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Versione Stampabile
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo
al
Personale del Comparto delle Agenzie Fiscali
per il Quadriennio normativo
2002 - 2005
e Biennio economico 2002 - 2003
Il giorno 28 maggio 2004 alle ore 9,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto
luogo l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni
firmato
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
| Organizzazioni sindacali |
Confederazioni |
| FP/CGIL |
firmato |
CGIL |
firmato |
| FPS/CISL |
firmato |
CISL |
firmato |
| UIL/PA |
firmato |
UIL |
firmato |
| CISAL INTESA |
firmato |
CISAL |
firmato |
| CONFSAL/ UNSA |
firmato |
CONFSAL |
firmato |
| RDB/PI |
firmato |
RDB - CUB |
firmato |
| FLP |
firmato |
USAE |
firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio
economico 2002 - 2003.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - Il sistema delle relazioni sindacali
CAPO I - Le relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva
integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 - Sistema di partecipazione
Art. 7 - Comitato pari opportunità
Art. 8 - Comitato paritetico sul
fenomeno del mobbing
CAPO II - I soggetti sindacali
Art. 9 - Soggetti sindacali titolari
della contrattazione integrativa
Art. 10 - Titolarità dei permessi e
delle prerogative sindacali
Art. 11 - Composizione delle
delegazioni della contrattazione integrativa
CAPO III - I diritti sindacali
Art. 12 - Diritto di assemblea
Art. 13 - Contributi sindacali
CAPO IV - Le procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 14 - Clausole di raffreddamento
Art. 15 - Interpretazione autentica
dei contratti
TITOLO III - Ordinamento professionale
CAPO I
Art. 16 - Obiettivi e finalità
CAPO II
Art. 17 - Classificazione
Art. 18 - Criteri per la definizione
dei profili professionali
Art. 19 - Istituzione di nuovi
profili
Art. 20 - Nuovo inquadramento e norme
di prima applicazione
CAPO III
Art. 21 - Accesso dall'esterno
CAPO IV - Progressioni
Art. 22 - Progressioni all'interno
del sistema classificatorio
Art. 23 - Passaggi tra le aree
Art. 24 - Procedure per la
progressione all'interno del sistema classificatorio
Art. 25 - Flessibilità tra profili
all'interno dell'area
CAPO V
Art. 26 - Posizioni organizzative e
professionali
Art. 27 - Conferimento e revoca delle
posizioni organizzative e professionali
Art. 28 - Retribuzione di posizione e
retribuzione di risultato
CAPO VI - Relazioni sindacali del sistema classificatorio
Art. 29 - Relazioni sindacali del sistema classificatorio
TITOLO IV - Il rapporto di lavoro
CAPO I - La costituzione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Il contratto individuale di
lavoro
Art. 31 - Periodo di prova
Art. 32 - Ricostituzione del rapporto
di lavoro
CAPO II - L'orario di lavoro
Art. 33 - Orario di lavoro
Art. 34 - Turnazioni
Art. 35 - Orario plurisettimanale
Art. 36 - Orario di lavoro flessibile
Art. 37 - Rilevazione dell'orario
Art. 38 - Ritardi
Art. 39 - Recupero e riposi
compensativi
Art. 40 - Pausa
Art. 41 - Reperibilità
Art. 42 - Orario di lavoro per il
personale in servizio all'estero
Art. 43 - Riduzione dell'orario
CAPO III - Ferie e festività
Art. 44 - Ferie
Art. 45 - Festività
CAPO IV - Sospensione, interruzione del rapporto di lavoro
Sezione I
Art. 46 - Permessi retribuiti
Art. 47 - Permessi brevi
Art. 48 - Diritto allo studio
Sezione II
Art. 49 - Assenze per malattia
Art. 50 - Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio
Sezione III
Art. 51 - Aspettative
Art. 52 - Altre aspettative previste
da disposizioni di legge
Art. 53 - Congedi per la formazione
Art. 54 - Servizio militare
Sezione IV
Art. 55 - Congedi dei genitori
Art. 56 - Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche
Art. 57 - Tutela dei dipendenti
portatori di handicap
Art. 58 - Mutamento di profilo per
inidoneità psico-fisica
CAPO V - Mobilità
Art. 59 - Mobilità volontaria
all'interno del comparto
Art. 60 - Assegnazione temporanea
presso altra amministrazione
Art. 61 - Accordi di mobilità
Art. 62 - Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
CAPO VI - Formazione
Art. 63 - Formazione
CAPO VII - Disposizioni particolari
Art. 64 - Clausole speciali
CAPO VIII - Norme disciplinari
Art. 65 - Obblighi del dipendente
Art. 66 - Sanzioni e procedimento
disciplinare
Art. 67 - Codice disciplinare
Art. 68 - Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale
Art. 69 - Sospensione cautelare in
corso di procedimento disciplinare
Art. 70 - Sospensione cautelare in
caso di procedimento penale
Art. 71 - Norme transitorie per i
procedimenti disciplinari
CAPO IX
Art. 72 - Procedure di conciliazione ed arbitrato
CAPO X
Art. 73 - Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
CAPO XI - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 74 - Termini di preavviso
Art. 75 - Cause di cessazione del
rapporto di lavoro
Art. 76 - Obblighi delle parti
TITOLO V - Trattamento economico
CAPO I - Struttura della retribuzione
Art. 77 - Struttura della
retribuzione
Art. 78 - Retribuzione e sue
definizioni
Art. 79 - Stipendio tabellare
Art. 80 - Tredicesima mensilità
Art. 81 - Effetti dei nuovi stipendi
CAPO II - Sviluppi economici
Art. 82 - Sviluppi economici
all'interno delle aree
Art. 83 - Procedure e criteri di
selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area
CAPO III
Art. 84 - Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 85 - Utilizzo del Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
CAPO IV - Trattamenti accessori
Art. 86 - Lavoro straordinario
Art. 87 - Indennità di Agenzia
CAPO V - Disposizione varie sul trattamento economico
Art. 88 - Banca delle ore
Art. 89 - Bilinguismo
Art. 90 - Trattenute per scioperi
brevi
Art. 91 - Copertura assicurativa e
patrocinio legale
Art. 92 - Diritti derivanti da
invenzione industriale
Art. 93 - Modalità di applicazione di
benefici economici previsti da discipline speciali
Art. 94 - Trattamento di trasferta
Art. 95 - Trattamento di
trasferimento
CAPO VI
Art. 96 - Trattamento di fine
rapporto
Art. 97 - Previdenza complementare
CAPO VII - Buoni pasto
Art. 98 - Condizioni di attribuzione
dei buoni pasto
Art. 99 - Buoni pasto
TITOLO VI - Norme finali
CAPO I
Art. 100 - Disposizione transitoria
Art. 101 - Norma programmatica
Art. 102 - Norma finale e transitoria
CAPO II
Art. 103 -
Disapplicazioni
Allegato A
NOTA A VERBALE ARAN
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella E
Tabella F
Tabella G
Allegato n. 1
Allegato n. 2
DICHIARAZIONI E NOTE A VERBALE
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, esclusi i dirigenti, dipendente del comparto delle Agenzie Fiscali
di cui all'art. 3 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002.
2. Al personale del comparto soggetto ai processi di mobilità
in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o trasformazione
dell'Agenzia di appartenenza, si applica il presente contratto sino al
definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione o ente.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può
essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976 come modificato dal
d.lgs. n. 272 del 2001.
4. I riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente
contratto unicamente come d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 -
31 dicembre 2005 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 2002 - 31
dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla
data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle Agenzie interessate con
idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Agenzie entro 30 giorni
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi
dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs.
165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione
della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
Titolo
II
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni delle responsabilità delle Agenzie e dei sindacati, è riordinato in
modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l'esigenza dell'Agenzia di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e
l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile
sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge
a livello di Agenzia, con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le
modalità indicate dal presente contratto. Essa si svolge in conformità alle
convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 45
del D.Lgs. 165/2001;
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti dell'informazione,
concertazione e consultazione e che può avere come strumento applicativo la
costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. Le parti di cui all'art. 11 (composizione delle
delegazioni della contrattazione integrativa) sottoscrivono il contratto
collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall'art. 84 (fondo),
al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere
i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di
incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento
della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i
criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di
valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico
di Agenzia fra le varie finalità di utilizzo indicate nell'art. 85.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e
decentrata possono essere, altresì, regolate le seguenti materie:
A) A livello nazionale di Agenzia:
- le linee di indirizzo generale dei programmi annuali dell'attività di
formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per
adeguarlo ai processi di innovazione;
- le ricadute delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di
disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla
professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
- accordi di mobilità;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento
dell'ambiente di lavoro;
- le pari opportunità per le finalità indicate nell'art. 7 (comitato pari
opportunità) del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n.
125;
- l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 33
(orario di lavoro).
Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste
dal punto A) sono integrate da quelle previste nell'art. 29 (relazioni sindacali
nel sistema classificatorio), comma 1, lett. A) e all'art. 43 (riduzione
dell'orario di lavoro) del presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilità
e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative viene attivata al
momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
Decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto
l'accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
B) presso ogni sede centrale dell'Agenzia e ufficio
periferico, individuati come sede di contrattazione a seguito dell'elezione
delle RSU:
-
applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2;
-
i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle
normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti
disabili, secondo quanto previsto a livello nazionale di Agenzia;
-
modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a
livello nazionale di Agenzia;
-
l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 33 (Orario
di lavoro), nel rispetto dei principi fissati a livello nazionale di Agenzia.
4. Le componenti salariali da attribuire a livello di
contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione dei citati programmi.
5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti
durante le trattative, indicati nell'art. 14 (clausole di raffreddamento), sulle
materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al
trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio delle
trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa.
6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere
in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal
presente CCNL, che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e
l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa
con cadenza annuale.
2. L'Agenzia provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da
quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9 (soggetti sindacali
titolari della contrattazione integrativa), comma 1 del presente contratto, per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ,
secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999. A tal fine,
l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata entro 5 giorni all'organismo indicato nel citato art. 2,
corredata dell'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15
giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto.
Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della
delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3/ter
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni
5. I contratti collettivi integrativi devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
6. L'Agenzia è tenuta a trasmettere all'ARAN, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 6
Sistema di partecipazione
1. L'informazione preventiva costituisce elemento
qualificante dell'intero sistema delle relazioni sindacali regolato dal presente
contratto. L'Agenzia fornisce - anche a richiesta - tutte le informazioni sugli
atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie
e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione
necessaria:
1)
ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa), comma 1:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi
di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
d) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici;
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Agenzie;
g) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo
parziale, di cui alle norme specifiche secondo il rinvio operato dall'art. 100,
comma 1 (flessibilità);
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell'Agenzia
aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
i) concessione in appalto di attività proprie dell'Agenzia nell'ambito della
disciplina fissata dalla legge;
l) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del
personale.
m) programmi di formazione del personale;
n)
misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2)
ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa), comma 2:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi
di lavoro;
b) verifica periodica della produttività dell'ufficio/ente;
c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina dell'ufficio/ente;
d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente;
e) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell'Agenzia
aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio/ente.
f) programmi di formazione del personale;
g) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. L' Agenzia, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati
e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla
contrattazione, fornisce un'informazione successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa),comma 1:
a) stato dell'occupazione e politiche degli organici, anche per quanto riguarda
i processi di esternalizzazione;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi
prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo di Agenzia, ai sensi dell'art. 85;
i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
2) ai soggetti
sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa),comma 2:
a) stato dell'occupazione e politiche dell'organico dell'ufficio/ente;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività del servizio
prestato nell'ufficio/ente;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell'ufficio/ente;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale dell'ufficio/ente;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro/ente;
f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni
nell'ufficio/ente;
Per l'informazione di cui al presente comma sono previsti
almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Agenzia fornisce le
adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali
interessate.
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni
dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A) del presente articolo,
dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
1)
dai soggetti sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa), comma 1 per:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b) le linee aziendali di pianificazione per la stipula delle Convenzioni con il
Ministero dell'Economia e Finanze, con riferimento alle ricadute
sull'organizzazione ed i rapporti di lavoro;
c)ripartizione delle dotazioni organiche complessive;
d) la verifica periodica della produttività degli uffici;
e) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'Agenzia.
2) dai soggetti
sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa), comma 2:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell'ufficio;
b) la verifica periodica della produttività dell'ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie
previste nell'art. 29 (relazioni sindacali del sistema classificatorio), comma
1, lett. B).
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che
iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante
la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di
un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il
termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della
concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti
nelle materie oggetto della stessa.
1. La consultazione è attivata prima dell'adozione degli atti
interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è
facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e
con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti
sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa), comma 1:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché consistenza e variazione
delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione
del collegio arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore
della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di cui
all'art. 72 del presente CCNL.
c) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a
tempo parziale di cui alle norme specifiche secondo il rinvio operato dall'art.
100, comma 1 (flessibilità).
2) i soggetti
sindacali di cui all'art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa), comma 2:
a) organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche.
2. E', inoltre, prevista la consultazione del rappresentante
per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
D) Forme di Partecipazione
1. Presso ciascuna Agenzia, al fine di favorire un ordinato
governo dei processi di rinnovamento e di riorganizzazione delle stesse, sono
costituiti appositi Comitati, tra cui quello previsto dall'art. 7 (Comitato pari
opportunità), composti dai rappresentanti dell'Agenzia e dalle organizzazioni
sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i
risultati dell'azione dell'Agenzia registrano le convergenze sulle linee di
indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell'Agenzia.. Possono
essere istituiti appositi Comitati per garantire l'applicazione della legge 104
del 1992, in particolare per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere
architettoniche. Ai Comitati è inoltre affidato il compito di acquisire elementi
informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione e di
aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di cui al
successivo art. 63. Delle attività dei Comitati, correlate dai dati
raccolti nelle predette materie, viene data comunicazione semestrale al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Presso ogni Agenzia sarà costituita una Conferenza di
rappresentanti dell'Agenzia e delle organizzazioni sindacali abilitate alla
contrattazione integrativa, nel corso della quale sono esaminate due volte
l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione
dell'Agenzia, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in
termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in
particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e
sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema della partecipazione è
completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle
dimensioni delle Agenzie e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni
bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle
predette materie - che l'Agenzia è tenuta a fornire - e di formulare proposte in
ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente
articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una
adeguata rappresentanza femminile.
Art. 7
Comitato pari opportunità
1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito presso
l'Agenzia, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6
(sistema di partecipazione), lett. D), svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Agenzia
è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa, di cui all'art. 4 (contrattazione collettiva
integrativa), comma 3, lett. A;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni
positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Agenzia,
è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
funzionari in rappresentanza dell'Agenzia. Il presidente del Comitato designa un
vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali
previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate
dal Comitato pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali
nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema
classificatorio;
- processi di mobilità.
4. L'Agenzia favorisce l'operatività del Comitato e
garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare,
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno dell'Agenzia.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per
la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo
mandato.
Art. 8
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche
amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del
mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro
- attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un
lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,
aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un
degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la
professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di
appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di
riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la
necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute
fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste
dall'art. 6, lett. d) è, pertanto, istituito presso ciascuna Agenzia, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, un Comitato
Paritetico con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del
fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare
riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori
organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni
persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla
repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di
tutela del dipendente interessato;
d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal Comitato vengono presentate
all'Agenzia per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare,
la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle
strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di
fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di
cui al comma 3, il Comitato valuterà l'opportunità di attuare, nell'ambito dei
piani generali per la formazione, previsti dall'art. 63, idonei interventi
formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra
l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza
della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno
degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. Il Comitato è costituito da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL
e da un pari numero di rappresentanti dell'Agenzia. Il Presidente del Comitato
viene designato tra i rappresentanti dell'Agenzia ed il vicepresidente dai
componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del Comitato,
di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,
appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra
le attività dei due organismi.
7. L'Agenzia favorisce l'operatività del Comitato e
garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del
lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sull'attività svolta.
8. Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica
per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del
nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un
solo mandato.
Art. 9
Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa di Agenzia di cui all'art. 4 (contrattazione collettiva
integrativa), comma 3, lett. A) sono le organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa di cui all'art. 4 (contrattazione collettiva integrativa), comma 3,
lett. B) sono:
- le R.S.U.
- le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL.
Art. 10
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
1. La titolarità dei permessi sindacali nel luogo di lavoro,
così come previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo collettivo quadro sui
distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali,
sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste
dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi
dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni
e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto
1998;
b)
dirigenti sindacali:
- dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative
che dopo l'elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione
nazionale;
- componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco
o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla
lett. a) ed ai due precedenti alinea.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall'accordo quadro
di cui al comma 1.
Art. 11
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AGENZIA
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente
interessati alla trattativa.
b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all'art. 9
(soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1;
II - NELLE SEDI CENTRALI DI AGENZIA E NEGLI UFFICI
PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A SEGUITO DI
ELEZIONE DI R.S.U.:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'Agenzia nell'ambito
dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti
all'applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all'art. 9 (soggetti sindacali
titolari della contrattazione integrativa), comma 2.
2. L'Agenzia può avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N).
Art. 12
Diritto di assemblea
1. I dipendenti del comparto hanno diritto a partecipare,
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati
con le Agenzie per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o
gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie
di interesse sindacale e del lavoro:
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto
1998 sulle prerogative sindacali.
- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le
modalità dell'art. 8, c. 1 dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7
agosto 1998;
- da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di
cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU;
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo
resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ
7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonché delle altre prerogative sindacali.
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota
mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto
ed è trasmessa all'Agenzia a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale
interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'Agenzia
di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della
revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dall'Agenzia sulle
retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con l'Agenzia.
5. L'Agenzia è tenuta, nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati
alle organizzazioni sindacali.
CAPO IV
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 14
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai
principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese
del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la
concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto delle stesse.
Art. 15
Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di
generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o
integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 47 del d.lgs. n. 165/2001 o
quelle previste dall'art. 5 (tempi e procedure per la stipulazione) del presente
CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a
richiesta di una delle parti.
Art. 16
Obiettivi e finalità
1. Nell'ambito della riforma del lavoro pubblico, nel quale
si inquadra l'istituzione del comparto delle Agenzie Fiscali, al fine di
garantire il progressivo miglioramento della funzionalità degli uffici nonché
promuovere l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa e
dei servizi, le parti convengono sulla opportunità di proseguire nel processo di
valorizzazione professionale dei lavoratori (peraltro già iniziato nel comparto
di provenienza) che si configura come strumento di supporto alla riforma stessa
anche nell'ottica della piena armonizzazione con il settore privato.
2. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della
professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative
individuali richiedono l'impegno delle parti al fine di definire il sistema di
classificazione professionale quale efficace e concreto strumento di
riforma.
3. Il nuovo modello di classificazione del personale si basa
sui seguenti principi:
- valorizzazione delle professionalità interne per garantire alla collettività
prestazioni di elevata qualificazione;
- flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione all'effettivo
sviluppo professionale.
4. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è
attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed
articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento
professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una
nuova cultura gestionale.
Art. 17
Classificazione
1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a
criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli
organizzativi delle Agenzie, è articolato in tre aree:
-
Prima area: -
comprendente la ex posizione A1
-
Seconda area: -
comprendente le ex posizioni B1, B2 e B3
-
Terza area: -
comprendente le ex posizioni C1, C2 e C3.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che
descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area
medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e
capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di
attività lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A) del presente CCNL.
3. Nelle aree è previsto un unico accesso dall'esterno nella
posizione iniziale del profilo. La collocazione nelle fasce retributive
stipendiali di cui alla tabella E avviene secondo la professionalità ed i
requisiti richiesti nel bando di concorso.
4. I profili, collocati nelle aree secondo il nuovo allegato
A), descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area
di appartenenza.
5. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni
dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti
all'interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento
siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto,
altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle
inerenti allo specifico profilo attribuito.
6. L'individuazione dei profili di ciascuna area è definita
da ogni singola Agenzia, con l'assistenza dell'ARAN, nell'ambito della
contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 9,
comma 1.
Art. 18
Criteri per la definizione dei profili professionali
1. Nel sistema classificatorio la definizione dei profili si
configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile
e razionale del personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle
prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Agenzia.
2. I profili individuano le diverse tipologie professionali
esistenti nelle Agenzie in relazione ai contenuti delle attività, attraverso una
descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte e del livello di
professionalità richiesto.
3. I profili, distinti per settori professionali, accorpano
le mansioni precedentemente articolate sulle diverse posizioni economiche delle
Aree, secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell'allegato
A), che definisce, altresì, i requisiti e le modalità di accesso.
4. Ai fini della definizione dei profili professionali la
contrattazione integrativa di Agenzia terrà conto dei seguenti criteri:
a) superamento dell'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, derivante
dalla legge n. 312 del 1980, attraverso la costituzione di profili che
comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una
tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei
contenuti tecnici;
b) semplificazione dei contenuti mansionistici attraverso l'utilizzazione di
formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti
analitiche o dettagliate;
c) attualizzazione delle mansioni in relazione ai processi di ammodernamento
delle Agenzie e alle nuove tecnologie adottate;
d) indicazione della confluenza tra vecchio e nuovo sistema, al fine di
garantire il rispetto dell'inquadramento già acquisito nel sistema
classificatorio nonché di evitare che il personale appartenente ad una posizione
giuridico-economica inferiore venga inquadrato in una posizione retributiva più
elevata, con conseguente aggravio di spesa;
e) garanzia che, nell'utilizzazione della clausola di cui all'art. 17, comma 3,
sarà rispettato nei casi di accesso, a parità di professionalità richiesta nel
profilo, il mantenimento del medesimo trattamento economico retributivo
stipendiale previsto per il personale in servizio.
Art. 19
Istituzione di nuovi profili
1. Le Agenzie, in relazione alle proprie necessità
organizzative, potranno prevedere l'istituzione di nuovi profili nell'ambito
delle dotazioni organiche individuandone la posizione di accesso, sulla base dei
criteri dell'art. 18 (criteri per la definizione dei profili professionali),
comma 4.
2. Nel caso in cui il nuovo profilo definito in
contrattazione integrativa tragga origine dallo sdoppiamento di un profilo di
pari livello retributivo precedentemente previsto, in esso possono essere
inquadrati, in prima applicazione, con il consenso degli interessati e senza
incremento di spesa, i dipendenti che, in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti per il nuovo profilo professionale nell'area di
appartenenza, svolgano già le relative mansioni e siano collocati nella medesima
area. Il passaggio avviene con mantenimento della fascia retributiva maturata.
In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di
appartenenza, ove questo sia confermato, e torna a svolgerne le relative
mansioni.
3. Ai fini dell'assegnazione ai profili di nuova istituzione,
prima di procedere alla selezione dall'esterno, trova applicazione il principio
della flessibilità disciplinato secondo le procedure e percentuali indicate
nell'art. 25 (flessibilità tra profili all'interno dell'area).
Art. 20
Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore
del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con
effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di
ciascuna area - della posizione già conseguita nell'ordinamento di provenienza e
con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella
B.
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le selezioni
previste dal CCNL del Comparto di provenienza, il primo inquadramento avviene
secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del
presente contratto e successivamente, superata la selezione, si provvederà ad un
nuovo inquadramento del dipendente stesso che avverrà con le medesime modalità
enunciate al comma 1.
3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive di
ciascuna Agenzia, i contingenti delle originarie posizioni sono portati al
livello di accesso previsto in applicazione dell'art. 17 (classificazione),
comma 3.
4. Tutte le procedure selettive previste dal CCNL del
comparto di provenienza sono attivate e portate a compimento, con le modalità di
finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in
contrattazione integrativa.
5. Il nuovo inquadramento di cui ai commi 1 e 2 sarà
comunicato ai dipendenti a cura di ciascuna Agenzia al termine delle relative
procedure.
Art. 21
Accesso dall'esterno
1. Le modalità di reclutamento del personale avvengono
attraverso procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento
al lavoro di cui alla legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni ed
integrazioni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 165 del 2001, le quali devono
garantire adeguate percentuali di accesso dall'esterno.
2. In considerazione di quanto previsto dal comma 1, le
Agenzie sono tenute a riservare all'accesso dall'esterno una quota delle vacanze
organiche, pari al 50 per cento dei posti disponibili di ciascun profilo,
calcolata sulla base dei posti disponibili per l'accesso ai sensi del comma 3,
nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale e dei suoi
eventuali aggiornamenti e tenuto conto dell'art. 20, comma 3 (nuovo
inquadramento).
3. L'accesso dall'esterno alle aree del presente sistema
classificatorio avviene alle posizioni e con i requisiti indicati nell'allegato
A).
4. Al personale assunto dall'esterno è attribuito il
trattamento economico iniziale previsto per il profilo professionale di
assunzione.
Art. 22
Progressione all'interno del sistema classificatorio
1. In relazione al sistema di classificazione previsto dal
presente contratto, i passaggi dei dipendenti all'interno del nuovo ordinamento
professionale si configurano come:
a) Progressioni verticali tra le aree:
i passaggi tra le aree avvengono dall'area sottostante alla
posizione di accesso dell'area superiore nel rispetto dall'art. 21, comma 2
(accesso dall'esterno). Alla selezione sono ammessi i dipendenti in possesso
dei requisiti definiti dall'allegato A), nei limiti della percentuale dei
posti vacanti nella dotazione organica destinati all'accesso dall'interno, ai
sensi dell'art. 20, comma 3 (nuovo inquadramento), in relazione al profilo per
il quale si concorre.
b) Sviluppi economici all'interno delle aree:
si configurano come progressione economica all'interno
delle aree che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento
tabellare iniziale previsto per la posizione di accesso, di successive fasce
retributive secondo la disciplina di cui agli artt. 82 (sviluppi economici i
all'interno delle aree) e 83 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo
economico all'interno dell'area).
1. I passaggi da un'area all'altra immediatamente superiore
avvengono nel rispetto dei seguenti principi:
a) garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno;
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili
cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, con riferimento all'esperienza
professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali,
ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive
finali è attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del
punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno
partecipato alla selezione;
2. I passaggi del comma 1 sono realizzati nei limiti dei
posti a tal fine individuati e si attuano previo superamento di una selezione
interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti
culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la
selezione.
3 La selezione del comma 2 è basata sulla:
a) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la
valutazione in apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare
il possesso delle capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi;
b) graduatoria ove, comunque, prendere in considerazione, i seguenti titoli
valutati in relazione a criteri oggettivi formulati con le procedure di cui
all'art. 29 (relazioni sindacali) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili:
-
titoli di studio,
diplomi di specializzazione o perfezionamento;
-
corsi di
formazione, anche esterni all'Agenzia, qualificati quanto alla durata, ai
contenuti - che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata - per
i quali sia previsto l'esame finale;
-
esperienza
professionale maturata;
-
arricchimento
professionale desumibile dalla documentazione presentata dall'interessato e
valutata in relazione: all'esercizio di mansioni superiori svolte secondo le
vigenti disposizioni; allo svolgimento di specifici incarichi professionali
nel corso dell'esperienza lavorativa o di ricerche o di studio affidati
dall'amministrazione e da questa attestati; a ulteriori titoli culturali e di
studio, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;
4. Gli elementi della selezione indicati al comma 3 sono tra
loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità
professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le
selezioni. In ogni caso ai titoli di studio ed all'esperienza professionale deve
essere attribuito ai sensi del comma 1, lettera b) un peso equilibrato.
5. I passaggi di cui al presente articolo sono finanziati
dall'Agenzia sulla base della programmazione del fabbisogno in tema di gestione
delle risorse umane e di reclutamento del personale ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Art. 24
Procedure per la progressione all'interno del sistema classificatorio
1. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle
selezioni per i passaggi tra le aree e l'integrazione dei relativi criteri di
cui all'art. 23 sono preventivamente individuate dalle Agenzie con atti di
organizzazione di natura privatistica improntati a principi di imparzialità,
trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento delle
selezioni interne, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del decreto
legislativo 165 del 2001, previa concertazione con le OO.SS.
2. Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo
abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili per dette selezioni possono
essere coperti mediante l'accesso dall'esterno.
3. Nel caso di passaggio tra le aree, al dipendente viene
attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il profilo di
assunzione, conseguito attraverso la selezione. Qualora il trattamento economico
in godimento, corrispondente alla fascia retributiva di appartenenza, risulti
superiore all'iniziale, il dipendente conserva il trattamento più favorevole,
mediante assegno ad personam, che, solo limitatamente a tale parte,
continua a gravare sul fondo ed è riassorbibile con l'acquisizione delle
successive fasce retributive nel profilo di nuovo inquadramento.
4. Nel caso di progressione interna nel sistema
classificatorio di cui all'art 23 di passaggio tra profili ai sensi dell'art.
25, le Agenzie comunicano per iscritto al dipendente interessato il nuovo
inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro
ad esso correlate, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 1997.
5. Limitatamente ai dipendenti assunti prima del 16 maggio
1995, le Agenzie procedono alla sottoscrizione dei contratti individuali di
lavoro con i dipendenti che hanno conseguito la nuova posizione giuridica, che,
ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
definiscono tutti gli eventuali altri aspetti connessi al rapporto medesimo ai
sensi dell'art. 30 (costituzione del rapporto di lavoro).
Art. 25
Flessibilità tra profili all'interno dell'area
1. All'interno dell'area è consentito il passaggio tra
profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i
richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti
per l'accesso al profilo dall'esterno in base alla declaratoria di cui
all'Allegato A).
2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti della
percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata
all'accesso dall'interno e l'interessato conserva la fascia retributiva
acquisita, che rimane a carico del fondo.
3. Il passaggio è effettuato dalle Agenzie, a domanda degli
interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità
professionali richieste ed, a parità in caso di più domande, con valutazione dei
titoli posseduti in base ai criteri previsti dall'art. 23 (passaggi tra
le aree).
4. Qualora nella dotazione organica dell'area si determinino
posti disponibili relativamente ad un profilo, è consentito anche lo sviluppo
professionale dei dipendenti inquadrati nell'area purché in possesso dei
requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso all'area e con
risorse a carico del fondo. Tale sviluppo avviene con le modalità previste
dall'art. 82, comma 6. La contrattazione integrativa individuerà i criteri di
svolgimento di una apposita prova teorico pratica per regolare i casi in cui, in
relazione ai posti individuati, vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti
nella relativa graduatoria. I posti lasciati liberi dai predetti dipendenti
diventano disponibili nell'area per l'accesso dall'esterno nella percentuale
prevista.
Art. 26
Posizioni organizzative e professionali
1. Nell'ambito della terza area le Agenzie, sulla base dei
loro ordinamenti ed in relazione alle proprie esigenze, possono conferire ai
dipendenti ivi inseriti, effettivamente in servizio, incarichi di natura
organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di
appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed
alta professionalità.
2. Tali posizioni possono riguardare settori che richiedono
l'esercizio di:
- funzioni di direzione di unità operativa, caratterizzate da un elevato grado
di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al
possesso di titoli universitari e/o all'iscrizione ad albi professionali, ad
abilitazioni nonché alla maturazione di una adeguata esperienza professionale;
- attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e
controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. Ai fini del comma 2, ogni Agenzia procede alla graduazione
delle funzioni connesse con gli incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri
adottati con proprio atto, previa concertazione con i soggetti di cui all'art. 9
(soggetti sindacali). Nella graduazione delle funzioni le Agenzie tengono conto,
a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con
riferimento alla loro specifica situazione organizzativa:
a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione
alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione e di professionalità richiesta dai compiti
affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali
direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi dell'Agenzia.
Art. 27
Conferimento e revoca delle posizioni organizzative e professionali
1. Gli incarichi di posizione organizzativa e professionale
sono conferiti da ciascuna Agenzia con atto scritto e motivato, per un periodo
di un anno, su proposta dei dirigenti dell'unità operativa o servizio
interessato e sulla base di appositi criteri generali definiti dalle Agenzie
medesime, previa concertazione con i soggetti di cui all'art. 9 ( soggetti
sindacali).
2. Tali incarichi possono essere rinnovati con le medesime
formalità.
3. Per il conferimento degli incarichi le Agenzie tengono
conto - rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere - della natura
e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali
posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali e della esperienza
acquisita dal personale inquadrato nella terza area.
4. In relazione all'incarico conferito è corrisposta
l'indennità di posizione di cui all'art. 28 (indennità di posizione e di
risultato).
5. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui
siano stati attribuiti i predetti incarichi è soggetto a specifica e periodica
valutazione di cadenza annuale con i criteri di cui all'art. 29. La valutazione
positiva dà anche titolo alla corresponsione della maggiorazione di cui all'art.
28 (indennità di posizione e di risultato).
6. In caso di eventuale valutazione negativa le Agenzie,
prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le
considerazione del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da
persona di sua fiducia.
7. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e
motivato, prima della scadenza, a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi.
8. La revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennità
di cui all'art. 28 (indennità di posizione e di risultato) e la restituzione del
dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
9. Nel periodo di permanenza nell'incarico, il dipendente può
partecipare alle selezioni per lo sviluppo economico di cui all'art. 82, qualora
sia in possesso dei relativi requisiti.
Art. 28
Retribuzione di posizione e di risultato
1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle
posizioni organizzative o professionali di cui agli artt. 26 e 27 compete, oltre
al trattamento economico in godimento, comprese le fasce retributive di
appartenenza, un'indennità di posizione onnicomprensiva in misura variabile da
un minimo di € 2.500 ad un massimo di € 9.000 annui lordi per tredici mensilità.
Al finanziamento dell'indennità si provvede con il fondo di cui all'art. 84
(fondo) nella misura minima attualmente prevista.
2. Il valore dell'indennità di posizione è stabilito da
ciascuna Agenzia in relazione alla graduazione delle funzioni ai sensi dell'art.
26 (posizioni organizzative e professionali). Ove il valore previsto sia
superiore al minimo di cui al comma 1, le Agenzie provvederanno alla copertura
con oneri a proprio carico.
3. In relazione alla corresponsione dell'indennità di
posizione non sono più corrisposti al dipendente i compensi per lavoro
straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a
carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia.
4.La valutazione annuale positiva dell'incarico svolto
comporta una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile dal 5% al
20% secondo i criteri definiti dalla contrattazione integrativa. Tale
maggiorazione è a carico del Fondo di cui all'art. 84.
5. In prima applicazione ed in via sperimentale, il numero
delle posizioni organizzative e professionali individuabili non potrà superare
il 2% della dotazione organica complessiva della Terza area di ciascuna Agenzia.
CAPO VI
RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA CLASSIFICATORIO
Art. 29
Relazioni sindacali del sistema classificatorio
1. Nell'ambito del sistema classificatorio sono previsti i
seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate.
A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
- determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le
selezioni di cui all'art. 82 (progressioni economiche);
- individuazione dei profili di cui agli artt. 18 e 19.
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi
dell'art. 23 (passaggi tra le aree);
b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di
selezione interna di cui al medesimo art. 23 (passaggi tra le aree);
c) con riferimento agli artt. 26 e 27 (posizioni organizzative):
- criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa;
- graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione della
relativa indennità;
- criteri e procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai
dipendenti interessati nonché le necessarie garanzie di contraddittorio.
2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di
un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il
termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.
CAPO I
La costituzione del rapporto di lavoro
Art. 30
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto, nel
rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è
richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) profilo di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti al profilo di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato;
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di
lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le
cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E', in
ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo
pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui
al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata,
nell'ambito delle tipologie previste per tali categorie di personale dalle norme
specifiche secondo il rinvio operato dall'art. 100, comma 1.
5. L'Agenzia prima di procedere alla stipulazione del
contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario
a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso
al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine
non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la
sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dalle disposizioni
sul rapporto di lavoro a tempo parziale previste per tali categorie di personale
dalle norme specifiche, secondo il rinvio operato dall'art. 100, comma 1, di non
avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra
Amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del
2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5,
l'Agenzia comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza
dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti
di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei
provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del DPR 9 maggio 1994, n.
487.
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è
soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue;
- 2 mesi per la Prima Area;
- 4 mesi per la Seconda e la Terza Area.
2. In base a criteri predeterminati dall'Agenzia, sentite le
OO.SS., possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo
abbiano già superato nella medesima posizione e profilo professionale presso
altra amministrazione pubblica.
3. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti
appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia che siano stati inquadrati
nell'area superiore a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano
verificato l'idoneità.
4. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si
tiene conto del servizio effettivamente prestato.
5. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per
malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti
vigenti ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001. In caso di malattia il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei
mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 50 (infortuni
sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del presente CCNL.
6. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi
del comma 5, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i
dipendenti non in prova.
7. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti
può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dal comma 5. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'Agenzia deve essere motivato.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima
mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato
alla scadenza.
Art. 32
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto
per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere,
entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto
di lavoro. L'Agenzia si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla
richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell'area, nella
posizione economica ( o fascia retributiva corrispondente) e nel profilo
rivestiti all'atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di
classificazione applicato all'Agenzia medesima al momento del rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative
all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la
perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi
dell'Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione
del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all'art. 39
della legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata
alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica
dell'Agenzia ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per
l'assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento
dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di
salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di
trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di
cumulo.
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai
sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e
dall'art. 6 del D.L. 28/03/1997 convertito dalla L. 140/97, l'orario di lavoro,
è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi
con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per
tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di
collegamento con le strutture di altri uffici pubblici, che vengono stabilite in
contrattazione integrativa ai sensi del comma 3.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e
di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell'art. 22
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate, previa contrattazione
con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 4 (contrattazione collettiva
integrativa), comma 3 lett. B) dai dirigenti responsabili.
A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base
dei seguenti criteri:
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per
la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche
coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
- orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della
prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono
avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario
d'obbligo.
- orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative
antimeridiane ai sensi del D.L. n. 79 del 1997;
- orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le
quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa
giornaliera;
- turnazioni;
- orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari
di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle
trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. Per il personale dell'Agenzia delle Dogane possono essere
previste specifiche articolazioni dell'orario di lavoro in relazione alla
necessità di garantire i servizi istituzionali.
5. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere
prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.
6. Le assenze per l'intera giornata non possono essere
calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario di lavoro della giornata
di assenza.
1. La turnazione serve a garantire la copertura massima
dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su
cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale
tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano
sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione
dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati
a livello decentrato attraverso contrattazione integrativa con le OO.SS., in
modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle
professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il
personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle
esigenze dello scambio delle consegne;
d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun
dipendente non può essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi
effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un
terzo dei giorni festivi dell'anno.
e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di
riposo di almeno 12 ore consecutive;
f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno
notturno -festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22
del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno
festivo alle ore 6 del giorno successivo.
3. Le indennità di turno sono determinate a livello di
contrattazione integrativa di Agenzia, nell'ambito delle disponibilità
finanziarie di cui all'articolo 84 (fondo) secondo le seguenti fattispecie:
a) indennità di importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore;
b) indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di
orario pomeridiano e/o notturno.
Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le
indennità di turno erogate dalle diverse Agenzie gli importi minimi sono fissati
come segue:
- € 12,91 lordi per ciascun turno festivo;
- € 12,91 lordi per ciascun turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente
lettera b );
- € 25,82 lordi per ciascun turno notturno - festivo.
Per l'Agenzia delle Dogane il sistema delle turnazioni e gli
importi sono quelli attualmente in vigore, sulla base delle norme vigenti.
4. Il personale di cui al comma 2 del successivo art. 36
(orario di lavoro flessibile) può, a richiesta, essere escluso dalla
effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio
dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita
del bambino.
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro
ordinario prevista dall'art. 33 (orario di lavoro), comma 3 del presente CCNL,
viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati
uffici e servizi. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno
a seguito di concertazione, con le OO.SS., secondo le forme previste dal
CCNL.
2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
- il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore;
-al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di
maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati
contestualmente di anno in anno e, rispettivamente, non possono superare le 13
settimane;
- in relazione a ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del
lavoro tale limite può essere elevato, rispettivamente, a 26 settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro
possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro
ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
Art. 36
Orario di lavoro flessibile
1. Una volta stabilito l'orario di servizio e la tipologia di
orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare l'orario
flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di
flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di
orario, da operarsi in sede di contrattazione integrativa a livello locale,
occorre tener conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del
personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la
sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si deve
assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i
turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico.
2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
personali, sociali e familiari (D.Lgs. 151/2001, L. 104/92, tossicodipendenze,
inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di
volontariato di cui alla legge n. 266/91) e che ne facciano richiesta, vanno
favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze
di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato
dall'ufficio di appartenenza.
1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma,
mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di
servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di
servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di
prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di
lavoro.
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta
l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui
si è verificato il ritardo, salva diversa autorizzazione in caso di eventuale
oggettivo impedimento.
2. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale
decurtazione della retribuzione e dell'indennità di Agenzia di cui all'art. 87
(indennità di agenzia).
Art. 39
Recupero e riposi compensativi
1. Qualora, per verificate esigenze di servizio, il
dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere,
in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di
corrispondenti giorni di riposo compensativo.
2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno
essere cumulate oltre i quattro mesi e dovranno essere concesse entro 30 giorni
dalla data della richiesta.
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei
ore continuative, il personale, purché non turnista, imbarcato o discontinuo, ha
diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine
del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del
pasto.
2. La durata e la collocazione vanno definite in funzione
della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita ed in
funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione
delle sedi delle Agenzie in relazione alla città, tenendo conto delle differenze
tra grandi e piccole città.
3. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito
di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere
interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge (es.
operazioni di sdoganamento).
4. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a
quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di
cui all'articolo 36 (orario di lavoro flessibile), comma 2.
1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le
giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per
essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte
attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, riferite a
settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei
servizi, quali, ad esempio, servizi di emergenza, relazioni internazionali,
uffici di diretta collaborazione con gli organi di vertice dell'Agenzia. La
durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di
reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in
reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di
domenica nell'arco di un mese.
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui
all'art. 84 (fondo) per il turno di 12 ore è corrisposta un'indennità di misura
non inferiore ad € 17,35. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta
indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del
10 per cento.
5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene
retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero
orario.
Art. 42
Orario di lavoro per il personale in servizio all'estero
1. In sede di contrattazione integrativa possono definirsi,
nel rispetto dei principi generali di cui al presente CCNL, particolari
tipologie dell'orario di lavoro per il personale che presta servizio all'estero.
1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più
turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni
degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o
comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del relativo contratto integrativo di Agenzia, una riduzione
d'orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà
realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo
sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con
stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la
normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro
straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle
che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a",
della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente
contratto, ovvero che alla data di stipulazione del presente contratto non hanno
maturato 3 anni di anzianità di servizio, hanno diritto a 26 giorni lavorativi
di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro
su sei giorni, i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono,
rispettivamente, 32 e 30, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo
1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di
riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937/77.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la
durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti
gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di
cui all'art. 46 (permessi retribuiti) conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi
compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste
del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio,
l'Agenzia assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più
periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di
almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o
sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo
di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del
medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese
anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie
dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie
residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di
spettanza. In caso di impedimento, derivante da malattia del lavoratore, alla
fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo di
quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto
termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque
entro l'anno.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e
debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano
protratte per più di 3 giorni. L'Agenzia deve essere stata posta in grado di
accertarle con tempestiva informazione.
15 Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per
malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero
anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente
autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento
sostitutivo delle stesse.
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri
giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua
opera.
2. La festività del Santo Patrono, ove non goduta per
esigenze di servizio, viene recuperata secondo le modalità previste dalla legge
n. 937/77 per le festività soppresse, previa concertazione di cui all'art. 6
(Sistema di partecipazione).
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non
deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo
può essere fissato in altro giorno della settimana.
4. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane
avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a
richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel
quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi
del 22 novembre 1988, n. 516 e dell'8 marzo 1989, n. 101. Le ore lavorative non
prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi
senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni, anche in modo
frazionato in misura non inferiore alle due ore giornaliere.
CAPO IV
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 46
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti
per i seguenti casi da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per coniuge, o convivente stabile, parenti entro il secondo grado ed
affini di primo grado: giorni tre per evento;
2. A domanda del dipendente - per particolari motivi
familiari o personali debitamente documentati - possono essere inoltre concessi,
nell'anno, tre giorni di permesso retribuito. Il dipendente, in alternativa, può
fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le
due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili. Tra le motivazioni
per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma, rientrano
l'effettuazione di visite specialistiche o esami clinici, di testimonianze per
fatti non di ufficio, nonché l'assenza motivata da gravi calamità naturali che
rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio,
fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più
favorevoli disposti dalle competenti autorità.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso
retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio che può
essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e
sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità
connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte
per dodici mensilità.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere fruiti
anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di
legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13
luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n.
107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono, i
permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo, nonché i
permessi ed i congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4, comma
1, dalla legge n. 53 del 2000.
1. Previa valutazione del dirigente o funzionario
responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne
faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di
lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di
durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono
comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo
utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative
necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate
entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario
responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione
viene proporzionalmente decurtata.
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate
dall'Agenzia - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore
individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in
servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Agenzia all'inizio di ogni anno,
con arrotondamento all'unità superiore. Le agenzie articolate territorialmente
provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie sedi il
contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri
e modalità operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di Agenzia.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti
ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di
particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione
europea, anche finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità ovvero,
infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati
sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e
la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro
straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità
individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il
seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti
universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai
programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti
l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la
prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per
gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera
a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino
nelle condizioni di cui alle lettere a), e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma
4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi
di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore,
universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati
nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio
i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo
studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine
decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono
definite nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4 (Contrattazione
collettiva integrativa).
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa
graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di
cui all'art. 9 (Soggetti sindacali titolari della C.I.).
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti
i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il
certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di
partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente
concordata con l'Agenzia, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito
negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati
vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda
l'esercizio di un tirocinio, l'Agenzia potrà valutare con il dipendente , nel
rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di
articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del
titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel
comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente
articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per
esami previsti dall'art. 46 (permessi retribuiti).
11. Le condizioni di estensione ai dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo determinato dei permessi di cui al presente articolo, sono
individuate in un'apposita sessione negoziale da tenersi entro il 30 giugno
2004.
Art. 49
Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore
che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui
al comma 2, su richiesta del dipendente l'Agenzia procede all'accertamento delle
sue condizioni di salute per il tramite della unità sanitaria locale competente
ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi
del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'Agenzia può procedere, salvo particolari esigenze,
a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del
preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti
dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da T.B.C.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si
assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di
tale periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di
ricovero ospedaliero o in day-hospital, e per il successivo periodo di
convalescenza post ricovero, al dipendente compete per intero l'indennità di cui
all'art. 87 (indennità). In tale periodo sono computati la giornata del sabato
anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque
giorni nonché i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso. In caso di
malattia di durata inferiore ai quindici giorni l'indennità di Agenzia è
decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo
l'importo della stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni
prescritti dal certificato medico.
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di
assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie
salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio
medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio
l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS
nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di
Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni
di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day -
hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente
certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione
prevista dal comma 7, lettera a).
9. La disciplina di cui al comma 8 si applica ai mutilati o
invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle
categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i
giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità
dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.
10. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze
collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 8, le agenzie
favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei
soggetti interessati.
11. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata
lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la
sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la
relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello
della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini
del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i
tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell'art. 47 (permessi
brevi ). Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della
parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia
e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo
di pari entità.
12. Ai fini del computo dell'assenza per malattia, in
presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il
sabato ed il secondo che inizia con il lunedì, la domenica intercorrente deve
essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in
coincidenza di giornate pre-festive e post-festive.
13. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio
di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
14. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla
eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno
festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
15. L'Agenzia è abilitata a disporre il controllo in ordine
alla sussistenza della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin
dal primo giorno di assenza, sulla base delle proprie esigenze funzionali ed
organizzative, attraverso la competente Azienda sanitaria locale. I controlli di
cui al presente comma non sono estensibili alla fattispecie della assenza della
madre o del padre per malattia del bambino di cui all'art. 55 (Congedi dei
genitori).
16. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari
motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
17. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di
espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare
nel domicilio comunicato all'Agenzia, in ciascun giorno, anche se domenicale o
festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
18. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio
durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e
nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
19. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le
fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi,
che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'Agenzia, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato
impedimento.
20. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non
sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a
darne comunicazione all' Agenzia, la quale ha diritto di recuperare dal terzo
responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza
ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi
inerenti.
Art. 50
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione
clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui
all'art. 49 (assenza per malattia), comma 7, lett. a), comprensiva
dell'indennità di Agenzia di cui all'art. 87 ( indennità).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta
a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta
l'intera retribuzione di cui all'art. 49 (assenze per malattia) , comma 7, lett.
a), comprensiva dell'indennità di Agenzia di cui all'art. 87 ( indennità), per
tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 49 (assenze per
malattia), commi 1 e 2.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento
previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e
per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente nonché
per i rimborsi delle spese. In particolare le seguenti leggi e le loro
successive modificazioni ed integrazioni vengono automaticamente recepite nella
disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116
e successivo D.P.C.M. del 5 luglio 1965; D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art.
22 commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a
122 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.
Art. 51
Aspettative
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un
triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di
un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi
ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano
intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si
applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L' aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche
frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt.
49 ( assenze per malattia) e 50 ( infortuni sul lavoro e malattie di servizio).
5. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga
richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età,
tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità,
sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico,
ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e
successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L'Agenzia, qualora durante il periodo di aspettativa
vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il
dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente
per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di
propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo
di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto,
senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure
dell'art. 66 (sanzioni e procedimento disciplinare).
8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa Agenzia o ente
del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico
concorso per la durata del periodo di prova.
b) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita
lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi
dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale
del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G.U. dell'11 ottobre 2000, serie
generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può
essere cumulata con l' aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso
titolo.
9. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, può, altresì, essere concessa al dipendente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a
termine se assunto presso la stessa o altra Agenzia del comparto ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità
europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
Art. 52
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la
cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le
aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti
collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998, 9 agosto 2000 e 18
dicembre 2002.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476
oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre
1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva l'applicazione dell'art. 52,
comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza
assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui
coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una
aspettativa, senza assegni, qualora l'Agenzia non ritenga di poterlo destinare a
prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il
convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di altro
comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una
durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in
difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i
paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire
delle quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La
disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente
articolo nonché alle assenze di cui al D.Lgs. 151/2001.
Art. 53
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati
dall'art. 5 della legge n. 53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata,
sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque
anni presso le agenzie del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi
per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale
delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il
numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della
consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione
integrativa nazionale di Agenzia definisce i criteri per la distribuzione e
utilizzazione della percentuale tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i
lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare all'Agenzia di appartenenza una specifica domanda, contenente
l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di
inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata
almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa a livello nazionale di
Agenzia di cui all'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) individua i
criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti
rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli
uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio,
non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'Agenzia può
differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su
richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la
utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica
l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo
stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla
determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione
all'Agenzia ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli artt.
49 e 50 (Assenze per Malattia, Infortuni sul lavoro).
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo
formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo
ciclo formativo con diritto di priorità.
Art. 54
Servizio militare
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva,
l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare
obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro,
anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del
posto senza diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del
servizio.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza
illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all'Agenzia per
riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto,
senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente,
salvo i casi di comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di
lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa
la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine
rapporto.
4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla
conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai
fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'Agenzia corrisponderà
l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato
dall'amministrazione militare. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a
disposizione dell'Agenzia per riprendere la sua occupazione entro il termine di
cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto
giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di
quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il
periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è
retribuito.
Art. 55
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di cui al
comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1
e 2 del D.Lgs. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di
cui all'art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l'intera retribuzione
fissa mensile nonché l'indennità di Agenzia di cui all'art. 87 ( indennità di
Agenzia) e l'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 28
(retribuzione di posizione e di risultato), ove spettante, e le quote di
incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora
il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in
servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico
attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di
congedo obbligatorio post-parto ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a
decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto
dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in
alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili
anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa
mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate,
pericolose o dannose per la salute.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47
del D.Lgs. 151/2001, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori
padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di
assenza retribuita secondo le modalità indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione
continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel
caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o
il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può
essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di
astensione dal lavoro.
h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.Lgs.
151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal
comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs.
151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo
il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una
situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della
lavoratrice madre, l'Agenzia provvede al temporaneo impiego della medesima e con
il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che
comportino minor aggravio psicofisico.
Art. 56
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da
una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di
alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di
recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure
di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di
recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto all'art. 49 (
assenze per malattia), comma 7, i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di
due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi
e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale
misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come
supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 51
(aspettative), comma 8, lett. c), nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che
segue il progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per
loro volontà alle previste terapie, l'Agenzia dispone, con le modalità previste
dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Agenzia
nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art. 57
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da
una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e
che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto
dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo
le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di
recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 49
(assenza per malattia), comma 7, i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di
due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi
e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale
misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come
supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al
progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 51
(aspettative), comma 8, lett. c), nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che
segue il progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per
loro volontà alle previste terapie, l'Agenzia dispone, con le modalità previste
dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Agenzia
nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i
benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con
quelli previsti dal presente articolo.
Art. 58
Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica
1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli
esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente
allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Agenzia non
potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o
psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio
attivo nelle strutture organizzative del settore in mansioni anche diverse o di
altro profilo a parità di livello economico iniziale di accesso dell'area di
inquadramento ove vi sia la disponibilità organica, purché compatibili con lo
stato di salute ed i titoli posseduti, assicurando un adeguato percorso di
riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti ovvero nell'impossibilità di
rinvenire mansioni compatibili con i motivi che hanno determinato l'inidoneità,
previo consenso dell'interessato a seguito di comunicazione dei posti
disponibili, il dipendente può essere impiegato in un profilo con trattamento
economico iniziale inferiore della medesima area oppure in un profilo
immediatamente inferiore dell'area sottostante. In caso di mancanza di posti in
organico in detto profilo, la ricollocazione può avvenire in uno qualsiasi dei
profili dell'area sottostante.
3. L'inquadramento nella posizione economica inferiore può
essere anche temporaneo ove sia legato alla mancanza di posti e non alla
inidoneità fisica allo svolgimento delle relative mansioni. In tale caso il
dipendente al verificarsi della vacanza ha titolo alla ricollocazione nel
profilo per il quale era stato giudicato idoneo.
4. La domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti è
presentata dal dipendente, entro trenta giorni dalla data di notifica del
giudizio di inidoneità.
5. L'eventuale ricollocazione del dipendente in altro profilo
professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è regolata da appositi criteri stabiliti
dall'Agenzia d'intesa con le organizzazioni sindacali.
6. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella
posizione economica inferiore si applica l'art. 4, comma 4 della legge 68/1999.
7. Al dipendente che non possa essere ricollocato nell'ambito
dell'Agenzia di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si
applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 62 (Passaggio
diretto ad altre agenzie del personale in eccedenza).
Art. 59
Mobilità volontaria all'interno del comparto
1. Le Agenzie nell'ambito dello stesso comparto possono
coprire i posti vacanti in organico destinati all'accesso dall'esterno, mediante
passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altra
amministrazione del comparto che rivestano la posizione corrispondente nel
sistema classificatorio.
2. Il dipendente è trasferito, previo consenso dell'Agenzia
di appartenenza, entro quindici giorni dall'accoglimento della domanda.
Art. 60
Assegnazione temporanea presso altra amministrazione
1. Il dipendente, a domanda, può essere assegnato
temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto, ovvero
istituzioni ed organismi internazionali, che ne faccia richiesta per utilizzarne
le prestazioni (posizione di "comando").
2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono
disposte, con il consenso dell'interessato e con le procedure previste
attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni
sindacali di cui all'art 9 (I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa), comma 1.
3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di
comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto nelle
dotazioni organiche dell'Agenzia di appartenenza, che non può essere coperto per
concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità.
4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non
può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta.
5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il
dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico,
il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione, secondo le procedure
di cui all'art. 59 (Mobilità volontaria all'interno del comparto) e nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett. c), penultimo periodo della
legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario
il dipendente rientra all'Agenzia di appartenenza.
6. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal
comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell'assenso da
parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione
che lo ha richiesto.
7. La posizione di comando può essere disposta, senza i
limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:
1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di
personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra
amministrazione;
2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari;
3) per gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione delle relative
dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.
8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare
alle procedure selettive predisposte dall'Agenzia di appartenenza ai fini delle
progressioni all'interno del sistema classificatorio di cui all'art. 22
(Passaggi interni nel sistema classificatorio) e, qualora passi all'area
superiore, cessa contestualmente dall'assegnazione temporanea. Le iniziative di
formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall'art. 63
(formazione).
9. L' assegnazione temporanea di cui al presente articolo non
pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione
dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello
sviluppo professionale.
10. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei
confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data di
entrata in vigore del presente contratto. Per tale personale le agenzie assumono
tutte le iniziative per favorire il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel
caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando sino alla revoca
dello stesso.
11. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti è a
carico dell'amministrazione di destinazione.
12. Nulla è innovato per la disciplina delle assegnazioni
temporanee disposte in relazione a specifiche esigenze dell'Agenzia di
appartenenza nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento qualora
sia necessario assicurare particolari e non fungibili competenze attinenti agli
interessi dell'Agenzia che dispone la temporanea diversa assegnazione e che non
rientrano nei compiti istituzionali della medesima (posizione di "fuori ruolo").
Dell'assegnazione temporanea di cui al presente comma viene data informazione ai
soggetti sindacali di cui all'art. 9 (i soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa), comma 1.
1 Tra le agenzie del comparto e le organizzazioni sindacali,
possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra
le stesse Agenzie.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, sono stipulati:
- in occasione di processi di ristrutturazione e di riordino delle Agenzie;
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o
la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una
delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi
citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono
sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta
comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei
provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'
Agenzia, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al
comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di
rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o loro
delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici
interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna Agenzia è composta
dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 9 (I soggetti sindacali
titolari della contrattazione integrativa).
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi
precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti e le posizioni e profili professionali di
personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della
dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per
legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per
l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale
occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso, copia
dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del
potere di rappresentanza di ciascuna Agenzia interessata, o loro delegati, e
dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo
preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n.
165 del 2001.
7. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a
seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni dalla
data di pubblicazione del bando di mobilità all'Agenzia di appartenenza ed a
quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno
successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande,
per i dipendenti inquadrati nella Prima e Seconda Area, la scelta avviene
mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio
complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e
familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti della Terza Area,
l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di
una valutazione comparata dei curriculum professionali e dell' anzianità di
servizio di ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con
l'amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità
della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva
maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Ove si tratti di profili professionali dichiarati in
esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può
riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di
appartenenza - ma dello stesso livello retributivo - di cui il dipendente
possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti di
posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il
dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione senza
riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore.
11. Le Agenzie che intendono stipulare accordi di mobilità
possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai
sensi dell'art. 46, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001.
12. Gli accordi di mobilità di cui al presente articolo
possono riguardare Amministrazioni di comparti diversi. In tal caso per il
personale del comparto Agenzie fiscali si applicano le norme di cui ai
precedenti commi.
Art. 62
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. Fermi restando gli accordi di mobilità di cui all'art. 61
( Accordi di mobilità), che possono riguardare anche amministrazioni di comparti
diversi, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 165
del 2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo,
allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in
eccedenza ad altre Amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in
disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel
proprio ambito, l'amministrazione interessata comunica a tutte le
amministrazioni del comparto, comprese quelle che hanno articolazioni
territoriali, l'elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo
professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o
in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri
enti o amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 presenti
sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare
ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Le agenzie del comparto comunicano, entro il termine di 30
giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l'entità dei posti vacanti nella
dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica nell'ambito delle
aree, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste
l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di
altri comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in
eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti
assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l'Agenzia dispone i
trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più
aspiranti allo stesso posto, l'Agenzia di provenienza forma una graduatoria
sulla base dei seguenti criteri:
- dipendenti portatori di handicap;
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico
e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei
conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti
gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene
definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di Agenzia.
5. Nei casi in cui non sia possibile momentaneamente
procedere al passaggio diretto tra amministrazioni, può farsi ricorso, con il
consenso del dipendente, all'istituto del comando di cui all'art. 60 (
assegnazione temporanea) con particolare riguardo al comma 5 del medesimo
articolo.
6. Per la mobilità del personale in eccedenza, la
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può prevedere specifiche
iniziative di formazione e di riqualificazione , al fine di favorire la
ricollocazione e l'integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto
organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
1. Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione
della pubblica amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. Le attività di formazione sono rivolte a:
a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
b)assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e
l'efficienza;
c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
3. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle
disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di
aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione
nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in
funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di
professionalità polivalenti e della progressione di carriera.
4. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di
addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi formativi
definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della
contrattazione integrativa di cui all'art. 4 (Contrattazione collettiva
integrativa), anche al fine della riqualificazione del personale nell'ambito dei
processi di mobilità.
5. La formazione del personale di nuova assunzione si
realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle
attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Agenzia ai sensi del
comma precedente.
6. Le iniziative di formazione del presente articolo
riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in
distacco sindacale. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria
formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi della lettera
b). I dipendenti comandati o fuori ruolo in servizio presso gli enti di nuova
istituzione ovvero quelli provenienti dagli enti disciolti, in attesa del
relativo inquadramento presso le amministrazioni di nuova destinazione,
partecipano ai programmi di formazione di queste ultime. I programmi definiscono
quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in
particolare stabiliscono:
a) i percorsi di formazione e di aggiornamento professionale con esame finale
collegati con lo sviluppo economico dei dipendenti all'interno delle aree;
b) corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli
operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle
funzioni di assegnazione e che devono tener conto in particolare della normativa
vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative
dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle
risorse umane, organizzative e tecnologiche.
Le attività di formazione di cui al presente comma possono
concludersi con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità
del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito
titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
7. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività
formative, le agenzie si avvalgono della collaborazione della Scuola Superiore
della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le Agenzie
stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private
specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di
sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi
dell'art. 7, lett.e) del d.lgs. n. 39 del 1993.
8. Per garantire le attività formative di cui al presente
articolo, le agenzie utilizzano le risorse disponibili sulla base della
direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla
formazione, nonchè tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di
legge, quali ad es. d.lgs. 39/1993, ovvero da particolari disposizioni
comunitarie.
9. Il personale che partecipa alle attività di formazione
organizzate dall'Agenzia è considerato in servizio a tutti gli effetti. I
relativi oneri sono a carico dell'Agenzia. I corsi sono tenuti, di norma,
durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di
servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle
spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono, di
regola, a livello regionale e/o territoriale secondo le esigenze organizzative,
anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti e nel rispetto dei
principi di cui al comma 10.
10. L'Agenzia individua i dipendenti che partecipano alle
attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi
dell'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) e verificati ai sensi
dell'art. 6, lett. A) (Sistema di partecipazione - Informazione), in relazione
alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di
riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche
delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti
pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
57, 1° comma, lett. c) del d.lgs. 165/2001.
11. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in
caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la
possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche non
previsti dai programmi dell'Agenzia, su richiesta motivata dello stesso
dipendente, con permessi non retribuiti.
Art. 64
Clausole speciali
1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale
dell'Agenzia di appartenenza conserva in apposito fascicolo personale tutti gli
atti e documenti prodotti dall'Agenzia o dallo stesso dipendente ed attinenti
all'attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel
fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le
disposizioni vigenti in materia.
3. Nei casi previsti da disposizioni emanate dagli organi
competenti, il personale è tenuto all'uso dell' uniforme di servizio, con oneri
a carico dell'Agenzia.
4. Nei casi in cui l'alloggio di servizio, per speciali
esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte, costituisca elemento
necessario all'espletamento del servizio stesso, l'Agenzia ne disciplina l'uso,
con oneri a proprio carico.
5. Il dipendente a tempo indeterminato, il cui coniuge
convivente sia destinatario della legge n. 10 marzo 1987, n. 100, in caso di
trasferimento di sede del coniuge stesso, ha diritto al trasferimento , anche in
soprannumero, presso gli uffici della propria Agenzia situati nella medesima
sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al
50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi
orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata
concordata preventivamente con l'amministrazione, senza effetti di ricaduta
sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.
7. Al personale in distacco ed in aspettativa ai sensi del
CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni competono
quote di incentivo secondo le previsioni concordate nella contrattazione
integrativa.
Art. 65
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli
interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio
comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel
codice di condotta allegato.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Agenzia e i
cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Agenzia,
anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei
singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24, L. 7 agosto 1990 , n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le infor-mazioni cui abbia
titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso
all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai
regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Agenzia nonché attuare le
disposizioni del d.lgs. n. 443 del 28 dicembre 2000 e del D.P.R. del 28 dicembre
2000 n. 445, in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la
rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli
utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che
ritardino il recupero psico fisico , in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o
mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia
palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha
impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il
dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine
quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito
amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed
automezzi a lui affidati;
l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Agenzia per ragioni che non siano
di servizio;
m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regola-no l'accesso ai locali
dell'Agenzia da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all'Agenzia stessa in locali non
aperti al pubblico;
o) comunicare all'Agenzia la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora
temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza,
salvo comprovato impedimento;
q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari
propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.
4. Resta, comunque, fermo quanto previsto dal D.P.R. 18 del
16 gennaio 2002.
Art. 66
Sanzioni e procedimento disciplinare
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli
obblighi disciplinati nell'articolo 65 (Obblighi del dipendente) del presente
contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci
giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino
ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L'Agenzia, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non
può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se
non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente
e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio istruttore secondo
l'ordinamento dell'Agenzia, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito
il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero
di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce
mandato. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata
dal dirigente dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando è venuto a
conoscenza del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire
prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto
che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua
competenza, ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto
previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma
del citato art. 55, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà
corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione.
5. Qualora anche nel corso del procedimento, già avviato con
la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del
responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti
all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il
procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio
e senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito.
6. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore,
è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a
suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120
giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
8. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari,
sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal
dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 67
(Codice disciplinare) nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al
comma 1 dello stesso art. 67 (Codice disciplinare). Quando il medesimo ufficio
ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura
del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il
lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
11. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi
perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare.
Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel
rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la
certezza delle situazioni giuridiche.
12. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si
rinvia all'art. 55 del d.lgs. 165/2001.
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità
delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di
quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in
relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di
norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai
precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti;
b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate
nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle
circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del medesimo
comma;
c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od
omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave
se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale
o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si
applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell'orario di lavoro e degli obblighi connessi alla
rilevazione delle presenze: timbratura del cartellino orologio, utilizzo del
badge magnetico ed ogni altra forma di rilevazione dell'orario;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei
confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati
o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di
vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al
servizio o agli interessi dell'Agenzia o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della L. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento;
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal
bilancio dell'Agenzia e destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica
per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo
della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri
di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli
eventuali danni causati all'Agenzia, agli utenti o ai terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata dall'Agenzia;
d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di
infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Agenzia, tenuto conto del
rispetto della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell'art. 1 L. 300
del 1970;
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Agenzia o a
terzi;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si
applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia
stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al
comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'Agenzia o ad essa
affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un
obbligo di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento
negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica
nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma,
il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a
decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al
50% della retribuzione indicata all'art. 78, comma 2, primo alinea (Retribuzioni
e sue definizioni - Retribuzione base mensile), nonchè gli assegni del nucleo
familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste
ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6,
lett. a);
b) recidiva nelle infrazioni di cui al comma 4, lettere c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Agenzia per
riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti
procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'Agenzia quando
l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore
a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la
sanzione di cui al comma 4;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una
situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente
ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici
e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al
fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo
dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o
fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso
si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o
diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto
negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti, anche
dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di
gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto
di lavoro.
e) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti indicati nell' art. 15, commi 1 e 4 septies, lettere a), b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge n. 55 del
1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001.
7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6
sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi
riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei
lavoratori di cui all'art. 65 (Obblighi del dipendente) quanto al tipo e alla
misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve
essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in
luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e
non può essere sostituita con altre.
Art. 68
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti
illeciti di rilevanza penale l'Agenzia inizia il procedimento disciplinare ed
inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso
fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in
cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando
l'Agenzia venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico
del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo
è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge
97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del
presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Agenzia ha avuto
notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97
del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro
90 giorni da quando l'Agenzia ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 67
(Codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi
5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art.
5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente,
oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per
dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento, avvenuto per le stesse causali
del comma 6, si procede analogamente a quanto previsto dal medesimo comma. Nel
caso il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi, fatto salvo il caso di morte
del dipendente, il procedimento disciplinare riprende su tutti i fatti
originariamente contestati.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 67 (Codice
disciplinare), comma 5 lettera h) e comma 6, lett. b) ed e), e successivamente
assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in
altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con
decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è
reinquadrato, nell'area e nella posizione economica ( o fascia retributiva
corrispondente) in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale.
In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel
periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate
alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Art. 69
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Agenzia, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato
nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli
effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo,
escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli
effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 70
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato
restrittivo della libertà.
2. L'Agenzia, ai sensi del presente articolo, cessato lo
stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di
sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime
condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.
67, commi 5 e 6 (Codice disciplinare).
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i casi previsti
dall'art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del
codice penale, c) ed e) della legge 16 del 1992 e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti
all'art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di
cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo
stesso art. 3. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si
applica l'art. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto
previsto dall'art. 68 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale), in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento
penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5
sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art.
78, comma 2, primo alinea (Retribuzione e sue definizioni - retribuzione base
mensile), nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale
di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dall'art. 68 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale), commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo dall'art. 68
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), comma 6, secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una
sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà
conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o
compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere
straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente
inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a
causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per
un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine
la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito
del procedimento penale.
Art. 71
Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure
vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma
1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 25 del CCNL del comparto
Ministeri del 16 maggio 1995, qualora più favorevoli, in luogo di quelle
previste dal art 67 (Codice disciplinare)del presente CCNL .
Art. 72
Procedure di conciliazione ed arbitrato
1. Per tutte le controversie individuali è previsto il
tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine il dipendente può avvalersi delle procedure di
conciliazione di cui all'art. 66 del D.Lgs. 165/2001, in tema di tutela dei
lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto di lavoro ovvero di
quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive
modificazioni e proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il dipendente può adire
l'autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa possono
concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla
tipologia delle conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2, In tal
caso si esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ del 23
gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe.
4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6 del CCNQ di
cui al comma 1 sono impugnabili con le procedure previste dall'accordo stesso
ovvero dinanzi all'organismo di cui all'art. 55, commi 8 e 9 del D.Lgs.
165/2001, richiamati dall'art. 6 (Sistema di partecipazione - consultazione ),
lett. C) del presente CCNL.
Art. 73
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. Le Agenzie, nel rispetto delle forme di partecipazione di
cui al presente CCNL, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo
ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27.11.1991,
n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia,
allegano a titolo esemplificativo il codice - tipo.
CAPO XI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 74
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità
sostitutiva dello stesso, i re-lativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al
comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal
sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza
l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L'Agenzia ha diritto di trattenere su quanto
eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione
per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per
l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di
risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia
all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra
parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il
periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti
gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l'Agenzia corrisponde
agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto
stabilito dall' art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di
ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi
computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio
riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni secondo quanto previsto
dall'art. 49 (Assenze per malattia).
Art. 75
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt.
49, 50 e 66 ( Malattia, Infortuni, Sanzioni e procedure disciplinari), ha luogo:
a) al compimento del limite di età, ai sensi delle norme di legge in vigore;
b) per dimissioni del dipendente;
a) per decesso del dipendente.
b) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa Comunitaria in
materia.
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 75 (cause
di cessazione del rapporto di lavoro ), la risoluzione del rapporto di lavoro
avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal
primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista.
L'Agenzia comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne
comunicazione scritta all'Agenzia rispettando i termini di preavviso.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera. d) dell'art. 75. (cause
di cessazione del rapporto di lavoro ) la risoluzione del rapporto di lavoro
avviene senza preavviso.
CAPO I
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Art. 77
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale appartenente
al comparto delle Agenzie Fiscali si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale sino al suo
conglobamento;
b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per
esperienza professionale;
c) fasce retributive di cui all'art. 82;
d) indennità di Agenzia di cui all'art. 87;
e) compensi di cui all'art. 85 (Utilizzo del Fondo), ove spettanti;
f) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
g) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per
il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive
modificazioni.
Art. 78
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle
voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione
integrativa nazionale di Agenzia prevede diverse modalità temporali di
erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
-
Retribuzione base
mensile: è costituita dal valore economico mensile delle fasce retributive di
ciascuna area, di cui all'art. 82 (sviluppo economico all'interno delle aree)
- e dall'indennità integrativa speciale, fino alla data del suo conglobamento;
-
Retribuzione
individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla
retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di posizione
organizzativa e professionale di cui all'art. 28 (retribuzione di posizione e
di risultato), ove spettanti, nonché dagli altri eventuali assegni personali a
carattere fisso e continuativo comunque denominati in godimento;
-
Retribuzione
globale di fatto, annuale: è costituita dall'importo della retribuzione
individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della
tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo
nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità
contrattuali, comunque denominate, percepite nell'anno di riferimento non
ricomprese nel secondo alinea; sono escluse le somme corrisposte a titolo di
rimborso spese per il trattamento di trasferta fuori sede o come equo
indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le
corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2, primo e secondo alinea,
per 30.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 156 le
voci ricomprese nella retribuzione base mensile, costituite dal valore economico
mensile di ciascuna delle fasce retributive previste all'interno delle aree - di
cui all'art. 82 (sviluppi economici all'interno delle aree) e dall'indennità
integrativa speciale fino alla data del suo conglobamento, secondo quanto
stabilito dal comma 2, primo alinea. Per il personale che fruisce della
riduzione di orario di cui all'art. 43 (riduzione orario di lavoro) il valore
del divisore è fissato in 151.
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto
dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio
2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del
biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso
derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289
del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come
stabiliti dall'art. 2, comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2001, sono incrementati
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella C,
alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa
speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione
ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non
ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal
personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione
dei commi 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite
dall'allegata tabella D.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi
comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma
6, del presente CCNL.
1. Le Agenzie corrispondono ai lavoratori con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel
mese di dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una
festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente
giorno lavorativo.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla
retribuzione individuale mensile di cui all'art. 78 (retribuzione e sue
definizioni), comma 2, secondo alinea, spettante al lavoratore nel mese di
dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al
personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore
all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la
tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio
prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per
ogni giorno di servizio prestato nel mese ed è calcolata con riferimento alla
retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel
mese contiguo a servizio intero.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi
trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento
economico.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del
trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai
medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del
trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
7. Nel caso dei passaggi di cui all'art. 22 trova
applicazione la medesima disciplina nel comma 2.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo la
tredicesima mensilità rimane disciplinata dal d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e
successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle norme regolamentari e
dalle circolari vigenti.
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per
lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui agli artt..
67, comma 4 e 70, comma 7 (codice disciplinare e sospensione cautelare in caso
di procedimento penale) del presente CCNL, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in
conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione
dell'art. 79 (stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze
e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art.
2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità
integrativa speciale, di cui all'art. 79 (stipendio tabellare) comma 3 del
presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo
in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma
10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Art. 82
Sviluppi economici all'interno delle aree
1. Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del
sistema classificatorio del personale, disciplinata nel capo II, art. 17, deve
corrispondere, all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo
economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente
acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e
del profilo di appartenenza.
2. Pertanto, ai sensi del comma 1, nel periodo di permanenza
del dipendente nella posizione di accesso dell'area lo sviluppo economico si
realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di
successive fasce retributive i cui numeri e valori economici annui sono
stabiliti nella allegata Tabella E.
3. Lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del
contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse finanziarie esistenti
e disponibili nel fondo di cui all'art. 85 (fondo) e nel rispetto di quanto ivi
stabilito al comma 2, sesta alinea, (certezza e stabilità delle risorse), nonché
dei criteri generali previsti dal presente CCNL all'art. 83 ( procedure e
criteri di selezione per lo sviluppo economico).
Art. 83
Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno
dell'area
1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 82 (sviluppi
economici all'interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure
di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione di Agenzia, sulla
base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di
professionalità richiesto per i singoli profili in ciascuna area.
2. I passaggi da una fascia retributiva a quella
immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni
anno, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che rivestono la posizione
organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente
articolo.
3. A tal fine le Agenzie pianificano i citati passaggi
tenendo conto delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31
dicembre di ciascun anno precedente.
4. Il numero dei dipendenti che acquisisce la fascia
retributiva è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
5. La permanenza nella fascia attribuita è definita in
contrattazione integrativa.
6. I passaggi alle fasce retributive successive a quella
iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che
prendono in considerazione:
a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti
valutati;
c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai
contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata, se
garantiti dalle Agenzie per la totalità dei dipendenti interessati alla
selezione. Ove le Agenzie non attuino i predetti corsi il presente criterio non
può essere utilizzato.
7. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella
contrattazione integrativa - saranno equamente valutati, sulla base di valori
percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati
in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro.
8. La contrattazione integrativa individuerà, altresì, i
criteri di svolgimento di una apposita prova teorico pratica per regolare i casi
in cui vi sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria
per l'attribuzione delle fasce.
Art. 84
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività
1. Il Fondo Unico di Amministrazione di cui all'art. 31 del
CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, è sostituito dal
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività nel
quale confluiscono le seguenti risorse:
- gli importi di cui agli stanziamenti dell'art. 31, comma 1, alinea primo, nono
e decimo del CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/2/1999, come
integrato dall' art. 6, comma 1, ultimo alinea del CCNL del 21/2/2001, ivi
comprese le quote già stanziate dei compensi per lavoro straordinario previste
dall'art. 30 del CCNL del 16/2/1999 e dagli artt. 5 e 6, comma 2, del CCNL del
21/2/2001;
2. Il Fondo è altresì alimentato dal 1° gennaio 2002 da:
- i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale, fatte salve le quote
che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
- le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi all'incentivazione del personale, quali ad esempio le economie
conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/1996 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
- i trattamenti economici che recano incrementi al personale sulla base di
disposizioni, di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali;
- risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di
anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima
mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l'anno
in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente
cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento,
computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di
mese superiori a quindici giorni. L' importo accantonato confluisce, in via
permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal
servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;
- i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art.
20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;
3. Con decorrenza dall'1.1.2003 il fondo è alimentato di €
12,45 pro-capite mensili per tredici mesi.
4. Confluiscono altresì nel fondo gli importi relativi
all'indennità di Agenzia del personale cessato dal servizio non riutilizzati in
conseguenza di nuove assunzioni nonché le risorse del Fondo già
utilizzate per finanziare gli sviluppi economici all'interno di ciascuna area ai
sensi dell'art. 82 (sviluppo economico) e le posizioni organizzative,
limitatamente alla misura minima di cui all'art. 28, comma 1, riassegnate dai
capitoli degli stipendi dell' Agenzia al Fondo stesso dalla data del passaggio
di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale
che ne ha usufruito;
5. Con decorrenza 1.1.2003 il Fondo è ulteriormente
incrementato, dalle risorse di cui all'art. 59, comma 4, lettera c), del d.lgs.
30 luglio 1999, n. 300, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della
gestione.
Art. 85
Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività
1. Il fondo, è finalizzato a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante
la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti
strumentali e di risultato.
2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono
prioritariamente utilizzate per:
- finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi
per lavoro straordinario qualora le risorse per lo straordinario stanziate
sull'apposito capitolo siano state esaurite;
- compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità
collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;
- incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie delle
singole Agenzie;
- erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il
miglioramento di servizi;
- erogare l'indennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni
organizzative;
- finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale,
destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e
stabilità;
- corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo
selettivo.
3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di
contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di
incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del
raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
4. La contrattazione collettiva integrativa individua
nell'ambito del Fondo di cui all'art 84 (Fondo per le politiche di sviluppo) le
risorse da destinare al finanziamento dello sviluppo economico all'interno di
ciascuna area ai sensi dell'art. 82 (sviluppi economici), e delle posizioni
organizzative di cui all'art. 26 (sviluppi economici all'interno delle aree e
posizioni organizzative ). Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità
citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono
riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi
titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.
5. Tutte le risorse di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n.
165/2001 già confluite nel Fondo di cui all'art. 84 (Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane) e destinate a retribuire particolari condizioni di
lavoro, continuano ad essere erogate secondo le modalità in atto vigenti ed
attribuite attraverso la contrattazione integrativa.
6. A decorrere dal 1.1.2003 il Fondo è stabilmente ridotto
delle risorse occorrenti al finanziamento della quota pro-capite dell'indennità
di Agenzia indicata all'art. 87 (Indennità di Agenzia), comma 2, lettera c) del
presente CCNL, ivi incluse le risorse corrispondenti agli oneri riflessi
occorrenti per il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Art. 86
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere
utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di
copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente
autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio
individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per
esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è
determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all'art. 78 (Retribuzione
e sue definizioni), a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
4. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
-
al 15% per il
lavoro straordinario diurno;
-
al 30% per il
lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle
ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
-
al 50% per il
lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
5. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate
dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche
plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle
prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'agenzia ai sensi
dell'art. 33 (orario di lavoro) e dall'art. 35 (orario plurisettimanale).
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro
straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare luogo a
riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e
di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente
comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di
cui all'art. 88 (banca ore).
1. Allo scopo di incentivare, riconoscere e valorizzare le
prestazioni individuali e collettive del personale delle Agenzie fiscali, a
decorrere dal 1.1.2003, è istituita una Indennità di Agenzia, corrisposta per
dodici mensilità, con carattere di generalità e continuità.
2. L'indennità di cui al comma 1 è costituita dalle
componenti retributive di seguito indicate:
a) dal valore pro-capite dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 33
del CCNL del 16 febbraio 1999, come integrato dall'art. 4 del CCNL del 21
febbraio 2001, ivi incluso l'incremento mensile stabilito con decorrenza
1.1.2002 nell'allegata Tabella F, colonna 1. Contestualmente all'istituzione
dell'Indennità di Agenzia, l'indennità di Amministrazione cessa di essere
corrisposta;
b) dall'aumento mensile pro-capite nella misura ed alla decorrenza indicata
nella allegata tabella F colonna 2;
c) dalla quota pro-capite mensile, nelle misure e con la decorrenza indicate
nella tabella G, derivante dalla stabilizzazione delle componenti della quota
incentivante destinata a ciascuna Agenzia ai sensi dell'art. 59, comma 4,
lettera c) del d.lgs. n. 300/1999 nonché, fino a concorrenza delle risorse
occorrenti, dalla stabilizzazione della quota parte del Fondo di cui all'art. 84
del presente CCNL, che presenti carattere di certezza e stabilità.
3. L'indennità di Agenzia è considerata utile agli effetti di
cui all'art. 81 (effetti nuovi stipendi), comma 2, secondo periodo.
4. Nel caso in cui la contrattazione integrativa per l'anno
2003 abbia previsto l'erogazione di benefici economici a titolo di indennità
professionale o compensi analoghi utilizzando, anche parzialmente, le risorse da
dedicare al finanziamento dell'indennità di cui al presente articolo, tali
benefici sono riassorbiti dall'indennità di Agenzia.
CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle
prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come
permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale
per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore,
le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente
autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel
caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun
lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le
maggiorazioni di cui all'art. 86 (lavoro straordinario), comma 4, che in
rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione
lavorativa.
4. L'agenzia, a domanda del dipendente, rende possibile
l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze
tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed
al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di Agenzia sono realizzati incontri fra le parti
finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed
all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto
dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le
ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
1. Al personale in servizio negli uffici delle Agenzie della
provincia autonoma di Bolzano e a quello operante presso gli uffici delle
Agenzie della provincia di Trento aventi competenza regionale è attribuita una
apposita indennità, collegata alla professionalità, secondo quanto previsto
dall'art. 13 dell'Accordo successivo sottoscritto in data 25.11.99 per il
personale della Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 27 del d.lgs.n. 354/97.
2. Per il personale delle Agenzie della Regione Valle d'Aosta
l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di
cui al comma 1. Per quanto attiene alle modalità di accertamento della
conoscenza della lingua francese continua ad essere applicato quanto previsto
dal DPCM del 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 90
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata
lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla
effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non
inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura
oraria della retribuzione di cui all'art. 78 (retribuzione e sue definizioni ),
comma 4.
Art. 91
Copertura Assicurativa e patrocinio legale
1. Le agenzie stipulano una apposita polizza assicurativa in
favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per
adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo
di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di
lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto
di proprietà dell'agenzia sono in ogni caso integrate con la copertura, nei
limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o decesso
del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato
il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli
previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione obbligatoria.
5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in
base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente
articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo per lo stesso evento.
6. Compatibilmente con il reperimento delle risorse, le
Agenzie, nel rispetto delle voci stanziate nei capitoli di spese obbligatorie
dei relativi bilanci e destinate a tali finalità, assumono le necessarie
iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile
dei dipendenti, previamente individuati, i quali, anche ai sensi dell'art. 26
(posizioni organizzative) operino in condizioni di piena autonomia, con
assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno, ove non sussistano
conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
7. In applicazione dell'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n.
67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'Agenzia,
nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un
procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa - contabile nei
confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del
servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su
sua richiesta e previo parere di congruità dall'avvocatura Generale dello Stato,
il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali
anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto
di interesse.
8. In caso di condanna con sentenza passata o di beneficio
dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del
cod. proc. pen., l'Agenzia richiede al dipendente il rimborso delle eventuali
anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.
Art. 92
Diritti derivanti da invenzione industriale
1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente
nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell'art.
2590 Cod. Civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione
nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto
all'attività istituzionale dell'Agenzia, la contrattazione integrativa a livello
di Agenzia può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali
compensi per la produttività nell'ambito delle risorse destinate alla
retribuzione accessoria.
Art. 93
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline
speciali
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento
formale , invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento
percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50 e dell'1.25 del trattamento
tabellare in godimento dalla data del riconoscimento formale dell'infermità a
seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di
menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile,
viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di salario
individuale di anzianità.
2. In relazione ai benefici previsti per gli ex combattenti e
simili continua a farsi riferimento alla legge n. 336 del 1970, art. 1 e art. 2
e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Al personale inviato in missione oltre alla normale
retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta pari a:
· € 20,658 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
· un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in
caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia,
aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in
relazione alla durata del viaggio;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10%
del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi
preventivamente individuati ed autorizzati dall'amministrazione;
e) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative
autorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si
protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la
giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;
f) nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo
occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del
mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dell'attività
di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso di loro
trasferimento anche temporaneo ad altra sede;
g) il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per
altre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di
espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso
all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale
scopo le agenzie - previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art.
9 (soggetti sindacali titolari ), comma 1 - sulla base della propria
organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi
capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di
razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.
2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete
solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di € 22,25 Per le trasferte di
durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa
sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della
spesa, nel limite attuale di complessive € 44,26, per i due pasti giornalieri.
Le spese vanno debitamente documentate.
3. Nei casi di missione continuativa nella medesima località
di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per
il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente
a quella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente
rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
4. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta
al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale
dell'agenzia spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti
della predetta delegazione.
5. Le attività che - svolgendosi in particolarissime
situazioni operative - non consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto
o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, sono
così individuate, a titolo esemplificativo: attività di controllo, di
rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia
fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela
dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della
salute, di repressione frodi e similari.
6. I dipendenti che svolgono le attività indicate dal comma 5
hanno titolo alla corresponsione della somma forfettaria di € 25,82 lorde
giornaliere in luogo dei rimborsi di cui al comma 2.
7. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui
al comma 2, spetta l'indennità di cui al comma 1, lettera a) primo alinea,
ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di
trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente
articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento
complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore
di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
10. L'Agenzia stabilisce le condizioni per il rimborso delle
spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al
personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso
di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio
d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito territoriale di
competenza dell' amministrazione.
12. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto
dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
13. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il
trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero,
rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R.
513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L. n. 17 del
17/2/1985 nonché dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per le
missioni all'estero continuano ad essere applicati i R.D. 3/6/1926, n. 941, la
L. 6/3/1958 n. 176, la L. 28/12/1989 n. 425 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché i relativi regolamenti.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte
nei limiti delle risorse già previste nel bilancio dell'Agenzia per tale
specifica finalità.
Art. 95
Trattamento di trasferimento
1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa
Agenzia per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti
un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento
economico:
1) Indennità di trasferta per sé ed i familiari;
2) Rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili
e masserizie;
3) Rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
4) Indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà
per sé ed i familiari;
5) Indennità di prima sistemazione.
2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1
ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione
del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte
nei limiti delle risorse previste nei bilanci delle singole Agenzie per tale
specifica finalità, incrementati dalle risorse previste anche a tale scopo
dall'art. 1 comma 59 della legge 662/1996.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia
alle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari
vigenti.
Art. 96
Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la
liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti
voci:
a) Trattamento economico tabellare, comprensivo delle fasce retributive
acquisite;
b) Retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per
esperienza professionale - ex art. 9 D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R.
266/1987;
c) Indennità integrativa speciale, fino al suo conglobamento;
d) Indennità di Agenzia di cui all'art. 87 ( indennità di agenzia);
e) Indennità di posizione, di cui all'art. 28 ( retribuzione di posizione e di
risultato);
f) Tredicesima mensilità;
g) Assegni ad personam - ove spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili
limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal
servizio.
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un
Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi
del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che
consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti competenti
potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico per i lavoratori
appartenenti al comparto Agenzie fiscali, al comparto dei Ministeri e degli Enti
pubblici non economici e Presidenza del Consiglio dei Ministri a condizione di
reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di contribuzione a
carico della Agenzia e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione
utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti
successivamente alla stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e
dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le
modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili
per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza
complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che
avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di
realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo
istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento
e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione ; procedere alle elezioni
dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che
saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni
suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato
dell'attività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si
realizzerà entro il 31 dicembre 2004.
8. Per la completa attuazione del presente articolo, le parti
concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro
e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura
non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la
disciplina dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso.
9. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal presente
articolo, sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza
complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla
contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al funzionamento, nonché all'utilizzo
delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare
l'adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
Art. 98
Condizioni di attribuzione dei buoni pasto
1. Hanno titolo all' attribuzione del buono pasto i
dipendenti del comparto delle Agenzie fiscali, aventi un orario di lavoro
settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore
continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio
mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.
2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata
lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario
superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 33, comma 5
(orario di lavoro), all'interno della quale va consumato il pasto.
3. Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata
lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario
ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa
prevista dall'art. 33, comma 5 (orario di lavoro), all'interno della quale va
consumato il pasto.
4. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente
o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro
carico fino all'ammontare di cui al successivo art. 99 (buoni pasto), e comunque
non oltre il corrispettivo di un pasto tipo.
5. Nell'ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale
civile che a personale di altre categorie, i dipendenti mantengono il diritto ad
utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore.
6. I competenti organi di ciascuna Agenzia controlleranno con
apposite procedure il rigoroso rispetto delle condizioni previste nel presente
articolo.
1. Il valore del buono pasto, è fissato in € 4,65. Eventuali
incrementi possono essere disposti in contrattazione integrativa.
2. La consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti
uffici dell'Agenzia, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia stessa, ai
singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 98
(condizioni di attribuzione dei buoni pasto).
3. I dipendenti in posizione di comando, distacco o fuori
ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 98 (condizioni
di attribuzione dei buoni pasto), anche se appartenenti ad amministrazioni
pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto dall'Agenzia ove prestano
servizio. I dipendenti del comparto che prestano servizio presso amministrazioni
pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati
dal presente accordo.
4. L'attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a
nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell' equivalente in
denaro.
Art. 100
Disposizioni transitorie
1. Per quanto riguarda la disciplina delle flessibilità del
rapporto di lavoro, per il personale delle Agenzie continua a farsi riferimento
alle corrispondenti norme contenute nel CCNL del comparto Ministeri.
2. In via eccezionale ed in prima applicazione del presente
contratto al fine di favorire i processi di riorganizzazione delle Agenzie, la
contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione
professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio
all'entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area.
All'onere derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all'art. 84.
1. Le parti concordano sull'opportunità che le Agenzie del
Comparto verifichino possibili soluzioni tecniche e forme di copertura
finanziaria che possono consentire di pervenire alla stipula di polizze
sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché per la copertura del rischio di premorienza a favore del
personale dipendente. Le Agenzie valuteranno, in particolare, la possibilità di
istituire allo scopo, anche in forma consorziata, un organismo a carattere
nazionale per la più conveniente gestione del servizio definendo altresì le
modalità per il controllo di detta gestione.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre
2004 per valutare gli esiti dell'accertamento di cui al comma 1 e per concordare
le iniziative eventualmente necessarie.
1. Il personale di cui alla legge n. 265 del 2002, ove la
riqualificazione abbia riguardato i passaggi tra livelli che nel precedente
sistema classificatorio sono stati inseriti all' interno della stessa area,
rimane inquadrato, tenuto conto della professionalità raggiunta, con decorrenza
dall'entrata in vigore del presente contratto, nella posizione giuridica ed
economica acquisita attraverso la riqualificazione.
2. Con effetto dalla stessa data, il medesimo personale è
immediatamente inquadrato nel nuovo sistema classificatorio con le modalità
indicate nell'art. 20, comma 1 (norme di primo inquadramento).
3. Nei casi in cui la riqualificazione del comma 1 abbia
riguardato i passaggi tra livelli inseriti in aree diverse, l'inquadramento del
personale interessato nella nuova posizione acquisita è confermato, tenuto conto
della professionalità raggiunta e verificato l'effettivo svolgimento delle
mansioni svolte entro due mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.
4. L'inquadramento del comma 3 e quello nel nuovo sistema
classificatorio ai sensi dell'art. 20 decorrono, comunque, dall'entrata in
vigore del presente contratto.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 100 (flessibilità),
con l'entrata in vigore del presente contratto sono disapplicati i seguenti
CCNL:
a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 1994/1997,
sottoscritto il 16 maggio 1995 - G.U. 30.5.1995 n. 63;
b) Accordo riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro" ai sensi dell'art.
19, comma 5 del CCNL 1994/1997, sottoscritto in data 12 gennaio 1996 - G.U. 5
febbraio 1996 n. 29;
c) Accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile dipendente
dalle amministrazioni del comparto Ministeri, sottoscritto in data 30 aprile
1996 - G.U. 15 maggio 1996 n. 112;
d) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 1996/1997,
sottoscritto 26.7.1996 - 2^ biennio economico - G.U. 12.8.1996 n. 136;
e) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo al CCNL 1994/1997,
sottoscritto in data 22 ottobre 1997 - G.U. 13 novembre 1997 n. 229;
f) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 1998/2001,
sottoscritto in data 16 febbraio 1999 - G.U. 25 febbraio 1999 n. 41;
g) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri 2000/2001,
sottoscritto in data 21 febbraio 2001 - 2^ biennio - G.U. 28 febbraio 2001 n.
49;
h) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo al CCNL 1998/2001,
sottoscritto in data 16 maggio 2001 - G.U. 21 giugno 2001 n. 158.
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che svolgono attività
ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono operazioni o lavori richiedenti,
secondo il settore di attività, capacità e conoscenze semplici.
Specifiche professionali:
- conoscenze generali di base;
- capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;
- limitata complessità dei problemi da affrontare;
- autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti
assegnati.
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che è di supporto alle varie attività anche con l'ausilio di mezzi
in dotazione o provvede al ricevimento dei visitatori, secondo l'esperienza
maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di
appartenenza, le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella
contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei singoli profili.
Accesso all'area:
Dall'esterno: attraverso le procedure di cui alla legge 56/87 e successive
modificazioni.
Requisiti: Assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado.
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi
definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono attività
operative che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e
gestionali ovvero svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di
applicazione.
Specifiche professionali:
- conoscenze tecniche inerenti allo svolgimento dei compiti assegnati;
- capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o
specializzazione.
- discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
- autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di
massima e/o secondo metodologie definite
- capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di
responsabilità dei risultati
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività
lavorative connesse al proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse
fasi dei processi lavorativi e nella gestione di relazioni dirette con il
pubblico, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche
professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche
analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. Nello
svolgimento della propria attività lavorativa è tenuto, ove previsto, anche ad
utilizzare i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione,
provvedendo alla relativa manutenzione.
- Accesso all'area nel rispetto dell'art. 21,comma 3:
Dall'esterno:
- mediante le procedure previste dalla legge 56/87 e successive modificazioni
per i profili per i quali la contrattazione integrativa ha previsto come
requisito culturale il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- mediante pubblico concorso per tutti gli altri profili.
Dall'interno:
- dalla prima area funzionale alla seconda area, con le modalità previste
dall'art. 23 del presente CCNL
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno:
a) per i profili del settore tecnico-operativo: diploma di scuola secondaria di
primo grado, con attestati di qualifica ed eventuali titoli professionali o
abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
b) per gli altri profili: diploma di scuola secondaria di secondo grado, ed
eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo
svolgimento dei compiti assegnati.
Per l'accesso dall'interno:
- Per il personale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso
dall'esterno non è richiesta esperienza professionale nell'area di provenienza.
- In mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso
in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività
professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, al
personale, in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado, è
richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno 5 anni nell'area
di provenienza.
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi
generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità
di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione,
coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono
funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
Specifiche professionali:
- approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali ed elevato
grado di esperienza acquisita;
- organizzazione di attività;
- coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza
esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali;
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, svolge
tutte le attività attinenti alla sua competenza professionale nel settore
assegnato, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche
professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche
analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. In particolare,
a titolo esemplificativo, può dirigere o coordinare unità organiche anche di
rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo
l'attuazione dell'attività di competenza; può svolgere attività ispettive, di
valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione; può
essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso,
relazioni organizzative interne di tipo complesso; può effettuare studi e
ricerche; può collaborare ad attività specialistiche, in considerazione
dell'elevato livello professionale posseduto. Può assumere temporaneamente
funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare.
Accesso all'area nel rispetto dell'art. 21, comma 3:
- dall'esterno: mediante pubblico concorso.
- dall'interno: dalla Seconda area al livello iniziale della Terza
area con le modalità previste dall'art. 23 del presente CCNL
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno:
diploma di laurea o diploma di laurea specialistica secondo le caratteristiche
del profilo ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla
legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per l'accesso dall'interno:
Per il personale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno,
non è richiesta esperienza professionale nell'area di provenienza.
In mancanza dei requisiti per l'accesso dall'esterno, e nel caso in cui il
titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento
dell'attività professionale, al personale, purché in possesso del diploma di
scuola media secondaria superiore, viene richiesta, per i profili per i quali è
previsto l'accesso dall'esterno con il solo diploma di laurea, una esperienza
professionale complessiva di 7 anni nell'area di provenienza.
1. Sino all'applicazione dell'art. 18 (definizione dei profili), i profili
professionali dei dipendenti coincidono con quelli di inquadramento previsti dal
DPR 1210 del 1984 e dal DPR 44 del 1990, allegati 1, 2 e 3.
2. Ai fini dell'ammissione del personale alle selezioni interne l'esperienza
professionale richiesta è quella complessivamente maturata nell'area di
provenienza a prescindere dalla fascia retributiva di inquadramento.
3. Nella seconda e terza area le fasce retributive iniziali di accesso ai
profili sono quelle attualmente previste dal precedente sistema classificatorio
in relazione ai titoli di studio e requisiti professionali richiesti al
personale ivi inquadrato.
Tabella
B
TABELLA
DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE (**)
(Art. 20)
| Aree precedente sistema
classificatorio |
Posizioni economiche del
precedente sistema classificatorio |
Aree Nuovo sistema
classificatorio |
Fasce retributive
all’interno delle aree |
| |
|
|
|
|
AREA A |
A1 |
PRIMA AREA |
F1 |
|
A1S |
F2 |
|
AREA B |
B1 |
SECONDA AREA |
F1 |
|
B2 |
F2 |
|
B3 |
F3 |
|
B3S |
F4 |
|
AREA C* |
C1 |
TERZA AREA* |
F1 |
|
C1S |
F2 |
|
C2 |
F3 |
|
C3 |
F4 |
|
C3S |
F5 |
(*) Nella Terza area è compreso anche il personale dei
ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico
(**) La trasposizione avviene ad invarianza di spesa
Tabella C
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in euro
da corrispondere per 13 mensilità
| Posizione economica |
dal 1.1.02 |
dal 1.1.03 |
| Isp. Gen. r.e. |
59,50 |
66,30 |
| Dir. Div. r.e. |
55,30 |
61,60 |
| C3 - S |
47,90 |
53,40 |
| C3 |
47,90 |
53,40 |
| C2 |
43,60 |
48,60 |
| C1 - S |
39,80 |
44,40 |
| C1 |
39,80 |
44,40 |
| B3 - S |
36,50 |
40,61 |
| B3 |
36,50 |
40,61 |
| B2 |
34,30 |
38,20 |
| B1 |
32,60 |
36.30 |
| A1 - S |
30,90 |
34,40 |
| A1 |
30,90 |
34,40 |
Tabella D
Nuova retribuzione tabellare
Valori in euro
per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
|
Posizione
economica |
Tabellare
al 31.12.2001 |
IIS
al 31.12.2001 |
dal 1.1.02 |
dal 1.1.03
(1) |
| Isp. Gen. r.e. |
18.185,48 |
6.972,14 |
18.899,48 |
26.667,22 |
| Dir. Div. r.e. |
16.515,26 |
6.866,15 |
17.178,86 |
24.784,21 |
| C3 - S |
15.092,94 |
6.641,43 |
15.667,74 |
22.949,97 |
| C3 |
13.615,35 |
6.641,43 |
14.190,15 |
21.472,38 |
| C2 |
11.894,52 |
6.545,24 |
12.417,72 |
19.546,16 |
| C1 - S |
11.081,10 |
6.445,86 |
11.558,70 |
18.537,36 |
| C1 |
10.398,86 |
6.445,86 |
10.876,46 |
17.855,12 |
| B3 - S |
10.110,16 |
6.371,04 |
10.548,16 |
17.406,52 |
| B3 |
9.049,87 |
6.371,04 |
9.487,87 |
16.346,23 |
| B2 |
8.187,39 |
6.317,83 |
8.598,99 |
15.375,22 |
| B1 |
7.514,96 |
6.227,62 |
7.906,16 |
14.619,38 |
| A1 - S |
7.354,35 |
6.235,76 |
7.725,15 |
14.373,71 |
| A1 |
6.823,95 |
6.235,76 |
7.194,75 |
13.843,31 |
(1)
Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe
l'Indennità Integrativa Speciale.
Tabella E
Sviluppi economici per fasce retributive dal 31.12.2003 (Art. 82)
Valori in euro
per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
| Aree |
Fasce
retributive |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| TERZA |
17.885,12 |
18.537,36 |
19.546,16 |
21.472,38 |
22.949,97 |
24.500,00 |
| SECONDA |
14.619,38 |
15.375,22 |
16.346,23 |
17.406,52 |
17.920,00 |
18.500,00 |
| PRIMA |
13.843,31 |
14.373,71 |
|
|
|
|
(1)
Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe
l'Indennità Integrativa Speciale.
Tabella F
Incrementi mensili indennità
Valori in euro
da corrispondere per 12 mensilità
|
Posizione
economica |
Indennità
d'amministrazione
dal 1.1.2002 |
Indennità
d'Agenzia
dal 1.1.2003 |
| |
Colonna 1 |
Colonna 2 |
| Isp. Gen. r.e. |
23,60 |
19,30 |
| Dir. Div. r.e. |
21,10 |
17,30 |
| C3 - S |
14,70 |
12,10 |
| C3 |
14,70 |
12,10 |
| C2 |
12,80 |
10,80 |
| C1 - S |
11,00 |
9,50 |
| C1 |
11,00 |
9,50 |
| B3 - S |
9,50 |
8,40 |
| B3 |
9,50 |
8,40 |
| B2 |
8,30 |
7,00 |
| B1 |
7,50 |
6,30 |
| A1 - S |
6,60 |
5,50 |
| A1 |
6,60 |
5,50 |
Tabella G
Indennità d'Agenzia
Stabilizzazione risorse art. 59 D.Lgs. 300/99
Valori in euro
da corrispondere per 12 mensilità
| |
|
|
|
Posizione
economica |
Agenzia delle
Dogane |
Agenzia delle
Entrate,
Territorio,
Demanio |
| |
Colonna 1 |
Colonna 2 |
| Isp. Gen. r.e. |
308,92 |
415,64 |
| Dir. Div. r.e. |
279,03 |
365,47 |
| C3 - S |
185,45 |
290,47 |
| C3 |
185,45 |
290,47 |
| C2 |
158,55 |
263,53 |
| C1 - S |
134,64 |
231,84 |
| C1 |
134,64 |
231,84 |
| B3 - S |
115,28 |
203,33 |
| B3 |
115,28 |
203,33 |
| B2 |
102,02 |
176,40 |
| B1 |
92,40 |
158,44 |
| A1 - S |
80,84 |
139,42 |
| A1 |
80,84 |
139,42 |
Con riferimento all'ultimo periodo dell'art. 79, comma 3 (stipendio tabellare),
si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente
contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio
metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale
percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo
delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma,
altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità
integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di
buonuscita.
Con riferimento all'art. 89 (bilinguismo) le parti si impegnano ad esaminare nel
prossimo biennio l'opportunità di continuare a prendere a riferimento, per
individuare l'importo dell'indennità di bilinguismo, il contratto della
provincia Autonoma di Bolzano oppure quello della Regione Trentino alto Adige.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In relazione alla decurtazione dell'indennità di agenzia nei periodi di assenza
per malattia inferiori ai 15 giorni, le parti si impegnano a rivisitare tale
istituto in occasione del rinnovo contrattuale del biennio 2004-05.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Al fine di garantire l'uniformità dei comportamenti delle amministrazioni
pubbliche nella gestione dei processi di mobilità, le parti concordano
sull'opportunità che venga attuata una verifica delle situazioni determinatesi
in relazione agli inquadramenti giuridici ed economici dei dipendenti trasferiti
alle Agenzie Fiscali per effetto del D.P.C.M. n. 325 del 1988, con particolare
riguardo al personale proveniente dall'Ente Ferrovie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti concordano di interpretare le clausole sottoindicate nel seguente modo:
- art. 28 (Indennità di posizione e di risultato): alla copertura dei maggiori
oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, le Agenzie provvedono con una
quota delle risorse già previste sul capitolo per i compensi per il lavoro
straordinario, che conseguentemente si riduce del corrispondente importo;
- art. 87 (Indennità di Agenzia): la quota pro-capite mensile, di cui al comma 2
lett. c), destinata al finanziamento dell'indennità di Agenzia deriva dalla
stabilizzazione delle componenti aventi carattere di certezza e continuità della
quota incentivante attribuita a ciascuna Agenzia ai sensi dell'art. 59, comma 4
lett. c) del d.lgs. n. 300 del 1999;
- art. 100 (Disposizioni transitorie): la norma di cui al comma 2 viene attuata
nel rispetto della garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, secondo quanto
previsto dall'art. 21 del presente CCNL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con riferimento all'art. 84, comma 4, del presente CCNL le parti si danno atto
che la confluenza nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività degli importi relativi all'indennità di amministrazione del
personale cessato dal servizio - e non riutilizzati in conseguenza di nuove
assunzioni - deve avvenire con le stesse modalità previste per la retribuzione
individuale di anzianità di cui al medesimo art 84, comma 2, 5^ alinea.
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato,
anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla
libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare
ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia
sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati
con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da
atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così
come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e
denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno
delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga
dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di
molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la
procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente,
d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti
culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le
Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire
l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie
sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga
inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti,
un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione
o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia
sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini
disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente
vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai
propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in
particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo
scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità
della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo
di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo
sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla
Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel
tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi
ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è
incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente
oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di
molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il
superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di
lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve
cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del
lavoro.
4. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga
di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora
dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere
formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà
tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere
inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n. 125,
qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga
fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e
sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta
in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali
ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel
caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga
fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di
rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che
non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i
fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione
del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni
Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento
non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno
includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi
in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di
prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei
dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della
persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni
Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali
anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle
dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie
sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine
di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta
contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del
Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo
anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e
modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO N. 2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le
previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non
siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri
compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni,
anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività
che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità
di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni
di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio
dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei
cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie
competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in
occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico
valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre
utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente
non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi
siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si
tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto
nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente
alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari
che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge
e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o
conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata
richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale,
egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo
svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse
economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad
alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze
dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui
dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di
mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o
servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela
dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o
azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione
che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard
di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione
nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di
fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui
livelli di qualità.
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel
caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui
abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi
informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e
personale.
Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
5. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo
tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati
conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa
con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento
tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
U.S.A.E.
Unione Sindacati Autonomi Europei
SEGRETERIA GENERALE
La scrivente segreteria nel prendere atto che il sig. Sperandini ed alrti
soggetti riferibili all'organizzazione FLP tentano di accreditarsi come
rappresentanti confederali della USAE chiarisce quanto segue:
1. il sig. Sperandini non rappresenta in alcun modo la scrivente confederazione
e al momento non fa parte di alcun organismo USAE;
2. né il sig. Sperandini né gli altri dirigenti della FLP sono titolati a
rappresentare la scrivente confederazione e tanto meno a sottoscrivere alcunché
in nome e per conto della USAE.
Roma li venerdì 28 maggio 2004
Il Segretario Generale
Adamo Bonazzi
NOTA A VERBALE
Federazione INTESA
1° CCNL DELLE AGENZIE FISCALI
La scrivente O.S. esprime profondo dissenso ai contenuti del presente contratto,
che viene sottoscritto esclusivamente al fine di accedere al sistema di
relazioni sindacali ivi disciplinato.
Un contratto deludente, a nostro avviso, per quella che doveva rappresentare
un'occasione importante per dare dignità professionale e salariale al personale
di un settore pubblico di grande ruolo istituzionale che di recente ha
contribuito ad un profondo processo di riforma dell'Amministrazione finanziaria.
Nello specifico evidenziamo:
A) il mancato collocamento del personale dell'area A alla prima fascia
retributiva dell'area B, nonostante l'impegno più volte espresso in tal senso
dagli stessi vertici delle Agenzie;
B) il mancato collocamento del personale delle aree B e C nelle fasce
retributive immediatamente superiori delle stesse aree;
C) la mancata istituzione della separata area della Vicedirigenza, così come
prevista dalla legge 145/2001, solo surrettiziamente e maldestramente traslata
con la previsione delle posizione organizzative per le quali, oltretutto, non
vengono previste piante organiche e precisi criteri selettivi, con il rischio di
creare pericolose differenziazioni economiche e professionali fra il personale
della stessa area;
D) l'insufficiente adeguamento delle retribuzioni non corrispondenti al rapporto
del 5,66% stabilito nell'accordo con il Governo del febbraio 2001, comunque non
adeguato al riallineamento con gli stipendi della comunità europea di pari
settore;
E) l'inaccettabile sperequazione economica nella stabilizzazione di parte del
salario accessorio nella istituenda indennità d'agenzia, nettamente penalizzante
per le Dogane. Scelta che appare tanto più incomprensibile in ragione
dell'impegno richiesto a queste ultime dalla recente finanziaria nella lotta
alla contraffazione e nella salvaguardia della sicurezza nazionale. Viceversa,
riteniamo che sarebbe stato più utile demandare l'intera questione alla
contrattazione integrativa d'agenzia, lasciando al CCNL esclusivamente la
determinazione del valore minimo e massimo di detta indennità;
F) non riconoscimento dell'aumento per i buoni pasto che tenga conto del tasso
d'inflazione maturato dalla loro istituzione. Appare una vera beffa la
previsione di possibili aumenti sostenuti con le disponibilità del FUA, quindi
con risorse già a disposizione del personale;
G) con rammarico si constata il mantenimento della decurtazione dell'indennità
di agenzia, ex amministrativa, per ogni giornata di assenza a causa di malattie
inferiori a 15 gg.
NOTA AL CCNL AGENZIE FISCALI
Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
La F.L.P. - Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, pur ritenendo
complessivamente positivo il presente CCNL, manifesta la propria contrarietà in
merito ai seguenti argomenti:
-
l'articolato dell'ordinamento professionale conserva ancora alcune criticità
che potrebbero pregiudicare il comune obiettivo di valorizzazione delle
professionalità presenti nel comparto; in particolare la mancata previsione
all'interno dell'ex area C delle separate aree previste dalle attuali norme per
i professionisti dipendenti e per la vicedirigenza che avrebbero potuto dare
delle giuste risposte sia alle legittime aspirazioni dei lavoratori interessati
sia alle esigenze organizzative delle agenzie fiscali ci appaiono
incomprensibili, specialmente per la totale assenza di motivazioni ostative alla
loro istituzione ricevute dalla parte pubblica;
-
sulla parte economica manifestiamo la nostra contrarietà alla
diversificazione degli importi definiti per le indennità di agenzia tra
l'agenzia delle dogane e le restanti agenzie, in quanto trattandosi di somme
provenienti dai fondi unici di amministrazione, riteniamo ingiustificata la
motivazione perequativa fornita dalla parte pubblica poiché la perequazione dei
trattamenti accessori dovrebbe essere realizzata con fondi aggiuntivi. La
soluzione adottata configura invece una vera e propria perequazione al ribasso;
-
riteniamo improcrastinabile lo svuotamento dell'ex area A con il conseguente
riassorbimento delle competenze relative a questa area nell'ex area B, e
pertanto manifestiamo la nostra insoddisfazione per la norma di cui all'art.
100, che ancora una volta rimanda a soluzioni successive ed indeterminate il
raggiungimento del suddetto obiettivo troppe volte promesso;
-
è assolutamente insufficiente la dichiarazione congiunta riguardante la
decurtazione dell'ex indennità di amministrazione per periodi di malattia
inferiori ai 15 gg., poiché con la trasformazione in indennità di agenzia diventa
ancora più iniqua ed onerosa per i lavoratori.
Roma, 28 maggio 2004
F.L.P.
Roberto Sperandini
Vincenzo Patricelli
Vincenzo Mupo
NOTA A VERBALE RdB/CUB PUBBLICO IMPIEGO
ALLEGATA AL CCNL COMPARTO AGENZIE FISCALI 2002-2005
Le RdB/CUB Pubblico Impiego sottoscrivono il 1° CCNL Comparto Agenzie Fiscali
con l'intento di finalizzare le lotte del personale del comparto che ha
respinto, con la sua perseveranza, ad oltre tre anni dall'istituzione delle
Agenzie e a quasi 30 mesi di assenza contrattuale, l'attacco del Governo che
voleva negargli salario, diritti e dignità.
La chiusura di questo accordo è, secondo noi, essenziale per riaprire
immediatamente la vertenza contrattuale sul SECONDO BIENNIO ECONOMICO.
La nostra sottoscrizione è frutto anche della CONSULTAZIONE REFERENDARIA
che abbiamo tenuto nei posti di lavoro, il cui esito, pur se positivo, ha
confermato la nostra analisi non entusiasta del Contratto.
Infatti, pur non dimenticando gli elementi chiave che ci hanno indotto a
sottoscrivere l'intesa:
a) recupero arretrati al 1 gennaio 2002 con ampia quota destinata
allo stipendio base (superamento accordo febbraio 2002).
b) stabilizzazione del salario accessorio con recupero in busta paga di
parte rilevante del Fondo Unico di Amministrazione con decorrenza 1 gennaio
2003 (superamento accordi luglio 1993).
c) introduzione di una norma programmatica che garantisce concreta possibilità
di svuotamento dell'Area A;
d) la salvaguardia per i RIQUALIFICATI;
e) un primo passo per il riconoscimento dei diritti negati per il personale
precario;
f) impegno alla discussione sulla rideterminazione del valore dei buoni
pasto nella contrattazione integrativa.
g) impegno a discutere nella contrattazione del biennio economico della
detrazione dell'indennità di agenzia in caso di malattia.
non possiamo che ribadire il nostro forte dissenso su alcuni punti. In
particolare:
1) la differenza della Stabilizzazione del FUA tra agenzia delle dogane e
le altre agenzie. Riteniamo, infatti, che con il Fondo Unico di
Amministrazione si possa parlare solo di stabilizzazione e non certo di
perequazione;
2) la questione delle posizioni organizzative, con le quali si cerca di
trasferire sul personale gli
oneri organizzativi delle Agenzie;
3) la negazione del diritto di Assemblea per il singolo delegato RSU;
4) il fatto che diverse questioni, per noi importanti, non siano stati risolte
immediatamente nel contratto.
Ci impegneremo fortemente per rendere più concreto, nella Contrattazione
Integrativa, quanto, all'interno del contratto risulta solo accennato, e ci
riferiamo in particolar modo, alla questione dell'ORDINAMENTO PROFESSIONALE.
Ci impegneremo altresì a recuperare, sempre nell'ambito della Contrattazione
Integrativa nonché delle Contrattazioni Successive, quanto sul piano del
diritto, questo Contratto ancora nega.
Roma, 28 maggio 2004
p/RdB/CUB Pubblico Impiego
p/RdB/CUB PI Agenzie Fiscali
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