IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 08 giugno 2009 in Roma Via Cipro n. 4/h presso la Sede Nazionale
dell' AIAS tra
AIAS Associazione Italiana Assistenza Spastici, rappresentata da Giulio
Francesco
Bagnale, Nunzio Bonaccorso, Giorgio Di Rosa, Bachisio Molotzu, Domenico
D'Agata e Livio Valvano
e le Organizzazioni Sindacali
- CGIL FP nelle persone di Rossana Dettori, Dario Canali, Marcella Coppa e
Gabriele Favagrossa,
- CISL FP nelle persone di Daniela Volpato e Luigi Gentili,
- UIL FPL nelle persone di Bartolomeo Perna e Siriano Fornesi,
- UGL Sanità, nelle persone di Francesco Paolo Capone e Giacomo Francesco Forte,
è stata sottoscritta la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per
il
periodo dal 1/1/2006 al 31/12/2009 per le lavoratrici ed i lavoratori delle
singole
strutture aderenti all' AIAS.
Premesso che
il CCNL è scaduto il 31/12/2005;
tra l'AIAS e le Organizzazioni Sindacali è in corso da lungo tempo un
confronto per procedere al rinnovo del CCNL;
è intenzione delle parti definire un accordo economico per
il quadriennio 2006-2009 e rinviare le modifiche da apportare alla parte
normativa attraverso gli incontri che verranno definiti;
tutto ciò premesso con il presente accordo viene riconosciuto a tutte le
lavoratrici ed a
tutti i lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 2009, sui minimi
conglobati in
vigore quanto segue:
a) con decorrenza 01/01/2009 un incremento economico lordo mensile di €. 110,00 per i lavoratori inquadrati nella posizione economica D4, riparametrata per le altre posizioni economiche (tabella A allegata);
b) con decorrenza 01/12/2009 un ulteriore incremento
economico lordo mensile €. 20,00 per i lavoratori inquadrati nella posizione economica D4, riparametrata per le altre posizioni economiche (tabella A allegata).
Previa contrattazione aziendale tra le parti firmatarie del CCNL, ove ne
ricorrano le
oggettive condizioni, è a disposizione un quota lorda mensile di €. 15,00 per
la
posizione economica D4 riparametrata per le altre posizioni economiche,
finalizzata a
processi di miglioramento dei servizi e fattiva collaborazione (tabella A
allegata). I
tempi e le modalità di erogazione saranno definiti dagli accordi aziendali
stessi. Tale
quota costituirà base di calcolo per il prossimo rinnovo del CCNL, e sarà
comunque
erogata a decorrere dal 1° luglio 2010.
Al personale in servizio alla data del 1 gennaio 2009 saranno
riconosciuti, a titolo di
arretrati in misura omnicomprensiva (di tutti gli istituti contrattuali e
normativi), i
seguenti importi lordi:
anno 2006 (dal 1/1/2006 al 31/12/2006) €.
100,00.
anno 2007 (dal 1/1/2007 al 31/12/2007) €.
300,00.
anno 2008 (dal 1/1/2008 al 31/12/2008) €.
701,00.
per un totale di €. 1.101,00.
Tali importi, riferiti alla posizione economica D4 e riparametrati per le altre
posizioni
economiche come da tabella B allegata, sono stati quantificati tenendo conto dei
riflessi degli istituti retributivi e quindi già ricompresi. Saranno erogati in
misura
proporzionata al periodo di servizio prestato e all'orario svolto per i
lavoratori a
tempo parziale e riassorbono, anche tramite conguaglio, quanto già eventualmente
erogato dalle strutture a titolo di anticipo o vacanza contrattuale per il
periodo di
riferimento;
La corresponsione degli importi lordi di cui al precedente capoverso avverrà:
a) con la retribuzione del mese di settembre 2009 per gli arretrati maturati nel
periodo 01/01/2009-30/06/2009 (E 110,00 mensile posizione economica D/4);
b) per l'una tantum 2006/2008, in 3 quote di uguale importo (posizione
economica D/4 €. 367,00) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009.
È data facoltà alle singole strutture di procedere alla corresponsione di quanto
dovuto
anche in una o più quote in date anticipate a quanto sopra indicato.
Per consentire alle aziende, operanti nei diversi ambiti regionali, la concreta
applicazione della presente intesa, relativamente agli incrementi retributivi
previsti
per le diverse decorrenze, si conviene che, in caso di stato di crisi o
criticità anche, derivanti dal mancato o ritardato adeguamento delle tariffe di remunerazione
disposte
dalle singole Regioni, su richiesta di singole sezioni o strutture aziendali, si
procederà
alla valutazione congiunta in ambito regionale da svolgersi entro 90 giorni
dalla
definizione del presente accordo.
In caso di mancato accordo in ambito territoriale la struttura aziendale
interessata dovrà nei successivi 10 giorni trasmettere al tavolo nazionale il relativo
verbale o
comunque comunicare il mancato raggiungimento di un'intesa.
In caso di mancato accordo a livello territoriale, le parti sottoscrittrici
della presente
intesa dovranno immediatamente incontrarsi per procedere ad una valutazione
della
situazione venutasi a creare nella singola struttura o Regione; la valutazione
in
ambito nazionale dei singoli casi territoriali dovrà concludersi nei successivi
90
giorni, con la partecipazione dei rappresentanti aziendali/territoriali delle
suddette.
In caso di attivazione della procedura di valutazione congiunta, l'applicazione
del
presente accordo è sospesa fino alla definizione delle modalità di applicazione
dell'accordo stesso al caso in esame.
Le parti si impegnano a sollecitare gli organi istituzionali, regionali, locali
e nazionali
preposti, in materia di convenzioni e ad assumere ogni opportuna iniziativa nei
confronti delle autorità politiche e della Pubblica Amministrazione, per
garantire una
omogenea ed adeguata definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni.
Per la firma definitiva le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni
dopo aver
consultato i propri rispettivi organismi.
A partire da settembre 2009 le parti si impegnano ad avviare la trattativa per
il
rinnovo della parte normativa del CCNL.
AIAS NAZIONALE ONLUS
| FP CGIL |
(firmato) |
| CISL FP |
(firmato) |
| UIL FPL |
(firmato) |
| UGA Sanità |
(firmato) |