|
Versione Stampabile
Accordo
quadro nazionale per l'attuazione delle
disposizioni
della
legge n. 335/1995, e successive
in
materia
di
trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i pubblici dipendenti
Gazzetta Ufficiale n. 201 Serie
Generale del 27.8.1999
INDICE
Premessa
Art. 1 -
Campo di applicazione
Capo I -
IL TFR
Art. 2 -
Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR
Art. 3 -
Effetti sul TFR
Art. 4 -
Calcolo del TFR
Art. 5 -
Soggetti pubblici competenti
Art. 6 -
Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR
Art. 7 -
Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 8 -
Norme finali
Capo II -
FONDI PENSIONE
Art. 9 -
Principi e modalità costitutive
Art. 10 -
Destinatari
Art. 11 -
Norme sul finanziamento dei fondi pensione
Art. 12 -
Conferimento ai fondi pensione del montante maturato
Art. 13 -
Procedure per la costituzione dei fondi pensione
Art. 14 -
Norme relative agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca e
sperimentazione
Art. 15 -
Norma finale
Dichiarazioni congiunte e a verbale
A.RA.N.
Accordo
quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto
e
di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.
A seguito del
parere favorevole espresso dall'organismo di coordinamento dei comitati di
settore di cui all'art. 46, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 sul
testo dell'ipotesi di accordo siglata in data 2 giugno 1999 per la
sottoscrizione dell'accordo quadro nazionale attuativo delle disposizioni
contenute nell'art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 335/1995 in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, nonché della
certificazione positiva della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo accordo quadro e sulla loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 29 luglio 1999, alle
ore 16 si è svolto l'incontro tra:
l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.)
nella persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa;
ed
i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL -
CONFSAL - CONFEDIR - CIDA - UGL - COSMED.
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato accordo quadro
nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici dei comparti e delle autonome aree di
contrattazione definite a norma dell'art. 45, comma 3 del decreto legislativo
n. 29/1993 come modificato dal decreto legislativo n. 96/1997.
Premessa
L'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le
sottoscritte confederazioni sindacali concordemente individuano come momento
qualificante dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento
di fine rapporto regolato dall'art. 2120 del codice civile (d'ora in avanti
TFR), nonché l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali
possano aderire tutti i dipendenti pubblici interessati.
In
tale ottica la disciplina contrattuale, da realizzarsi, sulla base del
presente accordo quadro e del conseguente decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995,
attraverso successivi accordi di comparto, dovrà dare piena attuazione alle
disposizioni emanate in materia con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni e integrazioni, dalla richiamata legge n.
335/1995 e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n. 448/1998.
Preso atto
dell'indirizzo del legislatore teso ad avvicinare sempre di più la cultura
del pubblico a quella del privato e concordando, in particolare, sulla
possibilità che le istituende forme di previdenza complementare
contribuiscano a un migliore assetto del sistema pensionistico, le parti hanno
definito il seguente
Accordo
Art.
1
Campo
di applicazione
1.
Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
IL
TFR
Art.
2
Modalità
applicative e decorrenze della disciplina del TFR
1.
Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2, commi 6 e 7,
della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica
quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di
fine rapporto.
2.
Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno
precedente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per
i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
3.
I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui
al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della
legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine
servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3. Il
termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del
quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo ulteriore proroga del termine
stesso, che le parti potranno concordare. Per i dipendenti che non
eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente
trattamento di fine servizio.
Effetti
sul TFR
1.
In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 59, comma 56, della legge n.
449/1997, l'esercizio dell'opzione per l'iscrizione ai fondi pensione di cui
al successivo capo II presuppone necessariamente, in quanto condizione
imprescindibile per favorire nell'ottica della legge richiamata il
finanziamento della previdenza complementare, l'applicazione della disciplina
dell'art. 2120 del codice civile in materia di TFR.
2.
Dalla data di esercizio dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate
applicando le regole previste dall'art. 2120 del codice civile. Il computo
dell'indennità di fine servizio già maturata dal dipendente fino alla data
di esercizio dell'opzione mediante sottoscrizione del modulo di adesione al
fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa.
La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente
alle quote di trattamento di fine rapporto successivamente maturate, saranno
effettuate secondo le regole dell'art. 2120 del codice civile. Alla predetta
indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione e alla sua
rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile
previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine
servizio. Agli adempimenti predetti provvede l'INPDAP per i dipendenti
iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per
i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i
singoli enti di appartenenza.
Calcolo
del TFR
1.
Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice
civile sulle seguenti voci della retribuzione:
a)
l'intero stipendio tabellare;
b)
l'intera indennità integrativa speciale;
c)
la retribuzione individuale di anzianità;
d)
la tredicesima mensilità;
e)
gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di
fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.
2. Ulteriori
voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto,
garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i
complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle
condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.
3.
Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota
stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all'INPS, pari al
6,91% della retribuzione base di riferimento.
Soggetti
pubblici competenti
1. Per i
dipendenti iscritti alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio la
liquidazione del TFR sarà effettuata dal medesimo istituto che vi provvederà
al momento della cessazione dal servizio secondo le modalità previste
dall'art. 2120 del codice civile. Per il personale non iscritto all'INPDAP per
i trattamenti di fine servizio, come quello degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca e sperimentazione e delle camere di commercio, il
predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro.
Effetti
sulla retribuzione del passaggio a TFR
1.
A decorrere dalla data di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59, comma
56, della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della
medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al
regime del TFR, non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella
misura del 2,5% della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge n.
152/1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti
sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
2.
Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella
utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19,
della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il
disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari
all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un
recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento
figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad
ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa
salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima
disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti
assunti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 1.
Art.
7
Rapporti
di lavoro a tempo determinato
1. Ai periodi di
lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in
conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i
dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle
norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti
precedentemente alla predetta data.
Norme
finali
1.
Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i
trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la
trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 della legge
n. 152/1968 e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dall'art. 6.
2.
Le prestazioni creditizie e sociali vigenti le cui finalità sono definite dal
decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, sono mantenute e continuano ad
essere gestite dall'INPDAP ai sensi dell'art. 1, comma 245, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ugualmente ferme quelle previste dalle norme
contrattuali vigenti per il personale destinatario.
3. Le condizioni
per l'armonizzazione pubblico privato in materia di anticipazioni saranno
verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri
di bilancio della finanza pubblica.
Capo
II
FONDI
PENSIONE
Art.
9
Principi
e modalità costitutive
1.
Le parti concordano sulla costituzione di fondi di previdenza complementare
basati sul principio della volontarietà dell'adesione e funzionanti secondo
il sistema della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione
definita.
2. Al fine di
limitare l'incidenza dei costi di gestione, le parti concordano sulla
necessità di dare vita a un numero ristretto di fondi. La composizione e
l'ambito di estensione dei fondi stessi a uno o più comparti, comunque
circoscritta all'ambito di applicazione del presente contratto, sono stabilite
sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale a livello di
comparto e di area.
Destinatari
1. Saranno
associati ai fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31
dicembre 1995 e quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno precedente
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 2, comma 1, che avranno esercitato l'opzione di cui
all'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997, e quelli assunti a far tempo
dall'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri i quali chiedano l'iscrizione ai fondi stessi.
Art.
11
Norme
sul finanziamento dei fondi pensione
1.
Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da
parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di
quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 2, comma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto medesimo.
2.
Per i dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 i quali
chiedano l'iscrizione ai fondi pensione, gli accantonamenti annuali di
trattamento di fine rapporto successivi alla predetta iscrizione sono
integralmente destinati ai fondi medesimi.
3.
Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente
disponibile la somma di lire 200 miliardi in conformità a quanto previsto
dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998 e già iscritta in bilancio
nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
4.
Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno
trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e saranno rivalutate
applicando il tasso di rendimento previsto all'art. 12.
5.
Nell'accantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai
fondi pensione.
6.
A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine
servizio che esercita l'opzione per l'iscrizione ai fondi pensione ai sensi
dell'art. 2, comma 3, con gli effetti di cui all'art. 3, viene destinata, come
previsto dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997, una quota pari
all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti
trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura
di elemento figurativo, verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento
previsto all'art. 12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai
conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.
7.
In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai
fondi pensione ulteriori risorse secondo le determinazioni che saranno assunte
al riguardo in sede di contrattazione collettiva.
8.
Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui
all'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998, deve essere resa
immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti, siano essi
costituiti da un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall'aggregazione
di più comparti/aree. In via transitoria e fino a quando non sarà attivata
la raccolta delle adesioni, il riparto dell'intera somma di lire 200 miliardi
avverrà tenendo conto della retribuzione media e della consistenza del
relativo personale in servizio presso ciascun comparto/area di contrattazione
alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della
somma stanziata. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200
miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionale al numero dei
dipendenti iscritti a ciascun fondo all'inizio di ogni anno.
9. Le somme
eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente
anno finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo
per le medesime finalità.
Conferimento
ai fondi pensione del montante maturato
1.
Per i dipendenti iscritti all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio, detto
Istituto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro da parte del
dipendente, conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli
accantonamenti figurativi applicando un tasso di rendimento che, in via
transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei
fondi dei dipendenti pubblici, corrisponderà alla media dei rendimenti netti
di un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato da
individuarsi tra quelli con maggior consistenza di aderenti, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le
confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il personale non
iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio - come quello degli
enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle
Camere di commercio - gli adempimenti di cui sopra saranno curati dall'ente
datore di lavoro.
2.
Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul consolidamento della
struttura finanziaria dei fondi, si applicherà il rendimento netto dei
medesimi fondi pensione dei dipendenti pubblici.
Procedure
per la costituzione dei fondi pensione
1. La
costituzione dei fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal
decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni e
dalla legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. In
particolare la contrattazione collettiva, modificando e integrando le
discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di
quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione
dell'accordo istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e della
scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del fondo al
raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo
istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e di
controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle
prestazioni.
Art. 14
Norme
relative agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca e
sperimentazione
1. Per gli enti
pubblici non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la
contrattazione di comparto darà attuazione alle norme del presente accordo
quadro tenendo conto di quanto previsto dall'art. 64 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
Norma
finale
1.
La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi
pensione e sui contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le
parti firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2001.
2. Con separato
atto da stipulare tra le parti verrà costituito un Osservatorio nazionale
bilaterale.
Le parti
convengono sulla necessità di ottenere dalle
amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali
con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando
l'impegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a
fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi.
Nota a verbale
Pur
permanendo le perplessità più evidenziate, questa organizzazione sindacale
intende apporre sull'ipotesi di accordo, una firma tecnica, stando la totale
sicurezza che l'istituto in via di costituzione rimane legato alla
volontarietà dei singoli per l'adesione allo stesso.
Si
lamenta comunque l'inadeguatezza dei fondi stanziati e che la nostra
richiesta, più volte espressa, sull'adeguamento alla normativa privata non
sia stata completamente raggiunta in special modo sul nodo delle
anticipazioni.
Roma,
29 luglio 1999
Dichiarazione a
verbale
Le
sottoscritte confederazioni nel condividere il principio di dar vita a un
numero ristretto di Fondi di previdenza complementare riaffermano il proprio
convincimento di prevedere un fondo unico per tutta la dirigenza pubblica,
separato da quelli del personale di comparto, da definire in modo uniforme nei
quattro contratti delle aree dirigenziali.
Roma,
29 luglio 1999
Nota a verbale
In
riferimento all'accordo nazionale per l'adeguamento delle norme contrattuali
in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i
lavoratori pubblici, la scrivente organizzazione sindacale formula la seguente
dichiarazione:
l'articolato
proposto dall'ARAN non corrisponde allo schema previsto dalla normativa
vigente; in particolare tale ipotesi di accordo non incentiva i lavoratori ad
aderire alla previdenza complementare in quanto viene sottoposto ad un
peggioramento retributivo derivante da una base imponibile di calcolo del
trattamento di fine rapporto non onnicomprensiva di tutte le voci retributive,
così come previsto dall'art. 2120 del codice civile per i lavoratori privati;
non
è previsto per i suddetti lavoratori il calcolo anticipato del trattamento di
fine rapporto se non in una prospettiva incerta e non definita;
le
fonti di finanziamento della previdenza complementare a carico del datore di
lavoro amministrazione pubblica sono insufficienti a garantire una prospettiva
previdenziale che possa integrare in maniera concreta ed effettiva il sistema
pubblico pensionistico che copre ad oggi solo il 55% della retribuzione;
con
recentissima legge del 17 maggio 1999, n. 144 (collegato alla legge
finanziaria sul lavoro) è stato stabilito che, entro il 30 novembre 1999, con
accordo contrattuale di comparto, devono essere istituite forme di previdenza
complementare per il personale di cui agli enti pubblici non economici e agli
enti privatizzati con corrispondente soppressione (dal 1 ottobre 1999) dei
fondi interni di previdenza integrativa.
In
merito a tale questione si ritiene che si debba procedere ad un
approfondimento urgente e specifico in quanto trattasi di personale che
fruisce dell'indennità di fine servizio senza alcuna contribuzione a proprio
carico e quindi con condizioni contributive diverse dal restante personale del
pubblico impiego.
In
questo quadro la RdB esprime il proprio dissenso e dichiara che non esistono
le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo poiché non salvaguarda il
potere di acquisto della retribuzione dei lavoratori e non garantisce
l'eguaglianza dei trattamenti previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.
Roma,
29 luglio 1999
Dichiarazione a
verbale
CGIL,
CISL, UIL firmando l'accordo sulla trasformazione della buonuscita in TFR e
sulla costituzione della previdenza complementare nel settore pubblico,
ribadiscono che l'intesa raggiunta crea le condizioni strutturali per il
decollo anche nel settore pubblico dei fondi pensione e costituisce un primo
passo verso l'unificazione tra lavoratori pubblici e privati.
Per
questo le sottoscritte organizzazioni sindacali sono impegnate a rivendicare
dal governo che, a partire dalla prossima finanziaria, il datore di lavoro
pubblico, che in tante circostanze sottolinea l'urgenza e la positività del
pieno decollo della previdenza integrativa, si assuma a pieno, stanziando
adeguate risorse, l'onere di una completa unificazione dei trattamenti
pensionistici del mondo del lavoro.
Nota a verbale
La delegazione
della CONFSAL dichiara che la sottoscrizione del presente accordo è
determinata esclusivamente dall'esigenza di non lasciare i lavoratori del
pubblico impiego privi di quelle indispensabili garanzie economiche connesse
allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto
alla presente sottoscrizione non può essere attribuito in alcun modo valore
anche implicito di rinuncia a contestare successivamente quelle pattuizioni
ovvero quelle carenze di regolamentazione che si traducono in inammissibili ed
ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di
lavoratori, nonché indebita compressione di diritti di immediata derivazione
costituzionale e di implicita accettazione di un uso distorto e non consono
alle finalità istituzionali dell'accantonato retributivo.
In
particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si conferma
l'impegno per ottenere il riconoscimento del diritto all'anticipazione del TFR
con le stesse modalità stabilite per i lavoratori dell'area privata e
l'aumento dello stanziamento per la previdenza complementare.
Per
quanto riguarda gli istituendi fondi pensione, di cui si riconosce la
validità per la difesa delle condizioni economiche dei lavoratori, la CONFSAL
è impegnata a definire norme statutarie che garantiscano tutti i diritti dei
lavoratori e comportamenti di gestione efficienti.
|