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D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502
Riordino
della disciplina in materia sanitaria,
a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,
n.
421
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 1° dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
INDICE
TITOLO I
-
Ordinamento
1 - Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei
livelli uniformi di assistenza
2 - Competenze regionali
3 - Organizzazione delle unità sanitarie locali
4 - Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri
5 - Patrimonio e contabilità
6 - Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università
7 - Dipartimenti di prevenzione
TITOLO II -
Prestazioni
8 - Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni
assistenziali
9 - Forme integrative di assistenza sanitaria
9 bis - Sperimentazioni gestionali
10 - Controllo di qualità
TITOLO III -
Finanziamento
11 - Versamento contributi assistenziali
12 - Fondo sanitario nazionale
13 - Autofinanziamento regionale
TITOLO IV -
Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini
14 - Diritti dei cittadini
TITOLO V -
Personale
15 - Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario
16 - Formazione
17 - Regolamentazione esame di idoneità nazionale all'esercizio
delle funzioni di direzione
TITOLO VI -
Norme finali e transitorie
18 - Norme finali e transitorie
19 - Competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome
20 - Entrata in vigore
TITOLO
I
Ordinamento
1. Programmazione sanitaria nazionale e
definizione dei livelli uniformi di assistenza.
1. Gli obiettivi fondamentali di
prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del
Servizio sanitario nazionale nonché i livelli di assistenza da assicurare in
condizioni di uniformità sul territorio nazionale ed i relativi finanziamenti
di parte corrente ed in conto capitale sono stabiliti con il Piano sanitario
nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica
nazionale e di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in
coerenza con l'entità del finanziamento assicurato al Servizio sanitario
nazionale. Il Piano sanitario nazionale è predisposto dal Governo, sentite le
commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto. Il
Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto
a motivare. Il Piano è adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio
1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome. Ove non vi sia l'intesa entro trenta giorni
dalla data di presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente
con atto motivato.
2. Il Piano sanitario nazionale,
che ha durata triennale, è adottato dal Governo entro il 31 luglio
dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il Piano sanitario nazionale
può essere modificato nel corso del triennio, con la procedura di cui al
precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i criteri di erogazione
delle prestazioni e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte
degli assistiti in relazione alle risorse stabilite dalla legge finanziaria.
3. Il Piano sanitario nazionale
per il triennio 1994-1996 è adottato entro il 31 luglio 1993.
4.
Il Piano sanitario nazionale indica:
a)
le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale
delle condizioni sanitarie della popolazione;
b)
i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di
dati epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da
garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a
disposizione;
c)
i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e
operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti
locali, fermo restando il disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983,
n. 730, in materia di attribuzione degli oneri relativi;
d)
le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca sanitaria
applicata, orientata anche alla sanità pubblica veterinaria, alle funzioni
gestionali ed alla valutazione dei servizi e delle attività svolte;
e)
gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale;
f)
le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza
effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti;
g)
i finanziamenti relativi a ciascun anno di validità del piano in coerenza con
i livelli uniformi di assistenza.
5. Le regioni, entro
centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano sanitario
nazionale, adottano o adeguano con le modalità previste dai rispettivi
statuti, i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni del Piano
sanitario nazionale, e definendo i modelli organizzativi dei servizi in
funzione delle specifiche esigenze del territorio e delle risorse
effettivamente a disposizione.
6. La Relazione sullo stato
sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità,
espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano
sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi,
rendimenti e risultati delle unità del Servizio e fornisce indicazioni per
l'ulteriore programmazione. La Relazione fa menzione dei risultati conseguiti
dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali.
7. Su richiesta delle regioni o
direttamente, il Ministero della sanità promuove forme di collaborazione
nonché l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione dell'applicazione
coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva
l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento. Per
quest'attività il Ministero si avvale dell'Agenzia per l'organizzazione dei
servizi sanitari regionali (5).
2. Competenze regionali.
1.
Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi
stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2.
Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi
sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della
salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto
nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in
relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle
prestazioni sanitarie.
3. Organizzazione delle unità sanitarie locali.
1.
L'unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica
pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi
rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità
locali.
2. L'unità
sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui
all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale.
3. L'unità
sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi
socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale
carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con
specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni
solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità
finanziarie.
4. Sono organi
dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei
revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo,
dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore
dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla
normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo
stesso comma.
5. Le regioni
disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le
modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali
prevedendo tra l'altro:
a)
la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali,
prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello
della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie
delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la
regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa;
b)
l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti;
c)
i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle
preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali;
d)
il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura
aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle
prestazioni da erogare;
e)
le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali;
f)
il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui
all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
1)
l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo
dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al
netto delle partite di giro;
2)
la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di
durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di
investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare
complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al
15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di
competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte
corrente attribuita alla regione;
g)
i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici
dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché
i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero,
ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Tutti i
poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale,
sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in
particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di
controllo interno di cui all'art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante
valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta
ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il direttore
generale è nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, dalla regione, tra gli iscritti
nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di
cui al comma 10. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in
sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità sanitaria
locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora
la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è
effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanità. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la
prima immissione nelle funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro
del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario
è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata
quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo
anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la
determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro,
del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti
in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore
amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o
nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative
funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su
delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più
anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si
procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la
gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di
leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità
dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la
decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di
inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare
le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro della sanità.
7. Il direttore amministrativo ed
il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore
generale. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6.
Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo
direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il
direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o
dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato. Il
direttore sanitario è un medico in possesso della idoneità nazionale di cui
all'art. 17 che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che
abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media
o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini
organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore
generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore
amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per
almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o
grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi
dell'unità sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al direttore
generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Le regioni
disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle
disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo. Sono
soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore
sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.
8. Per i pubblici dipendenti la
nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario
determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di
aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad
effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a
carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul
trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del
correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono
al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore
generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano
dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al
mantenimento del posto.
9. Il direttore generale
non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo
che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima
della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di
scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il
direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale
presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei
sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore
generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare
per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali
comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono
svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con
quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle
province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore
comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del
Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale
con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di
rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività
concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai
direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore
generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro
dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità
sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.
10. Il Ministero della sanità
cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei
requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è
predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da
un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione,
che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero
della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri,
individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in
possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore
dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro
della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di
Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati
tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale,
predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia
autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono
nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli
elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale
dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e
regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei criteri
fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori
provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed
all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed
improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a
domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di
età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati
requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti
qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in
enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con
esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni
precedenti a quello dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresì
integrato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.
11.
Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o
direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
a)
coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva
non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva
non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di
pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
166 del codice penale;
b)
coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c)
coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad
una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista
dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
d)
coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà
vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari è
organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza
tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del
consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con
presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità
sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una
rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico
sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico
veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al
direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo
organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei
sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale
parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato
dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti
nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il
funzionamento del consiglio.
13. Il collegio dei revisori dura
in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla
regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della
Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla
conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali. Il
predetto collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato
dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari
della Ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui
bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore
a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della rappresentanza del
Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel
registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con
specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del
collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito
di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o
più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove
designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di
due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio.
Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio
entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria
con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il
collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento
del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del
collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente
del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità
fissata per gli altri componenti. Il collegio dei revisori vigila
sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e
la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture
contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed
assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di
cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità
sanitaria locale. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
14. Nelle unità sanitarie locali
il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine
di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla
definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di
indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione
le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e
contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie
valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità
sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del
comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una
rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti
nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni
dettate con normativa regionale.
4. Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri.
1. Le regioni, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al
Ministro della sanità le proprie indicazioni ai fini della conseguente
individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione
da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto al comma
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il
Ministro della sanità, attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni
previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie
valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei Ministri, il quale
individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta
giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni
costituiscono in azienda con personalità giuridica pubblica e con autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i
predetti ospedali. Con le stesse procedure si provvede alla costituzione in
aziende di ulteriori ospedali in possesso dei requisiti richiesti, dopo la
prima attuazione del presente decreto. Gli ospedali costituiti in azienda
ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria locale,
nonché il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il consiglio dei
sanitari con le stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei
sanitari è garantita la presenza dei responsabili di dipartimento. La
gestione delle aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia
economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo,
basati sulle prestazioni effettuate.
2.
Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche:
a)
presenza di almeno tre strutture di alta specialità secondo le specificazioni
fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, emanato ai
sensi dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione
scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle
attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle
attività medesime;
b)
organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di
tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità.
3. Sono ospedali a rilievo
nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono
essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.
4. Le regioni possono altresì
costituire in azienda i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del
percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e
chirurgia, i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza
dell'università nonché gli ospedali destinati a centro di riferimento della
rete dei servizi di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza come
individuato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992
e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano, di norma, dotati
anche di elisoccorso.
5. I policlinici universitari
sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale,
patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università determina, su proposta
della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali,
nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente
decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici
universitari è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e
dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni
effettuate.
6. I presidi ospedalieri in cui
insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà
di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello
gestionale secondo quanto previsto dal presente decreto per le aziende
ospedaliere; il direttore generale è nominato d'intesa con il rettore
dell'università. La gestione dell'azienda deve essere informata anche
all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture
universitarie che vi operano. L'università e l'azienda stabiliscono i casi
per i quali è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina
per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella
composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza
delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle
stesse.
7.
Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento
delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:
a)
prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota
del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie
per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi
complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di
gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;
b)
le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del
finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono
formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della
tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle
necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede
pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità
sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presìdi
ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La verifica a
consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie
locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali
motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del
finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presìdi stessi da
erogare nell'anno successivo;
c)
prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte
dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività
libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a
servizi integrativi a pagamento;
d)
prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del
patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e
convenzioni.
7-bis. La remunerazione a tariffa
delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del
conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per
cento di cui al comma7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì
effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria interregionale.
7-ter. Il sistema di
finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà essere
progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si
dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione
degli erogatori pubblici e privati.
8. Le aziende ospedaliere,
incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in
pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli
investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali
forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il
verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle
caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia
dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte
della regione e la revoca dell'autonomia aziendale.
9. Gli ospedali che non siano
costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità
sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più
ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi
ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in
possesso dell'idoneità di cui all'art. 17, come responsabile delle funzioni
igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente
amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento
degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al
presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con
contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale,
con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in
quanto applicabili.
10. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g) in materia di personale in
esubero, le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi
ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli
indici di degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli
assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti. All'interno dei
presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono riservati
spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della
libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non
superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I
direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari
pro-tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende di cui al comma
5, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In
caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti
sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi
necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli
spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche
mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o
altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività
libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono
tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui
dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per
l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle
strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e
non possono essere rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento comporta
l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in
relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se
trattasi di ricovero richiesto in regime libero-professionale, di una
somma forfetaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici,
delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente
connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di
interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui al presente
articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al D.P.R. 27 marzo
1969, n. 128, nonché le disposizioni del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
11. I posti letto da riservare,
ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento nonché quelli
ascritti agli spazi riservati all'esercizio della libera professione
intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille
abitanti previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.
412.
11-bis. Al fine di consentire in
condizione di compatibilità e di coerenza con le esigenze e le finalità
assistenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
l'esercizio delle attività libero professionali in regime ambulatoriale
all'interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di cui all'art. 35,
comma 2, lettera d), del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche
al restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15
del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la ripartizione
dei proventi derivanti dalle predette attività si applicano le vigenti
disposizioni contrattuali.
12. Nulla è innovato alla
vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine
Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di
cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n.
833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi
ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità
previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i
regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti
presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente
decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n.
412 e sono approvati con decreto del Ministro della sanità.
13. I rapporti tra l'ospedale
Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare
Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente
all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da
stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di
Malta ed il Governo italiano.
5. Patrimonio e contabilità.
1. Nel rispetto della normativa
regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da
reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di
destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sono parimenti trasferiti
al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni di cui all'art. 65, primo
comma - come sostituito dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 - della L. 23
dicembre 1978, n. 833.
2. I trasferimenti di cui al
presente articolo sono effettuati con provvedimento regionale. Tale
provvedimento costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che
dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo
a imposte e tasse.
3. Gli atti di donazione a favore
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad
oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti
nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle
imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
4.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, le regioni provvedono ad emanare norme per la gestione economico
finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, così come
integrato e modificato con D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
a)
la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
b)
l'adozione del bilancio pluriennale di previsione nonché del bilancio
preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
c)
la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli
eventuali disavanzi di esercizio;
d)
la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta
analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e)
l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere
pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei
rendimenti e dei risultati per centri di costo.
5. Per conferire uniforme
struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi
annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per
consentire all'Agenzia per i servizi sanitari rilevazioni comparative dei
costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con
decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e
della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome.
6. Le unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 2,
lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine all'evidenziazione
delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti
pubblici e della relativa informatizzazione. La disciplina contabile di cui al
presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e viene mantenuta in via
provvisoria la vigente contabilità finanziaria.
6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università.
1. Le regioni, nell'ambito della
programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le
università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del
servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro
finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università
contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari
regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della
dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza
programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni
possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e
trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie
od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle
esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle
predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le
università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate.
2. Per soddisfare le specifiche
esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario
nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di
intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I
rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie
locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli
istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica,
nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture
sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 257/1991 (, la titolarità dei corsi di insegnamento
previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti
delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità
ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del
numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto
delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di
cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione
conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della
scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di
formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale,
analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono
essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le
cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art.
7 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera
ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni
private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle
strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il
Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali
da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è
definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali
finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa
per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,
n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario
dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione
stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle
predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le
aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e
private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del
rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova
scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle
commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi
professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art.
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a
decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli
studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno
di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento
è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi
disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale
possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola
secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti
in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei
protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni
dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facoltà
di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo,
in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e
socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è
modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del
funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in
medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto alle università di
assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria.
7. Dipartimenti di prevenzione.
1.
Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un
dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte
dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei
seguenti servizi:
a)
igiene e sanità pubblica;
b)
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c)
igiene degli alimenti e della nutrizione;
d)
veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità
animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e
dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. I servizi
veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione
tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali.
La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra
i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il
coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria.
2. Le attività di indirizzo e
coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative
comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero
della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto
superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali,
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione,
tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei
rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso
strumenti telematici.
TITOLO
II
Prestazioni
8. Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni
assistenziali.
1.
Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
ed i pediatri di libera scelta é disciplinato da apposite convenzioni di
durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai
sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:
a)
prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito,
nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità
annuale ed è tacitamente rinnovata;
b)
regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito
nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico
quando ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità;
c)
prevedere le modalità per concordare livelli di spesa programmati e
disciplinarne gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto
dei livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese
direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e
da altre strutture specialistiche e di ricovero;
d)
prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche parziale da parte
dell'assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir
meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale;
e)
concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di
guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le
prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito
definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno
prevedere le specificità di settori aventi caratteristiche particolari e
garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per
tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme graduali di
associazionismo medico, e prevedere, altresì, le prestazioni da assicurare
con pagamento in funzione delle prestazioni stesse;
f)
definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota
fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come
corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad essa è aggiunta una
quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa
programmati di cui alla lettera c) ed, eventualmente, delle prestazioni e
attività previste negli accordi di livello regionale;
g)
disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del
Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli
accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito
prioritariamente ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del D.Lgs.
8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto.
L'anzidetto attestato non è richiesto per i medici che, alla data del 31
dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio della guardia
medica, per i medici titolari di incarico ai sensi del D.P.R. 14 febbraio
1992, n. 218, e per i medici che alla data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8
agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria regionale di
medicina generale;
h)
prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente
convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro
dipendente.
1-bis. Le unità sanitarie locali
e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano,
ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei
servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il triennio indicato al comma 7,
le regioni possono inoltre individuare aree di attività della guardia medica
e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio,
richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici
addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di
incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del
ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le
procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.
2.
Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni
di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a
norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:
a)
le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto
delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su
presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti
sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti
dai livelli di assistenza;
b)
per il servizio di cui alla lettera a) l'unità sanitaria locale corrisponde
alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota
di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione
la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o
di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il
pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui
alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore
a quelli legali;
c)
demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di
presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché
l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni
finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni
economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le
modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari
nell'ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione
e di educazione sanitaria.
3. Gli Ordini ed i Collegi
professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i
comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le
sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4.
Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e
vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono
definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi.
L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a)
garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e
riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;
b)
garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali
funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire,
giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1992, concernente la "Definizione
dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario
nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);
c)
assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso
scientifico e tecnologico;
d)
assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;
e)
garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione
antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica,
continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di
lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere
architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche,
impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di
assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;
f)
prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;
g)
prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;
h)
definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già
autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire
un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione.
5. L'unità sanitaria locale
assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi
comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed
ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della
programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri
presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4,
delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o
private, e dei professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria locale
intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo
predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà
di libera scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da
parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma
è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul
modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia
dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma
sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di
privato sociale non a scopo di lucro.
6. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli
odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe
delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonché di quelle
erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome non intervenga entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità
provvede direttamente con atto motivato.
7. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo
programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994
le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di propria competenza
adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti
previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell'accreditamento delle
istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del
sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle
prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli
accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di
proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
8. Le unità sanitarie locali, in
deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale
sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18
giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il
triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di
attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano
l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici
ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non
inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano
altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo
giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in
soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17, L.
23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della
funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo
svolgimento dei giudizi di idoneità.
9. Le disposizioni di cui
all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al divieto
di esercizio di attività libero-professionali comunque prestate in strutture
private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, si estendono alle
attività prestate nelle istituzioni e strutture private con le quali l'unità
sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al precedente comma 5.
9. Forme integrative di assistenza sanitaria.
1.
Possono essere istituiti fondi integrativi sanitari finalizzati a fornire
prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario
nazionale. Le fonti istitutive dei fondi integrativi sanitari sono le
seguenti:
a)
contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi
di lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi
nazionali di lavoro;
b)
accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro
sindacati o associazioni di rilievo almeno provinciale;
c)
regolamenti di enti o aziende o enti locali o associazioni senza scopo di
lucro o società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute. Il fondo
integrativo sanitario è autogestito ovvero può essere affidato in gestione
mediante convenzione con società di mutuo soccorso o con impresa assicurativa
autorizzata. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con regolamento emanato dal
Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sono dettate disposizioni relative all'ordinamento
dei fondi integrativi sanitari. Il regolamento disciplina:
1)
le modalità di costituzione, in linea con i principi fissati dall'art. 4,
commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
2)
la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
3)
le forme di contribuzione;
4)
le modalità della vigilanza facente capo al Ministero della sanità;
5)
le modalità di scioglimento. Le società di mutuo soccorso giuridicamente
riconosciute che gestiscono unicamente fondi integrativi sanitari sono
equiparate ai fondi sanitari di cui al presente articolo.
9-bis. Sperimentazioni gestionali.
1. Le sperimentazioni gestionali
previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono
attuate attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per lo
svolgimento in forma integrata sia di opere che di servizi, motivando le
ragioni di convenienza, di miglioramento della qualità dell'assistenza e gli
elementi di garanzia che supportano le convenzioni medesime. A tal fine la
regione può dare vita a società miste a capitale pubblico e privato. In sede
di prima attuazione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome individua nove aziende unità sanitarie locali
e/o ospedaliere, equamente ripartite nelle circoscrizioni territoriali del
Nord, Centro e Sud Italia, in cui effettuare le predette sperimentazioni. La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico
che su quello della qualità dei servizi. Al termine del primo triennio di
sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni
adottano i provvedimenti conseguenti.
10. Controllo di qualità.
1. Allo scopo di garantire la
qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è
adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità
e della quantità delle prestazioni, nonché del loro costo, al cui sviluppo
devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi
dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di
lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori,
pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale.
2. Le regioni, nell'esercizio dei
poteri di vigilanza di cui all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri
servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia di
requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare
riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di
strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle
prestazioni. Il Ministro della sanità interviene nell'esercizio del potere di
alta vigilanza.
3. Con decreto del Ministro della
sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini
dei medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, sono
stabiliti i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di
efficienza e di qualità. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione
della Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle
verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di
indicatori.
4. Il Ministro della sanità
accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo
delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La
rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle
regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più
idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei poteri
sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro
provvede direttamente.
TITOLO
III
Finanziamento
11. Versamento contributi assistenziali.
1. I datori di lavoro tenuti, in
base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a versare all'I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze già previste, al versamento
con separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri contributi
ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione del
contributo per le predette prestazioni.
2. In sede di prima applicazione,
nei primi cinque mesi del 1993, i soggetti di cui al comma precedente
continuano a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. I datori di lavoro agricoli
versano allo SCAU, con separata documentazione, i contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri
contributi alle scadenze previste dalla normativa vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa all'I.N.P.S. i predetti
contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori
marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di lavoro versano, con
separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma
1, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime che provvedono a
riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.
4. Le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare i contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale entro il bimestre successivo a
quello della loro riscossione.
5. I contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da
lavoro dipendente sono versati con le modalità previste dal decreto di
attuazione dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
6. I contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da
rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse,
gestioni o fondi di previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto
o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei predetti soggetti,
entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di
pensione.
7. Nella documentazione relativa
al versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono
tenuti anche ad indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale
posseduto dal lavoratore dipendente, al 1° gennaio di ciascun anno, il numero
dei soggetti, le basi imponibili contributive e l'ammontare dei contributi. In
sede di prima applicazione le predette indicazioni relative ai primi cinque
mesi del 1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al
versamento dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993.
8. Per il 1993 i soggetti di cui
al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui al precedente comma con
riferimento al luogo di pagamento della pensione.
9. I contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi
connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale
posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario
nazionale.
10. Le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui al comma 6, provvedono a
versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su
appositi conti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato,
intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti affluire sui
predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono accreditati
dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il versamento o
l'accreditamento dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle
regioni è effettuato con riferimento agli interi primi cinque mesi del 1993.
In relazione al disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 30
agosto 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nei
primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote
del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma.
11. I soggetti di cui al
precedente comma inviano trimestralmente alle regioni interessate il
rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di
tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione è inviato alle
regioni il rendiconto del primo semestre 1993; entro trenta giorni dalla data
di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni
centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al
Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al precedente comma
inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o trattenute e
dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti e
alle correlate basi imponibili contributive.
12. Al fine del versamento dei
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non si
applicano il comma 2 dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e l'articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e
l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.
13. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993.
14. Per l'anno 1993 il Ministro
del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla contestuale
riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione
dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per importi pari ai contributi accreditati alle regioni
dai soggetti di cui al precedente comma 9.
15. Il CIPE su proposta del
Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome delibera annualmente l'assegnazione
in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto
dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale attribuiti
a ciascuna delle regioni. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il
mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore
delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad
esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato a
procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo
sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.
16. In deroga a quanto previsto
dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili
che possono essere corrisposte alle unità sanitarie locali per i primi nove
mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo
trimestre dell'anno 1992.
17. A decorrere dall'anno 1994,
il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere alle regioni anticipazioni
mensili da accreditare ai conti correnti relativi ai contributi sanitari in
essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo
dell'importo complessivo presunto dei contributi sanitari alle stesse
attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente
deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle
more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni mensili sono
commisurate al 90 per cento dell'importo complessivo presunto dei contributi
sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno
precedente.
18. E' abrogato l'art. 5, comma
3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.
19. Alla copertura finanziaria
dell'eventuale differenza tra il complesso dei contributi sanitari previsto in
sede di riparto del Fondo sanitario nazionale ed i contributi effettivamente
riscossi dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo
sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria ai sensi dell'art.
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
20. La partecipazione alla spesa
sanitaria dei cittadini italiani, compresi i familiari, i quali risiedono in
Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati
dall'Italia, esentati da imposte dirette o contributi sociali di malattia sui
salari, emolumenti ed indennità percetti per il servizio prestato in Italia
presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di
organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, è regolata mediante
convenzioni tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, e gli
organi competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati.
12. Fondo sanitario nazionale.
1. Il Fondo sanitario nazionale
di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da
stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è
annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente
alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di
malattia attribuiti direttamente alle regioni.
2.
Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al
comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero
del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza,
è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del
Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:
a)
attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1)
Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
2)
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le
tematiche di sua competenza;
3)
istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere
scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4)
istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene
e sanità pubblica veterinaria;
b)
iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale
riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o
nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i
cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
c)
rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le
regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri
che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro
della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri. A decorrere dal
1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo
sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma
precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15
ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge
finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della
sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di
coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni
sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a)
popolazione residente;
b)
mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di
riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle
unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le
province autonome;
c)
consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli
impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale
in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori
qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo
alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale
di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle
regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire
comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'articolo 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini
della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono
utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a
statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono
in un apposito capitolo di bilancio.
13. Autofinanziamento regionale.
1. Le regioni fanno fronte con
risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli
di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1,
all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per
la determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo
articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di
interventi finanziari da parte dello Stato.
2. Per provvedere agli oneri di
cui al comma precedente le regioni hanno facoltà, ad integrazione delle
misure già previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di
prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai
livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni
farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo
l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in aumento dei
contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 1,
comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
3. Le regioni, nell'ambito della
propria disciplina organizzativa dei servizi e della valutazione parametrica
dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni, possono
prevedere forme di partecipazione alla spesa per eventuali altre
prestazioni da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a
qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto.
TITOLO
IV
Partecipazione
e tutela dei diritti dei cittadini
14. Diritti dei cittadini.
1. Al fine di garantire il
costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle
esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro
della sanità definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i
contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi
e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed
umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni
alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle
malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
degli affari sociali, può avvalersi anche della collaborazione delle
università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni
rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario
nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei
diritti.
2. Le regioni utilizzano il
suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo
sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la
programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse
umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con
i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli
organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e
raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti
dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della
programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in
discussione provvedimenti su tali materie. Le regioni determinano altresì le
modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di
tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di
consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere.
3. Il Ministro della sanità, in
sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese,
riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento
all'attuazione degli indicatori di qualità.
4. Al fine di favorire
l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unità
sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace
sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle
modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalità di
raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le
organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di
volontariato e di tutela dei diritti. Il direttore generale dell'unità
sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano,
almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per
verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli
indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori
interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore
generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.
5. Il direttore sanitario e il
dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le
misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità
dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti
o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle
prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni,
denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da
presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia
avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od
opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi
di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione
competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda
che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni,
sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni
ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in
via giurisdizionale.
6. Al fine di favorire
l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il
Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le
istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità,
con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione
nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima
pubblicazione è effettuata entro il 31 dicembre 1993.
7. E' favorita la presenza e
l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di
volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del
Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e
le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza
comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte
professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di
volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire
l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei
cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano
funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono
regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi
regionali attuative.
8. Le regioni, le unità
sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione
e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi
inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il
concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.
TITOLO
V
Personale
15. Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario.
1. La dirigenza del ruolo
sanitario è articolata in due livelli.
2. Al personale medico e delle
altre professionalità sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni
di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di
precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da
attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e
delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite
funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche
mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei
provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio;
spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello
gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare
nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici;
al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le
decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a
quelli di specifica competenza. Gli incarichi dirigenziali riferiti ai settori
o moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 116 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384, ridefiniti ai sensi
degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal direttore
generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con le procedure di
cui all'articolo 19 del medesimo decreto. A tutto il personale dirigente del
ruolo sanitario si applica il disposto dell'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Al primo livello della
dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale
possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente
profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed
abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo
livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro
che siano in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di
direzione di cui all'articolo 17. L'attribuzione dell'incarico viene
effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di
un'apposita commissione di esperti. La commissione è nominata dal direttore
generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti nella
disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla regione ed uno
designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello del
Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della
regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la
designazione è effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell'unità
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione predispone
l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum
professionale degli interessati. L'incarico, che ha durata quinquennale, dà
titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il
mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore
generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli
obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da
una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore
sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti
dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello
dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei
sanitari, entrambi esterni all'unità sanitaria locale. Il dirigente non
confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del
relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso
indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.
4. Il personale appartenente alle
posizioni funzionali apicali può optare in prima applicazione del presente
decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.
5. Il personale che accede alle
posizioni apicali dopo entrata in vigore del presente decreto è soggetto alla
verifica di cui al comma 3.
16. Formazione.
1. La formazione medica di cui
all'articolo6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla
totalità delle attività mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le
guardie, l'attività di pronto soccorso,l'attività ambulatoriale e
l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale
assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia
vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La
formazione comporta l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività
svolta. Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione
attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella
disciplina.
17. Regolamentazione esame di idoneità nazionale all'esercizio delle
funzioni di direzione.
1. L'accesso al secondo
livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari,
farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a
coloro che siano in possesso di idoneità nazionale all'esercizio delle
funzioni di direzione.
2. L'esame per il
conseguimento della idoneità nazionale è diretto ad accertare le capacità
professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nella
effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella
valutazione del curriculum professionale.
3. Le prove consistono in
test di domande a risposte multiple riguardanti anche la soluzione di casi
pratici simulati nelle materie attinenti le specifiche professionalità
assegnati a ciascun candidato in via casuale.
4. I criteri generali per la
predisposizione e la valutazione dei test che devono consentire la verifica,
oltre che della professionalità posseduta anche delle capacità organizzative e
di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione costituita presso il
Ministero della sanità e presieduta dal presidente del Consiglio superiore di
sanità o da un presidente di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I
test nelle materie d'esame sono predisposti da apposite commissioni costituite
presso il Ministero della sanità con esperti di comprovata professionalità.
5. Le idoneità nelle
specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le procedure, le
modalità di espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del
curriculum professionale, ed i requisiti di ammissione dei candidati, sono
fissati con decreto del Ministro della sanità,sentito il Consiglio superiore
di sanità. Sono previste idoneità con accesso riservato a più categorie
professionali salvaguardando le rispettive specificità culturali, funzioni e
competenze.
6. Il Ministero della sanità,
con unico bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice ogni
due anni gli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di
direzione per singole discipline. L'elenco dei candidati che hanno superato
l'esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il ministero della sanità cura
la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli idonei, che è pubblicato
annualmente nella gazzetta Ufficiale.
7. Fino a quando non sarà
attivato il sistema di svolgimento degli esami in forma automatizzata, le
modalità di espletamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 5.
8. Il possesso dell'idoneità
nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di
entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo valido per l'accesso
al secondo livello dirigenziale.
9. Fino all'espletamento
degli esami nazionali di cui al comma 6, per l'accesso ai posti di secondo
livello dirigenziale di cui all'art. 15, comma 3, per il personale
disciplinato dall'art. 61 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1982,pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 22febbraio
1982, n. 51, valgono i requisiti di ammissione ivi previsti.
10. L'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è abrogato; gli
esami di idoneità già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono revocati.
11. Fino all'espletamento
degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 6, sono valide
le idoneità conseguite in: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, in
Organizzazione dei servizi sanitari di base e in Igiene e organizzazione dei
servizi ospedalieri ai fini del conferimento dell'incarico di direttore
sanitario dell'unità sanitaria locale, e l'idoneità in: Igiene e
organizzazione dei servizi ospedalieri per il conferimento dell'incarico di
direttore sanitario dell'azienda ospedaliera.
TITOLO
VI
Norme
finali e transitorie
18. Norme finali e transitorie.
1.
Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente
disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle
norme contenute nel presente decreto ed alle norme del D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili,
prevedendo:
a)
i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;
b)
i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c)
le prove di esame;
d)
la composizione delle commissioni esaminatrici;
e)
le procedure concorsuali;
f)
le modalità di nomina dei vincitori;
g)
le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.
2. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi
continuano ad essere espletati secondo la normativa del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed
integrazioni ivi compreso l'art. 9, L. 20 maggio 1985, n. 207.
2-bis.
In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello
dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato
rispettivamente:
a)
il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del
ruolo sanitario;
b)
il personale già ricompreso nella posizione corrispondente al nono livello
del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in godimento. Il
personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianità di cinque anni
nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo giudizio di
idoneità, nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità
di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono
determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei
giudizi di idoneità. Il personale inquadrato nella posizione funzionale
corrispondente all'undicesimo livello del ruolo sanitario è collocato nel
secondo livello dirigenziale.
3. A decorrere dal 1° gennaio
1994, i concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo
professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al D.P.R.
20dicembre 1979, n. 761 (73), e successive modificazioni e integrazioni, per i
quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla
stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la
copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi
temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi per esigenze di carattere
straordinario. In mancanza di graduatorie valide, si applica l'articolo 9,
comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207, cui non si possa in
nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda
sanitaria.
4. Nelle pubbliche selezioni per
titoli, di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il
punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle
vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di
uguale entità massima, peri titoli riguardanti le attività svolte nel
settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono
assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da
HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo
non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della
possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli
interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno
1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale medico ed
infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche dell'area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni
stipulate con le regioni per l'istituzione dei relativi posti.
5. Per quanto non previsto dal
presente decreto alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministro della sanità, con
proprio decreto, disciplina l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di
sistemi personalizzati di attestazione del diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti
automatici atti alla individuazione del soggetto ed alla gestione dell'accesso
alle prestazioni.
6-bis. I concorsi indetti per la
copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello
retributivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (82), abolito dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate
le prove di esame alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517.
7. Restano salve le norme
previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616,
n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente
decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale
sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con
regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle
disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e
le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della
Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono
imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di
residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in
sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.
8. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono
estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal
Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di
medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo
le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto
applicabili.
9. L'ufficio di cui all'art. 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è trasferito al Ministero
della sanità.
10. Il Governo emana, entro
centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, un testo unico delle norme sul Servizio sanitario nazionale,
coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del presente decreto.
19. Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome.
1. Le disposizioni del presente
decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
2. Per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di
cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12
e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresì
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
20. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal
1° gennaio 1993. |