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Legge 14 febbraio 2003, n. 30
Delega al Governo in materia occupazione e mercato del lavoro
Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 Febbraio 2003
INDICE
Art. 1 - Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi
pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e
interposizione privata nella somministrazione di lavoro
Art. 2 -
Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e
di tirocinio
Art. 3 -
Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo
parziale
Art. 4 - Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a
chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a
prestazioni ripartite
Art. 5 -
Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro
Art. 6 -
Esclusione
Art. 7 -
Disposizioni concernenti l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5
Art. 8 - Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in
materia di previdenza sociale e di lavoro
Art. 9 -
Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142
Art. 10 -
Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71
Note all'art. 1
Note
all'art. 2
Nota
all'art. 3
Note
all'art. 5
Nota
all'art. 7
Note
all'art. 9
LAVORI PREPARATORI
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati
per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata
nella somministrazione di lavoro)
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace
e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato
del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è
delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle
regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti
annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali
in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento
al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di
manodopera.
2. La delega è esercitata nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) snellimento e
semplificazione delle procedure di incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
b) modernizzazione
e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo
maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alle competenze riconosciute
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano;
2)
sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile, nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3)
abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione
del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando
il regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi
di quanto disposto dalla lettera l) e stabilendo, in materia di
collocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di
sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c) mantenimento da
parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione
delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché
alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento da
parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in
materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata
dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per
attività lavorative all'estero;
e)
mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f)
incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e
operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del
lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province;
g) ridefinizione del
regime del trattamento dei dati relativi all'incontro
tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati
rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione delle forme di
esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto
assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o
comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con
il loro consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di
famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti
datori di lavoro. È altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o
diffondere informazioni sui lavoratori che non siano
strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo;
h)
coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro
con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel
rispetto della normativa vigente in modo da prevenire l'adozione di forme di
lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine di semplificare le
procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
i)
eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 2
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le
società già autorizzate;
l) identificazione di
un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per
gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e
privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato
in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di
trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura
giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non
riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di
cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli istituti
di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano
oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro
(OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data 1º
febbraio 2000;
m) abrogazione della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina
basata sui seguenti criteri direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da
parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2)
ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di ragioni di carattere
tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
3)
chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo
contestualmente i casi di comando e distacco, nonché
di interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o
produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di
lavoro;
4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e
utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;
5)
trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di somministrazione
di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari
livello dell'impresa utilizzatrice;
6)
conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi
di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro,
prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di
esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime
sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7) utilizzazione
del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini della distinzione
concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla
base di indici e codici di comportamento elaborati in sede
amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della reale
organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da
parte dell'appaltatore;
n) attribuzione della
facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2
aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo
per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle
obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di
lavoro;
o) abrogazione
espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle
lettere da a) a n), che sono
direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi emanati
ai sensi del presente articolo;
p) revisione
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato
l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine
di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui
seguenti criteri direttivi:
1)
completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche
alla luce del necessario coordinamento con la legge 1º marzo 2002, n. 39, che
dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo
2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti;
2)
previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di
azienda nel momento del suo trasferimento;
3)
previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore,
nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il
contratto di appalto sia connesso ad una cessione di
ramo di azienda;
q) redazione, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di uno o più testi unici delle normative e delle
disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta
di lavoro.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia
di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati
dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la
revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto
formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) conformità agli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
alla occupazione;
b) attuazione degli
obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24
giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro
con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in
azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza
tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della
formazione, nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel
contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze
autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro
al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in
azienda;
c) individuazione di
misure idonee a favorire forme di apprendistato e di
tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;
d) revisione
delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro,
mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello
strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema
formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli
articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata
variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti
disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della
attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai
soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e all'incidenza
della stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle
specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale
corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di
inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e)
orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri
direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di
valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne,
particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di
compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il
differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) semplificazione e
snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione
degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del
tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità;
g) rafforzamento dei
meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati
conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli
di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto
della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle
amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati
dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al
fine di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti
bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni,
d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i) rinvio ai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale
e aziendale, per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalità di attuazione dell'attività formativa
in azienda.
Art. 3.
(Delega al Governo in materia
di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a
prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a
favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di
partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai
55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) agevolazione del
ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo
parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità
previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o
territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in
carenza dei predetti contratti collettivi;
b) agevolazione del
ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle
ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla
base del consenso del lavoratore interessato in carenza
dei contratti collettivi di cui alla lettera a), e comunque a
fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore;
c) estensione
delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo
determinato;
d) previsione di
norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a
tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla
crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale
tipologia contrattuale;
e) abrogazione o
integrazione di ogni disposizione in contrasto con
l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il
rispetto dei principi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del
Consiglio, del 15 dicembre 1997;
f) affermazione della
computabilità pro rata temporis in proporzione dell'orario svolto dal
lavoratore a tempo parziale, in relazione all'applicazione
di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate
alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni
unità produttiva;
g) integrale
estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.
Art. 4.
(Delega al Governo in materia
di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla
razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato
e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento di
una congrua indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che
garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come
individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o
territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la
possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per
prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che
siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di
collocamento; eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla
chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la predetta
indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro
effettivamente svolto;
b) con riferimento
alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa estensione al settore agricolo
del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli
oneri contributivi di questo settore;
1)
ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma della
fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997,
n. 196, anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, secondo il principio pro rata temporis;
2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo
tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo
settore;
c) con riferimento
alle collaborazioni coordinate e continuative:
1)
previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto
da cui risultino la durata, determinata o
determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più
progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché l'indicazione di un
corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e quantità del
lavoro;
2)
differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000
euro;
3)
riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o
programmi di lavoro o fasi di esso;
4)
previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza
dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e
infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche nel quadro di intese collettive;
5)
previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza
delle disposizioni di legge;
6)
ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi
di certificazione della volontà delle parti contraenti;
d) ammissibilità di
prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare
riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese
a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo
periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora
entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili
attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività
lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di
certificazione;
e)
ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in
solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di
un'unica prestazione lavorativa.
f) configurazione
specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi
connessi delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve
periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione
morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di
esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole.
Art. 5.
(Delega al Governo in materia
di certificazione dei rapporti di lavoro)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in
materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti
di lavoro alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra
le parti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) carattere
volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
b) individuazione
dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti
bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero
presso strutture pubbliche aventi competenze in materia, o anche università;
c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di
tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del
contenuto e della procedura di certificazione;
e) attribuzione di
piena forza legale al contratto certificato ai sensi della procedura di cui
alla lettera d), con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio
se non in caso di erronea qualificazione del programma
negoziale da parte dell'organo preposto alla certificazione e di difformità tra
il programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma
negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all'organo
preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea
qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti
dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione permangano
fino al momento in cui venga provata l'erronea qualificazione del programma
negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in
sede di certificazione e il programma attuato. In caso di
ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorità giudiziaria
competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto
dalle parti davanti all'organo preposto alla certificazione del contratto di
lavoro;
g) attribuzione agli
enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del
contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche
le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma
della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse;
h)
estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del
regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una
cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
successive modificazioni;
i) verifica dell'attuazione
delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in
vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6.
(Esclusione)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si
applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano
espressamente richiamate.
Art. 7.
(Disposizioni concernenti
l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli
articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della
relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con
le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.
5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1
a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8.
(Delega al Governo per la
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
di previdenza sociale e
di lavoro)
1. Allo scopo di definire un sistema organico e
coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle
regioni, su proposta del Ministro del lavoro delle politiche sociali ed entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle
ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la
definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle
controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di
equità ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) improntare il
sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza
della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del
trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza
degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;
b) definizione di un
raccordo efficace fra la funzione di ispezione del
lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c) ridefinizione
dell'istituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale
del lavoro;
d) semplificazione
dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla
direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione
della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione
dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
materia di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una
direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture
periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta
funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia
giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione
degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli
degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del
coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla
base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza
del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con
le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai
criteri direttivi indicati al comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo
non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 9.
(Modifiche alla legge 3 aprile
2001, n. 142)
1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1,
comma 3, primo periodo, le parole: «e distinto» sono soppresse;
b) all'articolo 2,
comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'esercizio
dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova
applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto
determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento
cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative»;
c) all'articolo 3,
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al
comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958,
n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso
proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri
e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6»;
d) all'articolo 5, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il rapporto di lavoro si estingue con il
recesso o l'esclusione del socio deliberati nel
rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e
2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza
del tribunale ordinario»;
e)
all'articolo 6, comma 1, le parole: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2003»;
f) all'articolo
6, comma 2, dopo le parole: «del comma 1», sono inserite le seguenti: «nonché
all'articolo 3, comma 2-bis» e le parole: «ai trattamenti retributivi ed
alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui
all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «al solo trattamento economico
minimo di cui all'articolo 3, comma 1»;
g) all'articolo 6 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere
compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di
riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio».
Art. 10.
(Modifica dell'articolo 3 del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71)
1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71,
convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane,
commerciali e del turismo). - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e
del turismo rientranti nella sfera di applicazione
degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e
contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti
citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949, n. 125, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca: "Conferimento
alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell'occupazione), e' il seguente:
"Art. 2 (Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo). - 1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può
essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito
albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la
commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti di
cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente
all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento dell'attività svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono
i seguenti:
a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero
cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione
nella denominazione sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro
temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta
attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di
lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro
Stato membro dell'Unione europea;
b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo
svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che
l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio
nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui
all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali,
la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700
milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio
nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea;
a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di
una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno
precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di
rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per
delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o
di previdenza sociale;
assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società
cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui
al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore,
almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 9, e
che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad
un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo
complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di
produzione e lavoro possono essere da questa forniti
come prestatori di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7
sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel
registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e
controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo
ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.
7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha
inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da
questa richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva
di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si
applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati
ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette
disposizioni.".
- Il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 469 del 1997, e' il seguente:
"2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche
società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire
nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni.
Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla
ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50
milioni.".
- Il testo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della
professione di consulente del lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 gennaio 1979, n. 20.
- Il testo dell'art. 7 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) del
19 giugno 1997, n. 181 (Convenzione sulle agenzie per l'impiego private), e' il
seguente:
"Art. 7. - 1. Le agenzie per l'impiego private non devono far pagare ai
lavoratori, direttamente o indirettamente, spese o altri costi.
2. Nell'interesse dei lavoratori, l'autorità competente, previa consultazione
delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori maggiormente
rappresentative, può autorizzare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 di
cui sopra per alcune categorie di lavoratori, e per servizi specificamente
identificati, forniti dalle agenzie per l'impiego private.
3. Ogni membro che avrà autorizzato deroghe ai sensi del paragrafo 2 di cui
sopra dovrà, nei suoi rapporti a titolo dell'art. 22 della Costituzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, fornire informazioni su tali
deroghe ed esplicitarne i motivi.".
- Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano
d'opera negli appalti di opere e di servizi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 1960, n. 289.
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2359 (Società controllate e società collegate). - Sono considerate
società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche
i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria
può
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha
azioni quotate in borsa.".
- Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 (Attuazione della
direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione
di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese
di dimensioni comunitarie), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2002, n. 96. - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 12 del 1979, e' il
seguente:
"Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del
lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri
dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti
nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge,
salvo il disposto del successivo art. 40, nonché da coloro che siano iscritti
negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne
comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale
intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con
mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono
esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui
al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha
prestato servizio se non dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo
di cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860,
nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare
l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni
di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo
dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette
associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative
agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle
attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma
possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti
esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento,
da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza
sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive
associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I
criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i
rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi
professionali interessati. Le imprese con oltre duecentocinquanta addetti che
non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne
possono demandarle a centri di elaborazione dati, di
diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti
da uno o più soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un
comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai
rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione
professionale ed occupazionale del settore.".
- Il testo del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 (Attuazione della
direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di
parti di stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio
2001, n. 43.
- Il testo della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2001), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72,
supplemento ordinario.
- Il testo della direttiva 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE (Direttiva del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 22 marzo 2001 n. L
82.
- Il testo dell'art. 1676 del codice civile e' il seguente:
"Art. 1676 (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il
committente). - Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la
loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre
azione diretta contro il committente per conseguire quanto e'
loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha
verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.".
Note all'art. 2:
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo dell'art. 16, comma 5, della citata legge n. 196 del 1997, e' il
seguente:
"5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di
speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il
contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina
organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti
formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di
ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche
tipologiche contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e
delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme
regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività
dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività
formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per
l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
- Il testo dell'art. 17, della citata legge n. 196 del 1997, e' il seguente:
"Art. 17 (Riordino della formazione professionale).
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione
ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione
del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il
mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche
comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la
semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della
materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di
lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente
articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei
quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di
un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare
la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del
sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese
e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di
formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle
diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento
professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di
cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche
esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso
generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e
lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento
nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle
regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione
secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori e
degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito di piani formativi
aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico
riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di
lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali
l'attività formativa e' propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla
presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati
regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo
privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno
altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni
propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'art. 5,
comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze
acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento
predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al
settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione
degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al
fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi;
le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle
disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione
della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 56 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, per
effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti definite a livello
nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle
amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti
convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e
organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti
dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare
riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di
valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 2. Le disposizioni
regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più
decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere
sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti
nazionali e' istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il Fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un contributo a carico dei
soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno
1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità
derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista
dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi
dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal
medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per
rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti,
nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi
dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
accertate anche precedentemente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza
sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di
gestione del Fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e'
individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al
comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che può essere
rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario
del predetto Fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario
al quale hanno diritto i beneficiari.".
- Il testo dell'art. 18, della citata legge n. 196 del 1997, e' il seguente:
"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento).
- 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e
stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese
disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali
e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte
di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi
scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative
medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università;
provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino
titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di
convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti
negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di
formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi
operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra
i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in
misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di
soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei
diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante
specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la
presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle
attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per
l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione
con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso
degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da
utilizzare, ove
debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle
risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi
all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore
dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle
operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo
prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e
l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai
fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli
stessi
tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.".
Nota all'art. 3:
- Il testo della direttiva 15 dicembre 1997, n. 97/81/CE (Direttiva del
Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale C.E. 20 gennaio 1998, n. L 14.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti
previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere,
anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca
mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione
individuata secondo i criteri di cui all'art. 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di
conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso
di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della
controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci
giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia presso
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione
provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da
un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi
e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità
e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le
sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che
rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validità della riunione e' necessaria la presenza del
presidente e di almeno un rappresentante dei datori di
lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di
almeno uno dei componenti di cui al precedente comma,
il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di
procedere al tentativo di conciliazione.". - Il testo dell'art. 2113 del
codice civile e' il seguente:
"Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le transazioni che
hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi
collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura
civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della
transazione, se queste sono intervenute dopo la
cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere
impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore
idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura
civile.".
- Per il testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), si vedano le
note all'art. 9.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza
unificata).
1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli
affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.".
Note all'art. 9:
- Il testo della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio
lavoratore), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94.
- Il testo dell'art. 1, comma 3, primo periodo, della citata legge n. 142 del
2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione
o successivamente all'instaurazione del rapporto
associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o
in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata
non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi
sociali.".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 142 del 2001, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato
si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro,
anche quello associativo.
L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge
n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio
lavoratore, secondo quanto
determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento
cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in
materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si
applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970,
nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le
modalità della prestazione lavorativa.
In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo,
forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate
in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento
cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più
rappresentative.".
- Il testo dell'art. 3, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società
cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento
economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro
prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti,
per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore
o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai
compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e
possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le
modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2; b) in sede di
approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non
superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al
comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime,
mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in
deroga ai limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni,
ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della legge
31 gennaio 1992, n. 59. 2-bis.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola
pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri
soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del
pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno
previsto dall'art. 6.".
- Il testo della legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1958, n. 83.
- Il testo dell'art. 5, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5 (Altre normative applicabili al socio lavoratore). - 1. Il
riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro,
previsti dall'art. 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende
applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del
trattamento economico di cui all'art. 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente
norma costituisce interpretazione autentica delle
disposizioni medesime.
2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del
socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con
gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e
cooperativa relative alla prestazione mutualistica
sono di competenza del tribunale ordinario.".
- Il testo dell'art. 2526 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2526 (Recesso del socio). - La dichiarazione di recesso, nei casi in
cui questo e' ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere
comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei
soci a cura degli amministratori. Essa ha effetto con la chiusura
dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima
e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.".
- Il testo dell'art. 2527 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2527 (Esclusione del socio). - L'esclusione del
socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato
nell'art. 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli
2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve
essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente,
dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti
al tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura
degli amministratori.".
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 142 del 2001, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro il 31 dicembre 2003, le
cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato
dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono
attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve
essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere
in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai
soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa
e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse
da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di
lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza,
un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto
possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità
di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma
2, lettera b), dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del
piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche
economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova
costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un
piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi
collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. 2. Salvo quanto
previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1,
nonché all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni
derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui
all'art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di
cui al primo periodo, la clausola e' nulla. 2-bis. Le cooperative di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere
compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di
riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e' il
seguente:
"1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso:
a) (omissis);
b) lo svolgimento di attività diverse: agricole
industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate.".
Data a Roma, addì 14 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 848):
Presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e politiche
sociali (Maroni) il 15 novembre 2001.
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente,
il 13 dicembre 2001, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a,
9a, 10a, 12a, 13a della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 18 dicembre 2001; 22, 23, 24, 29, 30, 31 gennaio
2002; 5, 13, 19, 20, 21 febbraio 2002; 26, 27 marzo 2002; 2, 3, 9, 10, 11, 16,
17, 18 aprile 2002; 7, 8, 9, 14, 15, 16, 28, 29, 30 maggio 2002; 4, 5, 12, 13 e
19 giugno 2002.
Esaminato in aula il 13 dicembre 2001; 13 giugno 2002 (stralcio degli articoli
2, 3, 10 e 12 che formano l'atto n. 848-bis); 17, 18, 19 e 24 settembre 2002 e
approvato il
25 settembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3193): Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in
sede
referente, il 30 settembre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, X, XII, XIII, XIV e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 3, 8,
9, 15, 16, 17, 22, 24 ottobre 2002.
Esaminato in aula il 28, 29 ottobre 2002 e approvato, con modificazioni,
il 30 ottobre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 848-B): Assegnato alla 11a commissione
(Lavoro), in sede referente, il 5 novembre 2002 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 7a, 9a, 10a della Giunta per gli affari delle Comunità europee e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 11a commissione, in sede referente, il 6, 12,
13, 14, 19, 26, 27 novembre 2002; il 3, 4, 11, 17 dicembre 2002; il 21, 23
gennaio 2003.
Esaminato in aula il 30 gennaio 2003; il 4 febbraio 2003 ed approvato il 5
febbraio 2003.
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