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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per il personale
delle pubbliche amministrazioni
Servizio per il trattamento del personale
Roma, 15
dicembre 2005
Parere n. 220/05
OGGETTO:
quesito su regime incompatibilità dipendenti pubblici in regime di tempo
parziale.
In riferimento
al quesito posto con nota n. 31865 del 3 novembre 2005, relativo alla
problematica evidenziata in oggetto si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente si ricorda come il legislatore costituzionale abbia posto, fra i
diversi principi a tutela dell’interesse pubblico, che deve essere costantemente
perseguito dalla pubblica amministrazione, quello del dovere di esclusività
delle prestazioni dei propri dipendenti, nel senso dell’inconciliabilità tra
l’impiego presso l’amministrazione pubblica ed il contestuale svolgimento di
altre attività lavorative. Dalla disposizione costituzionale contenuta
nell’articolo 98, nonché dall’articolo 97, ai successivi interventi legislativi
sulla materia, confluiti nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il principio è stato generalmente riconfermato e, fatti salvi taluni
regimi speciali, il sistema costruito negli anni è comunemente considerato un
sistema assoluto, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza ha
sempre attribuito alle norme in materia, dettate dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3, il carattere di principi generali applicabili nell’ambito del pubblico
impiego.
Sulla base di
tali considerazioni e, principalmente, della riserva legislativa che opera su
tale materia, allo stato della vigente normazione l’unico temperamento del
principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, laddove, all’art. 1, commi 56 e seguenti,
viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non
superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività
libero-professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. In tali
ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto viene legislativamente consentito.
Riguardo tali
previsioni
la Corte
Costituzionale, in diverse pronunce relative all’articolo 1,
commi 56 e 56-bis della legge n. 662 del 1996 (si veda in particolare la
pronuncia n. 189 del 2001), ha avuto modo di affermare che il legislatore ha
posto in essere un sistema di cautele idoneo ad evitare situazioni di
incompatibilità per i dipendenti in regime di tempo parziale, prescrivendo che
le amministrazioni individuino le attività non consentite e ponendo, pertanto,
rigorosi limiti all’esercizio di ulteriori attività lavorative.
Venendo alla
questione specifica posta all’attenzione di questo Ufficio da una
interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni contenute nei commi
56 e seguenti dell’articolo 1 della legge citata deriva che per i dipendenti in
regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno, le
disposizioni oggi contenute nell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del
2001, nonché quelle contenute in leggi o regolamenti, che vietano l’iscrizione
in albi professionali sono a tali categorie di personale inapplicabili.
La
medesima legge sostituisce, pertanto, per la richiamata tipologia di personale
il regime di incompatibilità dei dipendenti con prestazione lavorativa a tempo
pieno con quello delineato nelle proprie disposizioni e che così può essere
riassunto.
Ai dipendenti
pubblici in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo
pieno, “….iscritti ad albi professionali e che
esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi
professionali da amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non
possono assumere patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica
amministrazione” (comma 56-bis).
Per ottenere
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il
dipendente deve indicare l’attività di lavoro autonomo o subordinato che
intende svolgere. L’amministrazione “…nega la trasformazione nel
caso in cui l’attività lavorativa , di lavoro autonomo o subordinato, comporti
un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal
dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione
alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave
pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa, può, con
provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non
può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato
debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto,
inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale
presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività
lavorativa” (comma 58). La mancata comunicazione nonché la non veridicità
delle comunicazioni accertata in sede ispettiva costituiscono giusta causa di
recesso (comma 61).
La legge
prevede, inoltre, che ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi
di conflitto di interessi, le amministrazioni provvedono ad indicare le attività
che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non
consentite. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per
conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di
appartenenza (comma 58-bis).
Al di fuori
del regime previsto per i dipendenti in regime di tempo parziale non superiore
al 50 % di quello a tempo pieno “al personale è fatto divieto di
svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la
legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata
dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa”
(comma 60). Dunque ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 165
del 2001 e le disposizioni di cui ai commi 60 e 61 della legge richiamata.
Da quanto
finora evidenziato risulta che le disposizioni della legge n. 662 del 1996 si
applicano a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione con esclusione di
quelli che non possono essere posti in regime di tempo parziale.
I dipendenti
in regime di tempo parziale al 50% non possono svolgere quelle attività, di
lavoro subordinato o autonomo, che le amministrazioni di appartenenza abbiano
individuato con propri atti come interferenti con i propri compiti
istituzionali.
Ai dipendenti
in regime di tempo parziale al 50% iscritti ad albi
professionali e che esercitino attività professionale non possono essere
conferiti incarichi professionali da amministrazioni pubbliche.
Le
amministrazioni negano la trasformazione del rapporto di lavoro quando
l’attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intende svolgere
comporti un conflitto di interessi con i compiti istituzionali.
I dipendenti
in regime di tempo parziale al 50% non
possono stipulare contratti di lavoro subordinato con altra amministrazione
pubblica.
I dipendenti
degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa
autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, laddove per
altri enti, debbono intendersi gli enti locali e tale disposizione, finalizzata
a garantire il funzionamento di tali enti, costituisce una eccezione alla
regola.
Infine per
quanto concerne l’articolo 18, comma 2-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
aggiunto dall’articolo 9, comma 30, della legge 18 novembre 1998, n. 415, che ha
modificato la legge quadro in materia di lavori pubblici, valgono le seguenti
considerazioni.
La
disposizione si colloca nell’ambito di applicazione indicato dalla legge stessa,
che è relativo alla materia dei lavori pubblici, e quindi
deve ritenersi riferito solo alle attività attinenti tale materia e non
applicabile a tutti i pubblici dipendenti. La medesima disposizione deve,
inoltre, essere letta in collegamento con la disposizione costituente principio
generale nella materia delle incompatibilità, contenuta all’articolo 53 del
decreto legislativo n. 165 del
2001. In
tale articolo, al comma 2, il legislatore prevede che “le pubbliche
amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei
compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati
da leggi o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.”
Il legislatore
ha, dunque, disposto che i dipendenti pubblici a tempo pieno non possano
assumere incarichi di progettazione o direzione lavori, ex articolo 17 della
legge n. 109 del
1994, a
favore di soggetti terzi rispetto all’ente di appartenenza, sia che si tratti di
privati o di pubbliche amministrazioni, mentre possono
assumere incarichi di progettazione esterna i dipendenti a tempo parziale, cui è
consentito lo svolgimento della libera professione, purché fuori dell’ambito
territoriale dell’ufficio di appartenenza. La previsione di
cui al comma 2-ter è, inoltre, completata da quella contenuta nel comma 2-quater
che vieta l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori,
collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla medesima legge.
Con tali disposizioni il legislatore ha posto quei limiti ritenuti necessari ad
assicurare il buon andamento delle attività di progettazione e la correttezza e
trasparenza nella loro gestione.
Il Direttore dell’Ufficio
Francesco Verbaro
S.d.P.
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