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Legge 8 agosto
1995, n. 335
Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare
INDICE
Art. 1 -
Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori
e requisiti di accesso; regime dei cumuli
Art. 2 -
Armonizzazione
Art. 3 -
Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale
Art. 4 -
Destinatari
Art. 5 -
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
Art. 6 -
Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione
Art. 7 -
Banca depositaria
Art. 8 -
Finanziamento
Art. 9 -
Fondi pensione aperti
Art. 10 -
Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione
Art. 11 -
Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni
Art. 12 -
Regime tributario dei fondi pensione
Art. 13 -
Vigilanza sui fondi pensione
Art. 14 -
Compiti della commissione di vigilanza
Art. 15 -
Regime transitorio
Art. 16 -
Sanzioni
Art. 17 -
Entrata in vigore
Art. 1
Principi
generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori
e requisiti di accesso; regime dei cumuli
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo
di garantire la tutela prevista dal l'articolo 38 della Costituzione,
definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la
commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso
alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità,
l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità
degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura
prevenzione, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il
prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive
leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla
presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.
è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto
speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i
principi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis
dello Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di
finanza pubblica per gli anni 1995 -1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e
concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziarie e
del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2,
della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le successive
disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti
dall'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano
gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 ago sto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti
finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le
maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire
295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli
obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla
allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione
dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a
decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il
pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le
modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono
verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema
previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il
limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla
predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo
scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione
economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono
analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale.
Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma
3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti
tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei
singoli fondi del sistema previdenziale obbliga torio, sono indicate le
correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per
quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di
valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, è
tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica
dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna
gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale
obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è
determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individua le dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del
pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età
dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di
trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età
immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella
dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la
progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o
superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo
all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del
computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal
riscatto di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi
e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che
danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la
contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di
ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso
di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione
da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il computo della
pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è
fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto alle
dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati
dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori
iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31
dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a
diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite
anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di
decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla
normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione
corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità
contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui
al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità
contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata
secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di
esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati
secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione
relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto
dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente
di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti
dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di
cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo,
per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a
40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto
dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita
al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età
dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue
pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli
articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni
pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla
misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1
gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per
difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre
1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli
incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base
pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima
decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime
780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di
vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione
denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione
del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno
di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo
della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto
requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non
inferiore a 40 anni, de terminata ai sensi del comma 7, secondo periodo,
nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non
sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non
abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale
in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni
reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum,
pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6,
moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a
favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri
operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la
predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da
contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini
per il conseguimento dell'indennità.
21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura
del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi
stessi.
22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione
di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro
dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte ecce dente
il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a
concorrenza dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità
contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine
resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai
medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla
prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato
un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno
cinque nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in
materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti
di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle
posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui
al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo
per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle
aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea
aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
25. Il diritto alla pensione
di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di
essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di
un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con alme
no 57 anni di età anagrafica;
b) al raggiungimento di
un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
c) al raggiungimento di
un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella
riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in
cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo
parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la
retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla
riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la
somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare
l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre
condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di
cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari
o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto
alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati
nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima
tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al
conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima
tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione
anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile,
nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'età anagrafica
prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli
ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle
riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'età
anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità
contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle
riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che
operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i
37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la
predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il
diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di
un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del
cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto
requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo
anno di età.
29. I lavoratori, che
risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera
a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento di anzianità al 1 luglio dello stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto
trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo.
In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con
riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori
dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al
pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza
della pensione è fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione del requisito di anzianità contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre
1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati
e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35
anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita
con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1
settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del
requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31
dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al
trattamento di pensione, la cessazione del servizio ha effetto dalla data di
inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla
stessa data, fermo restando quando disposto dall'articolo 13, comma 5, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di
pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono
revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le
operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995 -
1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di
pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale
del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei
trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei
casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di
servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi
6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti
anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in
connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di
vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:
a) per i lavoratori di cui
all'articolo 13, comma 4, lettera e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti
durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
b) per i lavoratori che raggiungano
nel corso del 1995 il requisito previsto dall'articolo 18 della legge 30
aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel
medesimo anno presentino domanda di pensionamento.
33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, è aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1 gennaio
2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale
della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci
milioni annui".
34. L'articolo 3 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è sostituito dal seguente:
"Art. 3.
1. Ai fini dell'ammissione al
beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore
privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria
le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di
copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita
secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi
assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate
le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo
dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le
modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte
dei lavora tori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le
mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le
modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo
dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai
rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non
operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le
proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una
commissione tecnico -scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le
modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di
ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le
caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
commissione istituita ai sensi del comma 3 sarà riconosciuto un concorso alla
copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in
ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse
presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle
aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare
intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività
con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano.
Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è
attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in
fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal
1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati
biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro
sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai
sensi del comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3
si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle
nocive, sull'aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale.
Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT,
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli
impiegati del l'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari
competenti"
35. All'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le
caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche
sotto il profilo delle aspettative di vita e del l'esposizione al rischio
professionale di particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di
anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività
di cui sopra, fino ad un massimo di venti quattro mesi complessivamente
considerati".
36. I limiti di età anagrafica, di cui ai
commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui
confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
modificato ai sensi dei commi 34 e 35, può optare per l'applicazione del
coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del
pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle
attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento
ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di
lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e
1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti,
ai fini del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o più decreti,
da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a
riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse
finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di
contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione
volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento
anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle
contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di
maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11,
comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di maternità,
revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto
lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca
requisito essenziale;
b) conferma della copertura
assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza
oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di
interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per
la durata massi ma di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e
ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non
comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di
lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti
non coperti da tali obblighi assi curativi.
40. Per i trattamenti
pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono
riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per
periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in
ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per
assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché
conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi
l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o
meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è
riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di
accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per
ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto
anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento
pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella
A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un
anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o
più figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime
dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive
o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori
età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è
elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi
dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del
beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento
derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai
superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe
allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo
delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto
si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario
faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero
inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del
presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui
all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con
l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello
che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al
limite massimo della fascia immediatamente precedente quel la nella quale il
reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate
fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno
ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di
infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la
rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.
Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla
data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri
miglioramenti.
44. è istituito, alle
dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un
Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e
di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti
economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche
di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di
spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di
propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono
interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al
predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte
di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare
ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni
presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli
adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti
economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro
del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'artico lo
65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attività di cui
ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non
più di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica
esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico ed
economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a
quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. IL Nucleo è
composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di
coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari,
da personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonché da esperti,
in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i
componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando il
trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad
ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità
organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione
dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione
dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e
le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare
presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Per il
funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti, è
autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 1996. Al
relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio
triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con
periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti economico -finanziari ed
attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.
Art. 2
Armonizzazione
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato,
nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a
carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una
contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di
finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3,
comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a
carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di
personale non statale i cui tratta menti sono a carico del bilancio dello
Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano
ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione
dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione
imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della
definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai
commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività
connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello
Stato. Restano conseguente mente demandate alle Direzioni provinciali del
Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e
secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti
statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.
Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla
vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei tratta
menti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di
pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre
gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti
pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di
cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 e in lire
16.205 miliardi per l'anno 1997.
4. L'onere derivante dalle
disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire
39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è
così ripartito:
a) quanto a lire 6.400 miliardi per
l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996
ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle
Amministrazioni statali di cui al comma 2;
b) quanto a lire 14.550 miliardi
per l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a
carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati,
sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile
in materia di trattamento di fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli
comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto
previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della
struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma,
anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante
le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
con certo con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di
esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli
comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per
l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31
dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto.
Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia
di disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo
1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni
ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei tratta menti di fine
servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito
con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.
9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di
dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini
della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque
denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in
conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base
pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente
l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della
citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e
10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste
dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di
dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio
per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli
interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età
previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere
computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a
40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento
della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia
dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla
pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di
cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei
Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza
sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del
presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n.
222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli
dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.
13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti
dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di
reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte" sono
sostituite dalle seguenti: "quattro volte".
15. All'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresì esclusi dalla
retribuzione imponibile di cui al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di
lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal
datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto
l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino
l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di
lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di
lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive,
ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar
aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di
mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo
le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di
società controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo
eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista".
16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale
dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione
di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dall'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte
eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo
comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal
comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi
precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque
validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le
prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del
lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo,
applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il
sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla
data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio
dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come
calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito
eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei
Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive
modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di
rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe
spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla
normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, che anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato
la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni
di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995, il
procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare
applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui
all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni
ed integrazioni.
21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle
forme esclusive dell'assicurazione genera le obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età,
possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai
singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero
per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
22. Il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi
all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi
pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme
pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale
non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi
contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con
contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in
attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio
delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni
pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle
prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione
dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo
delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16
dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di
accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a
quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme
delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da
effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei
settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di
cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del
principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo
criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei
rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione
della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo
il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le
specificità dei settori delle attività;
b) armonizzare ai principi
ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in
particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei
differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con
riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di
valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino
all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità
e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quando
previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente
legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle
specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse
attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese
a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di
calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi
contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo
si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di
reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto
1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del
complessivo aumento delle entra te;
b) razionalizzazione delle
agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente
svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in
relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori
dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori
degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e
con un meccanismo di maggiore rapidità;
d) fiscalizzazione degli oneri
sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per
gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle
aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli
obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno
1988;
e) previsione di appositi
coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del
tratta mento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a
garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri
settori produttivi;
f) considerazione della
continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della
determinazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla
generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione,
armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai
periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai
fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di
anzianità;
h) revisione, ai fini della
determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli
operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la
determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di
contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore.
25. Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela
previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera
professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato
all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo
all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome
di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) definizione del regime
previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di
cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con
determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema
contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in
forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di
meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche
con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;
d) assicurazione dei soggetti
appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi
della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione
presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale,
ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'artico lo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono
esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente
alla relativa attività.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26
comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio
dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività
medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono
compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili
per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare
all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una coppia del
modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di
lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è
dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito
delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno
diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun
anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto
un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di
reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua
inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti
in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono
attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di
dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31
ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del
contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività
soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a
carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività
espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta
superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto,
dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la
facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine
previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si
riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al
pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per
la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e
seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti
di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente
legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale
della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è
definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base
alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche
in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal
1 gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15
dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della
gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS dalla
legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge
avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla
base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarietà
dell'accesso;
b) applicazione del sistema
contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai
sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione
con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.
Art. 3
Disposizioni diverse in materia assistenziale
e previdenziale
1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un
immediato riscontro dell'incidenza delle risultanza finali della gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali,
l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto
economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo
globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989,
n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni
successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3
dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le
parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre
1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo
globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento
alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse
gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e
pensionati inferiore alla media;
b) risultanza gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e
prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla
media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più
decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme
dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione
dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con
riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di
revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore
dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio
della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della
concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c) graduazione degli
interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con
riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle
diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento
dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela
previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse
competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la
costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita
commissione tecnico -amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti
con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità
di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per
l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di
servizio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in
materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i
criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e
manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro
integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo,
garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o
assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del
nucleo famigliare cui il soggetto appartiene, sono comunicati
quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione
finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e
delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che
abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al
presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un
ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000,
denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo
predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se
coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale
assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del
reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno
sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con
carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal
richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla
formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale
e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice
civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate
soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della
casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici
e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un
terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i
termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno
sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato
circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione
dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui
l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di
enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal
comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di
pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente
trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività
svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica
del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui
l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del
datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta
dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in
corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento
adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere
categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio
della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui
al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano
controversie non definite con sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono
essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni
di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto
dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa
ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni
pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a
cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche
alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore
della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già
compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della
sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto -legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in
corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo
dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per
ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle
indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato
con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette
gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi
si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del
rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali
privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo,
la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale
non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanza e in attuazione di quanto
disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli
enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di
determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del
pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione
delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici
gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione
della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati
all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini
dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione
le disposizioni di cui all'artico lo 1, commi 25 e 26, per gli enti che
gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma
28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema
contributivo definito ai sensi della presente legge.
13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti
di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini
extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro
posizione debitoria nei confronti de gli enti previdenziali ed assistenziali,
attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento
annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in
materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio, con nessi con le violazioni
delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino
il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la
materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei
contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza
obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono
all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di
soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni
avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
14. Il terzo comma
dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'integrazione ai
suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento
pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati
all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a
decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata
in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici
esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di
adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme
eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità
all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al
trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo
effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma
precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a
quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della
pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi
pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in
lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari
esteri e del tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia
stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi
previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza
sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un
quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se
successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive
inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle
somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985,
n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonché delle somme dovute per
prestazioni famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento
sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia
da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento
della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente
ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza
dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi
di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per
approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di
contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà
previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione
organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di
finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale
ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per
l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui
al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il
momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente
legge in materia di previdenza obbligato ria riferite ai lavoratori dipendenti
e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul
trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo
n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di
contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e
assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da
appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità.
21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione
previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico
obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di
applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione,
all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si
stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di
applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e
semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle
correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni,
ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole,
coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno
60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le
Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30
giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti
termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi
sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al
comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2,
comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno
essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più
decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi medesimi.
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di
finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è
elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive
di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 procedendo prioritariamente
alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno
per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario
conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive
di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere
straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con
adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con
la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di
cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il
concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente
normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37
della medesima legge n. 88 del 1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti
finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le
aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle
forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono
elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a
carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo
22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31
dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata
legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura
di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di
contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni
fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle
successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. I fondi pensione
gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la
medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese
assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della
tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti
la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti al l'Unione europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di
gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare; di cui al titolo I della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono
abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le
modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche
conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività
di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori
mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di
azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera
a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei
limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di
quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per
cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai
fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al
comma 1.
Gli enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per
l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi
pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività
istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui
all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono
mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono
essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad
erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai
soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a
criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è
subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del
Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero
di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche,
alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei
montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro
il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media.
I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione,
con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni
riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in
regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità
e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese
assicurative. Nel l'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo
6-bis del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle
rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali
minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai
soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle
convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono
offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre
diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e
comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di
controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo
prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni
contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le
convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche
congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo
dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le
modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo
medesime;
b) prevedere i termini e le
modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso,
contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrate in
possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività
finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto
della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni
caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo
medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono
titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando
peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità,
diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione
accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le
disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i
criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio
separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non
possono esse re distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare
oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da
parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è
legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono
essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non
individualmente determina ti o individuali ed anche se depositati presso
terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto
della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti
redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere
dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e
modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena
comparabilità delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,
devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'articolo 16, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi
pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti
massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento
delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle
varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in
materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla
partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi
pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione,
costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a
favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie
risorse".
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS,
l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti
per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite
convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune
delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di
informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più
decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti
degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio
immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni
dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a precedenti annue
delle cessioni determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di
cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a
società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo principi
di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi
investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli
acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via
indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari
e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a
caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità;
in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per
salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in
relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di
diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole
società idonee a minimizza re il rischio e ad escludere forme di gestione
anche indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle
dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti,
con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare
ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle società già
costituite per la gestione e l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei
predetti enti.
28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
Art. 4
Destinatari
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, è aggiunta in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per raggruppamenti di
soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai
lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo
2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"a) per i soggetti di cui al
comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche
complementari in regime di contribuzione definita;".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle
organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;".
4. Al comma 1 dell'articolo
3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
ed integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) accordi fra soci
lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni
nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente
riconosciute".
Art. 5
Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3
dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione
costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo
decreto legislativo.
Art. 6
Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività dei fondi pensione
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti "dodici mesi".
Art. 7
Banca depositaria
1. Dopo l'articolo 6 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Banca
depositaria).
1. Le risorse dei fondi, affidate
in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che
presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n.
77, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto
gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo
statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di
cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".
Art. 8
Finanziamento
1. Il primo periodo del comma 2
dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: "Le fonti
istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione,
stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della
determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della
retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di
alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa
o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta
precedente;
nel caso dei soci lavoratori di
società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponi
bili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori":
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la
destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale
del TFR eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11
della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni
successivi alla stessa data.
Art. 9
Fondi pensione aperti
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in
fine, le parole: "; ove non sussistano o non operino diverse previsioni
in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti
articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche
dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano
applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo
contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della
presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi
collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.
Art. 10
Permanenza nel fondo pensione e cessazione
dei requisiti di partecipazione
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Le fonti istitutive
prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui
ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione
individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli
articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui
si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo
stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione
di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte
commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni
nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del
pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata
ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se
già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali
soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione".
Art. 11
Trattamento tributario dei contributi e delle
prestazioni
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art. 13. - (Trattamento
tributario dei contributi e delle prestazioni). - 1. In deroga al comma 4
dell'arti colo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è
imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme
pensionistiche complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al
medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non
superiore, per ciascun dipendente, al 2 per centro della retribuzione annua
complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire
2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti
istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all'ammontare del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal
datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di
accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in
conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi,
diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore
alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore
al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione
che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano
la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR
almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la sud detta
condizione con si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita
unicamente da accordi tra lavoratori";
b) dopo il comma 8, è aggiunto il
seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi
versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro
per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenza
obbligatoria".
4. All'articolo 10, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi dente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) i contributi versati
alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito
di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli
importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle
quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche
complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva,
designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a
formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per
scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio
a capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la
deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il
quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.
7. All'articolo 47, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
"h-bis) le prestazioni
comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni;".
8. All'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il
comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni
periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47
costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i
riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a
tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni
stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo
testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la
riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento
annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare
della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al
rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di
accantona mento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogato ai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione
separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2
dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed
integrazioni.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi
pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi
versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed
integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a
favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto
legislativo.
14. I fondi pensione
comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16
l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote
di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori
nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi
informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle
finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
2. Agli effetti del comma 10
dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento all'articolo 17,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei
contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR
destinate alle forme pensionistiche complementari e che s no comunque
consentire le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto
legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi dente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle
prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 12
Regime tributario dei fondi pensione
1. L'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Regime tributario
dei fondi pensione). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10
milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla
data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e
sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono
parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e
sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche
con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le
convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4,
della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile
1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di
cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle
disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro
valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti
periodici previsti dalla legge citata.
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi
pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
5. Le operazioni di
costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione
sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e,
ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un
milione per ciascuna imposta".
2. Per gli anni 1993 e 1994 il
versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e
l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge,
con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo
del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del citato
articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può comunque
optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il
termine previsto per il versamento della prima rata.
3. I versamenti d'accordo
dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui
redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si
scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione
costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta dalla società o
ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di
cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge,
se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva
dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalità.
Art. 13
Vigilanza sui fondi pensione
1. L'articolo 16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 16. - (Vigilanza sui fondi
pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le
direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con
il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. è istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con
lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione
dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La
commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri,
scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica
professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa
moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n.
14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro. Il presi dente e i membri della commissione durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima
applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il
cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della
commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di
decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 94, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.
Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di
carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in
ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei
principali di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e
dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di
esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne
sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente,
salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma
3. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione
delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di
maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta
richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento,
quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e
l'ordinamento delle carriere, nonché dirette a disciplinare la gestione delle
spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono
osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del
citato decreto- legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla
citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne
verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare
entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto,
proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento
senza che siano state formulare osservazioni, le deliberazioni divengono
esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione
per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce
annualmente al Parlamento.
5. è istituito un apposito
ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti
dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I
requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal
regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza
nei settori delle attività istituzionali della commissione. L'ordinamento
delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono
stabiliti dal predetto regolamento.
Tale regolamento detta altresì
norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed
economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la
qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore
generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione
relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di
inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".
2. Per il funzionamento della
commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996.
All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995.
3. Il finanziamento della commissione può essere
integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione
di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei
contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti,
sentita la commissione di vigilanza, con apposito decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 14
Compiti della commissione di vigilanza
1. L'articolo 17 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Compiti della
commissione di vigilanza). - 1. I fondi pensione autorizzati ai sensi
dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e
8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine
rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o
enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme
istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in
materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6,
tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformità agli indirizzo generali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui
all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo
4;
b) approva gli statuti ed i
regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui
al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente
decreto;
c) svolge l'attività istruttoria
per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e
9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del
comma 3 dell'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri
di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei
commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le
autorità di vigilanza dei soggetti abitati a gestire le risorse dei fondi,
schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le
convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6
nonché alla lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la
determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività;
fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il
modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni
di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra
operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della
composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77,
evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale
del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei principi
di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di
schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione
periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del
fondo e alle modalità di pubblicità;
i) esercita il controllo sulla
gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche media
ne ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli
atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche
e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto
alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le
informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi
anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni
utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la
commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei
termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche
nonché ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli
accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.
4. La commissione può altresì:
a) convocare presso di sé gli
organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli
organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di
ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla
commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal
segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad
eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo
quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto.
I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della
vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al
segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le
irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione,
le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo
6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo
scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di
ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in
corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che
intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni".
2. Al fine di garantire la
continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già
istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante
alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le
sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua
durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione
assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti al
citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Art. 15
Regime transitorio
1. All'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole:
"due anni" sono
sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
aggiunte, in fine le parole: "e assicurativa".
3. All'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla
lettera a) non si applicano gli articolo 16 e 17;" sono sostituite dalle
seguenti: "Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli
articoli 6, 16 e 17;"
4. All'articolo 18, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole:
"commi 1, 2 e 3"sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e
3";
b) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche
complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni
previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo;
costituite da fondi accantonati per
fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si
applica il comma 13 dell'articolo 13".
5. All'articolo 18 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il
comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:
"8-quater. Ai contributo
versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo
transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di
tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme
vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle
prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche
di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del
predetto trattamento".
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero
del lavoro e della previdenza socia le per l'applicazione del periodo
transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta
sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente
legge, si applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo
transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal
fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanza e
del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a
decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi
versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale
all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per
ciascuno del fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare
eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario
transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5 del presente articolo.
L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui
all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993,
come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a
fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi
antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono
limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto
dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni
ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un
periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 16
Sanzioni
1. Dopo l'articolo 18 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Sanzioni
penali e amministrative). - 1. Chiunque esercita l'attività di cui
all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. è sempre ordinata la
confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il
reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono a
persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1,
e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo
16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi
a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui
all'articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i
responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in
parte, alle richieste delle commissione di cui all'articolo 17, sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni
relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal
momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni
relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO |