obiettivi;
fase 2: diagnosi delle criticità e delle priorità;
passo 4 – ricostruire la mappa dei processi reali;
passo 5 – definire le metriche della prestazione complessiva di
processo;
passo 6 – misurare la distanza fra obiettivi e situazione
attuale;
fase 3: riprogettazione dei processi;
passo 7 – disegnare le alternative di riprogettazione;
passo 8 – progettare il sistema di monitoraggio e controllo;
passo 9 – preparare la gestione del cambiamento organizzativo;
passo 10 – sperimentare e correggere le ipotesi di riprogettazione.
Definizione delle Aree Organizzative Omogenee.
Attraverso la individuazione e la
definizione delle Aree Organizzative Omogenee (AOO) si rideterminano gli ambiti
dei nuovi sistemi di protocollo informatico. Questa individuazione consente di
arrivare ad una diminuzione e semplificazione dell'insieme dei sistemi di protocollo oggi esistenti. Il fenomeno della
frammentazione dei registri di protocollo è una delle maggiori cause di inefficienze nella gestione dei documenti delle Pubbliche
Amministrazioni. Tra le conseguenze negative derivanti da tale frammentazione
va certamente citata la ripetuta protocollazione del
documento (con annesse le operazione di registrazione
di dati ridondanti) ad ogni passaggio anche tra strutture interne alla stessa
Amministrazione, oltre alle notevoli difficoltà di reperimento del documento
protocollato tali da rendere, paradossalmente, l'individuazione della
collocazione fisica del documento un problema secondario rispetto
all'individuazione del registro di protocollo in cui esso è stato registrato.
Una
AOO può essere definita come un insieme di unità organizzative
dell’Amministrazione che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, degli
stessi servizi per la gestione dei flussi documentali. Una unità
organizzativa associata ad una AOO è un utente dei servizi messi a disposizione
dalla AOO stessa. Una AOO offre, in particolare, il
servizio di protocollo dei documenti in entrata ed in uscita che avviene
utilizzando una unica sequenza numerica, rinnovata ad ogni anno solare, propria
all’area stessa (art. 61 D.P.R. 445/2000) . Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento al
documento "Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo
informatico e gestione dei flussi documentali nelle pubbliche
amministrazioni" (GEDOC2).
Le Amministrazioni, al termine di questo processo di analisi, devono comunicare al Centro Tecnico per la R.U.P.A. la casella ufficiale di posta elettronica per
l’iscrizione delle AOO nell'Indice della Pubblica Amministrazione.
2.2 Il manuale di gestione.
Il manuale di gestione, di cui
all’articolo 5 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, descrive il sistema di
gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il
corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico.
Il responsabile del servizio di cui
all’articolo 61 del D.P.R. 445/2000 ha il compito di predisporre lo
schema del manuale di gestione.
L’articolo 5 del predetto decreto è strutturato come un
“indice” del manuale e ciò facilita la redazione dello stesso; sono citati in
particolare i seguenti punti:
a) la pianificazione, le modalità
e le misure di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);
b) il piano di sicurezza dei documenti
informatici di cui all’articolo 4, comma 4;
c) le modalità di utilizzo di
strumenti informatici per lo scambio di documenti all’interno ed all’esterno
dell’area organizzativa omogenea;
d) la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti
ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di registrazione per i documenti
pervenuti secondo particolari modalità di
trasmissione, tra i quali, in particolare, documenti informatici di fatto
pervenuti per canali diversi da quelli previsti dall’articolo 15 del presente
decreto, nonché fax, raccomandata, assicurata;
e) l’indicazione delle regole di smistamento ed
assegnazione dei documenti ricevuti con la specifica dei criteri per
l’ulteriore eventuale inoltro dei documenti verso aree
organizzative omogenee della stessa amministrazione e/o verso altre
amministrazioni;
f) l’indicazione delle unità organizzative responsabili
delle attività di registrazione di protocollo, di organizzazione
e tenuta dei documenti all’interno dell’area organizzativa omogenea;
g) l’elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di
protocollo;
h) l’elenco dei documenti soggetti a registrazione
particolare e le relative modalità di trattamento;
i) il sistema di classificazione, con l’indicazione
delle modalità di aggiornamento, integrato con le
informazioni relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione e
conservazione, anche con riferimento all’uso di supporti sostitutivi;
l) le modalità di produzione e di
conservazione delle registrazioni di protocollo informatico ed in particolare
l’indicazione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate per
garantire la non modificabilità della registrazione di protocollo, la
contemporaneità della stessa con l’operazione di segnatura, nonché le modalità
di registrazione delle informazioni annullate o modificate nell’ambito di ogni
sessione di attività di registrazione;
m) la descrizione funzionale ed operativa del sistema di
protocollo informatico con particolare riferimento alle modalità
di utilizzo;
n) i criteri e le modalità per il
rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni
documentali;
o) le modalità di utilizzo del
registro di emergenza, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati
manualmente.
La corretta ed efficace attuazione delle norme in materia
di protocollo e di sistema documentale informatico è strettamente correlata
alla redazione del manuale.
Per sua natura e struttura il
manuale comprende analisi, decisioni, piani, iter delle attività,
classificazioni, ecc., definiti in relazione alle specificità organizzative,
funzionali, strutturali e di servizio dell’ Amministrazione di riferimento.
È compito dei dirigenti e dei funzionari partecipare alla
redazione del manuale per quanto riguarda le informazioni relative
all’unità organizzativa di competenza, anche in relazione alla
pubblicità del manuale stesso.
Il manuale di gestione deve essere reso pubblico ed
accessibile sia tramite internet (possibilmente sul
sito del protocollo), sia attraverso supporti informatici o cartacei; deve
essere redatto in modo chiaro, completo, e deve essere periodicamente
aggiornato.
Il manuale è quindi l’insieme delle regole certificate
dall’Amministrazione per un corretto ed efficace funzionamento del sistema di
protocollo, dei procedimenti amministrativi informatici e del sistema
documentale.
Lo schema del manuale è “comune” (di tipo “standard”) ma la
redazione non può che essere effettuata su “misura” dell’Amministrazione di
riferimento, in quanto sono compresi interventi di
tipo organizzativo, procedurale ed informatico specifici dell’ente in
questione, non “trasferibili”, in modo asettico e generalizzato, a tutti gli
organismi pubblici.
Una bozza di schema del manuale può essere consultata sul
sito http://protocollo.gov.it. Alcune indicazioni
utili per la redazione del manuale sono ricavabili anche da alcuni esempi già
realizzati pubblicati sul sito http://protocollo.gov.it.
Nei paragrafi che seguono sono riportati brevi suggerimenti
sulle attività previste nell’ambito della redazione del manuale.
2.2.1 Adozione di un protocollo unico.
Gli obiettivi da realizzare sono i seguenti:
pianificazione, modalità e misure di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d) del D.P.C.M. 31 ottobre 2000: eliminazione dei diversi protocolli di
settore, di reparto, multipli per l’adozione di un unico protocollo (art. 5, comma 2,lett. a).
Le attività che discendono dall’applicazione della norma sono le seguenti:
-
censimento dei diversi protocolli;
-
analisi dei livelli di automazione;
-
interventi organizzativi, procedurali e tecnici da effettuare per adottare il protocollo informatico;
-
tempi di sostituzione;
-
costi.
2.2.2 Piano di sicurezza dei documenti informatici.
Il responsabile del servizio di cui
all’articolo 61 del D.P.R. 445/2000 ha il compito di predisporre il
piano di sicurezza secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lett. b),
del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
Le attività che discendono dall’applicazione della norma sono le seguenti:
-
analisi dei rischi in relazione alla
tipologia dei documenti;
-
analisi dei rischi in relazione alla
tipologia dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);
-
misure di sicurezza da adottare di tipo organizzativo,
procedurale e tecnico;
-
formazione dei dipendenti;
-
monitoraggio periodico del piano di sicurezza.
In particolare, il manuale dovrà fare riferimento ai
requisiti di sicurezza di cui al punto 2.2.11.
2.2.3 Scambio di documenti.
Con riferimento alle modalità di
utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti all’interno ed
all’esterno dell’area organizzativa omogenea, di cui all’articolo 5, comma 2,
lett. c), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, le attività che discendono
dall’applicazione della norma sono le seguenti:
La rilevazione dei flussi documentali
è facilitata se viene effettuata nell’ambito di un censimento più ampio che
comprenda anche le attività, le procedure, i procedimenti, la modulistica
utilizzata (v. il
punto successivo).
2.2.4 Descrizione del flusso di lavorazione dei documenti.
La descrizione nel flusso documentale
dei documenti ricevuti, spediti o interni di cui all’articolo 5, comma 2, lett. d), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, costituisce
l’aspetto fondamentale di tutto il processo di automazione del sistema
documentale e procedimentale in quanto solo la conoscenza completa dell’iter
delle attività permette di realizzare anche un processo di automazione in linea
con i principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
Le attività che discendono dall’applicazione della norma sono le seguenti:
-
censimento di tutte le attività dell’ente (o dell’area
organizzativa omogenea) al fine di descrivere la lavorazione dei documenti; il
censimento dovrebbe riguardare i dati di base di ciascuna attività
(denominazione,allocazione, durata,flusso procedurale,modulistica, norme di
riferimento, fasi, risorse umane impegnate,pareri,ecc.);
-
analisi del risultato del censimento;
-
interventi di razionalizzazione
delle singole attività;
-
piano di automazione delle
attività;
-
regole di registrazione dei documenti.
2.2.5 Regole di smistamento ed assegnazione dei documenti
ricevuti.
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di
cui all’articolo 5, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, concernenti
le regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti, sono le
seguenti:
-
a seguito della registrazione dei documenti in entrata è
necessario stabilire le regole per lo smistamento, l’assegnazione e la
lavorazione degli stessi da parte dei responsabili dei
procedimenti e nell’ambito delle aree organizzative omogenee;
-
se si considera che i documenti sono per definizione
“informatici” (o resi tali, se ricevuti come cartacei) allora sarà necessario
definire con chiarezza e completezza le modalità di
smistamento ed assegnazione di tipo elettronico, anche in considerazione di
quanto stabilisce la legge 241/90 ed il relativo regolamento.
2.2.6 Unità organizzative responsabili delle attività di
registrazione e della documentazione
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di
cui articolo 5, comma 2, lett. f), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, concernente le
unità organizzative responsabili delle attività di registrazione e della
documentazione sono le seguenti:
-
nell’ambito dell’area organizzativa omogenea, e con
riferimento al sistema organizzativo dell’ente, è necessario indicare le unità
organizzative responsabili delle attività di registrazione e di
organizzazione e tenuta della documentazione;
-
nel manuale sarà necessario quindi definire le funzioni
specifiche di tali unità organizzative ed il profilo dei dipendenti che operano
in tali unità.
2.2.7 Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di
cui all’articolo 5, comma 2, lett. G e H del D.P.C.M. 31 ottobre 2000,
concernenti i documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, sono le
seguenti:
-
riportare nel manuale l’elenco dei
documenti esclusi dalla registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53,
comma 5, del D.P.R. 445/2000.
-
riportare l’elenco dei documenti soggetti a registrazione
particolare e le relative modalità di trattamento.
Tali documenti vanno individuati dall’Amministrazione e
possono essere registrati attraverso applicazioni diverse dal sistema di
protocollo informatico.
2.2.8 Il sistema di classificazione dei documenti
Il sistema di classificazione è lo strumento che permette
di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico, con riferimento
alle funzioni e alle attività dell’Amministrazione interessata.
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di
cui all’articolo 5, comma 2, lett. i), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, sono le
seguenti:
In particolare, la classificazione dovrà basarsi sui
seguenti principi:
-
omogeneità tematica che
caratterizza la stessa AOO (omogeneità funzionale) e che da questa viene
prodotta a sua volta;
-
autonomia dei documenti rispetto alla struttura
organizzativa di riferimento che nel tempo può anche mutare di
denominazione, articolazione e funzioni;
-
reperibilità del documento, in primo
luogo, rispetto all’argomento ed ai contenuti e, in secondo luogo, rispetto alla
struttura organizzativa di riferimento.
Il sistema di classificazione può seguire
le regole generali definite dalla classificazione decimale.
I sistemi di ricerca elettronica dovranno tenere conto del
sistema di classificazione.
Nel manuale dovranno essere indicate inoltre:
-
le modalità di aggiornamento del
sistema;
-
tempi,criteri e regole di
selezione e di conservazione;
-
l’uso di supporti sostitutivi.
Ulteriori suggerimenti possono essere trovati nel documento
"Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo informatico e gestione
dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni (GEDOC2)",
reperibile nel sito web http://protocollo.gov.it.
2.2.9 Modalità di produzione e
conservazione delle registrazioni
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di
cui all’art. 5, comma 2, lett. l), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, concernenti le
modalità di produzione e conservazione delle
registrazioni, consistono nel riportare nel manuale:
-
le modalità di produzione e di
conservazione delle registrazioni di protocollo informatico;
-
l’indicazione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative
adottate per garantire la non modificabilità della registrazione di protocollo;
-
la contemporaneità della registrazione con l’operazione di
segnatura;
-
le modalità di registrazione delle
informazioni annullate o modificate nell’ambito di ogni sessione di attività di
registrazione.
In particolare, per quanto riguarda le informazioni
annullate il manuale dovrà fare riferimento a quanto stabilito nell’articolo 8
del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 (Annullamento delle informazioni registrate in
forma non modificabile).
2.2.10 Funzionalità del sistema di protocollo informatico
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di
cui all’articolo 5, comma 2, lett. m), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000,
concernenti la funzionalità del sistema di protocollo
informatico sono le seguenti:
-
Il manuale deve contenere la descrizione funzionale ed
operativa del sistema di protocollo informatico con particolare riferimento
alle modalità d’uso;
-
la descrizione dovrà essere effettuata con lo scopo di
indicare con chiarezza e completezza l’utilizzabilità del sistema da parte di
tutti coloro che sono abilitati ad operare nel sistema
documentale e procedimentale dell’amministrazione. Il grado di chiarezza e completezza
è strettamente correlato al grado di chiarezza e
completezza di tutte le regole descritte nel manuale.
2.2.11 Abilitazioni per l’accesso al sistema documentale
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di
cui all’articolo 5, comma 2, lett. n), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, consistono
nell’individuazione, con riferimento al tipo di accesso,
dei criteri e delle modalità per il rilascio delle abilitazioni all’interno e
all’esterno dell’amministrazione.
Il manuale deve pertanto contenere la descrizione delle
politiche di accesso ai documenti che
l’Amministrazione intende adottare:
-
definendo, relativamente all’accesso
ai documenti per gli utenti interni, i criteri di visibilità sulla base di
ruoli e funzioni svolte dai dipendenti.
-
classificando, per quanto riguarda l’acceso da parte di utenti esterni (cittadini, imprese, altre
amministrazioni), le modalità relative in due tipologie:
- dirette se l’amministrazione ha previsto una canale di comunicazione con l’esterno in maniera
automatizzata (es. via internet)
- indirette nel caso in cui l’amministrazione permetta
l’accesso ai documenti tramite una struttura di contatto con l’esterno (es.
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Call center ecc.)
2.2.12 Registro di emergenza
Le attività che discendono dall’applicazione della norma di
cui all’articolo 5, comma 2, lett. o), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000,
concernente il registro di emergenza, sono le
seguenti:
-
riportare sul registro di emergenza
la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché la data e l’ora
del ripristino della funzionalità del sistema (art. 63, comma 1 del D.P.R. 445/2000);
-
il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi deve dare
l’autorizzazione ad operare in modo manuale (art. 63, comma 1 del D.P.R.
445/2000);
-
riportare sul registro di emergenza
le autorizzazioni all’uso di procedure manuali per periodi successivi alle 24
ore ed il numero totale di operazioni registrate manualmente.
3. PIANO OPERATIVO
Il piano di attuazione
prevede un censimento preliminare dei diversi protocolli esistenti, l’ analisi
dei livelli di automazione, ma soprattutto gli interventi organizzativi,
procedurali e tecnici da effettuare per adottare il protocollo informatico con
i tempi di sostituzione e i costi derivanti. Uno dei primi obiettivi che ciascuna Amministrazione si deve dare nel definire un
progetto di informatizzazione dei flussi documentali, è quello di individuare
il proprio “livello realizzativo”, corrispondente
alle funzionalità che essa stessa vuole realizzare.
Le Amministrazioni definiscono quindi un piano d'azione
dettagliato che preveda lo svolgimento delle attività
elencate nel paragrafo 2, tenendo conto della citata scadenza del 1 gennaio
2004, prevista dal DPR 445/2000 per l'adozione del sistema di protocollo
informatico. Tale piano d'azione deve essere inviato al Centro Tecnico per la R.U.P.A. attraverso il sito http://protocollo.gov.it.
3.1 Organizzazione del personale e formazione
Nella fase di analisi
organizzativa, gli elementi principali da tenere in considerazione sono:
-
la formazione culturale del personale;
-
il piano di formazione obbligatorio ai sensi della
Direttiva della Funzione Pubblica del 13 dicembre
2001;
-
il dimensionamento degli organici tenendo presente la
diversa organizzazione derivante dall’introduzione di un protocollo informatico
(scadenze e tempi di inserimento dei documenti da
protocollare);
-
l’organizzazione di un servizio di help
desk per gli utilizzatori del protocollo;
-
la definizione dei profili professionali;
-
l’assegnazione di incarichi di
coordinamento;
-
l’individuazione di referenti e capi progetto
a seconda delle dimensioni dell’Amministrazione e quindi della tipologia di
progetto previsto.
All’analisi organizzativa si deve affiancare un progetto di
formazione e comunicazione che deve essere di esempio
e di impulso per l’intera Amministrazione. Deve essere in particolare prevista
la realizzazione di un programma di formazione differenziato
a seconda dei destinatari e articolato in moduli sia teorici che operativi per
avviare e monitorare il processo di evoluzione delle competenze manageriali e
professionali al fine di renderle più rispondenti e coerenti con le nuove
esigenze. Il programma di formazione dovrà essere integrato da interventi di
comunicazione, opportunamente pianificati, volti a migliorare il coinvolgimento
e la sensibilizzazione del personale, promuovendone
l’adesione agli obiettivi da raggiungere.
3.2 Servizi verso cittadini e imprese
Lo sviluppo della Società dell’Informazione è una delle
priorità del Governo: in questo contesto la
prestazione di servizi on- line assume una particolare rilevanza.
La finalità da perseguire è quella di permettere a
cittadini e imprese di conoscere in tempi reali le informazioni relative allo stato delle attività amministrative di proprio
interesse, migliorando di conseguenza l’efficienza, l’efficacia e l’immagine
della Pubblica Amministrazione.
Il D.P.R. 445/2000, con riferimento ai principi
stabiliti dalla legge 241/1990, ha definito tre tipi di accesso
ai dati, documenti ed informazioni del sistema informatico:
a) l’accesso al sistema da parte degli
utenti appartenenti all’Amministrazione (art. 58 del
D.P.R. 445/2000);
b) l’accesso esterno al sistema da parte dei soggetti che
esercitano il diritto di accesso ai documenti
amministrativi (art. 59 del D.P.R. 445/2000);
c) l’accesso al sistema di una pubblica amministrazione da
parte di altre amministrazioni (art.
60
del D.P.R. 445/2000).
Per tutti i tipi di accesso, anche
ai sensi della D.Lgs. 196/2003, le Amministrazioni
dovranno definire le abilitazioni necessarie e le diverse modalità di
interrogazione, selezione ed estrazione delle informazioni, a seconda del grado
di riservatezza delle stesse e della tipologia di utenti, utilizzando firma
digitale o certificati di autenticazione.
In seguito, quindi, per l’accesso sicuro ai documenti
potranno essere previste diverse modalità di
identificazione e accreditamento degli utenti tramite strumenti quali la carta
d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
4. FUNZIONALITA' MINIME DEL PROTOCOLLO
Le Amministrazioni devono garantire almeno la realizzazione
del sistema di protocollo secondo i requisiti di operazioni
ed informazioni,definite “funzionalità minime”, di cui agli articoli 53, 55 e
56 del D.P.R. 445/2000. Le operazioni di registrazione e di segnatura di
protocollo indicate rispettivamente all’articolo 53 e all’articolo 55 nonché quelle di classificazione costituiscono attività
necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
In particolare si sottolinea che:
a) con riferimento ai requisiti della
registrazione, la registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione
delle seguenti informazioni:
-
numero di protocollo del documento
generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
-
data di registrazione di protocollo
assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
-
mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti
spediti, registrati in forma non modificabile;
-
oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
-
data e protocollo del documento
ricevuto, se disponibili;
-
l’impronta del documento informatico, se
trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in
grado di identificarne univocamente il
contenuto, registrata in forma non modificabile.
b) con riferimento ai requisiti della segnatura, le
informazioni minime previste sono:
-
il progressivo di protocollo, secondo il
formato disciplinato all’articolo 57;
-
la data di protocollo;
-
l'identificazione in forma sintetica
dell’amministrazione o dell’area organizzativa individuata ai sensi
dell'articolo 50, comma 4.
c) con riferimento alla classificazione dei documenti,
vedasi punto precedente 2.2.8.
Il piano di classificazione o titolario
di archivio si presenta, generalmente, come uno schema
generale di voci logiche, stabilite in modo uniforme, rispondenti ai bisogni
funzionali del soggetto produttore e articolate tendenzialmente in modo
gerarchico al fine di identificare secondo uno schema logico che va dal
generale al particolare l’unità archivistica, cioè l’unità di aggregazione di
base dei documenti all'interno dell’archivio (ad esempio, il fascicolo, il
registro, ecc.) entro cui i documenti sono ordinati secondo le
funzioni/attività/affari e/o materie di cui partecipano.
Per garantire le funzionalità
minime, sotto il profilo documentale e tecnologico, il sistema di protocollo
sarà costituito da risorse informatiche destinate non solo alla registrazione e
alla segnatura ma anche alla conservazione della documentazione, secondo la
deliberazione Aipa n. 42/2001 al fine di rendere
concreto l’accesso alla documentazione da parte dei dipendenti abilitati sia in
modalità locale che remota.
Nei paragrafi seguenti vengono
presentati i requisiti normativi applicabili per la realizzazione del nucleo
minimo in un sistema di protocollo informatico.
4.1 Requisiti della registrazione di protocollo
La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto
o spedito dalle pubbliche amministrazioni secondo l’articolo
53 del D.P.R. 445/2000 è effettuata mediante la memorizzazione delle
seguenti informazioni:
-
numero di protocollo del documento
generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
-
data di registrazione di protocollo
assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
-
mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti
spediti, registrati in forma non modificabile;
-
data e protocollo del documento
ricevuto, se disponibili;
-
l’impronta del documento informatico, se
trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in
grado di identificarne univocamente il
contenuto, registrata in forma non modificabile.
Altri requisiti previsti:
-
Il sistema deve consentire la produzione del registro
giornaliero di protocollo (art. 53,
comma 2, del D.P.R. 445/2000);
-
L’assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo è effettuata dal sistema
in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da
parte dell’operatore, garantendo la completezza dell’intera operazione di
modifica o registrazione dei dati;
-
Per quanto riguarda l’impronta del documento
si rinvia a quanto definito dall’articolo 17 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
Tutti i requisiti sopra riportati permettono di costruire
un sistema di protocollo a supporto della trasparenza e della certezza del
sistema amministrativo.
4.2 Requisiti della segnatura di protocollo
Le informazioni minime previste per la segnatura secondo l’articolo 55 del D.P.R. 445/2000
sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo
il formato di cui all’articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l’identificazione in forma sintetica
dell’amministrazione o dell’area organizzativa individuata ai sensi
dell’articolo 50, comma 4.
Le informazioni da includere nella segnatura sono definite dall’articolo 19 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione
di protocollo.
Per quanto riguarda i requisiti del formato di segnatura si rinvia all’articolo 9 del D.P.C.M. 31 ottobre
2000.
Per ciò che concerne la segnatura dei documenti trasmessi si rinvia all’articolo 18 del D.P.C.M. 31 ottobre
2000.
4.3 Requisiti di sicurezza del sistema documentale
e del sistema di protocollo informatico
Il piano di sicurezza dei documenti informatici è previsto dall’articolo 7 del DPCM 31 ottobre 2000 e dall’articolo 10
della deliberazione Aipa n. 51 del 2000, in
attuazione dell’articolo 18 del D.P.R. 513/97, come modificato dall’art. 9,
comma 4 del D.P.R. 445/2000.
Il piano di sicurezza deve considerare almeno i seguenti
aspetti:
In particolare, l’articolo 7 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000
definisce i requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di
protocollo informatico.
5. GESTIONE DOCUMENTALE E GESTIONE DEI FLUSSI DI
LAVORO
Per Gestione documentale si intende
la gestione informatica dei documenti in modalità avanzata.
Si tratta di una soluzione che privilegia
ed esalta essenzialmente le potenzialità legate alla gestione informatizzata
dei documenti e degli archivi. Essa consiste in realtà in attività assai
eterogenee, che variano a seconda del grado di
funzionalità da attuare, ma che trovano il loro comune presupposto fondamentale
nella dematerializzazione dei documenti cartacei e
quindi della disponibilità degli stessi a livello informatico.
Essa prevede le seguenti attività:
-
registrazione con trattamento delle immagini
(acquisizione digitalizzata dei documenti cartacei);
-
assegnazione per via telematica al destinatario;
-
gestione avanzata
della classificazione dei documenti;
-
collegamento dei documenti alla gestione dei procedimenti.
A queste può aggiungersi la realizzazione di uno specifico
archivio documentale per quei documenti di alto
contenuto informativo che meritano uno specifico trattamento (prevedendo ad esempio
la creazione di compendi, l'uso di parole chiave per una indicizzazione più
dettagliata, ecc.).
La gestione dei flussi di lavoro realizza le seguenti
funzionalità (vedasi punto precedente 2.2.4):
-
informatizzazione dei processi relativi
ai flussi documentali in entrata e in uscita;
-
informatizzazione dei processi relativi
ai flussi documentali interni;
-
integrazione con i flussi di lavoro.
Questa ultima fase è quella che prevede la
reingegnerizzazione dei processi dell’Amministrazione al fine di una loro
successiva informatizzazione: in particolare vengono
gestiti mediante sistemi integrati di flussi di lavoro tutti quei processi che
possiedono i requisiti di complessità, ripetitività e stabilità dell’iter.
È evidente che se lo scopo da perseguire è la revisione e la razionalizzazione dei processi amministrativi
(Business Process Reengeneering),
il raggiungimento di tale obiettivo è propedeutico per l’attuazione anche del
Progetto Protocollo e Gestione documentale.
Per poter affrontare i problemi specifici di una corretta
gestione elettronica dei documenti, è opportuno analizzare, in sintesi, natura
e finalità del sistema documentario, nonché le
attività principali che lo caratterizzano, a cominciare dal concetto e dalla
funzione del documento, dalla definizione di sistema documentario e di
archivio, dall'analisi delle principali funzioni che caratterizzano nel modello
organizzativo e normativo italiano la formazione dei documenti (registrazione
dei documenti e registrazione di protocollo, classificazione d'archivio),
nonché la tenuta degli archivi e gli aspetti organizzativi (le funzioni del
Servizio per la tenuta dei documenti e degli archivi, il manuale di gestione
previsto dalle regole tecniche del D.P.R. 428/98).
Nella più recente attività normativa italiana, a partire
dalla legge 241/1990, il documento è definito in quanto
rappresentazione del contenuto di atti. L'elemento qualificante dell'entità
documentaria (cioè la ragione della sua produzione e
tenuta) è, infatti, costituito dalla relazione con l'attività amministrativa e
pratica cui partecipa in quanto strumento di memorizzazione stabile nel tempo e
nello spazio.
I requisiti per l’adozione del protocollo informatico ed il
trattamento elettronico dei procedimenti amministrativi riguardano
il documento informatico, il formato dei documenti informatici, la firma
digitale, l’archiviazione dei documenti, l’accesso telematico, la sicurezza.
I requisiti vincolano le Amministrazioni
non solo sul piano organizzativo e tecnologico ma anche per quanto attiene
le acquisizioni dei relativi servizi e tecnologie tramite le procedure di
appalto.
I requisiti definiti dal legislatore riguardano:
-
i documenti informatici;
-
i formati relativi ai documenti
informatici;
-
la firma digitale nei documenti informatici;
-
la gestione informatica dei documenti;
-
la gestione dei flussi documentali.
5.1 Requisiti dei documenti informatici
La formazione e la conservazione dei documenti informatici
delle Pubbliche Amministrazioni (art. 3 della
deliberazione Aipa 51/2000) devono essere effettuate secondo i seguenti requisiti:
-
identificabilità del soggetto che ha formato il documento
informatico e dell’amministrazione di riferimento;
-
sottoscrizione, quando prescritta, dei
documenti informatici tramite la firma digitale ai sensi del D.Lgs. 10/2002 e delle vigenti norme tecniche;
-
idoneità dei documenti ad essere gestiti
mediante strumenti informatici e ad essere registrati mediante il protocollo
informatico, ai sensi del
D.P.R. 445/2000;
-
accessibilità ai documenti informatici tramite sistemi
informativi automatizzati;
-
leggibilità dei documenti;
-
interscambiabilità dei documenti.
Il legislatore sottolinea che solo
l’esistenza di tutti i requisiti rende validi e rilevanti i documenti a tutti
gli effetti di legge (art. 3, comma 2, della
Deliberazione Aipa 51/2000).
La formazione e la conservazione non sono considerate dal
legislatore solo una operazione tecnologica ma, prima
dell’intervento di automazione, il sistema documentale e procedimentale devono
essere sottoposti a processi di semplificazione e razionalizzazione (legge
241/90; art. 3, comma 3, della Deliberazione Aipa 51/2000).
I contenuti e la struttura dei documenti sono definiti
dalla dirigenza e nell’ambito dell’autonomia delle Amministrazioni, con
riferimento all’ordinamento delle stesse(art. 3, comma 4, Deliberazione Aipa
51/2000).
In particolare, per quanto riguarda le modalità
di trasmissione e registrazione dei documenti informatici si rinvia a quanto
stabilito dall’art. 15 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
Per la leggibilità dei documenti nel tempo si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 16 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 e alla deliberazione Aipa
n. 42/2001 che sostituisce la precedente deliberazione n. 24/1998.
5.2 Requisiti relativi ai formati
dei documenti informatici.
I formati adottati devono possedere almeno i seguenti
requisiti (art. 4 della Deliberazione Aipa n.
51/2000):
-
consentire, nei diversi ambiti di applicazione
e per le diverse tipologie di trattazione, l’archiviazione, la facilità di
lettura, l’interoperabilità e l’interscambio dei
documenti;
-
la non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e di conservazione;
-
la possibilità di effettuare
operazioni di ricerca tramite indici di classificazione e di archiviazione,
nonché sui contenuti dei documenti;
-
l’immutabilità nel tempo del contenuto e della sua
struttura (per cui i documenti informatici non devono
contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità
che possano modificarne la struttura o il contenuto);
-
la possibilità di integrare il documento
informatico con immagini, suoni e video, purché incorporati in modo
irreversibile e nel rispetto
dei
requisiti di cui alle lettere b) e d) della citata deliberazione.
5.3 Sistemi di identificazione ed
autenticazione
Per la formazione e la gestione di documenti informatici
per i quali non è prevista la sottoscrizione, le Pubbliche Amministrazioni
possono utilizzare sistemi elettronici di identificazione
ed autenticazione nell’ambito della propria autonomia organizzativa e dei
processi di razionalizzazione (art. 5, comma 3, della Deliberazione Aipa 51/2000).
5.4 Conservazione ed esibizione dei documenti informatici
Per la conservazione e la esibizione
dei documenti informatici (art. 7 della Deliberazione Aipa
n. 51/2000) si applicano le norme di cui alla deliberazione Aipa
n. 42/2001 e agli articoli 60 e 61 del DPCM 8 febbraio 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Attraverso la conservazione elettronica dei documenti si
eviteranno duplicazioni e accumuli di copie cartacee e verrà
favorita la trasformazione graduale degli archivi cartacei della P.A. in
sistemi informativi automatizzati ad alto livello di sicurezza ed affidabilità.
Inoltre, sarà possibile realizzare sistemi di ricerca più efficaci e più
efficienti. Al riguardo si sta ultimando la stesura di un documento rivolto
alle Amministrazioni, recante linee guida per
l’archiviazione e per la conservazione documentale; tale documento intende
ampliare il presente contesto, esaminando anche alcuni aspetti dell’archiviazione
e della conservazione digitale strettamente connessi ai processi di
archiviazione sostitutiva.
5.5 Requisiti per la gestione informatica dei documenti
Il sistema di gestione informatica dei documenti (art. 52
del D.P.R. 445/2000) deve:
-
garantire la sicurezza e l’integrità del sistema;
-
garantire la corretta e la puntuale
registrazione di protocollo dei documenti in entrata ed in uscita;
-
fornire informazioni sul collegamento esistente tra
ciascun documento ricevuto dall’Amministrazione e gli atti dalla
stessa formati al fine dell’adozione del provvedimento finale;
-
consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i
documenti registrati;
-
consentire, in condizioni di sicurezza,
l’accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel
rispetto delle disposizioni in materia
di “privacy” con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili;
-
garantire la corretta organizzazione dei
documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato.
Gli interventi sopra indicati esprimono
un sistema di gestione documentale di tipo integrato, definito in tutti
i suoi aspetti strutturali, funzionali e relazionali sotto il profilo
documentale, organizzativo ed informatico. La gestione documentale di questo
tipo non può essere delegata solo ai responsabili dei sistemi informatici;
soggetti interessati sono anche i dirigenti e/o i responsabili delle diverse
unità organizzative, i quali decidono le regole interne da adottare in materia documentale.
5.6 Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
Il sistema per la gestione dei flussi documentali,
oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 52 del D.P.R. 445/2000, ai
sensi dell’articolo 65 del D.P.R. 445/2000, deve anche:
-
fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun
documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
-
consentire il rapido reperimento delle informazioni
riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;
-
fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio;
-
consentire lo scambio di informazioni
con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al
fine di determinare lo stato e l’iter dei procedimenti complessi.
Tale sistema di gestione dei documenti e dei relativi
flussi è di tipo “aperto”, totalmente informatico, e deve quindi essere
progettato e realizzato in tutte le sue componenti
“prima” dell’automazione del sistema stesso. Ciò significa che le
amministrazioni devono definire tipologia dei documenti, relazioni tra
documenti e procedimenti, struttura dei fascicoli relativi ai
procedimenti, iter dei procedimenti stessi, sistemi di ricerca dei documenti e
dei fascicoli. Anche in questo caso, non si tratta di una operazione
informatica ma di un intervento complesso di tipo documentale, organizzativo,
procedurale e tecnico che deve impegnare tutta la dirigenza e/o i responsabili
delle unità organizzative.
6. CONTESTO TECNOLOGICO DI RIFERIMENTO
Al fine di adottare un sistema di protocollo informatico a
norma del D.P.R. 445/2000, da parte di ciascuna Amministrazione
deve esserne valutato l’impatto sul sistema informativo.
Le indicazioni in merito alla soluzione da adottare
dipendono dal contesto specifico. Per le architetture
di riferimento si può consultare il documento ”Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo informatico e
gestione dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni” (GEDOC 2),
pubblicato dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione nel
settembre 2000. Tuttavia, qualunque sia la soluzione tecnologica adottata, si
deve tenere presente che il sistema deve essere dotato di alta
affidabilità ed in particolare devono essere previste le soluzioni di emergenza
in caso di caduta del sistema, in quanto l’applicazione ai processi di lavoro
di ciascuna Amministrazione può risultare particolarmente critica (D.P.C.M. 31
ottobre 2000, art. 7 - Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico). A tal fine è necessario
approntare un piano e delle procedure di sicurezza (vedasi punto precedente
2.2.2), e le informazioni trattate devono rispondere ai principi di
riservatezza imposti dalla normativa sulla “privacy”.
6.1 Verifica di conformità
Allo scopo di fornire un ausilio alle Amministrazioni
nell’attuazione del progetto di automazione della
tenuta del protocollo e della gestione elettronica dei documenti ed in
particolare nella verifica delle funzionalità dell’applicazione realizzata/acquisita,
il Centro di Competenza ha redatto e pubblicato (cfr.
http://protocollo.gov.it) il documento “Supporto alla
verifica e alla valutazione dei Sistemi di protocollo informatico e di gestione
dei flussi documentali”, contenente una lista di controllo per la verifica
della conformità di tali sistemi ai requisiti desumibili dal quadro di
riferimento normativo e tecnologico.
Inoltre, tutte le Amministrazioni, indipendentemente dalla
scelta effettuata, possono trovare in tale documento un elenco di requisiti di
tipo organizzativo che specifica il contesto
organizzativo e di processo coerente con l’introduzione del sistema di
protocollo informatico.
6.2 Servizio di gestione del protocollo informatico e dei
flussi documentali in modalità ASP
Al fine di fornire ulteriori
strumenti per l’attuazione della normativa sulla gestione elettronica dei
documenti, il Centro Tecnico per la R.U.P.A. ha
promosso la realizzazione di un servizio di gestione del protocollo informatico
e dei flussi documentali in modalità ASP per le pubbliche amministrazioni. Con questo obiettivo il Centro tecnico, avvalendosi della Consip nella funzione di stazione appaltante, ha in corso
di espletamento la procedura di gara per l’affidamento del servizio ad
operatori di mercato (vedasi bando per la procedura di gara ristretta
pubblicato sul sito http://protocollo.gov.it).
Il servizio offerto alle Amministrazioni si articola in:
- REPRO - Gestione nucleo minimo protocollo
- GEDOC - Gestione documentale
- STORE - Archiviazione ottica dei documenti
- Altri servizi accessori tra cui servizi
di supporto, consulenza organizzativa (BPR); formazione.
La fornitura sarà regolata da un contratto quadro stipulato
tra il fornitore aggiudicatario e il Centro Tecnico per al
R.U.P.A. della durata di 48 mesi prorogabile per
ulteriori 24 mesi. Tale servizio è rivolto a tutte le Pubbliche Amministrazioni
previste dal Decreto legislativo 165/2001 che devono manifestare al Centro
Tecnico la loro volontà di aderire attraverso la sottoscrizione di una
specifica convenzione pubblicata sul sito http://protocollo.gov.it.
Le Amministrazioni potranno usufruire del servizio emettendo specifici
“Ordinativi di fornitura” nell’ambito del contratto quadro, sottoscritto dal
Centro Tecnico con il fornitore aggiudicatario.
L’Amministrazione aderente potrà usufruire in modo
flessibile di qualsiasi servizio tra quelli previsti dalla fornitura con il
solo vincolo di aderire al servizio REPRO per un periodo di almeno 24 mesi. I
servizi GEDOC, STORE e gli altri servizi accessori, potranno essere richiesti
solo dopo aver aderito al servizio di base REPRO. Alla scadenza
del contratto verrà fornito all’Amministrazione il software applicativo e la
relativa documentazione .
Qualora l’adesione delle Amministrazioni superi
i massimali previsti per la fornitura in corso di aggiudicazione, il Centro
Tecnico provvederà a bandire ulteriori gare per l’aggiudicazione di nuove
forniture. In tal caso, in caso si manifesti l’esigenza da parte di gruppi di Amministrazioni locali aggregate a livello territoriale,
il Centro Tecnico potrà verificare la possibilità di specializzare la fornitura
sul territorio, favorendo la gestione locale di analoghe iniziative.
Il servizio proposto è fortemente
innovativo in quanto, in attuazione delle norme finalizzate alla semplificazione
dei procedimenti amministrativi, applica il principio del “riuso” del software
di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale per la
prima volta di un servizio erogato in modalità ASP. Tali scelte permettono, da
un lato, di rendere disponibile il servizio in tempi rapidi, dall’altro, di
limitare i costi a carico delle Amministrazioni a quelli relativi
all’effettivo utilizzo del servizio (costi a consumo).
6.3 Interoperabilità dei sistemi
di protocollo
La circolare Aipa del 7 maggio
2001 recepisce le indicazioni presenti nel D.P.R.
445/2000 e fornisce le regole tecniche per l’interoperabilità
dei sistemi di protocollo, ossia per il “trattamento automatico, da parte di un
sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di
protocollo mittente, allo scopo di automatizzare le attività ed i processi
amministrativi conseguenti”.
Il Centro Tecnico rende disponibili alcune caselle di posta
elettronica da utilizzate per effettuare i test di interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico.
6.4 Posta certificata
Laddove lo scambio dei flussi comporta
uno scambio documentale lo strumento tecnico a supporto è la posta
certificata. Quest’ultima, ai sensi dell’articolo 14
del D.P.R. 445/2000, è un servizio di messaggistica
che, attraverso l’utilizzo dei relativi standard, è in grado di fornire
ricevute di recapito. Le stesse, firmate elettronicamente dal sistema
emittente, sono messaggi generati automaticamente dal servizio di posta
certificata, recanti una serie di informazioni che
caratterizzano l’evento cui sono associate. Ulteriori
funzionalità accessorie riguardano la garanzia della confidenzialità,
dell’integrità, e della storicizzazione delle
ricevute di recapito. Il servizio di posta certificata è strettamente correlato
all’Indice della PA, poiché in esso sono pubblicati
gli indirizzi di posta certificata associati alle AOO e alle funzioni
organizzative eventualmente previste dalle Amministrazioni.
6.5 Cooperazione applicativa
Tra gli obiettivi del piano d’azione di e-government, necessari a mettere in atto procedure di
trasparenza degli atti amministrativi, l’erogazione di servizi integrati ai
cittadini e alle imprese implica l’integrazione tra i servizi di diverse
Amministrazioni.
Sul piano tecnologico ciò si traduce nell’adozione di uno
standard comune per le singole interazioni tra le Pubbliche Amministrazioni,
definito nella busta di e-government
allegata al relativo Bando e nelle successive specifiche indicazioni che
verranno fornite da parte del Centro tecnico per la R.U.P.A..
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