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ACCORDO
SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
E
SULLE PROCEDURE
DI
RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO
DEL
PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
INDICE
Art. 1 -
Campo di applicazione e finalità
Art. 2 -
Servizi pubblici essenziali
Art. 3 -
Contingenti di personale
Art. 4 -
Modalità di effettuazione degli scioperi
Art. 5 -
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Art. 6 -
Sanzioni
In
data 20 Settembre 2001, alle ore 17, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo
l'incontro tra:
L'ARAN:
nella
persona del Presidente, avv. Guido Fantoni: firmato
e,
per i rappresentanti sindacali:
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Organizzazioni
sindacali
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Confederazioni
sindacali
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CGIL
FP Sanità
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firmato
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CGIL
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firmato
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CISL
FPS
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firmato
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CISL
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firmato
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UIL
FPL
|
firmato
|
UIL
|
firmato
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|
RSU:
SnatoSs Adass, Fase, Fapas, Sunai, Soi
|
firmato
|
USAE
|
firmato
|
|
FIALS
|
firmato
|
CONFSAL
|
firmato
|
Al
termine è stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che si allega
PERSONALE
DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
NORME
DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art.
1
Campo
di applicazione e finalità
1.
Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle
aziende ed enti del comparto di cui all'art. 6 dell'Accordo Quadro del 2
giugno 1998 per la definizione dei comparti di contrattazione.
2.
Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno
1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83,
in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le
prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei
contingenti di personale tenuti a garantirle.
3.
Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per
l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei
conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle
linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001.
4.
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle
politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di
comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di
indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa
dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art.
2
Servizi
pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12
giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile
2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del
personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
a) assistenza sanitaria;
b) igiene e sanità pubblica;
c) veterinaria;
d) protezione civile;
e) distribuzione di energia, gestione e
manutenzione di impianti tecnologici;
f) erogazione di assegni e di indennità con
funzioni di sostentamento.
2.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le
modalità di cui all'articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
A)
ASSISTENZA SANITARIA
A1)
Assistenza d'urgenza:
-
pronto soccorso medico e chirurgico;
-
rianimazione, terapia intensiva;
-
unità coronariche;
-
assistenza ai grandi ustionati;
-
emodialisi;
-
prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
-
medicina neonatale;
-
servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
-
servizio trasporto infermi.
A2)
Assistenza ordinaria:
-
servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività
di supporto ad esse relative;
-
unità spinali;
-
prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non
dilazionabili senza danni per le persone interessate;
-
assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari
obbligatori;
-
assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
-
nido e assistenza neonatale;
-
attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle
suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo
delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi
i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.
A3)
Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
-
servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici
essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino
la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;
-
servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu
unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo;
distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non
autosufficienti; banche latte per i neonati;
-
raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione;
raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e
radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
-
servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le
consultazioni elettorali europee, nazionali e amministrative, nonché quelle
referendarie.
B)
Igiene e sanità pubblica:
-
referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di
provvedimenti contingibili e urgenti;
-
controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza, nei casi
d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in
quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni
festivi.
C)
Veterinaria:
-
vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di
tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
-
vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
-
controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della
profilassi antirabbica;
-
ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali in pericolo di
vita;
-
referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di
provvedimenti contingibili e urgenti.
D)
Protezione civile:
-
attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in
reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
E)
Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
-
attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli
impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.)
necessari per l'espletamento della prestazioni sopra indicate;
-
interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
F)
Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
-
attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli
emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle
distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le
scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo
sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per
l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni
mese.
Art.
3
Contingenti
di personale
1.
Ai fini di cui all'articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali,
adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di
negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali
rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.
43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse
categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali,
appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la
continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2.
I protocolli d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell'inizio del
quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che
formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per
categorie e profili;
c) i criteri e le modalità da seguire per
l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3.
In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale
dell'azienda - ovvero l'organo ad essa corrispondente negli enti del comparto
secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero,
di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei
contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni
necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi
sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello
sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le
24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo
sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni
caso, per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza
sanitaria d'urgenza" di cui alla lettera A1)
dell'articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie
e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo
sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni
indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni
festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4.
Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i
contingenti dei servizi essenziali di cui all'art. 2, lett. F) non operanti
nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento
quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni
festivi.
5.
Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei
protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali
e le prestazioni di cui all'articolo 2, attraverso i contingenti già
individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6.
Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da
parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di
conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art.
5, comma 3, lett. c).
Art.
4
Modalità
di effettuazione degli scioperi
1.
Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di
sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne
comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore
a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le
rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette
amministrazioni.
2.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto
deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a
vertenze regionali deve essere comunicata all'Assessorato Regionale alla
Sanità; la proclamazioni di scioperi nell'ambito di singole aziende ed enti
deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo
sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende ed enti sono tenute a
trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e
private di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una
comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga
comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi
di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.
3.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e
del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata
della azioni di sciopero sono così articolati:
a)
il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche
nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di
un'intera giornata (24 ore);
b)
gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le
48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei
giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
c)
gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in
un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno,
secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di
riferimento;
d)
le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti
singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le
prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse
manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative,
funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di
sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal
lavoro;
e)
in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre
organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo
stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione
di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore,
alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
4.
Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La
comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di
utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per
territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali
interessate allo sciopero.
5.
Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
-
nel mese di agosto;
-
nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
-
nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali.
Art.
5
Procedure
di raffreddamento e di conciliazione
1.
Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL di area.
2.
In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla
proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione
di cui ai commi seguenti.
3.
I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a)
in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b)
in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo
di Regione;
c)
in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di
Provincia.
4.
Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine
di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che
chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello
stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a
convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del
conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali
e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione
del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore
termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale
il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto
dall'art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge
83/2000.
5.
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di
controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b)
e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali
per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre
giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di
cinque giorni dall'apertura del confronto.
6.
Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3
non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine
stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della
proclamazione dello stato di agitazione.
7.
Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una
durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale
proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata
complessiva non superiore a dieci giorni.
8.
Del tentativo di conciliazione di conciliazione di cui al comma 4 viene
redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di
Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa
dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non
costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6,
della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito
negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo
e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme
sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non
costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi
previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla
legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi
di novità nella posizione di parte datoriale.
10.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra
individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono
adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11.
In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito
della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un
periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di
sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai
commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di
franchigia di cui all'art. 4, comma 5.
Art.
6
Sanzioni
1.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990,
n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano
gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.
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