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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE
AGENZIE FISCALI
BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009
Il giorno 29 gennaio 2009 alle ore
15,30, presso la sede
dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente Avv.
Massimo Massella Ducci Teri
(firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
| Organizzazioni
sindacali : |
| Confederazioni
: |
| CGIL
FP |
| CGIL |
| CISL
FPS
(firmato) |
| CISL
(firmato) |
| UIL/PA
(firmato) |
| UIL
(firmato) |
| FED. CONFSAL-SALFI
(firmato) |
| CONFSAL
(firmato) |
| RDB/PI CUB |
|
RDB – CUB |
| FLP |
| CSE |
Al termine della
riunione le parti, sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro relativo al personale del comparto Agenzie Fiscali per il biennio
economico 2008-2009.
INDICE
TITOLO I -
Disposizioni generali
Art. 1 -
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
TITOLO II -
Rapporto di lavoro
CAPO I -
VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE IN RELAZIONE AI PROPRI
OBIETTIVI ISTITUZIONALI
Art. 2 -
Valutazione e misurazione dell'attività e dei servizi pubblici
Art. 3 -
Piani di attività per il miglioramento delle singole strutture
organizzative
TITOLO III -
Trattamento economico
Art. 4 -
Stipendio tabellare
Art. 5 -
Effetti dei nuovi stipendi
Art. 6 - Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività
Art. 7 - Indennità di amministrazione
Tabella A -
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B - Nuova retribuzione tabellare
Tabella C - Incrementi mensili Indennità di Amministrazione
dal 1.1.2009
Tabella D -
Risorse per il Fondo unico di amministrazione
COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI
CCNL
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Campo di applicazione, durata e decorrenza del
contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato
dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ
sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 11 giugno 2007.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo
dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento
economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente
contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
TITOLO II
Rapporto di lavoro
CAPO I
VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLE AGENZIE IN RELAZIONE AI PROPRI
OBIETTIVI ISTITUZIONALI
Art. 2
Valutazione e misurazione dell'attività e dei servizi
pubblici
1. Nell'ottica di proseguire il processo di
innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attività, le
Agenzie, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, daranno maggiore
impulso alle logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e
delle competenze organizzative in funzione degli obiettivi fissati.
2. Nella programmazione delle attività, le Agenzie, anche in coerenza con le
convenzioni di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999 e con l'atto di
indirizzo del vertice politico, adeguano le loro strategie di azione ai
seguenti principi:
- miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate alla
missione istituzionale di controllo;
- sviluppo qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, anche
mediante la semplificazione delle relative procedure;
- miglioramento delle condizioni di fruibilità dei servizi, anche attraverso
la facilitazione dell'accesso alle attività di assistenza e di informazione;
- implementazione delle specifiche attività
istituzionali attraverso il potenziamento dei metodi di pianificazione
aziendale e la valorizzazione della gestione orientata ai risultati ed alla
sperimentazione delle soluzioni innovative;
- conseguimento di una maggiore efficienza anche nell'espletamento di attività
e procedure interne, amministrative e di supporto.
3. Le Agenzie possono, inoltre, individuare i
piani di attività che avranno
come destinatari:
- Gli utenti esterni ai quali sono rivolte le attività delle singole
Agenzie, in relazione alle rispettive competenze istituzionali;
- Gli utenti interni, che per lo più svolgono un'attività di supporto a quella
rivolta all'esterno delle Agenzie oppure a vantaggio degli sessi
dipendenti delle medesime.
4. In questo quadro di riferimento, le Agenzie assicurano
o confermano, ove adottati, i sistemi di valutazione delle proprie attività e,
al fine di evitare che gli stessi abbiano una
valenza meramente formale, assicurano, con cadenza annuale, la concreta verifica della corrispondenza dei servizi erogati ad
oggettivi standard di qualità, attraverso la misurazione della
produttività conseguita, nonché l'implementazione del livello qualitativo e
quantitativo dei prodotti resi e dei servizi erogati.
5. In sede di attuazione del sistema di valutazione delle proprie attività, le
Agenzie
dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:
- identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;
- individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle
competenze ed alle professionalità coinvolte;
- indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.
6. In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, le Agenzie devono
rendere conto dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti, delle risorse
umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali
risultati vengono utilizzati dalle Agenzie anche per definire successive
misure di miglioramento dell'attività.
7. Le parti concordano sull'esigenza di individuare, anche mediante
l'istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra
Agenzie, organizzazioni sindacali ed utenti in merito all'efficienza ed alla
qualità dei servizi ed al conseguimento degli obiettivi
stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione.
8. La verifica dell'attività amministrativa nel suo complesso, come delineata
nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di particolare rilevanza, che potrà
favorire una valutazione delle
strutture/uffici e del personale, assicurando il rispetto dei canoni di
oggettività e trasparenza.
9. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate, comunque, nel
rispetto dell'attuale sistema delle relazioni sindacali e non innovano le
procedure previste nella disciplina contrattuale vigente, anche in materia di
valutazione del personale.
Art. 3
Piani di attività per il miglioramento
delle singole strutture organizzative
1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, con le
convenzioni di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999 e con l'atto di
indirizzo del vertice politico, ogni
singola struttura può adottare procedure per la definizione di specifici piani di attività e/o programmi di miglioramento, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale, con
particolare riferimento a quelli rivolti verso l'utenza esterna.
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze
effettive dell'Agenzia ed apportare un concreto e misurabile
contributo alla attività ordinaria della struttura interessata
nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, comma
4 ed, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi
di incentivazione della produttività collettiva ed individuale.
3. In
relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali:
-
in presenza dei
suddetti piani di attività il dirigente dovrà prevedere
che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad
obiettivi intermedi preventivamente fissati;
-
con
riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei piani di
attività i dirigenti
attribuiscono i trattamenti accessori, secondo le procedure previste dall'art.
58 (Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività) del CCNL del 28 maggio 2004.
4. Le
disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate nel rispetto del
sistema delle relazioni sindacali attualmente vigente.
TITOLO III
Trattamento economico
Art. 4
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti
dal CCNL del 10 aprile 2008, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A ed alle
scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari
risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e
alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 2 devono
intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista
dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL del
10 aprile 2008.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita,
sul TFR, sull'indennità di cui all'art. 67, comma 4 (codice disciplinare) del
CCNL del 28 maggio 2004 come modificato dall'art. 8, comma 2 del CCNL del 10
aprile 2008, ed all'art. 70, comma 7 (sospensione cautelare in caso di
procedimento penale) del CCNL
del 28 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla
applicazione dell'art. 4 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, di licenziamento, nonché quella prevista
dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3
dell'art. 81 (effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 28 maggio 2004.
Art. 6
F ondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1. Il Fondo di cui all'art. 84, del CCNL
del
28 maggio 2004
come modificato dall'art. 15 del CCNL del 10 aprile 2008, sarà integrato sulla
base di specifiche disposizioni di legge, come segue:
- il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall'art.
61, comma 17 del D.L. n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133
del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione
di cui all'art. 67 comma 5, delle citate disposizioni legislative;
- il recupero, delle risorse di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del D.L. n. 112
del 25 giugno 2008,
convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 del 6 agosto
2008, relativo al finanziamento dei Fondi unici delle amministrazioni dalle
leggi speciali di cui all'allegato B dei citati testi di legge, anche
utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, del
disegno di legge finanziaria per il 2009, realizzati per effetto di processi
amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento
dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della
contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal
Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 del
medesimo disegno di legge. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno
erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle
richiamate leggi speciali.
Art. 7
Indennità di amministrazione
1. L'indennità di cui all'art. 13 del CCNL del 10 aprile 2008 è incrementata,
con decorrenza 1.1.2009, nelle misure indicate nella Tabella C.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Area |
Fascia retributiva |
Dal 1.1.2008 |
Rideterminato
dal 1.2.2009 (1) |
|
Ispettore Generale r.e. |
14,93 |
112,63 |
|
Direttore Divisione r.e. |
13,87 |
104,68 |
|
TERZA |
III F6 |
13,71 |
103,43 |
|
III F5 |
12,79 |
96,50 |
|
III F4 |
12,02 |
89,45 |
|
III F3 |
10,94 |
81,52 |
|
III F2 |
10,35 |
78,58 |
|
III F1 |
9,87 |
75,88 |
|
SECONDA |
II F6 |
10,36 |
78,14 |
|
II F5 |
9,91 |
75,69 |
|
II F4 |
9,71 |
73,22 |
|
II F3 |
9,16 |
70,09 |
|
II F2 |
8,61 |
64,94 |
|
II F1 |
8,18 |
61,75 |
|
PRIMA |
I F2 |
8,03 |
60,57 |
|
I F1 |
7,75 |
58,47 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2009
comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2008.
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui
si aggiunge la tredicesima mensilità
|
Area |
Fascia retributiva |
Dal 1.1.2008 |
Dal 1.1.2009 |
|
Ispettore Generale r.e. |
30.390,10 |
31.562,50 |
|
Direttore Divisione r.e. |
28.244,29 |
29.334,01 |
|
TERZA |
III F6 |
27.907,40 |
28.984,04 |
|
III F5 |
26.036,37 |
27.040,89 |
|
III F4 |
24.459,30 |
25.388,46 |
|
III F3 |
22.265,36 |
23.112,32 |
|
III F2 |
21.062,16 |
21.880,92 |
|
III F1 |
20.333,12 |
21.125,24 |
|
SECONDA |
II F6 |
21.083,12 |
21.896,48 |
|
II F5 |
20.420,68 |
21.210,04 |
|
II F4 |
19.760,92 |
20.523,04 |
|
II F3 |
18.646,87 |
19.378,03 |
|
II F2 |
17.521,78 |
18.197,74 |
|
II F1 |
16.660,22 |
17.303,06 |
|
PRIMA |
I F2 |
16.342,55 |
16.973,03 |
|
I F1 |
15.775,91 |
16.384,55 |
Tabella
C
Incrementi mensili Indennità di
Amministrazione dal 1.1.2009
Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità
|
Area |
Fascia retributiva |
|
|
Ispettore Generale r.e. |
13,53 |
|
Direttore Divisione r.e. |
12,11 |
|
TERZA |
III F6 |
8,01 |
|
III F5 |
7,98 |
|
III F4 |
7,63 |
|
III F3 |
6,73 |
|
III F2 |
6,13 |
|
III F1 |
5,71 |
|
SECONDA |
II F6 |
5,56 |
|
II F5 |
5,33 |
|
II F4 |
5,28 |
|
II F3 |
5,06 |
|
II F2 |
4,44 |
|
II F1 |
4,00 |
|
PRIMA |
I F2 |
3,73 |
|
I F1 |
3,53 |
Tabella
D
Indennità di vacanza contrattuale biennio 2010-11
Incrementi mensili della
retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Area |
Fascia retributiva |
Dal 1.4.2010 |
Rideterminato
dal 1.7.2010 (1) |
|
Ispettore Generale r.e. |
11,84 |
19,73 |
|
Direttore Divisione r.e. |
11,00 |
18,33 |
|
TERZA |
III F6 |
10,87 |
18,12 |
|
III F5 |
10,14 |
16,90 |
|
III F4 |
9,52 |
15,87 |
|
III F3 |
8,67 |
14,45 |
|
III F2 |
8,21 |
13,68 |
|
III F1 |
7,92 |
13,20 |
|
SECONDA |
II F6 |
8,21 |
13,69 |
|
II F5 |
7,95 |
13,26 |
|
II F4 |
7,70 |
12,83 |
|
II F3 |
7,27 |
12,11 |
|
II F2 |
6,82 |
11,37 |
|
II F1 |
6,49 |
10,81 |
|
PRIMA |
I F2 |
6,36 |
10,61 |
|
I F1 |
6,14 |
10,24 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2010
comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2010.
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