Dipartimento della
Funzione Pubblica e Ministero
dell'Economia e
delle Finanze
Ufficio per il
Personale delle Pubbliche Amministrazioni
Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato
Circolare 25 febbraio
2004
n.
1541/4 U.P.P.A.
Oggetto: Circolare
recante istruzioni e modalità attuative dell’articolo 3, commi 53, 54 e 55,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), concernente
autorizzazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle
pubbliche amministrazioni per l’anno 2004.
Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale
Roma
Alle Amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro Sedi
Al Consiglio di Stato -
Ufficio del Segretario Generale
Roma
Alla Corte dei Conti -
Ufficio del Segretario Generale
Roma
All'Avvocatura Generale
dello Stato - Ufficio del Segretario Generale
Roma
Alle Agenzie
Loro Sedi
All’ARAN
Roma
Alla Scuola Superiore
della pubblica amministrazione
Roma
Agli Enti pubblici non
economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi
Agli Enti pubblici (ex
art. 70 D.Lgs. n. 165/2001)
Loro Sedi
Agli Enti di ricerca
(tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)
Roma
Al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Roma
Oggetto: Circolare
recante istruzioni e modalità attuative dell’articolo 3, commi 53, 54 e 55,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), concernente
autorizzazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle
pubbliche amministrazioni per l’anno 2004.
1. Premessa
La legge 24 dicembre
2003, n. 350 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004), pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 196/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
generale n. 299 del 27 dicembre 2003, stabilisce all’art. 3, comma 53, il
divieto per l’anno 2004 di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli
1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
La presente nota
circolare viene emanata, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della citata legge
n. 350/2003, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica – U.P.P.A. e dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P., al fine di
fornire indicazioni su alcune tematiche applicative della nuova normativa,
nonché individuare modalità e strumenti per consentire un’unitaria acquisizione
e gestione dei dati sul reclutamento e la programmazione dei fabbisogni.
2.
Esclusioni e deroghe al divieto di assunzione.
Il divieto riguarda
tutte le assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da procedure
concorsuali pubbliche, ivi comprese quelle per la qualifica di dirigente,
incluse le assunzioni relative ai vincitori di procedure selettive pubbliche,
anche nel caso in cui le unità da assumere siano già dipendenti della medesima
amministrazione che ha bandito il concorso ovvero di altre amministrazioni.
Tale divieto non si
applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato ed agli ordini e collegi professionali e relative
federazioni, nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 35
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il comma 53 dell’art. 3
della legge n. 350/2003 conferma, anche per il corrente anno, quanto già
previsto dall’articolo 34, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
secondo cui sono escluse dal divieto le assunzioni a tempo indeterminato di
personale relativo a figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all’unità, cioè quelle assunzioni relative ai
cosiddetti “posti unici” d’organico, per le quali l’amministrazione, nel momento
in cui ne programma l’assunzione in deroga, dovrà dimostrare la non
sostituibilità in relazione alla propria struttura organizzativa.
Sono, altresì, escluse
dal citato divieto anche le assunzioni in favore delle amministrazioni
autorizzate, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 289, con il decreto del
Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003, ma non ancora effettuate alla
data del 1° gennaio 2004, nonché quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Sono consentite,
secondo quanto affermato dai commi 53 e 56 del medesimo articolo 3, le
assunzioni di ricercatori delle università e degli enti e istituzioni di ricerca
che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003, nonché
i trasferimenti dei docenti universitari dall’università nella quale prestano
servizio ad altra università statale.
E’, infine, confermata
la possibilità per tutte le pubbliche amministrazioni di procedere, anche per il
2004, alle assunzioni relative alle categorie protette.
Il comma 54
dell’articolo 3 della citata legge n. 350/2003 prevede una specifica possibilità
di deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato in favore delle
seguenti amministrazioni:
-
le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi
incluse le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
-
le agenzie;
-
gli enti pubblici non economici, ivi compresi gli enti di cui
all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001;
-
le università e gli enti di ricerca.
La normativa prevede
che le citate amministrazioni possano procedere, per l’anno 2004 e previo
esperimento delle procedure di mobilità e per effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di servizio, ad avviare assunzioni di personale nel
limite di un contingente corrispondente ad una spesa annuale a regime pari a 70
milioni di euro per l’anno 2004 ed 280 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005.
Si richiama
l’attenzione sul rispetto dei predetti vincoli finanziari che costituiscono il
presupposto per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio con particolare
riferimento ai tempi di assunzione per l’anno 2004.
Detta possibilità è
subordinata all’obbligo che hanno le amministrazioni pubbliche di esperire,
prima di avviare assunzioni di personale, procedure di mobilità di personale al
fine di favorire una più razionale ed efficace utilizzazione del personale in
servizio, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in
materia, con particolare riguardo agli articoli 30 e 34-bis del D.lgs. n.
165/2001.
Si ritiene opportuno
rammentare che sono tuttora vigenti le previsioni di cui all’articolo 34, commi
1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di determinazione
degli organici.
Le medesime
amministrazioni interessate sono tenute a dimostrare l’esistenza di effettive,
motivate ed indilazionabili esigenze di servizio, tra cui quelle volte ad
assicurare la funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse disponibili per il
migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con i vincoli finanziari e di
bilancio.
Dette esigenze di
servizio dovranno risultare anche dall’atto di programmazione triennale del
fabbisogno di personale approvato dai vertici delle amministrazioni, ai sensi
dell’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Nell’ambito della
deroga al divieto di assunzione, l’articolo 3, comma 55, della citata legge n.
350/2003 prevede alcuni criteri di priorità e precedenza, dettati da particolari
esigenze funzionali ed organizzative, nonché dalla finalità di favorire
l’immissione di specifiche professionalità e categorie di personale.
Le priorità riguardano:
1. l’assunzione di
personale addetto a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto
degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico
urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile,
alla tutela ambientale ed alla vigilanza antibracconaggio, al settore della
giustizia, alla tutela del consumatore ed alla sicurezza e ricerca
agroalimentare, alla tutela dei beni culturali;
2. l’assunzione di
vincitori di concorsi già espletati alla data del 30 settembre 2003, nonché
dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo
ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente
tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a
professore universitario.
Saranno, altresì,
prioritariamente valutate, ai sensi del citato comma 55, le esigenze di
reclutamento di personale da parte dell’Amministrazione civile del Ministero
dell’interno e dell’Amministrazione penitenziaria in relazione all’effettiva
restituzione a compiti direttamente operativi di personale rispettivamente del
Corpo della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria.
In particolare, per
l’immissione dei vincitori di concorsi, si precisa che la priorità riguarda le
procedure concorsuali pubbliche già espletate e concluse alla data del 30
settembre 2003, cioè quelle di cui, entro la medesima data, risulti essere stata
già approvata la relativa graduatoria di merito e dichiarati vincitori, entro i
limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
medesima graduatoria.
Restano esclusi,
pertanto, dalle suindicate priorità gli idonei alle medesime procedure.
3. Utilizzazione delle
graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni.
L’articolo 3, comma 61,
della citata legge n. 350/2003 stabilisce, inoltre, che, in attesa
dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici non economici possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo
accordo tra le amministrazioni interessate.
Nel caso in cui dette
amministrazioni intendessero avvalersi delle graduatorie approvate da altre
amministrazioni, le procedure di assunzioni sono soggette ai limiti ed ai
vincoli di cui all’articolo 3, commi 53, 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
Ai fini dell’assunzione
di idonei, le suddette amministrazioni possono, nei limiti della propria
dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni
di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre
amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della
normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della
Costituzione ed all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 3, comma 55, della L. n. 350/2002, le assunzioni a tempo
indeterminato di personale idoneo mediante l’utilizzazione di graduatorie
concorsuali approvate da altre amministrazioni verranno autorizzate
compatibilmente con i limiti derivanti dal fondo di cui al comma 54 del medesimo
articolo 3 e nel rispetto dei criteri di priorità e precedenza elencati al
precedente punto 2.
4. Procedura per
l’autorizzazione all’assunzione delle amministrazioni pubbliche in deroga al
blocco.
Le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 3, comma 55, della legge n. 350/2003, ad eccezione
delle università che dovranno far riferimento al modello C, che intendano
avviare, per il corrente anno, assunzioni a tempo indeterminato di unità di
personale, in deroga al blocco delle assunzioni previsto dalla medesima
normativa, sono tenute, ai fini della relativa autorizzazione, a fare apposita
richiesta utilizzando gli allegati modelli A e B. In detti modelli, per singola
posizione economica, dovrà essere espressamente indicato:
Modello A
1. la situazione
della pianta organica vigente ed il numero delle unità presenti alla data del
31 dicembre 2003; le amministrazioni che non abbiano provveduto alla
rideterminazione della dotazione organica ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.
34 della legge n. 289/2002 dovranno far riferimento alla dotazione organica
provvisoria individuata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo;
2. la consistenza
del personale in servizio nell’ultimo triennio;
3. le unità di
personale per le quali sono state avviate procedure di mobilità.
I dati di cui al punto
1. e 2. dovranno essere coerenti con quanto comunicato con il conto annuale.
Modello B
1. le unità
richieste, distinguendo se a tempo pieno o part time;
2. la retribuzione
complessiva annua lorda da riconoscere al personale richiesto;
3. la provenienza
del personale di cui si richiede l’assunzione (N.B.: nel caso di personale già
dipendente da un’amministrazione pubblica, specificare l’amministrazione, la
qualifica di provenienza e la retribuzione complessiva annua già percepita;
qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà
utilizzare più righe nella tabella);
4. la data di
approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interessato alla
richiesta, specificando se si tratta di vincitori o di idonei.
Dette richieste di
autorizzazione dovranno essere corredate di:
a) una relazione
concernente l’esistenza di effettive, motivate e indilazionabili esigenze di
servizio, che rendano non più rinviabili le assunzioni programmate, nonché il
tipo di priorità, tra quelle elencate nell’articolo 3, comma 55, della L. n.
350/2003, per le quali si chiede l’autorizzazione ad assumere in deroga al
blocco delle assunzioni;
b) una relazione
tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni
richieste ed i costi complessivi per l’anno 2004 e quelli a regime;
c) una relazione sulle
iniziative di riordino, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi
rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti
istituzionali, e sulle procedure di riqualificazione, adottate e in corso;
d) copia della delibera
concernente la programmazione triennale dei fabbisogni di personale approvata
dai vertici dell’amministrazione ai sensi dell’art. 39 della legge n. 449/97;
e) nel caso di
utilizzazione di graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni,
copia dell’accordo stipulato tra le amministrazioni interessate.
Università
Le Università che
intendano avviare, per il corrente anno, assunzioni a tempo indeterminato di
unità di personale, in deroga al blocco delle assunzioni previsto dalla legge n.
350/2003, sono tenute, ai fini della relativa autorizzazione, a fare apposita
richiesta all’uopo, utilizzando la procedura di rilevazione predisposta dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca concordata con il
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e finanze. Il
citato Dicastero, nell’ambito della propria attività di monitoraggio e
coordinamento, trasmetterà apposita complessiva ed analitica richiesta
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle assunzioni e
reclutamento e al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. – Ufficio II, mediante la
compilazione del modello C allegato alla presente circolare.
Il contingente di
assunzioni di personale da autorizzare in favore delle Università sarà
determinato mediante istruttoria prevista dall’articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle richieste e delle esigenze
dei singoli Atenei nonché delle priorità previste dal comma 55 dell’art. 3 della
L. n. 350/2003, fermo restando il limite delle risorse finanziarie previste
dalla medesima legge finanziaria.
5. Conclusioni.
Le amministrazioni che
hanno già provveduto ad inviare la relativa documentazione sono invitate ad
integrarla secondo quanto sopra richiesto.
In ogni caso, tenuto
conto della limitata disponibilità finanziaria del fondo, nonché delle
situazioni prioritarie indicate dalla legge per talune amministrazioni o
categorie di personale, si invitano le amministrazioni in indirizzo a
circoscrivere le eventuali richieste di deroga a casi eccezionali ed urgenti,
rinviando agli anni successivi ulteriori richieste.
Si fa presente, infine,
che le assunzioni che saranno autorizzate nell’anno 2004 dovranno essere
effettuate nel corso del medesimo anno.
Le richieste di
autorizzazione dovranno, infine, essere trasmesse entro e non oltre 30 giorni
dalla data della presente circolare contestualmente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. -
Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento – Corso Vittorio
Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma e al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. – Ufficio II, Via
XX Settembre n. 97 -00187 Roma e, per le sole Università, esclusivamente al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Direzione generale
per l’Università, Piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma.
I modelli allegati alla
presente circolare, che è possibile scaricare dal sito internet del Dipartimento
della funzione pubblica:
www.funzionepubblica.it, concernenti le richieste di autorizzazione,
dovranno essere, altresì, inviati ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
reclutamento.uppa@funzionepubblica.it
drgs.igop.ufficio2@tesoro.it
Le richieste di
assunzione saranno sottoposte, ai sensi dell’articolo 39, comma 3-ter della
legge n. 449/97, all’esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’adozione
della delibera autorizzatoria, previa istruttoria da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Data, 25/2/2004
Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministero dell’Economia
e delle Finanze
Il Direttore
dell’Ufficio per il Personale delle pubbliche amministrazioni
Ispettore Generale Capo
dell’Ispettorato gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro
pubblico
F.to Francesco Verbaro
F.to Giuseppe Lucibello