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Contratto collettivo nazionale di lavoro
per i lavoratori dipendenti dalle associazioni aderenti all’AIAS
(Associazione Italiana Assistenza Spastici)
Decorrenza:
parte normativa 1-1-2002 / 31-12-2005
parte economica 1-1-2002 / 31-12-2003
INDICE
TITOLO I -
VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Decorrenza e durata
TITOLO II -
RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra
le parti
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi
minimi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità
Art. 10 - Attività di volontariato
TITOLO III -
DIRITTI SINDACALI
Art. 11 - Rappresentanze sindacali
Art. 12 - Assemblea
Art. 13 - Permessi per cariche sindacali
Art. 14 - Aspettativa sindacale
Art. 15 - Contributi sindacali
TITOLO IV -
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 16 - Assunzione del personale
Art. 17 - Documenti di assunzione
Art. 18 - Visite mediche
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Rapporto di lavoro part-time
Art. 21 - Contratto d’inserimento e reinserimento
Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 23 – Somministrazione di lavoro
Art. 24 - Apprendistato
Art. 25 - Inserimento lavorativo delle persone
socialmente svantaggiate
Art. 26 - Preavviso
Art. 27 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 28 - Rilascio dei documenti e del certificato
di lavoro
Art. 29 - Indennità in caso di decesso
Art. 30 - Mobilità interna
TITOLO V -
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 31 - Ritardi e assenze
Art. 32 - Doveri del personale
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Patrocinio legale della dipendente e del
dipendente
per atti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
Art. 35 - Responsabilità civile delle dipendenti e
dei dipendenti
nei rapporti con l'utenza
Art. 36 - Ritiro patente
Art. 37 - Copertura Assicurativa dei mezzi propri
di trasporto
per ragioni di servizio
TITOLO VI -
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 38 - Sistema di classificazione del personale
Art. 38 bis - Declaratoria delle categorie e delle
posizioni economiche
Art. 38 ter - Norma di progressione economica
Art. 38 quater - Norma generale di inquadramento
Art. 39 - Mansioni e variazioni temporanee delle
stesse
Art. 40 - Cumulo delle mansioni
Art. 41 - Passaggio ad altra funzione per
inidoneità fisica
TITOLO VII -
ORARIO DI LAVORO
Art. 42 - Orario di Lavoro
Art. 43 - Riposo settimanale
Art. 44 - Paga giornaliera e oraria
Art. 45 - Pronta disponibilità
TITOLO VIII -
FESTIVITA' E FERIE
Art. 46 - Festività
Art. 47 - Ferie
TITOLO IX -
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 48 - Permessi e recuperi
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Tutela della maternità
Art. 51 - Donazione sangue o sue componenti o di
midollo
Art. 52 - Chiamata e richiamo alle armi,
servizio civile
Art. 53 - Aspettativa non retribuita
Art. 54 - Permessi per gravi motivi
Art. 55 - Trattamento spettante alle lavoratrici
ed ai lavoratori in
occasione delle elezioni e/o referendum
Art. 56 - Tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori disabili
Art. 57 - Tutela dei dipendenti e delle dipendenti
che usufruiscono
dei permessi ex legge n. 104/92 per loro Familiari.
TITOLO X -
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 58 - Diritto allo studio Pagina n. 35
Art. 59 - Qualificazione, riqualificazione e
aggiornamento
professionale
TITOLO XI -
TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI LAVORO
Art. 60 - Trattamento economico di malattia ed
infortunio
Art. 61 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Art. 62 - Tutela della salute ed ambiente di
lavoro
Art. 63 - Superamento delle barriere
architettoniche
TITOLO XII -
RETRIBUZIONE
Art. 64 - Elementi della retribuzione
Art. 65 - Inquadramenti e conseguenti retribuzioni
Art. 65 bis - Elemento retributivo aggiuntivo per
incarichi a tempo
Art. 66 - Retribuzione individuale di anzianità
Art. 67 - Lavoro straordinario
Art. 68 - Trattamento economico al passaggio
categoria superiore
Art. 69 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Art. 70 - Indennità
Art. 71 - Corresponsione della retribuzione e
reclami sulla busta paga
Art. 72 - Tredicesima mensilità
Art. 73 - Mensa e vitto
Art. 74 - Abiti di servizio
Art. 75 - Missioni e trasferte
Art. 76 - Attività di soggiorno
Art. 77 - Trattamento di fine rapporto
Art. 78 - Premio di incentivazione
TITOLO XIII -
PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
Art. 79 - Tentativo di conciliazione
Art. 80 - Commissione paritetica nazionale
Norma programmatica
Note a verbale
Allegato 1 - Equivalenza tra vecchi e nuovi
profili
VERBALE D’INTESA
L’anno duemilacinque, il giorno ventinove del mese di luglio, presso la sede
dell’AIAS, in Roma
alla Via Cipro n. 4, tra
l’Associazione Italiana Assistenza Spastici, in persona di Vittorio Randazzo,
Francesco
D’Alessandro, Goffredo D’Alessandro, Andretta Rebecchi, Maria Cristina Nicolai,
Gaetano Di
Marco, Giulio Francesco Bagnale e Livio Valvano;
le Federazioni Nazionali di Sanità:
FP CGIL, nelle persone di Rossana Dettori e Mauro Ponziani;
CISL FPS, nelle persone di Rino Tarelli, Daniela Volpato, Luigi Gentili;
UIL FPL, nelle persone di Carlo Fiordaliso, Francesco Lo Grasso, Violetta Scalco
e Siriano
Fornesi;
è stata sottoscritta l’ipotesi d’intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per
il personale dipendente delle Associazioni denominate AIAS o aderenti all'AIAS
medesima
(Associazione Italiana Assistenza Spastici).
TITOLO I
VALIDITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente CCNL, che fa parte del settore
socio-sanitario-assistenziale-educativoassociazionistico,
si applica al personale dipendente dalle Associazioni denominate AIAS o
aderenti all'AIAS medesima (Associazione Italiana Assistenza Spastici).
Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina la regolamentazione del
trattamento
economico e normativo che deve essere indistintamente applicato a tutto il
personale dipendente.
Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di
settore attraverso la
definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle
specificità
evidenziate nei singoli contratti.
Art. 2
Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si
fa espresso
riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto
privato, nonché allo
Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
Le prestatrici ed i prestatori d’opera debbono inoltre osservare le norme
regolamentari emanate
dalle Associazioni, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o
con norme di legge.
Art. 3
Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed
a qualsiasi fine
correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento
previsto da altri
contratti collettivi nazionali di lavoro precedenti e/o vigenti.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l’unico contratto in vigore tra le parti
contraenti.
Art. 4
Condizioni di miglior favore
Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente CCNL sono fatte
salve ad esaurimento
e ad personam le condizioni economiche di miglior favore in atto.
Art. 5
Decorrenza e durata
Il C.C.N.L. entra in vigore il 1° gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2005.
Gli effetti normativi decorrono dal 1° gennaio 2002 e scadono il 31 dicembre
2005; il trattamento
economico si riferisce al periodo 01 gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 (salvo che
nel testo
contrattuale non siano previste decorrenze diverse).
In ogni caso, il presente CCNL conserva la sua validità fino alla sottoscrizione
del nuovo CCNL.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 6
Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze, relativi
al rapporto di lavoro,
che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la
applicazione degli accordi di
lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le
componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l’autunno, su richiesta di una delle parti, le
stesse si incontreranno in
particolare per:
-analizzare l’andamento del settore;
-verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
-verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
-valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
-promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a
favorire la
crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più
adeguata
utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione alle imprese
sociali.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente, di norma entro l’anno, su richiesta di una delle parti, le stesse
si incontreranno in
particolare per:
-analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare
attenzione all’assetto dei
servizi ed all'occupazione;
-assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione
affinché,
nel rispetto
dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione o di
accreditamento, dei costi connessi per consentire la regolare applicazione
economica del
presente CCNL;
-verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
-assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione
affinché
vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e
riqualificazione
professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL,
nonché
finanziamenti e/o contributi per gli E.C.M. e siano definite forme di
valorizzazione delle
imprese sociali.
C) Livello aziendale
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste garantiranno,
ove richiesto,
una tempestiva informazione riguardante il personale, nei limiti previsti dalla
legge sulla
riservatezza dei dati personali, l’organizzazione del lavoro e dei servizi,
quanto relativo ai rapporti
diretti e/o di convenzione o accreditamenti con gli Enti Pubblici, ai progetti e
programmi di
sviluppo nonché quant’altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi
livelli, finalizzate alla
determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi
di riorganizzazione
che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in
sede di confronto
nazionale, regionale e/o territoriale nonché aziendale.
Art. 7
Contrattazione
La contrattazione di cui al presente CCNL, si suddivide in due livelli:
-nazionale;
-aziendale o territoriale.
Sono titolari della contrattazione aziendale o territoriale le rappresentanze
sindacali secondo
quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 91 e dall’accordo 23
luglio 1993.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti
tematiche:
-validità ed ambito di applicazione del contratto;
-relazioni sindacali;
-diritti sindacali;
-attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
-norme comportamentali e disciplinari;
-ordinamento professionale;
-orario di lavoro;
-permessi, aspettative e congedi.
-formazione professionale;
-trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione aziendale o territoriale quanto
espressamente attribuitovi
dal CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme aziendali in merito a
innovazioni
nell'organizzazione del lavoro o nella quantità-qualità dei servizi finalizzate
al recupero di
competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
Gli accordi aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto
professionale alla
realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra
le parti.
In sede territoriale sulla base dei meccanismi di remunerazione delle
prestazioni o di
inquadramento nelle diverse fasce tipologiche di attività potranno essere
firmate intese integrative
che tengano conto di tali variabili.
Art. 8
Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
In attuazione di quanto previsto dalla legge del 12 giugno 1990 n. 146 e
successive modificazioni e
integrazioni, le parti individuano in ambito riabilitativo, socio-sanitario,
assistenziale, educativo i
seguenti servizi minimi essenziali:
- prestazioni medico sanitarie anche a carattere ambulatoriale, igiene,
assistenza finalizzata ad
assicurare la tutela fisica;
- confezione, distribuzione e somministrazione del vitto.
Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le strutture a
carattere residenziale, semi-
residenziale e nei servizi di assistenza domiciliare o di altra natura definiti
nell’ambito del rapporto
tra le parti in sede locale qualora non possano essere garantiti in altro modo.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno
individuati, in sede locale,
appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle
prestazioni
indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.
Le parti si impegnano ad incontrarsi per definire l’apposito regolamento
previsto dalla Legge
n. 146/90 e s.m.i.
Art. 9
Pari opportunità
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n. 125 e
del D.L.
n. 196/2000 è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità
tra uomo e donna
composto da una componente designata da ognuna delle OO.SS. maggiormente
rappresentative e
da un pari numero di componenti in rappresentanza dell’Associazione, tra le
quali individuare la
figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti Comitati per
le Pari Opportunità
tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e
caratteristiche rilevanti
verificate a livello nazionale nell’ambito del rapporto tra le parti.
L’Associazione assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento,
nonché appositi
finanziamenti a sostegno della loro attività. Le finalità del Comitato per le
Pari Opportunità tra
uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi
opereranno sulla base
delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le Pari Opportunità tra uomo
e donna nazionale
che verrà istituito entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL.
Art. 10
Attività di volontariato
Le lavoratrici ed i lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di
cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell’espletamento di
attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell’art. 17 della stessa, compatibilmente
con le esigenze di
servizio, a tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal
presente CCNL.
In sede aziendale, nell’ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le
modalità di esercizio del
diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari
finalizzati a consentire
alle interessate ed agli interessati di svolgere attività di volontariato.
TITOLO III
DIRITTI SINDACALI
Art. 11
Rappresentanze sindacali
Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze
Sindacali Unitarie)
costituite ai sensi dello specifico regolamento definito tra le parti, ovvero le
RSA (Rappresentanze
Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è
composta dalle RSU,
ovvero dalle RSA in caso di non costituzione delle RSU e dalle OO.SS.
territoriali firmatarie del
CCNL.
Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l’espletamento dei suoi
compiti e funzioni,
è garantito il monte ore retribuito di cui all’art. 23 della legge 20 maggio
1970 n. 300.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative
sindacali convocate
dall’Amministrazione.
Come previsto dall’art. 25 della Legge n. 300/70, le rappresentanze sindacali
aziendali hanno diritto
di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di
predisporre in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro riguardanti l’azienda; i
documenti affissi non
potranno essere anonimi.
Art. 12
Assemblea
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di
lavoro nonché durante lo
stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione.
L’Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle
assemblee. Le stesse
possono riguardare la generalità del personale o gruppi dello stesso e sono
indette nella misura di
10 ore annue dalle R.S.U. di cui all’art. 11 del presente CCNL, ovvero dalla
R.S.A. in caso di non
costituzione delle R.S.U. e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie
del presente
CCNL.
Della convocazione della riunione, dell’orario, dell’ordine del giorno, deve
essere data
all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore.
Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone
comunicazione, entro i
termini suddetti, dirigenti esterne o esterni dei sindacati firmatari del
presente CCNL.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi
alle esigenze
proprie dell’utente.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno
all’assemblea è effettuata a
cura del datore di lavoro.
Art. 13
Permessi per cariche sindacali
Le lavoratrici ed i lavoratori componenti gli Organismi Direttivi delle
organizzazioni sindacali
nazionali, regionali, provinciali e/o comprensoriali o zonali di categoria e
confederali, hanno diritto
a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti
dalle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
Inoltre, per l’espletamento delle attività sindacali, hanno diritto a permessi
retribuiti fino a un
massimo complessivo di 18 ore al mese non cumulabili quando l’assenza dal lavoro
venga
espressamente richiesta per iscritto almeno 48 ore prima dal responsabile
territoriale delle
organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti
derivanti da inderogabili
esigenze di servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS.
firmatarie del presente
contratto.
I nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori di cui al 1° comma e le
eventuali variazioni dovranno
essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette all'Amministrazione di cui
la lavoratrice o il
lavoratore è dipendente.
Art. 14
Aspettativa sindacale
Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di
precedenti accordi, le
parti si impegnano a rincontrarsi, al fine della compiuta definizione della
materia, entro sei mesi
dalla firma del presente CCNL.
Art. 15
Contributi sindacali
Le dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da
imposta di bollo e di
registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la
riscossione di una quota
mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio. La revoca della
delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all’Associazione di appartenenza
ed alla
organizzazione sindacale interessata ed ha effetto dal mese successivo.
Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni
delle dipendenti e dei
dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono
versate entro il
decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate
dalle
organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesto, di distinta
nominativa.
L’Associazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei
nominativi del personale che
ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.
TITOLO IV
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 16
Assunzione del personale
L’assunzione del personale deve essere effettuata con l’osservanza delle norme
di legge vigenti in
materia di rapporto di diritto privato.
L’assunzione deve risultare da atto scritto e contenere la data della medesima,
la durata del periodo
di prova, la qualifica, il livello retributivo e la categoria di inquadramento a
cui viene assegnato la
lavoratrice o il lavoratore.
Qualora le Regioni e/o le Province Autonome nella loro nuova potestà
organizzativa sulle
procedure di collocamento introducano una riserva nelle assunzioni a favore di
categorie di
lavoratori a rischio di esclusione sociale, già previsto dall’art. 25 della legge
n. 223/91, le parti
convengono di escludere dalla riserva tutte le figure professionali che
abbisognano, per
l’espletamento dell’attività lavorativa, del possesso di specifici titoli
professionali (ad esempio, ma
non esaustivamente, Fisioterapisti, Logopedisti, Terapisti Occupazionali,
Psicomotricisti,
Educatori professionali, Assistenti Sociali, Infermieri, O.S.S.).
Art. 17
Documenti di assunzione
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dalla
legge 4 giugno 1968 n.
15 all’atto dell’assunzione la lavoratrice ed il lavoratore, fermo restando la
possibilità di rendere
autocertificazione la dove consentito dalla legge, sono tenute/i a presentare o
consegnare i seguenti
documenti:
-documenti rilasciati dal SIL;
-codice fiscale;
-carta d’identità o documento equipollente;
-certificato di sana e robusta costituzione fisica da cui risulti che la
lavoratrice od il lavoratore
non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;
-libretto di idoneità sanitaria ove richiesto a norma di legge;
-titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente
ecc.) in relazione
alla qualifica;
-qualsiasi altro documento o incombenza previsti dalla vigente normativa;
-certificato dei carichi pendenti;
-certificato penale valido.
La lavoratrice ed il lavoratore è altresì tenuta/o a presentare certificato di
residenza valido, deve
inoltre comunicare anche l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla
residenza, nonché
tempestivamente tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di
domicilio.
Art. 18
Visite mediche
Prima dell’assunzione in servizio l’Amministrazione potrà accertare la idoneità
fisica della
prestatrice e del prestatore d’opera e sottoporla/o a visita medica da parte di
organi sanitari
pubblici.
Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali
accertamenti nel
rispetto delle limitazioni e con le modalità previste dalla legge, con oneri a
carico del datore di
lavoro.
Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti
dalla legge vigente
non ricadranno a carico della dipendente o del dipendente.
Art. 19
Periodo di prova
L’assunzione in servizio della lavoratrice e del lavoratore avviene con i
seguenti periodi di prova:
- 60 gg. di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti inquadrati
nella categoria “A”;
- 90 gg. di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti inquadrati
nella categoria “B”;
- 120 gg. di calendario per tutte/i le altre lavoratrici e gli altri lavoratori.
Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del
rapporto di lavoro in
qualsiasi momento, senza preavviso.
Comunque il datore di lavoro può ritenere concluso negativamente il periodo di
prova decorso un
periodo congruo di almeno il 50% di quello previsto per ciascuna categoria.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,
ovvero alla fine dello
stesso, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle
giornate e alle ore di
lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il
trattamento di fine
rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita
contrattualmente per la
qualifica, cui appartiene la lavoratrice ed il lavoratore interessata/o.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice ed
il lavoratore sarà
ammessa/o a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere
il servizio entro
novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a
tutti gli effetti con la
data di inizio dell’assenza.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla
disdetta del rapporto di
lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderà confermata/o in servizio.
Art. 20
Rapporto di lavoro part-time
Il contratto di lavoro a tempo parziale, di cui al D.Lgs n. 61/2000 e successive
modificazioni ed
integrazioni, deve essere stipulato in forma scritta.
Il contratto può prevedere il rapporto di lavoro a tempo parziale, quale orario
inferiore a quello a
tempo pieno, di tipo orizzontale, verticale o misto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
- favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all’attività
dell’associazione;
- consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei
lavoratori, ferme
restando le esigenze dell’Associazione.
Nel contratto dovranno essere ulteriormente specificati:
1. l’eventuale durata del periodo di prova;
2. la durata della prestazione lavorativa, la collocazione e la distribuzione
dell’orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
Le assunzioni a termine possono essere effettuate anche con rapporto a tempo
parziale.
La collocazione temporale della prestazione può essere variata, rispetto a
quella prevista dal
contratto individuale in essere per necessità di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o
sostitutivo, così come può essere incrementata nei casi di part-time verticale o
misto, mediante
patto scritto, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un
rappresentante sindacale aziendale.
La variazione e la motivazione devono essere comunicate alla lavoratrice o al
lavoratore con un
preavviso di almeno due giorni.
Nel caso di tali variazioni al lavoratore sarà riconosciuto:
- una maggiorazione dell'otto per cento, omnicomprensiva, della retribuzione
ordinaria oraria,
limitatamente alle ore di effettiva prestazione fuori dall'orario definito dal
contratto
individuale;
- in alternativa, su richiesta del lavoratore, permessi retribuiti in misura pari
a un’ora ogni 12
ore lavorate di effettiva prestazione fuori dall'orario originario.
L’instaurarsi di un nuovo rapporto di lavoro, previo preavviso di 30 giorni, è
motivo di recesso
dall’adesione dalla clausola elastica o flessibile da parte del lavoratore
Nel contratto individuale le parti disciplineranno ulteriori modalità di
esercizio del diritto del
lavoratore di denunciare la clausola elastica e/o flessibile (che, ad esempio,
possono far
riferimento a: esigenze di carattere familiare, di tutela della salute
certificata, necessità di studio o
formazione); la su detta denuncia, nei limiti sanciti nell’accordo individuale,
non costituisce
giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro ne determina
l’applicazione di
sanzioni disciplinari.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, le lavoratrici ed i
lavoratori, con contratto a
tempo pieno indeterminato, interessate/i alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno
a tempo parziale dovranno far conoscere la propria opzione entro cinque giorni
dalla
comunicazione scritta dell’Amministrazione, che sarà affissa nella bacheca sita
nei locali
aziendali.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno l’azienda è impegnata a
valutare prioritariamente
le richieste di trasformazione provenienti dal personale in forza, con rapporto
di lavoro a tempo
parziale, sempre che ciò sia compatibile con le esigenze organizzative.
Ai sensi dell'art. 3 comma 2° del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni,
salvo successive modifiche normative, è ammesso il ricorso al lavoro
supplementare o
straordinario nella misura massima di 4 ore giornaliere per la lavoratrice e il
lavoratore con
contratto a tempo parziale verticale e del 50% dell'orario annuale nel rapporto
a tempo parziale
orizzontale, con il limite, in entrambi i casi, di 10 ore giornaliere di
prestazioni complessiva.
Le ore supplementari potranno essere recuperate entro il terzo mese successivo o
anche oltre in
caso di accordo in sede locale a quello in cui sono state effettuate o, in
mancanza, saranno
retribuite con la maggiorazione del 20%, sulla retribuzione ordinaria, a
compensazione
dell'incidenza sulle ore di lavoro supplementare degli istituti retributivi
indiretti e differiti, ai sensi
del comma 4° dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000.
Il lavoro supplementare è ammesso per necessità di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o
sostitutivo; il motivato rifiuto del lavoratore a prestazioni di lavoro
supplementare non costituisce
giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro né determina
l’applicazione di
sanzioni disciplinari.
Nel caso in cui la media delle prestazioni di lavoro straordinario, riferite ad
un periodo di dodici
mesi, superino il 50% dell’orario di lavoro ridotto, come definito nel contratto
individuale, le parti
valuteranno la possibilità di estendere la durata contrattuale dell’orario di
lavoro tenendo conto (in
tutto o in parte) delle maggiori prestazioni mediamente rese dal lavoratore,
anche per un periodo di
tempo determinato, in ragione delle necessità del lavoratore e dell’azienda.
La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all’art. 44.
I trattamenti economici relativi all’indennità di fine rapporto, alla 13^
mensilità, ai compensi
stabiliti dagli accordi integrativi, al premio d’incentivazione, alle ferie e
alle festività, saranno
proporzionali alle ore contrattuali lavorate.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle norme di
legge.
Le aziende favoriranno un’idonea articolazione dell’orario di lavoro in caso di
patologie gravi che
richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, secondo le
indicazioni dell’ufficio medico
legale dell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio:
l’emodialisi, la
chemioterapia, il trattamento per infezione da HIV-AIDS.
Art. 21
Contratto di inserimento e reinserimento
E’ possibile stipulare il contratto di inserimento o di reinserimento ai sensi
delle vigenti
disposizioni secondo quanto disciplinato dall’accordo interconfederale del
11/02/2004, il cui testo è
allegato al presente contratto.
Il contratto di inserimento o di reinserimento è operativo a seguito della
definizione delle modalità
esecutive del piano individuale e con la strutturazione di un progetto
individuale idoneo ad
adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo
aziendale.
Art. 22
Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell’ambito di applicazione del presente
contratto, ai sensi della
normativa vigente, in relazione alle particolari esigenze di servizio si possono
stipulare contratti a
termine in presenza di ragioni di carattere:
a) tecnico, produttivo e organizzativo;
b) sostitutivo (ad es.: quando vi sono lavoratori o lavoratrici assenti con
diritto alla
conservazione del posto di lavoro).
L’apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta
direttamente o
indirettamente da atto scritto, di cui copia deve esser consegnata al lavoratore
entro un massimo di
5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione, nel quale devono essere
specificate le ragioni di
cui al comma precedente.
E’ fatto divieto di stipulare contratti a tempo determinato nei casi individuati
dalla legge.
La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del
lavoratore, solo
qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o
successivamente prorogato il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto
pari al venti per
cento fino al decimo giorno successivo e al quaranta per cento per ciascun
giorno ulteriore.
La percentuale dei dipendenti con contratto a tempo determinato, comprensiva dei
lavoratori di cui
all'art. 23, non può essere superiore al 30% del personale a tempo indeterminato,
senza tener conto
dei rapporti sorti per sostituire dipendenti aventi diritto alla conservazione
del posto. In sede locale
possono essere concordate tra le parti di cui all'art. 7 percentuali maggiori in
relazione alle
specifiche condizioni.
Art. 23
Somministrazione di lavoro
Nel contratto di somministrazione , concluso dall’azienda con soggetto a ciò
autorizzato ai sensi
della normativa vigente, per tutta la durata della somministrazione i lavoratori
svolgono la propria
attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni
di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all'ordinaria attività
dell'utilizzatore, quali, ad esempio:
- sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- particolari punte di attività;
- effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di
professionalità e
specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Ente o che
presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
La su indicata elencazione deve intendersi solo a titolo esemplificativo e non
esaustivo.
Fatta eccezione che per le ragioni di carattere sostitutivo (a fronte delle
quali non vi sono
limitazioni quantitative), il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato deve essere
contenuta entro il limite massimo del 30% della forza lavoro a tempo
indeterminato mediamente
occupata nel semestre precedente.
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione ovvero presso
unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche
Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta
la durata della
somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a
partecipare alle assemblee del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle
rappresentanze aziendali
e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria firmatarie del
presente CCNL aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della
stipula del contratto
di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di
stipulare il contratto,
l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni
successivi;
b) ogni dodici mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di
lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Ai lavoratori oggetto del contratto di somministrazione compete il trattamento
economico e
normativo nonché quello derivante da eventuali accordi integrativi del personale
di pari qualifica
assunto a tempo indeterminato.
Art. 24
Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di
legge vigenti in materia. Per
quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le
norme previste dal
presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale
subordinato.
Le parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove
tipologie di
contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione,
professionalizzante ed
apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione,( di cui agli artt. 49
e 50 del D.Lgs n. 276 del 2003). Sono escluse da questa tipologia di contratto
le professioni
sanitarie disciplinate dalla legge 502/92 e successive modificazioni e i profili
sociosanitari
conseguiti a seguito di specifici percorsi formativi di rilievo nazionale.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di
istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano sedici anni di
età.
Questo tipo di apprendistato ha una durata non superiore a cinque anni ed é
finalizzato al
conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto é
determinata in
considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti
professionali e formativi
acquisiti.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i
soggetti di età compresa
tra i 18 ed i 29 anni, per l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico
professionali rinvenibili
nelle sei categorie presente CCNL.
Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per
l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione.
In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n.
53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di
età.
Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno
superare,
complessivamente, il 100% delle maestranze specializzate presso il datore di
lavoro ovvero, in
mancanza di tali maestranze, gli apprendisti non potranno comunque superare il
numero di cinque
unità in rapporto al complessivo organico dell’Azienda.
La durata del rapporto di apprendistato é graduata in relazione al livello
professionale di riferimento
per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
a) categorie A.B.C.: durata fino a 48 mesi;
b) Categoria D durata fino a 36 mesi;
c) Categorie E.F. durata fino a 24 mesi.
I profili della formazione e la determinazione del monte ore annuale ad essa
destinato nel periodo di
esecuzione del contratto saranno determinate dalle leggi regionali, adottate in
conformità delle
disposizioni legislative vigenti in materia.
Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore sarà la stessa dei
lavoratori dipendenti con uguale qualifica.
Il trattamento dell’apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale
della retribuzione
base previsto per Categoria di appartenenza, secondo le percentuali della
seguente tabella:
|
Categorie |
|
Retribuzione |
|
| |
I primi 24 mesi |
dal 25° al 36° |
dal 37° mese |
|
A, B, C |
80% |
90% |
95% |
| D |
80% |
95% |
|
| |
|
|
|
| Categorie |
|
Retribuzione |
|
| |
I primi 12 mesi |
dal 13° mese |
|
| E, F |
80% |
95% |
|
In caso di malattia, all’apprendista sarà riconosciuto il trattamento
assistenziale ad integrazione
dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento
del 50% della
normale retribuzione.
L’apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività
che richiedono
sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs n. 626/94, deve essere sottoposto alle
visite mediche
preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.
L’apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta
sorveglianza, é soggetto
alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l’idoneità fisica alle
mansioni da svolgere.
L’apprendista é soggetto ad un periodo di prova della durata di due mesi.
Durante lo svolgimento del periodo di prova il rapporto può essere risolto senza
preavviso da
entrambe le parti. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della
durata dell’apprendistato,
sia agli effetti dell’anzianità di servizio.
L’apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, a condizione che
la minor durata
della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica
oggetto del contratto ed
il soddisfacimento delle esigenze formative.
L’orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello
fissato per il personale
assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione
il limite
giornaliero di 8 ore nonché quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le
ore destinate
all’insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore
lavorative e computate
nell’orario di lavoro.
La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione
dell’apprendista
sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in materia. La
formazione del lavoratore
con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell’ambito delle
iniziative promosse
dall’Ente Bilaterale.
La formazione dell’apprendista all’interno dell’Azienda é di norma seguita
compatibilmente con la
regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e
formazione adeguate,
che cura il raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del
periodo di formazione, il
datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite
dal lavoratore,
consegnandone copia a quest’ultimo ed alla struttura pubblica competente in
materia di servizi
all’impiego.
In ogni caso, la formazione svolta é registrata, a cura del datore di lavoro o
di un suo delegato, in
conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell’apposito libretto
formativo.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate
e agli interessati
idonea certificazione della avvenuta formazione.
Al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro si estingue per
scadenza del termine;
nel caso in cui continui si perfeziona in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Per stipulare nuovi contratti di apprendistato è necessario che il datore di
lavoro abbia confermato
almeno il 25% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei quarantotto,
trentasei,
ventiquattro mesi precedenti, a seconda della categoria. A tal fine, non si
computano i valori
inferiori all’unità.
La disciplina dell’apprendistato sarà operativa nelle singole regioni
immediatamente dopo
l’approvazione delle leggi regionali in materia.
Le parti, consapevoli che l’applicazione del presente articolo del CCNL ha
carattere sperimentale,
convengono di costituire, nell’arco del primo biennio di operatività
dell’istituto, un’apposita
Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a
livello aziendale.
Art. 25
Inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
L’inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate avverrà secondo
le norme di legge vigenti e in particolare della legge 12 marzo 1999 n. 68. Con riferimento
all’art. 3, comma 3° della Legge n. 68/99 e in applicazione dell’art. 2, comma 5°, del Dpr 10/10/2000 n. 333,
per personale tecnico-esecutivo e amministrativo si intende il personale svolgente
le seguenti mansioni:
a) personale amministrativo non dirigente,
b) centralinista,
c) usciere,
d) portiere,
e) commesso.
Art. 26
Preavviso
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo
indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge,
è fissato nella misura appresso specificata:
- per le categorie “A” e “B”: 30 giorni di calendario;
- Per tutte le altre categorie: 60 giorni di calendario.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti
termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione del
periodo di mancato preavviso.
La lavoratrice ed il lavoratore che si dimetta in costanza di malattia la cui
durata sia coincidente o superiore ai termini previsti nel precedente primo comma, non è tenuto a dare il
preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla
corrispondente indennità, è computato nell’anzianità di servizio agli effetti dell’indennità di
anzianità.
E' facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente
articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da
ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso
totalmente o parzialmente non effettuato.
Art. 27
Cessazione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a) per dimissioni della lavoratrice o del lavoratore;
b) per morte della lavoratrice o del lavoratore;
c) per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
d) per licenziamento della lavoratrice o del lavoratore, ai sensi delle leggi
vigenti per i rapporti di diritto privato.
Art. 28
Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
All’atto dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro l’Associazione
riconsegnerà alla lavoratrice ed al lavoratore regolarmente aggiornati i documenti dovutigli, e di
essi la lavoratrice ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro l’Associazione dovrà
rilasciare a richiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato con l’indicazione della durata del
rapporto di lavoro e delle mansioni dalla stessa lavoratrice o dallo stesso lavoratore svolte.
Art. 29
Indennità in caso di decesso
In caso di decesso della lavoratrice e del lavoratore le indennità di cui agli
artt. 26 e 65 del presente contratto (preavviso - TFR ) devono essere liquidate alle ed agli aventi
diritto, giuste le disposizioni contenute nell’art. 2122 del Codice Civile: agli aventi diritto
verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che
sarebbe stata corrisposta fino al termine nel mese in cui si verifica il decesso.
Art. 30
Mobilità interna
L’istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del
personale in presidi, servizi, uffici di pertinenza dell'Associazione diversi dalla sede di assegnazione,
rientrando invece nel potere organizzativo dell'Associazione e non soggetto ai vincoli di cui all’art.
13 della legge 20 Maggio 1970 n. 300 l’utilizzazione del personale nell’ambito dei presidi,
servizi, uffici cui originariamente è stato assegnato il dipendente.
L’istituto della mobilità di cui al primo comma sarà utilizzato in relazione
alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge 20 Maggio 1970 n. 300, art. 13, secondo criteri
concordati con rappresentanze sindacali aziendali.
TITOLO V
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 31
Ritardi e assenze
La lavoratrice ed il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro,
controfirmando il registro delle presenze o utilizzando altro sistema di rilevazione delle presenze.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell’importo della
retribuzione corrispondente al ritardo stesso.
E’ fatto salvo il recupero se possibile.
Qualora il ritardo giustificato sia determinato da cause eccezionali, non
comporta la perdita della retribuzione.
Le assenze debbono essere segnalate prima dell’inizio del turno di lavoro alle
persone o all’Ufficio a tanto preposto.
Esse devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le
ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento.
In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata
dell’assenza stessa: è fatto salvo il recupero, se possibile.
Art. 32
Doveri del personale
Le lavoratrici ed i lavoratori, ed in particolare coloro alle quali/ai quali è
affidato lo svolgimento di attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza delle persone socialmente
svantaggiate, di quelle di sostegno nei confronti dei loro familiari, sono tenute/i ad un corretto
comportamento nell’espletamento delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai
superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono obblighi della lavoratrice e del lavoratore:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell’interesse
dell’utenza;
- osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro
impartite dai superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e
dell’igiene;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli altri
mezzi di protezione predisposti e forniti;
- segnalare immediatamente alle preposte o ai preposti le deficienze dei
dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nello ambito delle competenze e
possibilità, ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di
protezione suddetti senza averne ottenuta l’autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall’ambito
delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza del lavoratore
e/o dei soggetti assistiti;
- astenersi dal ricevere, promettere, indurre a offrire o a ricevere alcun
compenso, sotto qualsiasi forma, dato loro o ad altri dipendenti dell’Ente;
- uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni
contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
Art. 33
Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione debbono essere
adottati in conformità all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e nel pieno rispetto delle
procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare alla
lavoratrice ed al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà
della lavoratrice e del lavoratore di essere ascoltata/o di persona e/o di essere assistita/o dal
rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente contratto), nonché nel rispetto da parte del datore di
lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed
immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che comunque la
contestazione disciplinare deve essere inviata alla lavoratrice ed al lavoratore non oltre il termine di 30
(trenta) giorni dal momento in cui gli organi direttivi delle Amministrazioni di cui all’art. 1 del
presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato
dal datore di lavoro oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle deduzioni, da
parte della lavoratrice e del lavoratore.
Le mancanze della dipendente e del dipendente possono dar luogo all’adozione dei
seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a
dieci giorni;
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del
principio della proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra, la lavoratrice ed il
lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione
ai sensi dell’art. 31 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza
giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza
giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei
compiti assegnati;
d) ometta di indossare indumenti di lavoro o divisa e/o il cartellino di
riconoscimento durante tutto l’arco delle ore di servizio;
e) non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata
dall’Amministrazione; non rispetti il progetto-programma riabilitativo definito dall’equipe;
f) ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o utilizzare altro
sistema di rilevazione;
g) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia,
all’ordine e all’immagine della Associazione;
h) ometta di comunicare all’Amministrazione ogni mutamento di residenza e/o di
domicilio, anche di carattere temporaneo;
i) ometta di fare le comunicazioni previste dall’art. 31.
Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme
della legge 15 luglio 1966 n. 604, è consentito il licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo:
j) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano
carattere di particolare gravità;
k) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate
ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente o seguente alle festività ed alle ferie;
l) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti
di sospensione disciplinare nell’arco di un anno;
m) assenza per simulata malattia;
n) introduzione di persone estranee nell’azienda stessa senza permesso
dell’amministrazione;
o) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
p) alterazione o falsificazione delle indicazioni del registro delle presenze o
di altro sistema di rilevazione o compia comunque, volontariamente annotazioni su questi anche per
conto di colleghi;
q) per uso dell’impiego ai fini di interessi personali;
r) per violazione del segreto professionale di ufficio per qualsiasi atto
compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla Amministrazione;
s) per tolleranza di abusi commessi dal personale;
t) per svolgimento di attività continuativa privata o per conto terzi salvo che
il rapporto di lavoro con l’Associazione sia a tempo parziale;
u) per i casi di concorrenza sleale posto in essere dalla dipendente o dal
dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente (art. 2105 CC).
v) compia insubordinazione nei confronti del legale rappresentante
dell'Associazione, dei superiori gerarchici o esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non
ottemperi alle disposizioni impartite;
w) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, i rappresentanti
dell’Associazione, il pubblico, gli altri dipendenti e collaboratori, compia atti o molestie, anche
di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
x) non rispetti l’impostazione e la fisionomia propria dell’Associazione;
y) non rispetti il progetto-programma riabilitativo definito dall’equipe.
E’ in facoltà dell’Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde
procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Alla dipendente o
al dipendente sospeso cautelativamente dall’Amministrazione è concesso un assegno alimentare
nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di
famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non
esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento disciplinare.
Art. 34
Patrocinio legale della dipendente e del dipendente per atti connessi
all’espletamento dei compiti di ufficio
L’Amministrazione nella tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi
l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti della dipendente o
del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all’adempimento dei compiti di ufficio ed
allorquando non sussista accertata negligenza o colpa della dipendente o del dipendente che
possono comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di
lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino
all’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere la dipendente o
il dipendente da un legale.
L’Amministrazione potrà esigere dalla dipendente o dal dipendente, eventualmente
condannata/o con sentenza passata in giudicato per fatti a lei o a lui imputati per averli
commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Art. 35
Responsabilità civile delle dipendenti e dei dipendenti
nei rapporti con l’utenza
La responsabilità civile delle dipendenti e dei dipendenti nei loro rapporti con
l’utenza di cui all’art. 5 della legge 13 maggio 1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza
di responsabilità civile stipulata dalle singole amministrazioni.
Art. 36
Ritiro patente
La lavoratrice od il lavoratore assunta/o come autista o in quelle attività in
cui è indispensabile l’uso dell’automezzo, alla quale o al quale, per motivi che non comportano il
licenziamento in tronco, sia dall’autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà
diritto alla conservazione del posto per un periodo di 24 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne
maturare altra indennità.
La lavoratrice o il lavoratore in questo periodo, potrà essere adibita/o, previo
accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso
percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure
il dipendente non accettasse di essere adibita/o al lavoro cui l’Associazione la destinasse o lo
destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso verrà corrisposta
all’autista tutte le indennità spettanti.
Per il personale con altre qualifiche, al quale sia richiesto, per esigenze di
servizio, il possesso della patente di guida categoria “B”, che dovesse incorrere nel ritiro della
patente, verrà esperito ogni utile tentativo di utilizzo nelle attività proprie riferite alla qualifica
rivestita. Qualora ciò non fosse possibile potrà essere adibito anche ad altre mansioni di pari qualifica o
qualifiche inferiori con il relativo trattamento economico per il corrispondente periodo. Avrà
diritto comunque, in caso di impossibilità d’impiego, alla conservazione del posto per un periodo di
24 mesi senza percepire retribuzione alcuna o maturare indennità.
Art. 37
Copertura assicurativa dei mezzi propri di trasporto
per ragioni di servizio
Qualora la dipendente o il dipendente per ragioni di servizio venga
espressamente autorizzata/o all’utilizzo di mezzi propri di trasporto, le Amministrazioni dovranno stipulare
a loro carico idonea polizza di copertura assicurativa (kasko). Qualora ciò non fosse possibile,
nell’ambito del rapporto tra le parti in sede locale, saranno definite idonee modalità sostitutive.
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 38
Sistema di classificazione del personale
La capacità e la responsabilità nel lavoro del personale addetto, per la
rilevanza propria che assumono in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, necessitano di
interventi che ne promuovano lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità,
accettabilità ed efficacia del servizio, dall'altro con quelle organizzative di efficienza e produttività
delle aziende.
In un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi resi,
inevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti intercorrenti tra: organizzazione,
nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale.
La richiesta disponibilità all'integrazione e all'intercambiabilità delle
mansioni, alla polivalenza dei propri compiti, all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche
nell'ambito di diverse posizioni lavorative, dovranno costituire elementi positivi anche in relazione
allo sviluppo professionale e delle carriere.
Con il presente sistema di classificazione del personale le parti ritengono
appunto di introdurre uno strumento atto a consentire un corretto equilibrio tra l'autonomia organizzativa
delle aziende destinatarie del presente CCNL e le esigenze di sviluppo professionale dei
dipendenti delle stesse.
Le norme sull'inquadramento e classificazione del personale tendono al
miglioramento della funzionalità dei servizi resi, all'accrescimento dell'efficacia della gestione,
alla razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro, favorendo la motivazione del personale
attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni
individuali.
Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate,
rispettivamente, A, B, C, D, E, F.
Ogni categoria è composta da sei posizioni economiche. La corrispondenza
delle posizioni economiche alle rispettive categorie e l’eventuale progressione è indicata nei
successivi articolo 38-bis e 38-ter.
L’inquadramento del personale nelle sei categorie è determinato esclusivamente
in relazione al profilo e alle mansioni di cui all’art. 38-bis.
Nell’ambito della stessa categoria, le mansioni dei singoli profili
professionali si considerano equivalenti anche se l’inquadramento è su posizioni economiche diverse.
All'interno della stessa categoria La lavoratrice
e il lavoratore possono raggiungere posizioni economiche superiori a quelle di primo inquadramento secondo le modalità
previste nell'articolo 38-ter.
La lavoratrice o il lavoratore è tenuto a svolgere, nell’ambito delle mansioni
attinenti la categoria di appartenenza, quei compiti aventi natura semplice che sono strettamente
necessari in rapporto alle effettive condizioni organizzative.
Art. 38-bis
Declaratoria delle categorie e delle posizioni economiche
Le categorie di cui all’articolo precedente sono individuate mediante le
seguenti declaratorie.
Categoria A
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per:
- lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità
riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell’ambito di istruzioni fornite;
- lo svolgimento di compiti che richiede l’uso, la manutenzione, la conduzione
di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate.
I compiti attribuiti comportano:
-attività manuali di carattere ripetitivo o semiripetitivo, di pulizia degli
ambienti di tutta la struttura anche con l’uso di apparecchiature e mezzi meccanici, di piccola
manutenzione;
-utilizzo di strumenti, telefoni o consolle fino a quattro linee,
apparecchiature e macchinari semplici anche collegati ad aperture automatiche, nonché l’esecuzione delle
elementari norme connesse con il loro impiego;
-prestazioni di sorveglianza e custodia dei locali compresa la relativa piccola
pulizia, di assolvimento di commissioni, di espletamento di anticamera e disciplina
dell’accesso del pubblico;
-collaborazione con il personale di cucina anche per la pulizia dei locali,
utensili ecc;
-lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla
sterilizzazione, stiratura e conservazione.
L’attività si svolge nell’ambito dell’area dei servizi socio-assistenziali e dei
servizi generali con particolare riferimento alle pulizie, all’effettuazione di lavori semplici,
all’assistenza domiciliare.
Sono compresi nella categoria “A” i lavoratori che svolgono le seguenti
mansioni: addetto alle pulizie, commesso, portiere, addetto lavanderia, addetto al guardaroba, addetto
alla cucina, telefonista, operaio addetto alla manutenzione e/o al verde, ausiliario
socio-sanitario, bagnino, operaio generico.
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo
Categoria B
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di natura tecnica, tecnico-manuale, assistenziali
che richiedono conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti
assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali
(anche conseguite attraverso l’esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi, o patente),
autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima con procedure ben
definite.
Le aree di attività sono quelle dei servizi generali, tecnici, socio-sanitari.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da:
- pulizia degli ambienti, comprese le apparecchiature, strumentazioni ed
attrezzi, nonché il loro riordino anche a fine lavoro;
- conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli;
- trasporto di materiale economale, sanitario e biologico;
- trasporto dei disabili in barella o in carrozzella;
- accompagnamento e custodia degli stessi, anche se deambulanti, compreso il
prelevamento e riaccompagnamento, dalle/alle abitazioni, accompagnamento nei locali di terapia
ed a tutte le attività riabilitative ed educative, comprese le aule scolastiche pubbliche ecc;
- collaborazione con il personale di cucina per la preparazione del cibo;
- aiuto al personale infermieristico;
- trasporto, distribuzione ed ausilio nell’assunzione del cibo;
- preparazione e rigoverno del refettorio;
- assistenza alla persona e prestazioni di supporto in strutture residenziali e/o
tutelari per favorire l’autosufficienza giornaliera; aiuto nelle attività personali quali:
alzarsi dal letto, pulizie personali, vestizione o svestizione, assunzione dei pasti, corretta
deambulazione, uso di protesi, manovre di posizionamento, di aiuto nelle attività riabilitative
interne ed esterne ecc: L’attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione dei
compiti che sono stati affidati, contributo della lavoratrice e del lavoratore alla programmazione e
gestione dei servizi.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel
rispettivo ramo di attività acquisite anche attraverso corsi teorico-pratici di formazione e
qualificazione.
Sono compresi nella categoria “B” i lavoratori che svolgono le seguenti
mansioni: addetto alle manutenzione in possesso di specifica qualifica (operaio qualificato), autista
patente B/C, aiuto cuoco, ausiliario socio-sanitario specializzato, accompagnatrice/ore, assistente
domiciliare.
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo e/o corso di qualificazione professionale
e/o patente.
Categoria C
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa, tecnica, di vigilanza e controllo,
e/o di carattere assistenziale, tecnico e/o di specializzazione tecnologica, di sostegno,
educative e di supplenza alla disabile o al disabile che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili
per l’espletamento dei propri compiti.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da:
- assistenza diretta alla persona anche tendente a ridurre i rischi di isolamento
e di emarginazione ed a favorire l’autonomia nel proprio ambiente di vita e di
relazione con l’esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
- apporto individuale finalizzato al miglioramento ed alla semplificazione delle
procedure anche con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche;
- conduzione uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche
complessi, per cui occorre una formazione tecnica e professionale, che comporta anche
abilitazione, qualificazione o patente;
- funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi,
prevenzione, igiene della persona, ricambio di ausilii sanitari, utilizzo di apparecchi medicali di
semplice uso;
- conduzione e manutenzione di strumenti elettronici, elettromedicali connessi
con le attività riabilitative ed elettromeccanici;
- conduzione delle cucine, preparazione dei cibi anche secondo prestabilite
tabelle dietetiche;
- inserimento ed elaborazione dati, archiviazione ed esecuzione di procedure
amministrative;
- conduzione piccola manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi che
richiedono la patente D/K.
- conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale di base
richiesta;
- apporto individuale e nel lavoro di gruppo in funzione dei compiti assegnati;
coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
- vigilanza, con attuazione di interventi educativi e riabilitativi
complementari, in sale di rotazione, come attività integrative scolastiche, prescolastiche e ludiche,
volte a promuovere e contribuire al pieno sviluppo della potenzialità di crescita personale e di
inserimento e partecipazione sociale integrativi e/o sostitutivi degli interventi familiari,
anche con la conduzione di esperienza di vita quotidiana, di stimolo ad operare scelte
autonome, di ricreazione e di impiego del tempo libero;
- attività motorie in acqua con funzioni di insegnamento di nozioni natatorie e
di attività riabilitative idromotorie nei riguardi delle disabili e dei disabili, tendenti
anche alla valorizzazione funzionale e motorie;
- funzioni di istruttore per l’avviamento delle attività delle disabili e dei
disabili, anche in laboratori;
- attività finalizzate alla gestione del tempo libero, mediante tecniche
specifiche di animazione, attività ludiche, motorie, espressive, nell’ambito del programma di
intervento riabilitativo;
- mansioni esecutive senza valutazione di merito, anche impiegando metodi di
lavoro prestabiliti;
- disimpegno mansioni di collaborazione secondo le istruzioni delle superiori e/o
dei superiori, disimpegno compiti di collaborazione di natura contabile;
La lavoratrice ed il lavoratore inquadrata/o in questa categoria ha
responsabilità nell’attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.
Sono compresi nella categoria “C” i lavoratori che svolgono le seguenti
mansioni: coadiutore amministrativo (ex impiegato d’ordine), operaio specializzato, cuoco/a, autista
patente DK, educatrice/ore senza titolo, insegnante-istruttrice/ore senza titolo,
animatrice/ore senza titolo, operatore socio sanitario (e le qualifiche in esso confluite) e di accoglienza,
infermiere generico, vigilatore (ad esaurimento), impiegato tecnico-amministrativo.
Titolo di studio: diploma di scuola media secondaria di primo grado o qualifica
professionale triennale di Stato, o specifico titolo riconosciuto da accordo conferenza
Stato-Regioni 22/02/2001.
Categoria D
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro che comportano:
a) attività di natura amministrativa che presuppongono un’applicazione
concettuale, valutazione di merito dei casi concreti e attività di programmazione e studio;
b) funzioni riabilitative, educative e sociali, che richiedono preparazione e
capacità professionali per la elaborazione di programmi riabilitativi e per l’attuazione di piani di
lavoro cui è richiesta la collaborazione nell’ambito di un lavoro in equipe;
c) funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatrici
o portatori di menomazioni psicofisiche.
Le competenze professionali sono quelle derivanti dall’acquisizione di titoli
abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato
titolo di studio o da partecipazione a processi formativi o dall’esperienza maturata in costanza di
lavoro.
Le aree di attività sono quelle dei servizi amministrativi, tecnici, sanitari,
socio-assistenziali, educativi.
La lavoratrice o il lavoratore inquadrata/o in questa categoria collabora alla
redazione della programmazione delle attività.
Le funzioni di lavoro sono caratterizzate da:
- particolare e personale competenza per operazioni su attrezzature o apparati
complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del
funzionamento degli apparati stessi;
- apporto individuale e nel lavoro di gruppo, in funzione di compiti assegnati,
finalizzato al miglioramento del servizio;
- uso complesso di dati per l’espletamento di prestazioni lavorative impegnative;
- collaborazione, con posizione di lavoro a più elevato contenuto professionale;
- uso di apparecchiature elettroniche anche complesse, mediante programmazione
strutturata, produzione di software, ecc;
- predisposizione di interventi socio-riabilitativi di tipo educativo volti
all’integrazione sociale delle portatrici e dei portatori di handicaps, sulla basa di una
programmazione a medio e lungo termine che deve sviluppare, verificare e valutare, con la
collaborazione di colleghi e la supervisione dei tecnici coinvolti nelle diverse esperienze;
- la conoscenza di tecniche rieducative-funzionali particolari;
- l’impiego di apparecchiature, anche delicate e complesse, nell’esercizio delle
attività;
- la partecipazione in équipe alla definizione del progetto riabilitativo
individuale e dei programmi attuativi, estesi all’integrazione scolastica;
- lo svolgimento di attività didattica, nonché attività finalizzata alla propria
formazione ed interventi di servizio sociale previsti dai piani di lavoro cui si partecipa con
autonomia operativa;
- la responsabilità diretta delle attività cui si è preposti delle quali si
relaziona, se richiesto.
La lavoratrice ed il lavoratore inquadrata/o in questa categoria ha
responsabilità nell’attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.
Le aree di attività sono quelle dei servizi generali, tecnici, amministrativi,
sanitarie, socio-assistenziale, educativi e di accoglienza.
Sono compresi nella categoria “D” i lavoratori che svolgono le seguenti
mansioni: assistente amministrativo (ex impiegato di concetto) infermiere animatore con titolo,
insegnante con titolo, educatore professionale, fisioterapista, psicomotricista, logopedista, terapista
occupazionale, massofisioterapista non vedente, responsabile didattica, assistente sociale.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore e laurea di primo
livello per le figure prescritte dalla legge (terapista, educatore, infermiere, assistente sociale,
logopedista.
Categoria E
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di
studio professionali conseguiti, ove richiesti,
- l’esecuzione di funzioni assistenziali e didattiche il cui svolgimento
presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui
operano, nonché in équipes interdisciplinari ed in generale nell’organizzazione del lavoro, attuazione di
programmi e collaborazione alla loro formulazione, con particolare riferimento alla
attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonché al
mantenimento dei rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le
direttive ricevute;
- lo svolgimento di formazione permanente del personale, di facilitazioni del
lavoro di équipes, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e
capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina;
- l’esecuzione di attività finalizzate all’attuazione dei programmi in
conformità agli indirizzi generali formulati dall’Amministrazione comportanti specifica ed approfondita
competenza e capacità professionale, nonché costante aggiornamento nella propria disciplina;
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento
dell’organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.
L’attività esercitata è soggetta a controlli periodici.
Per l’accesso è richiesto il diploma di laurea e/o titolo abilitante
all’esercizio della professione.
Sono compresi nella categoria “E” le lavoratrici e i lavoratori che svolgono le
seguenti mansioni: direttore corsi di formazione professionale, responsabile area
tecnico- sociale, psicologo, pedagogista, responsabile unità operativa complessa.
Categoria F
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed lavoratori che ricoprono
posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità
di direzione, in relazione alle dimensioni dell’ufficio o servizio in cui sono preposti o alle
dimensioni operative della struttura e che richiedono competenza progettuale e gestionale, nonché
pianificazione e previsione nell’ambito di sole direttive generali in applicazione degli
indirizzi formulati dall’azienda al fine di conseguire gli obiettivi prefissati.
Titolo di studio: diploma, laurea e/o titolo abilitante all’esercizio della
professione.
Sono compresi nella categoria “F” i lavoratori che svolgono le seguenti mansioni
dirigenziali: responsabile di funzione, direttore amministrativo, direttore sanitario (nelle
more della definizione delle figure dirigenziali e sanitarie).
Art. 38-ter
Norma di progressione economica nella categoria
L’inquadramento del personale nelle posizioni economiche superiori rispetto a
quella di primo inquadramento, nell’ambito della medesima categoria, si potrà realizzare in
stretto rapporto con la realtà effettiva dell'organizzazione aziendale e nei limiti delle disponibilità
economico-finanziarie aziendali, sulla base dei percorsi lavorativi formativi di riqualificazione e di
aggiornamento.
La progressione economica interna alla categoria, verrà disciplinata dalla
contrattazione integrativa a livello aziendale.
In mancanza di contrattazione integrativa, intervenuta entro il 31 dicembre 2005
e comunque, fino alla definizione della stessa, la progressione economica orizzontale avverrà
come segue:
Per le categorie A, B e C
- il passaggio dalla posizione economica 1 (cui saranno inquadrati i nuovi
assunti) alla posizione economica 2 avverrà dopo tre anni di servizio effettivamente prestato con
inquadramento nella medesima posizione;
- il passaggio dalla seconda alla terza posizione economica avverrà dopo quattro
anni di servizio effettivamente prestato con inquadramento nella medesima posizione.
La progressione economica orizzontale si realizza in assenza di provvedimenti
disciplinari (superiori al rimprovero verbale) nel periodo considerato.
I tempi su indicati sono ridotti, rispettivamente, a diciotto mesi e
ventiquattro mesi, nel caso in cui, nel periodo considerato, il lavoratore faccia rilevare un basso tasso di
assenteismo da definirsi in sede di contrattazione aziendale e/o territoriale.
Per le categorie D e E
- il passaggio dalla posizione economica 1 (cui saranno inquadrati i nuovi
assunti) alla posizione economica 2 avverrà dopo quattro anni di servizio effettivamente prestato con
inquadramento nella medesima posizione;
- il passaggio dalla seconda alla terza posizione economica avverrà dopo sei anni
di servizio effettivamente prestato con inquadramento nella medesima posizione.
La progressione economica orizzontale si realizza in assenza di provvedimenti
disciplinari (superiori al rimprovero verbale) nel periodo considerato.
I tempi su indicati sono ridotti, rispettivamente, a due anni e tre anni, nel
caso in cui, nel periodo considerato, il lavoratore faccia rilevare un basso tasso di assenteismo da
definirsi in sede di contrattazione aziendale e/o territoriale.
Per il passaggio dalla terza posizione economica alle posizioni economiche
successive, la progressione orizzontale potrà realizzarsi, senza automatismi, solo ed
esclusivamente sulla base di appositi accordi decentrati che tengano conto dei seguenti criteri:
- percorso lavorativo, formativo, di riqualificazione e/o di aggiornamento che
dovranno permettere, tra l’altro, la verifica dell'avvenuta acquisizione di competenze
che consentano la loro valorizzazione, anche attraverso l'assunzione di maggiore autonomia e
responsabilità, e che possano trovare concreta utilizzazione nell’ambito dell’organizzazione
aziendale.
Il passaggio da una posizione economica all’altra, per effetto del presente
articolo, determina l’assorbimento degli elementi retributivi aggiuntivi (ad es.: eventuali assegni
ad personam riassorbibili, E.R.C.), in ragione del 50% per ogni singolo passaggio. Ove la
somma da riassorbire sia inferiore al 50% dell’incremento economico avverrà in un’unica soluzione
all’atto del primo passaggio.
Nella posizione economica n. 5 delle categorie A, B, C, D e E viene inquadrato il
personale cui viene conferito, con atto scritto, incarico di referenza o di coordinamento di
reparto, settore, unità organizzativa etc..; alla posizione economica n. 6 accede il dipendente che abbia
effettivamente svolto almeno per 10 anni di ininterrotto servizio le mansioni di coordinamento.
In considerazione della forte rilevanza dell’elemento fiduciario su base
personale e salvo patto contrario risultante da atto scritto, l’incarico di coordinamento deve
intendersi conferito per una durata determinata (di norma non superiore a 3 anni) ed è rinnovabile senza
limitazioni; in caso di mancato rinnovo o revoca dell’incarico il lavoratore mantiene la posizione
economica raggiunta.
Si chiarisce che sulla base dei criteri definiti nei commi precedenti del
presente articolo, alla contrattazione aziendale è delegata la possibilità di consentire la progressione
economica orizzontale, nell’ambito della stessa categoria, con l’accesso alle posizioni
economiche dalla quarta in poi, del personale in possesso di particolari requisiti, pur in
assenza di incarico di coordinamento.
Art. 38-quater
Norma generale di inquadramento
All'atto dell'assunzione i dipendenti vengono inquadrati nella categoria ad essi
spettante sulla base della declaratoria e dei profili di cui all'articolo 38-bis.
Nell'eventualità venissero emanati da parte degli organi di governo nazionali e
regionali nuovi profili professionali per il comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo,
le parti sottoscriventi il presente CCNL si riuniranno per definire, sulla base della declaratoria di
cui all’articolo 38-bis, l'inquadramento conseguente delle lavoratrici e dei lavoratori.
In primo luogo la suddetta verifica viene in questa sede realizzata per la
figura dell’O.S.S., il cui inquadramento iniziale nella posizione economica C1, indicata nell'articolo
38-bis, viene individuata in funzione dello specifico percorso formativo previsto per questo
profilo professionale, laddove esistente.
I profili professionali non specificatamente collocati nelle diverse categorie
saranno inquadrati, previa verifica tra le parti in ambito aziendale, sulla base dell’insieme di
capacità professionale, autonomia, responsabilità ed eventuali titoli di studio o professionali
richiesti, individuate dai profili professionali già previsti per ogni categoria di inquadramento.
Il personale in servizio alla data di stipula del presente CCNL viene inserito
nel nuovo sistema di classificazione sulla base della declaratoria professionale, secondo la tabella
di equivalenza tra vecchi e nuovi profili professionali di cui all'allegato n. 1 e sulla base dei
trattamenti economici in godimento, senza che ciò comporti alcun mutamento o riduzione nelle mansioni
sino a tal momento svolte; i nuovi inquadramenti avranno decorrenza dal 01 gennaio 2005.
Il personale cui è stato attribuito un incarico di coordinamento, prima
inquadrato nella categoria C/2 sarà inquadrato nella nuova posizione D/5 o D/6, in ragione dell’anzianità
di servizio prestato con l’incarico.
Il sistema di inquadramento introdotto dal presente CCNL sostituisce tutti gli
accordi collettivi precedenti.
Art. 39
Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
La lavoratrice o il lavoratore ha diritto all’esercizio delle mansioni proprie
della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell’art. 13 della
legge del 20 maggio 1970 n. 300.
La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli
professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte
salve le attribuzioni del responsabile del servizio, può essere temporaneamente assegnata/o a mansioni
diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun
mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendente
medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto qualora superi i 3 giorni.
Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a
categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposta in ogni caso e per tutta la durata
della sua esplicazione una retribuzione non inferiore a quella percepita maggiorata della differenza di
posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché
delle differenze afferenti i restanti istituti contrattuali salariali.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che debbono risultare da atto
scritto, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e
l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di
tre mesi consecutivi, sempreché la lavoratrice o il lavoratore sia in possesso del titolo
professionale ove richiesto.
Art. 40
Cumulo delle mansioni
Alle lavoratrici ed ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più
mansioni di diverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell’articolo precedente,
il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla
mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo.
In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di
lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere
corrisposta alla lavoratrice ed al lavoratore la differenza tra la posizione economica pertinente alla
mansione superiore e a quella di inquadramento.
Art. 41
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Le amministrazioni nel caso in cui la dipendente o il dipendente venga
riconosciuta/o fisicamente inidonea/o in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti alla
propria qualifica dall’ufficio sanitario competente, fatta salva la inidoneità derivante da
infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile
tentativo di recupero della dipendente o del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da
quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in
relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali della
lavoratrice o del lavoratore, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.
TITOLO VII
ORARIO DI LAVORO
Art. 42
Orario di Lavoro
In applicazione dell’art. 3, comma 2°, del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, e fatto
salvo quanto diversamente concordato in sede locale, l’orario “normale” di lavoro
settimanale, riferito alla durata media di ogni semestre solare, è fissato in 36 ore.
Per le dipendenti ed i dipendenti inquadrate/i nelle categorie E e F l’orario
“normale” settimanale è fissato in 38 ore.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle
comprese nei turni di servizio.
In applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e fatto salvo quanto
diversamente concordato in sede locale, fermo restando che l’orario normale di lavoro è fissato in 36 ore
settimanali, l’orario massimo settimanale non può superare le 48 ore di media, compreso il lavoro
straordinario.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 4°, del D.Lgs. n.
66/2003, la
durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di sei
mesi.
Le parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia
di durata dell’orario di lavoro si rincontreranno al fine di rapportare alle stesse i
contenuti del presente articolo.
Art. 43
Riposo settimanale
Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto a una giornata di riposo
settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica.
Per il personale che opera su tre o quattro turni, nell'arco delle 24 ore, il
riposo settimanale inizia il giorno successivo a quello di fine turno.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa
verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna
maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
Art. 44
Paga giornaliera e oraria
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto
elencate componenti della retribuzione:
- retribuzione tabellare (categoria e posizione economica);
- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita;
- eventuale assegno ad personam;
- ogni altro elemento retributivo corrisposto alla dipendente od al dipendente.
L’importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come
sopra calcolata per 6 o, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni E ed F, per 6,34.
In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio
carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella
misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri
retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.
Art. 45
Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità della dipendente e del dipendente e dall’obbligo della stessa e lo stesso di raggiungere il
presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale
istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede aziendale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno
di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all’art. 46 del presente CCNL, spetta un
riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va
limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e
minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 21,00 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di
pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta
proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l’attività prestata viene retribuita come lavoro
straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta
dell’interessata o dell’interessato.
Di norma non possono essere previste per ciascuna dipendente o per ciascun
dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.
TITOLO VIII
FESTIVITA’ E FERIE
Art. 46
Festività
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo
in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno (1° gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
4) Lunedì di Pasqua
5) Festa del Lavoro (1° maggio)
6) Festa della Repubblica (2 giugno)
7) Assunzione della Madonna (15 agosto)
8) Ognissanti (1° novembre)
9) Immacolata Concezione (8 dicembre)
10) S. Natale (25 dicembre)
11) S. Stefano (26 dicembre)
12) Santo Patrono (una giornata nell’anno a prescindere dalla sede di
assegnazione).
In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale
retribuzione di cui al precedente art. 44.
Le lavoratrici ed i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno
tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un
corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla
data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall’Amministrazione
sentita/o l’interessata/o.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di
riposo settimanale, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di
riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l’interessata/o.
Art. 47
Ferie
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie
di trenta giorni lavorativi per anno solare, corrispondenti a 180 ore e 190 ore per i lavoratori con orario
settimanale rispettivamente di 36 ore e di 38 ore.
In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore
la normale retribuzione di cui al precedente art. 44.
Alla lavoratrice ed al lavoratore che all’epoca delle ferie non abbia maturato
il diritto all’intero periodo di ferie, per non aver compiuto un’anno intero di servizio spetterà, per
ogni mese di servizio prestato 1/12 dei giorni spettanti a norma del 1° comma del presente
articolo.
Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione
delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l’anno
solare.
L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’amministrazione e
dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno
di attività, garantendo possibilmente a tutte ed a tutti un periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30
settembre, non inferiore a giorni 15, sentita/o l’interessata/o.
Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o
del lavoratore e sono assegnate dall’Amministrazione in qualunque momento dell’anno in relazione alle
esigenze di servizio Le chiusure annuali dei presidi, stabilite dall'Associazione, sono computate
nelle ferie, fatte salve le quattro giornate di cui al comma precedente, che potranno essere fruite in
altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall’Amministrazione.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie; le
ferie devono essere godute preferibilmente entro ciascun anno.
TITOLO IX
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 48
Permessi e recuperi
Alla lavoratrice ed al lavoratore, fatte salve l’esigenze di servizio, possono
essere concessi dall’Ente, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di
durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell’anno e
comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 (quattro) giornate di cui
all’art. 46 (Ferie) del presente CCNL,.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la
lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’azienda
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il
numero di ore non recuperate.
Art. 49
Congedo matrimoniale
La lavoratrice ed il lavoratore che abbiano superato il periodo di prova, in
occasione del matrimonio, hanno diritto ad un periodo di permesso retribuito, della durata di
15 giorni consecutivi di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente
successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero
dal giorno stesso del matrimonio se questo avviene in giorno feriale.
Art. 50
Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri
si fa riferimento alle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204, 9 dicembre 1977 n. 903 e 8 marzo 2000 n.
53.
Art. 51
Donazione sangue o sue componenti o di midollo
La lavoratrice ed il lavoratore che donano sangue o sue componenti o midollo
hanno diritto al trattamento previsto dalla normativa di legge vigente.
Art. 52
Chiamata e richiamo alle armi, servizio civile
Il lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto
alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità di servizio semprechè si sia messo a
disposizione dell’azienda nel termine di 30 gg. di cui all’art. 3 del d.l. c.p.s. 13
settembre 1946 n. 303.
La lavoratrice ed il lavoratore in servizio civile secondo le norme vigenti
hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto secondo le
disposizioni del citato d.l. c.p.s. 13 settembre 1946 n. 303.
Art. 53
Aspettativa non retribuita
Alla lavoratrice ed al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concessa,
fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione per
un periodo massimo di 6 (sei) mesi rinnovabile per una sola volta nell’arco della vigenza
contrattuale e nella misura massima del 5% delle dipendenti e del totale dei dipendenti in organico. La
lavoratrice ed il lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del
posto potrà essere sostituita/o.
Art. 54
Permessi per gravi motivi
In caso di decesso della moglie, del marito, della convivente o del convivente
risultante dallo stato di famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del fratello, dei
genitori, dei suoceri, spetta alla lavoratrice o al lavoratore un permesso retribuito limitatamente a 5 (cinque)
giorni consecutivi.
Per gravi e documentati motivi possono essere concessi dall’Amministrazione
permessi retribuiti per un massimo di cinque giorni nell’arco dell’anno.
Art. 55
Trattamento spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori
in occasione delle
elezioni e/o referendum
Il trattamento della lavoratrice e del lavoratore impegnata/o nei seggi
elettorali in qualità di presidente, scrutatrice, scrutatore o segretaria o segretario di seggio e il
rappresentante di lista è regolato dalla normativa vigente in materia.
Per l’esercizio del diritto di voto alle lavoratrici ed ai lavoratori con
residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).
Art. 56
Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori disabili
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori disabili si fa
riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Art. 57
Tutela dei dipendenti e delle dipendenti che usufruiscono
dei permessi ex legge n. 104/92 per loro familiari
I permessi di astensione dal lavoro ai sensi della Legge n. 104/92,
programmabili, devono essere concordati preventivamente con l’amministrazione, con cadenza almeno semestrale,
per consentire una migliore organizzazione del lavoro.
TITOLO X
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 58
Diritto allo studio
Le lavoratrici ed i lavoratori studenti, iscritte e iscritti frequentanti corsi
regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titolo di studio
legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammesse/i in turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerate/i dal
prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali.
Le lavoratrici ed i lavoratori, compresi quelli universitari, hanno diritto a
usufruire di permessi retribuiti, nella misura strettamente necessaria, per sostenere le prove
d’esame.
Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma dovranno esibire la
documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo
di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano sostenuti
con esito non favorevole per più di una volta nello stesso anno accademico.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue
individuali retribuite.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate
annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità,
per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione ai corsi
universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto di questione è
riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative
alle persone socialmente svantaggiate definiti anche con il concorso delle OO.SS.
Art. 59
Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire
la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione
o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura massima annua del 10%
del personale in servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuati fino a un
massimo di 150 ore annue.
Ove l’Amministrazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi
come sopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.
In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle
quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto
delle esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l’identificazione delle
priorità per l’accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all’interno delle singole qualifiche.
In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi
prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.
Le lavoratrici ed i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti
dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle
lezioni, e successivamente, i certificati di regolare frequenza.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli
organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
TITOLO XI
TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI LAVORO
Art. 60
Trattamento economico di malattia ed infortunio
In caso di assenza per malattia ed infortunio la lavoratrice ed il lavoratore
deve informare immediatamente, di norma, prima dell’inizio del turno di servizio,
l’Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l’attestazione di malattia entro due giorni
dalla data di rilascio.
Il datore di lavoro, è tenuto ad anticipare per conto dell’INPS le indennità
previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la malattia è riconosciuta ed
assistita dall’INPS, e l’infortunio dall’INAIL, il datore di lavoro, è tenuto ad integrare le
prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
a) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per
malattia nell’arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia
in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica che potrà avvenire a livello legislativo o di accordi
interconfederali in materia. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione
della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore a
quello che la lavoratrice ed il lavoratore avrebbero percepito al netto se avessero lavorato,
a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione della
integrazione va corrisposta in base alle norme di legge. Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si
assenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell’arco di un triennio.
b) il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per
infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con
quanto erogato dall’INAIL con conseguente obbligo della lavoratrice e del lavoratore di
rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque
superiore a quello che la lavoratrice o il lavoratore avrebbero percepito al netto se
avessero lavorato a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili.
Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Nel caso in cui l’infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di
terzi, resta salva la facoltà dell’Amministrazione a recuperare dal terzo responsabile le somme da essa
corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti
azioni legali nei limiti del danno subito.
Per le lavoratrici ed i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le
disposizioni legislative che regolano la materia.
I dipendenti sono tenuti, non appena a conoscenza, a comunicare all’azienda la
durata del periodo di malattia ed il giorno di rientro al lavoro, al fine di programmare al meglio
le sostituzioni nell’interesse esclusivo del servizio a favore degli utenti.
Art. 61
Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
L’Amministrazione è tenuta ad assicurare le lavoratrici ed i lavoratori contro
gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
Art. 62
Tutela della salute ed ambiente di lavoro
In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626
“attuazione della direttiva 89/391 CEE, 89/654CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE
e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute delle
lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro” è istituita a livello aziendale la figura di rappresentante
per la sicurezza.
Per l’espletamento delle funzioni della rappresentante o del rappresentante per
la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un’ora per addetto.
Le parti entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, si incontreranno per
definire, in coerenza con i contenuti del citato Decreto Legislativo, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante per la sicurezza nonché quant’altro a ciò riferito.
Art. 63
Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell’art. 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i singoli Enti
illustreranno alle rappresentanze sindacali, entro 1 anno dalla firma del presente CCNL, i progetti
conformi alla normativa e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche,
comprensivi della previsione dei tempi di attuazione che dovranno essere realizzati entro un ulteriore anno.
TITOLO XII
RETRIBUZIONE
Art. 64
Elementi della retribuzione
Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice
e del lavoratore sono i seguenti:
- retribuzione tabellare (categoria e posizione economica);
- retribuzione individuale di anzianità ove acquisita;
- eventuale assegno ad personam;
- ogni altro elemento retributivo corrisposto alla dipendente od al dipendente.
Art. 65
Inquadramenti e conseguenti retribuzioni
La tabella “A”, di seguito esposta, contiene gli elementi retributivi di base di
cui al precedente art. 64, con riferimento alla categoria e posizione economica, in vigore dal 1°
gennaio 2005, con l’indicazione dei corrispondenti trattamenti economici riferiti alle posizioni
economiche precedentemente in vigore (colonne F, G e H), per i lavoratori in forza alla
data di stipula del presente CCNL, per i quali si deve procedere al reinquadramento, in applicazione
del precedente articolo 38-quater.
TABELLA “A”
Retribuzione in vigore dal 1 gennaio 2005
|
Nuove Retribuzioni Tabellari |
|
Retribuzione in vigore dal 01/01/2005 |
|
in vigore dal 01/01/2005 |
|
|
| A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
L |
|
Nuova
P/E |
Parametro |
Valore
punto |
Stipendio
Mensile |
Stipendio
Annuo |
Vecchia
P/E |
Retrib.
Tab. annua
31/12/01 |
Accordo
5/5/04
8,2% |
E.R.C. |
ad
personam
non rias-
sorbibile |
|
A1 |
100 |
9,5545 |
955 |
11.465 |
|
|
|
0 |
|
|
A2 |
103 |
9,5545 |
984 |
11.809 |
|
|
|
0 |
|
|
A3 |
106 |
9,5545 |
1.013 |
12.153 |
A1 |
11.295 |
12.221 |
68 |
|
|
A4 |
111 |
9,5545 |
1.061 |
12.727 |
A2 |
12.265 |
13.271 |
544 |
|
|
A5 |
116 |
9,5545 |
1.108 |
13.300 |
|
|
|
0 |
|
|
A6 |
121 |
9,5545 |
1.156 |
13.873 |
|
|
|
0 |
|
|
B1 |
106 |
9,5545 |
1.013 |
12.153 |
|
|
|
0 |
|
|
B2 |
111 |
9,5545 |
1.061 |
12.727 |
|
|
|
0 |
|
|
B3 |
116 |
9,5545 |
1.108 |
13.300 |
|
|
|
0 |
|
|
B4 |
121 |
9,5545 |
1.156 |
13.873 |
A3 |
13.285 |
14.374 |
501 |
|
|
B5 |
126 |
9,5545 |
1.204 |
14.446 |
|
|
|
0 |
|
|
B6 |
133 |
9,5545 |
1.271 |
15.249 |
|
|
|
0 |
|
|
C1 |
116 |
9,5545 |
1.108 |
13.300 |
|
|
|
0 |
|
|
C2 |
121 |
9,5545 |
1.156 |
13.873 |
|
|
|
0 |
|
|
C3 |
126 |
9,5545 |
1.204 |
14.446 |
A4 |
14.111 |
15.269 |
822 |
|
|
C4 |
133 |
9,5545 |
1.271 |
15.249 |
B1 |
15.109 |
16.348 |
1.099 |
|
|
C5 |
141 |
9,5545 |
1.347 |
16.166 |
|
|
|
0 |
|
|
C6 |
150 |
9,5545 |
1.433 |
17.198 |
|
|
|
0 |
|
|
D1 |
133 |
9,5545 |
1.271 |
15.249 |
|
|
|
0 |
|
|
D2 |
141 |
9,5545 |
1.347 |
16.166 |
|
|
|
0 |
|
|
D3 |
150 |
9,5545 |
1.433 |
17.198 |
B2 |
16.236 |
17.567 |
369 |
|
|
D4 |
159 |
9,5545 |
1.519 |
18.230 |
C1 |
16.582 |
17.941 |
0 |
|
|
D4 |
159 |
9,5545 |
1.519 |
18.230 |
C2 |
17.593 |
19.036 |
806 |
289 |
|
D5 |
168 |
9,5545 |
1.605 |
19.262 |
C2 |
17.593 |
19.036 |
0 |
0 |
|
D6 |
182 |
9,5545 |
1.739 |
20.867 |
C2 |
17.593 |
19.036 |
0 |
0 |
|
E1 |
141 |
9,5545 |
1.347 |
16.166 |
|
|
|
0 |
|
|
E2 |
150 |
9,5545 |
1.433 |
17.198 |
|
|
|
0 |
|
|
E3 |
159 |
9,5545 |
1.519 |
18.230 |
D1 |
18.910 |
20.460 |
2.230 |
|
|
E4 |
168 |
9,5545 |
1.605 |
19.262 |
D2 |
22.455 |
24.297 |
5.035 |
|
|
E5 |
182 |
9,5545 |
1.739 |
20.867 |
|
|
|
0 |
|
|
E6 |
193 |
9,5545 |
1.844 |
22.128 |
|
|
|
0 |
|
|
F1 |
159 |
9,5545 |
1.519 |
18.230 |
|
|
|
0 |
|
|
F2 |
168 |
9,5545 |
1.605 |
19.262 |
|
|
|
0 |
|
|
F3 |
182 |
9,5545 |
1.739 |
20.867 |
|
|
|
0 |
|
|
F4 |
209 |
9,5545 |
1.997 |
23.963 |
|
|
|
0 |
|
|
F5 |
232 |
9,5545 |
2.217 |
26.600 |
D3 |
29.463 |
31.879 |
5.279 |
|
|
F6 |
280 |
9,5545 |
2.675 |
32.103 |
D4 |
37.828 |
40.930 |
8.826 |
|
Al personale in forza alla data del 5 maggio 2004 compete, con decorrenza 01
gennaio 2005, la retribuzione tabellare annua, specificata nella colonna “E”, l’E.R.C. indicato
nella colonna “I” e l’assegno ad personam non riassorbibile di colonna “L”.
Tutti i valori sono indicati nella loro misura annua; le retribuzioni mensili si
ottengono dividendo per dodici i valori indicati alle colonne E, I e L.
I lavoratori con mansioni di tecnici della riabilitazione con diploma di laurea
o titolo equipollente (terapista, logopedista, psicomotricista, assistente sociale, infermiere,
educatore professionale) inquadrati nella precedente posizione economica C/2, in conseguenza di
precedenti accordi aziendali, ora inquadrati nella nuova posizione D/4, mantengono la differenza di
retribuzione, rispetto alla vecchia posizione economica, a titolo di assegno ad personam non
riassorbibile, indicato in colonna L.
All’atto dell’assunzione, al personale con qualifica di terapista, infermiere e
di O.S.S., inquadrato nella prima posizione economica delle rispettive categorie, sarà riconosciuto un
elemento retributivo di primo inquadramento, da intendersi interamente assorbibile al
momento della progressione orizzontale, nella seconda posizione economica della medesima
categoria, stabilito nella misura annua, lorda, di seguito indicata:
a) per l’O.S.S. euro 288,00;
b) per il terapista e l’infermiere euro 850,00.
Art. 65-bis
Elemento retributivo aggiuntivo per incarichi a tempo
Al personale inquadrato nelle posizioni economiche 5 e 6 di tutte le categorie
cui viene conferito, per iscritto, uno specifico incarico di referenza o coordinamento di reparto,
settore, unità organizzativa, area o funzione, compete un elemento retributivo mensile, per
dodici mensilità, dovuto solamente per tutto il tempo di durata dell’incarico.
L’elemento retributivo dovrà essere graduato in ragione della complessità delle
mansioni affidate (ad es.: responsabilità dell’incarico, dimensione e complessità delle risorse
affidate, dimensione della struttura) e dovrà risultare dall’atto scritto con cui viene attribuito
l’incarico, tenendo presente i valori minimi e massimi indicati nella tabella che segue:
| Categoria |
Valore
minimo |
Valore
massimo |
| A |
100 |
987 |
| B |
108 |
1.072 |
| C |
121 |
1.200 |
| D |
144 |
1.430 |
| E |
156 |
1.549 |
| F |
199 |
1.974 |
L’indennità deve intendersi omnicomprensiva e quindi esclusa dal computo di
tutti gli altri istituti normativi e contrattuali (ferie, 13°, Tfr etc..).
Per il solo personale direttivo, inquadrato nelle posizioni economiche D/5, D/6
e seguenti, l’indennità si intenderà compensativa, in via forfetaria, anche dell’eventuale
lavoro straordinario prestato sempre che sia di valore non inferiore a 350,00 euro mensili.
Art. 66
Retribuzione individuale di anzianità
Rimangono congelati gli importi eventualmente in godimento da ciascuna/o
dipendente maturati a tale titolo alla data di stipula del presente CCNL. Tali quote saranno
corrisposte alle ed agli aventi diritto a titolo di assegno alla persona non riassorbibile sotto la voce
“retribuzione individuale di anzianità”.
Art. 67
Lavoro straordinario
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare le 180 ore annue per
dipendente.
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione
del lavoro.
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono
rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti
nell’ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.
E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale,
come definito dall’art. 42.
Il lavoro straordinario sarà retribuito da una quota oraria della retribuzione
in atto maggiorata del 20%. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni
considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro
straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del
50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6
del mattino.
Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui
all’art. 46 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Previo accordo tra le parti il lavoro straordinario può essere compensato con un
riposo sostitutivo.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato preventivamente per iscritto,
espressamente dall’Amministrazione.
Art. 68
Trattamento economico al passaggio alla categoria superiore
In caso di passaggio a categoria superiore il nuovo inquadramento retributivo
verrà effettuato con la attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra
il valore iniziale della nuova categoria ed il valore iniziale di quella di provenienza.
La differenza, denominata “Erc”, deve intendersi riassorbibile ai sensi dell’art. 38-ter.
Art. 69
Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Gli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogati secondo le
norme vigenti.
Art. 70
Indennità
Alla lavoratrice ed al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spetta la
seguente indennità lorda:
a) indennità per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente il cui
turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una “indennità notturna” nella misura
unica uguale per tutti di € 2.50 lorde per ogni ora di servizio prestato fra le ore 22.00 e le ore
6.00.
Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennità di
€16,00 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno,
ridotta a € 8,00 lorde se le prestazioni fornite sono di durata pari o inferiori alla metà dell’orario
anzidetto, con un minimo di due ore.
Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una
indennità festiva per ogni singola/o dipendente.
Art. 71
Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice ed al lavoratore in una
data stabilita, comunque non oltre il 10° giorno successivo alla fine di ciascun mese, il
pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in cui devono essere
distintamente specificati il nome dell’Ente, il nome e la qualifica della lavoratrice e del
lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l’importo dei singoli elementi che
concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella
busta-paga, deve essere fatta all’atto del pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l’amministrazione è
tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
Resta comunque la possibilità da parte della lavoratrice e del lavoratore di
avanzare eventuali reclami in qualsiasi momento per irregolarità riscontrate.
Art. 72
Tredicesima mensilità
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da
corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta di uno stipendio base annuo come da
inquadramento diviso dodici e della retribuzione individuale di anzianità, di
cui all'art. 66.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in
aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione
dello stipendio o salario.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell’anno, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima
mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come
mese intero.
Art. 73
Mensa e vitto
E’ fatto obbligo alle unità operative con più di 160 dipendenti di istituire il
servizio mensa.
Le operatrici e gli operatori che accompagnano e/o assistono i soggetti a mensa
sono considerate/i a tutti gli effetti in servizio e qualora consumino contestualmente loro stessi
il pasto non sono tenuti ad alcun rimborso.
I dipendenti che usufruiscono della mensa sono tenuti al rimborso nella misura
di € 2,30 (due/trenta) a pasto.
Art. 74
Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o
indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti
gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell’Amministrazione.
La spesa relativa, compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico
dell’Amministrazione.
Alle dipendenti ed ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre
essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle
disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 75
Missioni e trasferte
Alle lavoratrici ed ai lavoratori comandate o comandati in servizio fuori sede
in località distanti oltre 20 Km. spetta, oltre al riconoscimento del tempo di percorrenza come
orario di servizio il rimborso delle spese così riconosciute:
- vitto: fino ad un massimo di € 15,50 per ogni pasto e € 2,06 per colazione;
- alloggio: albergo di categoria massima “tre stelle” fino ad un massimo di €
72,30 ”;
- mezzi di locomozione: treno – 1^ classe ed eventuale supplemento rapido ed in
caso di vagone letto il singolo o T2; mezzo proprio, se autorizzato, rimborso di 1/5 del costo
della benzina più eventuale pedaggio autostradale. Le trasferte e le modalità del viaggio dovranno
essere preventivamente autorizzate e concordate.
Alle lavoratrice ed ai lavoratori che svolgono attività per prestazioni
extramurali e/o domiciliari e che usino il proprio mezzo, previamente autorizzato, è corrisposto un rimborso
chilometrico considerato tra la sede del Centro e/o dell’ambulatorio ed il rientro, pari ad
1/5 del costo della benzina.
Art. 76
Attività di soggiorno
Alle lavoratrici ed ai lavoratori impiegate/i in attività di soggiorno spetta il
trattamento definito nell’ambito del rapporto tra le parti, in sede aziendale.
Art. 77
Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica
impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari
ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.
Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della
anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla
indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio
prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71 al
30.12.72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al
29.11.73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al
30.12.73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73.
Per il personale impiegatizio l’indennità di anzianità dovuta è commisurata per
ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31.12.73 al 31.5.1982.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano
per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la
legge 29 maggio 1982 n. 297.
Le voci che rientrano nel TFR sono le seguenti:
- retribuzione come da inquadramento;
- retribuzione individuale di anzianità;
- indennità per mansioni superiori;
- superminimi;
- assegni ad personam;
- premio di incentivazione;
- tredicesima mensilità
- indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 78
Premio di incentivazione
Il premio è articolato come segue:
a tutto il personale, a partire dal 1° luglio 2005 (erogazione luglio 2006)
compete un premio, annuo lordo, di euro 414,00.
Tale premio compete per intero se, nell’arco dell’anno che va dal 1° luglio al
30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
Per ogni giorno di mancata presenza, detto premio è ridotto in ragione di euro
13,00 giornaliere.
Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto
premio le giornate:
- permessi straordinari retribuiti, permessi sindacali retribuiti, periodi di
astensione obbligatoria per maternità, il ricovero ospedaliero documentato, l’infortunio sul lavoro
riconosciuto ed assistito dall’INAIL.
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché
non usufruite nel periodo 1° luglio - 30 giugno debbono essere considerate come godute.
Il premio sarà erogato in un’unica soluzione congiuntamente alla retribuzione
del mese di luglio di ogni anno.
Ai fini del computo delle presenze di cui al presente articolo si fa riferimento
a sei giornate lavorative.
Per le lavoratrici ed i lavoratori assunte/i successivamente al 1° luglio il
numero di giornate di presenza ed il corrispondente premio verrà erogato in proporzione.
Per ogni giorno di presenza oltre le 258 giornate annue e fino a 267 giornate
viene corrisposto un premio di incentivazione pari a € 13,00 giornaliere.
TITOLO XIII
PROCEDURE PER L’ESAME DELLE CONTROVERSIE
Art. 79
Tentativo di conciliazione
La lavoratrice/lavoratore e le Associazioni possono promuovere, anche tramite
l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di
conciliazione valido anche ai fini previsti dall’art. 410 del cod. proc. civile.
La commissione è composta da due membri, uno per ciascuna delle parti.
A tal fine l'Organizzazione sindacale cui è stato conferito mandato da parte del
lavoratore e l'AIAS nomineranno, entro trenta giorni dalla sottoscrizione di questo contratto, un
rappresentante ciascuno per costituire la commissione di conciliazione sindacale con competenza
territoriale provinciale, che avrà sede presso l'Organizzazione sindacale o presso altra sede
che sarà congiuntamente indicata nel predetto termine.
La richiesta deve essere comunicata dal richiedente all'altra parte ed
all'organizzazione sindacale.
La Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da
tenersi entro dieci giorni e tenta la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti
possono essere assistiti da persona o da associazione di sua fiducia.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato
ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 31.3.1998 n. 80 ed ai fini dell’art. 412 bis del cod. proc. civ..
Se il tentativo di conciliazione non riesce si forma processo verbale che deve
essere sottoscritto dalle parti presenti e dai componenti della Commissione, con l’indicazione
sommaria delle ragioni del mancato accordo.
Il processo verbale è redatto in quattro originali, due dei quali vengono
immediatamente consegnati a ciascuna delle parti.
Se il tentativo di conciliazione riesce si forma processo verbale che deve
essere sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione i quali certificano l’autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Il deposito del processo verbale si effettua con le modalità indicate
nell’ultimo comma dell’art. 411 del cod. proc. civ..
Art. 80
Commissione paritetica Nazionale
L’AIAS e le OO.SS. F.P.CGIL, FPS CISL e UIL FPL, firmatarie del CCNL per le
dipendenti e i dipendenti dell'Associazione, concordano la costituzione della Commissione
Paritetica Nazionale, con sede presso l’AIAS – Sede Nazionale - formata da tre rappresentanti delle OO.SS. F.P. CGIL FIST CISL E UIL Sanità e tre rappresentanti dell’Associazione con il compito di
dirimere eventuali controversie interpretative derivanti dall’applicazione in sede locale
dei diversi istituti contrattuali. Le due parti contraenti sono abilitate a chiedere, a mezzo di
lettera raccomandata, la convocazione della Commissione Paritetica Nazionale che si riunirà entro 15
giorni dalla data della richiesta previo accordo con l’altra parte. La richiesta deve contenere
una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. L’eventuale
accordo sull’interpretazione della norma sostituisce la clausola controversa fin
dall’inizio della vigenza del contratto.
NORMA PROGRAMMATICA
Le parti, preso atto delle norme previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e
successive modificazioni e/o integrazioni in materia di previdenza complementare si
impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza
complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate.
A tal fine convengono sulla necessità di compiere una ampia disamina dei
problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi
ed economici.
Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente
CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti competenti in
materia.
NOTE A VERBALE:
Numero 1
Le parti convengono che, qualora in ambito territoriale, attraverso il confronto
tra le stesse, si evidenziassero in rapporto con le diverse realtà committenti in relazione
all'adeguamento delle rette e dei corrispettivi dei servizi erogati, condizioni tali da non consentire
il rispetto delle decorrenze date dal presente contratto, dovranno essere definiti, a tale
livello, percorsi temporali diversamente articolati, eventualmente, anche con il supporto degli organismi
nazionali.
Analogamente si procederà per le realtà locali che presentano situazioni di
crisi aziendale denunciate nel rispetto delle leggi vigenti (Legge n. 223/91), durante il periodo
di vigenza del presente CCNL.
Numero 2
Le parti concordano di verificare l’applicazione dei nuovi rapporti di lavoro,
non disciplinati dal presente CCNL, nonché l’armonizzazione del CCNL con gli Accordi Interconfederali
che interverranno sulla materia.
Numero 3
Le parti si impegnano a verificare gli effetti che i nuovi istituti, introdotti
nell’ambito del presente CCNL, produrranno rispetto al fenomeno del micro-assenteismo.
In tal senso, le parti sono sin d’ora impegnate, nell’ambito della negoziazione
che si terrà per il rinnovo del CCNL, con riferimento al quadriennio 2006/2009, ad introdurre
ulteriori innovazioni tese a scoraggiare l’assenteismo, a tutelare i comportamenti virtuosi e a
valorizzare la massima partecipazione al lavoro, anche attraverso la contrattazione in sede locale.
Allegato n. 1
Equivalenza tra vecchi e nuovi profili
Il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto sarà
inquadrato nelle categorie e posizioni economiche secondo quanto di seguito concordato:
Categoria A
1. I lavoratori inquadrati nella precedente posizione economica A/1 sono
inquadrati nella nuova posizione A/3.
2. I lavoratori inquadrati nella precedente posizione economica A/2 sono
inquadrati nella nuova posizione A/4.
Categoria B
3. I lavoratori inquadrati nella precedente posizione economica A/3 sono
inquadrati nella nuova posizione B/4
Categoria C
4. I lavoratori inquadrati nella precedente posizione economica A/4 sono
inquadrati nella nuova posizione C/3.
5. I lavoratori inquadrati nella precedente posizione economica B/1 sono
inquadrati nella nuova posizione C/4.
Categoria D
6. I lavoratori inquadrati nella precedente posizione economica B/2 sono
inquadrati nella nuova posizione D/3.
7. I lavoratori inquadrati nelle precedenti posizioni economiche C/1 e C/2
(anche in conseguenza di precedenti accordi aziendali), con mansioni di tecnici della riabilitazione
con diploma di laurea o titolo equipollente (terapista, logopedista, psicomotricista,
assistente sociale, infermiere, educatore professionale) sono inquadrati nella nuova posizione D/4.
8. Il personale cui è stato attribuito un incarico di coordinamento, prima
inquadrato nella categoria C/2 sarà inquadrato nella nuova posizione D/5 o D/6, in ragione
dell’anzianità di servizio prestato con l’incarico.
Categoria E
9. I lavoratori inquadrati nella precedente posizione economica D/1 sono
inquadrati nella nuova posizione E/3.
10. lavoratori inquadrati nella precedente posizione economica D/2 sono
inquadrati nella nuova posizione E/4.
Categoria F
11. lavoratori inquadrati nella precedente posizione economica D/3 sono
inquadrati nella nuova posizione F/5.
12. lavoratori inquadrati nella precedente posizione economica D/4 sono
inquadrati nella nuova posizione F/6.
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