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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
COMUNICATO
Accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale.
(Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5-9-1998 - S.O. n. 750)
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998, dall'Organismo di coordinamento i dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo dell'
Accordo collettivo quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo C.C.N.L. - Quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 7 agosto 1998, alle ore 9 ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB, UGL.
Al termine le parti sottoscrivono l'allegato accordo collettivo quadro.
ACCORDO
COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
INDICE
Art. 1 - OBIETTIVI E FINALITA’
PARTE PRIMA - MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Art. 2 - AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
Art. 3 - COSTITUZIONE DELLE RSU
Art. 4 - NUMERO DEI COMPONENTI
Art. 5 - COMPITI E FUNZIONI
Art. 6 - DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA’ SINDACALI E TUTELE
Art. 7 - DURATA E SOSTITUZIONE NELL’INCARICO
Art. 8 - DECISIONI
Art. 9 - INCOMPATIBILITA’
Art. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Art. 11 - NORMA TRANSITORIA
Art. 12 - ADEMPIMENTI DELL’ARAN
Art. 13 - NORMA FINALE
PARTE
SECONDA - Regolamento per la
Disciplina dell'elezione della RSU
Art. 1 - MODALITA’ PER INDIRE LE ELEZIONI
Art. 2 - QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA’ DELLE ELEZIONI
Art. 3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Art. 5 - COMMISSIONE ELETTORALE
Art. 6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Art. 7 - SCRUTATORI
Art. 8 - SEGRETEZZA DEL VOTO
Art. 9 - SCHEDE ELETTORALI
Art. 10 - PREFERENZE
Art. 11 - MODALITA’ DELLA VOTAZIONE
Art. 12 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Art. 13 - ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
Art. 14 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
Art. 15 - CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
Art. 16 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Art. 17 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Art. 18 - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
Art. 19 - COMITATO DEI GARANTI
Art. 20 - COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
Tabella n. 1 - CALENDARIO DELLE
VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE
Tabella n. 2 - ESEMPIO DI
ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1250 DIPENDENTI
VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU
Art. 1
OBIETTIVI
E FINALITA’
1.
Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all’art.
47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29
- recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di
rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2.
A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a
regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi;
la seconda recante il regolamento elettorale.
3.
La dizione "amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i
luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali
unitarie, dopo l’art. 1 sarà sostituita dal termine
"amministrazioni" . Le "sedi o strutture periferiche"
delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli
decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l’art. 1 con la
dizione "strutture amministrative interessate". Le
"associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 47
bis del d.lgs. 29/1993" sono indicate
come "associazioni sindacali rappresentative".
4.
Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto
legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, essi sono quelli modificati, integrati o
sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il
testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del
25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs. 29/1993" è riferita al
nuovo testo.
5.
Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6.
Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli
articoli.
7.
Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il........, nel
testo è indicato come "CCNL quadro del ..........
PARTE PRIMA
MODALITA’
DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Art.
2
AMBITO
ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1.
Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano
formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di
rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di
15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture
periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle
stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi
collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2.
Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste
per l’elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché
costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3.
Nella prima applicazione del presente accordo l’iniziativa deve essere
esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni
sindacali dei commi precedenti, entro il 27/09/2004, la presentazione delle
liste deve avvenire il 18/10/2004 e la commissione elettorale costituita entro
il 12/10/2004. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze
previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno
avvenire contestualmente nell’intero comparto nelle date indicate nel
calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari
situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di
voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente
accordo, l’adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative
non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il
30/9/1998 ed è comunicata all’Aran che ne rilascia certificazione. Le
associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente
accordo, possono aderire all’accordo di comparto di cui al comma 4.
4.
Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate
alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all’Aran di avviare
trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni
e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la
costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di
Bolzano e nelle regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente
accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati
alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell’art. 44, comma 7 del d.lgs.
80/1998.
5.
Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di
comparto riguardano i seguenti punti:
a)
la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a
tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo
la costituzione di un’unica rappresentanza per i dipendenti di diverse
unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b)
la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
c)
le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi
della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di
comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l’istituzione,
tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell’organismo, di specifici collegi elettorali;
d)
l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della
quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto
conto anche delle problematiche connesse al d.lgs. 626\1994, in misura comunque
compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
Art.
3
COSTITUZIONE
DELLE RSU
1.
Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio
universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste
concorrenti.
2.
Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di
genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Art.
4
NUMERO
DEI COMPONENTI
1.
Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
a)
tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b)
tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni
che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta
al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti
eccedente i 200;
c)
tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b),
calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
Art.
5
COMPITI
E FUNZIONI
1.
Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti
comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti
sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali
ad esse spettanti.
2.
Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i
CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può
esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione
riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall’art. 10 del d.lgs. 29/1993 o
da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3.
Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze
contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di
comparto.
4.
In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti
diritti:
a)
diritto ai permessi retribuiti;
b)
diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. ... del CCNL quadro del
.......;
c)
diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori;
d)
diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
Art.
6
DIRITTI,
PERMESSI, LIBERTA’ SINDACALI E TUTELE
1.
Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei
distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi
retribuiti di cui all’art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs. 80/1998, spetta
alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito,
a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro
sui distacchi e permessi stipulato il........
2.
In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti
salvi, complessivamente. i seguenti diritti:
a)
diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b)
diritto ai permessi retribuiti ;
c)
diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 11 del CCNL quadro del
..........
d)
diritto ai permessi non retribuiti;
e)
diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei
lavoratori durante l’orario di lavoro.
f)
diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
Art.
7
DURATA
E SOSTITUZIONE NELL’INCARICO
1.
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali
decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2.
In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal
primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono
concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della
RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità
previste dal presente Regolamento.
4.
Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse
va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente
al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all’albo
delle comunicazioni intercorse con le medesime.
Art.
8
DECISIONI
1.
Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei
componenti.
2.
Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai
rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in
base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.
Art.
9
INCOMPATIBILITA’
1.
La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica
in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti
politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti
delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento
di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di
componente della RSU.
Art.
10
CLAUSOLA
DI SALVAGUARDIA
1.
Le associazioni sindacali di cui all’art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a
partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente
a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
2.
Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o
costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all’art.
2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei
permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e
prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3.
Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente
accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art.
47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.
Art.
11
NORMA
TRANSITORIA
1.
In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in
carica fino all’insediamento dei nuovi organismi.
Art. 12
ADEMPIMENTI
DELL’ARAN
1.
Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l’ARAN fornirà
alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli
aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza
dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile
il regolare svolgimento delle elezioni.
2.
Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari
all’ARAN per l’accertamento della rappresentatività a livello nazionale
delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione
è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle
votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze
informatiche della rilevazione di competenza dell’ARAN.
3.
Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’ARAN il verbale
riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o
altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.
Art.
13
NORMA
FINALE
1.
In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del
presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove
disposizioni.
PARTE
SECONDA
Regolamento
per la Disciplina dell'elezione della RSU
Art. 1
MODALITA’
PER INDIRE LE ELEZIONI
1.
Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle
RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative,
congiuntamente o disgiuntamente, assumono l’iniziativa per indire le
elezioni per il loro rinnovo concordando con l’Aran le date per lo
svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali
citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione
nell’apposito albo dell’Amministrazione, cui viene parimenti inviata
comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2.
I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della
Commissione elettorale sono fissati con l’accordo di cui al comma 1. L’orario
di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l’orario di
chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3.
Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle
associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l’amministrazione
a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui
al comma 1.
Art.
2
QUOZIENTE
NECESSARIO PER LA VALIDITA’ DELLE ELEZIONI
1.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché
le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione
dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei
lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del
quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si
raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura sarà
attivabile nei successivi 90 giorni.
Art.
3
ELETTORATO
ATTIVO E PASSIVO
1.
Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato in forza nell’amministrazione, alla data delle elezioni
ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano
servizio in posizione di comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto
Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico
annuale.
2.
Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4,
siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno
che parziale.
Art.
4
PRESENTAZIONE
DELLE LISTE
1.
All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a)
associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all. .... al CCNL
quadro di cui all’art. 1, comma ... che abbiano sottoscritto o aderito
formalmente al presente accordo;
b)
altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed
atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le
norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.
146.
2.
Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è
richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione
non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a
2.000 dipendenti e dell’ 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di
maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di
nullità della firma apposta.
3.
Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a
quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì,
presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali
rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi
del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4.
Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri
della commissione elettorale.
5.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo
divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione
elettorale di cui all’art. 5, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse,
inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione
della competizione elettorale.
6.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo
il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7.
Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal
responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa
interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle
firme apposte sulle stesse dai lavoratori
Art.
5
COMMISSIONE
ELETTORALE
1.
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione,
nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una
commissione elettorale entro dieci giorni dall’annuncio di cui all’art. 1
del presente regolamento.
2.
Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all’art.
4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente
dell’amministrazione che all’atto dell’accettazione dichiarerà di non
volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste
presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3.
Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di
membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un
componente aggiuntivo.
Art.
6
COMPITI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
1.
La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti
indicati in ordine cronologico:
-
elezione del presidente;
-
acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale
degli elettori;
-
ricevimento delle liste elettorali;
-
verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità
delle stesse;
-
esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
-
definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
-
distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;
-
predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
-
nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
-
organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
-
raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei
risultati;
-
compilazione dei verbali;
-
comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle
organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
-
esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
-
trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita
conservazione e la trasmissione all’ARAN.
2.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a
cura della commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’
art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art.
7
SCRUTATORI
1.
E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non
candidati.
2.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le
quarantotto ore che precedono l’inizio delle votazioni.
3.
Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni
elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello
successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al
servizio prestato
Art.
8
SEGRETEZZA
DEL VOTO
1.
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per
lettera né per interposta persona.
Art.
9
SCHEDE
ELETTORALI
1.
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2.
In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza
sarà estratto a sorte.
3.
Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro
preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la
segretezza e la regolarità del voto.
4.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione
dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione
della lista.
6.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce
di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Art.
10
PREFERENZE
1.
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista
da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è
consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome del
candidato preferito nell’apposito spazio sulla scheda. Per le
amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i
nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti
superiore le liste dovranno essere affisse all’entrata del seggio. L’indicazione
di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come
votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il
voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di
candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di
altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di
preferenza.
Art. 11
MODALITA’
DELLA VOTAZIONE
1.
Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo
accordo con l’Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a
tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
2.
Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo
dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione,
evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni
aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle
operazioni di voto.
3.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti
i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo di cui all’art. 1, comma 1
del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le
votazioni.
Art.
12
COMPOSIZIONE
DEL SEGGIO ELETTORALE
1.
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 e da un presidente,
nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola
lista la commissione elettorale provvede d’ ufficio alla nomina di un
secondo scrutatore
Art.
13
ATTREZZATURA
DEL SEGGIO ELETTORALE
1.
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna
elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla
apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
2.
Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli
elettori aventi diritto al voto presso di esso.
Art.
14
RICONOSCIMENTO
DEGLI ELETTORI
1.
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di
riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno
essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale
circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni
elettorali.
Art.
15
CERTIFICAZIONE
DELLA VOTAZIONE
1.
Nell’elenco di cui all’art. 13, comma 2, a fianco del nome dell’elettore,
sarà apposta la firma dell’elettore stesso a conferma della partecipazione
al voto.
Art.
16
OPERAZIONI
DI SCRUTINIO
1.
Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la
chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito
per tutte le amministrazioni con l’accordo dell’art. 1, comma 1, del
presente regolamento.
2.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà
il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche
delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della
votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà
alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da
lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3.
La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2,
provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i
verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida
della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l’Amministrazione,
in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale
dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all’art. 12 -
parte I del presente accordo.
4.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione
elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno
conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
Art.
17
ATTRIBUZIONE
DEI SEGGI
1.
Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in
relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2.
Nell’ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno
attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.
In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno della
lista.
3.
I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle
liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti
per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che
avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
Art.
18
RICORSI
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
1.
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla
assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della
Commissione stessa.
2.
Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza
che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si
intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto nel
verbale.
3.
Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede
al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è
pervenuta.
4.
Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere
notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano
presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di
cui al comma precedente nonché all’amministrazione ai sensi dall’art. 6,
comma 1, ultimo punto.
Art.
19
COMITATO
DEI GARANTI
1.Contro
le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni
ad apposito comitato dei garanti.
2.
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato
da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso,
da un funzionario dell’amministrazione dove si è svolta la votazione ed è
presieduto dal Direttore dell’ULPMO o da un suo delegato.
3.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art.
20
COMUNICAZIONE
DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
1.
Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal
Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati
elettorali necessari all’accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2.
Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l’accertamento
della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali
rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve
essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle
singole sigle che la compongono.
Tabella n. 1 (art. 2 comma 3)
CALENDARIO DELLE VOTAZIONI
PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE
Dal 15 al 18 novembre 2004 nei comparti:
- Comparto del personale delle Agenzie
fiscali;
- Comparto del personale delle Amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non
economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle
Autonomie locali;
- Comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale;
- Comparto del personale dell'Università.
Tabella n. 2 (art. 17 del
Regolamento)
ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON
1250 DIPENDENTI
2% di 1250 =>
25
metà più uno
degli aventi diritto (1250/2+1) => 626
|
Dipendenti |
| da 0 |
a 200 |
=> 3 |
| da 201 |
a 500 |
=> 3 |
| da 501 |
a 800 |
=> 3 |
| da 801 |
a 1100 |
=> 3 |
| da 1100 |
a 1250 |
=> 3 |
| |
TOTALE |
15 |
| Numero votanti |
seggi da assegnare |
|
| 1250 |
15 |
=> QUORUM 83 |
| LISTA |
VOTI |
QUORUM |
SEGGI |
RESTI |
| A |
450 |
83 |
5 |
35 |
| B |
290 |
83 |
3 |
41 |
| C |
380 |
83 |
4 |
48 |
| D |
130 |
83 |
1 |
47 |
Essendo stati
assegnati 13 seggi su un totale di 15, i restanti 2 seggi vengono assegnati
alle liste che hanno riportato i maggiori resti.
La definitiva ripartizione dei seggi è la
seguente:
| LISTA |
SEGGI |
TOTALE |
| A |
5 |
5 |
| B |
3 |
3 |
| C |
4+1 |
5 |
| D |
1+1 |
2 |
VERBALE DELLE
ELEZIONI DELLA RSU
FAC SIMILE di cui all'art. 12,
comma 2 Parte I
Amministrazione ................................................... Comparto
.................................. Data elezioni ..................
Indirizzo
................................... Cap .......... Comune
........................ Provincia ...... Regione .........................
Tel
......../.................................. Fax
......../.................................. E-mail
........................................................
|
Collegio
(*) |
1)
......................... |
2) ......................... |
3) ......................... |
4) ......................... |
| |
Maschi |
Femmine |
Maschi |
Femmine |
Maschi |
Femmine |
Maschi |
Femmine |
| Aventi diritto |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Votanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
(segue tabella)
|
5)
......................... |
Totale |
Totale
Generale |
% Validità
elezioni |
| Maschi |
Femmine |
M |
F |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
RISULTATI
Schede valide ..............
Schede bianche .............. Schede nulle .............. Totale schede
scrutinate ...................
|
Nome O.S.
Proponente |
Lista 1 |
Lista 2 |
Lista 3 |
Lista 4 |
Lista 5 |
Lista 6 |
|
Voti |
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE SEGGI
Aventi diritto
............................ Votanti ............................ Seggi da
ripartire ..........................
| |
Lista 1 |
Lista 2 |
Lista 3 |
Lista 4 |
Lista 5 |
Lista 6 |
| Voti ottenuti |
|
|
|
|
|
|
| Seggi assegnati |
|
|
|
|
|
|
| Seggi attribuiti |
|
|
|
|
|
|
| Totale seggi |
|
|
|
|
|
|
La Commissione Elettorale
| _________________ |
_________________ |
_________________ |
_________________ |
| (Il Presidente) |
(Componente) |
(Componente) |
(Componente) |
| |
|
|
|
| |
_________________ |
_________________ |
|
| |
(Componente) |
(Componente) |
|
|