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LEGGE 1 febbraio 2006, n. 43
Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo
per l'istituzione dei relativi ordini
professionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Requisiti
Art. 3 - Istituzione degli
ordini delle professioni sanitarie
Art. 4 - Delega al Governo per
l'istituzione degli ordini ed albi professionali
Art. 5 - Individuazione di nuove
professioni in ambito sanitario
Art. 6 - Istituzione della
funzione di coordinamento
Art. 7 - Disposizioni finali
Art. 1
Definizione
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste
ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del
Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in
forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e
formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non
riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione.
Art. 2
Requisiti
1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1,
comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario
rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante
all'esercizio della professione. Tale titolo universitario è definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c),
è valido
sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea
in materia di libera circolazione delle professioni ed è rilasciato
a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte
presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale,
inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli
d'intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo
universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario del Corpo
della guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso
le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del
Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso
formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della
Polizia di Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo può essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato,
individuate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso
formativo.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1
sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante
all'esercizio della professione. Dall'applicazione delle disposizioni
di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le università possono procedere alle
eventuali modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di
laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei
rispettivi bilanci.
3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i
pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo
universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque
il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. L'aggiornamento professionale è effettuato secondo
modalità
identiche a quelle previste per la professione medica.
5. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o
deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale".
6. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori
delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione
continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività
formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato
parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di
consigliere regionale".
Art. 3
Istituzione degli ordini delle professioni
sanitarie
1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza
del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine
di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli
esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli
Stati membri dell'Unione europea, la presente legge regolamenta le
professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi
iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed
albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni
sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.
Art. 4
Delega al Governo per l'istituzione degli
ordini ed albi professionali
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui
all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle
competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini
professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma
restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato
decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione
della professione dell'assistente sanitario all'ordine della
prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con
albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n.
251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni
sanitarie:
-
area delle professioni infermieristiche;
-
area della
professione ostetrica;
-
area delle professioni della riabilitazione;
-
area delle professioni tecnico-sanitarie;
-
area delle professioni
tecniche della prevenzione;
b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere
nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10
agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto
ministeriale 29 marzo 2001;
c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che
consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma;
d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma,
le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini
e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli
albi;
e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa
costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni
sanitarie individuate ai sensi della lettera a);
f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa
costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di
cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al
relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini
dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti
acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e
prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico
degli iscritti al nuovo ordine;
g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione
degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;
h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i
regolamenti degli ordini neocostituiti;
i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli
ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste
a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate
tariffe;
l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove
categorie professionali, restino confermati gli obblighi di
iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni
vigenti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma
1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono
o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo
s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.
Art. 5
Individuazione di nuove professioni in ambito
sanitario
1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere
in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10
agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su
tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di
direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle
regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di
salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari
regionali, che non trovano rispondenza in professioni già
riconosciute.
2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più
accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico,
espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio
superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della
salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della
salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i
rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all'articolo 1,
comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la
partecipazione alle suddette commissioni non comporta la
corresponsione di alcuna indennità o compenso nè rimborso spese.
4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale
e l'ambito di attività di ciascuna professione.
5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni
avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le
professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
Art. 6
Istituzione della funzione di coordinamento
1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale
laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo
1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo
universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di
laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4
della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo
livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato
dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3,
comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello
per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di
cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che
abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro
dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati
conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge
10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1
può
essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale
conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi
direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto
2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante
organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente
occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di
coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) master di primo livello in management o per le funzioni di
coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) esperienza almeno triennale nel profilo di
appartenenza.
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive
nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base
alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di
coordinatore.
6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili
professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree
assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche
e
private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità
assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi
del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo
professionale.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione già
riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive
fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.
2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della
presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle
professioni interessate, si può procedere ad integrazioni delle
professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1645):
Presentato dall'on. Tomassini il 25 luglio 2002.
Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 17 settembre 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 9ª, e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12ª commissione il 22 luglio 2003; 28 aprile 2004; 11 maggio 2004; 15 febbraio 2005; 16 marzo 2005; 12 aprile 2005; 4 e 11 maggio 2005; 21 e 28 giugno 2005.
Esaminato in aula il 9 febbraio 2005; e approvato in un Testo unificato con i nn. A.S. 1928 (Tomassini); A.S. 2159
(Bettoni ed altri) ed A.S. 3236 (d'iniziativa del Ministro della salute Sirchia).
Camera dei deputati (atto n. 6229):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 21 dicembre 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione il 12-17 e 18 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 23 gennaio 2006 e approvato il 24 gennaio 2006.
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