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Accordo
per la disciplina
del
Telelavoro
INDICE
Art. 1 -
Ambito di applicazione e durata
Art. 2 -
Finalità e obiettivi del telelavoro
Art. 3 -
Relazioni sindacali
Art. 4 -
Assegnazione ai progetti di telelavoro
Art. 5 -
Postazione di lavoro e adempimenti dell'Amministrazione
Art. 6 -
Diritti ed obblighi del lavoratore
Art. 7 -
Osservatorio sul telelavoro
Ambito
di applicazione e durata
1. Il presente accordo quadro si
applica al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Considerato il
carattere sperimentale dell'istituto, all'inizio del secondo biennio di
applicazione le parti valuteranno l'opportunità di procedere ad eventuali
modifiche o integrazioni anche sulla scorta delle valutazioni dell'Osservatorio
di cui all'articolo 7.
Finalità e
obiettivi del telelavoro
1. Le parti convengono
preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive del telelavoro, sul
piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei
ad assicurare:
a)
alla pubblica amministrazione la concreta possibilità di avvalersi
funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;
b)
al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, che
comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e
collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e
crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e
partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.
1. Le relazioni sindacali si svolgono
secondo criteri di responsabilità, correttezza, trasparenza e tempestività;
gli istituti di partecipazione sindacale debbono essere attivati e conclusi in
tempi strettamente congrui rispetto all'avvio e all'attuazione dei progetti.
2.
Le Amministrazioni consultano preventivamente le OO.SS. sui contenuti dei
progetti di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70.
3.
A livello di Amministrazione, la concertazione ha per oggetto le modalità di
realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalità impiegate mediante
il telelavoro.
La
concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore
dalla data di ricezione della richiesta.
Nella
concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un
confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di venti
giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale
dal quale risultino le posizione delle parti nelle materie oggetto della stessa.
4.
A livello di Amministrazione, la contrattazione integrativa determina gli
eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari
dalle particolari condizioni della prestazione.
Decorsi
trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto
l'accordo, le parti riassumono la rispettiva libertà d'iniziativa.
5.
Nell'ambito di ciascun comparto, la contrattazione potrà disciplinare gli
aspetti strettamente legati alle specificità del comparto e, in particolare:
a)
criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre
forme di delocalizzazione;
b)
criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione
delle fasce di reperibilità telematica;
c)
forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso;
d)
iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.
Assegnazione ai
progetti di telelavoro
1.
Nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999,
n. 70, l'Amministrazione procederà con le modalità previste dall'art. 4 dello
stesso DPR n. 70 all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che
si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni
previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative
mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle
richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di
competenza. 2.
In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l'Amministrazione
utilizzerà i seguenti criteri di scelta:
a)
situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il
raggiungimento del luogo di lavoro;
b)
esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di
familiari o conviventi, debitamente certificate;
c)
maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.
3.
L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari
opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative
formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.
4.
L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di
lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta del lavoratore,
quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di
ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che
vi sia un sostituto), o d'ufficio da parte dell'amministrazione. In tale ultimo
caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità
e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 10
giorni dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di cui al comma 2, lettera
b), oppure nel termine previsto dal progetto.
5.
In conformità all'articolo 3, comma 6, del citato DPR n. 70, il dirigente,
sulla base di quanto previsto dal progetto, può esercitare le sue funzioni
svolgendo parte della propria attività in telelavoro.
Postazione di
lavoro e adempimenti dell'Amministrazione
1.
Il telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal progetto, quali
lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri – satellite, servizi
in rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza,
comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione "a
distanza", diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è
assegnato. 2.
Le spese per l'installazione e la manutenzione della postazione di telelavoro,
che può essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto
di lavoro, sono a carico dell'amministrazione; sono, del pari, a carico
dell'amministrazione le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza.
Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo
svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore
per la durata del progetto. La contrattazione di comparto prevederà forme di
copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso.
3.
Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato
all'insaputa dei lavoratori, l'amministrazione è tenuta ad informare il
lavoratore circa le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del
lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della prestazione del
lavoratore nel rispetto di tali modalità possono essere utilizzati ai fini
dell'esercizio dei poteri datoriali.
4.
Ciascun progetto prevederà la possibilità che siano disposti, con frequenza
media da definirsi eventualmente nella contrattazione di comparto, rientri
periodici del lavoratore presso la sede di lavoro.
5.
L'amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga in
piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e
salute dei lavoratori. L'amministrazione è tenuta a fornire al lavoratore la
formazione necessaria perché la prestazione di lavoro sia effettuata in
condizioni di sicurezza per sé e per le persone che eventualmente vivono negli
ambienti prossimi al suo spazio lavorativo.
6.
Le amministrazioni, nell'ambito delle attività formative dedicate ai
lavoratori, prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione generale e
specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e
socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative
saranno rivolte, altresì, ai dirigenti degli uffici e dei servizi nel cui
ambito si svolgano attività di telelavoro.
7.
Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva – ivi compreso
l'utilizzo dell'e-mail – per rendere partecipe il lavoratore delle
informazioni di carattere amministrativo più direttamente connesse con le sue
legittime aspettative, come indicato nell'articolo 2,
lettera b)
Diritti ed
obblighi del lavoratore
1.
Avendo riguardo agli obiettivi ed alle modalità attuative del progetto, allo
scopo anche di valorizzare l'autonomia nella gestione del tempo e dell'attività
lavorativa, la prestazione del telelavoro è orientata a modelli innovativi di
distribuzione dell'orario di lavoro, ferma restando la stessa quantità oraria
globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede e
secondo i criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, lettera b). Eventuali
brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a
guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del
completamento dell'orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause
strutturali, è facoltà dell'amministrazione, sentite le OO.SS., richiedere il
temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.
2.
Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua
abitazione, è tenuto a consentire, con modalità concordate, l'accesso alle
attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché
del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla
sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia
di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature
tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme
di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.
3.
Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la sua abitazione,
dovrà essere corrisposta una somma, che potrà per alcune spese essere anche
forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e
telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all'effettuazione della
prestazione.
L'importo
di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza
predeterminata, è fissato dal progetto con le modalità previste dall'articolo
3, comma 4, e sarà rideterminato con riferimento all'andamento dei prezzi e
delle tariffe dei servizi indispensabili per l'effettuazione del telelavoro.
4.
Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dalla
contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata, che si applica
ai lavoratori del comparto.
Del
pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e permessi,
aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina contrattuale prevista
per la generalità dei lavoratori del comparto.
5.
È garantito l'esercizio dei diritti sindacali.
Il
lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare all'attività
sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla istituzione, nelle
amministrazioni e negli enti che impiegano telelavoro, di una bacheca sindacale
elettronica, nonché dall'utilizzo dell'e-mail con le rappresentanze sindacali
sul luogo di lavoro.
Osservatorio sul
telelavoro
1.
In considerazione della sperimentalità del telelavoro, sarà istituito presso
l'A.Ra.N., per il primo biennio di attuazione, un Osservatorio formato da un
componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
accordo e da tre componenti nominati dall'Aran. Tale Osservatorio, avvalendosi
eventualmente dell'apporto di esperti, nonché dei Comitati pari opportunità,
ove costituiti, dovrà, durante il biennio, raccogliere dati e informazioni
circa l'andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento
dell'amministrazione e sull'organizzazione di vita dei lavoratori. Al termine
del biennio l'Osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso pubblico, ed
orienterà le parti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella
contrattazione collettiva.
2.
La contrattazione di comparto istituirà, altresì, Osservatori di comparto,
anche quali sensori settoriali dell'Osservatorio intercompartimentale.
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