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DECRETO LEGISLATIVO
10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(G.U. n. 235 del 9-10-2003- Suppl.
Ordinario n. 159)
INDICE
Titolo I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Finalità e campo di applicazione
Art. 2 -
Definizioni
Titolo II -
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3 -
Finalità
Capo I -
Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4 -
Agenzie per il lavoro
Art. 5 - Requisiti giuridici e finanziari
Art. 6 -
Regimi particolari di autorizzazione
Art. 7 -
Accreditamenti
Capo II -
Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori
svantaggiati
Art. 8 -
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
Art. 9 -
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
Art. 10 -
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
Art. 11 -
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
Art. 12 -
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
Art. 13 -
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
Art. 14 -
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
Capo III -
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15 -
Principi e criteri generali
Art. 16 -
Standard tecnici e flussi informativi di scambio
Art. 17 -
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
Capo IV -Regime sanzionatorio
Art. 18 -
Sanzioni penali
Art. 19 -
Sanzioni amministrative
Titolo III -
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I -
Somministrazione di lavoro
Art. 20 -
Condizioni di liceità
Art. 21 -
Forma del contratto di somministrazione
Art. 22 -
Disciplina dei rapporti di lavoro
Art. 23 -
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare
e regime della solidarietà
Art. 24 -
Diritti sindacali e garanzie collettive
Art. 25 -
Norme previdenziali
Art. 26 -
Responsabilità civile
Art. 27 -
Somministrazione irregolare
Art. 28 -
Somministrazione fraudolenta
Capo II -
Appalto e distacco
Art. 29 -
Appalto
Art. 30 -
Distacco
Titolo IV -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA
E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Art. 31 -
Gruppi di impresa
Art. 32 -
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
Titolo V -
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I -
Lavoro intermittente
Art. 33 -
Definizione e tipologie
Art. 34 -
Casi di ricorso al lavoro intermittente
Art. 35 -
Forma e comunicazioni
Art. 36 -
Indennità di disponibilità
Art. 37 -
Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno
Art. 38 -
Principio di non discriminazione
Art. 39 -
Computo del lavoratore intermittente
Art. 40 -
Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
Capo II - Lavoro ripartito
Art. 41 -
Definizione e vincolo di solidarietà
Art. 42 -
Forma e comunicazioni
Art. 43 -
Disciplina applicabile
Art. 44 -
Principio di non discriminazione
Art. 45 -
Disposizioni previdenziali
Capo III -
Lavoro a tempo parziale
Art. 46 -
Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
e successive modifiche e integrazioni
Titolo VI -
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I -
Apprendistato
Art. 47 -
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
Art. 48 -
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione
Art. 49 -
Apprendistato professionalizzante
Art. 50 -
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione
Art. 51 -
Crediti formativi
Art. 52 -
Repertorio delle professioni
Art. 53 -
Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
Capo II -
Contratto di inserimento
Art. 54 -
Definizione e campo di applicazione
Art. 55 -
Progetto individuale di inserimento
Art. 56 -
Forma
Art. 57 -
Durata
Art. 58 -
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 59 -
Incentivi economici e normativi
Art. 60 -
Tirocini estivi di orientamento
Titolo VII -
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I -
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61 -
Definizione e campo di applicazione
Art. 62 -
Forma
Art. 63 -
Corrispettivo
Art. 64 -
Obbligo di riservatezza
Art. 65 -
Invenzioni del collaboratore a progetto
Art. 66 -
Altri diritti del collaboratore a progetto
Art. 67 -
Estinzione del contratto e preavviso
Art. 68 -
Rinunzie e transazioni
Art. 69 -
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici
e conversione del contratto
Capo II -
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70 -
Definizione e campo di applicazione
Art. 71 -
Prestatori di lavoro accessorio
Art. 72 -
Disciplina del lavoro accessorio
Art. 73 -
Coordinamento informativo a fini previdenziali
Art. 74 -
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
Titolo VIII -
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I -
Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75 -
Finalità
Art. 77 -
Competenza
Art. 78 -
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
Art. 79 -
Efficacia giuridica della certificazione
Art. 80 -
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
Art. 81 -
Attività di consulenza e assistenza alle parti
Capo II -
Altre ipotesi di certificazione
Art. 82 -
Rinunzie e transazioni
Art. 83 -
Deposito del regolamento interno delle cooperative
Art. 84 -
Interposizione illecita e appalto genuino
Titolo IX -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85 -
Abrogazioni
Art. 86 -
Norme transitorie e finali
AVVISO DI RETTIFICA
ERRATA-CORRIGE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della
legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno
2003;
Sentite le associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari
opportunità;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari
regionali e dell'economia e delle finanze; E m a n a il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione
ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30,
si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono
finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà
e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini e donne di cui alla legge
9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle
pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e
successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere
la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto
formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle
aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni
e per il loro personale. 3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie
rispetto a quelle già attribuite.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende
per:
a) «somministrazione di lavoro»:
la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai
sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attività
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in
relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di
lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e
costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a
seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale;
della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate
all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del
personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione
di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso
l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni
lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della
stessa, e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione
delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità
della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di
ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento
lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su
specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base
ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione
nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,
singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della
persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
e) «autorizzazione»:
provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati,
di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività
di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»:
provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a
un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro
negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse
pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato
del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e
offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema
aperto di incontro domanda-offerta di lavoro
finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale
cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti
autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in
maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi
costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali
sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la
promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione
nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività
formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione
professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la
discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione
mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la
certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità
contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul
lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del
cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la
formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della
vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi
della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate; j) «lavoratore»:
qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»:
qualsiasi persona appartenente a una categoria che
abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»:
soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici in relazione a ogni attività; m) «associazioni di datori e
prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E
DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel
presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di
strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e
migliorare le capacità di inserimento professionale
dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con
particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. 2. Ferme
restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione
del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte
delle province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene
identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono
attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione
del personale, supporto alla ricollocazione
professionale;
b) vengono
stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento
regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro
nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle
attività di cui alla lettera a);
c) vengono
identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o
privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono
stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa
continua del lavoro;
e) vengono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del
mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo
I
Regime
autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali è istituito un apposito
albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto
alla ricollocazione professionale. Il predetto albo
è articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di
lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività
di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da
a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione
del personale;
e)
agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni
dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici
e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio
delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione,
provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a
tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della
attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma
2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate
comunicano alla autorità concedente, nonché alle
regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno
inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da
questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della
presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri
per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato
il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità
di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il
lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle
lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di
cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del
predetto albo.
7. L'autorizzazione
di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.
Art. 5
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero
cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della
Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la
forma della società di persone;
b) la sede legale o una sua
dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato
membro della Unione europea;
c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate
competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze
nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto
precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori,
ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese
le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per
delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per
i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da
leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso,
previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì,
di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti
polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica,
tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la
borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15,
attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché
l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto
del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi
indicato.
2. Per l'esercizio delle attività
di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro
tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia
sia costituita in forma cooperativa;
b) la garanzia che l'attività
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali,
la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000
euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei
territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a
decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di
una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno
precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla
prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il
regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,
il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente
comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f)
l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo. (vedi
errata-corrige)
3. Per l'esercizio di una delle
attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h)
del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è
richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro
tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia
sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale
di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel
territorio nazionale o di altro Stato membro della
Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo
della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5
per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate
dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il
regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,
il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente
comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31
gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui
al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attività
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre
ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 25.000 euro;
b)
l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale,
anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione
professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6
Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo
svolgimento della attività di intermediazione le
università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno
come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del
mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo
articolo 17.
2. Sono altresì autorizzati allo
svolgimento della attività di intermediazione, secondo
le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i
comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f)
e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al
successivo articolo 17.
3. Sono altresì autorizzate allo
svolgimento della attività di intermediazione le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di
rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza
delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità,
e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei
consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4
di una apposita fondazione o di altro soggetto
giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di
attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei
requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma
1.
5. è in ogni caso fatto divieto
ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa
da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5,
anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di
intermediazione.
6. L'autorizzazione allo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome
con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il
requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio
delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione
regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta
giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta. 8.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata
le modalità di costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo
4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.
Art. 7
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, istituiscono appositi elenchi per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio
territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e
dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta
dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori
qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal
territorio;
b) salvaguardia
di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative
all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del
mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti
di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della
interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di
formazione.
2. I provvedimenti regionali
istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:
a) le forme della cooperazione
tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente
articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e
offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione
dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità
geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per
l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali
e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze
maturate nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalità
di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalità
di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo II
Tutele sul mercato e
disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
Art. 8
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati
autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il
diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri
dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati
medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno
soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché,
ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il
Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di
trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra
gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono
essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del
sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalità
attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere
le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al
comma 1;
c) le ulteriori
prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute
nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei
servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al
lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi
contenuti nella scheda anagrafico-professionale
prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o
altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a
mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione,
in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del
personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione
effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non
autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion
fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti
in questione, o entità ad essi collegate perché
facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o
controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni
verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di
comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e
nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e
gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare
gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di
accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia
interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al
comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o
mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di
domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di
comunicazioni attraverso il quale il medesimo
facsimile è conoscibile in modo agevole.
Art. 10
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti
discriminatori
1. è fatto divieto alle agenzie
per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o
comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il
loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale
o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza,
all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al
gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che
incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento
dell'attività lavorativa. è altresì fatto divieto di trattare dati personali
dei lavoratori che non siano strettamente attinenti
alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma
1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di
lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art. 11
Divieto di oneri
in capo ai lavoratori
1. è fatto divieto ai
soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque
di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o
territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente
professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o
accreditati.
Art. 12
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un
contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività
di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a favore dei
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a
promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di
continuità di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono altresì tenuti e versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono
destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate
a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate
a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia
anche in termini di promozione della emersione del
lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o
il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione
di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di
cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di
politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel
predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1
e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente
costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di
natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come
soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice
civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle
competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 5. I fondi di cui
al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della
congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi l e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con
particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita
la vigilanza sulla gestione dei fondi. 6. All'eventuale adeguamento del
contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del
presente decreto. 7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo
26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 8. In caso di omissione,
anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni,
una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del
contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai
fondi di cui al comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità
con le finalità dei relativi fondi.
Art. 13
Misure di
incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare,
alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:
a) operare in deroga al regime
generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo
23, ma solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi
idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e
professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle
agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non
inferiore a sei mesi;
b) determinare altresì, per un
periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal
compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo
di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione,
e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei
contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di
disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario
delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora
l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego,
di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui
corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione,
quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del
lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale
autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi
di impossibilità derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un
lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto
a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro
prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le
disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di
formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle
qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80
minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni
di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i
responsabili della attività formativa ovvero le
agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente
competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi
dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende
cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione
agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al
comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del
lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti
giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del
ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la
materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una
convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro,
anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle
agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi
soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione
con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 7. 8. Nella ipotesi
di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si
assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della
agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono
concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie
disponibilità finanziarie.
Art. 14
Cooperative sociali e inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili,
i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6
della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8
della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di
concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di
commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese
associate o aderenti. 2. La convenzione quadro
disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità
di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione
dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa;
l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità
di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da
ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati
inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del
coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità
con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati
dalle cooperative sociali;
e) la
promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative
sociali;
f) l'eventuale costituzione,
anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13
di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle
attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di
percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo
strumento della convenzione. 3. Allorché
l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei
commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino
particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai
fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa
legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse
dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera
d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di
cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità
dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla
Commissione provinciale del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione
di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a
loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68.
Capo III
Borsa continua nazionale
del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15
Principi e criteri generali
1.A
garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4
della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione
stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema
aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una
rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni
utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori
e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale
del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e
deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le
imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale
direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di
rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da
tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e
privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa
continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese
dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si
articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro
sono:
a) un livello nazionale
finalizzato:
1) alla definizione degli
standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme
delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del
processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di
programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei
sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il
modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli
standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il
livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel
rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della
borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal
fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende
disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province
autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro
competenze.
Art. 16
Standard tecnici e flussi
informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e
d'intesa con le regioni e le province autonome, gli standard tecnici e i flussi
informativi di scambio tra i sistemi, nonché le sedi tecniche finalizzate ad
assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard
tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto
delle competenze definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie
locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17
Monitoraggio statistico e
valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite
nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonché
le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi
competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei
confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale
dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le
azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto
legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
le regioni e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento.
Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e
la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in
tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle
esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo
rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché di quesiti
specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi
e con le modalità dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti
ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo
n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo
n. 297 del 2002, così come la definizione di tutti i flussi informativi che
rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi
quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei
commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre,
entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive
agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una
Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e
monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso
lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e
delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del
Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui
al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, è inoltre
incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione
del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti
indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e
valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle
regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e
in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In
attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie
autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è
valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base
di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida
definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di
specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati
annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di
obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL,
predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che
presenti una rendicontazione dettagliata e
complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei
servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente
comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla
valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le
province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del
coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attività di monitoraggio
devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro,
nonché delle misure contenute nel presente decreto,
anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della
integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. 8. Con
specifico riferimento ai contratti di apprendistato,
è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di
sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta
Commissione è composta da rappresentanti ed esperti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si
individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e
dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno,
definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula
linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui
soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può
commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base
degli studi valutativi commissionati nonché delle
informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la
Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso,
trascorsi tre anni dalla approvazione del presente
decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla
base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e
i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle
politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal
bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale
orientamento e formazione professionale dei lavoratori.
Capo IV
Regime sanzionatorio
Art. 18
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato
delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione
dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e
per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attività
di intermediazione è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi è scopo di lucro
la pena è della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi è sfruttamento dei
minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata
fino al sestuplo. Nel caso di condanna, è disposta in ogni caso la confisca
del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività
di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore
che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena
è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli
obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi
1, 2, nonché per il solo somministratore, la
violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui
all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di
lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro
6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo.
(vedi
avviso)
5. In caso di violazione
dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più
gravi, l'autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di
cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene
revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri
interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in
atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e
interposizione nei rapporti di lavoro.
Art. 19
Sanzioni amministrative
1. Gli
editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano
pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi
di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La
violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito
dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di
cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come
sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002,
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni
lavoratore interessato.
4. La
violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa
comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa
comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche
amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della
metà qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente
entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio
dell'omissione.
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20
Condizioni di liceità
1. Il contratto di
somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni
soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto,
di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività
nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa
presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato
motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di
somministrazione di lavoro può essere concluso a
termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato è ammessa:
a) per servizi di consulenza e
assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di
reti intranet e extranet, siti internet, sistemi
informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia,
portineria;
c) per servizi, da e per lo
stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di
macchinari e merci;
d) per la gestione di
biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché
servizi di economato;
e) per
attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione
del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing,
analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di
nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie
all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività
produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale,
le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera
diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli
altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro
a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria
attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in
misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della
somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi
in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368. 5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione
degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche.
Art. 21
Forma del contratto di
somministrazione
1. Il contratto di
somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i
seguenti elementi:
a) gli estremi
dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da
somministrare;
c) i casi e le ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del
lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio
e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno
adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il
trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del
somministratore della obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei
contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli
oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore
dei prestatori di lavoro;
j) assunzione
dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti
retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte
dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto
salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di
cui al comma 1, le parti devono recepire le
indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma
1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile
dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per
iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della
stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso
l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta,
con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 1, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Art. 22
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di
somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore
e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro
di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a
tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di
lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il
termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la
durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore
di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo
indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura della indennità mensile di
disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al
lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di
assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e comunque non è
inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura è
proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad
attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla
somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano
applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del
lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di
somministrazione, il prestatore di lavoro non è computato nell'organico
dell'utilizzatore ai fini della applicazione di
normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle
relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo
4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in
caso di somministrazione.
Art. 23
Tutela del
prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare
e regime della
solidarietà
1. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di
pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24
giugno 1997, n. 196. 2. La disposizione di cui al comma 1 non
trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da
soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione,
inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore è obbligato in
solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e
criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i
servizi sociali e assistenziali di cui godono i
dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi
quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o
società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di
servizio.
5. Il somministratore informa i
lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di
lavoro necessarie allo svolgimento della attività
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni
recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere
che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è
adibito il prestatore di lavoro richiedano una
sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne
informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti
gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è
responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla
legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il
lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni
non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne
immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al
lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo
di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per
l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni
inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del
potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore
comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della
contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di
lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al
termine del contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al
comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal
contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art. 24
Diritti sindacali e garanzie
collettive
1. Ferme restando le
disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle
società o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i
diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto
a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la
durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché
a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese
utilizzatrici. 2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso
somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico
diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità
specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla
rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in
mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale:
a) il numero e i motivi del
ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula
del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e
necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette
comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il
tramite della associazione dei datori di lavoro alla
quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di
somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica
dei lavoratori interessati.
Art. 25
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n.
88, è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità
di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per
il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia
di minimale contributivo.
2. Il somministratore non è
tenuto al versamento della aliquota contributiva di
cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per
l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione
al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono
determinati in relazione al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per la attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella
quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero
sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di
tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore
temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già
assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso
di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri
erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali
previsti dai relativi settori.
Art. 26
Responsabilità civile
1. Nel caso di
somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei
danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro
nell'esercizio delle sue mansioni.
Art. 27
Somministrazione irregolare
1. Quando
la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni
di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il
lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha
utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio
della somministrazione.
2. Nelle
ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a
titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il
soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito
corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata.
Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione
del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto
luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne
ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione
delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la
somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente,
in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può
essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
Art. 28
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando
le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore,
somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per
ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II
Appalto e distacco
Art. 29
Appalto
1. Ai fini della
applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice
civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei
mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto
di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in
solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale
già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del
contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda.
Art. 30
Distacco
1. L'ipotesi del distacco
si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse,
pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2 . In caso di distacco il datore
di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
3. Il distacco
che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del
lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui
il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina
prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI GRUPPI DI IMPRESA
E TRASFERIMENTO
D'AZIENDA
Art. 31
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare
lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e
collegate.
2. I consorzi, ivi compresi
quelli costituiti in forma di società cooperativa di cui all'articolo 27 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. 3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione
del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo
alle singole società datrici di lavoro.
Art. 32
Modifica all'articolo 2112
comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti
dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento
d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle
direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice
civile è sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al
presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o
fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che
conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato
ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte
dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento». 2. All'articolo 2112
del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui
l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto
la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione,
tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo
1676».
Titolo V
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I
Lavoro intermittente
Art. 33
Definizione e tipologie
1. Il contratto di lavoro
intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione
lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34. 2. Il contratto di lavoro
intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.
Art. 34
Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro
intermittente può essere concluso per lo svolgimento
di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. In via sperimentale il
contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso
anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di
25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati
espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di
collocamento.
3. è vietato il ricorso al
lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali
sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di
lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
Art. 35
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro
intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti
elementi:
a) indicazione della durata e
delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo
34 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità
della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore
a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e
normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo
articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a
richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di
rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità
di disponibilità;
f) le eventuali misure di
sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo
di attività dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di
cui al comma 1, le parti devono recepire le
indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni più
favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
Art. 36
Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro
intermittente è stabilita la misura della indennità
mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore
per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al
datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è
stabilita dai contratti collettivi e comunque non è
inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
2. Sulla indennità
di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo.
3. L'indennità di disponibilità
è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di
contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile
rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente
il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea
indisponibilità non matura il diritto alla indennità
di disponibilità.
5. Ove il lavoratore non provveda
all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici
giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il
lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di
lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della
quota di indennità di disponibilità riferita al
periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento
del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal
contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi
dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in
cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella
convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a
concorrenza della medesima misura.
Art. 37
Lavoro intermittente per periodi
predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro
intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché
nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità
di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro
solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori
periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Art. 38
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti
di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i
periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno
favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico,
normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato,
in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare
per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale
e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per
malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi
parentali.
3. Per tutto il periodo durante
il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore
di lavoro non è titolare di alcun diritto
riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e
normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36.
Art. 39
Computo del lavoratore
intermittente
1. Il prestatore di lavoro
intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione
all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 40
Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e
dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo
nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo.
In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua
in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma
13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti
interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai
sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37,
comma 2.
Capo II
Lavoro ripartito
Art. 41
Definizione e vincolo di
solidarietà
1. Il contratto di lavoro
ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori
assumono in solido l'adempimento di una unica e
identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di
solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti
contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile
dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa
nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra
le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i
lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi
momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare
consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso
il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei
coobbligati è posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da
parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o
entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo
previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le
parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati
comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non
trova applicazione se, su richiesta del datore di
lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere
l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il
contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le
parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori
coobbligati è disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
Art. 42
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro
ripartito è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale,
mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori
coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la
possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in
qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a
ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di
sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo
di attività dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilità di
certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a
informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale,
in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art. 43
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione
del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto
delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti
collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente capo, trova
applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la
normativa generale del lavoro subordinato in quanto
compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti
di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere, per i periodi
lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e
normativo dei lavoratori coobbligati è riproporzionato,
in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare
per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale
e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per
malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori
coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui
all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite
complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico verrà
ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa
effettivamente eseguita.
Art. 45
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle
prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria
per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della indennità di malattia e
di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative
contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale
della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro
ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle
prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato
non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito
dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III
Lavoro a tempo parziale
Art. 46
Norme di modifica al
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
e successive modifiche e integrazioni
1. Al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal decreto legislativo 26
febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la
lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per "tempo pieno"
l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato
dai contratti collettivi applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3
è
sostituito dal seguente: «3. I contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro
di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere
per specifiche figure o livelli professionali modalità
particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione
collettiva ai sensi del presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4
è
sostituito dal seguente: «Le assunzioni a termine, di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui
all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate
anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1
è
sostituito dal seguente: «1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha
facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a
quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e)
all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I contratti
collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e
le relative causali in relazione alle quali si
consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di
lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro
supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3
è
sostituito dal seguente: «3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista
e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto
da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4,
ultimo periodo, è soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5
è
sostituito dal seguente: «5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale
o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la
disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a
tempo pieno.»;
i) all'articolo
3, il comma 6 è abrogato; j) all'articolo 3, il comma 7 è sostituito
dal seguente: «7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le
parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto
previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili
relative alla variazione della collocazione temporale
della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative
alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I
contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può
modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può
variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità
in aumento della durata della prestazione
lavorativa.»; k) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8.
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa, nonché di
modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del
prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di
almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni,
nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9
è
sostituito dal seguente: «9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al
contratto di lavoro, reso, su richiesta del
lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale
aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore
non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il comma
10 è sostituito dal seguente: «10. L'inserzione nel contratto di lavoro a
tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 è
possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15
dell'articolo 3 sono soppressi;
o)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5
(Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale).
1. Il rifiuto di un lavoratore di
trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo
pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del
lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a
tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui
al presente decreto legislativo.
2. Il contratto individuale può
prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo
pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo
parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale,
adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con
riguardo alle quali è prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione
di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in
unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante
comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed
a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici
all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno
definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema
degli incentivi all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6
è
soppresso;
q) l'articolo 7
è soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2
è
sostituito dal seguente: «L'eventuale mancanza o
indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale.
Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla
data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi
la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice
provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle
responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di
integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di
lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto,
è fatta salva la possibilità di concordare per
iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In
luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente
comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di
conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;
s) all'articolo 8, dopo il comma
2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o
flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di
lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di
un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del
danno. 2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore
di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o
flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.»;
t) dopo l'articolo 12
è
aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od
orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di
lavoro.».
Titolo VI
APPRENDISTATO E
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art. 47
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione
e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti
tipologie:
a) contratto di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione;
b) contratto di
apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di
apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con
contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero
inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La
presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985,
n. 443. 3. In attesa della regolamentazione del
contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi
la vigente normativa in materia.
Art. 48
Apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere
di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in
tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato
al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è
determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di
studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché
del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o
dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi
definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del
contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonché
della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro
sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il
compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di
lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo
2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di
lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione
dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica
professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di
formazione, esterna od interna alla azienda, congruo
al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito
al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalità di erogazione della formazione
aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni
competenti;
d) riconoscimento sulla base dei
risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
e)
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore
aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 49
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in
tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di
una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, il contratto di apprendistato professionalizzante
può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. I contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del
tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non
può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base
ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto,
contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano
formativo individuale, nonché della eventuale
qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla
base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il
compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di
lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo
2118 del codice civile;
d) possibilità di sommare i
periodi di apprendistato svolti nell'ambito del
diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma
3.
e) divieto per il datore di
lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione
dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di
formazione formale, interna o esterna alla azienda, di
almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e
tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalità di erogazione e della articolazione
della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione
alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei
risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
d)
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza
di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 50
Apprendistato per l'acquisizione
di un diploma
o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in
tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario,
per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché
per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i
ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di
una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 può
essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. Ferme restando le intese
vigenti, la regolamentazione e la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
Art. 51
Crediti formativi
1. La qualifica
professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato
costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e
di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le
regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei
crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle
regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18
febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 31 maggio 2001.
Art. 52
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di
armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni
predisposto da un apposito organismo tecnico di cui
fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Art. 53
Incentivi economici e normativi e
disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il
contratto.
2. Fatte salve specifiche
previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
3. In
attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano
fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà
tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le
modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In
caso di inadempimento nella erogazione della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia
tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma
2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota
dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. 4. Resta ferma la disciplina
previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II
Contratto di inserimento
Art. 54
Definizione e campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a
realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo,
l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti
categorie di persone:
a) soggetti di età
compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da
ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di
cinquanta anni di età che siano privi di un posto di
lavoro;
d) lavoratori che desiderino
riprendere una attività lavorativa e che non abbiano
lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età
residenti in una area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il
tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone
riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap
fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di
inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici,
imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni
di categoria.
3. Per poter assumere mediante
contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2
devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori
il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi
precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di
lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo di prova, nonché i contratti non trasformati
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti.
Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i
soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
4. La disposizione di cui al
comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo
contratto di inserimento. 5. Restano in ogni caso applicabili,
se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio
1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori
disoccupati.
Art. 55
Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per
l'assunzione con contratto di inserimento è la
definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di
inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno
degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei
piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione
del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la
formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali
del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di
orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da
parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di
definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo.
In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua
in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma
13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti
interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di
cui al comma 2.
4. La formazione
eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà
essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze
nella realizzazione del progetto individuale di inserimento
il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati
maggiorati del 100 per cento.
Art. 56
Forma
1. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve
essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui
all'articolo 55. 2. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il
lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Art. 57
Durata
1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non
può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione
di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può
essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo
di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento
del servizio militare o di quello civile, nonché dei
periodi di astensione per maternità.
3. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata
indicato al comma 1.
Art. 58
Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai
contratti di inserimento si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368.
2. I contratti collettivi di cui
al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con
contratto di inserimento.
Art. 59
Incentivi economici e
normativi
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore
non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche
previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti. 3. In attesa della riforma del
sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti
dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54,
comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 60
Tirocini estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini
estivi di orientamento i tirocini promossi durante le
vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto
a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine
e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si
svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e
l'inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di
pluralità di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare
l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per
l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo
di orientamento.
5. Salvo quanto
previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.
Titolo VII
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61
Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la
disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di
esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione
del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attività lavorativa.
2. Dalla
disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5
mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel
presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione
coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in
favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.,
come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione
del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che
percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel
presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordo collettivo più favorevoli per
il collaboratore a progetto.
Art.
62
Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto
è stipulato in forma scritta
e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o
determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o
programma di lavoro, o fasi di esso,
individuata nel suo contenuto caratterizzante,
che viene
dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i
criteri per la sua determinazione, nonché i
tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei
rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento
del lavoratore a progetto al committente
sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione
lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza
del collaboratore a progetto,
fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per
analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione
del rapporto.
Art. 64
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo
tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere
la sua attività a favore di più committenti. 2. Il collaboratore a progetto non
deve svolgere attività in concorrenza con i committenti nè, in
ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla
organizzazione di essi, nè compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio
della attività dei committenti medesimi.
Art. 65
Invenzioni del collaboratore a
progetto
1. Il lavoratore a progetto
ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione
fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle
parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso
quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni.
Art. 66
Altri diritti del collaboratore a
progetto
1. La
gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non
comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza
erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del
contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del
rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue
alla scadenza. Il committente può comunque
recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a
un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata,
ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la
durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più
favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui
alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni,
sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel
campo di applicazione del presente capo si applicano
le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione
lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di
cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67
Estinzione del contratto e
preavviso
1. I contratti di lavoro di cui
al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del
programma o della fase di esso che ne costituisce
l'oggetto.
2. Le parti possono recedere
prima della scadenza del termine per giusta causa
ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite
dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Art. 68
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti
dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro di cui al Titolo V del presente decreto
legislativo.
Art. 69
Divieto di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa atipici
e
conversione del contratto
1. I rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instaurati
senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di
esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga
accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia
venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un
rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al
comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza
del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino
al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o
produttive che spettano al committente.
Capo II
Prestazioni occasionali
di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di
lavoro accessorio si intendono attività lavorative di
natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o
comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a
carattere straordinario, compresa la assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato
supplementare;
c) dei piccoli lavori di
giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di
edifici e monumenti;
d) della realizzazione
di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti
pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi
naturali improvvisi, o di solidarietà.
2. Le
attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più
beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in
ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro
sempre nel corso di un anno solare.
Art. 71
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attività di
lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e
pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità
di recupero;
d) lavoratori
extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi
alla perdita del lavoro.
2. l
soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro
accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province,
nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui
all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una
tessera magnetica dalla quale risulti la loro
condizione.
Art. 72
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più
carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del
valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro
accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società
concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti
dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso
è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o società concessionaria provvede al
pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di
lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e
provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni
all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o società concessionaria trattiene
l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto
legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti
e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti
autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri
e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali.
Art. 73
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle
prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive,
conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate
dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti
normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che
precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata
in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del
lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attività agricole
non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le
prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto,
mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le
spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII
PROCEDURE DI
CERTIFICAZIONE
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75
Finalità
1. Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro intermittente,
ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonché dei contratti di associazione in partecipazione di
cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere la
certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel
presente Titolo. Art. 76. Organi di certificazione 1.
Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le
commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti
nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la
commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi
bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del
lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le università pubbliche e
private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di
collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo
ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla
certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi
presso un apposito albo istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università
sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e
ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali
di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro
indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le commissioni
istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria
di certificazione.
Art. 77
Competenza
1. Nel caso in cui le parti
intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma
1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui
circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto
il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano
presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle
commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono
rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro.
Art. 78
Procedimento di certificazione e
codici di buone pratiche
1. La procedura di
certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a
una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione
sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e
si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve
essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede
a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle
quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità
pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di
certificazione deve concludersi entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve
essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve
contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le
parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro
certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati
presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto
certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo
4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle
altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è
destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici
di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di
certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e
ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono,
ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati
da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali vengono altresì
definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del
relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti
giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di
lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di
lavoro.
Art. 79
Efficacia giuridica della
certificazione
1. Gli effetti dell'accertamento
dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono,
anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato
accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai
sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80
Rimedi esperibili nei confronti
della certificazione
1. Nei confronti dell'atto
di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso,
presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura
civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il
programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso
la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno
impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale
dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della
conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della
difformità tra il programma negoziale e quello
effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza
accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
3. Il comportamento complessivo
tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di
certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli
articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso
giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3,
deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla
commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per
espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice
di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale
amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha
certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per
eccesso di potere.
Art. 81
Attività di consulenza e
assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di
cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza
effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla
stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in
relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di
attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II
Altre ipotesi di
certificazione
Art. 82
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente
decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e
transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà
abdicativa o transattiva
delle parti stesse.
Art. 83
Deposito del regolamento interno
delle cooperative
1. La procedura di
certificazione di cui al capo I è estesa all'atto di deposito del regolamento
interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro
attuati o che si intendono attuare, in forma
alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3
aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione
attiene al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma
1, la procedura di certificazione deve essere espletata
da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un
presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica,
da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente più rappresentative.
Art. 84
Interposizione illecita e appalto
genuino
1. Le procedure di
certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di
stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del
codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale,
anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e
appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto
legislativo. 2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta
con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di
interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa
verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del
rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici
presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni
contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 85
Abrogazioni
1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29
aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e
l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n.
1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli
articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della
legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo
4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le
disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le
parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.
Art. 86
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una
fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Termini diversi, anche superiori all'anno, di
efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi
sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati
in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni
elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva
partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai
trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai
contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto
collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore
analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti
utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la
prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente
decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto
espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione
agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via
contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa
determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui
all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter
dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina
di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti
che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione
di cui al presente decreto.
6. Per le società di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo
definita con apposito decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di
cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione,
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per
esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del
presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale
predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La
previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27,
comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto
attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente
disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei
confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni
amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della
pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b)
è sostituita
dalla seguente: «b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «b-bis) chiede un certificato di regolarità
contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e
dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le
quali stipulano una apposita convenzione con i
predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità
contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione
concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o
all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo
dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle
lettere b) e b-bis).».
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per
l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si
intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia
effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai
sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le
disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e
di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale.
Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le
organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle
disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai
fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni
successivi alla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilità di
affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della messa a regime
del presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente decreto,
comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater
della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si
provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì
10 settembre 2003
Testo in vigore dal 24
ottobre
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo,
Ministro per le pari opportunità
Mazzella,
Ministro per la funzione pubblica
Moratti,
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli
affari regionali
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
AVVISO
DI RETTIFICA
Comunicato
relativo al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,recante: «Attuazione delle
deleghe in materia
di occupazione
e mercato
del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».
(Decreto legislativo pubblicato
nel supplemento ordinario n. 159/L alla
Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2003).
Nel
decreto legislativo citato
in epigrafe, pubblicato
nel sopraindicato
supplemento ordinario, alla
pag. 15, prima colonna, all'art.
18, comma 4, in luogo delle parole: «... è punito con
la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro
2.500 a Euro 6.000.», leggasi: «... è punito con la
pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da
Euro 2.500 a Euro 6.000.».
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante:
«Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n.
30».
(Decreto legislativo
pubblicato nel supplemento
ordinario n. 159/L alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale
- n. 235 del 9 ottobre
2003).
Nel decreto legislativo
citato in epigrafe,
pubblicato nel sopraindicato supplemento
ordinario, sono apportate
le seguenti modifiche: alla pag. 8, prima colonna, all'art. 5, comma 2, lettera f),
dove è
scritto: « ... anche se esclusivo.», leggasi: «... anche se non esclusivo.»;
ed ancora, alla pag. 22, seconda colonna, all'art. 44, comma
1, dove è
scritto «... il lavoratore coobbligato deve ricevere ...», leggasi:
«... il lavoratore coobbligato
non deve ricevere ...».
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