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LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N.
675
TUTELA DELLA PRIVACY
INDICE
CAPO I -
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 -
FINALITA' E DEFINIZIONI
Art. 2 -
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 3 -
TRATTAMENTO DI DATI PER FINI ESCLUSIVAMENTE PERSONALI
Art. 4 -
PARTICOLARI TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
Art. 5 -
TRATTAMENTO DI DATI SVOLTO SENZA L’AUSILIO DI MEZZI ELETTRONICI
Art. 6 -
TRATTAMENTO DI DATI DETENUTI ALL’ESTERO
CAPO II -
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7 -
NOTIFICAZIONE
Art. 8 -
RESPONSABILE
CAPO III -
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SEZIONE I -
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art. 9 -
MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
Art. 10 -
INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
SEZIONE II -
DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 11 -
CONSENSO
Art. 12 -
CASI DI ESCLUSIONE DEL CONSENSO
Art. 13 -
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 14 - LIMITI ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI
SEZIONE III -
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA'
DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 15 - SICUREZZA DEI DATI
Art. 16 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 17 - LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI
Art. 18 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
SEZIONE IV -
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 19 - INCARICATI DEL TRATTAMENTO
Art. 20 - REQUISITI PER LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE
DEI DATI
Art. 21 -
DIVIETO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
CAPO IV -
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22 -
DATI SENSIBILI
Art. 23 -
DATI INERENTI ALLA SALUTE
Art. 24 -
DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’Art. 686
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 25 -
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI NELL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA
Art. 26 -
DATI CONCERNENTI PERSONE GIURIDICHE
CAPO V -
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27 -
TRATTAMENTO DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI
Art. 28 -
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ALL’ESTERO
CAPO VI -
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29 -
TUTELA
CAPO VII -
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art. 30 -
ISTITUZIONE DEL GARANTE
Art. 31 -
COMPITI DEL GARANTE
Art. 32 -
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 33 -
UFFICIO DEL GARANTE
CAPO VIII -
SANZIONI
Art. 34 -
OMESSA O INFEDELE NOTIFICAZIONE
Art. 35 -
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI
Art. 36 -
OMESSA ADOZIONE DI MISURE NECESSARIE ALLA SICUREZZA DEI DATI
Art. 37 -
INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE
Art. 38 -
PENA ACCESSORIA
Art. 39 -
SANZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO IX -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40 -
COMUNICAZIONI AL GARANTE
Art. 41 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 42 -
MODIFICHE A DISPOSIZIONI VIGENTI
Art. 43 -
ABROGAZIONI
CAPO X -
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44 -
COPERTURA FINANZIARIA
Art. 45 -
ENTRATA IN VIGORE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
FINALITA' E DEFINIZIONI
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche
e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati"qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una
o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di
criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale"qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato"la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o
l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione"il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per "dato anonimo"il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non
può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco"la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante"l’autorità istituita ai sensi dell’Art. 30.
Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3
TRATTAMENTO DI DATI PER FINI ESCLUSIVAMENTE PERSONALI
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all’applicazione della presente legge,
sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di sicurezza dei dati di cui all’Art. 15, nonché le disposizioni
di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4
PARTICOLARI TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all’Art. 8 della legge 1. aprile
1981, n. 121, come modificato dall’Art. 43, comma 1, della presente legge,
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù
dell’accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’Art. 12
della medesima legge;
c) nell’ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del
libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell’ambito del
servizio dei carichi pendenti nella materia penale; d) in attuazione
dell’Art. 371bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni
di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della
magistratura e del Ministero di grazia e giustizia; e) da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di
legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta
eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5
TRATTAMENTO DI DATI SVOLTO SENZA L’AUSILIO DI MEZZI ELETTRONICI
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina
prevista per il trattamento effettuato con l’ausilio di tali mezzi.
Art. 6
TRATTAMENTO DI DATI DETENUTI ALL’ESTERO
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all’estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati
personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le
disposizioni dell’Art. 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7
NOTIFICAZIONE
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne
notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di
lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la
ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla
durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli
elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l’effettuazione della
variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all’Unione
europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l’indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce
il trattamento, nonché l’eventuale connessione con altri trattamenti o banche
di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro
delle imprese di cui all’Art. 2188 del codice civile, nonché coloro che
devono fornire le informazioni di cui all’Art. 8, comma 8, lettera d),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite
di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui
all’Art. 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il
tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la
disposizione di cui al comma 3.
5bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli
elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante
ai sensi del regolamento di cui all’Art. 33, comma 3, quando il trattamento
è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di
espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24,
ovvero del provvedimento di cui al medesimo Art. 24;
b) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità , ovvero dai soggetti indicati nel comma
4"bis dell’Art. 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al
medesimo Art.; c) temporaneamente senza l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate
all’organizzazione interna dell’attività esercitata dal titolare,
relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli
di cui agli articoli 22 e 24.
5ter. Fuori dei casi di cui all’Art. 4, il trattamento non è soggetto a
notificazione quando:
a) è necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di
cui all’Art. 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza
inviata per fini diversi da quelli di cui all’Art. 13, comma 1, lettera
e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli
interessati, alla loro qualifica e all’organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d’ufficio e di lavoro e comunque per fini
diversi da quelli di cui all’Art. 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all’adempimento di specifici obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con
riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario all’adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5"bis, lettera b) da liberi
professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità
strettamente collegate all’adempimento di specifiche prestazioni e fermo
restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’Art. 2083 del Codice
civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento
dell’attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati
di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo
di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità
medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità
alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria gestione di biblioteche,
musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la
organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di
cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di
finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti
che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione,
la fondazione, il comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di
informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle
autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero, nel rispetto del Codice di cui all’Art. 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la
redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria o di altre autorità ;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni
a proposte di legge d’iniziativa popolare, a richieste di referendum, a
petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui
all’Art. 1117 e seguenti del Codice civile, limitatamente alle categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per
l’amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo
necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
5quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o
dell’esonero di cui ai commi 5bis e 5ter, sempre che il trattamento riguardi
unicamente le finalità , le categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione individuate, unitamente al periodo di
conservazione dei dati, dai medesimi commi 5bis e 5ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5bis, lettera a) e 5ter, lettere a) e m), dalle
disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi
indicate;
b) nel caso di cui al comma 5bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi
indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate con le
modalità previste dall’Art. 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi. 5quinquies.
Il titolare che si avvale dell’esonero di cui al comma 5ter deve fornire gli
elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 8
RESPONSABILE
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali
hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SEZIONE I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art. 9
MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10
INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’Art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l’espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e
14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si
applica quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che
il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel
caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non
si applica, altresì , quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all’Art. 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
SEZIONE II
DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 11
CONSENSO
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in
forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese
all’interessato le informazioni di cui all’Art. 10.
Art. 12
CASI DI ESCLUSIONE DEL CONSENSO
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l’interessato o per l’acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per
l’adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e
si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per
l’esclusivo perseguimento delle relative finalità , nel rispetto del codice di
deontologia di cui all’Art. 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti
anche ai fini indicati nell’Art. 13, comma 1, lettera e), nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica
dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all’Art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
Art. 13
DIRITTI DELL’INTERESSATO
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’Art. 31,
comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’Art. 7, comma 4, lettere a),
b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su
cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere
chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all’Art. 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14
LIMITI ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI
1. I diritti di cui all’Art. 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell’Art.
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro
stabilità ;
e) ai sensi dell’Art. 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l’esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell’interessato ai sensi dell’Art. 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all’Art. 32, commi 6 e 7, e indica
le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l’attuazione.
SEZIONE III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA'
DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 15
SICUREZZA DEI DATI
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell’Art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti
l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all’evoluzione tecnica del settore e
all’esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all’Art. 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri con l’osservanza delle norme che regolano la
materia.
Art. 16
CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il
titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del
comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali è nulla ed è punita ai sensi dell’Art. 39, comma 1.
Art. 17
LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato.
2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla
base del trattamento di cui al comma 1 del presente Art., ai sensi
dell’Art. 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dalla legge.
Art. 18
DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’Art. 2050 del codice
civile.
SEZIONE IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 19
INCARICATI DEL TRATTAMENTO
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte
delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del
trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro
diretta autorità.
Art. 20
REQUISITI PER LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DAT
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e
di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell’interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e
i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità ;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
d) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità , nei limiti del diritto di cronaca
posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del
codice di deontologia di cui all’Art. 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell’incolumità
fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all’Art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito
dei gruppi bancari di cui all’Art. 60 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre
1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi
dell’Art. 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate
sono stati notificati ai sensi dell’Art. 7, comma 2, per il perseguimento
delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell’Art. 27.
Art. 21
DIVIETO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all’Art. 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il
periodo di tempo indicato nell’Art. 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettività . Contro il divieto può
essere proposta opposizione ai sensi dell’Art. 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all’Art. 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l’osservanza delle norme
che regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22
DATI SENSIBILI
1. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa
autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti
a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante,
qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all’Art. 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango
pari a quello dell’interessato, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui
al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e
di buona condotta secondo le modalità di cui all’Art. 31, comma 1, lettera
h). Resta fermo quanto previsto dall’Art. 43, comma 2.
Art. 23
DATI INERENTI ALLA SALUTE
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono, anche senza l’autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità
fisica e della salute dell’interessato. Se le medesime finalità riguardano un
terzo o la collettività , in mancanza del consenso dell’interessato, il
trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all’interessato solo per il tramite di un medico designato
dall’interessato o dal titolare.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità . E’ vietata la
comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l’autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata,
salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24
DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’Art. 686
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all’Art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Art. 25
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI NELL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il consenso dell’interessato non è richiesto quando il trattamento
dei dati di cui all’Art. 22 è effettuato nell’esercizio della professione
di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità , nei
limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo
trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all’Art.
24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità
del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza
l’autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all’Art. 31, comma 1, lettera h),
l’adozione, da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, di
un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al
comma 1 del presente Art., effettuato nell’esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di
cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei
giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino
alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In
caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’Art. 31, comma 1, lettera
l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì , prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e
24. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui
all’Art. 10. 4"bis. Le disposizioni della presente legge che attengono
all’esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai
trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero.
Art. 26
DATI CONCERNENTI PERSONE GIURIDICHE
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti
persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione. 2.
Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano
le disposizioni dell’Art. 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27
TRATTAMENTO DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da
norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne
data previa comunicazione nei modi di cui all’Art. 7, commi 2 e 3 al
Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la
diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste
da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui
all’Art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati
nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ALL’ESTERO
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere
previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all’Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data
della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle
persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
di grado pari a quello assicurato dall’ordinamento italiano. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità , la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l’interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma
scritta;
b) sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l’interessato o per l’acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per la
conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell’interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all’Art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica
dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell’interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente Art. può essere
proposta opposizione ai sensi dell’Art. 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente Art. non si applicano al trasferimento di
dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e
per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità .
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente Art. è effettuata ai
sensi dell’Art. 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto
dall’Art. 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata
con un unico atto unitamente a quella prevista dall’Art. 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29
TUTELA
1. I diritti di cui all’Art. 13, comma 1, possono essere fatti valere
dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al
Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, sia stata già adita l’autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo
che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto
al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un’ulteriore
domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e
l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il
Garante può disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate,
a cura dell’ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero
l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni,
non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a
tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il
titolare o l’interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo
ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L’opposizione
non sospende l’esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all’Art. 4
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere, a
richiesta, l’esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è
ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio
dell’autorizzazione di cui all’Art. 22, comma 1, o che riguardano,
comunque, l’applicazione della presente legge, sono di competenza
dell’autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell’Art. 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art. 30
ISTITUZIONE DEL GARANTE
1.E’ istituito il Garante per protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità . I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che
siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o
dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere
confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il
presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati
in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell’Art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
membri compete un’indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione
sono determinate, con il regolamento di cui all’Art. 33, comma 3, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31
COMPITI DEL GARANTE
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di
legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al
fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di
regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell’Art. 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del
principio di rappresentatività , la sottoscrizione di codici di deontologia e
di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e
delle relative finalità , nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui
all’Art. 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco
quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità
del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall’evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di
attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l’attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell’Art. 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’Art. 4 e verificare,
anche su richiesta dell’interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla
presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente Art., è tenuto
nei modi di cui all’Art. 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla
data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le
province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale
dislocato su base provinciale, preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le
relazioni con il pubblico di cui all’Art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente Art., può
essere proposta opposizione ai sensi dell’Art. 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine,
invitano il presidente o un suo delegato membro dell’altro organo a
partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse iscritti all’ordine del giorno; possono richiedere, altresì ,
la collaborazione di personale specializzato addetto all’altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante
e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le
attività assicurative e per la radiodiffusione e l’editoria.
Art. 32
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
responsabile, al titolare, all’interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può
disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del
presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell’accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del
Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono
individuate con il regolamento di cui all’Art. 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall’Art. 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il
trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento,
il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed
integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto
dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all’Art. 10, comma 4,
della legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’Art. 42, comma 1,
della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato
può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai
sensi dell’Art. 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo
svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti al
relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all’Art. 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi
agli organismi e ai dati di cui all’Art. 4, comma 1, lettera b), il membro
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33
UFFICIO DEL GARANTE
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima
applicazione della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre
Amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in
misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla
data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche
tra magistrati ordinari o amministrativi.
1-bis. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con
proprio regolamento il Garante definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le
procedure previste dall'Art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data
di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni
dirigenziali, dall'Art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29,
come sostituito dall'Art. 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il
regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nelle more della più
generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità
amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del
trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di
entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'Art.
41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231,
corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di
entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la
differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento
maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'Art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero
non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per
cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente
numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al
corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di
cui all'Art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231
del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato
nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle
qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento
dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi
compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese,
anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il
regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinques. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle
norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi
i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e
l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del Decreto legislativo n° 29 del 3 febbraio 1993 e
successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione
e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli
organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di
un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei
conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle
dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su
parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate
le indennità di cui all'Art. 30, comma 6, e altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'Art. 29, commi
da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del
procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti
interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei
diritti di cui all'Art. 13, nonché della notificazione di cui all'Art.
7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma
3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi
di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o,
in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionali.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al
segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui
all'Art. 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti
del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la
qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
CAPO VIII
SANZIONI
Art. 34
OMESSA O INFEDELE NOTIFICAZIONE
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non
rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il
fatto concerne la notificazione prevista dall’Art. 16, comma 1, la pena è
della reclusione sino ad un anno.
Art. 35
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due
anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e
24, ovvero del divieto di cui all’Art. 28, comma 3, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni. 3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2
deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36
OMESSA ADOZIONE DI MISURE NECESSARIE ALLA SICUREZZA DEI DATI
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni
dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’Art. 15, è punito con la
reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della
reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione
fino ad un anno.
Art. 37
INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi dell’Art. 22, comma 2, o dell’Art. 29, commi 4 e 5, è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38
PENA ACCESSORIA
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la
pubblicazione della sentenza.
Art. 39
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui
al presente Art. è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40
COMUNICAZIONI AL GARANTE
1. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell’interessato
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia
iniziato prima di tale data. Resta salva l’applicazione delle disposizioni
relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente
legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998 le
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio
1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all’Art. 5
riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per
quelli di cui all’Art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998
al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all’Art. 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati
personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei
rischi di cui all’Art. 15, comma 1.
4. Le misure di cui all’Art. 15, comma 3, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi
previsti.
5. Nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
i trattamenti dei dati di cui all’Art. 22, comma 3, ad opera di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all’Art. 24, possono
essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate,
previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del
Garante ai sensi dell’Art. 30, le funzioni del Garante sono svolte dal
presidente dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l’esame dei ricorsi di cui all’Art. 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un’autorizzazione del
Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta
eccezione per la disposizione di cui all’Art. 28, comma 4, lettera g), a
decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere
applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le
comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere
date entro il 30 novembre 1997.
Art. 42
MODIFICHE A DISPOSIZIONI VIGENTI
1. L’Art. 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito dal
seguente:
"Art. 10 Controlli
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati
è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’Art.
7, fermo restando quanto stabilito dall’Art. 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità procedente ne dà notizia al
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui
alla lettera a) del primo comma dell’Art. 5 la conferma dell’esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge
o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non
oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità , dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo
ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari
e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell’Art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente:
"1. E’ istituita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione,
denominata "Autorità " ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell’Art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità , l’istituzione del ruolo del personale, il
relativo trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere,
nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro e su parere conforme dell’Autorità medesima. Il parere
del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque
essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale
del Garante per l’editoria e la radiodiffusione ovvero dell’organismo che
dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo
complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti
dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo
conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio
1996 - 1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n.
388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle
seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali".
Art. 43
ABROGAZIONI
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con
la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell’Art. 8 ed il
quarto comma dell’Art. 9 della legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro sei
mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’Art. 33, comma 1,
della presente legge, il Ministro dell’interno trasferisce all’ufficio del
Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato
Art. 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di
accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì
ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all’Art. 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l’obbligo di conferimento di dati ed informazioni
di cui all’Art. 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n.
121.
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44
COPERTURA FINANZIARIA
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire
8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997"1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo utilizzando, per
il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l’accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e
1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell’accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a
lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente
legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto
previsto dall’Art. 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati
effettuati in esecuzione dell’accordo di cui all’Art. 4, comma 1, lettera
a) e alla nomina del Garante.
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