Sviluppo ed
utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche
amministrazioni.
(in G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004)
IL
MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto
il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto
il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
Visto
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante «Testo unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE», e successive modificazioni (con
particolare riguardo al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in
attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE);
Vista
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto
l'art. 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452,
recante «Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art. 12,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla
locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonchè alla licenza
d'uso dei programmi»;
Visto
l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
«Interventi correttivi di finanza pubblica», come modificato dall'art. 44 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, recante
«Norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche
forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario»;
Visto
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
«Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi», e successive modificazioni (con particolare riguardo al decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e
98/4/CE);
Visto
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante
«Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi», e successive modificazioni (con particolare
riguardo al decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, in attuazione delle
direttive 94/22/CE e 98/4/CE);
Visto
l'art. 20, comma 8, allegato 1, punto 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
Visto
l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
«Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999»;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
approvazione del «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista
la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), ed in particolare
l'art. 26, comma 2, lettera a);
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, di nomina del
Ministro senza portafoglio per l'innovazione e le tecnologie;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001,
concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al
Ministro senza portafoglio per l'innovazione e le tecnologie;
Visti i
significativi sviluppi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
ed in particolare il processo di produzione, distribuzione ed evoluzione di
programmi informatici che si basa sulla disponibilità del codice sorgente
aperto;
Considerati gli esiti dell'indagine conoscitiva sui programmi informatici a
codice sorgente aperto svolta dalla Commissione appositamente istituita e
composta da numerosi e qualificati esperti delle pubbliche amministrazioni, del
mondo accademico e del settore delle imprese;
Ritenuto di dover fornire un indirizzo univoco relativo alle scelte delle
soluzioni per la predisposizione e per l'acquisizione dei programmi informatici
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Emana
la seguente direttiva in
materia di sviluppo e utilizzazione dei programmi informatici da parte delle
pubbliche amministrazioni.
1.
Finalità.
Con la
presente direttiva si forniscono alle pubbliche amministrazioni indicazioni e
criteri tecnici e operativi per gestire più efficacemente il processo di
predisposizione o di acquisizione di programmi informatici. In particolare,
nella presente direttiva si indica come le pubbliche amministrazioni debbano
tener conto della offerta sul mercato di una nuova modalità di sviluppo e
diffusione di programmi informatici, definita «open source» o «a codice sorgente
aperto». L'inclusione di tale nuova tipologia d'offerta all'interno delle
soluzioni tecniche tra cui scegliere, contribuisce ad ampliare la gamma delle
opportunità e delle possibili soluzioni, in un quadro di equilibrio, di
pluralismo e di aperta competizione.
2.
Definizioni.
Ai fini
della presente direttiva si intende:
a) per
«formato dei dati» la modalità con cui i dati vengono rappresentati
elettronicamente in modo che i programmi informatici possano elaborarli. Il
formato specifica la corrispondenza fra la rappresentazione binaria e i dati
rappresentati (testo, immagini statiche o dinamiche, suono, ecc.).
Esempi
di formati sono Bitmap, GIF, JPEG, ecc.;
b) per
«formato aperto», un formato dei dati reso pubblico e documentato
esaustivamente;
c) per
«tecnologia proprietaria», una tecnologia posseduta in esclusiva da un soggetto
che in genere ne mantiene segreto il funzionamento;
d) per
«formato proprietario» un formato di dati utilizzato in esclusiva da un soggetto
che potrebbe modificarlo a proprio piacimento;
e) per
«standard» una specifica o norma condivisa da una comunità. Lo standard può
essere emanato da un ente di standardizzazione oppure essersi imposto di fatto (industry
standard). Nel caso dei formati dei dati o dei documenti, un formato è standard
quando è definito da un ente di standardizzazione (per esempio, il formato XML),
o è di fatto condiviso da una comunità (per esempio, il formato PDF);
f) per
«interoperabilità» la capacità di sistemi informativi anche eterogenei di
condividere, scambiare e utilizzare gli stessi dati e funzioni d'interfaccia;
g) per
«programmi informatici ad hoc o custom» applicazioni informatiche sviluppate o
mantenute da un fornitore per soddisfare specifiche esigenze di uno o più
clienti. Normalmente questo tipo di sviluppo viene eseguito all'interno di un
contratto di servizio per il quale il cliente corrisponde al fornitore un
compenso;
h) per
«programmi a licenza d'uso», o «pacchetti», applicazioni informatiche che
vengono cedute in uso (e non in proprietà) dal fornitore al cliente. Tale
cessione d'uso è regolata da opportune licenze che indicano i vincoli e i
diritti che sono garantiti al titolare della licenza stessa;
i) per
«programmi di tipo proprietario», applicazioni informatiche basate su tecnologia
di tipo proprietario, cedute in uso dietro pagamento di una licenza, che
garantisce solo la fornitura del codice eseguibile e non del codice sorgente.
Esempi di tali prodotti sono MS Windows, IBM DB2, Oracle DB;
j) per
«programmi a codice sorgente aperto» o «open source», applicazioni informatiche
il cui codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e
ridistribuito;
k) per
«costo totale di possesso», l'insieme dei costi che nel corso dell'intera vita
operativa di un sistema informativo è necessario sostenere affinché esso sia
utilizzabile proficuamente dall'utenza;
l) per
«costo di uscita», l'insieme dei costi da sostenere per abbandonare una
tecnologia o migrare verso una tecnologia o soluzione informatica differente.
Comprende i costi di conversione dati, di aggiornamento dell'hardware, di
realizzazione interfaccia e di formazione;
m) per
«piattaforma», infrastruttura informatica, comprendente sia hardware che
software, su cui vengono elaborati i programmi applicativi;
n) per
«portabilità», possibilità di trasferire un programma informatico da una
piattaforma a un'altra.
3. Analisi
comparativa delle soluzioni.
1. Le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 29, acquisiscono programmi informatici
a seguito di una valutazione comparativa tra le diverse soluzioni disponibili
sul mercato.
2. In
particolare, valutano la rispondenza alle proprie esigenze di ciascuna delle
seguenti soluzioni tecniche:
a)
sviluppo di programmi informatici ad hoc, sulla scorta dei requisiti indicati
dalla stessa amministrazione committente;
b)
riuso di programmi informatici sviluppati ad hoc per altre amministrazioni;
c)
acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a
licenza d'uso;
d)
acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e)
acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere
precedenti.
3. Le
pubbliche amministrazioni valutano quale soluzione, tra le disponibili, risulta
più adeguata alle proprie esigenze mediante comparazioni di tipo tecnico ed
economico, tenendo conto anche del costo totale di possesso delle singole
soluzioni e del costo di uscita. In sede di scelta della migliore soluzione si
tiene altresì conto del potenziale interesse di altre amministrazioni al riuso
dei programmi informatici, dalla valorizzazione delle competenze tecniche
acquisite, della più agevole interoperabilità. La prospettazione degli elementi
di cui sopra è peraltro oggetto di valutazione da parte del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione in sede di rilascio del parere di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. La suindicata
valutazione va inclusa nell'ambito dello studio di fattibilità prescritto
dall'art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, allorché si tratti
di contratti di grande rilievo.
4. Criteri
tecnici di comparazione.
Le
pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o nell'acquisizione dei
programmi informatici, privilegiano le soluzioni che presentino le seguenti
caratteristiche:
a)
soluzioni informatiche che, basandosi su formati dei dati e interfacce aperte e
standard, assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i
diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione, salvo che ricorrano
peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e segreto;
b)
soluzioni informatiche che, in assenza di specifiche ragioni contrarie, rendano
i sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un'unica
tecnologia proprietaria; la dipendenza è valutata tenendo conto dell'intera
soluzione;
c)
soluzioni informatiche che, con il preventivo assenso del C.N.I.P.A. ed in
assenza di specifiche ragioni contrarie, garantiscano la disponibilità del
codice sorgente per ispezione e tracciabilità da parte delle pubbliche
amministrazioni, ferma la non modificabilità del codice, fatti salvi i diritti
di proprietà intellettuale del fornitore e fermo l'obbligo dell'amministrazione
di garantire segretezza o riservatezza;
d)
programmi informatici che esportino dati e documenti in più formati, di cui
almeno uno di tipo aperto.
5.
Proprietà dei programmi software.
Nel
caso di programmi informatici sviluppati ad hoc, l'amministrazione committente
acquisisce la proprietà del prodotto finito, avendo contribuito con proprie
risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi funzionale, al controllo
e al collaudo del software realizzato dall'impresa contraente. Sarà cura dei
committenti inserire, nei relativi contratti, clausole idonee ad attestare la
proprietà dei programmi.
6.
Trasferimento della titolarità delle licenze d'uso.
Le
pubbliche amministrazioni si assicurano contrattualmente la possibilità di
trasferire la titolarità delle licenze d'uso dei programmi informatici
acquisiti, nelle ipotesi in cui all'amministrazione che ha acquistato la licenza
medesima ne subentri un'altra nell'esercizio delle stesse attività; parimenti va
contrattualmente previsto l'obbligo del fornitore di trasferire, su richiesta
dell'amministrazione, senza oneri ulteriori per l'amministrazione stessa, e
salve eccezionali cause ostative, la licenza d'uso al gestore subentrante, nel
caso in cui l'amministrazione trasferisca a terzi la gestione di proprie
attività, ovvero l'obbligo di emettere, laddove possibile, nuova licenza d'uso
con i medesimi effetti nei confronti del nuovo gestore.
7. Riuso.
1. Al
fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle
amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche di progetto dovrà essere
previsto, ove possibile, che i programmi sviluppati ad hoc siano facilmente
portabili su altre piattaforme.
2. Nei
contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a
spese delle amministrazioni, le stesse includono clausole, concordate con il
fornitore e che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative
di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a
fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso
delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare
per la prestazione dei servizi indicati.
8.
Supporto alle amministrazioni.
Il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione promuove
l'attuazione della presente direttiva e fornisce alle amministrazioni adeguato
supporto.
Roma,
19 dicembre 2003
Il
Ministro: Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1,
foglio n. 129.