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ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA
DEFINIZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
INDICE
Art. 1 - OBIETTIVI E FINALITA'
PARTE PRIMA -
Modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 2 -
AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
Art. 3 -
COSTITUZIONE DELLE RSU
Art. 4 -
NUMERO DEI COMPONENTI
Art. 5 -
COMPITI E FUNZIONI
Art. 6 -
DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
Art. 7 -
DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
Art. 8 -
DECISIONI
Art. 9 - INCOMPATIBILITA'
Art. 10 -
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Art. 11 -
NORMA TRANSITORIA
Art. 12 -
ADEMPIMENTI DELL'ARAN
Art. 13 -
NORMA FINALE
PARTE SECONDA -
Regolamento per la Disciplina dell'elezione della RSU
Art. 1 -
MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
Art. 2 -
QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
Art. 3 -
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Art. 4 -
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Art. 5 -
COMMISSIONE ELETTORALE
Art. 6 -
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Art. 7 -
SCRUTATORI
Art. 8 -
SEGRETEZZA DEL VOTO
Art. 9 -
SCHEDE ELETTORALI
Art. 10 -
PREFERENZE
Art. 11 -
MODALITA' DELLA VOTAZIONE
Art. 12 -
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Art. 13 -
ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
Art. 14 -
RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
Art. 15 -
CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
Art. 16 -
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Art. 17 -
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Art. 18 -
RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
Art. 19 -
COMITATO DEI GARANTI
Art. 20 -
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
Art. 1
OBIETTIVI E FINALITA'
1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 - recante norme sulla elezione ed il
funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del
personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a
regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la
seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti" usata per indicare i luoghi di
lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo
l'art. 1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni". Le "sedi o strutture
periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come
livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art. 1 con
la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali
ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993"
sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto
legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, essi sono quelli modificati, integrati o
sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il
testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del
25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs. 29/1993" è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli
articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il........, nel
testo è indicato come "CCNL quadro del ..........
PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Art. 2
AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano
formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di
rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15
dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture
periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse
associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi
nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste
per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite
in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere
esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni
sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste
deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il
15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste
nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire
contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario
allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni
organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche
nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo,
l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate
alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è
comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a
confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire
all'accordo di comparto di cui al comma 4.
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del
presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad
esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per
iscritto all'ARAN di avviare
trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e
modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la
costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di
Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente
accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle
trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di
comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a
tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la
costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel
caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi
della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di
comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione,
tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della
quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto
anche delle problematiche connesse al d.lgs. 626\1994, in misura comunque
compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
Art. 3
COSTITUZIONE DELLE RSU
1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio
universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di
genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .
Art. 4
NUMERO DEI COMPONENTI
1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni
che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta
al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti
eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b),
calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
Art. 5
COMPITI E FUNZIONI
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti
comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali
e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse
spettanti
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può
esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione
riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art. 10 del d.lgs. 29/1993 o da
altre disposizioni di legge o contratto collettivo
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze
contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti
diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro del
.......;
c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
Art. 6
DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei
distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi
retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs. 80/1998, spetta alle
medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a
decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui
distacchi e permessi stipulato il ........
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti
salvi, complessivamente. i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del
..........
d) diritto ai permessi non retribuiti;
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori
durante l'orario di lavoro;
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
Art. 7
DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali
decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal
primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono
concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU
con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità
previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse
va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al
nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle
comunicazioni intercorse con le medesime.
Art. 8
DECISIONI
1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei
componenti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai
rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base
a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.
Art. 9
INCOMPATIBILITA'
1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica
in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.
Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive
organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di
incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.
Art. 10
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a
partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a
costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o
costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art.
2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei
permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e
prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente
accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47
del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.
Art. 11
NORMA TRANSITORIA
1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in
carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.
Art. 12
ADEMPIMENTI DELL'ARAN
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del
presente accordo, l'ARAN fornirà
alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti
organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali
dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare
svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione
dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle
associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è
allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle
votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze
informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno
trasmettere all'ARAN il verbale
riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o
altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.
Art. 13
NORMA FINALE
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del
presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove
disposizioni.
PARTE SECONDA
Regolamento per la Disciplina dell'elezione della RSU
Art. 1
MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato
delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative,
congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni
per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle
elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno
comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo
dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga
prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della
Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di
scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura
degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle
associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con
l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione
delle RSU di cui al comma 1.
Art. 2
QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento
nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei
lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei
lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum
richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si
raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà
attivabile nei successivi 90 giorni.
Art. 3
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi
compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in
posizione di comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto Scuola hanno
diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4,
siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno
che parziale.
Art. 4
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all. ... al
CCNL quadro di cui all'art. 1, comma... che abbiano sottoscritto o aderito
formalmente al presente accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed
atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le
norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è
richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non
inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000
dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore
dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della
firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a
quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì,
presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali
rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino
nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri
della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo
divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione
elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il
lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della
competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo
il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal
responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa
interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle
firme apposte sulle stesse dai lavoratori
Art. 5
COMMISSIONE ELETTORALE
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione,
nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione
elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente
regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art.
4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente
dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi
candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate
successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di
membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un
componente aggiuntivo.
Art. 6
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti
indicati in ordine cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale
degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa
l'ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei
risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle
organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione
per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a
cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'art.
1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art. 7
SCRUTATORI
1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore
per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le
quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni
elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello
successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio
prestato
Art. 8
SEGRETEZZA DEL VOTO
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per
lettera né per interposta persona.
Art. 9
SCHEDE ELETTORALI
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà
estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro
preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la
segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione
dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione
della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di
scrittura o analoghi segni di individuazione.
Art. 10
PREFERENZE
1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da
lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito
esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del
candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni
fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati.
Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno
essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a
candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche
se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una
lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste
differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di
altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di
preferenza.
Art. 11
MODALITA' DELLA VOTAZIONE
1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo
accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti
gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo
dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione,
evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni
aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle
operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti
i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del
presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 12
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente,
nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola
lista la commissione elettorale provvede d' ufficio alla nomina di un secondo
scrutatore
Art. 13
ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna
elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla
apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli
elettori aventi diritto al voto presso di esso.
Art. 14
RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di
riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno
essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza
deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Art. 15
CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
1. Nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore,
sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al
voto.
Art. 16
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la
chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito
per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente
regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà
il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle
eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla
Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni
riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e
controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2,
provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali)
trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU
sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e
l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il
verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui
all'art. 12 - parte I del presente accordo.
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione
elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati
dalla RSU e dalla amministrazione.
Art. 17
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in
relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno
attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In
caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle
liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti
per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che
avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
Art. 18
RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede
alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione
stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza
che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende
confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione
provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla
quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere
notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano
presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui
al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1,
ultimo punto.
Art. 19
COMITATO DEI GARANTI
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10
giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato
da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da
un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è
presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art. 20
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal
Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali
necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per
l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali
rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve
essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole
sigle che la compongono.
COMPARTO DEL PERSONALE
DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
IPOTESI DI ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7/8/1998
PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI
COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE
In data 2/9/1998, a seguito degli incontri per la definizione in oggetto le
parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo.
ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa:
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Organizzazioni sindacali |
Confederazioni sindacali |
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CGIL/FP |
CGIL |
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FIST/CISL |
CISL |
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UIL/EE.LL. |
UIL |
DICCAP/DIPARTIMENTO ENTI LOCALI-CAMERE
DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Confsal/Fenal, Snalcc e Sulpm) |
CONFSAL
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CORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
"Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiau,
Confill Enti Locali/Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel" |
CISAL
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