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D.P.R. 21 settembre 2001 n. 422
Regolamento recante norme
per l'individuazione dei titoli professionali del personale
da utilizzare
presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione
e di
comunicazione e disciplina degli interventi formativi.
Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2001, n. 282.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 7 giugno 2000,
n. 150, ed in particolare l'articolo 5;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7
febbraio 2001;
Acquisita l'intesa della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del 19 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica;
Emana il seguente
regolamento:
1.
Ambito
di applicazione.
1. Il
presente regolamento individua i titoli per l'accesso del personale da
utilizzare per le attività di informazione e di comunicazione, disciplina i
modelli formativi finalizzati alla qualificazione professionale del personale
che già svolge le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati e
pubblici abilitati allo svolgimento di attività formative in materia di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Le
disposizioni del presente regolamento si applicano alle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad
eccezione delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano.
2.
Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione.
1.
L'esercizio delle attività di comunicazione nell'ambito degli uffici per le
relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di cui all'articolo 6
della legge 7 giugno 2000, n. 150, fatte salve le norme vigenti nei diversi
ordinamenti che disciplinano l'accesso alle qualifiche, è subordinato al
possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2 e 4.
2. Per
il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale
appartenente a qualifiche comprese nell'area di inquadramento C del contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti
dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione
riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente
regolamento, è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della
comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con
indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del
titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli
post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie
assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero
di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez,
la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole
pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui
all'allegato B al presente regolamento.
3. Ai
fini della individuazione dei titoli di studio per le categorie di personale
di cui al comma 2, è comunque fatta salva l'applicazione, secondo criteri di
equivalenza, delle disposizioni di cui al regolamento in materia di autonomia
didattica degli atenei, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
4.
Nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso da quello di
cui al comma 2. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere
adibito personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree
equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di
contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica
il presente regolamento.
5. Per
l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il pubblico o strutture
analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al personale di cui al
comma 4, la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici, organizzati, in
relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base dei
modelli formativi di cui al successivo articolo 7.
6.
Ciascuna amministrazione provvede, nell'esercizio della propria potestà
regolamentare, ad adottare atti di organizzazione degli uffici per le
relazioni con il pubblico in coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti
commi.
7. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali
già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il
personale assunto per effetto delle suddette procedure qualora non in possesso
dei requisiti di cui al comma 2, dovrà svolgere il programma formativo di cui
al successivo articolo 6.
3.
Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione.
1.
L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di
cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato, oltre al
possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni
contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei
professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui
all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che
svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni.
2. Il
requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì
richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede,
coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali,
anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i
media, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
3.
Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto
all'ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2.
4. Le
amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono, nell'ambito
della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli
atti di organizzazione dell'ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai
precedenti commi.
4.
Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
1. In
caso di affidamento a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea delle
funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui
all'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 2 e
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni.
5.
Soggetti estranei all'amministrazione.
1. Il
conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per le relazioni con
il pubblico e di strutture assimilate e di capo ufficio stampa a soggetti
estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al possesso dei requisiti
di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
6. Norma
di prima applicazione.
1. In
fase di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni
possono confermare l'attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui
all'articolo 2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 al
personale dei ruoli organici che già svolgono tali funzioni. La conferma può
essere effettuata anche se il predetto personale è sfornito dei titoli
specifici previsti per l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle
funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della
iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.
2. Le
amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle funzioni già svolte
dal personale in servizio, prevedono, sulla base dei modelli individuati dal
successivo articolo 7, l'adozione di programmi formativi nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti,
della collaborazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione,
della Scuola superiore delle pubblica amministrazione locale, del Formez,
degli istituti e delle scuole di formazione esistenti presso le
amministrazioni stesse, delle università ed istituti universitari e di altri
soggetti pubblici e di società private specializzate nel settore. I programmi
annuali della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Formez
sono conseguentemente adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze
formative previste dal presente regolamento.
3. Le
attività formative del personale in servizio sono portate a compimento dalle
amministrazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
4. È
esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al comma 2 il
personale in servizio, già in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e
3 o che ha frequentato corsi di formazione in comunicazione pubblica di durata
non inferiore a quelle previste dall'allegato A, lettera A), del presente
regolamento, organizzati dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, dal Formez, dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale, da università ed istituti universitari e altre scuole
pubbliche nonché strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al
presente regolamento. I moduli formativi, relativi ai contenuti previsti nel
percorso didattico di cui all'allegato A, già erogati dalle pubbliche
amministrazioni potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini
dell'assolvimento degli interventi formativi di cui al successivo articolo 7.
5. Il
personale confermato nell'esercizio delle funzioni di comunicazione ed
informazione è assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine di cui
al comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla tipologia e al
livello della funzione svolta presso l'amministrazione di appartenenza.
7.
Interventi formativi.
1. Le
strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'attività di formazione ed
aggiornamento per il personale già in servizio presso gli uffici che si
occupano di comunicazione ed informazione, definiscono i programmi formativi
secondo quanto previsto nell'allegato A che costituisce parte integrante del
presente regolamento.
8.
Strutture private abilitate alle attività di formazione.
1. Per
le attività di formazione di cui all'articolo 6 le amministrazioni possono
avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate
all'articolo 4 della legge 7 giugno 2000, n. 150, anche di strutture private
con specifica esperienza e specializzazione nel settore.
2. Le
strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla selezione per lo
svolgimento delle attività di formazione di cui all'articolo 6 previa verifica
da parte delle singole amministrazioni della sussistenza dei requisiti minimi
individuati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
Allegato A
(articolo 7, comma 1)
Criteri, modalità e contenuti degli interventi
formativi
A) Durata dei corsi e degli
altri interventi di comunicazione e aggiornamento.
Per i responsabili degli
uffici per le relazioni con il pubblico e strutture assimilate e per i capi
uffici stampa gli interventi formativi devono avere una durata minima di
novanta ore per il personale che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento svolga l'attività di comunicazione od informazione da almeno due
anni e di centoventi ore ove il periodo sia inferiore. Per il restante
personale degli uffici sopra indicati i corsi devono avere una durata minima
di sessanta ore se con anzianità nella funzione di almeno due anni all'entrata
in vigore del regolamento e di novanta ore ove il periodo sia inferiore.
B) Modalità.
L'organizzazione e la
sequenza dei contenuti devono essere progettate secondo una articolazione
modulare nella quale ogni modulo sia caratterizzato da una autoconsistenza
tematica e finalizzata a raggiungere obiettivi didattici propri (conoscenze
generali e specialistiche, capacità, atteggiamenti e stili professionali).
Tenuto conto delle
caratteristiche professionali e di esperienza dei partecipanti alle attività
formative, deve essere metodologicamente privilegiato un modello didattico
principalmente fondato su:
-
lezioni sui fondamentali
modelli scientifici che sottendono le pratiche comunicative;
-
laboratori per la
sperimentazione di tecnologie e processi innovativi in tema di comunicazione;
-
incontri spot con
testimonianze di eccellenza relativi agli uffici per le relazioni con il
pubblico e gli uffici stampa e, più in generale alla comunicazione pubblica e
di pubblica utilità.
I corsi per il personale
degli uffici per le relazioni con il pubblico e le altre strutture analoghe e
degli uffici stampa dovranno avere una parte comune non superiore al trenta
per cento del monte orario complessivo sui fondamenti normativi e tematici di
comune interesse. Le amministrazioni potranno avvalersi dei pacchetti in
autoistruzione predisposti e messi a disposizione dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione in collaborazione con il Formez. La fruizione dei
contenuti in autoistruzione è considerata utile ai fini del raggiungimento del
numero di ore di formazione previsto nelle diverse ipotesi.
I corsi dovranno, inoltre,
prevedere approfondimenti differenziati sia in relazione alla specificità
delle funzioni di comunicazione ed informazione che in relazione al livello di
responsabilità dei destinatari. I corsi si concluderanno con prove finali di
profitto.
C) Supporti multimediali e
formazione a distanza.
Le attività formative sono
svolte con supporti multimediali. Parte dei contenuti individuati alla
successiva lettera E) e per un numero di ore non superiore al cinquanta per
cento del monte ore complessivo dei singoli programmi formativi, può essere
erogata mediante formazione a distanza (F.A.D.). I relativi moduli dovranno
essere progettati secondo criteri di coerenza con i moduli di erogazione
d'aula e dovranno prevedere test di verifica, valutazione e controllo del
percorso di apprendimento del discente.
D) Organizzazione.
I partecipanti ai corsi non
devono superare, di norma, il numero di venticinque per assicurare il massimo
possibile di interazione. Tutti gli interventi formativi per il personale che
già svolge attività di informazione e comunicazione dovranno assicurare,
attraverso lezioni, esercitazioni pratiche, case studies, simulazioni anche
operative, confronto con testimoni, un'adeguata trattazione delle discipline
specifiche della comunicazione e dell'informazione con particolare riferimento
all'attività delle istituzioni pubbliche.
La partecipazione ai corsi è
obbligatoria.
La frequenza non può essere
inferiore all'ottanta per cento del totale delle ore complessive previste al
punto A).
La frequenza deve essere
attestata dalle strutture di formazione.
E) Contenuti.
Nell'ambito dei corsi devono
essere trattati, di norma, i seguenti temi:
-
tendenza ed evoluzione della
comunicazione e dell'informazione istituzionale e di interesse generale;
-
analisi dei processi di
trasformazione dei sistemi amministrativi;
-
il quadro normativo
riguardante l'informazione, la comunicazione pubblica, la stampa, la privacy;
-
le tecniche e strumenti della
comunicazione e dell'informazione, l'utilizzo delle nuove tecnologie e qualità
della comunicazione pubblica su Internet;
-
la predisposizione dei piani
annuali di comunicazione e delle campagne di informazione;
-
il marketing nel sistema
pubblico;
-
la comunicazione interna e la
comunicazione organizzativa;
-
logiche organizzative e
strategie comunicative;
-
le tecniche di relazioni
pubbliche;
-
la comunicazione
interpersonale;
-
i new media;
-
tecniche di elaborazione dei
messaggi e prodotti di comunicazione;
-
tecniche di valutazione dei
progetti e prodotti comunicativi.
Allegato B
(articolo 8, comma 2)
Requisiti per la selezione
delle strutture private abilitate alle attività di formazione.
A) Adozione, nella
pianificazione esecutiva della formazione che si intende erogare, dei modelli
formativi di cui all'allegato A previsto dall'art. 7 del regolamento.
B) Comprovata esperienza
pluriennale accumulata nel campo della formazione in generale, di cui per
almeno un biennio nel campo della formazione del personale di pubbliche
amministrazioni.
C) Documentata competenza
nello specifico settore della comunicazione e delle pubbliche relazioni.
D) Livello professionale dei
formatori che devono essere di accertata competenza ed esperienza (docenza
universitaria in discipline relative alla comunicazione e pubbliche relazioni
e docenza universitaria relativa alle discipline amministrative, iscrizioni ad
albi ed associazioni professionali relativi alla comunicazione,
all'informazione e relazioni pubbliche da almeno tre anni, funzioni
dirigenziali in strutture pubbliche e private in settori relativi alla
progettazione organizzativa ed alla gestione dei sistemi di
informazione/comunicazione, altre analoghe e qualificate figure
professionali).
E) Valutazione continua delle
attività formative, sia attraverso strumenti di autovalutazione, sia
attraverso strumenti di valutazione di impatto dell'intervento formativo dopo
il ritorno dei partecipanti nelle rispettive amministrazioni.
F) Capacità logistiche e
stabilità economica e finanziaria.
G) Ricorso alle tecnologie
della comunicazione e dell'informazione e disponibilità di sale multimediali
attrezzate.
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