CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
DI MODIFICA DEL CCNQ
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI 2008 – 2009
DEL 26 SETTEMBRE 2008
In data 9 ottobre 2009 alle ore 12.00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo
l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente, Avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CISAL (non firmato)
CONFSAL (firmato)
CGU (firmato)
CSE (firmato)
RDB CUB (firmato)
USAE (firmato)
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo
Nazionale Quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e
permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008 – 2009
del 26 settembre 2008
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
DI MODIFICA DEL CCNQ
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI 2008 – 2009
DEL 26 SETTEMBRE 2008
INDICE
Art. 1 - Campo di applicazione
CAPO I - COMPARTI REGIONI – AUTONOMIE LOCALI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Art. 2 - Prerogative sindacali nel comparto Regioni-Autonomie locali
Art. 3 - Ripartizione delle prerogative sindacali nel Comparto Regioni-Autonomie
locali
Art. 4 – Ripartizione delle prerogative sindacali nel comparto Servizio
sanitario nazionale
CAPO II - RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NEI RESTANTI COMPARTI
Art. 5 – Distacchi sindacali
Art. 6 - Permessi sindacali
Art. 7 - Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Art. 8 - Disposizioni particolari per il Comparto Scuola
Art. 9 - Disposizioni finali
Art. 10 - Norme transitorie
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni
pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165,
ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei
distacchi e permessi il cui contingente complessivo, come definito dal CCNQ del
26 settembre 2008, è ridotto delle percentuali fissate dal Decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 23 febbraio 2009 - revisione
dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore
del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2,
e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 46-bis
del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Nel presente contratto la dizione “comparti di contrattazione collettiva del
pubblico impiego” è semplificata in “comparti”.
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo
accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei
comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la
dizione “accordo stipulato il 7 agosto 1998”. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre
prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato dal CCNQ del 27
gennaio 1999, dall’art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002 e dal CCNQ del
24 settembre 2007 è indicato come “CCNQ del 7 agosto 1998”.
5 Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla
trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 come specificato nell’art. 9 comma 12. Nel testo del presente
contratto esse vengono indicate come “organizzazioni sindacali rappresentative”.
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le
confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono.
Pertanto, con il termine di “associazioni sindacali” si intendono nel loro
insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad
esse aderenti.
7. Con il termine “amministrazione” sono indicate genericamente tutte le
amministrazioni pubbliche comunque denominate.
8. Il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di
revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi dell’articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 è indicato con la dizione “DM 23 febbraio 2009”
CAPO I
COMPARTI REGIONI – AUTONOMIE LOCALI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ART. 2
Prerogative sindacali nel comparto Regioni-Autonomie locali
1. E’ confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del
Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all’articolo 1, lettera e). Tale
contingente è pari a n. 540 distacchi.
2. E’ confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a n. 90
minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di n. 30
minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni
sindacali rappresentative, per la restante parte, nei limiti indicati al comma
3.
3. I permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali
rappresentative – al netto dei cumuli previsti dal comma 5 e dei permessi
spettanti alle RSU ai sensi del comma 2 – sono fruibili dalle stesse nella
misura pari a n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di
comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso
l’amministrazione dove sono utilizzati.
4. La quota di permessi di cui al comma 3 è ripartita nelle amministrazioni tra
le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell’art. 9 del CCNQ del
7 agosto 1998.
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto
al comma 2, le associazioni sindacali, alla luce del DM 23 febbraio 2009,
confermano i cumuli dei permessi sindacali nella misura di 19 minuti per
dipendente in servizio nel comparto, nonché la relativa disciplina.
6. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 5
ammonta, nell’anno 2009, a n. 101 distacchi.
7. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli
organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali,
previsto dall’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che
siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa,
continua ad essere pari a n. 99.423 ore complessive.
ART. 3
Ripartizione delle prerogative sindacali nel Comparto Regioni-Autonomie locali
1. In esecuzione dell’ordinanza ex artt. 669 terdecies e segg. c.p.c. n. 81927
emessa dal Tribunale di Roma in data 7 luglio 2009, le prerogative sindacali di
cui all’art. 2 competono, in via provvisoria e con riserva di riesame a seguito
della definitiva conclusione del giudizio, anche al CSA Regioni ed Autonomie
locali ed alla confederazione CISAL cui lo stesso aderisce, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. Conseguentemente:
1. i distacchi di cui all’art. 2, comma 1 sono ripartiti secondo la tavola n. 2
allegata;
2. il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 6
dell’art. 2 è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto
del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 3;
3. il contingente dei permessi di cui all’art. 2, comma 7 è distribuito come
indicato nella tavola n. 4.
ART. 4
Ripartizione delle prerogative sindacali nel comparto Servizio sanitario
nazionale
1. E’ confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del
Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all’articolo 1, lettera i). Tale
contingente, complessivamente pari a n. 380 distacchi, è ripartito secondo la
tavola n. 5 allegata.
2. E’ confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a n. 90
minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di n. 30
minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni
sindacali rappresentative, per la restante parte, nei limiti indicati al comma
3.
3. I permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali
rappresentative – al netto dei cumuli previsti dal comma 5 e dei permessi
spettanti alle RSU ai sensi del comma 2 – sono fruibili dalle stesse nella
misura pari a n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di
comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso
l’amministrazione dove sono utilizzati.
4. La quota di permessi di cui al comma 3 è ripartita nelle amministrazioni tra
le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell’art. 9 del CCNQ del
7 agosto 1998.
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto
al comma 2, le associazioni sindacali, alla luce del DM 23 febbraio 2009,
confermano i cumuli dei permessi sindacali nella misura di 19 minuti per
dipendente in servizio nel comparto, nonché la relativa disciplina.
6. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 5
ammonta, nell’anno 2009, a n. 110 distacchi ed è ripartito tra le
confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di
ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 6.
7. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli
organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali,
previsto dall’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che
siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa,
continua ad essere pari a n. 91.278 ore complessive distribuite come da tavola
n. 7.
CAPO II
RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NEI RESTANTI COMPARTI
ART. 5
Distacchi sindacali
1. Il contingente dei distacchi sindacali di cui all’art. 2 del CCNQ del 26
settembre 2008, pari a n. 2.465 distacchi, ai sensi dell’art. 1 del DM 23
febbraio 2009 è ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2009, del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati
dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all’articolo 1,
lettere e) e i), rispettivamente per il personale del Comparto Regioni ed
autonomie locali e per il personale del Comparto Servizio sanitario nazionale.
3. A seguito delle suindicate operazioni il contingente dei distacchi
utilizzabile nei comparti di contrattazione delle Agenzie fiscali, Enti pubblici
non economici, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola e Università, come definiti dal
CCNQ 11 giugno 2007, è pari a n. 1.313.
4. In relazione alla problematica inerente l’insufficienza di prerogative
sindacali per l’Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per
ottemperare alla sentenza Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 le parti
concordano che a questo scopo si utilizzeranno anche n. 5 distacchi di
competenza del Comparto Scuola che verranno ceduti a seguito della
sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali
della dirigenza. Pertanto, a decorrere da tale data, il contingente di cui al
comma 3 sarà pari a n. 1.308 distacchi. Dalla medesima data entra in vigore la
tavola 14/bis.
5. Il contingente di cui al comma 3 costituisce il limite massimo dei distacchi
fruibili in tutti i comparti ivi elencati dalle associazioni sindacali di cui
all’art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6.
6. Il contingente dei distacchi di cui al comma 3, nelle more della
razionalizzazione dei comparti di contrattazione collettiva, è ripartito
nell’ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 8 a n. 15.
7. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM,
anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane
costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale. Al fine di
consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del
Comparto Ministeri e del Comparto Scuola è possibile utilizzare in forma
compensativa, rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri nonché per l’AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale
facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei
limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza.
Dell’avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento
della Funzione Pubblica ed all’ARAN.
8. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra
le associazioni sindacali rappresentative già previsti dall’art. 6 del CCNQ del
7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 43, comma 13 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze
linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli
Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è
utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB -
USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
ART. 6
Permessi sindacali
1. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il
contingente complessivo dei permessi sindacali di cui all’art. 3, comma 1, del
CCNQ del 26 settembre 2008, pari a 90 minuti per dipendente in servizio, è
ridotto, a decorrere dall’1 luglio 2009, del 15% e rideterminato nella misura di
76 minuti e 30 secondi.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano:
a) alle RSU nella misura di 25 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l’amministrazione;
b) alle organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di n. 51 minuti
per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, fatto
salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni,
secondo le modalità indicate nell’art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
4. Prima di procedere all’assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni
organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 3, l’amministrazione
dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari
all’eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui ai commi 5 e 6.
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU indicati
al comma 2 lett. a), i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b), a livello
nazionale possono essere utilizzati in forma cumulata nella misura massima del
37% della quota a disposizione.
6. Per il Comparto Scuola la percentuale massima di cui al comma 5 è elevata di
un ulteriore 16%.
7. Entro 45 giorni dalla firma dell’ipotesi di accordo le confederazioni
sindacali rappresentative, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel
caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano
formalmente all’Aran a mezzo raccomandata A.R., o raccomandata a mano, la
percentuale di permessi che, ai sensi dei commi 5 e 6, intendono utilizzare in
forma cumulata a livello nazionale e che attiveranno a decorrere dalla
sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse
decorrenze previste per il Comparto Scuola all’art. 8, comma 1, lett. a). Il
mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente
comma si intende quale implicita rinuncia all’utilizzo in forma cumulata dei
permessi sindacali.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo,
nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di
cui al comma 4, l’Aran pubblica sul proprio sito Internet le comunicazioni
ricevute.
9. La quantificazione dei permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata di
cui al presente articolo viene effettuata dall’Aran tenendo conto della
percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell’accertamento
della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dipendenti, del dato
ufficiale pubblicato nell’ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello
Stato alla data del 31.12.2006 che, per gli aspetti inerenti la presente
procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell’Aran a seguito
della firma della presente ipotesi di accordo.
10. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 9, per il Comparto Scuola si
continua a tener conto anche del personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato.
11. La quantità di permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata determinata
ai sensi dei precedenti commi è tempestivamente comunicata alle associazioni
sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.
ART. 7
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei
permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari
nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall’art. 11 del CCNQ
del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi
direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
non collocati in distacco o aspettativa, come quantificato dall’art. 5 comma 1,
del CCNQ del 26 settembre 2008, a decorrere dal 1 luglio 2009 è ridotto del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dal predetto art. 5, comma
1, del CCNQ del 26 settembre 2008 per il Comparto Regioni e autonomie locali e
per il Comparto Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 2, comma 7 ed
all’art. 4, comma 7.
3. Conseguentemente il nuovo contingente complessivo è pari, a regime, a n.
196.213 ore di permessi, di cui n. 30.312 ore complessive alle confederazioni
dei comparti e n. 165.901 ore complessive per i residui comparti di cui all’art.
5, comma 3.
4. Il contingente di cui al comma 3 è ripartito tra le confederazioni e le
organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal
n. 16 al n. 25.
5. Per il solo anno 2009, la riduzione avviene tenendo conto dell’utilizzo pro
rata per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009. Conseguentemente, per tale anno
il contingente complessivo dei permessi di cui al presente articolo è
ricalcolato come da tavole allegate dal n. 26 al n. 35.
6. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell’art. 5 del CCNQ del 18 dicembre
2002.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
ART. 8
Disposizioni particolari per il Comparto Scuola
1. Per l’applicazione del presente contratto, nel Comparto Scuola, al fine di
consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni
sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo
diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio
dell’anno scolastico 2009-2010. A tal fine:
1. le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica
Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi
utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all’art. 6 sulla base e
nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il
giorno 30 luglio 2009. Detto termine, fissato in via transitoria in deroga alla
scadenza del 30 giugno 2009, è individuato per il solo anno scolastico
2009-2010;
2. le variazioni dei distacchi rispetto al vigente D.M. 23 febbraio 2009, come
conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze
organizzative dell’amministrazione scolastica e definitivamente attivati con
l’entrata in vigore del presente contratto;
3. le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di
spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal
primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto
e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle
attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2009, senza
interruzione dell’anzianità di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all’obbligo
di assicurare la continuità dell’attività didattica, il termine del 30 giugno di
ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere
oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun
pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell’art. 6 dei CCNQ del 18
dicembre 2002, confermato dai successivi CCNQ del 3 agosto 2004, del 31 ottobre
2007 e del 26 settembre 2008.
4. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell’art. 6, comma 7, per il
Comparto Scuola andrà in ogni caso garantito che il contingente dei permessi di
cui all’art. 6, comma 2, lett. b) fruiti dalle associazioni sindacali non
superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di n. 852.968 ore,
di fatto attualmente previste nel D.M. 23 febbraio 2009. A tal fine, l’Aran
comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti
alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il
medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna
sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle Confederazioni superi il
45%, la parte eccedente inciderà sul monte ore di amministrazione, riducendolo
di un’ulteriore quota correlata all’utilizzo, nella base di calcolo dei permessi
cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.
5. Sono fatti salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e
59 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.
ART. 9
Disposizioni finali
1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 26 settembre
2008 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli
artt. 2, 3, 4, 5 e 7 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione
definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo
successivo all’accertamento della rappresentatività.
3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei
periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell’art. 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nei luoghi di lavoro la fruizione delle
prerogative sindacali, esclusi quindi i distacchi ed i permessi cumulati di cui
agli art. 2, 3, 4 e 5 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi
statutari di cui agli artt. 2, 3, 4 e 7 del presente contratto, rimane in capo
ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di
stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun
periodo contrattuale. In tale ipotesi i permessi di luogo di lavoro (monte ore
di amministrazione) di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 del presente contratto, nel
periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro
rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla
precedente trattativa nazionale.
4. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle
amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due
giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di
autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi,
aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali
comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
5. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali il
numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 7, all’art.
4 commi 3 e 7, all’art. 6 ed all’art. 7. In caso di superamento del contingente
di permessi assegnato dell’art. 2, comma 3, all’art. 4 comma 3 e all’art. 6,
l’amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all’organizzazione
sindacale interessata.
6. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con cadenza semestrale, comunica
alle associazioni sindacali i dati relativi al monte ore dei permessi per la
partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali,
regionali, provinciali e territoriali, così come risultano inseriti nel sito web
GEDAP ai sensi comma 4.
7. L’associazione sindacale che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il
contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla
fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
8. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere
utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell’anno, ove
le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso
fruite e non spettanti, l’amministrazione compensa l’eccedenza nell’anno
immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il
numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente, fino a capienza del
monte-ore stesso. Per l’eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto
previsto dal comma 11 dell’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998.
9. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare il responsabile del
procedimento dell’invio dei dati di cui ai commi 4 e 5 e di quelli di cui
all’art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, nei termini legislativi e
contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra
indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di
natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso
responsabile del procedimento. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi
ivi previsti, al disposto del comma 4, oppure concedano ulteriori permessi dopo
aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole
associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno
eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso di cui al
comma 8.
10. Le informazioni riguardanti i dati di cui al predetto art. 50, comma 3
trasmesse esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP, una volta
osservate le modalità fissate dall’art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, sono da
considerarsi definitive decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione alle
associazioni sindacali dei dati a consuntivo, e non sono soggette a variazioni
successivamente all’avvio, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica,
della procedura di recupero ai sensi dell’art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto
1998.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le
clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.
12. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998 ai sensi
del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.M. 23 febbraio 2009 non competono alle
associazioni sindacali non rappresentative.
13. Ai distacchi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 e ai permessi utilizzati in forma
cumulata di cui all’art. 6 continua ad applicarsi la normativa relativa ai
distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998.
14. Si conferma che, per il secondo biennio economico di contrattazione
2008-2009, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle
tavole dal n. 1 al n. 15.
15. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a
ciascuna associazione sindacale, per l’eccedenza si applica quanto previsto dal
comma 8.
ART. 10
Norme transitorie
1. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di
contrattazione collettiva di cui all’art. 2 del decreto legislativo 165/2001 per
riorganizzazioni strutturali, sino all’applicazione degli istituti relativi alla
nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei
distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal
presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle
predette amministrazioni l’esercizio delle libertà sindacali.