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Legge 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa.
Capo I
Articolo 1
1. Il Governo è delegato a emanare, entro il 31 marzo 1998,
uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti
locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi
contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per
"conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di
funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i
comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla
cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive
comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione
dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione
internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo,
propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema
valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e
strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e
stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
r bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse
nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con
legge statale ad apposite autorità indipendenti;
i compiti strettamente preordinati alla programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali
dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1;
in mancanza dell’intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione
civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute,
per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per
la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli
schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di
rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera
motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri;
i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
dalle università degli studi;
il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i
compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico
nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione
dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi
pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri
enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto
dei diritti fondamentali dell’uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica
e della tutela dell’ambiente.
Articolo 2
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti
conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando
è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della
Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare
norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi
dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito
della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.
2. bis Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei
componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza
di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli
relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze
che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive
allo Stato e agli enti pubblici territoriali.
Articolo 3
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
individuati tassativamente le funzioni e i compiti da
mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 1;
indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i
compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli
enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo
comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale
attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il
conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni,
assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di
cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e
l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di
governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel
caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle
funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento,
anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse
strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,
coordinamento e controllo;
soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità
e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di
ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture
sovraregionali;
individuate le modalità e le procedure per il trasferimento
del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
previste le modalità e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi
nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o
con gli organismi rappresentativi degli stessi;
individuate le modalità e le condizioni per il conferimento
a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per
la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti
locali;
previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da
parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria
residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della
sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà
istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.
Articolo 4
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione,
le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle
province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle
funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali.
Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle
autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma
2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni e altri
enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della
generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province
e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili
con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al
fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale
da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
il principio di completezza con la attribuzione alla regione
dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della
lettera a), e delle funzioni di programmazione;
il principio di efficienza e di economicità, anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti
locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione europea;
i principi di responsabilità e unicità dell'amministrazione,
con la conseguente attribuzione a un unico soggetto delle funzioni e dei
compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in
capo a un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun
servizio o attività amministrativa;
il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare
delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei
allo stesso livello di governo;
il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità
organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma
associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
il principio di differenziazione nell'allocazione delle
funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei
costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi a essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il
Governo provvede anche a:
delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia
di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire
alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello
dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a
soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a
carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori
rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino
l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle
relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma
tra il ministro dei Trasporti e della navigazione e le regioni medesime,
sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi
modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei
modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante
contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del
regolamento (CEE) n. 1191/69 e il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che
garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno
0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del
29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale;
definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici
nella gestione dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e per introdurre
regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le
modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi
contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei
principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1
dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile
individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività
economiche e industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo
sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato,
nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda
le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi
compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la
ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale
e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in
relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e, dell'efficienza della
distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il
sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla
realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti
industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione,
ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente
attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni e impianti di tutela
dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.
4 bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4
sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per
l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso
il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare
i decreti legislativi.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3,
lettera a), e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera
c) del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei
mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione
delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in
capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo è delegato a emanare, entro i successivi novanta giorni,
sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione
di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino
alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Articolo 5
1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da
venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente
formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il
parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di
ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
esprime i pareri previsti dalla presente legge;
verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
Articolo 6
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1
il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi
entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo
acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle
comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla
ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente
comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i
termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
Articolo 7
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui
agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi
previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le
regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
ministri interessati e il ministro del Tesoro. Il trasferimento dei beni e
delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite
e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti
residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti
gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I
pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo
13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di
ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i
regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro
cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni
caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è
adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere
della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della
loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque
emanati.
3 bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un
decreto legislativo che istituisce un’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e criteri direttivi di
cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Articolo 8
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le
direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione
interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono
adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta
giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I
provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di
cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati
espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento; gli atti di
coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
l'articolo 4, secondo comma del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo
limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino
a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica
europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle
parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative delegate alle regioni, che sono tenute a osservarle, ed";
l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e
coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e nel rispetto delle
disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano";
l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le
funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo
comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Articolo 9
1. Il Governo è delegato a emanare, entro cinque mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
definire e ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti
principi e criteri direttivi:
potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza
prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di
interesse regionale, interregionale e infraregionale almeno a livello di
attività consultiva obbligatoria;
semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e
regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le
attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la
soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle
amministrazioni pubbliche;
specificazione delle materie per le quali è obbligatoria
l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
definizione delle forme e modalità della partecipazione dei
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono
espressi dalla Conferenza unificata.
Articolo 10
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla
data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire
condizioni e osservazioni formulate alla Commissione di cui all’articolo 5
oltre il termine stabilito dall’articolo 6, comma 1.
Capo II
Articolo 11
1. Il Governo è delegato a emanare, entro il 31 gennaio
1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e
la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche a ordinamento
autonomo;
riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori
diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le
società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema
produttivo nazionale;
riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere
e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli
organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della
loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle
disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i
decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro 31 ottobre 1998.
A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene
ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri
direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire
dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione
politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché,
ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
completare l'integrazione della disciplina del lavoro
pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di
lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto
di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni
pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4
e 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la
necessaria specificità tecnica;
semplificare e rendere più spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita
la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di
associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di
indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione
possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente
le specifiche tipologie professionali fatto salvo quanto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una
distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate
attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di
bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze
associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del
contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei Conti, che
può richiedere elementi istruttori e di valutazione a un nucleo di tre esperti,
designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del Tesoro;
prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici
giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che
la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di
settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che,
decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del
consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto
collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere
che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione
definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla
data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai
fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche
di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del
contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la
contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle
controversie aventi a oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese
quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
prevedere procedure facoltative di consultazione delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi
comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro;
prevedere la definizione da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di
comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché
l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni
pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità
di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4 bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati
previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i
medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)
le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla
lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di
contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza
con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera r)
dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono
inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale.".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali
per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.
Articolo 12
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali
desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della
Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e
potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni
di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei
ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e
delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e
seguenti;
b) trasferire a Ministeri o a enti e organismi autonomi i
compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo
criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della
riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli
dell'amministrazione cui saranno trasferiti le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei ministri senza portafoglio,
anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello
stanziamento previsto e approvato con le leggi finanziaria e di bilancio
dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle
competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli
articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati
dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero,
anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi
amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le
strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimento o di
amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base
di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi
criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli
organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo,
supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in
qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo
dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a
livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità,
considerate unitamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze
organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento
di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali,
deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare
l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo
e logistico di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico
dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato e alla attuazione dell'articolo 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più
razionale collegamento tra gestione finanziaria e azione amministrativa,
organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione
delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino a una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti a
uffici di diretta collaborazione dei Ministri prevedendo, a fronte delle
responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli,
un unico emolumento sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili
in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire
criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle
dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra
organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire,
agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di
attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il
superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune
modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i
centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le
diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche
mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di
controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto e operino il
collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei
confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei
servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità,
per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento
di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo,
in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi
dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni
centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della
presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla
riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i
livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione
delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e
206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole
amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i
risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi
formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni
e l’organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla
responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può
disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da
adottare con decreto del ministro del Tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza dei Consiglio dei
ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore
della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non
economici e autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle
amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove
occorra il soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.
Articolo 13
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "4-bis.
L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del
Tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di
raccordo tra questo e l'amministrazione;
individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni
funzionali;
previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche;
previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il
Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo
restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o
adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al
citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
Articolo 14
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva
riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o
complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia
necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra
amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso
della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla
presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo
del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di
diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante
interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è
necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico
economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia
finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
omogeneità di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli
organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti
ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del
commissariamento degli enti;
contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso
ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi,
in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale
utilizzo delle strutture impiantistiche.
Articolo 15
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione è incaricata per soddisfare esigenze di coordinamento,
qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto
delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più
contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al
trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le
singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi
dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto,
del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno
facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono
stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici
regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni.
Articolo 16
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle
attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i
progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche
amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro
di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse
finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi
di attuazione dei progetti selezionati e alla eventuale riduzione della spesa
autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1
si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19
aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata
accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca
dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle
spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo
affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
sono riassegnate con decreto del Ministro del Tesoro ai capitoli 2557, 2560 e
2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma
della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le
procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n.
303, nonché per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi
normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui
alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.
Articolo 17
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato
da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei
prodotti;
prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base
di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei
servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti
per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme
associate, alla definizione della carte dei servizi e alla valutazione dei
risultati;
prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori
di efficacia, efficienza ed economicità e alla valutazione comparativa dei
costi, rendimenti e risultati;
collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni
attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al
pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o
incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della
pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a
favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione
delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all’obbligo di
corrispondere l’indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella
corresponsione dell’indennizzo stesso.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta
annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui
al comma 1.
Articolo 18
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della
presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
individuazione di una sede di indirizzo strategico e di
coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento
alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti
operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle
procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per
i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di
eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di
efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e
consorzi;
ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la
promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia
nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento
decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi
consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore
secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli
previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità
del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato a
organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di
settore o di convenzionamento con essi;
previsione di organismi, strumenti e procedure per la
valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto
dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
riordino degli organi consultivi, assicurando una
rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di
ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in
ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
adozione di misure che valorizzino la professionalità e
l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra
enti di ricerca, università, scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento
alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri
decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento
previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto
dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi
di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema
della ricerca, nella quale:
siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel
settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
sia delineata la tipologia degli interventi per la
programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la
professionalità e la mobilità dei ricercatori.
Articolo 19
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal
presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato
giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Capo III
Articolo 20
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al
Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti
procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali,
locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà
regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è
presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei
procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro
caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono
attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i
principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli
articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il ministro competente, previa acquisizione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A
tal fine la presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove,
anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,
i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme,
anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo
da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma
confluenti in una unica procedura;
b)riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti
e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda a esigenze di
semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fondi di
rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa
e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano, in ragione
della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di
verifica e controllo;
g bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più
rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla
legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali
dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l’amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell’attività amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell’attività e degli atti amministrativi ai principi della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
g quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione
e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per
il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi
delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali
norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché
le seguenti materie:
sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché
valutazione del medesimo sistema di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali
e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,
prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti,
eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi
universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il
tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in
rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire
parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni
economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
procedure per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.
537;
procedure per l'accettazione da parte delle università di
eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al
comma 8, lettera c), il decreto del presidente del Consiglio dei ministri,
previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche
nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione
necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con
particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della
presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è
delegato a emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non
coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c),
anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme,
secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
Capo IV
Articolo 21
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli
istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e
della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del
servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema
scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo
Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando
a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte e ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in
deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi,
tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con
uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.
Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del
Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della
presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di
cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti
una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali
in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono
individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e
alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.
Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità
statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione
di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite
alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i
requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento
della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente
alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono
essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al
nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di
formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che
valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che
l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato
per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in
assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è
attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da
parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di
istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di
educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni
di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti
ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in
vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già
dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia
organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale
di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla
realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo
delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche
mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione,
dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego
dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di
attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto
dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti
collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali
anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento
degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della
libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle
famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e
programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento,
da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e
in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per
ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline e attività
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica
le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della
dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle
tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del
lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione
scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il
Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le
scuole e istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di
belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai
Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,
secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi
necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con
esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il
Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per
l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la
gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei
servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle
gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 novembre 1998 il Governo è delegato a
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della
pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della
specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle
diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle
specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e
delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale
e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle
delle istituzioni scolastiche autonome;
razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12,
comma 1, lettera p);
eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
valorizzazione del collegamento con le comunità locali a
norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni nella
salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento
e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto
è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della
personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni
scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono
individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
dei seguenti criteri:
l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione
e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità
previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati a una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà
disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola,
articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13
la riforma degli uffici periferici del ministero della Pubblica istruzione è
realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni e agli enti locali anche in materia di programmazione e
riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati
conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano
necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al
presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative
norme di attuazione.
20 bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la
regione Valle d’Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di
certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle
altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità
e i criteri di valutazione delle prove d’esame sono definiti nell’ambito
dell’apposito regolamento attuativo, d’intesa con la regione Valle d’Aosta. E’
abrogato il comma 5 dell’articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
Articolo 22
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e
termali e la vigilanza sulle attività relative. Le partecipazioni azionarie o
le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle
aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende
termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a
titolo gratuito alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui
territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio
di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o
la provincia autonoma o i comuni entro novanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un
piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le
risorse e i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al
risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà
luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in
tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni ad
esse trasferiti ai comuni interessati i quali possono altresì prevedere forme
di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso
affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i
comuni territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il
termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle
vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina
i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità
istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto
dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi
turistici.
Allegato 1
(previsto dall'articolo 20, comma 8)
1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la
riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare
riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):
-
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55;
-
legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
-
legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
-
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
-
legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
-
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;
-
legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo
dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;
-
legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.
-
Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per
le spese di gestione degli uffici giudiziari:
-
legge 24 aprile 1941, n. 392;
-
legge 25 giugno 1956, n. 702;
-
legge 15 febbraio 1957, n. 26.
-
Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
-
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7,
comma 6;
-
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.
-
Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e
lavoro straordinario del personale dello Stato:
-
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860;
-
legge 18 dicembre 1973, n. 836;
-
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
422;
-
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.
513;
-
legge 26 luglio 1978, n. 417.
-
Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di
presidi agli invalidi del lavoro:
-
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.
-
Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli
immobili demaniali:
-
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
-
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
-
legge 29 ottobre 1991, n. 358;
-
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287;
-
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
-
Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori
e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:
-
legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
-
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
-
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, articolo 19.
-
Procedimento di autorizzazione alle imprese per
autoproduzione:
-
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
-
Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di
acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque
sotterranee riconosciute pubbliche:
-
regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n.
1285;
-
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775;
-
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
-
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
-
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.
-
Procedimento di concessione per la distribuzione automatica
di carburante:
-
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.1034;
-
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n.
1269;
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
-
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre
1989;
-
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
-
Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra
di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
-
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
-
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
-
legge 5 marzo 1990, n. 46;
-
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.
447.
-
Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di
informatica:
-
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
-
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573;
-
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla
legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
-
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
-
Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di
suolo demaniale marittimo:
-
articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
-
Procedimento di prevenzione degli incendi:
-
legge 26 luglio 1965, n. 966;
-
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
-
legge 7 dicembre 1984, n. 818.
-
Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL):
-
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n.
824;
-
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, articoli 25 e 131;
-
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
-
Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica:
-
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
-
Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di
liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti
in favore di enti:
-
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
-
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
-
legge 5 giugno 1850, n. 1037;
-
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
-
legge 21 giugno 1896, n. 218;
-
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361;
-
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65.
-
Procedimento di espropriazione per causa di pubblica
utilità:
-
legge 25 giugno 1865, n. 2359;
-
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
-
Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della
spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze
all'estero:
-
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
-
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
-
legge 6 febbraio 1985, n. 15;
-
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
-
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367.
-
Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di
Paesi non appartenenti all'Unione europea:
-
legge 30 dicembre 1986, n. 943;
-
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.
-
Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel
caso di più domande di concessione:
-
articolo 37 del codice della navigazione.
-
Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e
risarcimento di danno erariale:
-
norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
-
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
-
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n.
1038;
-
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214.
-
Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di
equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
-
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
-
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
-
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
-
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
-
legge 8 agosto 1991, n. 274;
-
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349.
-
Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei
Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti
pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione
dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione
delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e
della dotazione di personale:
-
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
-
legge 30 aprile 1969, n. 153;
-
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
-
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
-
legge 11 marzo 1988, n. 67;
-
legge 9 marzo 1989, n. 88;
-
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n.
43, articolo 14, comma 14;
-
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
-
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3.
-
Procedimento di unificazione dei termini per i contributi
previdenziali:
-
legge 30 aprile 1969, n. 153;
-
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
-
Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi
impianti produttivi:
-
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
-
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303;
-
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
-
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
-
Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei
dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché
dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:
-
legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31;
-
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
-
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106;
-
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo
1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale n. 95
del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato
generale.
-
Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione
e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale
obbligatoria:
-
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, articolo 22;
-
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n.
1338;
-
legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
-
Procedimento di accertamento di infrazione alle norme
sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini
extracomunitari:
-
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
-
Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e
indennità di guerra:
-
legge 28 luglio 1971, n. 585;
-
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
-
Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:
-
legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
-
Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione
per attività didattiche:
-
legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69;
-
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, articolo 273.
-
Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico
degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli
esami di maturità e di diploma finale:
-
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, dall'articolo 143 all'articolo 150;
dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199.
-
Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione,
revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei
conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:
-
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, articoli 250 e 252.
-
Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e
trattamento di quiescenza del personale della scuola:
-
legge 4 gennaio 1968, n. 15;
-
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, articoli 510 e 580.
-
Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:
-
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
-
Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti
connessi a determinate attività industriali:
-
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175.
-
Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e
finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
con personalità giuridica di diritto pubblico e privato:
-
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12,
comma 2, lettera a), n. 3);
-
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6,
commi 3, 4 e 5.
-
Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa
italiana:
-
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, articolo 7.
-
Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega
italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a
Lione:
-
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164;
-
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tab. A
- Amministrazione 17 - Ministero della sanità).
-
Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti
concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche,
per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme,
modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e della proprietà dei risultati,
nonché per incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle
diverse aree del Paese:
-
legge 12 agosto 1977, n. 675;
-
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
-
legge 1o marzo 1986, n. 64;
-
legge 5 agosto 1988, n. 346;
-
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
-
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
-
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
-
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
-
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104;
-
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
-
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
-
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
-
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
-
Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:
-
legge 12 agosto 1977, n. 675;
-
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
-
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
-
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
-
Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e
per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:
-
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
-
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
-
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
-
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
-
legge 8 luglio 1986, n. 349;
-
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
-
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
-
Procedure per la produzione e commercializzazione di
additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:
-
legge 30 aprile 1962, n. 283;
-
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
-
Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
-
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
-
Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione
dei presidi sanitari:
-
legge 30 aprile 1962, n. 283;
-
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255;
-
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
-
Procedure attinenti le specialità medicinali di
automedicazione:
-
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
-
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
-
Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi
medici-chirurgici:
-
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante testo unico
delle leggi sanitarie (articolo 189);
-
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.
128.
-
Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per
la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:
-
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
-
Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei
fabbricati ad uso impresa:
-
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
-
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
-
Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato:
-
legge 16 aprile 1987, n. 183;
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236;
-
legge 18 maggio 1989, n. 183;
-
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
-
Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi
nelle aree depresse:
-
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
-
Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel
Mezzogiorno:
-
legge 1o marzo 1986, n. 64;
-
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
-
Procedimenti relativi ad interventi a favore
dell'imprenditoria femminile:
-
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
-
Procedimenti per il credito alla cooperazione e la
salvaguardia dei livelli occupazionali:
-
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
-
Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del
credito all'esportazione:
-
legge 24 maggio 1977, n. 227.
-
Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica:
-
legge 31 maggio 1984, n. 193.
-
Procedimenti a favore dell'industria bellica:
-
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
-
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6.
-
Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore
del commercio:
-
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
-
Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri
commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari:
-
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
-
Procedimenti relativi agli interventi a favore
dell'imprenditoria giovanile:
-
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
-
Procedimenti per la concessione di contributi per la
promozione degli investimenti esteri in Italia:
-
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge
20 maggio 1993, n. 156.
-
Procedimenti per la concessione di contributi per la
realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non
appartenenti all'Unione europea:
-
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
-
Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti
all'Unione europea:
-
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
-
Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle
imprese italiane esportatrici:
-
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
-
Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti
ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni:
-
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
-
Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei
crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione
economica e finanziaria in campo internazionale:
-
legge 24 maggio 1977, n. 227.
-
Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi
per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo:
-
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
-
Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il
commercio estero:
-
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
-
Procedimenti di concessione di contributi a consorzi
agroalimentari e turistico-alberghieri:
-
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
-
Procedimenti di concessione di contributi alle camere di
commercio italiane all'estero:
-
legge 1o luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.
-
Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento
della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale:
-
legge 26 febbraio 1992, n. 212.
-
Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società
ed imprese miste all'estero:
-
legge 24 aprile 1990, n. 100;
-
legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
-
Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli
autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto delle
merci:
-
legge 6 giugno 1974, n. 298;
-
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n.
32;
-
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.
56.
-
Procedimento in materia di strumenti per pesare:
-
legge 10 ottobre 1975, n. 517;
-
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
-
Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo
utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la
gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle
relative ai porti:
-
articoli 33-37 del codice della navigazione;
-
articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
-
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
-
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
-
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
-
Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica
sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività
imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali:
-
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
-
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
-
legge 1o marzo 1975, n. 44;
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
-
legge 17 maggio 1983, n. 217.
-
Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della
Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e
trattenimento:
-
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
-
Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque
minerali:
-
legge 2 maggio 1976, n. 160.
-
Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:
-
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
-
legge 16 giugno 1960, n. 623.
-
Procedimento di controllo su importazione, produzione e
detenzione latte in polvere e burro:
-
legge 11 aprile 1974, n. 138.
-
Procedimenti relativi alla detenzione e alla
commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:
-
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.
162;
-
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
-
Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di
mosti, vini e aceto:
-
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930;
-
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.
162;
-
legge 2 maggio 1976, n. 160.
-
Procedimento di controllo su tappi di chiusura e
contenitori:
-
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
-
Procedimenti relativi al controllo e alla
commercializzazione e al deposito degli alcoli:
-
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
-
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
-
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
-
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge
16 giugno 1950, n. 331;
-
legge 28 marzo 1968, n. 415;
-
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
-
Procedimento per la certificazione antimafia:
-
legge 31 maggio 1965, n. 575;
-
legge 19 marzo 1990, n. 55,
-
Legge 17 gennaio 1994 n. 47,
-
Decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490.
-
Procedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano
fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):
-
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
-
Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:
-
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
-
Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed
assistenziali (sportelli polifunzionali):
-
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
-
Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa
integrazione guadagni straordinaria:
-
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
-
legge 23 luglio 1991, n. 223;
-
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
-
Procedimento per la concessione del trattamento di
integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:
-
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
-
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
-
Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso
l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali:
-
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
-
Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti
delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del
divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:
-
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488;
-
legge 24 novembre 1981, n. 689;
-
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
-
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
-
Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione
delle imprese e delle società commerciali:
-
legge 11 giugno 1971, n. 426;
-
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;
-
legge 12 agosto 1993, n. 310.
-
Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di
lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
-
legge 10 gennaio 1935, n. 112;
-
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
-
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
-
legge 30 aprile 1969, n. 153;
-
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605;
-
legge 11 gennaio 1979, n. 12;
-
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
-
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
-
Procedure relative alla composizione e al funzionamento
delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione
e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
-
legge 8 agosto 1985, n. 443;
-
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
-
Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la
domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle
imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione
degli impianti:
-
legge 5 marzo 1990, n. 46;
-
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392.
-
Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini
dell'iscrizione nel Registro delle imprese di quelle esercenti attività di
autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane
od al Registro delle imprese:
-
legge 5 febbraio 1992, n. 122;
-
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
387.
-
Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze,
nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani,
fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla
vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte,
industria o mestiere:
-
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
-
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
-
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
-
legge 29 novembre 1952, n. 2388;
-
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
-
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
-
Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli
assicurati:
-
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
-
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
-
Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:
-
legge 15 ottobre 1990, n. 295.
-
Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di
servizi:
-
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n.
696;
-
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
-
Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di
forniture:
-
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n.
696;
-
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
-
Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo
scarico idrico al suolo:
-
legge 10 maggio 1976, n. 319.
-
Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:
-
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31);
-
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);
-
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
-
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4).
-
Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori
pubblici:
-
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
-
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55;
-
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
-
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
-
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
-
Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori:
-
legge 10 febbraio 1962, n. 57;
-
legge 8 agosto 1977, n. 584;
-
legge 19 marzo 1990, n. 55;
-
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55.
-
Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica
sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività
imprenditoriali:
-
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
-
Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le
emissioni in atmosfera:
-
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203;
-
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
-
Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove
sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per
l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:
-
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
-
Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e
protocolli terapeutici sperimentali:
-
legge 7 agosto 1973, n. 519;
-
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
-
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754.
-
Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati
alla formazione professionale e allo sviluppo:
-
legge 21 dicembre 1978, n. 845;
-
legge 14 febbraio 1987, n. 40;
-
legge 16 aprile 1987, n. 183;
-
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla
legge 12 novembre 1988, n. 492;
-
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
-
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.
-
112 bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei
lavoratori:
-
legge 29 aprile 1949, n. 264;
-
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
-
legge 23 luglio 1991, n. 223;
-
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
-
legge 24 giugno 1997, n. 196.
-
112 ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di
lavoro dipendente:
-
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n, 692, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473;
-
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
-
legge 10 aprile 1991, n. 125.
-
112 quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
all’esportazione e all’importazione:
-
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
-
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo
1994;
-
decreto del Ministro per il commercio con l’esterno 30
ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
-
112 quinques. Procedimento di rilascio del certificato di
agibilità:
-
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221:
-
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
-
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
-
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
-
112 sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per
trasporti eccezionali:
-
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e
62;
-
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
-
112 septies. Procedimento per la composizione del
contenzioso in materia di premi per l’assicurazione infortuni:
-
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
-
112 octies. Procedimenti relativi all’elencazione e alla
dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
-
legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
-
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977,
n. 783.
-
112 nonies. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
-
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
-
112 decies. Procedimento per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato:
-
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
-
-
112 undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e
riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque
territoriali:
-
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
-
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
-
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
-
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
-
legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
-
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
-
legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
-
legge 25 marzo 1985, n. 106;
-
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, articolo 6, come sostituito dall’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207.
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