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accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento
e
conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto
degli enti
pubblici non economici
INDICE
Art. 1 -
Campo di applicazione e finalità
Art. 2 -
Servizi pubblici essenziali
Art. 3 -
Contingenti di personale
Art. 4 -
Modalità di effettuazione degli scioperi
Art. 5 -
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Art. 6 -
Sanzioni
In data 13/3/2002 alle ore 13,15 presso la sede dell’Aran ha avuto luogo
l’incontro tra:
ARAN:
nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni (firmato)
e
| Organizzazioni
Sindacali |
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Confederazioni
Sindacali |
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| CGIL/FP |
(firmato) |
CGIL |
| CISL/FPS |
(firmato) |
CISL |
| UIL/PA |
(firmato) |
UIL |
| CISAL |
(firmato) |
CSA di CISAL/FIALP |
| RDB/CUB |
|
RDB/Parastato |
Al termine della riunione è stata sottoscritta l’allegato Accordo sui servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso
di sciopero per il personale del Comparto degli Enti Pubblici non Economici.
NORME DI GARANZIA SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI
RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO PER IL COMPARTO DEGLI ENTI
PUBBLICI NON ECONOMICI
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale ,
esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,
dipendente dagli enti del comparto di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro del 2
giugno 1998 per la definizione dei comparti di contrattazione.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno
1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in
materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le
prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei
contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per
l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti,
secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per
le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative
alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello
di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di
indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa
dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi
dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come
modificati dagli articoli .1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi
pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale degli Enti
Pubblici non Economici sono i seguenti:
a) assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali;
b) protezione civile, servizio dighe, vigilanza nei parchi nazionali ;
c) servizi di informazione , servizi degli uffici di frontiera;
d) assistenza sanitaria, igiene e sanità pubblica;
e) servizi di supporto logistico e organizzativo;
f) specifici servizi del personale;
g) erogazione di pensioni, di indennità e di rendite.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le
modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza sanitaria, igiene e sanità pubblica
a) pronto soccorso medico e chirurgico;
b) pronto soccorso emotrasfusionale;
c) servizio trasporto infermi;
d) prestazioni terapeutiche già in atto o da avviare, ove non dilazionabili
senza danno per le persone interessate; trattamenti sanitari obbligatori;
e) referti, denunce, certificazioni e attività connesse alla emanazione di
provvedimenti contingibili e urgenti.
B) Servizi di supporto logistico organizzativo
a) Servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso per la erogazione
delle prestazioni indicate nella lett. A) e limitatamente alle strutture e ai
lavoratori direttamente interessati ;
b) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, per quanto di
competenza e secondo la legislazione vigente;
C) Servizi di informazione e servizi di frontiera
a) approvvigionamento, attraverso le fonti ordinarie, delle notizie inerenti le
condizioni di transitabilità e la loro diffusione mediante i canali radiofonici,
televisivi e telefonici.
b) attività di assistenza automobilistica nei confronti di coloro che transitano
in entrata o in uscita attraverso il confine del territorio italiano;
D) Servizi di protezione civile , servizio dighe e vigilanza nei parchi
nazionali
a) Attività di sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d’acqua e dei
bacini idrici: periodo di preallarme e di piena;
b) attività di antibracconaggio e antincendi nei parchi nazionali;
c) attività di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità.
E) Assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali
a) assistenza agli ospiti nelle strutture sociali dei Centri di riabilitazione e
protesi e delle Case di soggiorno gestite dagli enti;
b) assistenza ai minori nei collegi, nei convitti, nei centri di vacanza studio
all’estero, nei soggiorni climatici gestiti dagli enti;
c) assistenza ai soggetti ospiti nei campi profughi gestiti dagli enti.
F) Specifici servizi del personale
Attività del servizio del personale limitatamente all’erogazione degli assegni e
delle indennità con funzioni di sostentamento ; tale servizio deve essere
garantito per il periodo di tempo strettamente necessario in base
all’organizzazione dei singoli Enti.
G) Erogazione di pensioni di indennità e di rendite
a) pagamento delle pensioni, delle indennità sociali e di adeguamento delle
rendite previdenziali, aggiornati secondo il calendario e le scadenze previsti
per ogni categoria;
b) erogazione delle altre prestazioni previdenziali (indennità di
disoccupazione, di t.b.c., di CIG , ecc), nel rispetto delle periodicità
stabilite.
Art. 3
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali,
adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di
negoziazione integrativa di ente, tra gli enti stessi e le organizzazioni
sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell’art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono definiti i criteri e le
modalità da seguire per la individuazione delle categorie e dei profili
professionali addetti ai servizi minimi essenziali e per la determinazione dei
contingenti, anche a livello di sede decentrata, del personale da esonerare
dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni
indispensabili.
2. La quantificazione dei contingenti di personale suddivisi per area e profilo
professionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, è definita mediante
contrattazione decentrata a livello di struttura periferica di livello
dirigenziale da stipularsi entro 15 giorni dall’accordo di cui al comma 1 e ,
comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa.
3. In conformità alla disciplina di cui ai commi 1, e 2, i dirigenti
responsabili delle strutture centrali e di quelle territoriali individuano, in
occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del
personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione
delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello
sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed
ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di
effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di
esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia
possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla
“Assistenza sanitaria” di cui all’art 2, comma 2, lettere Aa), Ab) ed Ac), va
mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente
impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i
contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili di cui
all’art. 2, comma 2, lettere Ad) ed Ae), va fatto riferimento ai contingenti
impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite
in tali giorni.
4. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei
protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e
le prestazioni di cui all’art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati
dalla precedente contrattazione decentrata.
5. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1,
da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di
conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5,
comma 3, lett. c).
Art. 4
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di
sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 2, sono tenute a darne
comunicazione agli enti interessati, con un preavviso non inferiore a 10 giorni,
precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di
revoca, di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione ai predetti enti.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto
deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i
singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Per le vertenze a
livello di struttura territoriale decentrata, la proclamazione degli scioperi
deve essere comunicata ai responsabili delle strutture interessate secondo il
livello della vertenza. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi
all’utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e alle reti
radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una
comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell’azione di
sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell’ipotesi
di revoca sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5 comma 9.
3. In considerazione della natura dei servizi resi dagli Enti Pubblici non
economici i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, nelle
strutture organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata; la
giornata si identifica con le 24 ore successive all’inizio del primo turno
interessato allo sciopero;
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le
48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei
giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in
un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno,
secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di
riferimento;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti
singoli profili professionali e/o singole unità organizzative comunque non
compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque
escluse manifestazioni di sciopero articolate per servizi o reparti all’interno
della stessa unità operativa autonoma, secondo gli ordinamenti degli enti;
l’applicazione della presente disciplina viene definita dagli enti previo
accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all’art. 3, comma
1. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee
permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi, distinti nel tempo, sia della stessa che di altre
organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso
bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di
sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore alle
quali segue il preavviso di cui al comma 1.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e provinciale. La
comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di
utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per
territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali
interessate allo sciopero.
5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
a) Dal 10 al 25 agosto;
b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità
o di calamità naturali.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL del
6/07/1995.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla
proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione
di cui ai commi seguenti.
I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del
Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo
di Provincia.
1. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine
di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le
motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di
agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare
le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I
medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti
pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo
di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre
giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si
considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2,
della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
2. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di
controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma
2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento
del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il
tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni
dall'apertura del confronto.
3. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3
non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine
stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della
proclamazione dello stato di agitazione.
4. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una
durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale
proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata
complessiva non superiore a otto giorni.
5. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che,
sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la
conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di
revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di
azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come
modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno
essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere
di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative e contrattuali.
6. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non
costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi
previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge
83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità
nella posizione di parte datoriale.
7. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra
individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono
adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
8. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito
della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo
di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro
cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.
Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui
all’art. 4, comma 5.
Art. 6
Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990,
n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli
artt. 4 e 6 delle predette leggi.
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