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Legge 1 marzo
2006, n. 67
Misure per la tutela
giudiziaria delle persone con disabilità
vittime di discriminazioni
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n.
54
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Finalità e ambito di
applicazione
Art. 2 - Nozione di
discriminazione
Art. 3 - Tutela giurisdizionale
Art. 4 - Legittimazione ad agire
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente legge,
ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del
principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle
persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti
civili, politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei
casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative
all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Art. 2
Nozione di discriminazione
1. Il principio di
parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna
discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha
discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona
è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una
persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha
discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un
atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con
disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì,
considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti
indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano
la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di
intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.
Art. 3
Tutela giurisdizionale
1. La tutela
giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all’articolo 2 della
presente legge è attuata nelle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6 e
8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al
fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio
danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e
concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento
che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora
sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a
rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il
termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
4. Il giudice può
ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del
convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su
uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.
Art. 4
Legittimazione ad agire
1. Sono altresì
legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e
per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti
individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità
statutaria e della stabilità dell’organizzazione.
2. Le associazioni e
gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto
dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa
per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e
gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai
comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, quando
questi assumano carattere collettivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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