|
Versione Stampabile
Contratto collettivo nazionale di lavoro
per i lavoratori dipendenti dalle associazioni aderenti all’AIAS
(Associazione Italiana Assistenza Spastici)
1998
- 2001
INDICE
TITOLO
I
VALIDITA’
ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Disposizioni generali
Art.
3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art.
4 - Condizioni di miglior favore
Art.
5 - Decorrenza e durata
TITOLO
II
RELAZIONI
SINDACALI
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto
tra le parti
Art.
7 – Contrattazione
Art.
8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art.
9 - Pari opportunità
Art. 10
- Attività di volontariato
TITOLO
III
DIRITTI
SINDACALI
Art. 11
- Rappresentanze sindacali
Art. 12
- Assemblea
Art. 13
- Permessi per cariche sindacali
Art. 14
- Aspettativa sindacale
Art. 15
- Contributi sindacali
TITOLO
IV
ASSUNZIONE
E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 16 - Assunzione del personale
Art. 17
- Documenti di assunzione
Art. 18
- Visite mediche
Art. 19
- Periodo di prova
Art. 20 - Rapporto di lavoro part-time
Art. 21
- Contratti di formazione e lavoro
Art. 22
- Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 23
- Lavoro temporaneo
Art. 24
- Apprendistato
Art. 25
- Inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
Art. 26
- Preavviso
Art. 27
- Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 28
- Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 29
- Indennità in caso di decesso
Art. 30 - Mobilità
TITOLO
V
NORME
COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 31
- Ritardi e assenze
Art. 32
- Doveri del personale
Art. 33
- Provvedimenti disciplinari
Art. 34
- Patrocinio legale della dipendente e del dipendente per atti connessi all’espletamento
dei compiti di ufficio
Art. 35
- Responsabilità civile delle dipendenti e dei dipendenti nei rapporti con l’utenza
Art.
36
- Ritiro patente
Art. 37
- Copertura assicurativa dei mezzi propri di trasporto per ragioni di servizio
TITOLO
VI
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Art. 38
- Declaratoria delle posizioni economiche e conseguenti inquadramenti
Art. 39
- Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 40
- Cumulo delle mansioni
Art. 41
- Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
TITOLO
VII
ORARIO
DI LAVORO
Art. 42 - Orario
di Lavo
Art. 43
- Riposo settimanale
Art. 44
- Paga giornaliera e oraria
Art. 45
- Pronta disponibilità
TITOLO
VIII
FESTIVITA’
E FERIE
Art. 46
– Festività
Art. 47 - Ferie
TITOLO
IX
PERMESSI,
ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 48
- Permessi e recuperi
Art. 49
- Congedo matrimoniale
Art. 50
- Tutela della maternità
Art. 51
- Donazione sangue o sue componenti
Art. 52
- Donatori di midollo
Art. 53
- Chiamata e richiamo alle armi, obiezioni di coscienza in servizio civile
Art. 54
- Aspettativa non retribuita
Art. 55
- Permessi per gravi motivi
Art. 56
- Permessi per lutto in famiglia
Art. 57
- Trattamento spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori in occasione delle
elezioni e/o referendum
Art. 58
- Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
TITOLO
X
DIRITTO
ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 59
- Diritto allo studio
Art. 60
- Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
TITOLO
XI
TRATTAMENTO
DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE. AMBIENTE
DI LAVORO
Art. 61
- Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 62
- Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Art. 63
- Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 64
- Superamento delle barriere architettoniche
TITOLO
XII
RETRIBUZIONE
Art. 65
- Elementi della retribuzione
Art. 66
- Inquadramenti e conseguenti retribuzioni
Art. 67
- Retribuzione individuale di anzianità
Art. 68 - Lavoro supplementare, straordinario,
festivo, notturno
Art. 69
- Trattamento economico conseguente a passaggio alla posizione economica
superiore
Art. 70
- Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Art. 71
- Indennità
Art. 72
- Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 73
- Tredicesima mensilità
Art. 74
- Mensa e vitto
Art. 75
- Abiti di servizio
Art. 76
- Missioni e trasferte
Art. 77
- Attività di soggiorno
Art. 78
- Trattamento di fine rapporto
Art. 79
- Premio di incentivazione
TITOLO
XIII
PROCEDURE
PER L’ESAME DELLE CONTROVERSIE
Art. 80
- Tentativo di conciliazione
Art. 81
- Commissione paritetica Nazionale
NORMA
PROGRAMMATICA
NOTA A VERBALE
TITOLO
I
VALIDITA’
ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art.
1
Ambito
di applicazione
Il
presente CCNL, che fa parte del settore
socio-sanitario-assistenziale-educativo-associazionistico, si applica al
personale dipendente dalle Associazioni denominate AIAS o aderenti all'AIAS
medesima (Associazione Italiana Assistenza Spastici).
Il
contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina la regolamentazione del
trattamento economico e normativo che deve essere indistintamente indicato a
tutto il personale dipendente.
Le
parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore
attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il
mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti.
Art.
2
Disposizioni
generali
Per quanto non previsto dal
presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento
alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato,
nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
Le prestatrici ed i
prestatori d’opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate
dalle Associazioni, purché non siano in contrasto con il presente contratto
e/o con norme di legge.
Art.
3
Inscindibilità
delle norme contrattuali
Le norme del presente
contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine
correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento
previsto da altri contratti collettivi nazionali di lavoro precedenti e/o
vigenti.
Il presente CCNL
costituisce, quindi, l’unico contratto in vigore tra le parti contraenti.
Art.
4
Condizioni
di miglior favore
Per i lavoratori in forza
alla data di decorrenza del presente CCNL sono fatte salve ad esaurimento e ad
personam le condizioni economiche di miglior favore in atto.
Art.
5
Decorrenza
e durata
Il C.C.N.L. entra in vigore
il 1° gennaio 1998 e scade il 31 dicembre 2001.
Gli effetti normativi e
quelli economici decorrono dal 1° gennaio 1998 e scadono il 31 dicembre 2001
e sono comprensivi di entrambi i bienni 1998 - 99 e 2000 - 2001, avendo tenuto
conto dell'inflazione reale per il primo biennio e di quella programmata per
il secondo biennio.
TITOLO
II
RELAZIONI
SINDACALI
Art. 6
Diritto
di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla
più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di
strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di
lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le
componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e
confronto sono:
A)Livello nazionale
Annualmente, di norma entro
l’autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in
particolare per:
- analizzare l’andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini
quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
-
promuovere iniziative anche volte
alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la
qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata
utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle
rappresentate dal volontariato.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente, di norma entro
l’anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in
particolare per:
-
analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con
particolare attenzione all’assetto dei servizi ed all'occupazione;
-
assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione
affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei
regimi di convenzione o di accreditamento, dei costi connessi con l’applicazione
del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica
Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di
qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il
personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme
di valorizzazione dell’attività di volontariato.
C) Livello aziendale
Fermo restando le competenze
proprie delle amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una
tempestiva informazione riguardante il personale, l’organizzazione del
lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti
e/o di convenzione o accreditamenti con gli Enti Pubblici, ai progetti e
programmi di sviluppo nonché quant’altro previsto nei singoli punti del
presente CCNL.
Le parti convengono sulla
necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate
alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di
processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari ed a
tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e/o
territoriale nonché aziendale.
Art.
7
Contrattazione
La contrattazione di cui al
presente CCNL, si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- aziendale o
territoriale.
Sono titolari della
contrattazione aziendale o territoriale le rappresentanze sindacali secondo
quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 91 e dall’accordo 23
luglio 1993.
Costituiscono oggetto della
contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed
ambito di applicazione del contratto;
- relazioni
sindacali;
- diritti
sindacali;
- attivazione e
risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme
comportamentali e disciplinari;
- ordinamento
professionale;
- orario di
lavoro;
- permessi,
aspettative e congedi;
- formazione
professionale;
- trattamento
economico.
Costituisce oggetto della
contrattazione aziendale o territoriale quanto espressamente attribuitovi dal
CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme aziendali in merito a
innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità-qualità dei
servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità
di risposta alle esigenze dell'utenza.
Le piattaforme aziendali
potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla
realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra
le parti.
In sede territoriale sulla
base dei meccanismi di remunerazione delle prestazioni o di inquadramento
nelle diverse fasce tipologiche di attività potranno essere firmate intese
integrative che tengano conto di tali variabili.
Art.
8
Garanzia
del funzionamento dei servizi minimi essenziali
In attuazione di quanto
previsto dalla legge del 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e
integrazioni, le parti individuano in ambito riabilitativo, socio-sanitario,
assistenziale, educativo i seguenti servizi minimi essenziali:
- prestazioni medico sanitarie anche a carattere ambulatoriale, igiene,
assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica;
- confezione, distribuzione e somministrazione del vitto.
Tali servizi minimi
essenziali verranno garantiti in tutte le strutture a carattere residenziale,
semi-residenziale e nei servizi di assistenza domiciliare o di altra natura
definiti nell’ambito del rapporto tra le parti in sede locale qualora non
possano essere garantiti in altro modo.
Al fine di una corretta
applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede locale,
appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra
individuati.
Art.
9
Pari
opportunità
Ai fini di una piena e
puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n. 125 è costituito a
livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna
composto da una componente designata da ognuna delle OO.SS. maggiormente
rappresentative e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell’Associazione,
tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre
essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso
singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti
verificate a livello nazionale nell’ambito del rapporto tra le parti.
L’Associazione assicura le
condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi
finanziamenti a sostegno della loro attività. Le finalità del Comitato per
le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di
riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che
perverranno dal Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna nazionale
che verrà istituito entro sei mesi dalla data della stipula del presente
CCNL.
Art.
10
Attività
di volontariato
Le lavoratrici ed i
lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell’espletamento
di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell’art.
17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, a tutte le forme
di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.
In sede aziendale, nell’ambito
del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del
diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari
finalizzati a consentire alle interessate ed agli interessati di svolgere
attività di volontariato.
TITOLO
III
DIRITTI
SINDACALI
Art.
11
Rappresentanze
sindacali
Le rappresentanze sindacali
nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
costituite ai sensi dello specifico regolamento definito tra le parti, ovvero
le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle
sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei
luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero
dalle RSA in caso di non costituzione delle RSU e dalle OO.SS. territoriali
firmatarie del CCNL.
Alla rappresentanza
sindacale nei luoghi di lavoro, per l’espletamento dei suoi compiti e
funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all’art. 23 della
legge 20 maggio 1970 n. 300.
Non si computano le assenze
dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dall’Amministrazione.
Art.
12
Assemblea
Le lavoratrici ed i
lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché
durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta
la normale retribuzione.
L’Ente dovrà destinare di
volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse
possono riguardare la generalità del personale o gruppi dello stesso e sono
indette nella misura di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all’art. 11 del
presente CCNL e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del
presente CCNL.
Della convocazione della
riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con
preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di
quanto sopra, dandone comunicazione, entro i termini suddetti, dirigenti
esterne o esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento
delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze
proprie dell’utente.
Art.
13
Permessi
per cariche sindacali
Le lavoratrici ed i
lavoratori componenti gli Organismi Direttivi delle organizzazioni sindacali
nazionali, regionali, provinciali e/o comprensoriali o zonali di categoria e
confederali, hanno diritto per l’espletamento delle attività sindacali, a
permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti
dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Inoltre hanno diritto a
permessi retribuiti fino a un massimo complessivo di 18 ore al mese non
cumulabili quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per
iscritto almeno 48 ore prima dal responsabile territoriale delle
organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti
derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data
comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
I nominativi delle
lavoratrici e dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni
dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette
all'Amministrazione di cui la lavoratrice o il lavoratore è dipendente.
Art.
14
Aspettativa
sindacale
Fermo restando i distacchi
sindacali eventualmente già concessi in forza di precedenti accordi, le parti
si impegnano a rincontrarsi, al fine della compiuta definizione della materia,
entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.
Art.
15
Contributi
sindacali
Le dipendenti ed i
dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e
di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statutari.
La delega ha validità dal
primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. La revoca della delega
deve essere inoltrata, in forma scritta, all’Associazione di appartenenza ed
alla organizzazione sindacale interessata ed ha effetto dal mese successivo.
Le trattenute mensili
operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni delle dipendenti e
dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali
sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le
modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove
richiesto, di distinta nominativa.
L’Associazione è tenuta,
nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha
rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.
TITOLO
IV
ASSUNZIONE
E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
16
Assunzione
del personale
L’assunzione del personale
deve essere effettuata con l’osservanza delle norme di legge vigenti in
materia di rapporto di diritto privato.
L’assunzione deve
risultare da atto scritto e contenere la data della medesima, la durata del
periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnato la lavoratrice o il
lavoratore ed il relativo trattamento economico.
In riferimento al 2° comma
dell’art. 25 della legge n. 223/91 le parti convengono di escludere dalla
riserva del 12% tutte le figure professionali che abbisognano, per l’espletamento
dell’attività lavorativa, del possesso di specifici titoli professionali
(ad esempio, ma non esaustivamente, Fisioterapisti, Educatori professionali,
Assistenti Sociali, Infermieri).
Le parti convengono che l’insieme
di tali figure professionali concorra alla determinazione del totale dell’organico
su cui va calcolata la percentuale del 12% di cui sopra.
Art.
17
Documenti
di assunzione
Nel rispetto di quanto
previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968 n. 15
all’atto dell’assunzione la lavoratrice ed il lavoratore sono tenute/i a
presentare o consegnare i seguenti documenti:
- il libretto di lavoro o documento equipollente;
- codice fiscale;
- carta d’identità o documento equipollente;
-
certificato di sana e robusta costituzione fisica da cui risulti che la
lavoratrice od il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato
da organi sanitari pubblici;
- libretto di idoneità sanitaria ove richiesto a norma di legge;
- titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione,
patente ecc.) in relazione alla qualifica;
- qualsiasi altro documento o incombenza previsti dalla vigente
normativa;
- certificato dei carichi pendenti;
- certificato penale valido.
La lavoratrice ed il
lavoratore è altresì tenuta/o a presentare certificato di residenza valido,
deve inoltre comunicare anche l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso
dalla residenza, nonché tempestivamente tutti gli eventuali successivi
spostamenti di residenza e di domicilio.
Art.
18
Visite
mediche
Prima dell’assunzione in
servizio l’Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica della
prestatrice e del prestatore d’opera e sottoporla/o a visita medica da parte
di organi sanitari pubblici.
Successivamente alla
assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti solo ad
opera degli organi sanitari pubblici, gli oneri per gli eventuali accertamenti
periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente non ricadranno a
carico della dipendente o del dipendente.
Art.
19
Periodo
di prova
L’assunzione in servizio
della lavoratrice e del lavoratore avviene con i seguenti periodi di prova:
- 60 gg. di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti
inquadrati nelle posizioni economiche A1, A2;
-
90 gg. di calendario per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti
inquadrati nelle posizioni economiche A3, A4;
- 120 gg. di calendario per tutte/i le altre lavoratrici e gli altri
lavoratori.
Durante tale periodo di
prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in
qualsiasi momento, senza preavviso.
Comunque il datore di lavoro
può ritenere concluso negativamente il periodo di prova decorso un periodo
congruo di almeno il 50% di quello previsto per ciascun livello.
In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso,
alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle
giornate e alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie e della
tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni
caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la
qualifica, cui appartiene la lavoratrice ed il lavoratore interessata/o.
Ove il periodo di prova
venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice ed il lavoratore sarà
ammessa/o a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di
riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di
lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio dell’assenza.
Trascorso il periodo di
prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di
lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore si intenderà confermata/o in
servizio.
Art. 20
Rapporto di lavoro part-time
Il
contratto di lavoro a tempo parziale di cui al D.Lgs n. 61/2000 deve essere
stipulato in forma scritta.
Il
contratto può prevedere il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale o verticale.
Il
rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
- favorire
la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all’attività dell’associazione;
-
consentire
il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori,
ferme restando le esigenze dell’Associazione.
Nella
lettera di assunzione dovranno essere specificati:
1.
l’eventuale periodo di prova;
2.
l’orario
settimanale o mensile e la sua distribuzione, con riferimento al giorno, alla
settimana al mese o all'anno;
3. la
qualifica.
La
collocazione temporale può essere variata, per patto scritto tra le parti
anche contestuale al contratto di lavoro, rispetto a quella inizialmente
concordata, in caso di modifiche delle convenzioni o degli orari di apertura o
di servizio al pubblico o per sostituire personale assente con diritto alla
conservazione del posto cui non sia possibile sopperire con assunzioni a tempo
determinato.
La
variazione e la motivazione devono essere comunicate alla lavoratrice o al
lavoratore con un preavviso di almeno dieci giorni.
Per
ogni ora variata sarà corrisposta una maggiorazione dell'otto per cento,
omnicomprensiva, della retribuzione ordinaria, limitatamente alle ore di
effettiva prestazione fuori dall'orario originario.
In
caso di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato è riconosciuto
il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni equivalenti, in
favore delle lavoratrici e dei lavoratori con contratto indeterminato a tempo
parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato
il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In
caso di assunzione di personale a tempo parziale, le lavoratrici ed i
lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, interessate/i alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovranno
far conoscere la propria opzione entro cinque giorni dalla comunicazione
scritta mediante affissione nella bacheca sita nei locali aziendali.
Il
minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a 10
(dieci) ore o a 43 (quarantatre) ore e 20 (venti) minuti mensili, o 520
(cinquecentoventi) ore annuali.
Qualora
non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un’unica ubicazione
di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile
solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più
ubicazioni ove l'Associazione ne abbia nello stesso ambito territoriale e non
si oppongano impedimenti di natura tecnico - produttiva ed organizzativa
derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel
caso in cui la lavoratrice ed il lavoratore con rapporto a tempo parziale
presti l’attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito
territoriale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento
da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice e al lavoratore il
rimborso delle spese per tragitti superiori ai Km 10 sulla base di criteri
definiti dalla contrattazione aziendale.
Con
il consenso del lavoratore interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 3° del
D.Lgs. n. 61/2000, salvo successive modifiche normative, è ammesso il ricorso
al lavoro supplementare nella misura massima di 4 ore giornaliere per la
lavoratrice e il lavoratore con contratto a tempo parziale verticale e del 50%
dell'orario annuale nel rapporto a tempo parziale orizzontale, con il limite,
in entrambi i casi, di 10 ore giornaliere.
Le
ore supplementari potranno essere recuperate entro il mese successivo a quello
in cui sono state effettuate o, in mancanza, saranno retribuite con la
maggiorazione del 18%, sulla retribuzione ordinaria, a compensazione
dell'incidenza sulle ore di lavoro supplementare degli istituti retributivi
indiretti e differiti, ai sensi del comma 4° dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000.
Il
lavoro supplementare è ammesso per garantire la continuità delle prestazioni
in favore dell'utenza o per sostituire lavoratori con diritto alla
conservazione del posto, in caso di loro impedimento o assenza di breve
durata.
La
retribuzione oraria si ottiene come stabilito all’art. 44.
I
trattamento economici relativi all’indennità di fine rapporto, alla 13^
mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle
festività saranno proporzionali alle ore contrattuali lavorate.
Art. 21
Contratti
di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale
con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della legge 19
Dicembre 1984 n. 863, della legge 29 Dicembre 1990 n, 407 e della legge 19
Luglio 1994 n. 451 e dell’art. 15 della legge 24 Giugno 1997 n. 196.
Le
parti verificato l’andamento delle assunzioni con contratto di formazione e
lavoro nel contesto di cui trattasi e nell’intento di potenziare gli
strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze
rispettive delle associazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con
il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel
settore.
Obiettivo
condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed
occupazionali del mercato del lavoro, mediante interventi che facilitino l’incontro
fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti in relazione alla nuova normativa
concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la
possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a) acquisizione di professionalità intermedie e/o di professionalità elevate;
b)
inserimento
professionale mediante esperienze lavorative di giovani nel contesto
produttivo ed organizzativo aziendale.
Le
parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nelle
posizioni economiche A/3, A/4, B/1, B2, C1, C2, D/1 e quali professionalità
elevate quelle collocate nelle posizioni economiche D2, D3, D4.
Possono
essere assunte/i con contratto di formazione e lavoro soggetti di età
compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La
durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24
mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il
contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di
ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a) qualora
siano riferiti all’acquisizione di professionalità intermedie dovranno
prevedere almeno 80 ore di formazione, qualora siano riferiti all'acquisizione
di professionalità elevate dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per
quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non
dovrà essere inferiore a 20 ore.
Qualora
i progetti di cui sopra predano ore di formazione aggiuntive le stesse
verranno retribuite nella misura del 50%.
Per
le professionalità con titolo abilitante si applica quanto previsto al comma
2, lettera b dell' articolo 16 della L. n. 451/94; per tali figure
l'inquadramento avverrà direttamente nel livello di destinazione.
Le
assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito
favorevole la procedura di verifica della conformità presso la Direzione
provinciale del lavoro dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla
notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta di nullaosta.
Nel
caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al
termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del
lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di
contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia
intervenuta la risoluzione del rapporto.
Alle
lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i con contratto di formazione e lavoro
verranno applicate le normative del presente contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Alle
lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i sarà corrisposto un trattamento
retributivo pari a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori di pari
qualifica assunte/i a tempo indeterminato per quanto spettante alle
lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i con contratto di formazione e lavoro.
Il periodo di prova per le lavoratrici ed i lavoratori assunte/i con contratto
di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per l’assunzione delle
lavoratrici e dei lavoratori della qualifica di riferimento assunte/i a tempo
indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione,
dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice ed il lavoratore
ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a
quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori della qualifica di
riferimento assunte/i a tempo indeterminato.
Per
quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle
norme di legge e dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
L’Associazione
corrisponderà a tutte/i le lavoratrici ed i lavoratori per un periodo massimo
pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni di
carenza del trattamento a carico dell’INPS, un trattamento economico
corrispondente a quello previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato,
proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro.
Nei
casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, la lavoratrice ed il lavoratore dovrà essere
utilizzata/o in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il
periodo di formazione e lavoro verrà computato nell’anzianità di servizio,
oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto
previsto dall’art. 3 quinto comma, della legge 19 Dicembre 1984, n. 863, ai
fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi
interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
I
contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di
lavoro, all’atto dell’assunzione, alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competente.
Al
termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto, relativamente ai contratti
di tipo a1, a2, ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi
conseguiti dalla lavoratrice e dal lavoratore, dandone comunicazione all’ufficio
di collocamento territorialmente competente.
Per
i contratti di tipo b, alla scadenza, il datore di lavoro rilascia alla
lavoratrice ed al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.
Rapporti
di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture
comprese nell’ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, ai
sensi dell’art. 23 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56 l’apposizione di
un termine alla durata del contratto di lavoro – oltre che nell’ipotesi di
cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, all’art. 12 della legge
24 giugno 1997 n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni è
consentita, in relazione alle particolari esigenze delle associazioni ed al
fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a)
esecuzione
di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7 ottobre 1963 e all’art. 8 bis
del DL 29 gennaio 1983 n. 17 convertito nella legge 25 Marzo 1983 n. 79
successive modificazioni e/o integrazioni;
b) per
garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la
totale funzionalità di tutte le strutture di cui all’art. 1 del presente
contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
c)
per l’esecuzione
di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali delle Associazioni
anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o
private;
d) per l’effettuazione
di attività socio-sanitaria, psico-pedagogica o assistenziale, anche in
collaborazione con UU.SS.LL., Province, regioni, Comuni, Ministeri o altri
Enti pubblici, ed inoltre per l’espletamento di corsi
di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di
cui sopra;
e) per
sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario concesso dall’Amministrazione;
f)
in caso
di assenza dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto,
sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di
licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g)
per
sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
(malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio
militare ecc.).
Ulteriori
casistiche potranno essere definite nell’ambito del confronto tra le parti
di cui all’art. 7.
La
percentuale dei dipendenti con contratto a tempo determinato, comprensiva dei
lavoratori di cui all'art. 23, non può essere superiore al 30% del personale a
tempo indeterminato, senza tener conto dei rapporti sorti per sostituire
dipendenti aventi diritto alla conservazione del posto. In sede locale possono
essere concordate tra le parti di cui all'art. 7 percentuali maggiori in
relazione alle specifiche condizioni.
Si
precisa, che l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire
a carenze stabili dell’organico, previste dalle norme convenzionali.
Art.
23
Lavoro
temporaneo
Il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196, oltre che
nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1 lett. b) e c) della stessa, può
essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
-
per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche
richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da
quelle normalmente impiegate dall’Ente o che presentino carattere
eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i
prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra
individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media
del 8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Associazione
utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita
la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo
di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non
risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in
atto nell'Associazione.
Le qualifiche di esiguo
contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1
comma 4 lett. a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, è vietato il ricorso al
lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità
intermedie” di cui all’art. 21 del presente CCNL.
Le lavoratrici ed i
lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari
anche delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione locale ai sensi
del punto 2 dell’art. 7 del presente CCNL nei termini definiti in tale
ambito.
Restano fermi per
l'Associazione utilizzatrice le incombenze previste dall'art. 7 comma 4° della
Legge n. 196/97 "L'impresa
utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle
rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di
categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della
stipula del contratto di fornitura di cui all' art. 1; ove ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa
utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni
successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori
di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi,
il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 24
Apprendistato
Le Associazioni possono
assumere con contratto di apprendistato ai sensi della Legge 24/06/1997 n.
196.
Il rapporto di apprendistato
avrà durata differenziata come segue:
-
36 mesi per i lavoratori con mansioni di cui alle posizioni A/1, A/2,
A/3, A/4;
-
48 mesi per i lavoratori con mansioni di cui alle posizioni B/1, B/2,
C/1.
Per gli apprendisti
portatori di handicap i limiti di età previsti dalla legge sono elevati di
due anni.
All'apprendista sono
garantiti, senza operare alcuna decurtazione della retribuzione, i periodi
occorrenti alla frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo,
normalmente pari ad almeno 120 ore per coloro i quali siano in possesso di
titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale
relativo all'attività da svolgere.
Al termine del periodo di
apprendistato sarà rilasciata agli interessati idonea certificazione
dell'avvenuta formazione.
La retribuzione dovuta agli
apprendisti, ai sensi dell'art. 11 Legge 19 gennaio 1955 n. 25, è pari al 90%
della retribuzione prevista per la relativa posizione economica dal CCNL, per
i primi dodici mesi e al 100% a partire dal tredicesimo mese.
Art.
25
Inserimento
lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
L’inserimento lavorativo
delle persone socialmente svantaggiate avverrà secondo le norme di legge
vigenti e in particolare della legge 12 marzo 1999 n. 68.
Art. 26
Preavviso
Il preavviso di
licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato
e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi
di legge, è fissato nella misura appresso specificata:
-
A1-A2-A3-A4:
30 giorni di calendario;
-
Per
tutte le altre posizioni economiche: 60 giorni di calendario.
Rimane
fermo il periodo di 30 giorni per coloro che si dimettono in quanto dichiarino
e dimostrino di essere vincitrici o vincitori di pubblici concorsi.
La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti
termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo
della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
La
lavoratrice ed il lavoratore che si dimetta in costanza di malattia la cui
durata sia coincidente o superiore ai termini previsti nel precedente primo
comma, non è tenuto a dare il preavviso.
In
caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla
corrispondente indennità, è computato nell’anzianità di servizio agli
effetti dell’indennità di anzianità.
E'
facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente
articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del
preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione
di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non
effettuato.
Art.
27
Cessazione
del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro cessa
nei seguenti casi:
a)
per licenziamento della lavoratrice o del lavoratore, ai sensi delle
leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;
b) per dimissioni della lavoratrice o del lavoratore;
c)
per morte della lavoratrice o del lavoratore;
d) per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
Art.
28
Rilascio
dei documenti e del certificato di lavoro
All’atto dell’effettiva
cessazione del rapporto di lavoro l’Associazione riconsegnerà alla
lavoratrice ed al lavoratore
regolarmente aggiornati i documenti dovutigli, e di essi la lavoratrice ed il
lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
All’atto della risoluzione
del rapporto di lavoro l’Associazione dovrà rilasciare a richiesta della
lavoratrice e del lavoratore un certificato con l’indicazione della durata
del rapporto di lavoro e delle mansioni dalla stessa lavoratrice o dallo
stesso lavoratore svolte.
Art.
29
Indennità
in caso di decesso
In caso di decesso della
lavoratrice e del lavoratore le indennità di cui agli artt. 26 e 65 del presente contratto (preavviso-anzianità) devono essere liquidate
alle ed agli aventi diritto, giuste le disposizioni contenute nell’art. 2122
del Codice Civile: agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle
indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata
corrisposta fino al termine nel mese in cui si verifica il decesso.
Mobilità
L’istituto della
mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale in presidi,
servizi, uffici di pertinenza dell'Associazione diversi dalla sede di
assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo dell'Associazione e
non soggetto ai vincoli di cui all’art. 13 della legge 20 Maggio 1970 n. 300
l’utilizzazione del personale nell’ambito dei presidi, servizi, uffici cui
originariamente è stato assegnato il dipendente.
L’istituto
della mobilità di cui al primo comma sarà utilizzato in relazione alle
esigenze di servizio, nel rispetto della legge 20 Maggio 1970 art. 13, secondo
criteri concordati con le rappresentanze sindacali.
TITOLO
V
NORME
COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art.
31
Ritardi
e assenze
La lavoratrice ed il
lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il
registro delle presenze e/o l’orologio marcatempo.
I ritardi devono essere
giustificati e comportano la perdita dell’importo della retribuzione
corrispondente al ritardo stesso.
E’ fatto salvo il recupero
se possibile.
Qualora il ritardo
giustificato sia determinato da cause eccezionali, non comporta la perdita
della retribuzione.
Le assenze debbono essere
segnalate prima dell’inizio del turno di lavoro alle persone o all’Ufficio
a tanto preposto.
Esse devono essere
giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo
legittimo e giustificato impedimento.
In ogni caso comportano la
perdita della retribuzione corrispondente alla durata dell’assenza stessa:
è fatto salvo il recupero, se possibile.
L’assenza arbitraria ed
ingiustificata che superi i 3 (tre) giorni consecutivi, è considerata
mancanza gravissima.
Art.
32
Doveri
del personale
Le lavoratrici ed i
lavoratori, ed in particolare coloro alle quali/ai quali è affidato lo
svolgimento di attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza delle
persone socialmente svantaggiate, di quelle di sostegno nei confronti dei loro
familiari, sono tenute/i ad un corretto comportamento nell’espletamento
delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a
quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono obblighi della
lavoratrice e del lavoratore:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell’interesse
dell’utenza;
- osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del
lavoro impartite dai superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza
individuale collettiva e dell’igiene;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e
gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti;
- segnalare immediatamente alle preposte o ai preposti le deficienze dei
dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza e nello ambito delle competenze e possibilità, ad eliminare o ridurre
dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza
e di protezione suddetti senza averne ottenuta l’autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino
dall’ambito delle rispettive competenze e che possano compromettere la
sicurezza del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
- astenersi dal ricevere, promettere, indurre a offrire o a ricevere
alcun compenso, sotto qualsiasi forma, dato loro o ad altri dipendenti dell’Ente;
-
uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle
disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
Art.
33
Provvedimenti
disciplinari
I provvedimenti disciplinari
da parte dell’Amministrazione debbono essere adottati in conformità all’art.
7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e nel pieno rispetto delle procedure ivi
stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare
alla lavoratrice ed al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per
presentare le proprie deduzioni, facoltà della lavoratrice e del lavoratore
di essere ascoltata/o di persona e/o di essere assistita/o dal rappresentante
delle OO.SS. firmatarie del presente contratto), nonché nel rispetto da parte
del datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di
immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione
disciplinare. Al riguardo si conviene che comunque la contestazione
disciplinare deve essere inviata alla lavoratrice ed al lavoratore non oltre
il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli organi direttivi delle
Amministrazioni di cui all’art. 1 del presente contratto hanno avuto
effettiva conoscenza della mancanza commessa.
Si conviene altresì che il
provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro
oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle deduzioni, da
parte della lavoratrice e del lavoratore.
Le mancanze della dipendente
e del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti
disciplinari:
1)
richiamo verbale;
2)
richiamo scritto;
3)
multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non
superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a
seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della
proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra, la lavoratrice ed
il lavoratore che:
a)
non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e
giustificazione ai sensi dell’art. 31 o abbandoni anche temporaneamente il
posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione
senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento
dei compiti assegnati;
d)
non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata
dall’Amministrazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche
impartite, non si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative;
e) ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o di marcare
l’orologio marcatempo;
f)
compia insubordinazione nei confronti del legale rappresentante
dell'Associazione, dei superiori gerarchici o esegua il lavoro affidatogli
negligentemente o non ottemperi alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il
rappresentante dell’Associazione, il pubblico, gli altri dipendenti e
collaboratori, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona;
h)
violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l’impostazione
e la fisionomia propria dell’Associazione, non attui metodologie
assistenziali, educative, didattiche o riabilitative proposte dalla équipe
direttiva;
i)
compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia,
all’ordine e all’immagine della Associazione;
j) ometta di comunicare all’Amministrazione ogni mutamento di residenza
e/o di domicilio, anche di carattere temporaneo.
Semprechè si configuri un
notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge 15 luglio
1966 n. 604, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni
abbiano carattere di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze
ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente o
seguente alle festività ed alle ferie;
c)
recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due
provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno;
d) assenza per simulata malattia;
e) introduzione di persone estranee nell’azienda stessa senza permesso
dell’amministrazione;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
g)
alterazione o falsificazione delle indicazioni del registro delle
presenze o dell’orologio marcatempo o compia comunque, volontariamente
annotazioni su questi anche per conto di colleghi;
h) per uso dell’impiego ai fini di interessi personali;
i)
per violazione del segreto professionale di ufficio per qualsiasi atto
compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla
Amministrazione;
j) per tolleranza di abusi commessi dal personale;
k)
per svolgimento di attività continuativa privata o per conto terzi
salvo che il rapporto di lavoro con l’Associazione sia a tempo parziale;
l)
per i casi di concorrenza sleale posto in essere dalla dipendente o dal
dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente (art. 2105 CC).
E’ in facoltà dell’Amministrazione
di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti
preliminari in caso di adozione di licenziamento. Alla dipendente o al
dipendente sospeso cautelativamente dall’Amministrazione è concesso un
assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio,
oltre agli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha
carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno
dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.
Art.
34
Patrocinio
legale della dipendente e del dipendente per atti connessi
all’espletamento
dei compiti di ufficio
L’Amministrazione nella
tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi l’apertura di un
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti della dipendente
o del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all’adempimento
dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o
colpa della dipendente o del dipendente che possono comportare l’adozione di
provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà
a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di
difesa fino all’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,
facendo assistere la dipendente o il dipendente da un legale.
L’Amministrazione potrà
esigere dalla dipendente o dal dipendente, eventualmente condannata/o con
sentenza passata in giudicato per fatti a lei o a lui imputati per averli
commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Art.
35
Responsabilità
civile delle dipendenti e dei dipendenti nei rapporti con l’utenza
La responsabilità civile
delle dipendenti e dei dipendenti nei loro rapporti con l’utenza di cui all’art.
5 della legge 13 maggio 1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di
responsabilità civile stipulata dalle singole amministrazioni.
Art.
36
Ritiro
patente
La lavoratrice od il
lavoratore assunta/o come autista alla quale o al quale, per motivi che non
comportano il licenziamento in tronco, sia dall’autorità ritirata la
patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto
per un periodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare
altra indennità.
L’autista in questo
periodo, potrà essere adibita/o, previo accordo tra le parti in sede locale,
ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la
retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.
Qualora il ritiro della
patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l’autista non
accettasse di essere adibita/o al lavoro cui l’Associazione la destinasse o
lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal
caso verrà corrisposta all’autista l’indennità di anzianità e le altre
indennità eventualmente spettanti secondo il salario percepito al tempo del
ritiro della patente stessa.
Art.
37
Copertura
assicurativa dei mezzi propri di trasporto per ragioni di servizio
Qualora la dipendente o il
dipendente per ragioni di servizio venga espressamente autorizzata/o all’utilizzo
di mezzi propri di trasporto, le Amministrazioni dovranno stipulare a loro
carico idonea polizza di copertura assicurativa (kasko). Qualora ciò non
fosse possibile, nell’ambito del rapporto tra le parti in sede locale,
saranno definite idonee modalità sostitutive.
TITOLO
VI
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Art.
38
Declaratoria
delle posizioni economiche e conseguenti inquadramenti
Posizione economica A1
Comprende posizioni di
lavoro relative all’esecuzione di attività semplici ed elementari di tipo
manuale. L’autonomia operativa si limita all’esecuzione dei compiti
assegnati nell’ambito di istruzioni ricevute. L’attività si svolge nell’ambito
dell’area dei servizi con particolare riferimento alle pulizie ed all’effettuazione
di lavori semplici.
Titolo di studio: Scuola
dell'obbligo
Posizione economica A2
Comprende posizioni di
lavoro che comportano l’esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo
manuale, tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l’uso, la
manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata
di procedure tecniche non specializzate. I compiti attribuiti comportano:
- attività manuali di carattere ripetitivo o semiripetitivo, di pulizia
degli ambienti di tutta la struttura anche con l’uso di apparecchiature e
mezzi meccanici, di piccola manutenzione;
- utilizzo di strumenti, telefoni o consolle fino a quattro linee
telefoniche, apparecchiature e macchinari semplici anche collegati ad aperture
automatiche, nonché l’esecuzione delle elementari norme connesse con il
loro impiego;
-
prestazioni di sorveglianza e custodia dei locali compresa la relativa
piccola pulizia, di assolvimento di commissioni, di espletamento di anticamera
e disciplina dell’accesso del pubblico;
-
collaborazione con il personale di cucina anche per la pulizia dei
locali, utensili ecc;
- lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla
sterilizzazione, stiratura e conservazione.
La dipendente e il
dipendente operano in base a istruzioni dettagliate ed in esecuzione di prassi
e metodologie definite, e dispongono di autonomia operativa nei limiti dell’esecuzione
delle prestazioni proprie che sono soggette a controllo diretto.
La responsabilità è
limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni nell’ambito delle
istruzioni ricevute e dell’autonomia loro riconosciuta.
Titolo di studio: Scuola
dell'obbligo
Posizione economica A3
Comprende posizioni di
lavoro che comportano attività esecutive di natura tecnica, tecnica-manuale,
assistenziali richiedenti una specifica preparazione tecnica e professionale
anche approfondibile con esperienze di lavoro e possesso, se del caso, di
particolari abilitazioni, qualificazione o patente.
Le posizioni di lavoro sono
caratterizzate da:
- pulizia degli ambienti, comprese le apparecchiature, strumentazioni ed
attrezzi, nonché il loro riordino anche a fine lavoro;
- conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli;
- trasporto di materiale economale, sanitario e biologico;
- trasporto dei disabili in barella o in carrozzella;
-
accompagnamento e custodia degli stessi, anche se deambulanti, compreso
il prelevamento e riaccompagnamento, dalle/alle abitazioni, accompagnamento
nei locali di terapia ed a tutte le attività riabilitative ed educative,
comprese le aule scolastiche pubbliche ecc;
- collaborazione con il personale di cucina per la preparazione del cibo;
- aiuto al personale infermieristico;
- trasporto, distribuzione ed ausilio nell’assunzione del cibo;
- preparazione e rigoverno del refettorio;
- assistenza alla persona e prestazioni di supporto anche a livello
domiciliare o in strutture residenziali e/o tutelari per favorire l’autosufficienza
giornaliera; aiuto nelle attività personali quali: alzarsi dal letto, pulizie
personali, vestizione o svestizione, assunzione dei pasti, corretta
deambulazione, uso di protesi, manovre di posizionamento, di aiuto nelle
attività riabilitative interne ed esterne ecc:
L’attività lavorativa
comporta responsabilità della corretta esecuzione dei compiti che sono stati
affidati, contributo della lavoratrice e del lavoratore alla programmazione e
gestione dei servizi.
Lo svolgimento delle
suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di
attività acquisite anche attraverso corsi teorico-pratici di formazione e
qualificazione.
Titolo di studio: Scuola
dell'obbligo
Posizione economica A4
Comprende posizioni di
lavoro che comportano attività di natura amministrativa d’ordine, di
vigilanza e controllo, e/o di carattere assistenziale, tecnico e/o di
specializzazione tecnologica di sostegno.
Le funzioni di lavoro sono
caratterizzate da:
-
assistenza diretta alla persona anche tendente a ridurre i rischi di
isolamento e di emarginazione ed a favorire l’autonomia nel proprio ambiente
di vita e di relazione con l’esterno e di tramite con servizi e risorse
sociali;
- apporto individuale finalizzato al miglioramento ed alla
semplificazione delle procedure anche con l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche;
- conduzione uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti
anche complessi, per cui occorre una formazione tecnica e professionale, che
comporta anche abilitazione, qualificazione o patente,
-
funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria,
profilassi, prevenzione, igiene della persona, ricambio di ausilii sanitari,
utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
- conduzione e manutenzione di strumenti elettronici, elettromedicali
connessi con le attività riabilitative ed elettromeccanici;
- conduzione delle cucine, preparazione dei cibi anche secondo
prestabilite tabelle dietetiche;
-
inserimento ed elaborazione dati, archiviazione ed esecuzione di
semplici procedure, trasmissione in dattilografia;
- conduzione piccola manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi che
richiedono la patente D/K; Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da
autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero da
prestazioni particolareggiate nell’ambito di procedure o prassi definite; la
posizione conferisce piena responsabilità dei propri compiti e delle singole
operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete, periodiche
oppure immediate.
Titolo di studio richiesto:
diploma di scuola media secondaria di primo grado e/o corso di qualificazione
professionale o patente
Posizione economica B1
Comprende posizioni di
lavoro che comportano l’esecuzione di funzioni tecniche,
amministrative-contabili, di vigilanza, educative e di supplenza alla disabile
o al disabile che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l’espletamento
dei propri compiti.
Le posizioni lavorative
comportano:
- conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale di
base richiesta;
-
apporto individuale e nel lavoro di gruppo in funzione dei compiti
assegnati; coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
-
vigilanza, con attuazione di interventi educativi e riabilitativi
complementari, in sale di rotazione, come attività integrative scolastiche,
prescolastiche e ludiche, volte a promuovere e contribuire al pieno sviluppo
della potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione
sociale integrativi e/o sostitutivi degli interventi familiari, anche con la
conduzione di esperienza di vita quotidiana, di stimolo ad operare scelte
autonome, di ricreazione e di impiego del tempo libero;
- attività motorie in acqua con funzioni di insegnamento di nozioni
natatorie e di attività riabilitative idromotorie nei riguardi delle disabili
e dei disabili, tendenti anche alla valorizzazione funzionale e motorie;
- funzioni di istruttore per l’avviamento delle attività delle
disabili e dei disabili, anche in laboratori;
- attività finalizzate alla gestione del tempo libero, mediante tecniche
specifiche di animazione, attività ludiche, motorie, espressive, nell’ambito
del programma di intervento riabilitativo;
- mansioni esecutive senza valutazione di merito, anche impiegando metodi
di lavoro prestabiliti;
- disimpegno mansioni di collaborazione secondo le istruzioni delle
superiori e/o dei superiori, disimpegno compiti di collaborazione di natura
contabile.
La lavoratrice o il
lavoratore inquadrata/o in questa posizione economica collabora alla redazione
della programmazione delle attività e risponde del proprio operato ai tecnici
responsabili del servizio e/o dell’area.
Titolo di studio: diploma di
scuola media superiore o qualifica professionale triennale di Stato
Posizione B2
Comprende posizioni di
lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, educative, di
insegnamento, funzioni di natura amministrativa con svolgimento di mansioni
tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una applicazione
concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di
programmazione, di studio.
La funzione comporta
attività di informazione e ricezione di documenti, disimpegno di mansioni di
segreteria e di collaborazione con figure professionali più elevate.
Le posizioni lavorative si
concretizzano per:
- particolare e personale competenza per operazioni su attrezzature o
apparati complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica
del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- apporto individuale e nel lavoro di gruppo, in funzione di compiti
assegnati, finalizzato al miglioramento del servizio;
- uso complesso di dati per l’espletamento di prestazioni lavorative
impegnative;
- collaborazione, composizione di lavoro a più elevato contenuto
professionale;
- uso di apparecchiature elettroniche anche complesse, mediante
programmazione strutturata, produzione di software, ecc;
-
predisposizione di interventi socio-riabilitativi di tipo educativo
volti all’integrazione sociale delle portatrici e dei portatori di handicap,
sulla basa di una programmazione a medio e lungo termine che deve sviluppare,
verificare e valutare, con la collaborazione di colleghi e la supervisione dei
tecnici coinvolti nelle diverse esperienze.
La lavoratrice ed il
lavoratore inquadrata/o in questa posizione economica ha responsabilità nell’attuazione
dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.
Titolo di studio richiesto:
diploma di scuola media superiore.
Posizione economica C1
Comprende posizioni di
lavoro che comportano l’esecuzione di funzioni riabilitative, educative e
sociali, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per
la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all’attuazione di
piani di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell’ambito di un lavoro
in equipe, nonché funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di
soggetti portatrici o portatori di menomazioni psicofisiche.
Le posizioni lavorative si
concretizzano per:
- la conoscenza di tecniche rieducative-funzionali particolari;
- l’impiego di apparecchiature, anche delicate e complesse, nell’esercizio
delle attività;
- la partecipazione in équipe al piano di trattamento e di
riabilitazione, esteso all’integrazione scolastica;
-
lo svolgimento di attività didattica, nonché attività finalizzata
alla propria formazione ed interventi di servizio sociale previsti dai piani di
lavoro cui si partecipa con autonomia operativa;
- la responsabilità diretta delle attività cui si è preposti delle
quali si relaziona, se richiesto.
Tutte le posizioni di lavoro
possono comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento, e controllo nei
confronti di unità operative a minor contenuto professionale o dell’unità
operativa cui si è preposti.
Le funzioni implicano
responsabilità nell’attuazione dei programmi di lavoro, delle attività
direttamente svolte, delle istruzioni emanate, nell’attività di indirizzo
dell’eventuale unità operativa.
Le prestazioni esercitate
sono soggette a controlli periodici.
Titolo di studio: diploma di
scuola secondaria superiore e diploma abilitante all'esercizio della
professione.
Posizione economica C2
Comprende posizioni di
lavoro che comportano l’esecuzione di funzioni amministrative direttive,
didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone competenza,
capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui
operano, nonché in équipes interdisciplinari
ed in generale nell’organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e
collaborazione alla loro formulazione, coordinamento dei servizi, con
particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al
raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonché al mantenimento dei
rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le
direttive ricevute.
Può comportare, altresì,
responsabilità organizzative, indirizzo e coordinamento di una unità non
complessa o gruppo di lavoro.
Le attività esercitate sono
sottoposte a controlli periodici.
Per l'accesso alle
qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea o diploma di
scuola media superiore e diploma abilitante all'esercizio della professione.
Posizione economica D1
Comprende posizioni di
lavoro che comportano l’esecuzione di funzioni amministrative direttive,
tecniche, di coordinamento, di indirizzo delle attività, di programmazione e
verifica dei programmi educativi, di formazione permanente del personale, di
facilitazioni del lavoro di équipes, il cui svolgimento presuppone una
elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale,
nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L’attività comporta
autonomia decisionale, in relazione alla specificità e complessità dei
servizi di cui si è responsabili, nell’osservanza delle direttive impartite
dall’amministrazione.
La posizione di lavoro può,
altresì, comportare la supervisione e il controllo di una serie di funzioni
operative, di unità operative complesse.
Tale posizione è
caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento dell’organizzazione
del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.
L’attività esercitata è
soggette a controlli periodici. Per l'accesso è richiesto il diploma di
laurea.
Posizione D2
Comprende posizioni di
lavoro relative all’attuazione dei programmi in conformità agli indirizzi
generali formulati dall’Amministrazione comportanti:
-
specifica ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché
costante aggiornamento nella propria disciplina;
-
svolgimento di compiti amministrativi, tecnici e sociali complessi,
studio ed elaborazione di programmi operativi e di ricerca caratterizzati da
rilevante apporto al miglioramento dell’organizzazione del lavoro anche
mediante il coordinamento interdisciplinare.
L’attività si svolge in
tutti gli ambiti d'interesse dell’Amministrazione.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea.
Posizione economica D3 e D4
Comprende posizioni di
lavoro, anche in relazione al numero delle assistite e degli assistiti,
relative a funzioni comportanti indiscussa capacità professionale, competenza
progettuale e gestionale, nonché pianificazione e previsione nell’ambito di
sole direttive generali in applicazione degli indirizzi formulati dall’amministrazione
al fine di conseguire gli obiettivi prefissati.
Comporta il coordinamento o
la direzione di figure professionali di elevata professionalità.
Titolo di studio: diploma di
laurea.
Nota n. 1
I profili professionali non
specificatamente collocati nelle diverse posizioni economiche su indicate
saranno inquadrati, previa verifica tra le parti in ambito aziendale, sulla
base dell’insieme di capacità professionale, autonomia, responsabilità ed
eventuali titoli di studio o professionali richiesti, individuate dai profili
professionali già previsti per ogni singola posizione economica di
inquadramento.
Nota n. 2
In merito ad eventuali
posizioni economiche intermedie già proposte dalle OO.SS. nella loro
piattaforma, le parti concordano sull'opportunità di rivedere la declaratoria
e la classificazione del personale, che saranno esaminate nel corso della
vigenza del presente CCNL.
Art.
39
Mansioni
e variazioni temporanee delle stesse
La lavoratrice o il
lavoratore ha diritto all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e
qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell’art. 13
della legge del 20 maggio 1970 n. 300.
La lavoratrice o il
lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti
dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e
fatte salve le attribuzioni del responsabile del servizio, può essere
temporaneamente assegnata/o a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua
categoria o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento
sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del
dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto
qualora superi i 3 giorni.
Alla lavoratrice o al
lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica
superiore alla sua, deve essere corrisposta in ogni caso e per tutta la durata
della sua esplicazione una retribuzione non inferiore a quella percepita
maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore
medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti i
restanti istituti contrattuali salariali.
Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori, che debbono risultare da atto scritto, la lavoratrice o il
lavoratore ha dritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia
avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi,
semprechè la lavoratrice o il lavoratore sia in possesso del titolo
professionale ove richiesto.
Art.
40
Cumulo
delle mansioni
Alle lavoratrici ed ai
lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diverse
categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell’articolo
precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la
qualifica corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest’ultima
abbia carattere di prevalenza nel tempo.
In caso di non prevalenza di
tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni
eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita, dovrà essere
corrisposta alla lavoratrice ed al lavoratore la differenza tra la posizione
economica pertinente alla mansione superiore e a quella di inquadramento.
Art.
41
Passaggio
ad altra funzione per inidoneità fisica
Le amministrazioni nel caso
in cui la dipendente o il dipendente venga riconosciuta/o fisicamente
inidonea/o in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti alla
propria qualifica dall’ufficio sanitario competente, fatta salva la
inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del
potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo di recupero della
dipendente o del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da
quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la
possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e
comunque compatibilmente con le capacità residuali della lavoratrice o del
lavoratore, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.
TITOLO
VII
ORARIO
DI LAVORO
Art. 42
Orario di Lavoro
L’orario di lavoro
ordinario settimanale, per i dipendenti è fissato
in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l’organizzazione
aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
Per le dipendenti ed i
dipendenti inquadrate/i nelle posizioni economiche D2, D3, D4 l’orario
settimanale ordinario è di 38 ore.
L’orario
di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’amministrazione con
l’osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l’orario
settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.
I
criteri per la formulazione dei turni di servizio e l’organizzazione del
lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno
dalle amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando
la salvaguardia dell’assistenza dell’utente e la necessità di considerare
la problematicità del rapporto diretto con lo stesso.
Agli
effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese
nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo articolo
43 del presente contratto.
Le
parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia
di durata dell’orario di lavoro si rincontreranno al fine di rapportare alle
stesse i contenuti del presente articolo.
Art.
43
Riposo
settimanale
Tutte le lavoratrici ed i
lavoratori hanno diritto a una giornata di riposo settimanale, in un giorno
che normalmente deve coincidere con la domenica.
Per il personale che opera
su tre o quattro turni, nell'arco delle 24 ore, il riposo settimanale inizia
il giorno successivo a quello di fine turno.
Nel caso di mancata
coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata
come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà
alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità
festiva.
Il riposo settimanale è
irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
Art.
44
Paga
giornaliera e oraria
La paga di una giornata
lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate componenti
della retribuzione:
-
retribuzione come da quote economiche;
-
retribuzione individuale di anzianità;
-
indennità per mansioni superiori.
L’importo della paga
oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6
o, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni D2, D3, D4, per 6,34.
In presenza di eventuali
assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze
ingiustificate ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e
nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata,
facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come
innanzi determinati.
Art.
45
Pronta
disponibilità
Il servizio di pronta
disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata
reperibilità della dipendente e del dipendente e dall’obbligo della stessa
e lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla
chiamata.
La valutazione in ordine
alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le
modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede
aziendale.
Nel caso in cui la pronta
disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle
festività infrasettimanali di cui all’art. 46 del presente CCNL, spetta un
riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio
di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario
di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà
diritto ad un compenso di lit. 40.000 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno
di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata la predetta
indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata
del 10%.
In caso di chiamata l’attività
prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero
orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell’interessata
o dell’interessato.
Non possono essere previste
per ciascuna dipendente o per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta
disponibilità al mese.
TITOLO
VIII
FESTIVITA’
E FERIE
Art.
46
Festività
Tutte le lavoratrici e tutti
i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna
delle seguenti festività:
1)
Capodanno (1° gennaio)
2)
Epifania (6 gennaio)
3)
Anniversario della Liberazione (25 aprile)
4)
Lunedì di Pasqua
5)
Festa del Lavoro (1° maggio)
6)
Assunzione della Madonna (15 agosto)
7)
Ognissanti (1° novembre)
8)
Immacolata Concezione (8 dicembre)
9)
S. Natale (25 dicembre)
10)
S. Stefano (26 dicembre)
11)
Santo Patrono.
In
occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale
retribuzione di cui al precedente art. 44.
Le
lavoratrici ed i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno
tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque
diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze
di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale
non fruita, in giornata stabilita dall’Amministrazione sentita/o l’interessata/o.
In
occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di
riposo settimanale, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto di fruire di
un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla
Amministrazione in accordo con l’interessata/o.
Art. 47
Ferie
Tutte le lavoratrici e
tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni
lavorativi per anno solare. Nei casi in cui l'orario di lavoro non sia
distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie
deve essere effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
In
occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore
la normale retribuzione di cui al precedente art. 44.
Alla
lavoratrice ed al lavoratore che all’epoca delle ferie non abbia maturato il
diritto all’intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di
servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei giorni
spettanti a norma del 1° comma del presente articolo.
Le
frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
La
dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione
delle festività soppresse, a cinque giornate da aggiungersi alle ferie, da
fruirsi entro l’anno solare.
L’epoca
e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’amministrazione e dalle
rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo
trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte ed a
tutti un periodo estivo, non inferiore a giorni 15, sentita/a l’interessata/o.
Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o
del lavoratore e sono assegnate dall’Amministrazione in qualunque momento
dell’anno in relazione alle esigenze di servizio.
Le
chiusure annuali dei presidi, stabilite dall'Associazione, sono computate
nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui al comma precedente, che
potranno essere fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal
dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall’Amministrazione.
Non
è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie.
TITOLO
IX
PERMESSI,
ASPETTATIVE E CONGEDI
Art.
48
Permessi
e recuperi
Alla lavoratrice ed al
lavoratore possono essere concessi dall’Ente, per particolari esigenze
personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell’anno e
comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 5 (cinque giornate
di cui all’art. 47 (Ferie) del presente CCNL.
Entro i due mesi successivi
a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore è
tenuta/o a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia
stato possibile effettuare i recuperi, l’azienda provvede a trattenere una
somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il
numero di ore non recuperate.
Art.
49
Congedo
matrimoniale
La lavoratrice ed il
lavoratore che abbiano superato il periodo di prova, in occasione del
matrimonio, hanno diritto ad un periodo di permesso retribuito, della durata
di 15 giorni consecutivi di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo
immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in
giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo
avviene in giorno feriale.
Art.
50
Tutela
della maternità
Per la tutela fisica ed
economica delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri si fa riferimento
alle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204, 9 dicembre 1977 n. 903 e
8 marzo 2000 n. 53.
Art.
51
Donazione
sangue o sue componenti
La lavoratrice ed il
lavoratore che donano sangue o sue componenti hanno diritto al permesso
retribuito secondo la normativa di legge vigente.
Art.
52
Donatori
di midollo
Le lavoratrici e i
lavoratori hanno diritto a permessi non retribuiti per sottoporsi agli
accertamenti finalizzati alla donazione del midollo osseo.
In caso di avvenuta
donazione, i lavoratori e le lavoratrici usufruiranno del relativo permesso
retribuito previa presentazione di idonea certificazione.
La presente norma ha
validità limitatamente alla durata del presente CCNL, fino a che lo Stato non
assuma a proprio carico il relativo onere.
Art.
53
Chiamata
e richiamo alle armi, obiezioni di coscienza in servizio civile
Il lavoratore chiamato alle
armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del
posto, con decorrenza della anzianità di servizio (ai soli fini del TFR e
degli scatti di anzianità) semprechè si sia messo a disposizione dell’azienda
nel termine di 30 gg. di cui all’art. 3 del d.l. c.p.s. 13 settembre 1946 n.
303.
Gli obiettori di coscienza
in servizio civile secondo le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle
leggi in vigore, alla conservazione del posto secondo le disposizioni del
citato d.l. c.p.s. 13 settembre 1946 n. 303.
Art.
54
Aspettativa
non retribuita
Alla lavoratrice ed al
lavoratore che ne faccia richiesta è concessa, fermo restando la salvaguardia
delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione per un periodo
massimo di 6 (sei) mesi rinnovabile per una sola volta nell’arco della
vigenza contrattuale e nella misura massima del 5% delle dipendenti e del
totale dei dipendenti in organico. La lavoratrice ed il lavoratore in
aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto potrà
essere sostituita/o.
Art.
55
Permessi
per gravi motivi
Per gravi e documentate
ragioni alla lavoratrice ed al lavoratore possono essere concessi permessi
straordinari retribuiti per un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno.
Art.
56
Permessi
per lutto in famiglia
In caso di decesso della
moglie, del marito, della convivente o del convivente risultante dallo stato
di famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del fratello, dei
genitori, dei suoceri, spetta alla lavoratrice o al lavoratore un permesso
retribuito limitatamente a 5 (cinque) giorni.
Art.
57
Trattamento
spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori
in occasione delle elezioni e/o
referendum
Il trattamento della
lavoratrice e del lavoratore impegnata/o nei seggi elettorali in qualità di
presidente, scrutatrice, scrutatore o segretaria o segretario di seggio è
regolato dalla normativa vigente in materia.
Per l’esercizio del
diritto di voto alle lavoratrici ed ai lavoratori con residenza extraregionale
sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).
Art.
58
Tutela
delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap
si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.
TITOLO
X
DIRITTO
ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art.
59
Diritto
allo studio
Le lavoratrici ed i
lavoratori studenti, iscritte e iscritti frequentanti corsi regolari di studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titolo di studio legali, hanno diritto, su
loro richiesta, ad essere ammesse/i in turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta
saranno esonerate/i dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi
settimanali.
Le lavoratrici ed i
lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame
usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere
le prove d’esame.
Per usufruire dei permessi
di cui al precedente comma dovranno esibire la documentazione ufficiale degli
esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno
retribuiti per gli esami universitari che siano sostenuti con esito non
favorevole per più di due volte nello stesso anno accademico.
Il limite massimo di tempo
per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.
Tali ore, fermo restando il
limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un
massimo del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità,
per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di
abilitazione ai corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente
riconosciuti.
Nel rispetto delle quote e
percentuali suddette il diritto di questione è riferito anche alla
partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle problematiche
relative alle persone socialmente svantaggiate definiti anche con il concorso
delle OO.SS.
Art.
60
Qualificazione,
riqualificazione, aggiornamento professionale
Le parti convengono sulla
necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle
lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione o
aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle
prestazioni.
A tale scopo le lavoratrici
ed i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale in servizio,
potranno usufruire di permessi retribuiti individuati fino a un massimo di 150
ore annue. Ove l’Amministrazione, per sua necessità, invii il proprio
personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno integralmente
retribuiti.
In sede di confronto
aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la
qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto
delle esigenze di servizio.
Verranno, inoltre,
individuati i criteri obiettivi per l’identificazione delle priorità per l’accesso
ai corsi indicando i criteri di riparto all’interno delle singole
qualifiche.
In tale ambito le parti
potranno altresì definire idonei processi formativi prevedendo anche la
possibilità del superamento dei tetti indicati.
Le lavoratrici ed i
lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire
alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario
delle lezioni, e successivamente, i certificati di regolare frequenza.
Le parti firmatarie si
faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali
competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
TITOLO
XI
TRATTAMENTO
DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI LAVORO
Art.
61
Trattamento
economico di malattia ed infortunio
In caso di assenza per
malattia ed infortunio la lavoratrice ed il lavoratore deve informare
immediatamente, di norma, prima dell’inizio del turno di servizio, l’Amministrazione
secondo le rispettive competenze e trasmettere l’attestazione di malattia
entro due giorni dalla data di rilascio.
Il datore di lavoro, è
tenuto ad anticipare per conto dell’INPS le indennità previste dalla legge
a partire dal primo giorno di malattia, inoltre, se la malattia è
riconosciuta ed assistita dall’INPS, e l’infortunio dall’INAIL, il
datore di lavoro, è tenuto ad integrare le prestazioni economiche
assicurative sino a raggiungere:
a)
il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per
malattia nell’arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia,
computando altresì la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica
che potrà avvenire a livello legislativo o di accordi interconfederali in
materia. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione
della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve
comunque essere superiore a quello che la lavoratrice ed il lavoratore
avrebbero percepito al netto se avessero lavorato, a titolo di emolumenti,
stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione della integrazione va
corrisposta in base alle norme di legge.
Il datore di lavoro può
recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di
diciotto mesi complessivi nell’arco di un triennio.
b) il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per
infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della
retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall’INAIL con conseguente
obbligo della lavoratrice e del lavoratore di rimborsare quanto percepito a
titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore
a quello che la lavoratrice o il lavoratore avrebbero percepito al netto se
avessero lavorato a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili.
Non si cumulano i periodi di
malattia con quelli di infortunio.
Nel caso in cui l’infortunio
o malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà
dell’Amministrazione a recuperare dal terzo responsabile le somme da essa
corrisposte a titolo di retribuzione e contributi subentrando nella
titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito.
Per le lavoratrici ed i
lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni
legislative che regolano la materia.
Art.
62
Assicurazioni
ed infortuni sul lavoro
L’Amministrazione è
tenuta ad assicurare le lavoratrici ed i lavoratori contro gli infortuni sul
lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
Art.
63
Tutela
della salute ed ambiente di lavoro
In attuazione dei contenuti
del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 “attuazione della direttiva
89/391 CEE, 89/654CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679
CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro” è istituita
a livello aziendale la figura di rappresentante per la sicurezza.
Per l’espletamento delle
funzioni della rappresentante o del rappresentante per la sicurezza è
riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un’ora per addetto.
Le parti entro tre mesi
dalla firma del presente CCNL, si incontreranno per definire, in coerenza con
i contenuti del citato Decreto Legislativo, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante per la sicurezza nonché quant’altro a ciò
riferito.
Art.
64
Superamento
delle barriere architettoniche
In attuazione dell’art. 24
della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i singoli Enti illustreranno alle
rappresentanze sindacali, entro 1 anno dalla firma del presente CCNL, i
progetti conformi alla normativa e finalizzati all’eliminazione delle
barriere architettoniche, comprensivi della previsione dei tempi di attuazione
che dovranno essere realizzati entro un ulteriore anno.
TITOLO
XII
RETRIBUZIONE
Art.
65
Elementi
della retribuzione
Gli elementi che concorrono
a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore sono i
seguenti:
-
minimo contrattuale del livello di inquadramento;
-
retribuzione individuale di anzianità ove acquisita;
-
eventuale assegno ad personam;
-
ogni altro elemento retributivo corrisposto alla dipendente od al
dipendente.
Art.
66
Inquadramenti
e conseguenti retribuzioni
Gli incrementi tabellari
tengono conto degli accordi nazionali intervenuti in materia e sono pari a:
-
1,2% dal 1 gennaio 2000,
-
1,1% dal 1 gennaio 2001.
I valori economici indicati
nelle colonne dei valori tabellari conglobati decorrono dal 1 gennaio 2000.
Le quote economiche maturate
dal 1 gennaio 2000 alla data di aggiornamento delle retribuzioni saranno
corrisposte con la retribuzione di ottobre 2000.
La tredicesima mensilità
dall'anno 2000 non subisce alcuna detrazione ma è pari ad un dodicesimo del
valore indicato per la retribuzione annua conglobata.
Ai lavoratori in servizio
alla data della sottoscrizione del presente CCNL spettano le sottoelencate
somme a titolo di arretrati per il biennio 01 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999,
in proporzione ai mesi lavorati e saranno corrisposte in due rate uguali con
le retribuzioni di novembre 2000 e marzo 2001:
AREA
AMMINISTRATIVA
| A1 |
825.000 |
| A2 |
895.000 |
| A3 |
970.000 |
| A4 |
1.030.000 |
| B1 |
1.100.000 |
| B2 |
1.190.000 |
| C1 |
1.200.000 |
| C2 |
1.290.000 |
| D1 |
1.380.000 |
| D2 |
1.650.000 |
| D3 |
2.175.000 |
| D4 |
2.800.000 |
|
Attuali posizioni economiche |
Attuali profili |
Valori
tabellari
01/01/2000 |
Valori
tabellari
01/01/2001 |
| |
|
|
|
| A2 |
Commessa/o |
23.490.172 |
23.748.563 |
| A4 |
Imp. d'ordine |
27.025.682 |
27.323.656 |
| B1 |
Imp. tecnico amm.vo |
28.936.574 |
29.255.706 |
| B2 |
Imp. di concetto |
31.094.106 |
31.437.524 |
| C2 |
Collab. dirett.va/o |
33.692.694 |
34.064.696 |
| D1 |
Coad. amm.va/o
(ad
esaurimento) |
36.214.250 |
36.613.990 |
| D2 |
Resp. di Area
amm.va
Dir. amm.va/o
(da 251 a 500
posti in convenzione) |
43.002.261 |
43.479.408 |
| D3 |
Dir. amm.va/o
(da 501 a 1000
posti in convenzione) |
56.419.801 |
57.047.910 |
| D4 |
Dir. amm.va/o
(oltre 1000
posti in convenzione) |
72.436.103 |
73.244.514 |
AREA
TECNICA
|
Attuali
posizioni economiche |
Attuali
profili |
Valori
tabellari
01/01/2000 |
Valori
tabellari
01/01/2001 |
|
|
|
|
|
| A1 |
Addetta/o pulizia |
21.632.680 |
21.870.639 |
| A2 |
Op. generica/o
Portiera/e
Addetta/o lav.
Addetta/o
guard.
Addetta/o
cucine
Telefonista |
23.490.172 |
23.748.563 |
| A3 |
Operaia/o
qualif.
Autista pat
B/C
Aiuto cuoca/o |
25.442.473 |
25.722.819 |
| A4 |
Operaia/o
spec.
Aut. pat. D/K
Centralinista
Cuoca/o |
27.025.682 |
27.323.656 |
|
Attuali
posizioni economiche |
Attuali
profili |
Valori
tabellari
01/01/2000 |
Valori
tabellari
01/01/2001 |
|
|
|
|
|
| A1 |
Addetta/o pulizia |
21.632.680 |
21.870.639 |
| A2 |
Op. generica/o
Portiera/e
Addetta/o lav.
Addetta/o
guard.
Addetta/o
cucine
Telefonista |
23.490.172 |
23.748.563 |
| A3 |
Operaia/o
qualif.
Autista pat
B/C
Aiuto cuoca/o |
25.442.473 |
25.722.819 |
| A4 |
Operaia/o
spec.
Aut. pat. D/K
Centralinista
Cuoca/o |
27.025.682 |
27.323.656 |
AREA
SOCIO-SANITARIA-ASSISTENZIALE
|
Attuali
posizioni economiche |
Attuali
profili |
Valori
tabellari
01/01/2000 |
Valori
tabellari
01/01/2001 |
|
|
|
|
|
| B2 |
Insegnante
titolo
superiore
Educatrice/ore
Massagiatrice/ore
non vedente
Animatrice/ore
con titolo
|
31.094.106 |
31.437.524 |
| C1 |
Infermiera/e
prof.le
Fisioterapista
Logopedista
Ass. sociale
Educatrice/ore
prof. tit. abil.
Massiofisiot.
non vedente
Responsabile
didattica/o |
31.755.727 |
32.106.423 |
| C2 |
Coord.
Respons. unità op. semplice
Coord.
(Fisioterap., Ass. soc., Educatrice/ore
Dir. corsi
form. prof.le |
33.692.694 |
34.064.696 |
| D1 |
Coord. resp. unità op.
complessa |
36.214.250 |
36.613.990 |
| D2 |
Resp. area
tecn. soc
Psicologa/o
Sociologa/o
Pedagog. |
43.002.261 |
43.479.408 |
| D3 |
Coord.
psicol.soc. pedagog. |
56.419.801 |
57.047.910 |
| D4 |
Dir.
psicol.soc. pedagog. |
72.436.103 |
73.244.514 |
|
Attuali
posizioni economiche |
Attuali
profili |
Valori
tabellari
01/01/2000 |
Valori
tabellari
01/01/2001 |
|
|
|
|
|
| A2 |
Ausiliaria/o
socio sanitaria/o
Bagnina/o |
23.495.172 |
23.748.563 |
| A3 |
Aus.
socio-san. sp
Ass. domic. e
dei servizi tutelari |
25.442.473 |
25.722.819 |
| A4 |
Massaggiatrice/ore
Ass.
dom. e dei servizi tutelari
formata/o |
27.025.682 |
27.323.656 |
| B1 |
Educatrice/ore
senza titolo
(esaurimento)
Insegnante
senza titolo (esaurim.)
Animatrice/ore
senza titolo
(esaurimento)
Istruttrice/ore
di laboratorio
Istruttrice/ore
di nuoto
Assist.
(vigilatrice/ore di infanzia) |
28.936.574 |
29.255.706 |
Con riferimento alle
posizioni economiche C2 e D1 la definizione della natura semplice o complessa
delle unità operative è demandata al rapporto tra le parti in sede
decentrata.
Art.
67
Retribuzione
individuale di anzianità
Rimangono congelati gli
importi eventualmente in godimento da ciascuna/o dipendente maturati a tale
titolo alla data di stipula del presente CCNL. Tali quote saranno corrisposte
alle ed agli aventi diritto a titolo di assegno alla persona non riassorbibile
sotto la voce “retribuzione individuale di anzianità”.
Art. 68
Lavoro
supplementare, straordinario, festivo, notturno
Il tetto annuo di ore
supplementari e straordinarie non può superare le 50 ore annue per
dipendente.
Il
lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore
di programmazione del lavoro.
Le
prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere
eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il
tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo
criteri definiti nell’ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.
E’
considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore
settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato
oltre le 48 ore settimanali.
Il
lavoro supplementare e straordinario deve essere compensato con un riposo
sostitutivo da fruirsi entro 30 giorni compatibilmente con le esigenze di
servizio.
Il
lavoro supplementare e quello straordinario, se non sono compensati con il
riposo sostitutivo, saranno retribuiti da una quota oraria della retribuzione
in atto maggiorata del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario
prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la
quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro
supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni
considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%.
Si
considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6.
Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui
all’art. 46 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il
lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato preventivamente
per iscritto, espressamente dall’Amministrazione.
Art.
69
Trattamento
economico conseguente a passaggio alla posizione economica superiore
Nel caso di passaggio a
posizione economica superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà
effettuato con la attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata
della differenza tra il valore iniziale della nuova posizione economica ed il
valore iniziale di quella di provenienza.
Art.
70
Assegni
familiari o aggiunta di famiglia
Gli assegni familiari o le
quote aggiunte di famiglia sono erogati secondo le norme vigenti.
Art.
71
Indennità
Alla lavoratrice ed al
lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spetta la seguente indennità lorda:
a) indennità per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente il
cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta
una “indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di
L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato fra le ore 22.00 e le ore
6.00.
Per il servizio di turno
prestato in giorno festivo compete una indennità di L. 30.000 lorde se le
prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di
turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
pari o inferiori alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore.
Nell’arco delle 24 ore del
giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per
ogni singola/o dipendente.
Art.
72
Corresponsione
della retribuzione e reclami sulla busta paga
La retribuzione deve essere
corrisposta alla lavoratrice ed al lavoratore in una data stabilita, comunque
non oltre il 7° giorno successivo alla fine di ciascun mese, il pagamento
della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in cui devono
essere distintamente specificati il nome dell’Ente, il nome e la qualifica
della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si
riferisce, l’importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e la
elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla
rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta-paga, deve
essere fatta all’atto del pagamento.
In caso di ritardo nella
corresponsione della retribuzione l’amministrazione è tenuta a
corrispondere anche gli interessi legali maturati.
Resta comunque la
possibilità da parte della lavoratrice e del lavoratore di avanzare eventuali
reclami in qualsiasi momento per irregolarità riscontrate.
Art.
73
Tredicesima
mensilità
A tutto il personale in
servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16
dicembre di ogni anno, composta di uno stipendio base annuo come da
inquadramento diviso dodici e della retribuzione individuale di anzianità, di
cui all'art. 67.
La tredicesima mensilità
non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per
motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione
dello stipendio o salario.
Nel caso di inizio o
cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, la lavoratrice
ed il lavoratore hanno diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della
tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese
superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Art.
74
Mensa
e vitto
E’ fatto obbligo alle
unità operative con più di 160 dipendenti di istituire il servizio mensa.
Le operatrici e gli
operatori che accompagnano e/o assistono i soggetti a mensa sono considerate/i
a tutti gli effetti in servizio e qualora consumino contestualmente loro
stessi il pasto non sono tenuti ad alcun rimborso.
I dipendenti che durante l’intervallo
usufruiscono della mensa sono tenuti al rimborso nella misura di £ 4.500 a
pasto.
Art.
75
Abiti
di servizio
Al personale cui durante il
servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e
calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti
gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell’amministrazione.
La spesa relativa, compresa
quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell’Amministrazione.
Alle dipendenti ed ai
dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti
gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto
delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Art.
76
Missioni
e trasferte
Alle lavoratrici ed ai
lavoratori comandate o comandati in servizio fuori sede in località distanti
oltre 20 Km. spetta, oltre al riconoscimento del tempo di percorrenza con
orario di servizio il rimborso delle spese così riconosciute:
- vitto: fino ad un massimo di £ 30.000 per ogni pasto e £ 4.000 per
colazione;
- alloggio: albergo di categoria massima “tre stelle” fino ad un
massimo di £ 140.000”;
- mezzi di locomozione: treno -
1^ classe ed eventuale supplemento rapido
ed in caso di vagone letto il singolo o T2; mezzo proprio, se autorizzato,
rimborso di 1/5 del costo della benzina più eventuale pedaggio autostradale.
Le trasferte e le modalità del viaggio dovranno essere preventivamente
autorizzate e concordate.
Art.
77
Attività
di soggiorno
Alle lavoratrici ed ai
lavoratori impiegate/i in attività di soggiorno spetta il trattamento
definito nell’ambito del rapporto tra le parti, in sede aziendale.
Art.
78
Trattamento
di fine rapporto
In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere
corrisposta una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura
pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.
Per il personale non
impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità precedente sulla
base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto alla
indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per
ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente
gradualità:
1)
15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71
al 30.12.72;
2)
20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72
al 29.11.73;
3)
25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73
al 30.12.73;
4)
30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
31.12.73.
Per il personale
impiegatizio l’indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno
intero di servizio ad una mensilità dal 31.12.73 al 31.5.1982.
Le frazioni di anno, anche
nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni
di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per tutto il personale per
il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la legge 29 maggio 1982 n.
297.
Le voci che rientrano nel
TFR sono le seguenti:
-
retribuzione come da inquadramento;
-
retribuzione individuale di anzianità;
-
indennità per mansioni superiori;
-
superminimi;
-
assegni ad personam;
-
premio di incentivazione;
-
tredicesima mensilità
-
indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 79
Premio di incentivazione
Il premio è articolato come
segue:
a tutto il personale, a
partire dal 1° luglio 1999 (erogazione luglio 2000) compete un premio di £.
800.000 annue lorde.
Tale
premio compete per intero se, nell’arco dell’anno che va dal 1° luglio al
30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
Per
ogni giorno di mancata presenza, detto premio è ridotto in ragione di £.
25.000 giornaliere.
Ai
fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto
premio le giornate:
- permessi straordinari retribuiti, permessi sindacali retribuiti, periodi di
astensione obbligatoria per maternità, il ricovero ospedaliero documentato, l’infortunio
sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.
Ai
fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché
non usufruite nel periodo 1° luglio - 30 giugno debbono essere considerate
come godute.
Il
premio sarà erogato in un’unica soluzione congiuntamente alla retribuzione
del mese di luglio di ogni anno.
Ai
fini del computo delle presenze di cui al presente articolo si fa riferimento
a sei giornate lavorative.
Per
le lavoratrici ed i lavoratori assunte/i successivamente al 1° luglio il
numero di giornate di presenza ed il corrispondente premio verrà erogato in
proporzione.
Per
ogni giorno di presenza oltre le 258 giornate annue e fino a 267 giornate
viene corrisposto un premio di incentivazione pari a £ 25.000 giornaliere.
TITOLO
XIII
PROCEDURE
PER L’ESAME DELLE CONTROVERSIE
Art.
80
Tentativo
di conciliazione
La lavoratrice/lavoratore e
le Associazioni possono promuovere, anche tramite l'associazione sindacale
alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione valido
anche ai fini previsti dall’art. 410 del cod. proc. civile.
La commissione è composta
da due membri, uno per ciascuna delle parti.
A tal fine l'Organizzazione
sindacale cui è stato conferito mandato da parte del lavoratore e l'AIAS
nomineranno, entro trenta giorni dalla sottoscrizione di questo contratto, un
rappresentante ciascuno per costituire la commissione di conciliazione
sindacale con competenza territoriale provinciale, che avrà sede presso
l'Organizzazione sindacale o presso altra sede che sarà congiuntamente
indicata nel predetto termine.
La richiesta deve essere
comunicata dal richiedente all'altra parte ed all'organizzazione sindacale.
La Commissione, ricevuta la
richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi entro dieci giorni e
tenta la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti possono
essere assistiti da persona o da associazione di sua fiducia.
Il tentativo di
conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque
espletato ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 31.3.1998 n. 80 ed ai fini dell’art.
412 bis del cod. proc. civ..
Se il tentativo di
conciliazione non riesce si forma processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti presenti e dai componenti della Commissione, con l’indicazione
sommaria delle ragioni del mancato accordo.
Il processo verbale è
redatto in quattro originali, due dei quali vengono immediatamente consegnati
a ciascuna delle parti.
Se il tentativo di
conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto
dalle parti e dai componenti della Commissione i quali certificano l’autografia
della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Il deposito del processo
verbale si effettua con le modalità indicate nell’ultimo comma dell’art.
411 del cod. proc. civ..
Art.
81
Commissione
paritetica Nazionale
L’AIAS
e le OO.SS. F.P.CGIL, FIST CISL E UIL Sanità, firmatarie del CCNL per
le dipendenti e i dipendenti dell'Associazione, concordano la costituzione
della Commissione Paritetica Nazionale, con sede presso l’AIAS –Sede
Nazionale - formata da tre rappresentanti delle OO.SS. F.P.CGIL FIST CISL E
UIL Sanità e tre rappresentanti dell’Associazione con il compito di
dirimere eventuali controversie interpretative derivanti dall’applicazione
in sede locale dei diversi istituti contrattuali. Le due parti contraenti sono
abilitate a chiedere, a mezzo di lettera raccomandata, la convocazione della
Commissione Paritetica Nazionale che si riunirà entro 15 giorni dalla data
della richiesta previo accordo con l’altra parte. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui
quali si basa. L’eventuale accordo sull’interpretazione della norma
sostituisce la clausola controversa fin dall’inizio della vigenza del
contratto.
NORMA
PROGRAMMATICA
Le parti, preso atto delle
norme previste dal D Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e/o
integrazioni in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere
tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di previdenza
complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate.
A tal fine convengono sulla
necessità di compiere una ampia disamina dei problemi relativi alla
costituzione di detto fondo, approfondendone tutti gli aspetti
tecnico-normativi ed economici.
Le parti concordano quindi
di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro
paritetico che potrà avvalersi dell’apporto di esperti competenti in
materia.
NOTA A VERBALE
Numero 1
Le parti convengono che
qualora in ambito territoriale, attraverso il confronto tra le stesse, si
evidenziassero in rapporto con le diverse realtà committenti in relazione
all'adeguamento delle rette e dei corrispettivi dei servizi erogati,
condizioni oggettive tali da non consentire il rispetto delle decorrenze date
dal presente contratto, possono essere definiti, a tale livello, percorsi
temporali diversamente articolati, eventualmente, anche con il supporto degli
organismi nazionali.
Numero 2
Le parti si impegnano ad
incontrarsi entro il mese di novembre 2000 per definire la materia del lavoro
notturno alla luce del D.Lgs. n. 532 del 26/11/1999 e dell'arbitrato.
|