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Comparto
Enti pubblici non economici. Accordo per l'adeguamento della normativa
in
materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto in
relazione
al rinvio
contenuto nell'art. 48 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995
A seguito dell'avvenuta
registrazione, da parte della Corte dei conti, dell'accordo per l'adeguamento
contrattuale della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per
il personale del comparto degli enti pubblici non economici, nel testo
concordato in data 4 novembre 1996,
il giorno 24 aprile 1997, alle
ore 9,30, presso la sede dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia stessa,
rappresentata dai componenti del comitato direttivo di seguito indicati:
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Prof. Carlo Dell'Aringa |
(firma) |
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Avv. Guido Fantoni |
(firma) |
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Avv. Arturo Parisi |
(firma) |
ed i rappresentanti delle
seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria:
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Confederazioni |
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CGIL |
(firma) |
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CISL |
(firma) |
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UIL |
(firma) |
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CISAL |
(firma) |
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CIDA |
(firma) |
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RDB/CUB |
(firma) |
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CONFSAL |
(firma) |
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UGL |
(firma) |
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CONFEDIR |
(firma) |
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UNIONQUADRI |
(firma) |
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USPPI |
(firma) |
Organizzazioni sindacali di
categoria
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CGIL/Funzione pubblica |
(firma) |
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CISL/Federpubblici |
(firma) |
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UIL-DEP |
(firma) |
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CISAL-FIALP |
(firma) |
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CIDA/Fendep |
(firma) |
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RDB/Enti pubblici |
(firma) |
Al termine della riunione le
parti concordano l'unito testo di accordo per l'adeguamento contrattuale della
normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio
contenuto nell' art. 48 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 relativo al
personale del comparto degli enti pubblici non economici.
PREMESSA
Con riferimento
alla riserva contenuta nell' art. 48 CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, le
parti, su richiesta di alcune delle Organizzazioni sindacali firmatarie, hanno
proceduto all'esame della normativa vigente in materia di mensa e relativi
servizi sostitutivi (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509) per valutare la necessità di un suo adeguamento allo
scopo di meglio garantire, anche in armonia con il generale riordinamento
dell'articolazione degli orari e dei servizi per il settore delle
Amministrazioni pubbliche, l'operatività delle scelte organizzative degli enti
del comparto preordinate al miglioramento dei servizi al pubblico e
all'estensione delle relative fasce orarie.
Ciò con
particolare riferimento agli enti il cui sistema organizzativo si caratterizza
per un forte decentramento sul territorio, per un'avanzata dotazione
tecnologica, nonché per un'articolazione dell'orario già orientata all'apertura
al pubblico anche nelle ore pomeridiane, con conseguenti maggiori esigenze
operative, ivi comprese quelle collegate all'utilizzo ottimale dei sistemi di
collegamento telematico ed informatico e al funzionamento di nuovi servizi come
il "numero verde".
Al riguardo le
parti:
- considerato che la normativa attuale (art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509) prevede la possibilità di erogare il
servizio di mensa e i servizi sostitutivi soltanto a favore dei dipendenti
tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario non inferiore a otto ore,
limite che, per l'ipotesi di orario articolato su cinque giorni settimanali, è
stato rideterminato, su autorizzazione della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento per la funzione pubblica, in ore 7 ore e 12 minuti a seguito della
riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 40 a 36 ore;
- rilevato che la rigidità della normativa attuale, così come formulata, ha dato
origine, presso enti del comparto, a contestazioni in relazione al mancato
riconoscimento del "ticket restaurant", in regime di orario
settimanale articolato su cinque giorni, in assenza del requisito del
raggiungimento di 7 ore e 12 minuti di lavoro, pur a fronte di un impegno
lavorativo comportante la presenza sia nell'arco antimeridiano che in quello
pomeridiano della giornata;
- considerato che la contrattazione collettiva successiva al decreto del
Presidente della Repubblica n. 509/1979 si è sempre più ispirata, in materia di
orario di lavoro, al principio della massima flessibilità al fine di
corrispondere alle esigenze dei cittadini, principio sul quale si incentra la
normativa contenuta, in materia di orario di lavoro, nell' art. 17 del CCNL
stipulato in data 6 luglio 1995;
hanno convenuto
sulla necessità di procedere a una rilettura della normativa in materia per
assicurarne l'aderenza alle esigenze di flessibilità degli enti e a tal fine
hanno definito il seguente
ACCORDO
Art. 1
1. I requisiti
previsti dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre
1979, n. 509 per l'attribuzione al personale del "ticket restaurant"
o di altro analogo servizio s'intendono realizzati, nell'ipotesi di orario di
lavoro settimanale articolato su cinque giorni, quando il singolo dipendente,
sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario nonché della
flessibilità e dei turni disposti dal dirigente responsabile, sia tenuto ad
effettuare e di fatto effettui, nella singola giornata lavorativa, un orario di
lavoro ricomprendente sia l'arco antimeridiano sia quello pomeridiano della
giornata stessa, con l'intervallo della "pausa mensa". Detta pausa,
all'interno della quale il servizio deve essere fruito, di norma non può avere
durata inferiore a 30 minuti. Costituisce requisito indispensabile per
l'accesso al beneficio, di norma, il compimento nell'arco della giornata di
almeno sei ore complessive di lavoro effettivo, salvo diverse ed eccezionali
esigenze di flessibilità individuate di volta in volta dal dirigente
responsabile.
Art. 2
1. Resta ferma la
possibilità di prevedere, in sede di contrattazione decentrata, nell'ambito
della disciplina dei servizi sociali per il personale, altre forme sostitutive
del servizio di mensa, nel rispetto dei medesimi presupposti e condizioni
previsti ai commi che precedono. L'attribuzione del "ticket
restaurant" non può essere sostituito dall'equivalente in denaro, così
come attualmente previsto dall' art. 11, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 509 / 1979.
Art. 3
1. Il presente
accordo ha valenza interpretativa ai fini della risoluzione delle vertenze in
atto e non può determinare per l'Amministrazione un aggravio di costi rispetto
agli stanziamenti per lo scopo previsti.
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