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Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42
Disposizioni in materia di totalizzazione dei
periodi assicurativi
Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006
INDICE
Art. 1 - Totalizzazione ai fini
della pensione di vecchiaia e di anzianità
Art. 2 - Totalizzazione ai fini
della pensione di inabilità e ai superstiti
Art. 3 - Esercizio del diritto
Art. 4 - Modalità di
liquidazione del trattamento
Art. 5 - Pagamento dei
trattamenti
Art. 6 - Ricongiunzione per gli
iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103
Art. 7 - Norme finali
Art. 8 - Disposizioni
finanziarie
ALLEGATO 1 - Formula per il
calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali
privatizzati
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della
legge 23 agosto 2004, n. 243;
Vista
la legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto
il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
Visto
il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
Visto
il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
Visto
l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n.
57;
Viste
le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
gennaio 2006;
Sulla
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n
a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Totalizzazione ai fini della pensione di
vecchiaia e di anzianità
1. Ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli
iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,
che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una
delle predette gestioni, e' data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non
coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di
un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo
precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero
e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1
può essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto
interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere
un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente
dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a
quaranta anni;
b) sussistano
gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva,
previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione e' ammessa
a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al
comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.
Art. 2
Totalizzazione ai fini della pensione di
inabilità e ai superstiti
1. La facoltà di cui
all'articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei
trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di
assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto
a pensione.
2. Il diritto alla pensione di
inabilità e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione
richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al
verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti,
esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale
il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento
dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e
contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.
Art. 3
Esercizio del diritto
1. La totalizzazione dei
periodi assicurativi e' conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente
causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo
il medesimo è, ovvero e' stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
2. La domanda di ricongiunzione
dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte
dell'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il
conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente
decreto legislativo.
3. Per i casi di esercizio
della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi
assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia
stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a
seguito del pagamento integrale delle rate, e' consentito, su richiesta
dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente
versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il
recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 4
Modalità di liquidazione del trattamento
1. Le gestioni interessate,
ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro
quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le
regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a
carico degli enti previdenziali pubblici e' determinata sulla base della
disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia
di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con
le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui e' calcolato il
montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.
3. Per gli enti previdenziali
privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura
del trattamento e' determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo
sulla base dei seguenti parametri:
a) ai fini
della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi
soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso
a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti,
ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le
contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;
b) il tasso
annuo di capitalizzazione dei contributi e' pari al 90 per cento della media
quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. E' comunque
garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5 per cento.
Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante
dall'applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo
(PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si
applica quest'ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun
ente il tasso di capitalizzazione e' pari alla variazione media quinquennale del
PIL;
c) l'importo
della pensione annua e' determinato moltiplicando il montante individuale di cui
alle lettere a) e
b) per il coefficiente di trasformazione
relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base
delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella
A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente
aggiornata;
d) la quota di
pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere
a), b) e
c), viene maggiorata in proporzione
all'anzianità contributiva maturata presso l'ente categoriale, applicando la
relazione matematica di cui all'allegato 1.
4. I parametri di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 3, nonché la formula di
calcolo di cui all'allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche,
deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi
previdenziali dei singoli enti che comportino l'introduzione per la generalità
degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
5. In deroga a quanto previsto
ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione
pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo
contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione
previsto dall'ordinamento della gestione medesima.
6. La misura del trattamento a
carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' determinata secondo il sistema di
calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.
7. Le quote di pensione
relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni
previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili
ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I
periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della
totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base
dei seguenti parametri:
a) sei giorni
equivalgono ad una settimana e viceversa;
b) ventisei
giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto
giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d)
trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
8. Gli aumenti a titolo di
rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al
trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di
legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.
Art. 5
Pagamento dei trattamenti
1. L'onere dei trattamenti e' a
carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi
liquidati dalle singole gestioni e' effettuato dall'INPS, che stipula con gli
enti interessati apposite convenzioni.
3. I trattamenti pensionistici
derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello del decesso del dante causa.
Art. 6
Ricongiunzione per gli iscritti agli enti
costituiti ai sensi
del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
1. Per gli enti costituiti ai
sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della
ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto
delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento
della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto
incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo
contributivo.
Art. 7
Norme finali
1. La facoltà di totalizzazione
di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio
2006.
2. L'articolo 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con
decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.
3. La disciplina abrogata dal
comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.
4. Sono fatte salve le altre
norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a
26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle
risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2. Si applica la clausola di
salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203
del 2005.
ALLEGATO 1
(articolo 4, comma 3, lettera d))
Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione
per gli enti previdenziali privatizzati
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1 |
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A -
1 - a |
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Ptot = P0
* |
( ------ ) |
+ P1 * |
( -----------
) |
| |
A -
a |
|
A -
a |
dove:
Ptot = Quota di pensione da
totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati
P0 = Trattamento
previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente
previdenziale
P1 = Trattamento
previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere
a), b), c) dell'art. 4, comma 3
A = Anzianità di iscrizione
richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari
a quindici anni qualora non prevista
a = Anzianità contributiva maturata
presso l'ente
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