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Versione Stampabile
Accordo
collettivo nazionale in materia di
norme
di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell’ambito
del Comparto Regioni – Autonomie Locali
Il giorno 19
settembre 2002, alle ore 11.00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia
per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le
Confederazioni ed Organizzazioni sindacali nelle persone:
ARAN:
nella persona del
Presidente
Avv. Guido Fantoni firmato
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Organizzazioni
Sindacali |
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Confederazioni
Sindacali |
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CGIL-fp/Enti Locali |
firmato |
CGIL |
firmato |
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CISL/FPS |
firmato |
CISL |
firmato |
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UIL/FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
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Coordinamento Sindacale Autonomo
(Fiadel/Cisal,
Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
Confill
Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) |
firmato |
CISAL |
firmato |
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DICCAP
-Dipartimento Enti Locali Camere
di Commercio-Polizia Municipale USAE
(Fenal, Snalcc, Sulpm) |
firmato |
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firmato |
Al termine della
riunione viene sottoscritto l’allegato Accordo collettivo nazionale in
materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali.
Accordo collettivo
nazionale
in
materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell’ambito
del comparto Regioni – Autonomie Locali
INDICE
Art.
1 - Campo di applicazione e finalità
Art.
2 - Servizi pubblici essenziali
Art.
3 - Disciplina particolare per il personale docente delle scuole materne e delle
altre scuole gestite dagli enti locali
Art. 4 - Disciplina particolare per il personale educativo
degli asili nido
Art.
5 - Contingenti di personale
Art.
6 - Modalità di effettuazione degli scioperi
Art. 7 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Art. 8 - Norme finali
Art.
1
Campo
di applicazione e finalità
1.
Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute
nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge
11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di
sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la
determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
2.
Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità
per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei
conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle
linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN
e Confederazioni sindacali.
3.
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali
relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali,
sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di
preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze
relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi
eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art.
2
Servizi
pubblici essenziali
1.
Nel comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui all’art. 5 del CCNQ del
2.6.1998, e successive modificazioni, sono da considerare essenziali, ai sensi
degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed
integrati dall’art. 1 e 2 della
legge 11 aprile 2000, n. 83, i seguenti servizi:
a)
stato civile e servizio elettorale;
b)
igiene, sanità ed attività assistenziali;
c)
attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica;
d)
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità,
nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a
quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e)
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f)
trasporti;
g)
servizi concernenti l’istruzione pubblica;
h)
servizi del personale;
i)
servizi culturali.
2.
Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita,
con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5, esclusivamente la continuità
delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
1)
raccoglimento
delle registrazioni di nascita e di morte;
2)
attività
prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare
svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del
decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi
agli uffici competenti;
3)
servizi
cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
4)
servizio di
pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela
fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone
non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere
residenziale;
5)
farmacie
comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
6)
servizio
attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione
nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
7)
servizio
attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione ed allo
svincolo dei beni deteriorabili;
8)
servizio
attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica,
fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento
in reperibilità 24 ore su 24;
9)
servizio
cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché
alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
10)
fornitura di
acqua, luce e gas, da garantire attraverso un ridotto numero di personale come
nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto
intervento ove normalmente previste;
11)
servizio
attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento
igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
12)
servizio di
polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato
limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
-
attività
richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti
sanitari obbligatori;
-
attività
di rilevazione relativa all’infortunistica stradale;
-
attività
di pronto intervento;
-
attività
della centrale operativa;
-
vigilanza
casa municipale;
-
assistenza
al servizio di cui al n. 8, in caso di sgombero della neve;
13)
servizi
culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni
culturali di proprietà dell'amministrazione;
14)
servizi del
personale limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di
sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il
versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l’ultimo giorno
di scadenza di legge; tale servizio
dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i
soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e
nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
15)
servizio di
protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
16)
servizio di
nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
17)
servizio
attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione
e distribuzione del vitto;
18)
servizi
educativi e scolastici, secondo le indicazioni degli artt. 3 e 4 del presente
accordo;
19)
servizio
trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i
servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali
riconosciuti tra quelli essenziali;
20)
rilascio
certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza per
partecipazione a gare di appalto;
-
deposito
bilanci e atti societari;
-
certificazione
per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR);
-
certificazione
per lo
sdoganamento limitatamente alle merci deperibili;
tali
prestazioni sono garantite solo limitatamente alle
scadenze di legge, ove previste;
-
registrazione brevetti.
Le
prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 12) lett. c), d) e) ed f), e 14),
sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria
nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
Art.
3
Disciplina
particolare per il personale docente delle scuole materne
e
delle altre scuole gestite dagli enti locali
1.
In relazione ai servizi concernenti l’istruzione pubblica di cui all’art. 2,
comma 1, lett. g), ai fini della effettività del loro contenuto, in occasione
di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni
indispensabili:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli
scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b)
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli
esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di
istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza
elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di
licenza d’arte, esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di
stato);
c)
vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti,
nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
2.
In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del
servizio invita, in forma scritta, il personale interessato a rendere
comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto
giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale
termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il
responsabile del servizio valuta l'entità della riduzione del servizio
scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero,
comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle
famiglie.
3.
Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni
indispensabili indicati nell’articolo 2:
a)
non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b)
atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività
educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nel comma 1 si
ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico,
espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera
d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività
connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno
scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno
scolastico), nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore
(equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di
istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di
sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i
due giorni consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non
può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore
consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non
possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in
cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non
può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo,
sia della stessa che di altre OO.SS., che incidono sullo stesso servizio
finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra l’effettuazione
di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in
due giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi
indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella
prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative. In caso di
organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere
effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le
attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati
nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere
precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione,
non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono
computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una
giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività
funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario
predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non
finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle
operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze
fissate dal calendario scolastico;
f)
gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la
conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia
propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.
Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un
differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla
scadenza programmata della conclusione.
4.
Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o
derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina
prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 5.
Art.
4
Disciplina
particolare per il personale educativo degli asili nido
1. In relazione allo specifico servizio degli asili nido, ricompreso tra
quelli concernenti l’istruzione pubblica di cui all’art. 2, comma 1, lett.
g), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 146/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della effettività del suo
contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle
seguenti prestazioni indispensabili:
a)
svolgimento dell’attività educativa, di assistenza e vigilanza dei
bambini.
2.
In occasione
di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma
scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria
circa l’adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione
della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati
conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta
l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni
prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di
funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3.
Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni
indispensabili indicati nell’articolo 2, comma 2, n. 18) e nel comma 1 del
presente articolo:
a)
non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) negli asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva
lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il
limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
c)
ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di
sciopero generale, non può superare, i due giorni consecutivi; il primo
sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima
di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al
primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi
(48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei
giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso
di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre OO.SS., che
incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo
tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della
successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art.
6, comma 1;
d)
gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi
indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella
prima oppure nell’ultima ora di attività educative. In caso di
organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere
effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le
attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati
nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere
precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di attività
educative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi
sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b);
a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero.
La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’attività
educativa deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in
sede di programmazione;
e)
gli scioperi proclamati per l’intera giornata lavorativa non possono
comportare la chiusura degli asili nido e la sospensione del servizio alle
famiglie per più di otto giorni nel corso dell’anno scolastico.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai
commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal
presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 5.
Art.
5
Contingenti
di personale
1.
Ai fini dell’art. 2, comma 2,
mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa
stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni
sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell’art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001, vengono individuati, per le diverse
categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali,
appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la
continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2.
I protocolli di cui al comma
1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente
accordo, e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione
decentrata integrativa, individuano:
a)
le categorie e
i profili professionali che formano i contingenti;
b)
i contingenti
di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale;
c)
i criteri e le
modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di
singolo ufficio o sede di lavoro.
3.
Nel caso in cui non si
raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le
procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui
all’art. 7 del presente accordo.
4.
In conformità alle
previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i
responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro,
secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero,
individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale
incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all’erogazione delle
prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello
sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed
ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data
di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di
esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di
aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia
possibile.
5.
Nelle more della definizione e
della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti
assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’art. 2,
anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti
contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell’art. 2 dell’accordo
relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995,
che cessa di essere applicato dalla
data della definitiva sottoscrizione del
presente accordo.
6.
I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del
presente accordo.
Art.
6
Modalità
di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e
le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono
i servizi di cui all’art. 2, sono tenute a darne comunicazione all’ente
interessato, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in
particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di
attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca,
sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e
le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all’ente,
al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo
temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La
proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve
essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con
i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui
lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, gli enti sono tenuti a
trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche e
privare, di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una
comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell’azione
di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell’ipotesi
di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 7, comma 9.
3. La durata e i
tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
a)
il primo
sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima
di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);
b) successivamente,
per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a
due giornate lavorative (48 ore consecutive);
c)
gli scioperi
di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore
continuative, all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l’articolazione
dell’orario previsto nell’ambito delle unità organizzative o sedi di
lavoro;
d) le
organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti
singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le
prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse
manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità organizzative,
funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti.
e)
in caso di
scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel
tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione
di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in
quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f) non possono
essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto
di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4.
Il bacino di
utenza può essere nazionale, regionale e locale. La comunicazione dell’esistenza
di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso
di scioperi nazionali, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e, negli
altri casi, dagli enti competenti per territorio, entro 24 ore dalla
comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5.
Non possono
essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì
successivo;
d)
due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei
defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia
municipale;
e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali,
comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli
scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di
calamità naturale.
Art.
7
Procedure
di raffreddamento e di conciliazione
1.
In caso
di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla
proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure
di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2.
I
soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a)
in caso di
conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali;
b)
in caso di
conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di
Regione;
c)
in caso di
conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia.
3.
In caso di
controversia nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione
scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale
proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura
conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di
tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali
ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile
conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore
termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il
quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto
dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge
n. 83/2000.
Con
le medesime procedure e modalità di
cui al comma 3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui
alle lett. b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle
organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione
entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore
termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
Il
tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non
abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine
stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della
proclamazione dello stato di agitazione.
Il
periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una
durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale
proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata
complessiva non superiore a dieci giorni.
Dell’esito
del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito
verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni
sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione
di Garanzia.
Nel
caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà
contenere anche l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione
proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai
sensi dell’art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge
n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le
ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere
secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali.
Le
revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non
costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi
previsti dall’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000. Ciò anche nel caso in cui
siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte
datoriale.
Fino
al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra
individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono
adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Nel
caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito
della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto
un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di
sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai
commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di
franchigia di cui all’art. 6, comma 5.
Art. 8
Norme
finali
1. In caso di
inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, e di quelle contenute nel
presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 della predetta legge n. 146/1990.
2.
Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto
Regioni-Autonomie Locali.
3. Le
disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche nel caso di
azioni di sciopero proclamate nell’ambito di vertenze concernenti la
categoria dei segretari comunali e provinciali, quando agli stessi, sulla base
delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti dall’ordinamento
degli enti, siano state conferite responsabilità gestionali.
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