|
Versione Stampabile
ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO
PREMESSA
Art. 1 -
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA
Art. 2 -
FASE SPERIMENTALE ED ACCORDO SUCCESSIVO
Art. 3 -
DISTRIBUZIONE ED IMPIEGO DEI FONDI
Art. 4 -
CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE
Art. 5 -
BUONI PASTO
Tenuto conto del regime di orario di servizio e di lavoro derivante, nelle
Amministrazioni dello Stato, dall'art. 22 della legge n. 724 del 1994, dall'art. 19 del CCNL Ministeri e dall'accordo successivo in data 14.11.1995;
Considerata l'opportunità di disciplinare l'attribuzione dello stanziamento
previsto dall'art. 2, comma 11, della legge n. 550 del 1995, secondo la
direttiva della Presidenza del consiglio in data 7 febbraio 1996, in via
preliminare rispetto alla definizione del nuovo contratto collettivo nazionale
di lavoro di comparto per il biennio economico 1996-1997, al fine di favorire l'estensione dell'orario di lavoro europeo nelle Amministrazioni dello Stato, per
incrementarne l'efficienza, la fruibilità dei servizi, i rapporti interni ed
esterni;
Considerata, inoltre, la necessità di procedere a distinti accordi per il
personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e per l' autonoma separata area
di contrattazione per il personale dirigenziale, fermo restando che il personale
non contrattualizzato di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993,
sarà oggetto di separati provvedimenti a cura delle competenti Amministrazioni;
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA
1. Il presente accordo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle
Amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993,
n. 593.
2. Il presente accordo concerne il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre
1997, con le articolazioni temporali di cui al successivo art. 2.
FASE SPERIMENTALE ED ACCORDO SUCCESSIVO
1. Nel corso del presente anno, l'applicazione dell'art. 2,comma 11, della
legge n. 550 del 1995, sarà articolata per fasi trimestrali.
2. La prima fase ha carattere sperimentale e corrisponde al trimestre 1 aprile -
30 giugno; in tale fase si applica il presente accordo, per una spesa
complessiva non superiore a 49,095 miliardi.
3. Le Amministrazioni, al termine della fase di sperimentazione, raccoglieranno
i dati relativi all'applicazione dell'accordo nell'area di competenza ed
invieranno entro il 15 luglio all'A.RA.N., alla Presidenza del consiglio dei
ministri - Dipartimento funzione pubblica, al Ministero del Tesoro - Ragioneria
generale dello Stato, dopo aver sentito, al riguardo, le organizzazioni
sindacali, una relazione dettagliata, concernente, in particolare, la
distribuzione della spesa per numero dei fruitori, giornate, tipologie di
orario, sedi di lavoro.
4. Sulla base delle relazioni ricevute le parti si impegnano a disciplinare con
successivo accordo il regime definitivo di applicazione dell'art. 2, comma 11,
della legge n. 550 del 1995. Nelle more della procedura di approvazione dell'accordo successivo, nel trimestre dal 1 luglio al 30 settembre continuerà ad
applicarsi il regime sperimentale di cui al comma 2, per una ulteriore spesa
complessiva non superiore a 49,095 miliardi.
5. Con l'accordo successivo verranno determinate le modalità di impiego dei
fondi residui alla data del 30 giugno e, prevedibilmente, alla data del 30
settembre, tenendo conto dei 49,095 miliardi non spesi in corrispondenza del
trimestre gennaio - marzo e delle eventuali somme non impiegate dalle
Amministrazioni sui due trimestri successivi. Al riguardo, l'accordo dovrà
tener conto dei possibili effetti di trascinamento della spesa sugli anni 1997 e
1998.
DISTRIBUZIONE ED IMPIEGO DEI FONDI
1. I 98,191 miliardi relativi al trimestre di sperimentazione ed a quello di
prosecuzione verranno suddivisi con apposito provvedimento tra le
Amministrazioni che hanno distinti capitoli di bilancio per il personale civile,
in ragione delle unità in servizio, dedotte le spese a carico delle
Amministrazioni stesse per mense o servizi sostitutivi, eventualmente previste
sui capitoli medesimi. Nell'ipotesi in cui una Amministrazione, alla fine del
primo trimestre di sperimentazione, si trovi ad aver speso una somma superiore
all'assegnazione relativa a detto trimestre, potrà chiedere una integrazione
al Tesoro, destinata alla copertura del fabbisogno per il secondo trimestre, da
dedurre dalla somma non impiegata per il trimestre gennaio - marzo.
2. Ciascuna Amministrazione provvederà all'impiego delle somme ricevute per l'acquisto di buoni pasto attraverso apposite convenzioni secondo le norme di
contabilità in vigore, anche in forma decentrata sul territorio, in relazione
alle articolazioni dell' amministrazione stessa.
CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE
1. Hanno titolo all' attribuzione del buono pasto i dipendenti di cui all'art.
1, 1° comma, aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni
o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano
fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso
la sede di lavoro.
2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella
quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei
ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 19, comma 4, del CCNL, all'interno della quale va consumato il pasto.
3. Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale
il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore
di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 19, comma
4, del CCNL, all' interno della quale va consumato il pasto.
4. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a
carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico fino all'ammontare di cui al successivo art. 5, e comunque non oltre il corrispettivo di
un pasto tipo.
5. Nell' ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile che a
personale di altre categorie, i dipendenti civili mantengono il diritto ad
utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore.
6. I competenti organi di ciascuna Amministrazione controlleranno con apposite
procedure il rigoroso rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
BUONI PASTO
1. Il valore del buono pasto, per il trimestre di sperimentazione e per quello
di prosecuzione, è fissato in lire novemila.
2. La consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici di ciascuna
amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione stessa, ai
singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 4.
3. I dipendenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che si trovano
nelle condizioni di cui al precedente art. 4, anche se appartenenti ad
amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto dall'Amministrazione, Ente od ufficio ove prestano servizio. I dipendenti
ministeriali che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al
comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente accordo.
4. L'attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo
essere sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro.
|