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SENATO DELLA REPUBBLICA
LEGGE COSTITUZIONALE
Testo di legge costituzionale approvato in seconda
votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei
membri di ciascuna Camera, recante: "Modifiche alla Parte II della Costituzione".
Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18.11.2005
INDICE
CAPO I - MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Avvertenza
Art. 1 - Senato federale della Repubblica
Art. 2 - Camera dei deputati
Art. 3 - Struttura del Senato federale della Repubblica
Art. 4 - Requisiti per l'eleggibilità a senatore
Art. 5 - Deputati di diritto e a vita
Art. 6 - Durata in carica dei senatori e della Camera dei
deputati
Art. 7 - Elezione della Camera dei deputati
Art. 8 - Presidenza della Camera dei deputati e del Senato
federale della Repubblica
Art. 9 - Modalità di funzionamento delle Camere
Art. 10 - Ineleggibilità ed incompatibilità
Art. 11 - Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e
dei senatori
Art. 12 - Divieto di mandato imperativo
Art. 13 - Indennità parlamentare
Art. 14 - Formazione delle leggi
Art. 15 - Iniziativa legislativa
Art. 16 - Procedure legislative ed organizzazione per
commissioni
Art. 17 - Procedure legislative in casi particolari
Art. 18 - Decreti legislativi
Art. 19 - Ratifica dei trattati internazionali
Art. 20 - Bilanci e rendiconto
Art. 21 - Commissioni parlamentari d'inchiesta
CAPO II - MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 22 - Elezione del Presidente della Repubblica
Art. 23 - Età minima del Presidente della Repubblica
Art. 24 - Convocazione dell'Assemblea della Repubblica
Art. 25 - Supplenza del Presidente della Repubblica
Art. 26 - Funzioni del Presidente della Repubblica
Art. 27 - Scioglimento della Camera dei deputati
Art. 28 - Modifica all'articolo 89 della Costituzione
Art. 29 - Giuramento del Presidente della Repubblica
CAPO III - MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 30 - Governo e Primo ministro
Art. 31 - Giuramento del Primo ministro e dei ministri
Art. 32 - Governo in Parlamento
Art. 33 - Poteri del Primo ministro e dei ministri
Art. 34 - Disposizioni sui reati ministeriali
Art. 35 - Autorità amministrative indipendenti nazionali
CAPO IV - MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 36 - Elezione del Consiglio superiore della magistratura
CAPO V - MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE Il DELLA COSTITUZIONE
Art. 37 - Modifiche all'articolo 114 della Costituzione
Art. 38 - Approvazione degli statuti delle Regioni speciali
Art. 39 - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione
Art. 40 - Modifica dell'articolo 118 della Costituzione
Art. 41 - Modifiche all'articolo 120 della Costituzione
Art. 42 - Modifiche all'articolo 122 della Costituzione
Art. 43 - Modifiche all'articolo 123 della Costituzione
Art. 44 - Modifiche all'articolo 126 della Costituzione
Art. 45 - Leggi regionali ed interesse nazionale della
Repubblica
Art. 46 - Garanzie per le autonomie locali
Art. 47 - Coordinamento interistituzionale da parte del
Senato federale della Repubblica
Art. 48 - Modifica all'articolo 131 della Costituzione
Art. 49 - Città metropolitane
Art. 50 - Abrogazione
CAPO VI - MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 51 - Corte costituzionale
Art. 52 - Referendum sulle leggi costituzionali
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 53 - Disposizioni transitorie
Art. 54 - Regioni a statuto speciale
Art. 55 - Adeguamento degli statuti speciali
Art. 56 - Trasferimento di beni e di risorse
Art. 57 - Federalismo fiscale e finanza statale
CAPO I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE
Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale è stato approvato
dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre
2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16
novembre 2005.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o
cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare
che si proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1
Senato federale della Repubblica
1. All'articolo
55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica".
Art. 2
Camera dei deputati
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto
deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione
Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti".
Art. 3
Struttura del Senato federale della Repubblica
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. -Il Senato federale della Repubblica
è
eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio
regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto
Adige/Sudtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L'elezione deI Senato federale della Repubblica
è
disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza
territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sei;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Partecipano all'attività del Senato federale della
Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal
suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle
autonomie locali.
All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri
componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un
rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di città
metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto
Adige/Sudtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle
autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".
Art. 4
Requisiti per l'eleggibilità
a senatore
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una
Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno
ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali
locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti
senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla
data di indizione delle elezioni".
Art. 5
Deputati di diritto e a vita
1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la
parola:
"senatore" è sostituita dalla seguente:
"deputato".
2. All'articolo 59 della Costituzione, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica può nominare
deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il
numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun
caso essere superiore a tre".
Art. 6
Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per
cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia
autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione
dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio
o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province
autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e
dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori
in carica".
Art. 7
Elezione della Camera dei deputati
1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha
luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono
prorogati i poteri della precedente".
Art. 8
Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica
1. All'articolo 63 della Costituzione, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la
maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il
regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le
modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza".
Art. 9
Modalità di funzionamento delle Camere
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio
regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il
Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento
con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di
riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato
federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non
sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se
non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del
Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non
sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle
Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le
prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle
opposizioni.
Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione
la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli
70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi
interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma,
cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica
garantisce i diritti delle minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che
ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle
Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie
locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I
regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo
deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro
competente".
Art. 10
Ineleggibilità ed incompatibilità
1. All' articolo 65 della Costituzione, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70,
terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore".
Art. 11
Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio
regolamento.
L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari
proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti".
Art. 12
Divieto di mandato imperativo
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore
rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza
vincolo di mandato".
Art. 13
Indennità parlamentare
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 69: - I membri delle Camere ricevono
un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo
70, terzo comma.
La legge disciplina i casi di non
cumulabilità delle
indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di
altre cariche pubbliche".
Art. 14
Formazione delle leggi
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. -La Camera dei deputati esamina i disegni
di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente
articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di
legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni,
può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via
definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di
legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali
nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto
previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da
parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati,
entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato
decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i
disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata
collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge
concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere
m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120,
secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e
per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui
la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato
o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto
e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132,
secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è
approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere
possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione,
composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di
proporzionalità rispetto alla composizione delle due
Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre
al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere
stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni
delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un
disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della
Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione
del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per
la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma,
il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti
costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni
al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non
sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera
che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi
componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica
di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le
modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei
deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della
Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali
questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le
norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della
funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione
ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da
quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La
decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna
sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su
proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai
rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno
di legge non può contenere disposizioni relative a materie per
cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".
Art. 15
Iniziativa legislativa
1. All'articolo 71 della Costituzione, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a
ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale".
Art. 16
Procedure legislative ed organizzazione
per commissioni
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 72. -Ogni disegno di legge, presentato alla
Camera competente ai sensi dell' articolo 70, è secondo le
norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi
dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i
termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di
legge di iniziativa popolare.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo
70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo
o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge
in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa.
Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del
giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri
dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il
termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con
votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I
regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di
iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate
dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato,
determinandone i tempi di esame.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del
proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il
parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini
dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di
rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo
126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle
Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera
competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità
per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in
coordinamento tra di loro".
Art. 17
Procedure legislative in casi particolari
1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione,
dopo le parole: "dei propri componenti," sono inserite
le seguenti: "e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo
70,".
2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione,
dopo le parole: "Se le Camere" sono inserite le
seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,".
3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo
le parole: "delegazione delle Camere," sono
inserite le seguenti:
"secondo le rispettive competenze ai sensi
dell'articolo 70,". 4.
4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le
parole da: "alle Camere" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "alle Camere competenti ai sensi
dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati,
anche se sciolta, è appositamente convocata".
5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione,
dopo le parole: "Le Camere" sono inserite le seguenti:
", secondo le rispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,".
Art. 18
Decreti legislativi
1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal
Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna
Camera".
Art. 19
Ratifica dei trattati internazionali
1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 80. - E' autorizzata con legge, approvata ai
sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi".
Art. 20
Bilanci e rendiconto
1. All' articolo 81 della Costituzione, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell' articolo 70, primo
comma".
Art. 21
Commissioni parlamentari d'inchiesta
1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione,l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
"La Commissione
d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge
approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della
Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione".
CAPO II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 22
Elezione del Presidente della Repubblica
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 83. -Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal
Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due
Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea
regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol
ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o
Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in
ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.
L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata
comunque la rappresentanza delle minoranze.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio
segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea
della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti".
Art. 23
Età minima del Presidente
della Repubblica
1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le
parole:
"cinquanta anni" sono sostituite dalle
seguenti: "quaranta anni".
Art. 24
Convocazione dell'Assemblea
della Repubblica
1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e
terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Sessanta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre
mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati
i poteri del Presidente in carica".
Art. 25
Supplenza del Presidente
della Repubblica
1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in
ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente
del Senato federale della Repubblica".
2. All' articolo 86, secondo comma, della Costituzione,
le parole:
"se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se
la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua
cessazione".
Art. 26
Funzioni del Presidente della Repubblica
1. L' articolo 87 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il
Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e
dell'unità federale della Repubblica.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei
senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle
Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne
nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle
Camere. Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato
federale della Repubblica, ai fini di cui all' articolo 70, commi
quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei
presupposti costituzionali".
Art. 27
Scioglimento della Camera dei deputati
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta
lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei
seguenti casi:
a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la
esclusiva responsabilità;
b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento
permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del
primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti
giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione
per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei
componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di
voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo
ministro.
In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il
nuovo Primo ministro designato".
Art. 28
Modifica all'articolo 89 della Costituzione
1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le
parole:
"Presidente del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".
Art. 29
Giuramento del Presidente
della Repubblica
1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica".
CAPO III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 30
Governo e Primo ministro
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. -Il Governo della Repubblica è composto
dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene
mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste
di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità
stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati
in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al
candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati
delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo
ministro".
Art. 31
Giuramento del Primo ministro
e dei ministri
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica".
Art. 32
Governo in Parlamento
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma
di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci
giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul
programma.
Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla
sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su
ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo,
nei casi previsti dal suo regolamento.
La votazione ha
luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque
ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di
revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può
obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una
mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla
maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il
Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione
di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di
deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In
tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di
sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei
deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in
numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera,
il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica
nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e
deve essere votata per appello nominale".
Art. 33
Poteri del Primo ministro e dei ministri
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 95. -I ministri sono nominati e revocati dal
Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo
politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando
l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei
loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione
dei ministeri".
Art. 34
Disposizioni sui reati ministeriali
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 96. -Il Primo ministro e i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale".
Art. 35
Autorità amministrative indipendenti nazionali
1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il
seguente:
"Art. 98-bis. - Per lo svolgimento di attività di
garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti
dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai
sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite
Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i
requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle
attività svolte".
CAPO IV
MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 36
Elezione del Consiglio superiore
della magistratura
1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le
parole:
"e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune" sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei
deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica".
2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.
CAPO V
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE Il DELLA COSTITUZIONE
Art. 37
Modifiche all'articolo 114
della Costituzione
1. La denominazione del titolo V della Parte II della
Costituzione è sostituita dalla seguente:
"Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato".
2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", che
esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà".
3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Roma è la capitale della Repubblica e dispone di
forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa,
nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità
stabiliti dallo statuto della Regione Lazio".
Art. 38
Approvazione degli statuti
delle Regioni speciali
1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"previa
intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato
dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di
intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del
testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti
del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della
Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia
stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la
legge costituzionale".
Art. 39
Modifiche all'articolo 117
della Costituzione
1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario".
2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"promozione internazionale del sistema economico e produttivo
nazionale;".
3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
alla lettera e) sono premesse le seguenti parole:
"politica monetaria,"; dopo le parole: "tutela del risparmio" sono
inserite le seguenti: "e del credito"; dopo le parole: "tutela della
concorrenza" sono inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di
mercato".
4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
alla lettera h), dopo le parole:
"polizia
amministrativa" sono inserite le seguenti: "regionale e".
5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
dopo la lettera m) è inserita la seguente:
"m-bis) norme generali sulla tutela della salute;
sicurezza e qualità alimentari".
6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"sicurezza del lavoro;".
7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ordinamento della capitale;".
8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
"s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di
navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali;
ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e
distribuzione nazionali dell'energia".
9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: "e sicurezza";
b) sono soppresse le parole: "tutela della
salute;";
c) dopo le parole: "ordinamento sportivo" è
inserita la seguente: "regionale";
d) le parole: "grandi reti di trasporto e di
navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "reti di trasporto e di
navigazione";
e) le parole: "ordinamento della comunicazione"
sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione di interesse
regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito
regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche";
f) le parole: "produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia" sono sostituite dalle seguenti:
"produzione, trasporto e distribuzione dell'energia";
g) le parole: "casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario
e agrario a carattere regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"istituti di credito a carattere regionale".
10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Spetta alle Regioni la potestà legislativa
esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti
scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e
formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".
11. All' articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"La Regione interessata ratifica con legge le intese
della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle
proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione
di organi amministrativi comuni".
Art. 40
Modifica dell'articolo 118
della Costituzione
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le province e le città metropolitane sono titolari
di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo
comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione
e per promuovere accordi ed intese. Per
le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e
gli enti di cui all'articolo 114.
Ai Comuni, alle Province e alle città metropolitane è
garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative,
nell'ambito delle leggi statali o regionali.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di
coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla
ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di
coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto
e di navigazione di interesse nazionale.
Comuni, Province, città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà,
anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono
altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale
per le medesime attività e sulla base del medesimo principio.
L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito
con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.
La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo
comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni
dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane,
attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai
Comuni".
Art. 41
Modifiche all'articolo 120 della
Costituzione
1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Il Governo può sostituirsi a organi
delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei
Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Stato può
sostituirsi alle Regioni, alle città metropolitane, alle Province e ai Comuni
nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e
118";
b) dopo le parole: "dei governi locali" sono
inserite le seguenti:
"e nel rispetto dei principi di leale collaborazione
e di sussidiarietà";
c) è soppresso il secondo periodo.
Art. 42
Modifiche all'articolo 122
della Costituzione
1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione,
dopo le parole:
"stabilisce anche" sono inserite le
seguenti: "i criteri di composizione e".
2. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al
primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e non
è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato
consecutivo".
Art. 43
Modifiche all'articolo 123
della Costituzione
1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di
concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali".
Art. 44
Modifiche all'articolo 126
della Costituzione
1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è
adottato previo parere del Senato federale della Repubblica".
2. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al
primo periodo, sono soppresse le parole: " , l'impedimento
permanente, la morte" e il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: "Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del
Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente
della Giunta.
In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina
di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per
il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".
Art. 45
Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica
1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo
comma è inserito il seguente:
"Il Governo, qualora ritenga che una legge
regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione
a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i
successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del
pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni,
sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli
ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza
assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue
disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci
giorni, emana il conseguente decreto di annullamento".
Art. 46
Garanzie per le autonomie locali
1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:
"Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Città
metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di
legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze
costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge
costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di
proponibilità della questione".
Art. 47
Coordinamento interistituzionale da parte
del Senato federale della Repubblica
1. Dopo l'articolo: 127-bis della Costituzione, è
inserito il seguente:
"Art. 127-ter. -Fatte salve le competenze
amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge
dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma,
promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i
Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni e ne
disciplina forme e modalità.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica
garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i
senatori e rappresentanti degli enti di cui al secondo comma
dell'articolo 114.
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo
richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal
Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le
modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti".
Art. 48
Modifica all'articolo 131
della Costituzione
1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole:
"Valle d'Aosta" e "Trentino-Alto Adige" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti:
"Valle d'Aosta/Valleè d'Aoste" e:
"Trentino-Alto Adige/Sudtirol".
Art. 49
Città metropolitane
1. All'articolo 133 della Costituzione è premesso il
seguente comma:
"L'istituzione di città metropolitane nell'ambito
di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi
dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati,
sentite le Province interessate e la stessa Regione".
Art. 50
Abrogazione
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
CAPO VI
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 51
Corte costituzionale
1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da
quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente
della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati
dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato
federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi
tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche
elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti
pubblici individuati dalla legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con
l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari".
2. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2, le parole: "dal Parlamento" sono sostituite
dalle seguenti:
"dalla Camera dei deputati".
3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale
nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla
Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la
maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli
scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dei componenti la rispettiva Assemblea".
Art. 52
Referendum sulle leggi costituzionali
1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 53
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84,
98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127,
127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla
presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli
articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati
dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale,
all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del
presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56,
primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63,
64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88,
89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138
della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3,
della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla
prima legislatura successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli
56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto
comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come
modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la
successiva formazione della Camera dei deputati, nonchè del Senato
federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime
elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7
del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad
applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale,
ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo
comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:
a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei
deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci
giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la
fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale;
b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale;
c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati
si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:
a) le prime elezioni del Senato federale della
Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima
legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la
prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni
medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati
ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni;
sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma
gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono
eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati
di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini
dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la
ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione;
b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a)
hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della
Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale; sono
eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori
che hanno compiuto i venticinque anni di età;
c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio
regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla
data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a),
dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera
b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;
d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette
dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del
Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle
elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di
tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma,
in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente
sciolti.
5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo
alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui
alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o
Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base
all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della
successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta
conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato
federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57,
secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui
all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.
7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e
della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, e fino all' adeguamento
della legislazione elettorale alle disposizioni della presente
legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali
per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme
regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale
cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali
di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di
ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga
disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti
diversi.
9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie
locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo
Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia
autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle
autonomie locali.
10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte
costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime
scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema
magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente
della Repubblica, al Senato federale della Repubblica,
integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è
attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in
scadenza. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.
11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione,
come sostituito dall'articolo 51 della presente legge
costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di
singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura,
già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della
Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla
concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi
dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 36 della presente legge costituzionale.
13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un
milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'
articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo
comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando
l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono
costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di
cui si propone il distacco dalla Regione.
15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della
prima legislatura successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in
carica presso il Senato federale della Repubblica.
16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole:
", impedimento permanente o morte";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte
del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo
Presidente".
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in
via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale
31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: "il primo
rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "i rinnovi" e la parola:
"successivo" è sostituita dalla seguente: "successivi".
Art. 54
Regioni a statuto speciale
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le
disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino
all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della
presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano
anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 55
Adeguamento degli statuti speciali
1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui
all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai
cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
appartengono.
Art. 56
Trasferimento di beni e di risorse
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il Governo assicura la
puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire
alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e
tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle
rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge
costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge
dello Stato, approvata ai sensi dell' articolo 70, terzo comma,
della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei
beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti,
che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle
competenze esercitate e comportano l' adeguamento delle amministrazioni
statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.
Art. 57
Federalismo fiscale e finanza statale
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano
l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso
l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle
città metropolitane e alle Regioni può determinare un
incremento della pressione fiscale complessiva.
IL PRESIDENTE
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