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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 28 novembre 2000
Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10-04-2001
INDICE
Art. 1 - Disposizioni di
carattere generale
Art. 2 - Principi
Art. 3 - Regali e altre
utilità
Art. 4 - Partecipazione
ad associazioni e altre organizzazioni
Art. 5 - Trasparenza
negli interessi finanziari
Art. 6 - Obbligo di
astensione
Art. 7 - Attività
collaterali
Art. 8 - Imparzialità
Art. 9 - Comportamento
nella vita sociale
Art. 10 - Comportamento
in servizio
Art. 11 - Rapporti con
il pubblico
Art. 12 - Contratti
Art. 13 - Obblighi
connessi alla valutazione dei risultati
Art. 14 - Abrogazione
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante
delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego;
Visto l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il quale, nel più ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma
della pubblica amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente conferito al
Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante
nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della
predetta legge n. 59 del 1997;
Visto, in particolare, l'art. 58-bis del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27 del predetto decreto
legislativo n. 80 del 1998;
Visto il decreto del Ministro della funzione pubblica 31
marzo 1994, con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis del
predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;
Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del
predetto codice di comportamento alla luce delle modificazioni intervenute
all'art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
1. I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare,
quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i
componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad
osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art.
58-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti
i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque
per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto
dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti
possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole
amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
Art. 2
Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della
legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie
decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è
affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al
fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli
non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei
compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano
nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica
la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie
competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri
compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui
dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di
cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da
stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso
degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò
non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per
valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei
cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile
misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque,
lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente
rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei
limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei
compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri,
né
accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano
trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri,
né
accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un
sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli
d'uso di modico valore.
Art. 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di
associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria
adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i
cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio,
salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni ed organizzazioni, nè li induce a farlo promettendo vantaggi di
carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti
che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari
che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge
e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o
conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata
richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale,
egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Art. 6
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di
suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni
con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia
tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con
individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta nè
accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad
altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti
privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro
funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale
posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda
né
affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni
di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente
limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o
attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli
non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve
per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente
persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale,
né detiene o
gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione
all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta
adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente
con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.
Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro
reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si
astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio
dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni
né fa promesse in ordine
a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa
generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre
comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in
una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto
degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle
apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del
servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di
fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui
livelli di qualità.
Art. 12
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di
terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con
imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il
dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di
affari generali e personale.
Art. 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio
interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione
dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio.
L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e
celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione
delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
Art. 14
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo
1994 è abrogato.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 novembre 2000
Il Ministro: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001 Ministeri
istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111
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