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Decreto del
Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 173
Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio
2004 - S. O. n. 126
INDICE
Capo I - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 1 - Dipartimenti e
direzioni generali
Art. 2 - Conferenza
interdipartimentale e Comitati dipartimentali
Art. 3 - Dipartimento per
i beni culturali e paesaggistici
Art. 4 - Dipartimento per
i beni archivistici e librari
Art. 5 - Dipartimento per
la ricerca l'innovazione e l'organizzazione
Art. 6 - Dipartimento per
lo spettacolo e lo sport
Art. 7 - Direzione
generale per i beni archeologici
Art. 8 - Direzione
generale per i beni architettonici e paesaggistici
Art. 9 - Direzione
generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico
Art. 10 - Direzione
generale per l'architettura e l'arte contemporanee
Art. 11 - Direzione
generale per gli archivi
Art. 12 - Direzione
generale per i beni librari e gli istituti culturali
Art. 13 - Direzione
generale per gli affari generali il bilancio, le risorse umane e la formazione
Art. 14 - Direzione
generale per l'innovazione tecnologica e la promozione
Art. 15 - Direzione
generale per il cinema
Art. 16 - Direzione
generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport
Capo II - ORGANI CONSULTIVI CENTRALI
Art. 17 - Consiglio
superiore per i beni culturali e paesaggistici
Art. 18 - Comitati
tecnico-scientifici
Capo III - AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
Art. 19 - Organi
periferici del Ministero
Art. 20 - Direzioni
regionali per i beni culturali e paesaggistici
Art. 21 - Comitati
regionali di coordinamento
Art. 22 - Comunicazioni
dell'amministrazione
Art. 23 - Disposizioni
finali e abrogazioni
Tabella A - Dotazioni organiche dei
dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali
Tabella B - Dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali
del Ministero per i beni e le attività culturali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio;
Sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle riunioni del 10
dicembre 2003 e del 3 febbraio 2004;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13
febbraio 2004;
Udito il parere
interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Acquisito il parere
delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio
2004;
Sulla proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
AMMINISTRAZIONE
CENTRALE
Art. 1.
Dipartimenti e
direzioni generali
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di
seguito denominato «Ministero», si articola in dipartimenti ed essi, a loro
volta, in direzioni generali.
2. I dipartimenti del Ministero sono:
a) Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;
b) Dipartimento per i beni archivistici e librari;
c) Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;
d) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura l'esercizio organico ed
integrato delle funzioni del Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Il capo del Dipartimento, nei settori di competenza, sulla
base degli indirizzi del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito
denominato: «Ministro», anche su proposta del direttore generale competente,
esercita inoltre le funzioni di cui al Titolo II della Parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di seguito denominato: «Codice», ed esercita i diritti
dell'azionista, negli specifici settori di competenza, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
5. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il capo del
Dipartimento può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.
6. Il capo del Dipartimento è responsabile, ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli
indirizzi del Ministro.
7. Il Dipartimento costituisce centro di responsabilità
amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279.
8. I capi dei Dipartimenti di cui al comma 2, lettera a), b)
e c), partecipano alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria
competenza.
9. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede
all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei
Dipartimenti e delle Direzioni generali e dei relativi compiti.
10. I dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni
generali provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e
strumentali ad essi rispettivamente assegnate, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 13 e 20.
Art. 2.
Conferenza
interdipartimentale e Comitati dipartimentali
1. Il Ministro convoca periodicamente in conferenza i capi
dei Dipartimenti per l'esame delle questioni attinenti al coordinamento generale
dell'attività del Ministero e la formulazione al Ministro stesso di proposte per
l'adozione di atti di indirizzo e di direttive volti ad assicurare il raccordo
operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative
funzioni. La Conferenza è presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla
Conferenza possono essere invitati a partecipare i dirigenti preposti agli
uffici centrali di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti.
2. Le risorse umane e strumentali necessarie per il
funzionamento della Conferenza sono assicurate dalla Direzione generale per gli
affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.
3. Il capo del Dipartimento ed i dirigenti preposti agli
uffici di livello dirigenziale generale, anche periferici, compresi nel
Dipartimento si riuniscono ordinariamente in comitato, ai fini del necessario
coordinamento dell'attività degli uffici e per la formulazione al Ministro di
proposte per l'emanazione di atti d'indirizzo e direttive.
Art. 3.
Dipartimento per i
beni culturali e paesaggistici
1. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici cura
la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e promuove la qualità
architettonica ed urbanistica e l'arte contemporanea.
2. Il Dipartimento si articola, a livello centrale, nei
seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per i beni archeologici;
b) Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;
c) Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
d) Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee. 3. Il
Dipartimento si articola, a livello territoriale, negli uffici dirigenziali di
livello generale di cui all'articolo 20. 4. Il Capo del Dipartimento, in
particolare:
a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli
articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
b) propone al Ministro l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e
modalità di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi
dell'articolo 17 del Codice;
c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
d) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per
interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;
e) esprime la volontà dell'Amministrazione nei procedimenti di valutazione di
impatto ambientale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni
generali;
f) propone al Ministro l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'approvazione dei
piani paesistici, ai sensi degli articoli 143 e 156 del Codice;
g) elabora, sulla base delle proposte dei direttori regionali e dei pareri
espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli
interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per
la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.
5. Le funzioni di cui al comma 4, lettere d) ed e), possono
essere delegate ai direttori generali competenti.
6. La funzione di cui al comma 4, lettera f), è di norma
delegata ai direttori regionali.
Art. 4.
Dipartimento per i
beni archivistici e librari
1. Il Dipartimento per i beni archivistici e librari cura la
tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici
dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per gli archivi;
b) Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali. 3. Il capo
del Dipartimento, in particolare:
a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli
articoli 16, 69 e 128 del Codice;
b) propone al Ministro l'adozione dei provvedimenti in materia di procedure e
modalità di catalogazione di beni archivistici e librari, ai sensi dell'articolo
17 del Codice;
c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;
d) elabora, sulla base delle proposte degli organi periferici e dei pareri
espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli
interventi nei settori di competenza e lo trasmette al capo del Dipartimento per
la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.
Art. 5.
Dipartimento per la
ricerca l'innovazione e l'organizzazione
1. Il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e
l'organizzazione promuove la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei
beni culturali, cura la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale,
definisce gli indirizzi in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane
e strumentali dell'amministrazione.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici
dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e
la formazione;
b) Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.
3. Il capo del Dipartimento, in particolare:
a) cura l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai
dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
b) predispone le intese istituzionali di programma Stato-regioni e gli accordi
di programma-quadro in materia di beni culturali, ai sensi dell'articolo 112,
comma 6, del Codice, sulla base degli elementi forniti dai dipartimenti per le
materie di rispettiva competenza;
c) vigila sull'efficienza ed il rendimento degli uffici del Ministero, anche
attraverso un servizio ispettivo organizzato con apposito decreto ministeriale
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e ne riferisce periodicamente al Ministro;
d) provvede, per il tramite del Direttore generale per gli affari generali, il
bilancio, le risorse umane e la formazione, anche su proposta dei direttori
regionali, all'allocazione delle risorse umane a livello interdipartimentale;
e) individua i criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio
culturale;
f) coordina le iniziative del Ministero in materia di patrimonio mondiale
dell'UNESCO e di interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed
internazionali, anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione
civile, che a tal fine può avvalersi delle procedure di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
g) propone al Ministro il programma annuale e pluriennale degli interventi nei
settori di competenza del Ministero e dei relativi piani spesa.
4. Al Dipartimento afferiscono l'Istituto centrale del
restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del
libro e l'Istituto per il catalogo e la documentazione, quali istituti con
funzioni di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della
catalogazione.
5. Presso il Dipartimento operano l'Ufficio studi,
individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, ed il Nucleo per la valutazione e
la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144.
Art. 6.
Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport
1. Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport svolge
funzioni e compiti in materia di attività teatrali, musicali, cinematografiche,
di danza, circensi, di altre espressioni della cultura e dell'arte aventi
carattere di spettacolo, nonché in materia di sport.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici
dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale per il cinema;
b) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport. 3. Il capo del
Dipartimento, in particolare:
a) svolge i compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e
vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le
direzioni generali competenti per materia;
c) elabora, sulla base delle proposte formulate dai direttori generali, il
programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo
trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e
l'organizzazione.
4. Nulla è innovato nella composizione e nelle competenze
dell'Osservatorio dello spettacolo, del Comitato per i problemi dello spettacolo
e del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, di cui
all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che operano presso il
Dipartimento e svolgono funzioni di organi consultivi centrali. Resta fermo
quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre
1998, n. 492.
Art. 7.
Direzione generale per
i beni archeologici
1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge
funzioni e compiti in materia di beni ed aree archeologici, anche subacquei,
anche su delega del capo del Dipartimento.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e
pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse
culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a
soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi
dell'articolo 12 del Codice;
d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela
indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
e) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per
interventi di dimensione sovraregionale;
f) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di
valutazione di impatto ambientale;
g) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul
territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del
Codice;
h) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni
archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed
esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48,
comma 5, del Codice;
i) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche
archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi
dell'articolo 89 del Codice;
l) elabora, su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi,
ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione
dei beni archeologici;
m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o
esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere
culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48,
comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale;
n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni
interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni
archeologici;
o) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi
sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del
Codice;
p) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti
dall'articolo 92 del Codice;
q) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
r) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali
a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione
rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
s) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi
dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
t) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia
di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali
quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4,
76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;
u) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico
relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice. 3.
Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai
direttori regionali.
Art. 8.
Direzione generale per
i beni architettonici e paesaggistici
1. La Direzione generale per i beni architettonici e
paesaggistici svolge funzioni e compiti in materia di beni architettonici e
paesaggistici, anche su delega del capo del Dipartimento. 2. Il Direttore
generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e
pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse
culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a
soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi
dell'articolo 12 del Codice;
d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela
indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
e) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi
su beni architettonici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del
Codice;
f) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per
interventi di dimensione sovraregionale;
g) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di
valutazione di impatto ambientale;
h) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e
inventariazione dei beni architettonici e paesaggistici;
i) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni
interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni
architettonici;
l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni architettonici,
previste dal Codice;
m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali
a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli
articoli 60, 95, 96 e 98 del Codice;
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi
dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
o) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico
relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai
direttori regionali.
Art. 9.
Direzione generale per
il patrimonio storico,
artistico ed
etnoantropologico
1. La Direzione generale per il patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico svolge funzioni e compiti in materia di beni artistici,
storici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati
decorativi. 2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e
pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse
culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a
soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi
dell'articolo 12 del Codice;
d) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi
sui beni storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21,
comma 1, lettere a) e b), del Codice;
e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per
mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni
storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la
partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero,
ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e
inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici;
h) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o
esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra
iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi
dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle
agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
i) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni
interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni
storici, artistici ed etnoantropologici;
l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali
a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione
rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi
dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia
di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali
quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4,
76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice. 3. Le funzioni di cui al comma 2,
lettere b) e c), sono di norma delegate ai direttori regionali.
Art. 10.
Direzione generale per
l'architettura
e l'arte contemporanee
1. La Direzione generale per l'architettura e l'arte
contemporanee svolge funzioni e compiti in materia di promozione della cultura
architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea. 2. Il Direttore
generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e
pluriennali di intervento;
b) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni
interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni
artistici contemporanei;
c) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica,
anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate,
consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse
architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività
culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto
storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
d) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura
contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
e) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di
importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare
qualità architettonica o urbanistica, ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
f) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli
enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità
architettonica e urbanistica;
g) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte
salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il
medesimo;
h) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante
concorsi, le opere di giovani artisti;
i) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'Ente
esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma.
Art. 11.
Direzione generale per
gli archivi
1. La Direzione generale per gli archivi svolge funzioni e
compiti in materia di beni archivistici.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e
pluriennali di intervento;
b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse
culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a
soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi
dell'articolo 12 del Codice;
d) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da
eseguirsi sui beni archivistici;
e) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul
territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del
Codice;
f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni
archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed
esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48,
comma 5, del Codice;
g) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in
tema di censimento e inventariazione dei beni archivistici;
h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici
dell'amministrazione statale;
i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per
l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi
pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei
medesimi;
m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o
esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere
culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6,
del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa
fiscale;
n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni
interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni
archivistici;
o) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi
di Stato;
p) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
q) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni
archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di
espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del
Codice;
r) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni
archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n.
363;
s) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia
di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale indicati
all'articolo 7, comma 2, lettera t).
3. La funzione di cui al comma 2, lettera b), è di norma
delegata ai soprintendenti archivistici.
Art. 12.
Direzione generale per
i beni librari
e gli istituti
culturali
1. La Direzione generale per i beni librari e gli istituti
culturali svolge funzioni e compiti in materia di biblioteche pubbliche statali,
di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di
promozione del libro e della lettura.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e
pluriennali di intervento;
b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi
sui beni librari sottoposti a tutela statale;
c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre
od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48,
comma 1, del Codice;
d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni
librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed
esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48,
comma 5, del Codice;
e) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in
tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o
esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai
sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle
agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni
interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni
librari;
h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi
editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica,
di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della
letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso
programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro
e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;
n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di
contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e
controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a
titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli
60, 95 e 98 del Codice;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni
librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.
Art. 13.
Direzione generale per
gli affari generali il bilancio,
le risorse umane e la
formazione
1. La Direzione generale per gli affari generali, il
bilancio, le risorse umane e la formazione cura i servizi generali
dell'amministrazione, svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e
programmazione ed è competente in materia di stato giuridico ed economico del
personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni e formazione del
personale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 20.
La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive
del Ministro e del capo del Dipartimento in materia di politiche del personale e
contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali
ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi
decentrati.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) effettua l'istruttoria in ordine al programma annuale e pluriennale degli
interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di
spesa, da sottoporre, per il tramite del capo del Dipartimento, all'approvazione
del Ministro;
b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti
dai dipartimenti, dalle direzioni generali e dalle direzioni regionali; in
attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con gli altri
dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del
Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle
proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e
agli organi di controllo;
c) assicura il supporto per i programmi di ripartizione delle risorse
finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni
per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse
finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i
programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle
diverse fonti di finanziamento;
d) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; svolge attività
di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei
diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui
provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici
competenti;
e) cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del
Ministero.
Art. 14.
Direzione generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione
1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la
promozione elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la
modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e
piani d'azione il conseguente disegno strategico; provvede al monitoraggio e
alla verifica dell'attuazione dei progetti e dei piani; provvede ad incrementare
la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, ivi compresi quelli forniti
dagli uffici per le relazioni con il pubblico, sperimentando l'uso di nuove
tecnologie; cura la promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali
loro afferenti in ambito nazionale ed internazionale.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) provvede al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
b) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del
Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n.
322;
c) cura i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
Art. 15.
Direzione generale per
il cinema
1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e
compiti in materia di attività cinematografiche.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e
promuove la cultura cinematografica;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti
sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del
Ministero;
c) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia
di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa
alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e della relativa
Sezione competente.
Art. 16.
Direzione generale per
lo spettacolo dal vivo e lo sport
1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo
sport svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo,
con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo
viaggiante ed ai festival teatrali, nonché in materia di attività sportive
agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva. 2. Il Direttore generale,
in particolare:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti
sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del
Ministero;
c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto
nazionale per il dramma antico (INDA);
d) propone, coordina ed attua le iniziative culturali in materia di sport;
e) cura i rapporti con Enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza
in materia di sport, in particolare con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa,
l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale anti-doping);
f) cura i rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti
nel settore dello sport;
g) svolge funzioni e compiti in materia di prevenzione del doping e della
violenza nello sport per quanto di competenza del Ministero;
h) esercita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
sull'Istituto per il credito sportivo.
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia
di attività musicali, di danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti previste
dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi
dello spettacolo e delle relative Sezioni competenti.
Capo II
ORGANI CONSULTIVI
CENTRALI
Art. 17.
Consiglio superiore
per i beni culturali e paesaggistici
1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici è organo consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di
beni culturali. Esso, in particolare, esprime pareri:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e
paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;
b) su schemi di atti normativi e amministrativi generali;
c) su ogni questione tecnico-scientifica di carattere generale concernente la
materia dei beni culturali e paesaggistici;
d) sulle questioni demandate da leggi o regolamenti.
2. Il Consiglio superiore è composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre
delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore
tra le personalità di cui al comma 2, lettera b). Il Consiglio superiore elegge
a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento
interno. Alle riunioni del Consiglio superiore possono partecipare, senza
diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici.
4. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti
del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle
materie di cui al comma 1, lettera a).
5. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello
spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per
l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza
dei due organi consultivi.
6. I componenti del Consiglio superiore restano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono
esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile
quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, nè essere
amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non
possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il
Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di
amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di
finanziamento da parte del Ministero nè assumere incarichi professionali in
progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere
del Consiglio superiore.
7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il
funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale
per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.
Art. 18.
Comitati
tecnico-scientifici
1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati
tecnico-scientifici:
a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico;
d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
f) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee.
2. I Comitati esprimono pareri:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e
paesaggistici e sui piani di spesa annuali e pluriennali;
b) a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, sugli schemi di atti
normativi e sugli schemi di atti amministrativi generali;
c) a richiesta dei capi dei dipartimenti competenti, sull'adozione di
provvedimenti di tutela di particolare rilevanza, nonché sulle questioni
afferenti metodologie e criteri di intervento sui beni culturali;
d) obbligatoriamente, sui ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47,
69 e 128 del Codice;
e) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti.
3. Ciascun Comitato è composto:
a) da due rappresentanti eletti, al proprio interno, dal personale
tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla
sfera di competenza del singolo Comitato;
b) da un esperto di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza
del singolo Comitato, designato dal Ministro;
c) da due professori universitari di ruolo nei settori disciplinari direttamente
attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Consiglio
universitario nazionale.
4. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro
assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 3, lettera b), la
presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali.
Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, i capi
dei dipartimenti, i direttori generali competenti per materia ed i direttori
regionali competenti per territorio.
5. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti
il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della
medesima categoria tra quelle indicate al comma 3. Ai componenti dei Comitati si
applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6.
6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta
congiunta, a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l'esame di
questioni di carattere intersettoriale.
7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il
funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni
generali.
Capo III
AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
Art. 19.
Organi periferici del
Ministero
1. Sono organi periferici del Ministero:
a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;
c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
d) le soprintendenze per i beni archeologici;
e) le soprintendenze archivistiche;
f) gli archivi di Stato;
g) le biblioteche statali;
h) i musei e gli altri istituti dotati di autonomia.
2. Gli organi indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di
cui alla lettera a), sono uffici di livello dirigenziale non generale e, con
riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma,
articolazioni degli uffici di cui alla lettera a) del comma 1, può essere
prevista l'attribuzione di più competenze tra quelle indicate.
3. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma
1, lettere b), c), d), e), f) e g) e dei relativi compiti. Con le stesse
modalità si provvede alla eventuale soppressione degli uffici già istituiti, ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e
successive modificazioni, con decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
4. Con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla
organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettera h), attuando i principi e
le modalità indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, sentito il
comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri che
tengono conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti,
della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di
utenza ed all'ambito territoriale, nonché dell'organico.
Art. 20.
Direzioni regionali
per i beni culturali e paesaggistici
1. Le direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale
del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni.
2. Le direzioni regionali curano i rapporti del Ministero con
le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione
medesima.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
n. 368 del 1998 e successive modificazioni, il direttore regionale può essere
contemporaneamente titolare degli uffici di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera h).
4. Il direttore regionale, oltre a svolgere le funzioni
delegate, in particolare:
a) propone al capo del Dipartimento gli interventi da inserire nei programmi
annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità
anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli
uffici di cui al comma 3 compresi nella direzione regionale;
b) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di
servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di
più soprintendenze di settore;
c) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali, con eccezione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera
o), dall'articolo 8, comma 2, lettera e) e dall'articolo 9, comma 2, lettera d);
d) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli
interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo
stesso fine, l'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 del
Codice;
e) dispone il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati
proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di
conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e 35 del Codice;
f) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di
interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di
stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai
sensi dell'articolo 38 del Codice;
g) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche
archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi
dell'articolo 88 del Codice;
h) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli
articoli 106 e 107 del Codice;
i) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che
è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione
all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
l) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di
beni culturali di proprietà privata, formulate dalle soprintendenze di settore,
e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso
musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi,
ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice;
m) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e
ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di
beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56
e 58 del Codice;
n) riceve dalle soprintendenze di settore le denunce di trasferimento a titolo
oneroso di beni culturali di proprietà privata, previste dall'articolo 59 del
Codice, e conseguentemente effettua la comunicazione alla regione e agli altri
enti pubblici territoriali nel cui ambito i beni si trovano, prescritta
dall'articolo 62, comma 1, del Codice;
o) propone al Direttore generale competente, sentite le soprintendenze di
settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi
dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al Direttore
generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione o degli altri
enti pubblici territoriali, accompagnate dalle proprie valutazioni; su
indicazione del Direttore generale comunica all'ente che ha formulato la
proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai
sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;
p) propone ai Direttori generali competenti, su iniziativa delle soprintendenze
di settore, l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste
dal Codice;
q) richiede alle commissioni provinciali, su iniziativa delle soprintendenze di
settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i
beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
r) propone al Direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della
dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici;
s) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati
all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione
delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;
t) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi,
ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione
dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa
in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative
culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le
istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le
università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del
paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;
u) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della
letteratura e della saggistica attinente alle materie d'insegnamento, attraverso
programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
v) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi
delle legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;
z) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento
diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione
di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
aa) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi
conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo
Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;
bb) organizza e gestisce le risorse strumentali degli uffici dipendenti
nell'ambito della regione, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1,
comma 10, e 13;
cc) alloca le risorse umane degli uffici dipendenti, ferme restando le
competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13;
dd) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello
regionale, ferme restando le competenze di cui all'articolo 13.
5. Il direttore regionale delega, di norma, le funzioni di
cui al comma 4, lettere c), g) e h), ai titolari delle soprintendenze di settore
comprese nella direzione regionale.
6. Il direttore regionale, inoltre, può delegare ai titolari
delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale una o più
delle altre funzioni di cui al comma 4.
Art. 21.
Comitati regionali di
coordinamento
1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale
a competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse
culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela
intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela
indiretta;
b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale
concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è
composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si
esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è
integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito
regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2,
lettera b).
4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il
funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 22.
Comunicazioni
dell'amministrazione
1. Gli atti e i documenti del Ministero sono inviati
all'interno ed all'esterno dell'amministrazione per posta elettronica, ordinaria
o certificata, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 23.
Disposizioni finali e
abrogazioni
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 e
dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le
dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate
secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
3. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del
Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al
presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa
vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, viene effettuata la
ripartizione dei contingenti di personale, come sopra rimodulati, nelle
strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa.
6. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30 del 5 febbraio 2002, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche
del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del
Ministero per i beni e le attività culturali.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.
Restano in vigore gli articoli da 12 a 29 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre
dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di ciascuno
degli istituti ivi contemplati.
8. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 19, comma 4, è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n.
352.
9. Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1998 e
successive modificazioni restano in vigore le norme relative all'Archivio
centrale dello Stato, quale ufficio dirigenziale di livello non generale.
10. Il sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato
rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti
alla riservatezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 281.
11. Nella fase di prima applicazione e comunque per un
periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il capo del dipartimento può ricoprire anche uffici dirigenziali di
livello generale compresi nel dipartimento.
12. Nella fase di prima applicazione e comunque per un
periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il direttore regionale può essere titolare anche di uffici
dirigenziali di livello non generale compresi nella direzione regionale.
13. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli
assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del
Ministero, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2:
1)
al comma 5, lettera a), le parole: «al Segretario generale» sono sostituite
dalle seguenti: «ai capi dei Dipartimenti»;
2)
al comma 6, le parole: «al Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti:
«ai capi dei Dipartimenti»;
3)
al comma 9 le parole: «nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle relative dotazioni organiche.»;
4)
il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Ai servizi di supporto a carattere
generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione
provvede il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione del
Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al cinquanta
per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al
comma 2. Il suddetto Dipartimento fornisce altresì le risorse strumentali
necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.»;
b) all'articolo 3:
1)
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Ufficio di
Gabinetto si articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono
preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione
organica, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con le funzioni di Vice capi
di Gabinetto.»;
2)
al comma 2, le parole «del Segretariato generale» e «il Segretariato generale»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dei Dipartimenti» e «i
Dipartimenti»;
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «del Segretariato generale e delle
direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «dei Dipartimenti, delle
direzioni generali e delle direzioni regionali»;
d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le attività di
controllo interno sono svolte da un collegio di tre membri, nominati con decreto
del Ministro, scelti tra esperti in materie di organizzazione amministrativa,
tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche
estranei alla pubblica amministrazione. Due dei componenti del collegio sono
nominati, entro i limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia,
con incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Le funzioni di presidente del collegio sono assegnate,
con decreto del Ministro, ad uno dei componenti.»;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «delle dotazioni organiche stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441» sono
sostituite dalle seguenti: «delle prescritte dotazioni organiche»;
f) gli articoli 9, 10 e 11 sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per
i beni e le attività culturali
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro
per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 5, foglio n. 41
Tabella A
(prevista dall'art.
23, comma 2)
Dotazioni
organiche dei dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali
Dotazioni organiche
| 35 |
Dirigenti di prima fascia (*) |
| 247 |
Dirigenti di seconda fascia (**) |
| 282 |
Totale dirigenti |
(*) di cui 2 presso il Gabinetto del Ministro, ai
sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.
(**) di cui 5 presso gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni.
Tabella B
(prevista dall'art.
23, comma 3)
Dotazioni
organiche del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero per i
beni e le attività
culturali. Area funzionale - Posizione economica
Dotazioni organiche
| Area funzionale C |
- posizione economica C3 |
Totale 2.520 |
| Area funzionale C |
- posizione economica C2 |
Totale 1.300 |
| Area funzionale C |
- posizione economica C1 |
Totale 2.650 |
| Area funzionale B |
- posizione economica B3 |
Totale 5.853 |
| Area funzionale B |
- posizione economica B2 |
Totale 4.687 |
| Area funzionale B |
- posizione economica B1 |
Totale 5.840 |
| Area funzionale A |
- posizione economica Al |
Totale 2.050 |
| |
Totale aree funzionali |
24.900 |
|