TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale -
esclusi i dirigenti - con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da
tutte le
Amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.
2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti
di
ristrutturazione organizzativa delle Agenzie fiscali, di esternalizzazione
oppure di processi di
privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo
inquadramento contrattuale
nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può
essere integrata ai
sensi del D.P.R. n. 752 del 1976 come modificato dal d.lgs. n. 272 del 2001, ad
esclusione delle
materie trattate nel CCNL medesimo.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed
integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165
del 2001.
5. Con il termine Agenzia/e, ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle
Entrate, l'Agenzia
del Territorio, l'Agenzia delle Dogane e l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009
per la parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte
economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione
del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
Agenzie
interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono
applicati dalle Agenzie destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione
di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia
data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino
a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto
previsto dall'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della
scadenza del contratto, Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto,
le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte
economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle
piattaforme, se
successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità
secondo le scadenze
stabilite dall' Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennità
si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. n. 165
del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione
tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto
dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Conferma del sistema delle relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 28
maggio 2004, con le
modifiche riportate ai seguenti articoli.
Art. 4
Materie delle relazioni sindacali
1. All'art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto 1, del CCNL del 28 maggio
2004, sono
aggiunte le seguenti lettere:
"o) eventuali progetti dell'organo di vertice sui processi di esternalizzazione
e
reinternalizzazione;
p) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento
all'economicità, all'efficacia
ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione
delle
attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di
quelle
istituzionali affidate all'esterno,"
2. All'art. 6, lettera B) Concertazione, comma 1, punto 1, del CCNL del 28
maggio 2004, dopo la lett. e) viene aggiunta la seguente lettera:
"f) gli obiettivi e le modalità attuative, anche con riferimento
all'economicità, all'efficacia
ed alle professionalità necessarie, degli eventuali progetti di esternalizzazione
delle
attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di
quelle
istituzionali affidate all'esterno."
3. All'art. 4, Contrattazione collettiva integrativa, comma 3, lett. A) del
CCNL del 28 maggio
2004, viene aggiunto un ulteriore alinea:
"Le implicazioni sul rapporto di lavoro degli eventuali progetti di
esternalizzazione delle
attività e dei servizi propri delle Agenzie, nonché di reinternalizzazione di
quelle
istituzionali affidate all'esterno,"
4. Al comma 1 dell'art. 7 (comitato pari opportunità), del CCNL del 28 maggio
2004, la lettera c) è
sostituita dalla seguente lettera:
"c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l'affermazione sul
lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi del d.lgs.
11 aprile
2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e della "Direttiva
sulle misure
per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
Amministrazioni pubbliche" del 24 maggio 2007."
TITOLO III
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 5
Conferma dell'ordinamento professionale
1. Si conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 28 maggio 2004,
con le
modifiche di seguito riportate.
2. All'art. 22 del CCNL del 28 maggio 2004 (Progressioni all'interno del sistema
classificatorio),
è aggiunto il seguente comma:
"2. Le progressioni di cui al precedente comma 1 lett. a) devono tendere alla
valorizzazione
del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati
conseguiti dagli
stessi, opportunamente valutati, attraverso i criteri volti all'apprezzamento
della qualità
dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli
coerenti con la
posizione da ricoprire, da definire ai sensi dell'art. 24, comma 1 del CCNL del
28 maggio
2004".
3. L'art. 24 comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004 è integrato come segue: "Tale
assegno ad personam conserva la natura giuridica ed economica di trattamento stipendiale
fondamentale."
4. All'art. 82 del CCNL del 28 maggio 2004 (Sviluppi economici all'interno delle
aree) è aggiunto
il seguente comma:
"2/bis, In caso di sviluppo economico, oltre al trattamento tabellare della
fascia retributiva
successiva, compete l'indennità di amministrazione ad essa correlata, a cui si
provvede con le
risorse di cui al comma 3,"
5. All'art. 83, comma 7, del CCNL del 28 maggio 2004 (Procedure e criteri di
selezione per lo
sviluppo economico all'interno dell'area), dopo le parole "sull'altro" è
aggiunto il seguente
periodo:
"Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì,
evitare di
considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente
formali, nell'ottica
di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze"
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI
Art. 6
Obiettivi generali
1. Nell'ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di
efficacia ed efficienza
raggiunti, le Agenzie confermano i metodi fondati sulla fissazione degli
obiettivi e sulla
misurazione dei risultati, in relazione al perseguimento dei propri obiettivi
istituzionali.
2. Nell'ambito delle proprie linee di indirizzo le Agenzie incentivano la
qualità e la quantità
dei servizi e delle attività svolte, nonché delle prestazioni dei dipendenti,
realizzando,
nell'ambito del sistema di relazioni sindacali, la più ampia valorizzazione del
personale.
3. Considerata la stretta correlazione tra attività di misurazione dei risultati
e la valutazione
dell'apporto lavorativo collettivo ed individuale al raggiungimento degli
stessi, le Agenzie
daranno, ove non previsto, ulteriore impulso ai processi di innovazione già
attivati per:
a. il miglioramento delle prestazioni legate ai servizi istituzionali delle
Agenzie al fine
di assicurare una sempre più efficace funzionalità degli uffici;
b. l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei
servizi;
c. l'accelerazione e semplificazione delle procedure, anche nelle attività
interne,
amministrative e di supporto;
d. il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico ai
fini della
soddisfazione delle esigenze dei cittadini e degli utenti;
e. l'estensione e la pubblicizzazione della carta dei servizi, anche mediante
l'affissione
in tutti i luoghi di accesso al pubblico;
4. La contrattazione integrativa prosegue nell'impegno di graduare i compensi
incentivanti la
produttività collettiva ed individuale in relazione agli obiettivi raggiunti.
Tali compensi devono
essere correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei risultati
dell'organizzazione e
degli uffici.
5. La formazione costituisce uno dei presupposti strategici e funzionali per la
diffusione di prassi
gestionali innovative. Periodicamente saranno effettuate analisi dei fabbisogni
formativi, orientati
ai cambiamenti organizzativi e relazionali necessari per il miglioramento
qualitativo delle attività.
CAPO II
Art. 7
Formazione
1. Nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica Amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nei
processi di
cambiamento diretti a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività
delle Agenzie.
2. Le parti, nel confermare la disciplina di cui all'art. 63 del CCNL del 28
maggio 2004,
evidenziano la necessità di una rivalutazione del ruolo della formazione,
come leva strategica
per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del
rinnovamento e della trasformazione degli apparati pubblici.
3. L'accrescimento delle conoscenze, l'aggiornamento professionale e la formazione continua
vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante
adeguamento delle
competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale
improntata al risultato,
per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa delle posizioni di più
elevata responsabilità
ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
4. La formazione rappresenta, altresì, la condizione ed il presupposto per le
scelte innovative e di riprogettazione dei servizi, nell'ottica del miglioramento delle Agenzie.
CAPO III
NORME DISCIPLINARI
Art. 8
Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 28 maggio 2004
1. All'art. 67, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004 (Codice disciplinare) la
lettera h) viene
soppressa e la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:
"f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti;
alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
2. All'art. 67, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004 (Codice disciplinare) si
aggiungono le
seguenti lettere:
"g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento
elettronici della presenza e
dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli
stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o
permetta tali atti o
comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro,
anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Agenzia o a
terzi."
3. All'art. 67, comma 6, del CCNL del 28 maggio 2004 è aggiunta la seguente
lettera:
f) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a
commettere reati
di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice
per le indagini
preliminari.
4. All'art. 68 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)
del CCNL del 28
maggio 2004, è aggiunto il comma 1/bis ed i commi 1, 6 e 7 sono sostituiti come
segue:
1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione
inizia il procedimento disciplinare e inoltra la denunzia penale. Il
procedimento disciplinare
rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui il
dipendente venga
arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o
concussione o
corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
Sulla base della
valutazione derivante dall'esito del procedimento disciplinare si applica la
sanzione di cui
all'art. 67, comma 6, lett. f) del CCNL del 28 maggio 2004.
1/bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il procedimento
disciplinare viene
avviato e portato a compimento dall'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari della
Direzione centrale del personale.
6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai
fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni
oppure qualora l'assoluzione sia motivata "perché il fatto non costituisce
illecito penale"
non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto
ascritto, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché
l'imputato non lo ha
commesso si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento
disciplinare
sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali
vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il
proscioglimento sia
motivato "perché il fatto non costituisce reato" non escludendo quindi la
rilevanza
esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo
riprende per dette
infrazioni".
5. All'art. 70 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL
del 28 maggio
2004 i commi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento,
pronunciate con la formula
"il fatto non sussiste", "non costituisce illecito penale" o "l'imputato non lo
ha commesso",
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità
verrà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le
indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere
straordinario. Ove il
giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 68,
comma 6, secondo
periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il
conguaglio
dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna
penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al
dipendente
precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per
prestazioni di carattere
straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente
inflitti a
seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore
a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal
procedimento
penale, è revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvi casi in cui,
per i reati che
comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell'art. 67
(codice
disciplinare) del CCNL del 28 maggio 2004, l'Agenzia ritenga che la permanenza
in
servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a
causa del
discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o,
comunque,
per ragioni di opportunità e operatività dell'Agenzia stessa. In tale caso, può
essere disposta,
per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a
revisione con cadenza
biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino
all'esito del
procedimento penale.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 9
Disposizioni particolari e finali
1. Al fine di sostenere i processi di crescita professionale dei dipendenti ed
in coerenza con le
esigenze organizzative e funzionali degli uffici, in fase di prima applicazione
del presente CCNL e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, le Agenzie,
verificate le effettive
disponibilità di bilancio e previo espletamento delle modalità di relazioni
sindacali previste
dall'art. 29 (relazioni sindacali nel sistema di classificazione), assumono ogni
utile iniziativa
volta ad avviare le procedure di progressione tra la seconda e la terza area,
ai sensi degli artt. 23
e 24 del CCNL del 28 maggio 2004.
2. Ai sensi dell'art. 73 del CCNL del 28 maggio 2004, le Agenzie, entro novanta
giorni dall'approvazione del presente CCNL, adottano il codice di condotta
relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali
nei luoghi di lavoro.
3, Nell'ambito della contrattazione integrativa si valuterà la possibilità di
destinare, in fase di
prima applicazione, anche una quota parte delle risorse del Fondo per le
politiche di sviluppo di
cui al presente contratto all'attuazione dell'art, 91, comma 6 del CCNL del 28
maggio 2004.
4. All'art. 56, comma 2 (tutela dei dipendenti in particolari condizioni
psicofisiche) del CCNL
del 28 maggio 2004, il riferimento all'art. 51, comma 8, lettera c), deve
leggersi all'art. 51,
comma 8, lettera b).
5. Al comma 1 delle Norme finali dell'Allegato A al CCNL del 28 maggio 2004, il
riferimento al
DPR 1210 del 1984 deve leggersi al DPR 1219 del 1984.
Art. 10
Disciplina di raccordo per il passaggio del personale dell'Amministrazione
Autonoma dei
Monopoli di Stato al comparto delle Agenzie Fiscali
1. Al personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si applica,
a decorrere
dall'entrata in vigore del presente CCNL, la disciplina contrattuale del comparto delle
Agenzie Fiscali con le seguenti precisazioni:
a. il personale è collocato nelle aree e nelle fasce economiche del vigente
sistema di
classificazione del comparto Agenzie Fiscali secondo le indicazioni contenute
nella
Tabella A di trasposizione allegata al presente contratto;
b. in via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine
di favorire i
processi di riorganizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato,
la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione
professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio
all'entrata in
vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area. All'onere derivante
da
detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza,
stabilità e
continuità del fondo di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) (Disciplina di
raccordo di parte
economica);
c. con riferimento all'istituto delle ferie le norme di miglior favore vigenti
continuano ad applicarsi al solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente
CCNL.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 11
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2, Tabella B, del CCNL
dell'8 giugno 2006, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
Tabella B, alle
scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del
comma 1 sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella C.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità
di vacanza
contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del presente CCNL.
Art. 12
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento
ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul TFR,
sull'indennità di cui
agli artt. 67, comma 4 (codice disciplinare) e 70, comma 7 (sospensione
cautelare in caso di
procedimento penale), del CCNL del 28 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in
conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 11 (stipendio
tabellare) sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque
cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007.
Agli effetti del
trattamento di fine rapporto, del TFR, dell'indennità di buonuscita, di
licenziamento, nonché
quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3, dell'art. 81 (effetti dei nuovi
stipendi) del CCNL
del 28 maggio 2004.
Art. 13
Indennità di amministrazione
1. L'indennità di cui all'art. 6 del CCNL dell'8 giugno 2006, a decorrere dal
31.12.2006, è
riparametrata come da allegata Tabella D.
2. L'indennità di cui al comma 1 è incrementata, con decorrenza 1.1.2007, nelle
misure
indicate nella Tabella E.
Art. 14
Indennità di bilinguismo
1. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'indennità di cui
all'art. 89 del CCNL
del 28 maggio 2004, per il personale delle Agenzie fiscali della provincia
autonoma di Bolzano
e quello operante presso gli uffici delle Agenzie della provincia di Trento
aventi competenza
regionale, continua ad essere erogata con le modalità ed i criteri vigenti ed è
incrementata nelle
misure e con le decorrenze indicate nella Tabella F.
2. Per i dipendenti delle Agenzie della regione Valle d'Aosta, l'indennità di
bilinguismo è fissata
nella misura prevista per il personale di cui al comma 1. Per quanto attiene
alle modalità di
accertamento delle conoscenza delle lingua francese, continua ad essere
applicato quanto
previsto dal DPCM del 30 maggio del 1988, n. 287 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 15
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. Con decorrenza 1 marzo 2007, al fine di incentivare la produttività dei
dipendenti, il Fondo per
le politiche di sviluppo di cui all'art. 84 (Fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e
per la produttività) del CCNL del 28 maggio 2004 è incrementato di un importo
pari ad € 11,91
mensili pro-capite per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31
dicembre 2005.
2. E' riservata alla contrattazione di posto di lavoro di cui all'art. 4, comma
3, lett. B),
(contrattazione integrativa) del CCNL del 28 maggio 2004, una quota non
inferiore al 20% delle
risorse del Fondo per le politiche di sviluppo destinate, dalla contrattazione
integrativa di livello
nazionale di Agenzia, alla produttività, fatte salve quelle espressamente
finalizzate a specifici
scopi da disposizioni di legge.
3. L'art. 84 (Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività) del CCNL
del 28 maggio 2004 viene integrato come segue:
"6. Nei casi di passaggio tra un'area e l'altra ai sensi dell'art. 23 del CCNL
del 28 maggio 2004
o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all'area
della dirigenza,
viene riassegnato al Fondo per le politiche per lo sviluppo il differenziale tra
la fascia
retributiva posseduta all'atto della cessazione e la fascia retributiva iniziale
del profilo di
appartenenza. Analogamente viene riassegnato al Fondo il differenziale tra
l'indennità di amministrazione posseduta all'atto del passaggio e quella iniziale del profilo
di
provenienza."
4. L'art. 84, comma 2, primo alinea (Fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la
produttività) del CCNL del 28 maggio 2004 dopo le parole "del personale" e prima
delle parole
"fatte salve" viene precisato "inclusi i risparmi derivanti dalla decurtazione
dell'indennità di
amministrazione per malattia inferiore ai 15 giorni"
Art. 16
Norme finali
1. Ferma restando la necessità di rivedere la disciplina relativa alla
decurtazione dell'indennità di
amministrazione in caso di malattia inferiore a 15 giorni, di cui all'art. 49
del CCNL del 28
maggio 2004, in via transitoria, l'art. 85 del medesimo CCNL, viene integrato
dal seguente
comma:
"7. I risparmi derivanti dalla decurtazione dell'indennità di amministrazione
per malattia
inferiore ai 15 giorni ai sensi dell'art. 49 del CCNL del 28 maggio 2004, sono
destinati ad
incrementare il premio di produttività erogato al personale che nel corso
dell'anno ha totalizzato
fino ad un massimo di otto giorni lavorativi di assenza per malattia, al fine di
remunerare il
maggior apporto individuale al raggiungi mento degli obiettivi ed alla
funzionalità dell'ufficio."
2. All'art. 49, comma 7, lett. a) del CCNL del 28 maggio 2004 dopo le parole "convalescenza post
ricovero" sono aggiunte le parole "ricovero domiciliare certificato dalla ASL o
struttura sanitaria
competente, purché sia sostitutivo del ricovero ospedaliero".
Art. 17
Disciplina di raccordo di parte economica per il passaggio del personale dell'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato al comparto delle Agenzie Fiscali
1. Al personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si applica,
a decorrere
dall'entrata in vigore del presente CCNL, la disciplina contrattuale del
comparto delle Agenzie
Fiscali con le seguenti precisazioni:
a. al personale viene attribuito il trattamento tabellare previsto per il
restante personale del
comparto delle Agenzie Fiscali, L'eventuale differenza tra il trattamento
tabellare in
godimento al 31/12/2005 e quello alla stessa data indicato dalla Tabella C è
conservato
quale assegno personale non riassorbibile. Tale assegno ad personam conserva la
natura
giuridica di trattamento stipendiale fondamentale;
b. al fine di assicurare un assetto omogeneo della struttura della retribuzione
dei dipendenti
del comparto, l'indennità aziendale di cui all'art. 35 del CCNL del 28 maggio
2004
corrisposta al personale dell'Amministrazione dei Monopoli, con decorrenza 31
dicembre
2006 viene denominata "indennità di amministrazione", anche in considerazione
del fatto
la stessa ha natura, modalità di corresponsione ed effetti identici
all'indennità di
amministrazione prevista per il personale delle Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 6 del
CCNL dell'8 giugno 2006, ferme restando le misure economiche indicate nelle
Tabelle D
e E;
c. sono confermate le risorse storiche stabilmente acquisite al fondo generale
per
l'erogazione del trattamento accessorio di cui all'art. 65, comma 1, lett. A)
del CCNL del
comparto delle Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento autonomo sottoscritto
in data
24 maggio 2000 e successive integrazioni. A seguito del passaggio al comparto
Agenzie
Fiscali, le predette risorse concorrono alla formazione del Fondo per le
politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 84 del CCNL
del 28
maggio 2004 e ad esse si applica la disciplina relativa alla costituzione ed
agli utilizzi del
predetto fondo.
TITOLO VI
NORME FINALI
CAPO I
Art. 18
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL sono disapplicate le seguenti
norme:
- Con riferimento al personale della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato sono
disapplicati i seguenti CCNL:
a. CCNL comparto Aziende personale non dirigente - parte normativa 1994/97 e parte
economica 1994/95 del 5 aprile 1996;
b. CCNL comparto Aziende personale non dirigente - parte economica 1996/97 del 4
settembre 1996;
c. Accordo successivo comparto Aziende personale non dirigente - art. 21, comma
5 e
art. 45, comma 6 del CCNL 1994/97 del 26 febbraio 1998;
d. Integrazione dell'Accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la
costituzione
delle RSU del personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la
definizione del relativo Regolamento elettorale del 5 novembre 1998;
e. CCNL comparto Aziende personale non dirigente - parte normativa 1998 - 2001
e
parte economica 1998 - 1999 del 24 maggio 2000;
f. CCNL del comparto Aziende e delle Amministrazioni dello stato ad ordinamento
autonomo
biennio economico 2000 - 2001 del 4 aprile 2001;
g. CCNL integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello
stato ad ordinamento autonomo sottoscritto in data 24 maggio 2000 del 24 aprile
2002;
h. CCNL relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello
stato
ad ordinamento autonomo quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico
2002 - 2003 del 26 maggio 2004;
i. CCNL del comparto delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo
biennio economico 2004 - 2005 del 7 dicembre 2005;
j. Contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al personale
del compato delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo Biennio
economico 2004 - 2005 sottoscritto il 7 dicembre 2005, del 21 aprile 2006.