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Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della
maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo
2000, n. 53"
Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93
INDICE
Capo I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Oggetto
Art. 2 -
Definizioni
Art. 3 -
Divieto di discriminazione
Art. 4 -
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
Art. 5 -
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Capo II -
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6 -
Tutela della sicurezza e della salute
Art. 7 -
Lavori vietati
Art. 8 -
Esposizione a radiazioni ionizzanti
Art. 9 -
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
Art. 10 -
Personale militare femminile
Art. 11 -
Valutazione dei rischi
Art. 12 -
Conseguenze della valutazione
Art. 13 -
Adeguamento alla disciplina comunitaria
Art. 14 -
Controlli prenatali
Art. 15 -
Disposizioni applicabili
Capo III -
CONGEDO DI MATERNITA'
Art. 16 -
Divieto di adibire al lavoro le donne
Art. 17 -
Estensione del divieto
Art. 18 -
Sanzioni
Art. 19 -
Interruzione della gravidanza
Art. 20 -
Flessibilità del congedo di maternità
Art. 21 -
Documentazione
Art. 22 -
Trattamento economico e normativo
Art. 23 -
Calcolo dell'indennità
Art. 24 -
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico
Art. 25 -
Trattamento previdenziale
Art. 26 -
Adozioni e affidamenti
Art. 27 -
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
Capo IV -
CONGEDO DI PATERNITA'
Art. 28 -
Congedo di paternità
Art. 29 -
Trattamento economico e normativo
Art. 30 -
Trattamento previdenziale
Art. 31 -
Adozioni e affidamenti
Capo V -
CONGEDO PARENTALE
Art. 32 -
Congedo parentale
Art. 33 -
Prolungamento del congedo
Art. 34 -
Trattamento economico e normativo
Art. 35 -
Trattamento previdenziale
Art. 36 -
Adozioni e affidamenti
Art. 37 -
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
Art. 38 -
Sanzioni
Capo VI -
RIPOSI E PERMESSI
Art. 39 -
Riposi giornalieri della madre
Art. 40 -
Riposi giornalieri del padre
Art. 41 -
Riposi per parti plurimi
Art. 42 -
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
Art. 43 -
Trattamento economico e normativo
Art. 44 -
Trattamento previdenziale
Art. 45 -
Adozioni e affidamenti
Art. 46 -
Sanzioni
Capo VII -
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art. 47 -
Congedo per la malattia del figlio
Art. 48 -
Trattamento economico e normativo
Art. 49 -
Trattamento previdenziale
Art. 50 -
Adozioni e affidamenti
Art. 51 -
Documentazione
Art. 52 - Sanzioni
Capo VIII -
LAVORO NOTTURNO
Art. 53 -
Lavoro notturno
Capo IX -
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54 -
Divieto di licenziamento
Art. 55 -
Dimissioni
Art. 56 -
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
Capo X -
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 57 -
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
Art. 58 -
Personale militare
Art. 59 -
Lavoro stagionale
Art. 60 -
Lavoro a tempo parziale
Art. 61 -
Lavoro a domicilio
Art. 62 -
Lavoro domestico
Art. 63 -
Lavoro in agricoltura
Art. 64 -
Collaborazioni coordinate e continuative
Art. 65 -
Attività socialmente utili
Capo XI -
LAVORATRICI AUTONOME
Art. 66 -
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
Art. 67 -
Modalità di erogazione
Art. 68 -
Misura dell'indennità
Art. 69 -
Congedo parentale
Capo XII -
LIBERE PROFESSIONISTE
Art. 70 -Indennità di maternità per le libere professioniste
Art. 71 -
Termini e modalità della domanda
Art. 72 -
Adozioni e affidamenti
Art. 73 -
Indennità in caso di interruzione della gravidanza
Capo XIII -
SOSTEGNO ALLA MATERNITA' E ALLA PATERNITA'
Art. 74 -
Assegno di maternità di base
Art. 75 -
Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
Capo XIV -
VIGILANZA
Art. 76 -
Documentazione
Art. 77 -
Vigilanza
Capo XV -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Art. 78 -
Riduzione degli oneri di maternità
Art. 79 -
Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
Art. 80 -
Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base
Art. 81 -
Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
Art. 82 -
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome
Art. 83 -
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste
Art. 84 -
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e
continuative
Capo XVI -
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 85 -
Disposizioni in vigore
Art. 86 -
Disposizioni abrogate
Art. 87 -
Disposizioni regolamentari di attuazione
Art. 88 -
Entrata in vigore
Allegato A -
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
Allegato B -
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7
Allegato C -
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11
Allegato D -
ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART. 70
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al
Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della
maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate
tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione
pubblica;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Oggetto
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e
paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno
economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2
Definizioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per
"congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal
lavoro della lavoratrice;
b) per
"congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per
"congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della
lavoratrice o del lavoratore;
d) per
"congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione
facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della
malattia stessa;
e) per
"lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di
apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro
nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le
pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della
legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti
economici non possono essere inferiori alle predette indennità.
Art. 3
Divieto
di discriminazione
1. é vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e
qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della
gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. é vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento
e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i
contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
3. é vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di
qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto
previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4
Sostituzione
di lavoratrici e lavoratori in congedo
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro,
in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro
può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai
sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della
legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle
leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo,
in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente
testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al
periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico
del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in
sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, é concesso uno sgravio
contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di
lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di
fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di
un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per
un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, é
possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e
comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale
a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di
dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5
Anticipazione
del trattamento di fine rapporto
(legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il
trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno
economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli
statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la
possibilità di conseguire tale anticipazione.
Capo
II
TUTELA
DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6
Tutela
della sicurezza e della salute
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della
salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi
di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato,
conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma
2 dell'articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto
bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di
età.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del
Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono
fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con
esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche
visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela
della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio
fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1,
comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché
prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Art. 7
Lavori
vietati
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. é vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di
pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato
nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la
solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare
l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che
comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro,
indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice é addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale
é previsto il divieto.
4. La lavoratrice é, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui
i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della
lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono
pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva
la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché
la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13
della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a
mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può
disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente
Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 é
punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 8
Esposizione
a radiazioni ionizzanti
(decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone
classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre
il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della
gravidanza.
2. é fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il
proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. é altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività
comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 9
Polizia
di Stato, penitenziaria e municipale
(legge
7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza
é vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio
sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità
all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile
del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art. 10
Personale
militare femminile
(decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti
agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a
sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può
svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con
decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità
per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e
della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di
finanza.
Art. 11
Valutazione
dei rischi
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore
di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici,
in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici,
processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle
linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando
le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende
quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza
sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di
prevenzione adottate.
Art. 12
Conseguenze
della valutazione
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1,
rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore
di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle
lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o
l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia
possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica
quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale
informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente
per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il
periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto
all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori
dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 é punita con la
sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
Art. 13
Adeguamento
alla disciplina comunitaria
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici
elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione
degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali
ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e
riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e
fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta
dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed
integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a
modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità
alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede
comunitaria.
Art. 14
Controlli
prenatali
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per
l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche
specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante
l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano
la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di
effettuazione degli esami.
Art. 15
Disposizioni
applicabili
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo
III
CONGEDO
DI MATERNITA'
Art. 16
Divieto
di adibire al lavoro le donne
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. é vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due
mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo
20;
b) ove il parto
avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e
la data effettiva del parto;
c) durante i tre
mesi dopo il parto;
d) durante gli
ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternità dopo il parto.
Art. 17
Estensione
del divieto
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e
10)
1. Il divieto é anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando
le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono
determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale,
l'anticipazione del divieto di lavoro é disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del
Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico,
avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per
uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i
seguenti motivi:
a) nel caso di
gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le
condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute
della donna e del bambino;
c) quando la
lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto
previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 é disposta
dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze
dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà
essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della
lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può
essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o
su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di
vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo
sono definitivi.
Art. 18
Sanzioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 é
punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 19
Interruzione
della gravidanza
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, é
considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena
prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della
gravidanza o un parto prematuro é aumentata se il fatto é commesso con la
violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art. 20
Flessibilità
del congedo di maternità
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge
8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto,
a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con
esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti
sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si
applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21
Documentazione
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo
16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e
all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico
indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa
stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice é tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai
sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 22
Trattamento
economico e normativo
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80
per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità,
anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennità é corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, ed é comprensiva di ogni altra indennità spettante per
malattia.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei
limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione
dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del
raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato
per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella
carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non
richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro
titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di
maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9
della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo
di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di
pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.
Art. 23
Calcolo
dell'indennità
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo
di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla
gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o
mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono
considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si
ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese
precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le
lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per
sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto
per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica
quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione
media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di
lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto
ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo
degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il
numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o
per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario
medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal
contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso
in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando
il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste
dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque
giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario
giornaliero é quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo
delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso.
Art. 24
Prolungamento
del diritto alla corresponsione del trattamento economico
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
comma 3)
1. L'indennità di maternità é corrisposta anche nei casi di risoluzione
del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c),
che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli
articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di
congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero,
disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di
maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della
disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta
giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto
delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e
riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del
periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito
per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire
minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa
prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni
dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio
del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di
disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché
all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma
che non é in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo
biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette
all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto
all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del
congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla
data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il
suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per
le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo
sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del
congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione
salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di
tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi
di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223.
Art. 25
Trattamento
previdenziale
(decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternità, non é richiesta, in costanza di
rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini
dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e
per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i
periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17,
verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai
fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto
della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di
rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con
effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai
fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti
iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione
pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art. 26
Adozioni
e affidamenti
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo
16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia
ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto
dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi
all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art. 27
Adozioni
e affidamenti preadottivi internazionali
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
legge
4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater,
lettere a) e c)
1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali,
disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26
spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino
al compimento della maggiore età.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la
lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata
corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per
l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né
retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di
adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26,
nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo
previsto al comma 2 del presente articolo.
Capo
IV
CONGEDO
DI PATERNITA'
Art. 28
Congedo
di paternità
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la
durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata
alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1
presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi
previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 29
Trattamento
economico e normativo
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo é quello spettante ai sensi degli
articoli 22 e 23.
Art. 30
Trattamento
previdenziale
1. Il trattamento previdenziale é quello previsto dall'articolo 25.
Art. 31
Adozioni
e affidamenti
1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia
stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al
lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, é
riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
Capo
V
CONGEDO
PARENTALE
Art. 32
Congedo
parentale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di
vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il
disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite,
il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre
lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre
lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia
un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite
complessivo dei congedi parentali dei genitori é elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore é
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di
lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e
comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 33
Prolungamento
del congedo
(legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore
con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i
riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore
non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il
prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente
alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell'articolo 32.
Art. 34
Trattamento
economico e normativo
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle
lavoratrici e ai lavoratori é dovuta fino al terzo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità é calcolata secondo
quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo
di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori
rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 é dovuta un'indennità pari al 30
per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito é
determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennità é corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22,
comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 35
Trattamento
previdenziale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);
decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento
economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da
contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo
25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi
quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da
contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo
il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai
periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte
dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri
e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti
ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita
dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta
una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei
periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale
mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla
contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di
cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione
previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto
periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle
forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non
coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo
parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono
essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di
cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive
modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto
della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in
costanza di effettiva attività lavorativa.
Art. 36
Adozioni
e affidamenti
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le
adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, é elevato a sei
anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia
un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale é fruito nei
primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Art.
37
Adozioni
e affidamenti preadottivi internazionali
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge
4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater,
lettera b)
1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale si
applicano le disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di
adozione certifica la durata del congedo parentale.
Art. 38
Sanzioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di
assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo
VI
RIPOSI
E PERMESSI
Art. 39
Riposi
giornalieri della madre
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili
durante la giornata. Il riposo é uno solo quando l'orario giornaliero di
lavoro é inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno
e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice
fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di
lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Art. 40
Riposi
giornalieri del padre
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono
riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui
i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa
alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui
la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di
morte o di grave infermità della madre.
Art. 41
Riposi
per parti plurimi
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono
essere utilizzate anche dal padre.
Art. 42
Riposi
e permessi per i figli con handicap grave
(legge
8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in
situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di
congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con
handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in
maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con
handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8
marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa
nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il
figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia
continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale
ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la
loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap
in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei
benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per
l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a
percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo é coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di
lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo é
rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L'indennità é corrisposta dal datore di lavoro secondo le
modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei
predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non é prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al
presente comma é corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma
alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata
complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non
possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 43
Trattamento
economico e normativo
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
decreto-legge
27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art.
2, comma 3-ter)
1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo é dovuta
un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare
della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità é
anticipata dal datore di lavoro ed é portata a conguaglio con gli apporti
contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.
Art. 44
Trattamento
previdenziale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3,
sono coperti da contribuzione figurativa.
Art. 45
Adozioni
e affidamenti
(legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;
legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si
applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di
vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di
adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.
Art. 46
Sanzioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41
é punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque
milioni.
Capo
VII
CONGEDI
PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art. 47
Congedo
per la malattia del figlio
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal
lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non
superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal
lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di
ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare
il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe,
a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di
cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni
sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore
non ne abbia diritto.
Art. 48
Trattamento
economico e normativo
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 49
Trattamento
previdenziale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio é dovuta la
contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, é dovuta la copertura contributiva calcolata con le
modalità previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Art. 50
Adozioni
e affidamenti
(legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta
anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, é elevato a sei
anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione
di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia
un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del
bambino é fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.
Art. 51
Documentazione
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la
lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia
in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Art. 52
Sanzioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di
assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo
VIII
LAVORO
NOTTURNO
Art. 53
Lavoro
notturno
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
1. é vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di
età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare
lavoro notturno:
a) la lavoratrice
madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il
lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice
o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente
di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre
1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la
lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Capo
IX
DIVIETO
DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54
Divieto
di licenziamento
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
decreto
legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di
gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal
Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo
di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera
il divieto, é tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione
dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni
che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non
si applica nel caso:
a) di colpa grave
da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del
rapporto di lavoro;
b) di cessazione
dell'attività dell'azienda cui essa é addetta;
c) di ultimazione
della prestazione per la quale la lavoratrice é stata assunta o di
risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito
negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui
all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la
lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa
l'attività dell'azienda o del reparto cui essa é addetta, sempreché il
reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì
essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, é nullo.
6. é altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della
lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28,
il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata
del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del
bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo é
punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque
milioni. Non é ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di
adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un
anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del
congedo di maternità e di paternità.
Art. 55
Dimissioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui
é previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha
fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione
e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il
periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo
anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o
in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio. A detta convalida é condizionata la
risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il
lavoratore non sono tenuti al preavviso.
Art. 56
Diritto
al rientro e alla conservazione del posto
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III,
le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove
erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel
medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del
bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al
rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal
presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al
rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della
richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di
essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di
adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Capo
X
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Art. 57
Rapporti
di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
(decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente
testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni
pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962,
n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno
1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal
presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali,
salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì
quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico
a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si é svolto l'ultimo rapporto
di lavoro.
Art. 58
Personale
militare
(decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)
1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità,
disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato
giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo
della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17,
sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli
stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva
la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli
obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o
reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale
e per la malattia del figlio é posto in licenza straordinaria per motivi
privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e
47. Il periodo trascorso in tale licenza é computabile, ai fini della
progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in
materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei
militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del
servizio.
Art. 59
Lavoro
stagionale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a
disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale
30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a
norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto
il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché non si trovino
in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell'attività lavorativa
stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni
dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia
contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
é riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della lettera d),
comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 60
Lavoro
a tempo parziale
(decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la
lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti
di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei
congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico
é riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di
lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto
a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di
maternità, é assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della
retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, in materia contributiva.
Art. 61
Lavoro
a domicilio
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di
maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento
economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera di cui
all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento del
salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i
lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che
occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario
contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento alla media
dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella
regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla
media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio
nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono
corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio
contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi
qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 é subordinata alla
condizione che, all'inizio del congedo di maternità, la lavoratrice
riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche
se non ultimato.
Art. 62
Lavoro
domestico
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22;
legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi
compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità di
cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le
modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Art. 63
Lavoro
in agricoltura
(decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art.
14;
decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
art. 5;
decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)
1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle presenti
disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative di cui all'articolo 1,
comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri
previsti per i lavoratori dell'industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato
iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui
all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle
prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti
nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. é consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle
prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione di
iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9
aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le
prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI
sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di
paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi
quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono
determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui
all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario
medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della
contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per
le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello
spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A
decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli
coloni l'ammontare della retribuzione media é stabilito in misura pari a
quella di cui al comma 5.
Art. 64
Collaborazioni
coordinate e continuative
1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui
all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad
altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma
16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.
Art. 65
Attività
socialmente utili
(decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17;
decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività socialmente
utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Alle lavoratrici
si applica altresì la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo
unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono
vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i
periodi di congedo di maternità e di paternità, viene corrisposta dall'INPS
un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto
dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I
conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS,
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attività
socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a
partecipare alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o
prorogate al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori
socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di
cui agli articoli 39 e 40.
5. L'assegno é erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto
all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
Capo
XI
LAVORATRICI
AUTONOME
Art. 66
Indennità
di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone,
artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre
1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle
imprenditrici agricole a titolo principale, é corrisposta una indennità
giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto
calcolata ai sensi dell'articolo 68.
Art. 67
Modalità
di erogazione
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di
apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico
rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante
la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero
dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge
22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui
all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che
questo non abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto
all'articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 27.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 68
Misura
dell'indennità
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici
agricole é corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i
tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per
cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo
indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali
é corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi
successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliere
pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di
impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al
secondo comma del medesimo articolo 1.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei
casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica
rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, é
corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per
un periodo di trenta giorni.
Art. 69
Congedo
parentale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a
decorrere dal 1° gennaio 2000, é esteso il diritto al congedo parentale di
cui all'articolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente
ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Capo
XII
LIBERE
PROFESSIONISTE
Art. 70
Indennità
di maternità per le libere professioniste
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e
assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, é
corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del
parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80
per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini
fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della
domanda.
3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a
cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento
del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la
qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Art. 71
Termini
e modalità della domanda
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo 70 é corrisposta, indipendentemente
dall'effettiva astensione dall'attività, dalla competente cassa di previdenza
e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda
presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di
gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico
comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto,
nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle
indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.
3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in
cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta
per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6
della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.
Art. 72
Adozioni
e affidamenti
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì per l'ingresso del
bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di
età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla
competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro
il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve
essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del
diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di
effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del
provvedimento di adozione o di affidamento.
Art. 73
Indennità
in caso di interruzione della gravidanza
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei
casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui
all'articolo 70 é corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una
mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e
3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla
U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno
dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi
della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente
cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine
perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della
gravidanza.
Capo
XIII
SOSTEGNO
ALLA MATERNITA' E ALLA PATERNITA'
Art. 74
Assegno
di maternità di base
(legge
23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
legge
23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta
di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70
del presente testo unico, é concesso un assegno di maternità pari a
complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici
di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternità.
3. L'assegno é concesso dai comuni nella misura prevista alla data del
parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui
al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre
risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con
riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico
é riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni
ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che
godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno
istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1,
le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno é rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in
capo ai comuni, é erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni,
secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie
disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non
ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante
del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi
ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per
i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli
nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
Art. 75
Assegno
di maternità per lavori atipici e discontinui
(legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;
legge
23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle donne residenti, cittadine italiane o
comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o
sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternità, é corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un
assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in
cui non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del
presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla
prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si
verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna
lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela
previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi
di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il
periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni
previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre
mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al
comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel
nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti
é altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui
questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di
recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di
gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici
di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternità.
3. L'assegno di cui al comma 1 é concesso ed erogato dall'INPS, a domanda
dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di
sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare.
4. L'importo dell'assegno é rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali
l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre
o all'adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Capo
XIV
VIGILANZA
Art. 76
Documentazione
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo
i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio
sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui
al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice é
assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i
certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice
interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà
di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico
sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e
natura.
Art. 77
Vigilanza
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)
1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di
ingiunzione é il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e
XIII, é demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la
esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle
regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
Capo
XV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Art. 78
Riduzione
degli oneri di maternità
(legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti
successivamente al 1° luglio 2000 per i quali é riconosciuta dal vigente
ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della
prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire
3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale
valore, é posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e,
quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti
di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro,
per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del
settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono
ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 é rivalutato al 1° gennaio di
ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
Art. 79
Oneri
contributivi nel lavoro subordinato privato
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della
riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, é dovuto dai datori di lavoro
un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle
seguenti misure:
a) dello 0,46 per
cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, dell'artigianato,
marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per
cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari
di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per
cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi
tributari appaltati;
d) dello 0,03 per
cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati
agricoli. Il contributo é calcolato, per gli operai a tempo indeterminato
secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a
tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile
1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a
riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per
cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto
1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti é dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i
giornalisti italiani "Giovanni Amendola" é dovuto un contributo
pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo,
alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il
contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi
obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro,
la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo può essere
modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Art. 80
Oneri
derivanti dall'assegno di maternità di base
(legge
23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)
1. Per il finanziamento dell'assegno di maternità di cui all'articolo 74
é istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui
dotazione é stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125
miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative
somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica
rendicontazione.
Art. 81
Oneri
derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
(legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)
1. L'assegno di cui all'articolo 75 é posto a carico dello Stato.
Art. 82
Oneri
derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8;
legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si
provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e
superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
artigiani ed esercenti attività commerciali.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio
decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura
percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.
Art. 83
Oneri
derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;
legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si
provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo é
annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti
in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e
successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo
78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui
al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un procedimento che preliminarmente
consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni
assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato
che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti
abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti
dalla presente legge, possono decidere la riduzione della contribuzione o la
totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli di
amministrazione delle casse.
Art. 84
Oneri
derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e
continuative
(legge
27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie,
il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, é elevato di una ulteriore aliquota contributiva
pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante
dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternità.
Capo
XVI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 85
Disposizioni
in vigore
1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti
disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai
contratti collettivi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l'articolo 41
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) l'articolo 157-sexies
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c) l'articolo 3
della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l'articolo 10
della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c)
del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f) l'articolo 74
della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2
dell'articolo 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
i) l'articolo 12
della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l'articolo 8-bis
del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l'articolo 14
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l'articolo 7
della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d)
del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;
o) il comma 8
dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
p) il comma 2
dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2 dell'articolo 27 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
q) il comma 4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
r) il comma 2,
seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
t) gli articoli 5,
7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
u) l'articolo 23
della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449;
w) il comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1
dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma 3 dell'articolo 35
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a)
del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z) l'articolo 18
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
aa) la lettera e)
del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb) l'articolo 65
della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1
dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3
dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla
previsione del termine di sei mesi ivi previsto:
ee) il comma 2
dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli 5
e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo 32, il comma 6
dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12
dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti
disposizioni regolamentari:
a) il decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli
articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4
dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
d) il comma 2,
dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo 25-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982;
f) il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio 1991;
g) l'articolo 14
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439,
fino al momento della sua abrogazione così come prevista dalla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto del
Ministro della sanità 6 marzo 1995;
i) il comma 4
dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2
dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
25 marzo 1998, n. 142;
k) il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998;
l) il comma 1
dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998;
m) gli articoli 1
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio
1999;
n) il comma 2
dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica 30 aprile 1999, n. 224;
o) il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999;
p) il comma 6
dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394;
q) il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553;
r) il decreto del
Ministro della sanità 24 aprile 2000.
Art. 86
Disposizioni
abrogate
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2;
legge
29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;
legge
8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18
e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26
agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni
legislative:
a) la legge 30
dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo
comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli
articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n.
903;
c) la lettera n)
del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4
maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge
9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma
precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983,
n. 184;
d) il comma 4
dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29
dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13
della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'articolo 3 del
decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11
dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo 8
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1
dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3
dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e
5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2
dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l'articolo 69
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'articolo 2
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15
dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q) l'articolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50
e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8,
9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3
dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31
gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5
dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i
commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd)
dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11
dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate
le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026.
Art. 87
Disposizioni
regolamentari di attuazione
1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di
attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo
quanto stabilito dall'articolo 86 del presente testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti
disposizioni del presente testo unico.
Art. 88
Entrata
in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Allegato A
(Articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
ELENCO DEI
LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
E
INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del
testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia
con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,
compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed
insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti
dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati
nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e
periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che
espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie
professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che
comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e
per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su
scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di
manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
G) i lavori che
comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano
ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con
macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento
sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con
macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante
la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di
assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie
infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi
dopo il parto;
M) i lavori
agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o
altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di
monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a
bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di
comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro.
Allegato B
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON
ESAURIENTE DI AGENTI
E
CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici:
lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto
pressione, immersione subacquea;
b) agenti
biologici:
c) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere
assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori
sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in
periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere
assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori
sotterranei di carattere minerario.
Allegato C
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON
ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E
CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorché vengono
considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di
provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi,
vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione
manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni
ionizzanti;
e) radiazioni non
ionizzanti;
f) sollecitazioni
termiche;
g) movimenti e
posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello
stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi
all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che
essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del
nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella
misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del
nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze
etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,
purché non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici
che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi
derivati;
d) medicamenti
antimitotici;
e) monossido di
carbonio;
f) agenti chimici
pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato D
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
ELENCO DELLE
CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER
I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART. 70
1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa azionale di previdenza ed
assistenza a favore degli avvocati e procuratori.
3. Ente nazionale di previdenza e
di assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza e
assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza e
assistenza medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri.
7. Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi.
8. Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei dottori commercialisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.
10. Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
11. Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i consulenti del lavoro.
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