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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il Personale non Medico
dipendente da Case di Cura private e Centri di
Riabilitazione
novembre 1995
Il giorno 29 /11/ 95 in Roma
tra
l'AIOP nella persona del Presidente, avv.Gustavo Sciach, assistito dal
Capo-delegazione dr.Emmanuel Miraglia e dal Segretario Generale dr.Franco
Bonanno, e dai componenti la Commissione: G.Bianco, M.Magni, F.Polenta e
A.Prandin, e dai Consulenti, avv.U.Icolari e dr.A.Buratti
e
le Federazioni Nazionali Sanità di:
CGIL, nelle persone di G.Nigro, P.Di Berto, M.Mastropietri, M.Bombini e
M.Zazzetti
CISL, nelle persone di G.Alessandrini, G.D'Angeli e G.Rumbo
UIL, nelle persone di C.Fiordaliso, M.D'Angelo e N.Salvatore
si è firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che regola il rapporto
di lavoro del personale non medico dipendente dalle Case di cura private e dai
Centri di Riabilitazione aderenti all'Aiop, composto da 65 articoli, da due
dichiarazioni congiunte e un allegato.
INDICE
TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 -
Disposizioni generali
Art. 3 -
Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 -
Decorrenza e durata
Art. 5 -
Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
TITOLO II -
RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 -
Contrattazione decentrata
Art. 7 -
Diritto all'informazione
TITOLO III -
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 8 -
Assunzione
Art. 9 -
Documenti di assunzione
Art. 10 -
Visite mediche
Art. 11 -
Periodo di prova
Art. 12 -
Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 13 -
Cumulo delle mansioni
Art. 14 -
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
TITOLO IV -
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 -
Orario di lavoro
Art. 16 -
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 17 -
Contratti di formazione-lavoro
Art. 18 -
Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 19 -
Mobilità
Art. 20 -
Riposo settimanale
Art. 21 -
Festività
Art. 22 -
Ferie
Art. 23 -
Permessi straordinari. Servizio militare o sostitutivo civile
Art. 24 -
Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale
Art. 25 -
Diritto allo studio
Art. 26 -
Patrocinio legale del dipendente
per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
TITOLO V -
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 27 -
Comportamento in servizio
Art. 28 -
Ritardi e assenze
Art. 29 -
Permessi - Recuperi
Art. 30 -
Provvedimenti disciplinari
TITOLO VI -
MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 31 -
Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 32 -
Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Art. 33 -
Tutela della salute ed ambiente di lavoro
TITOLO VII -
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 34 -
Retribuzione
Art. 35 -
Applicazione e corresponsione dei benefici contrattuali
Art. 36 -
Livelli funzionali e retributivi
Art. 37 -
Revisione dell'ordinamento
Art. 38 -
Indennità integrativa speciale (contingenza)
Art. 39 -
Retribuzione individuale di anzianità
Art. 40 -
Trattamento economico conseguente
a passaggio al livello funzionale superiore
Art. 41 -
Paga giornaliera e oraria
Art. 42 -
Lavoro supplementare, straordinario
Art. 43 -
Pronta disponibilità
Art. 44 -
Indennità
Art. 45 -
Indennità professionale
Art. 46 -
Premio di incentivazione
Art. 47 -
Tredicesima mensilità
Art. 48 -
Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 49 -
Vitto ed alloggio
TITOLO VIII -
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 50 -
Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Art. 51 -
Preavviso
Art. 52 -
Trattamento di fine rapporto
Art. 53 -
Indennità in caso di decesso
Art. 54 -
Rilascio di documenti e del certificato di lavoro
TITOLO IX -
DIRITTI SINDACALI
Art. 55 -
Rappresentanze sindacali
Art. 56 -
Assemblea
Art. 57 -
Permessi per cariche sindacali
Art. 58 -
Aspettativa sindacale
Art. 59 -
Contributi sindacali
TITOLO X -
PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE E PER L'ARBITRATO
NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
Art. 60 -
Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 61 -
Tentativo facoltativo di conciliazione presso
la Commissione di conciliazione dell'Ufficio del Lavoro
Art. 62 -
Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
Art. 63 -
Facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria
TITOLO XI -
NORME PARTICOLARI
Art. 64 (ex 42) -
Abiti di servizio
Art. 65 -
Attività sociali, culturali, ricreative
Dichiarazioni Congiunte e a Verbale
Allegato 1 -
Norme particolari per i Centri di Riabilitazione
Allegato 2 -
Norme di solidarietà occupazionale
Allegato 3 -
Pari opportunità
Allegato 4 - Accordo 6/9/94 sulla costituzione delle RSU
Allegato 5 -
Accordi OTA del 25/11/91 e del 6/12/91
Allegato 6 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
psicofisiche
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica a tutto il personale non medico alle dipendenze
di Presidi, I.R.C.C.S., Case di Cura e Centri di Riabilitazione associati all'A.I.O.P.
e a quello di Case di riposo a carattere assistenziale convenzionate o
accreditate con il S.S.N. che erogano esclusivamente assistenza sanitaria, i cui
settori sono associati all'A.I.O.P.
Per il personale degli I.R.C.C.S. e dei Presidi prevalgono sulle clausole del
presente contratto le norme regolamentari, ove esistenti, dichiarate
equipollenti ai fini dell'equiparazione dei titoli e dei servizi del personale
dipendente, a quelle del D.P.R. 761/79 con decreto ministeriale, nonché a quelle
del D.M. 30/1/1982 e successive modificazioni per quegli aspetti del rapporto non
sottoposti al succitato D.P.R. 761/79 e alla contrattazione collettiva.
Art. 2
Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato,
fatto salvo quanto gi previsto dal 2 comma dell'art. 1 per Presidi e I.R.C.C.S,
si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di
lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto
applicabili.
I prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate
dalle singole Case di cura e dei Presidi e I.R.C.C.S di cui al precedente art. 1
del presente contratto, purché non siano in contrasto con il presente contratto
e/o con norme di legge, fatto salvo quanto gi previsto dal 2 comma dell'art. 1
per i Presidi e I.R.C.C.S.
Art. 3
Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed
a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con
alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Il presente C.C.N.L. costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le
parti contraenti.
Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale
nazionale per l'interpretazione autentica della norma.
Sono fatte salve ad esaurimento le condizioni normo economiche di miglior
favore.
Art. 4
Decorrenza e durata
Il presente accordo si riferisce al periodo dall'1.1.94 al 31.12.97 per la parte
normativa, per la parte economica si riferisce al periodo dall'1.1.94 al
31.12.95.
Art. 5
Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero sono
tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso
non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione
dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le
strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione
alle predette aziende ed enti.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto
deve essere comunicata alla Presidenza nazionale dell'Associazione datoriale
stipulante; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con le
singole aziende ed enti deve essere comunicata rispettivamente alle Sedi locali
dell'Associazione e alle aziende interessate.
Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende ed
enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti
radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una
comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga
comunicazione viene effettuata anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del
carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle
azioni di sciopero sono cosi articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche
nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una
intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le
48 ore consecutive;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in
un unico e continuato periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno;
d) garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o
organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come
indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino
singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili
professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le
assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro.
Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
1) nel mese di agosto;
2) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
3) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturali.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 6
Contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata si realizza a livello regionale e aziendale e ha
come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni sindacali pi compiute, di
realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei
presidi dell'area privata, di consentire soluzioni pi appropriate alle
problematiche di gestione del lavoro.
Le parti escludono sul trattamento economico (livelli retributivi, classi,
aumenti periodici biennali ed eventuali indennità nonché, sulla materia
espressamente prevista dal presente contratto, il ricorso a trattative ed
accordi locali, se non per l'applicazione di tutte le parti del contratto, senza
alterarne il contenuto.
A livello regionale, le parti dovranno definire:
a) la predisposizione dei criteri di avviamento del personale ai corsi di
aggiornamento, qualificazione e riqualificazione;
b) la definizione dell'applicazione delle norme inerenti i contratti di
formazione lavoro e degli altri espressamente rinviati a tale livello;
c) l'esatto inquadramento di eventuali figure professionali atipiche, non
previste dal vigente CCNL e dalle relative declaratorie e profili professionali,
al fine di una esatta collocazione dei predetti prestatori d'opera nei livelli
contrattuali definiti.
Vengono demandati alla contrattazione decentrata, l'organizzazione del lavoro e
le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi e le
materie espressamente previste dagli articoli:
Art. 15 Orario di lavoro;
Art. 16 Part time;
Art. 19 Mobilità;
Art. 22 Ferie;
Art. 24 Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale;
Art. 25 Diritto allo studio;
Art. 33 Tutela salute e ambiente di lavoro;
Art. 42 Lavoro supplementare e straordinario;
Art. 43 Pronta disponibilità.
Le attività sociali, culturali e ricreative, di cui all'art. 65, sono demandate
alla contrattazione regionale.
Per la realizzazione di programmi, purché concordati tra le parti secondo i
principi di cui all'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, la
contrattazione aziendale riguarda le innovazioni sulla organizzazione del lavoro
e i risultati conseguiti, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di
qualità, e altri elementi di competitività.
Art. 7
Diritto all'informazione
Le parti, considerato anche quanto stabilito dall'accordo Governo-Parti Sociali
del 23 luglio 1993, condividono la necessità di un sempre maggiore sviluppo di
corrette relazioni sindacali.
In questo senso, particolare importanza rivestono l'esame delle problematiche
proprie del settore, l'individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di
debolezza.
A tal fine le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e
organizzative, alle diverse articolazioni nell'ambito territoriale nazionale e
ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive
responsabilità della parte datoriale e delle OO.SS. si impegnano alla
acquisizione di elementi di conoscenza comune.
Le sedi di informazione sono:
a) Livello Nazionale.
Annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione porterà a
conoscenza delle OO.SS.:
- le prospettive e l'andamento del settore;
- l'andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;
- l'andamento dell'occupazione femminile;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzo dei CFL, del part time, dei
contratti a termine.
b) Livello Regionale.
- l'andamento del settore con particolare attenzione all'aspetto occupazionale e
a eventuali situazioni di crisi;
- necessità di promozione di iniziative nei confronti degli Enti preposti ad
attivare e/o potenziare corsi di riqualificazione, aggiornamento o
qualificazione professionale per le realtà di cui al presente CCNL;
- ove richiesto saranno garantite tempestive informazioni sullo stato di
attuazione degli accreditamenti.
c) Livello Aziendale.
Fermo restando le competenze proprie delle Amministrazioni, queste forniscono,
ove richiesto, informazioni riguardanti il personale, l'organizzazione del
lavoro e il funzionamento dei servizi, nonché forniscono informazioni relative
agli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le
conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità
di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei
lavoratori.
TITOLO III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 8
Assunzione
L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme
di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro di diritto privato.
L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente la data della medesima,
la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnato il
lavoratore, relativo trattamento economico e la sede di lavoro.
Per gli Istituti a carattere scientifico si fanno salve le norme regolamentari
ove esistano.
Per le assunzioni presso i Presidi di cui all'art. 43 della Legge 23 dicembre
1978, n. 833, dovranno comunque essere salvaguardate le norme che regolano
l'equiparazione dei titoli e dei servizi e pertanto avverranno a termini
dell'art. 25 del DPR 761/79, del DM 30/1/82 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Nell'ambito delle assunzioni per concorso, le Amministrazioni prevederanno
limitatamente alle figure non apicali una riserva per il personale interno per
dei posti messi a concorso nella misura del 35%, fatte salve diverse
disposizioni regolamentari.
Art. 9
Documenti di assunzione
All'atto dell'assunzione il lavoratore tenuto a presentare e/o consegnare i
seguenti documenti:
- libretto di lavoro o documento equipollente;
- codice fiscale;
- carta di identità o documento equipollente;
- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti
che il lavoratore non affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi
sanitari pubblici;
- libretto sanitario ove richiesto a norma di legge;
- titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di
abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; qualsiasi altro
documento previsto dalla vigente normativa;
- certificato di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta
semplice;
- certificato casellario giudiziale;
- certificato carichi pendenti.
Il lavoratore altresì tenuto a presentare certificato di residenza di data non
anteriore a tre mesi e comunicare l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso
dalla residenza.
In costanza di rapporto il lavoratore altresì tenuto a certificare
tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.
Art. 10
Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio (e ciò prima dell'effettivo instaurarsi del
rapporto di lavoro), l'Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica del
prestatore d'opera e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia
o da organi sanitari pubblici.
Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali
accertamenti solo ad opera degli organi sanitari pubblici: gli oneri per gli
eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente
sono a carico della Struttura Sanitaria.
Art. 11
Periodo di prova
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non
superiore a:
- due mesi per le qualifiche fino al 4 livello;
- sei mesi per le qualifiche dal 5 livello in poi.
Durante tale periodo reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di
lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,
ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa
alle giornate o alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie e della
tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita
contrattualmente per la qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore
sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di
riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario, il rapporto di
lavoro si intender risolto a tutti gli effetti.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla
disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in
servizio.
Art. 12
Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e
qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13 della
Legge 300 del 20/5/1970.
Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti
dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e
fatte salve le attribuzioni del Direttore Sanitario, può essere assegnato
temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti
alla sua categoria e qualifica, sempre che ci non comporti alcun mutamento
sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.
Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni.
Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica
superiore alla sua deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata
della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita,
maggiorata della differenza di livello fra la qualifica superiore medesima e
quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti
contrattuali salariali.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che debbono risultare da atto
scritto, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività
svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia
avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, semprechè il
lavoratore sia in possesso del titolo professionale ove richiesto.
Art. 13
Cumulo delle mansioni
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di pi mansioni di diversa
categoria e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente,
il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica
corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere
di prevalenza nel tempo.
In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di
lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione
percepita dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il livello
pertinente alla mansione superiore e quello di inquadramento.
Art. 14
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente
inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la propria
qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità
derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere
organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo per il recupero del
dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della
qualifica rivestita, anche ricorrendo a una novazione del rapporto ove esista in
organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti
vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.
TITOLO IV
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15
Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario settimanale fissato in 36 ore per i dipendenti
inquadrati dal 1all'8 livello e in 38 ore per gli altri dipendenti, da
articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo
consenta, anche su 5 giorni.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione
con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni
di legge del Direttore Sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni
giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le
rappresentanze sindacali di cui all'art. 55.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, entro il
primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le
rappresentanze sindacali di cui all'art. 55 e sempre fatte salve le attribuzioni
di legge del Direttore Sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle
comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal successivo 7
comma dell'art. 42 del presente contratto.
Art. 16
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Si richiamano espressamente le norme di cui alla Legge 19/12/1984 n. 863, e
successive modificazioni.
Si conviene che, a titolo indicativo, le percentuali dei contratti a tempo
parziale che potranno essere stipulati non potranno superare il 25% del numero
dei dipendenti a tempo pieno in organico.
Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo intese con le
organizzazioni sindacali di cui all'art. 55.
L'assunzione di personale a tempo parziale, sia esso a tempo determinato che a
tempo indeterminato, può essere effettuata anche per motivate esigenze della
struttura e deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
1. il periodo di prova per i nuovi assunti corrispondente a quello per i
lavoratori assunti a tempo pieno;
2. la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell'orario con
riferimento, secondo i casi, al giorno, alla settimana, al mese, all'anno,
comunque non inferiore a 1/3 dell'orario di lavoro previsto per il tempo pieno;
3. il trattamento economico e normativo.
Nel caso di tempo parziale giornaliero ammessa la prestazione di lavoro oltre
l'orario concordato nel limite massimo individuale di 2 ore giornaliere e con un
limite massimo individuale di 60 ore annue.
La prestazione aggiuntiva può essere richiesta per esigenze di servizio e/o
qualora la Struttura Sanitaria versi in particolari difficoltà organizzative
derivanti da concomitanti assenze per malattia e/o infortunio e/o maternità e/o
ferie e/o aspettativa di altri dipendenti.
Il trattamento economico ivi compresi indennità di contingenza, automatismi di
carriera ed ogni indennità a qualsiasi titolo erogata viene determinato
riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della
prestazione lavorativa effettiva. In caso di tempo parziale verticale con
prestazione piena tutte le indennità di turno e di presenza vengono corrisposte
in misura integrale per l'intera giornata.
Nel caso di tempo parziale giornaliero o settimanale o mensile o annuale il
periodo di ferie rimane uguale a quello previsto per i lavoratori a tempo pieno,
fatto salvo il trattamento economico ridotto in percentuale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve prevedere la priorità nel passaggio
da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori gi in forza rispetto
ad eventuali nuove assunzioni.
A tale scopo i lavoratori interessati al passaggio da tempo pieno a tempo
parziale o viceversa dovranno far pervenire richiesta scritta
all'Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.
Nel passaggio senza soluzioni di continuità dal tempo pieno al tempo parziale e
viceversa non vi l'obbligo di un periodo di prova.
In caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, lo
stesso potrà avere anche durata predeterminata.
Qualora il tempo parziale sia a termine, consentita l'assunzione di personale
con contratto a tempo determinato, per completare il normale orario di lavoro
giornaliero, settimanale, mensile e annuale, fino a quando l'interessato
osserverà il tempo parziale.
Il lavoratore che abbia ottenuto il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale
o viceversa, per i due anni successivi sarà collocato in coda alle eventuali
graduatorie.
Art. 17
Contratti di formazione-lavoro
L'assunzione di personale con C.F.L. avverrà secondo le norme delle leggi
863/84, 407/90 e 451/94, nonché dell'accordo interconfederale
Confindustria-Organizzazioni Confederali dei lavoratori del 31/1/95.
Per le professionalità con titolo abilitante si applica quanto previsto al comma
2 lettera b) dell'articolo 16 della L. 451/94; per tali figure l'inquadramento
avverrà direttamente al livello di destinazione.
Ai fini dell'individuazione delle tipologie contrattuali di cui all'art. 16
della L. 451/94 e dei conseguenti accordi interconfederali in materia, sono
considerate intermedie le professionalità dei dipendenti inseriti nel secondo,
terzo, quarto e quinto livello, mentre vengono considerate elevate quelle dei
prestatori d'opera inseriti dal 6 livello fino all'11 livello.
Le parti convengono altresì che i C.F.L. con inquadramento di destinazione di 2
livello avranno durata pari a 12 mesi e che ai relativi contrattisti verrà
attribuito il trattamento del 2 livello fin dall'inizio.
Art. 18
Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente
contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge 28/2/1987, n. 56, l'apposizione di
un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nelle ipotesi di cui
all'art. 1 della legge 18/4/1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni
ed agli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 761/79 per gli IRCCS e Presidi, nonché
all'art. 8 bis del D.L. 29/1/1983 n. 17, convertito con modificazione dalla
legge 25/3/1983 n. 79, consentita, in relazione alle particolari esigenze
assistenziali, al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti
ipotesi:
a) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la
totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente
contratto durante il periodo di ferie, per una percentuale non superiore al 30%
dell'organico in forza;
b) per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze
straordinarie nel limite di 6 mesi;
c) per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal
Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d) per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali,
attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via
sperimentale e per un tempo limitato;
e) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo per
12 mesi;
f) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non
retribuito concesso dall'Amministrazione;
g) assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con
contratto a tempo parziale e determinato;
h) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere
giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.); nonché in caso
di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione
del giudizio;
i) per i Presidi e I.R.C.C.S. anche nelle more dell'espletamento dei concorsi
per la copertura di posti vacanti in organico;
j) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi,
servizio militare o sostitutivo civile).
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a
carenze stabili dell'organico, previsto dalle norme vigenti.
Art. 19
Mobilità
L'istituto della mobilità concerne solo l'utilizzazione temporanea del personale
in presidi, servizi, uffici della struttura sanitaria diversa dalla sede di
assegnazione, rientrando invece nel potere organizzatorio della stessa struttura
e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 300/70 l'utilizzazione
del personale nell'ambito dei servizi, uffici o presidi, cui originariamente
stato assegnato il dipendente.
La mobilità, che comporta la utilizzazione anche temporanea del personale in
presidi, servizi, uffici della struttura sanitaria diversa dalla sede di
assegnazione, sarà utilizzato dalla Direzione Sanitaria o dal Coordinatore
medico o dal responsabile del servizio in relazione alle esigenze di servizio
secondo criteri concordati con la rappresentanza sindacale di cui all'art. 55,
nel rispetto dell'art. 13 della L. 300/70.
Art. 20
Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un
giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata
coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come
una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subir alcuna
maggiorazione, ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
Art. 21
Festività
Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna
delle seguenti festività:
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Anniversario della Liberazione (25 aprile);
4) Lunedì di Pasqua;
5) Festa del lavoro (1 maggio);
6) Assunzione della Madonna (15 agosto);
7) Ognissanti (1 novembre);
8) Immacolata Concezione (8 dicembre);
9) Natale (25 dicembre);
10) S.Stefano (26 dicembre);
11) Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale
retribuzione di cui al successivo art. 34.
I lavoratori, che per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la
propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un
corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di
servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non
fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di
riposo settimanale di cui all'art. 20, il lavoratore ha diritto a fruire di un
ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dalla Amministrazione in
accordo con l'interessato compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 22
Ferie
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni
lavorativi per anno solare.
Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni
lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere
effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore.
Al personale di cui alla lettera a) 1 comma del successivo art. 44 spetta, in
aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici
giorni, di cui alla legge 28/3/68 n. 416 e successive modificazioni ed
integrazioni.
In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore
la normale retribuzione di cui al successivo art. 34.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero
periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetta, per
ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante,
a norma del 1 comma del presente articolo.
Il dipendente in sostituzione delle festività soppresse ha diritto inoltre a far
tempo dal 1 gennaio 1991, a cinque giornate di ferie da fruirsi entro l'anno
solare.
L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione
previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 55, sulla base di
criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la
Direzione Sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito
l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore Sanitario.
Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque
momento dell'anno. Le chiusure annuali delle strutture sanitarie, ove
autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve
le cinque giornate di cui al comma 5, che potranno essere fruite in altro
periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e
dell'azienda.
Non ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle
ferie.
Art. 23
Permessi straordinari. Servizio militare o sostitutivo civile
Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi
straordinari nei seguenti casi:
1) Permessi retribuiti:
a) per matrimonio, giorni 15 di calendario;
b) per gravidanza e puerperio, secondo le norme di legge;
c) per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento
professionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove
stesse;
d) in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di
famiglia, dei genitori, dei figli e dei fratelli, spetta al lavoratore un
permesso limitatamente a cinque giorni;
e) il lavoratore donatore di sangue ha diritto ai permessi di cui alla legge
13/7/1967 n. 584;
f) per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali secondo le
norme di legge;
g) per gravi e documentate ragioni il lavoratore può chiedere e
l'amministrazione può concedere un periodo di permesso straordinario anch'esso
retribuito, non superiore a cinque giorni;
h) per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la
normativa vigente.
2) Permessi non retribuiti:
a) purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le
rappresentanze sindacali di cui all'art. 55, i lavoratori potranno richiedere di
essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di
lavoro, al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e
specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura
sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra
previsti i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i
risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi;
b) in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per
malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di
famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso di norma non inferiore
a quindici giorni e non superiore a sei mesi;
c) in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei
paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della
legge n. 49/87.
3) Permessi per handicap di cui alla L. 104/92 e successive modificazioni.
Tutti i permessi dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo utile (e
comunque di norma almeno sette giorni prima) per permettere la sostituzione e
potranno essere o meno concessi compatibilmente con le esigenze della Struttura,
ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.
Servizio militare o sostitutivo civile:
in caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi o per servizio
sostitutivo civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro
rimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il
lavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a
disposizione della struttura sanitaria entro un mese dalla data di cessazione
del servizio potrà essere considerato dimissionario.
Art. 24
Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale
Le parti, al fine di realizzare una pi qualificata assistenza, convengono sulla
necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione dei
lavoratori operanti nell'area sanitaria privata ai corsi di qualificazione
professionale, richiesti dalle prestazioni offerte dalla struttura stessa.
A tale scopo i dipendenti che potranno usufruire di permessi retribuiti non
potranno superare le seguenti percentuali per quanto riguarda la partecipazione
a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione attinenti alla
materia di pertinenza:
il 12% del personale dell'area sanitaria ed assistenziale inquadrato nei livelli
retributivi I, II, III, IV;
l'8% del restante personale non medico globalmente inquadrato.
In sede di contrattazione decentrata vengono individuate priorità in base alle
quali programmare la qualificazione del personale, tenuto conto delle esigenze
di servizio.
Nelle percentuali dei dipendenti che potranno partecipare ai corsi di
qualificazione rientra anche la frequenza ai corsi per l'acquisizione dei titoli
di base richiesti per l'iscrizione alle scuole professionalizzanti.
Al riguardo le Amministrazioni e le rappresentanze sindacali di cui all'art. 55
concorderanno i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per
l'accesso ai corsi propedeutici ed ai corsi professionali, indicando i criteri
di riparto all'interno delle singole qualifiche, che comunque non dovranno
superare il 10% delle stesse, s da garantire la funzionalità dei servizi.
Per indicare la graduatoria dei beneficiari le Amministrazioni e i
rappresentanti sindacali di cui all'art. 55 dovranno dare la precedenza agli
infermieri generici e agli ausiliari socio-sanitari specializzati.
Nell'adozione di tali criteri si dovrà tenere conto dell'anzianità anagrafica e
successivamente di quella di servizio.
Parimenti a quanto sopra previsto le parti firmatarie, sempre a livello
regionale e provinciale, si faranno carico di far predisporre dagli Assessorati
regionali alla sanità e all'assistenza e dalle Aziende USL programmi concernenti
i corsi di infermiere professionale e di altre figure, anche decentrando
l'esercizio di detti corsi, teorici e pratici, all'interno delle strutture
private.
Nell'ambito delle percentuali di cui al 2 comma, i lavoratori frequentanti i
corsi di cui ai comma precedenti potranno godere di una riduzione di quattro ore
settimanali di servizio, con retribuzione, per il periodo di effettiva frequenza
alla scuola.
A tal fine i lavoratori dovranno fornire all'Amministrazione il certificato di
iscrizione al corso, il calendario degli studi e, successivamente, i certificati
di regolare frequenza. Le domande dovranno essere presentate per iscritto non
oltre il 30 settembre di ogni anno. La riduzione di orario non cumulabile
essendo fruibile solo con cadenze settimanali e parimenti non si somma ad altre
riduzioni di orario comunque dovute o richieste per altro motivo.
Le ore di tirocinio pratico espletate nella struttura di cui il lavoratore
dipendente sono considerate lavoro effettivo.
In ogni caso la concessione di permessi di cui al presente articolo dovrà
comunque garantire in ciascun raggruppamento e servizio lo svolgimento delle
attività assistenziali mediante accordo con le rappresentanze sindacali di cui
all'art. 55.
Con l'entrata in vigore del presente articolo si intendono abolite tutte le
precedenti disposizioni in materia.
Art. 25
Diritto allo studio
Il limite massimo di tempo per diritto allo studio di 150 ore annue individuali.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate
annualmente in ragione del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno
una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di
abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente
riconosciuti.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti
in forza dell'art. 24.
Art. 26
Patrocinio legale del dipendente
per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi
all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata
negligenza o colpa del dipendente che comportino l'adozione di provvedimenti
disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumer a proprio carico,
ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura
del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
dipendente da un legale.
L'Amministrazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con
sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per
dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
TITOLO V
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 27
Comportamento in servizio
Il lavoratore, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza sanitaria,
deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione
dell'assistito, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando
ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua
assistenza.
Il lavoratore deve rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della
struttura ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite
dall'Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui opera ed
osservare in modo corretto i propri doveri.
E' fatto divieto al lavoratore di prestare la propria attività al di fuori delle
strutture di appartenenza anche in caso di sospensione cautelativa.
La prestazione di lavoro a carattere continuativo esplicata al di fuori del
rapporto di lavoro, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, costituisce giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Art. 28
Ritardi e assenze
Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il
registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo e comunque attestando le
presenze secondo le modalità di rilevazione in uso nella Struttura.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della
retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato
sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione.
Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle
persone o all'Ufficio a tanto preposto dalla struttura sanitaria, giustificate
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore salvo legittimo e
giustificato impedimento.
In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata
della assenza stessa.
In caso di malattia eguale comunicazione deve essere effettuata, prima
dell'inizio del turno di servizio, anche nel caso di eventuale prosecuzione
della malattia stessa.
L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i tre giorni consecutivi,
considerata mancanza gravissima.
Art. 29
Permessi - Recuperi
Al dipendente possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze
personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero. Eccezionalmente e comunque, salvo diversa pattuizione,
nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono essere concessi
permessi anche di durata pari all'orario giornaliero.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere, 36 ore nel corso
dell'anno.
Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o pi soluzioni in relazione alle
esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente
per il numero di ore non recuperate.
Art. 30
Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione debbono essere
adottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del 20/5/70, e nel pieno
rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per
iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni
per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato
di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui
conferisce mandato), nonché nel rispetto da parte del datore di lavoro dei
principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità
ed immodificabilità della contestazione disciplinare.
Al riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare deve essere
inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui
gli organi direttivi sanitari ed amministrativi degli istituti di cui all'art. 1
del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato
dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della
deduzione da parte del lavoratore.
Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in
cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al
rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine "ab initio"
per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per
discutere della contestazione.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti
provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a
dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del
principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il
lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione
ai sensi dell'art. 12 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza
giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza
giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei
compiti assegnati;
d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle
indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla
qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla
Struttura;
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle
disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso i degenti, il pubblico e gli
altri dipendenti;
h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la
fisionomia propria della struttura sanitaria e non attui metodologie educative,
didattiche e riabilitative proposte dalle equipes direttive;
i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia,
all'ordine e all'immagine della struttura sanitaria, fermi restando i diritti
tutelati dalla L. 300/70;
j) ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento, anche di carattere
temporaneo di cui all'art. 9 del presente C.C.N.L;
k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale
lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale.
Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle
normative vigenti, consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo:
A) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano
carattere di particolare gravità;
B) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate
ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente e/o seguente alle
festività ed alle ferie;
C) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti
di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dalla applicazione della prima
sanzione;
D) assenze per simulata malattia;
E) introduzione di persone estranee nell'azienda senza regolare permesso;
F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
G) alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o
dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni
irregolari su queste;
H) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
I) per violazione del segreto professionale e di ufficio per qualsiasi atto
compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo,
all'Amministrazione o a terzi;
J) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
K) per svolgimento di attività continuativa privata o comunque per conto terzi,
con esclusione dei rapporti a tempo parziale;
L) per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i
principi generali di diritto vigente;
M) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della
Struttura;
N) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori
all'interno della Struttura;
O) per atti di libidine commessi all'interno della Struttura.
E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde
procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al
dipendente sospeso cautelativamente concesso un assegno alimentare nella misura
non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di
famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non
esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento del
licenziamento per mancanze.
TITOLO VI
MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 31
Trattamento economico di malattia ed infortunio
In caso di assenza per malattia ed infortunio non professionale il lavoratore
deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di
servizio, la Direzione Sanitaria o quella Amministrativa secondo le rispettive
competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data
del rilascio.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto
perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate
le denunce di legge.
Il datore di lavoro tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità
previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia, inoltre. se la
malattia indennizzata e assistita dall'INPS e l'infortunio dall'INAIL, il datore
di lavoro tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a
raggiungere:
a) il 100% della retribuzione globale sino al 365 giorno di assenza per malattia
nell'arco di quattro anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando
altresì la malattia in corso.
Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della
malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque
superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse
lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. La
corresponsione della integrazione va corrisposta in base alle norme di legge
(Legge 29/2/80 n. 33 art. 1).
Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si
assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell'arco di un
quadriennio mobile. Si conviene per, che, in via eccezionale, per quei
lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha
comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento del prefissato
periodo di comporto, questo va prolungato di due mesi, da diciotto a venti mesi;
qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 20
mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non
retribuito, che può protrarsi per un massimo di tre mesi (dal 20 al 23 mese),
purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;
b) il 100% della retribuzione globale sino al 365 giorno di assenza per
infortunio. Il datore di lavoro tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione,
salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL, con conseguente obbligo del
lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto
trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore
avrebbe percepito al netto, se avesse lavorato, a titolo di emolumenti
stipendiali fissi e non variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior
favore delle singole amministrazioni.
Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all'indennità di malattia
dovuta dall'istituto previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della
struttura sanitaria, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare,
richiesta o disposta ai sensi dell'art. 5 della legge 20/5/70 n. 300, nelle
fasce orarie di reperibilità previste dal D.M. 8/1/1985 - G.U. n. 33/85 - e
successive modificazioni.
Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a
visita specialistica o ambulatoriale, comunque ha l'obbligo di avvertire
l'Amministrazione entro le ore 9.00 dello stesso giorno.
In caso di licenziamento del lavoratore comminato dopo il raggiungimento
dell'età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà limitato alla
sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva
insorgenza di malattia.
Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di
terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile
le somme da essa corrisposte, subentrando la Struttura sanitaria nella
titolarità delle corrispondenti azioni legali, nei limiti del danno subito.
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni
legislative che regolano la materia.
Art. 32
Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
L'Amministrazione tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul
lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
Art. 33
Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Le organizzazioni sindacali hanno diritto di controllare l'applicazione della
norma per la tutela della salute psicofisica dei lavoratori, ai sensi dell'art.
9 dello Statuto dei lavoratori e di quanto previsto dalla legge 833/78, fatte
salve le attribuzioni di legge della Direzione Sanitaria.
Le parti si impegnano a incontrarsi entro il 31 dicembre 1995 per dare
attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 626/94.
TITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 34
Retribuzione
La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti composta da:
- retribuzione come da livello;
- indennità di contingenza;
- retribuzione individuale di anzianità;
- tredicesima mensilità;
- trattamento di fine rapporto;
- elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti di cui agli artt. 21, 42,
43, 44, 45, 46, 51.
Al personale, ove spettante, corrisposto l'assegno per il nucleo familiare o le
quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della legge 153/88 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 35
Applicazione e corresponsione dei benefici contrattuali
Con decorrenza dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 la paga base incrementata,
previo assorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale, delle seguenti
misure mensili lorde:
|
1 livello |
L. 66.000 |
|
2 livello |
L. 69.000 |
|
3 livello |
L. 74.000 |
|
4 livello |
L. 77.000 |
|
5 livello |
L. 82.000 |
|
6 livello |
L. 87.000 |
|
7 livello |
L. 92.000 |
|
8 livello |
L. 109.000 |
|
9 livello |
L. 122.000 |
|
10 livello |
L. 149.000 |
|
11 livello |
L. 169.000 |
Con decorrenza 1/12/95 gli incrementi della paga base sono ulteriormente
rideterminati negli importi di seguito indicati:
|
1 livello |
L. 94.000 |
|
2 livello |
L. 98.000 |
|
3 livello |
L. 104.000 |
|
4 livello |
L. 109.000 |
|
5 livello |
L. 115.000 |
|
6 livello |
L. 125.000 |
|
7 livello |
L. 141.000 |
|
8 livello |
L. 161.000 |
|
9 livello |
L. 180.000 |
|
10 livello |
L. 220.000 |
|
11 livello |
L. 250.000 |
I nuovi stipendi base annui a regime comprensivi della E.D.R. di cui alla L.438/92
sono di conseguenza rideterminati negli importi seguenti:
|
1 livello |
L. 7.449.000 |
|
2 livello |
L. 8.547.000 |
|
3 livello |
L. 9.669.000 |
|
4 livello |
L. 10.729.000 |
|
5 livello |
L. 12.141.000 |
|
6 livello |
L. 13.371.000 |
|
7 livello |
L. 15.563.000 |
|
8 livello |
L. 17.703.000 |
|
9 livello |
L. 20.471.000 |
|
10 livello |
L. 28.091.000 |
|
11 livello |
L. 36.833.000 |
Art. 36
Livelli funzionali e retributivi
1 LIVELLO - L. 7.449.000
Personale addetto alla pulizia.
Il personale inquadrato al 1 livello sarà inserito al 2 livello al compimento
del sesto mese di servizio nello stesso ente.
2 LIVELLO - L. 8.547.000
Ausiliario socio sanitario, ausiliario di assistenza per anziani, operaio
qualificato, lavandaio, addetto alla cucina o guardaroba, telefonista, commesso,
disinfettatore, bagnino, portiere.
Detto personale, alla maturazione di una anzianità di tre anni di servizio nel 2
livello nello stesso ente verrà inserito al 3 livello.
3 LIVELLO - L. 9.669.000
Ausiliario socio sanitario specializzato, addetto all'assistenza per anziani,
assistente bambini, assistente ed accompagnatore per disabili, aiuto cuoco.
4 LIVELLO - L. 10.729.000
Centralinista, operaio specializzato, operaio tecnico, operaio ad alta
specializzazione, assistente socio-sanitario con funzioni educative, assistente
socio-sanitario con funzioni di sostegno (per i Centri di lungodegenza per
anziani non autosufficienti), impiegato d'ordine, massaggiatore, perforatore,
operatore di centri elettronici, portiere centralinista, cuoco, autista, operaio
manutentore, operatore tecnico addetto all'assistenza.
Per quel che concerne l'inquadramento degli OTA le parti si richiamano
espressamente all'accordo stipulato tra le OO.SS. e quelle datoriali in data
25/11/91, che si allega e diventa parte integrante del presente CCNL.
Gli ausiliari sociosanitari specializzati che a seguito di corsi professionali
interni gi esplicati o per accordi aziendali sono stati gi inquadrati nel 4
livello, conservano detta collocazione, senza ulteriore passaggio ad altra
posizione funzionale; essi conserveranno "ad personam" il solo trattamento
economico e normativo previsto per il 4 livello, pur continuando a svolgere
tutti i compiti esplicati, senza per avere la superiore qualifica afferente alla
nuova funzione.
5 LIVELLO - L. 12.141.000
Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento), insegnante (senza titolo
specifico, ad esaurimento), istruttore di nuoto, assistente per l'infanzia,
operatore tecnico coordinatore (capo servizio operai), autista addetto
prevalentemente alla conduzione di autoambulanza, infermiere generico,
infermiere psichiatrico (con un anno di scuola), puericultrice, impiegato
d'ordine, dopo cinque anni di permanenza nella qualifica nello stesso ente,
cuoco dopo dieci anni di permanenza nella qualifica nello stesso ente, cuoco con
diploma professionale di scuola alberghiera, impiantista, animatore, tecnico di
attività motoria in acqua.
6 LIVELLO - L. 13.371.000
Impiegato amministrativo di concetto, infermiere psichiatrico con due anni di
scuola, vigilatrice di infanzia, programmatore di centro elettronico, assistente
sanitario, terapista della riabilitazione, educatore professionale, insegnante
corsi formazione professionale, assistente sociale, tecnico della riabilitazione
(ortottista, logopedista, psicomotricista), infermiere professionale, tecnico di
laboratorio, di radiologia, centro trasfusionale, anatomia patologica,
odontoiatria, massofisioterapista, massaggiatore non vedente, ostetrica,
dietista, podologo.
7 LIVELLO - L. 15.563.000
Coordinatori di: terapisti della riabilitazione, educatori, assistenti sociali e
ostetriche; caposala, capo tecnico, direttore dei corsi di formazione
professionale, collaboratore direttivo.
Terapista della riabilitazione, tecnico della riabilitazione (ortottista,
logopedista, psicomotricista) assistente sociale, ostetrica, dietista, podologo,
educatore professionale, tecnico di laboratorio, di radiologia, di centro
trasfusionale, di anatomia patologica, di odontoiatria, in possesso di un titolo
abilitante l'esercizio della professione, al maturare di un'anzianità di
servizio di almeno otto anni nella qualifica e nello stesso ente.
8 LIVELLO - L. 17.703.000
Operatore professionale-dirigente di area riabilitativa, coadiutore
amministrativo, capo servizio e capo ufficio amministrativo di struttura
sanitaria fino a 250 posti letto, capo servizio e capo ufficio amministrativo di
Presidi e IRCCS fino a 130 posti letto, direttore didattico, capo servizio
sanitari ausiliari.
9 LIVELLO - L. 20.471.000
Direttore amministrativo di struttura sanitaria fino a 250 posti letto, capo
servizio e capo ufficio amministrativo di casa di cura oltre 250 posti letto,
Presidi e IRCCS da 131 a 200 posti letto; assistente: chimico, fisico, biologo,
psicologo, sociologo, pedagogista, analista di sistemi elettronici, farmacista,
farmacista di Presidi e IRCCS, operatore professionale-dirigente di area
riabilitativa in struttura con internato.
10 LIVELLO - L. 28.091.000
Direttore amministrativo di struttura sanitaria da 251 a 500 posti letto, capo
servizio e capo ufficio amministrativo di Presidi e IRCCS con oltre 200 posti
letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzati con oltre 200 posti letto,
vicedirettore amministrativo di Presidi e IRCCS, coadiutore: biologo, chimico,
fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, coadiutore di farmacia di
Presidi e IRCCS.
11 LIVELLO - L. 36.833.000
Direttore amministrativo di struttura sanitaria con pi di 500 posti letto,
direttore amministrativo di Presidi, IRCCS e case di cura totalmente
clinicizzati, direttore: biologo, chimico, fisico, psicologo, farmacista,
sociologo e pedagogista.
DECLARATORIE DEI LIVELLI FUNZIONALI
1° Livello
Le qualifiche di tale fascia funzionale comportano la esclusiva esecuzione di
mansioni elementari di pulizia.
2° Livello
Le qualifiche di tale fascia funzionale comportano l'esecuzione di mansioni
manuali e tecnico-manuali lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze
preliminari non specializzate; i compiti attribuiti di norma consistono:
- in attività manuali di carattere ripetitivo o semi ripetitivo, anche di
pulizia;
- in attività che comportano l'utilizzo di strumenti, apparecchiature e
macchinari semplici nonché l'esecuzione delle elementari norme connesse con il
loro impiego;
- in prestazioni di sorveglianza e custodia di locali, di assolvimento di
piccole commissioni, di espletamento dei servizi di anticamera e di disciplina
dell'accesso del pubblico.
Il dipendente opera in base ad istruzioni dettagliate o in esecuzione di prassi
o metodologie definite; dispone di autonomia operativa nei limiti
dell'esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette a controllo diretto.
La responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni
nell'ambito delle istruzioni ricevute e dell'autonomia riconosciutagli.
3° Livello
Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano attività esecutive di
natura tecnica, tecnico-manuale, assicurano inoltre negli ambienti sanitari e
socio-sanitari la pulizia degli stessi, ivi comprese quelle delle
apparecchiature e strumentazioni. Inoltre assicurano la pulizia negli ambienti
delle strutture sanitarie private di degenza, diurne e domiciliari ivi comprese
quelle del comodino, delle apparecchiature e della testata del letto. Provvedono
al trasporto degli infermi se in barella o in carrozzella e al loro
accompagnamento e custodia se deambulanti; collaborano con il personale
infermieristico nella pulizia del malato e alla manovre di posizionamento; sono
responsabili della corretta esecuzione di compiti che sono stati affidati dalla
o dal caposala o dal coordinatore preposto al servizio e prende parte alla
programmazione degli interventi assistenziali per il degente.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel
rispettivo ramo di attività acquisite attraverso corsi teorico-pratici di
formazione e qualificazione ovvero esperienze di mestiere.
4° Livello
Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano attività di natura
amministrativa, di vigilanza e controllo d'ordine e/o di carattere assistenziale
ed educativo e/o di alta specializzazione tecnologica.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate:
a) da autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero
da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite;
b) da piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni i cui
risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma
di massima;
c) da apporto individuale finalizzato al miglioramento o alla semplificazione
delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni
d) da assistenza diretta al disabile ed all'anziano non autosufficiente
(prestazioni relative all'alimentazione, mobilizzazione, igiene personale,
protezione, pulizia degli ambienti di vita, attrezzature ed arredi e riassetto
del letto).
Tali qualifiche sono attribuite a:
1) operai tecnici o specializzati addetti alla conduzione e/o manutenzione di
apparecchiature complesse operanti nei settori metalmeccanico, elettrico,
elettronico ed elettromedicale direttamente connessi con le attività di reparti
operatori di terapia intensiva, cardiochirurgici, radiologici, di emodialisi, di
rianimazione o simili finalizzati alla diagnosi e cura dell'ammalato nonché ad
ausiliari socio-sanitari con funzioni di sostegno per anziani lungodegenti non
autosufficienti.
2) Operatore tecnico addetto all'assistenza.
L'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge la propria attività nei
seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilità dell'operatore
professionale:
- coordinatore (caposala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere
professionale responsabile del turno di lavoro;
- attività alberghiera;
- pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e
dal personale medico ed infermieristico per l'assistenza al malato;
- collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplici
al malato.
Nell'ambito di competenza, oltre a svolgere i compiti dell'ausiliario addetto ai
servizi socio-sanitari, esegue le seguenti ulteriori funzioni:
- lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla
sterilizzazione e relativa conservazione;
- provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed
all'accompagnamento se deambulanti con difficoltà;
- trasporto di materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli
stabiliti;
- rifacimento del letto non occupato e igiene dell'unità di vita del paziente
(comodino, letto, apparecchiature);
- preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e aiuto nella
distribuzione e nell'assunzione
- riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto;
- aiuta il paziente nel cambio della biancheria e nelle operazioni fisiologiche;
- comunicazione all'infermiere professionale di quanto sopravviene durante il
suo lavoro, in quanto ritenuto incidente sull'assistito e sull'ambiente;
- partecipazione con l'équipe di lavoro, limitatamente ai propri compiti;
- esecuzione dei compiti affidati dal caposala.
In collaborazione o su indicazione dell'infermiere professionale provvede:
- al rifacimento del letto occupato;
- all'igiene personale del paziente
- al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche.
Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di 1° grado.
5° Livello
a) Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano la esecuzione di
funzioni tecniche nonché funzioni educative e di supplenza all'handicappato,
mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni
psicofisiche il cui svolgimento implica:
- conoscenze specifiche propria della qualificazione professionale di base
richiesta;
- particolare e personale competenza di operazioni su attrezzature o apparati
complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro
e del funzionamento degli apparati stessi.
Sono caratterizzate da autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e
complesse riferite a procedura generali o prassi definita da responsabilità
professionale dei propri compiti, limitatamente alla corretta esecuzione della
prestazione e non al risultato finale del processo in cui la stessa è inserita;
da apporto organizzativo in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti
ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa
di competenza.
Le funzioni possono altresì comportare l'indirizzo e coordinamento di posizioni
di lavoro al minor contenuto professionale e/o responsabilità di organizzazione
di unità operative a carattere esecutivo.
Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali anche
complete.
b) Il tecnico di attività motoria in acqua ha funzioni di insegnamento di
nozioni natatorio e di attività riabilitative idromotorie nei riguardi dei
disabili. Cura l'educazione posturale e cinesiterapica dei portatori di
paramorfismi e dismorfismi infantili e adolescenziali, interviene per la
valorizzazione funzionale e motoria della salute degli adulti e degli anziani .
Svolge funzioni di istruttore per l'avviamento all'attività dei disabili presso
le strutture sanitarie specializzate e presso le strutture socio-sanitarie
territoriali.
c) Animatore.
È l'operatore che nell'ambito del programma di intervento definito svolge
attività finalizzate alla gestione del tempo libero mediante tecniche specifiche
di animazione, attività ludiche, motorie, espressive organizzazione di attività
ricreative in senso lato, finalizzate al recupero di potenzialità residue ed al
mantenimento e miglioramento del livello di partecipazione degli assistiti.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il possesso di
diploma di istruzione professionale nella materia, conseguito in corsi
professionali di durata almeno biennale ovvero abbiano prestato servizio nella
qualifica e nei settori su indicati per almeno due anni.
6° Livello
Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano l'esecuzione di funzioni
amministrative, contabili e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e
capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi
diretti all'attuazione di programmi di lavoro cui è richiesta la collaborazione
nell'ambito di un'attività omogenea, nonché funzioni educative mirate al
recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche;
conoscenza tecnica particolare nonché l'impiego di apparecchiature anche
delicate e complesse nell'esercizio dell'attività.
Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo, guida,
coordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto
professionale o dell'unità operativa cui si è preposti. Le funzioni implicano
responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività
direttamente svolte, delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo
dell'eventuale unità operativa.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma
abilitante all'esercizio della professione.
7° Livello
Le qualifiche di tale fascia funzionale comportano l'esecuzione di funzioni
amministrative direttive e didattiche il cui svolgimento presuppone una
competenza, conoscenza e capacità professionale, particolare del settore in cui
operano e in generale della struttura organizzativa dell'Ente. L'attività è
caratterizzata da facoltà di decisioni e autonomia di iniziativa nell'ambito
delle direttive ricevute.
La posizione di lavoro comporta attività di studio, elaborazione di
provvedimenti, iniziative idonee a migliorare l'organizzazione del lavoro,
attuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione. Può comportare,
altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e controllo di una unità non
complessa o gruppo di lavoro.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea
o diploma di scuola media superiore abbinato a titolo abilitante all'esercizio
della funzione didattica.
8° Livello
Le qualifiche di tale fascia funzionale comportano l'esecuzione di funzioni
amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica il cui svolgimento
presuppone una qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale
nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e la
elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione
di processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale.
La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione ed il controllo di
una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del
compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento
dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità in ordine
alle direttive impartite per il perseguimento degli obiettivi fissati.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di
laurea.
9° - 10° - 11° Livello
Sono inquadrati nei suddetti livelli i funzionari che svolgono attività
caratterizzata da autonomia decisionale di diversa ampiezza in relazione alle
dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative
del presidio.
Per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso di diploma di laurea.
Le parti concordano che in presenza di una nuova definizione delle declaratorie
e dei profili nel settore pubblico, si incontreranno per provvedere
all'adeguamento della nuova disciplina.
Si conviene che tutti i dipendenti come innanzi individuati, che hanno ottenuto
il passaggio al livello superiore, continueranno comunque a svolgere anche i
compiti già in precedenza espletati.
Nelle strutture sanitarie dove le unità operative di sanitari laureati non
medici non sono articolate in tre posizioni funzionali, l'inquadramento va
effettuato al 9° livello, fatta salva la eventuale maggiore qualifica già
attribuita alla Struttura.
I profili professionali afferenti al 9°, 10° e 11° livello dovranno essere
rivisti tra le parti all'atto della emanazione dei nuovi profili professionali
nel settore pubblico, anche per consentire ai Presidi e IRCCS il recepimento
degli stessi profili negli ordinamenti da emanarsi in applicazione della
normativa vigente in materia.
All'atto dell'assunzione del dipendente viene riconosciuto il livello
retributivo di cui alla presente tabella in funzione delle mansioni convenute e
secondo il titolo di studio posseduto, ove esso sia prescritto per le mansioni
stesse.
Il conseguimento dei titoli di studio nel corso del rapporto di lavoro non dà
diritto al passaggio al livello superiore.
L'inquadramento del personale ai livelli funzionali e retributivi avverrà sulla
base delle mansioni effettivamente svolte, eventualmente corredate dal titolo di
studio o professionale ove richiesto, e dalle declaratorie dei livelli
funzionali di seguito precisate.
Il personale dipendente, cui è applicabile il presente contratto, è suddiviso
nelle seguenti categorie:
Personale impiegatizio: tutto il personale inquadrato nei livelli 5°, 6°, 7°,
8°, 9°, 10°, 11 °, compreso l'impiegato d'ordine e l'operatore di centri
elettronici inquadrati al 4° livello.
Personale non impiegatizio: il restante personale.
Si precisa che gli importi delle retribuzioni collegate ai livelli funzionali
sono comprensive dell'EDR di L. 240.000 annue.
Art. 37
Revisione dell'ordinamento
Le parti si impegnano a ridefinire l'ordinamento professionale dei lavoratori
con accordo integrativo entro il 31 dicembre 1996.
A tutti i dipendenti viene attribuito un Elemento Aggiuntivo Della Retribuzione
di L.9.000 mensili lorde fisse e ricorrenti per dodici mensilità, con decorrenza
dal 1/12/95.
Art. 38
Indennità integrativa speciale (contingenza)
Al personale compete l'indennità di contingenza nella misura lorda mensile
indicata nella tabella seguente, secondo il livello di inquadramento:
liv. 1 - 993.012
liv. 2 - 998.509
liv. 3 - 1.002.141
liv. 4 - 1.007.880
liv. 5 - 1.015.804
liv. 6 - 1.021.765
liv. 7 - 1.032.029
liv. 8 - 1.046.021
liv. 9 - 1.058.977
liv. 10 - 1.084.646
liv. 11 - 1.117.810
Art. 39
Retribuzione individuale di anzianità
I trattamenti individuali di anzianità, ad personam e non riassorbibili, sono
confermati nei valori in godimento alla data del 31 dicembre 1993.
Art. 40
Trattamento economico conseguente
a passaggio al livello funzionale superiore
Nel caso di passaggio al livello superiore l'inquadramento avviene sommando alla
retribuzione individuale di anzianità gi in godimento la differenza tra il
valore iniziale del nuovo livello e il valore iniziale del livello di
provenienza, nonché le differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali
dovuti.
Art. 41
Paga giornaliera e oraria
La paga di una giornata lavorativa determinata sulla base di 1/26 delle sotto
elencate competenze della retribuzione:
- retribuzione come da livello;
- indennità di contingenza;
- retribuzione individuale di anzianità;
- indennità per mansioni superiori.
L'importo della paga oraria determinato dividendo la paga giornaliera come sopra
calcolata per 6, oppure 6,33 rispettivamente per il 9, 10 e 11 livello.
In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio
carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione globale mensile sarà
decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa
non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari
giornalieri come innanzi determinati.
Art. 42
Lavoro supplementare, straordinario
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le
100 ore annue per dipendente.
E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore
settimanali per il personale inquadrato entro l'8 livello e oltre le 38 ore
settimanali per il restante personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore
settimanali.
All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra
indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle rappresentanze
sindacali di cui all'art. 55 con successiva verifica da operarsi dopo 6 (sei)
mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a
150 ore, sarà utilizzato, di intesa con le rappresentanze sindacali di cui
all'art. 55 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e
compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo
sostitutivo.
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e/o
straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del
lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario hanno carattere
eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e quello straordinario saranno rispettivamente
compensati da una quota oraria della retribuzione in atto (paga base + indennità
di contingenza + retribuzione individuale di anzianità + indennità per mansioni
superiori): (diviso) il divisore mensile indicato all'art. 41, con una
maggiorazione del 15% e del 20%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei
giorni considerati festivi per legge la quota di retribuzione oraria maggiorata
del 30%.
Per il lavoro supplementare straordinario prestato in orario notturno nei giorni
considerati festivi per legge la maggiorazione del 50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore
06.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di
cui all'art. 21 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato per iscritto ed espressamente
dalla Amministrazione.
Art. 43
Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità del tutto eccezionale; la valutazione in
ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto deve
avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresentanze sindacali di cui
all'art. 55.
Il servizio di pronta disponibilità caratterizzato dalla immediata reperibilità
del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel pi
breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede
locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno
di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art. 21 del presente
contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità va, di norma, limitato a periodi al di fuori
del normale orario di lavoro programmato ha durata di 12 ore e d diritto ad un
compenso di L. 40.000 lorde per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore
durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata
stessa, maggiorata del 10%.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata
inferiore alle 4 (quattro) ore.
In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro
supplementare o straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle
esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato.
Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente pi di otto giorni
di disponibilità nel mese.
Art. 44
Indennità
Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità
lorde:
a) indennità di rischio da radiazioni. Le parti confermano provvisoriamente la
lettera a) dell'art. 37 del precedente CCNL, impegnandosi a riesaminare l'intera
materia coordinandola in particolare con la L. 724/94 con specifico accordo
entro il 31 dicembre 1995;
b) Indennità di profilassi antitubercolare viene riconosciuta a tutto il
personale operante in reparti o unità operative fisiologiche (pneumologiche) una
indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti
di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953 n.
310, e successive modificazioni;
c) Indennità per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente il cui
turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità
notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di
servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00.
Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennità di L.
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà
dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di
durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due
ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta pi di una
indennità festiva per ogni singolo dipendente.
Art. 45
Indennità professionale
1) Agli infermieri professionali, agli infermieri psichiatrici con due anni di
scuola, vigilatrici d'infanzia, ostetriche, caposala, capo ostetriche, compete
una indennità annua lorda, fissa e ricorrente di L. 2.400.000.
La suddetta indennità maggiorata nel modo seguente:
al 20 anno di effettivo servizio nella stessa struttura sanitaria nella stessa
qualifica L. 1.200.000;
al 25 anno di effettivo servizio nella stessa struttura sanitaria nella stessa
qualifica L. 1.200.000;
al 30 anno di effettivo servizio nella stessa struttura sanitaria nella stessa
qualifica L. 1.200.000.
2) Agli infermieri generici, compete una indennità annua lorda fissa e
ricorrente di L. 240.000.
La suddetta indennità maggiorata nel modo seguente:
al 20 anno di effettivo servizio nella stessa struttura sanitaria nella stessa
qualifica L. 120.000;
-
al 25 anno di effettivo servizio nella stessa struttura sanitaria nella stessa
qualifica L. 120.000;
-
al 30 anno di effettivo servizio nella stessa struttura sanitaria nella stessa
qualifica L. 120.000.
3) Al personale sanitario inquadrato al 5 ,6, 7 livello retributivo, e agli
O.T.A. purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, operante
su tre turni, compete un'indennità giornaliera, per le giornate di effettivo
servizio prestato, di L. 8.500 giornaliere.
Detta indennità corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale
nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente
equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al
modello di turni adottato nella struttura sanitaria.
4) Al personale sanitario, inquadrato al 5, 6 e 7 livello retributivo, operante
nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di
nefrologia e dialisi, compete una indennità giornaliera, per le giornate di
effettivo servizio prestate, di L. 8.000 giornaliere.
5) L'indennità, prevista al punto 4 del presente articolo, maggiorata di L.
2.000 giornaliere, compete al solo personale sanitario assegnato ai servizi di
malattie infettive.
6) Al personale ausiliario e agli O.T.A , operante nei servizi di malattie
infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di L. 2.000.
7) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 3 livello retributivo
(ausiliario sociosanitario specializzato, addetto all'assistenza per anziani,
assistente ai bambini, assistente ed accompagnatore handicappati, aiuto cuoco),
compete una indennità lorda mensile, fissa e ricorrente di L. 45.000 per 12
mensilità.
8) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 4 livello retributivo
(centralinista, operaio specializzato, operaio tecnico, operaio ad alta
specializzazione, assistente socio-sanitario con funzioni educative, assistente
socio-sanitario con funzioni di sostegno (per i centri di lungodegenza per
anziani non autosufficienti), impiegato d'ordine, massaggiatore, perforatore,
operatore di centri elettronici, portiere centralinista, cuoco, O.T.A.) compete
una indennità lorda mensile, fissa e ricorrente di L. 65.000 per 12 mensilità.
9) Al personale qui di seguito elencato e inquadrato al 5 livello retributivo,
educatore (senza titolo specifico), insegnante (senza titolo specifico),
istruttore di nuoto, assistente per l'infanzia, operatore tecnico coordinatore
(capo servizio operai), compete una indennità lorda mensile, fissa e ricorrente
di L. 78.000 per 12 mensilità.
10) Al personale inquadrato al 6, 7, 8 e 9 livello e qui di seguito
sottoelencato e che non percepisce altre indennità fisse e ricorrenti di cui al
presente contratto, compete l'indennità lorda mensile, fissa e ricorrente di L.
130.000 per 12 mensilità:
a) al 6 livello retributivo (impiegato amministrativo di concetto, programmatore
di centro elettronico, assistente sanitario, terapista della riabilitazione,
educatore professionale, insegnante corsi formazione professionale (con
diploma), assistente sociale, tecnico della riabilitazione (ortottista,
logopedista, psicomotricista), dietista, podologo, tecnico di laboratorio, di
radiologia, di centro trasfusionale, di anatomia patologica, di odontoiatria,
massofisioterapista, massaggiatore non vedente;
b) al 7 livello retributivo (coordinatori di: terapisti della riabilitazione,
educatori, assistenti sociali; capo-tecnici, direttore dei corsi di formazione
professionale, collaboratore direttivo);
c) all'8 livello retributivo (operatore professionale, dirigente di area
riabilitativa, coadiutore amministrativo, capo servizio e capo ufficio
amministrativo di casa di cura fino a 250 posti letto, capo servizio e capo
ufficio amministrativo di Presidi e IRCCS fino a 130 posti letto, direttore
didattico, capo servizio sanitari ausiliari);
d) al 9 livello retributivo (capo servizio e capo ufficio amministrativo di Casa
di cura oltre 250 posti letto, Presidi e IRCCS oltre 130 posti letto), operatore
professionale, dirigente di area riabilitativa in strutture con internato.
11) Ai direttori amministrativi delle case di cura, al personale amministrativo
degli IRCCS, Presidi e case di cura totalmente clinicizzate e dei Centri di
riabilitazione, viene corrisposta la indennità di direzione nelle seguenti
misure fisse annue lorde e costanti:
|
|
9°
livello iniziale
|
9°
livello con 5 anni in qualifica
|
10°
livello
|
11°
livello
|
|
Indennità
di direzione
|
4.650.000
|
6.330.000
|
8.450.000
|
13.100.000
|
12) Al personale laureato con qualifica di: farmacista, chimico, fisico,
biologo, psicologo pedagogista, vengono corrisposte le seguenti indennità annue
lorde fisse e costanti:
|
|
9°
livello iniziale
|
9°
livello con 5 anni in qualifica nella stessa struttura sanitaria
|
10° livello
|
11° livello
|
|
Indennità
professionale
|
6.900.000 |
6.900.000 |
7.600.000 |
11.300.000 |
|
Indennità
specialistica
|
1.650.000 |
2.160.000 |
2.160.000 |
3.360.000 |
|
Indennità
di
dirigenza
|
|
1.200.000 |
1.200.000 |
|
13) Indennità tecnico professionale al personale laureato con qualifica di:
sociologo, avvocato, procuratore legale, analista, statistico, geologo,
ingegnere, architetto, viene corrisposta la seguente indennità annua fissa,
lorda e costante:
|
|
9°
livello
iniziale
|
9°
livello
con 5 anni in
qualifica
|
10°
livello |
11°
livello |
|
Indennità
tecnico-professionale
|
4.650.000 |
6.330.000 |
8.450.000 |
13.100.000 |
14) Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal
I al VII livello retributivo addetti a tutti i servizi attivati in base alla
programmazione dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed operanti su almeno
due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete una
indennità giornaliera legata alla effettuazione dei turni di servizio
programmati pari a L. 3.500. Tale indennità non cumulabile con le indennità
previste dal presente articolo al punto 3.
Detta indennità corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale
sui due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente
equilibrato dei turni.
15) Le indennità elencate nel presente articolo assorbono tutte quelle gi
previste nei predetti contratti ivi compresi, in particolare, quella di cui al
precedente ultimo comma dell'art. 62 e tutte quelle di cui all'art. 63 del
C.C.N.L. del 15/12/1987.
Viene fatta eccezione per l'indennità prevista per gli infermieri generici, gi
in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto, nella misura
mensile lorda, fissa e costante per dodici mesi di L. 20.000, di cui al 1 comma
dell'art. 63 del citato C.C.N.L.
16) Al personale che per effetto delle disposizioni contrattuali stato o sarà
inquadrato automaticamente al livello superiore, non spetta alcuna delle
indennità del presente articolo punti 7, 8, 9, 10. Al personale gi inquadrato al
6, 7, 8 livello, che non passa al livello superiore, che non percepisce altra
indennità fissa e ricorrente prevista dal presente C.C.N.L. viene corrisposta la
sola indennità mensile lorda fissa e costante di L. 130.000 per 12 mensilità.
Tutti gli inquadramenti dei livelli superiori determinati dal maturare di una
prescritta anzianità di servizio verranno conseguiti a tutti gli effetti a far
tempo dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui viene maturata la
prescritta anzianità.
Le indennità del presente articolo, ove non espressamente previste con diversa
decorrenza, decorrono a far tempo dall'1/12/95.
Art. 46
Premio di incentivazione
Il premio articolato come segue: a tutto il personale a partire dal 1 luglio
1995 (erogazione luglio 1996) compete un premio di L. 720.000 annue lorde.
Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1 luglio al 30
giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
Per ogni giorno di mancata presenza, detto premio ridotto in ragione di L.
24.000 giornaliere: parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e
fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota
aggiuntiva pari a L. 24.000 per giorno.
Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto
premio le giornate: permessi straordinari retribuiti, permessi sindacali
retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, il ricovero
ospedaliero documentato, l'infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito
dall'INAIL.
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché
non usufruite nel periodo 1 luglio/30 giugno, debbono essere considerate come
godute.
Il premio sarà erogato in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del
mese di luglio di ogni anno.
Ai fini del computo delle presenze di cui al presente articolo si fa riferimento
a sei giornate lavorative.
Art. 47
Tredicesima mensilità
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da
corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da uno stipendio
base annuo come da livello diviso dodici, retribuzione individuale di anzianità,
indennità di contingenza nella misura mensile di cui all'art. 38.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in
aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato
che comporti la sospensione dello stipendio o salario.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della
tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come
mese intero.
Art. 48
Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita,
comunque non oltre il 7 giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese.
Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in
cui devono essere distintamente specificati il nome del presidio, il nome e la
qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce,
l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario, stipendio,
retribuzione individuale di anzianità, contingenza, ecc.) e la elencazione delle
trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella
busta paga nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto all'atto del
pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'Amministrazione
tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
In conformità alle normative vigenti resta comunque la possibilità da parte del
lavoratore di avanzare eventuali reclami per irregolarità riscontrate.
Art. 49
Vitto ed alloggio
Il rimborso per il vitto ed alloggio a carico del dipendente viene fissato nelle
seguenti misure: L. 3.000 per ogni pasto; L. 90.000 mensili per l'alloggio.
E' fatto obbligo alle strutture sanitarie con pi di 160 dipendenti di istituire
il servizio di mensa; fatte salve le situazioni gi esistenti.
Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari
articolazioni di orario, le parti provvederanno a garantire l'esercizio della
mensa anche con modalità sostitutive, che, comunque, non debbono prevedere
indennità monetizzabile.
Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio.
Il pasto va consumato, durante il turno di servizio, al di fuori dell' orario di
lavoro.
TITOLO VIII
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 50
Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti
di diritto privato;
b) per dimissioni del lavoratore;
c) per morte del lavoratore;
d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età.
Art. 51
Preavviso
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo
indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui dovuto
ai sensi di legge, fissato nella misura di giorni trenta di calendario per tutto
il personale dipendente.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti
termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo
della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
In caso di licenziamento il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla
corrispondente indennità, computato nell'anzianità di servizio agli effetti
dell'indennità di anzianità.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del
presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso
del preavviso, senza che da ci derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione
di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
Art. 52
Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al dipendente con la qualifica
impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31
maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno
intero di servizio.
Per il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della
anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti
collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità
di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con
la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per r ogni anno di servizio dal 31/12/71 al
30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al
29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al
30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73.
Per il personale non impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta commisurata
per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31 maggio
1982.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano
per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese
intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la
legge n. 297/82.
Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti:
- retribuzione come da livello;
- retribuzione individuale di anzianità;
- indennità di contingenza;
- indennità per mansioni superiori;
- superminimi;
- assegni ad personam;
- indennità professionali di cui all'art. 45;
- premio di incentivazione;
- tredicesima mensilità;
- indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 53
Indennità in caso di decesso
In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt. 51-52 del
presente contratto (preavviso, anzianità) devono essere liquidate agli aventi
diritto, giuste le disposizioni contenute nell'art. 2122 del Codice Civile. Agli
aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma
pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in
cui si verifica il decesso.
Art. 54
Rilascio di documenti e del certificato di lavoro
All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione
riconsegnerà al lavoratore regolarmente aggiornati i documenti dovutigli, e di
essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta. All'atto della risoluzione del
rapporto di lavoro, l'Amministrazione dovrà rilasciare a richiesta del
lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro
e delle mansioni dallo stesso lavoratore svolte.
TITOLO IX
DIRITTI SINDACALI
Art. 55
Rappresentanze sindacali
La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro la rappresentanza sindacale
unitaria (R.S.U.) costituita ai sensi dell'accordo 6/9/94, parte integrante del
presente CCNL.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale composta
dalla R.S.U., e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la rappresentanza
sindacale composta dalle rispettive strutture territoriali delle OO.SS.
firmatarie del presente contratto.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative
sindacali convocate dalla Amministrazione.
Art. 56
Assemblea
In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/70, i lavoratori
hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di
lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle R.S.U. e 5
ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del
presente CCNL.
Per tali ore verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo
svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in
riferimento all'art. 25 dello Statuto dei lavoratori.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
Esse sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali
di cui all'art. 55.
Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione
tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. Alle riunioni possono
partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali
firmatari del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio
alle esigenze proprie dell'assistito.
Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di
servizio.
Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei
lavoratori.
Art. 57
Permessi per cariche sindacali
I lavoratori componenti Organismi Direttivi delle organizzazioni sindacali
nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali di categoria e confederali
hanno diritto ai sensi dell'art. 30 dello Statuto dei lavoratori, a permessi
retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, purché debitamente
documentate dalle OO.SS. nazionali stesse.
Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 12 ore al mese
non cumulabili quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per
iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale di categoria delle
organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti
derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data
comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
I nominativi dei lavoratori di cui al 1 comma e le eventuali variazioni dovranno
essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette alla Amministrazione in cui
il lavoratore presta servizio.
Art. 58
Aspettativa sindacale
E' costituito dalle Associazioni Imprenditoriali, firmatarie del presente
contratto, un monte annuo di 3.500 giornate retribuite da utilizzare per
permessi sindacali, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 57.
A questo monte giornate l'AIOP partecipa per 1.631 giornate.
Queste giornate possono essere cumulate in permessi annui o in permessi per
periodi inferiori all'anno.
I permessi, nei limiti di cui al primo comma, sono richiesti, in forma scritta,
dalle segreterie nazionali dei sindacati firmatari del presente contratto all'AIOP
e alle aziende, che devono attivarli entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta.
La richiesta sindacale deve contenere le generalità del dipendente, l'azienda in
cui lavora, la qualifica professionale, il periodo di utilizzo del permesso.
Sono titolari del monte giornate di cui al primo comma, le organizzazioni
sindacali stipulanti il presente contratto in ragione della loro
rappresentatività.
In prima applicazione, la richiesta sindacale di giornate retribuite cumulate in
permessi annuali, a favore dei dipendenti gi in aspettativa sindacale in virtù
dei precedenti contratti nazionali, la cui normativa sostituita dal presente
articolo, ha efficacia dallo stesso giorno del suo inoltro, senza soluzione di
continuità.
Art. 59
Contributi sindacali
I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di
registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, purché
firmataria del presente contratto, per la riscossione di una quota mensile pari
all'1% della paga base e contingenza per 12 mensilità.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio
fino a 90 giorni dopo la data della disdetta e si intende tacitamente rinnovato
ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre . La revoca
della delega deve essere inoltrata in forma scritta alla Struttura sanitaria di
appartenenza ed alla organizzazione Sindacale interessata.
Le trattenute mensili operate dalle singole Strutture sulle retribuzioni dei
dipendenti in base alle deleghe presentate dalle OO.SS. sono versate entro il
giorno 20 del mese successivo al mese di competenza, secondo le modalità
comunicate dalle OO.SS., con accompagnamento, ove richiesto di distinta
nominativa.
Le strutture sono tenute, nei confronti dei terzi , alla segretezza dei
nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati
alle Organizzazioni Sindacali.
TITOLO X
PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE E PER L'ARBITRATO
NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
Art. 60
Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento
economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, da accordi e dai
contratti collettivi compreso il presente, l'Organizzazione sindacale regionale
o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà
chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgere la procedura nella sede
stabilita di comune accordo; ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà
formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai
rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti
aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di
conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta
conciliazione le disponibilità di cui all'art. 411 ultimo comma del Codice di
Procedura Civile (Legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le
procedure che riterranno più opportune.
Art. 61
Tentativo facoltativo di conciliazione presso
la Commissione di conciliazione dell'Ufficio del Lavoro
In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale,
l'Organizzazione Sindacale Regionale a cui il lavoratore aderisce o a cui abbia
conferito il mandato, potrà assistere il lavoratore interessato. Ove questo
intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio
del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di
Procedura Civile (Legge n. 533 del 1973).
Art. 62
Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
1) Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento
economico e normativo del lavoratore, stabilito dalla legge, dagli accordi, dai
contratti collettivi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitri
rituali o da arbitri irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro, la
facoltà del lavoratore e del datore di lavoro di adire l'Autorità Giudiziaria.
2) Per l'arbitrato rituale esclusa la pronuncia degli arbitri secondo equità.
Gli arbitri, in numero di tre, saranno nominati come segue:
a) un arbitro nominato dall'O.S. territoriale a cui iscritto il lavoratore o a
cui abbia conferito il mandato;
b) un arbitro nominato dall'A.I.O.P. o istituti che applicano il presente
C.C.N.L.;
c) un arbitro nominato consensualmente dagli arbitri nominati. In caso di
mancato accordo si svolger la procedura di cui al seguente n. 3.
3) Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri saranno nominati come segue:
a) un arbitro nominato dall'Organizzazione Sindacale Territoriale a cui iscritto
il lavoratore o a cui abbia conferito mandato;
b) un arbitro nominato dall'A.I.O.P.o istituti che applicano il presente C.C.N.L.;
c) un terzo arbitro, eventualmente, che potrà essere nominato dai due arbitri
come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove gli stessi due
arbitri non raggiungessero un accordo sulla nomina del terzo arbitro, le parti
saranno libere di seguire le altre procedure che riterranno pi opportune;
d) la decisione dovrà essere emessa nel termine di trenta giorni
dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri.
Le spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolate delle parti
che hanno nominato gli arbitri.
Art. 63
Facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria
E' sempre salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria, senza
esperire le procedure di cui all'art. 62.
TITOLO XI
NORME PARTICOLARI
Art. 64 (ex 42)
Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio fatto obbligo di indossare una divisa o
indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle
prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese
dell'Amministrazione.
La spesa relativa, compresa quella della manutenzione ordinaria, a carico
dell'Amministrazione.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti
gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto
delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Art. 65
Attività sociali, culturali, ricreative
Le attività culturali, ricreative e sociali, promosse nei presidi o strutture,
sono gestite da organismi legalmente costituiti. formati dai rappresentanti dei
dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello Statuto dei lavoratori. Per
l'attuazione delle suddette attività ogni anno le organizzazioni regionali,
datoriali e sindacali si incontreranno per determinare le modalità di attuazione
di quanto previsto nel comma precedente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
A chiarimento dell'art. 39 del presente contratto le parti dichiarano e
riconoscono che ai sensi dell'art. 33, 4 comma, del CCNL 25/10/90 i valori
economici pertinenti ad incrementi retributivi individuali di anzianità sono
congelati nella misura spettante al 31 dicembre 1990.
In ogni caso sono fatti salvi gli ulteriori eventuali aumenti aziendali concessi
entro il 31/12/93.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti si impegnano ad iniziare entro 30 giorni dalla firma del contratto i
lavori preparatori per la regolamentazione della costituzione dei fondi di
previdenza complementare e per la riforma del TFR con riferimento al D.Lgs.
124/93 e alla riforma previdenziale.
Con riferimento a quest'ultima, le parti si impegnano altresì a disciplinare la
materia dei lavori usuranti.
DICHIARAZIONE A VERBALE n. 1
FP-Cgil, Fisos-Cisl, Uil-Sanità ribadiscono che ai lavoratori delle RSA, private
ed a capitale misto, in quanto dipendenti di strutture sanitarie, deve essere
applicato il presente contratto di lavoro.
Pertanto ritengono pretestuosa la loro esclusione dal campo di applicazione
(art. 1 C.C.N.L.) e dichiarano di assumere ogni iniziativa presso il Ministro
della Sanità e le Regioni per vincolare ogni rapporto con le RSA private
previsto dal D.Lgs. n. 502/'92 all'applicazione ai loro dipendenti del presente
contratto.
ELENCO DEGLI ALLEGATI AL CCNL DELLA SANITA' PRIVATA FIRMATO IL 29/11/95
1) Norme particolari per i Centri di riabilitazione;
2) Norme di solidarietà occupazionale;
3) Pari opportunità;
4) Accordo 6/9/94 sulla costituzione delle RSU;
5) Accordi OTA del 25/11/91 e del 6/12/91;
6) Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Allegato 1
Norme particolari per i Centri di Riabilitazione
Per i centri di riabilitazione valgono le seguenti modifiche e integrazioni
relative alla peculiarità propria dei Centri stessi:
Art. 15 - Al termine viene aggiunto: "per i centri di riabilitazione si fa
riferimento all'anno scolastico".
Art. 48 - Il primo comma sostituito con il
seguente: "La retribuzione deve essere corrisposta non oltre il decimo giorno
successivo alla fine di ciascun mese".
Art. 49 - Si aggiunge: "Missioni e trasferte".
Ai lavoratori dei Centri di riabilitazione comandati in servizio fuori sede in
località distanti oltre 20 chilometri, ad eccezione del servizio che il
lavoratore tenuto a fare per l'assistenza ai minori in colonie marine e montane,
spetta il rimborso delle spese di trasporto, nonché il rimborso delle spese per
vitto e alloggio nella misura forfettaria appresso indicata:
L. 4.000 per prima colazione;
L. 30.000 per ogni pasto;
L. 60.000 in caso di pernottamento fuori sede.
Il giorno e l'ora di inizio e termine della missione devono risultare da
dichiarazione del lavoratore, convalidata dall'Amministrazione.
Al personale preventivamente autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto,
a titolo di rimborso spese di viaggio spetta un importo pari a 1/5 del costo di
1 litro di benzina super per ogni chilometro, oltre il pedaggio autostradale.
Il consenso dell'uso di un mezzo proprio di trasporto subordinato al rilascio da
parte dell'interessato di una dichiarazione dalla quale risulti che
l'amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo
stesso.
Le missioni compiute fino a 80 chilometri non danno luogo a pernottamento.
Art. 52 - L'articolo modificato come segue: "in ogni caso di risoluzione del
rapporto di lavoro al lavoratore non in prova, licenziato o dimissionario, verrà
corrisposta una indennità di anzianati come gi previsto nel contratto 25/5/79,
nella misura di:
1) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dalla data di assunzione
fino al 31/12/73;
2) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 1/1/74 al
31/12/1975;
3) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 1/1/76 al 31/5/82.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano
per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese
intero.
Per il periodo successivo al 31/5/82 si applica la legge n. 297/82.
L'inquadramento per i direttori dei Centri di riabilitazione così determinato:
9 livello - direttore di Centri di riabilitazione con degenze diurne e
trattamenti ambulatoriali.
10 livello - direttore di Centri di riabilitazione con degenza a tempo pieno,
diurna e ambulatoriale.
Allegato 2
Norme di solidarietà occupazionale
Fatte salve le normative regionali e nazionali in ordine all'applicazione delle
lettere a) e b) dell'art. 47 della legge 833/78 le Associazioni firmatarie
datoriali si impegnano, in caso cessazione dell'attività di Case di cura, a
programmare d'intesa con le Organizzazioni Sindacali Territoriali un possibile
piano di coerente ed equilibrata ricollocazione occupazionale del personale
anche tra le strutture aderenti alle varie associazioni datoriali nell'ambito
degli organici delle singole strutture.
Allegato 3
Pari opportunità
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto
previsto dalla Raccomandazione CEE n.635/984 e dalle disposizioni legislative in
vigore in tema di parità uomo-donna attività di studio e di ricerca finalizzate
alla promozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli
che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò viene istituita una commissione paritetica nazionale e
regionale alla quale è affidato il compito di:
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile sulla base dei dati
quantitativi forniti dall'AIOP nell'ambito del sistema informativo vigente;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunicare in materia le
iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei paesi della CEE;
- proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una
effettiva parità di opportunità per quanto concerne l'accesso al lavoro, la
collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi
formativi di sviluppo di carriera, utilizzando per quest'ultimo aspetto anche
corsi di 150 ore, il Fondo sociale europeo e quello regionale.
La commissione sarà costituita da sei membri e dovrà essere articolata per
ciascuna Associazione datoriale.
Allegato 4
Accordo 6/9/94 sulla costituzione delle RSU
Testo unificato dei verbali del 28/6/94 e 6/9/94
In data 28 giugno e 6 settembre 1994 presso la Sede della Pro Juventute di Roma
si sono riunite le rappresentanze AIOP-ARIS-PROJUVENTUTE e le segreterie
nazionali CGIL-CISL-UIL Sanità, ai fini della determinazione del regolamento
attuativo delle rappresentanze sindacali unitarie.
In proposito le parti concordano di adottare l'accordo interconfederale siglato
lo scorso 20/12/93 da Confindustria, Intersind e OO.SS. (CGIL-CISL-UIL), con le
seguenti modificazioni:
PARTE PRIMA - 3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel protocollo d'intesa del 23/7/93, sotto il
titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità dei costi per
le strutture), il numero dei componenti sarà così determinata:
|
3 componenti |
da 16 |
fino a 100 dipendenti |
|
4
componenti |
da 101 |
fino a
150 dipendenti |
|
5
componenti |
da 151 |
fino a 200 dipendenti |
|
6
componenti |
da 201 |
fino a
250 dipendenti |
|
7
componenti |
da 251 |
fino a
300 dipendenti |
|
8 componenti |
da 301 |
fino a 350 dipendenti |
|
9 componenti |
da 351 |
fino a 400 dipendenti |
|
10 componenti |
da 401 |
fino a
450 dipendenti |
|
11 componenti |
da 451 |
fino a
500 dipendenti |
|
12 componenti |
da 501 |
fino a
750 dipendenti |
|
13 componenti |
da 751 |
fino a
1000 dipendenti |
|
14 componenti |
da 1001 |
fino a
1500 dipendenti |
|
15 componenti |
da 1500 |
|
Il numero dei componenti le prime tre fasce sarà incrementato di una unità
nel caso in cui altre sigle sindacali firmatarie del CCNL aderiscano, con
accordo nazionale specifico o in sede di rinnovo contrattuale, al regolamento
relativo alle elezioni delle R.S.U. che farà parte integrante del rinnovando
CCNL.
Dal computo sopra indicato è esclusa l'area negoziale medica.
La quota aggiunta per l'area negoziale medica, nell'ambito dell'unica R.S.U.
sarà definitiva in sede del relativo rinnovo contrattuale o con accordo
nazionale specifico sottoscritto dai firmatari del CCNL vigente.
PARTE SECONDA - 2. Quorum per la validità delle elezioni
Il secondo comma viene così modificato:
"la percentuale dei votanti sarà calcolata escludendo il personale assente per
malattia, maternità, infortunio e comunque con diritto alla conservazione del
posto di lavoro.
Il terzo comma è soppresso.
Le R.S.A. dei Sindacati firmatari del presente verbale rimangono in essere con
tutte le proprie funzioni giuridiche fino alla costituzione, a norma di
regolamento, delle R.S.U..
Di norma in ogni R.S.U. viene individuato un coordinatore organizzativo avente
il compito di convocare la stessa R.S.U. e tenere gli atti relativi al
funzionamento della stessa. Qualora la complessità dell'Azienda lo richieda può
essere individuato un organismo di coordinamento denominato esecutivo.
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
In Roma, addì 20 dicembre 1993
tra
CONFINDUSTRIA in persona del Pres. L. ABETE in persona del V. Pres. C.CALLIERI
INTERSIND in persona del Pres. A. PACI
e
CGIL in persona del Segr. Gen. B. TRENTIN
CISL in persona del Segr. Gen. S. D'ANTONI
UIL in persona del Segr. Gen. P. LARIZZA
si conviene quanto segue:
Parte prima
Premessa
Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanze
sindacali unitarie contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti
sociali il 23 luglio 1993.
Modalità di costituzione e di funzionamento
1 - Ambito ed iniziativa per la Costituzione
Rappresentanze Sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità
produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa
delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del
C.C.N.L. applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali
abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte
seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al
contenuto del presente accordo.
L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o
disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate,
entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.
In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine
di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla
R.S.U. e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato.
2 - Composizione
Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante
elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il
residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità
produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione in
proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi,
le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati
e quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle
stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata
composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà
un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle
norme antidiscriminatorie.
3 - Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto
il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità di costi
per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi
collettivi di lavoro, il numero dei componenti le R.S.U.
Sarà pari almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano
fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che
occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità, produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
4 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità
di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto
delle disposizioni di cui al titolo 3 - della legge n. 300/1970. Sono fatte
salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti
delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso
livello, in materia di numero dei dirigenti della R.S.A., diritti, permessi e
libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei
costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche
in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della R.S.U.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti
definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole
condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali
con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tate ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle
associazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. applicato nell'unità produttiva, i
seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori
durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a
ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/1970.
5 - Compiti e funzioni
Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei
poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di
disposizioni di legge.
La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il
contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie con le procedure,
modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato
nell'unità produttiva.
6 - Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali
decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo
stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima
lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato su designazione delle
associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da
parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono
concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della
R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità
previste dal presente accordo.
7 - Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle
stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
8 - Clausola di salvaguardia
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge. 20
maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque,
aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di
elezione della R.S.U., rinunciando formalmente ed espressamente a costituire
R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
Parte seconda
Disciplina dell'elezione della R.S.U.
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le associazioni
sindacali di cui al punto 1, parte prima del presente accordo, congiuntamente o
disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni
mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a
disposizione della R.S.U. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per
la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte
del quindicesimo giorno.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo
favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni
elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei
lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale
e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla
validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare
nell'unità produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova
in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in
forza all'unità produttiva candidati nelle liste di cui al successivo punto 4,
la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di
elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4. Presentazione delle liste
All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto
costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti
dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri
della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto
di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista,
la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse
ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle
liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il
numero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione,
nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità
produttiva, non candidato.
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua
completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste
stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che
dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività
aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al
presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i
soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di
liste.
7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a
cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto
1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8. Scrutatori
E in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per
ciascun seggio elettorale, scelto tra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che
precedono l'inizio della votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera
né per interposta persona.
10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà
estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio: la loro
preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e
la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal
Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione
della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, o se presenta tracce di
scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da
lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta
a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del
candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come
votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. II
voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste
differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste
differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di
preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da
permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle
esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei
votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di
votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto
ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma
contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i
lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno
8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte seconda, del
presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna
elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino
all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori
aventi diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del
seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le
operazioni elettorali.
16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto
14, la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello
scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni,
verrà consegnato unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.)
alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni
riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente
provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali)
trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della
R.S.U., sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la
Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre
mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei
seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti
conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà
attribuito in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall'art.
2, I co., parte I, del presente accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente
all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine
dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di
voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede
all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione
stessa.
Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano
stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende
confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà
atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione
deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la
conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun
rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste
elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma
precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso,
sempre a cura della Commissione elettorale, all'Associazione industriale
territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
20. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorse entro 10 gg.
ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello
provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante
dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal
Direttore dell'Uplmo o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U.,
una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla
Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale
d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza
dei componenti.
22. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metteva a disposizione della Commissione elettorale
l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e
quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni
elettorali.
23. Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti
firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Allegato 5
Accordi OTA del 25/11/91 e del 6/12/91
L'anno 1991 il giorno 25 Novembre nella sede dell'AIOP regione Lazio si è
riunita la commissione paritetica nazionale di cui all'art.31 4° livello 3°
comma del CCNL vigente nelle persone di:
AIOP Miraglia, Bianco, Giusta, Magni, Polenta, Prandin, Buratti, Icolari,
Benedetti Aloisi, Bonanno, Mattei;
ARIS Cuccarollo, Ciccarelli, Del Sordo, Parrella, Sironi;
PRO JUVENTUTE DON GNOCCHI: Galanti, Martellina;
CGIL Babalini, Di Berto;
CISL Farinasso;
UIL Rodolico.
Le parti preliminarmente si richiamano all'ODG in pari data redatto e inviato al
Ministero della Sanità che costituisce il presupposto logico e giuridico del
presente accordo.
In relazione a quanto previsto dal DM 26/7/1991, n. 295 ed all'art. 31 del
vigente CCNL le parti convengono quanto segue:
A) Ai corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza,
istituiti con l'autorizzazione della struttura pubblica, potrà partecipare
(secondo le modalità previste dal citato DM Sanità 295/91) una percentuale pari
al 50% degli ausiliari socio-sanitari specializzati (ovvero inquadrati nel 3°
livello) addetti all'assistenza all'interno dei servizi e reparti sanitari già
in organico nelle singole strutture alla data del 31/10/91;
B) sarà riconosciuto alla fine del corso l'inserimento nel 4° livello
nell'organico della struttura privata di una percentuale massima del 35% dei
predetti ausiliari socio-sanitari in organico all'interno della struttura sempre
alla data del 31/10/91; tale percentuale dovrà comprendere la quota afferente
agli assistenti socio-sanitari con funzioni di sostegno per i centri di
lungodegenza per anziani non autosufficienti, già in organico, nonché quella
relativa agli ausiliari socio-sanitari specializzati cui è già stato
riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto per il 4° livello;
C) in caso di eventuale superamento del corso da parte di un numero di
partecipanti superiore alla quota del 35% sopra richiamata, saranno inseriti in
organico coloro che hanno ottenuto il miglior punteggio ed, a parità, coloro che
vantano una maggiore anzianità di servizio nella qualifica;
D) le parti inoltre convengono che, in via del tutto eccezionale e solo e
limitatamente all'ipotesi della partecipazione dei lavoratori ai predetti corsi
teorici, potrà essere utilizzato, in maniera alternativa a quanto già previsto
dall'art. 53 (*) del vigente CCNL, anche le 150 ore annue individuali previste
dall'art. 54 (*) della medesima normativa, sancendosi, altresì, che solo per
tali ipotesi, in via derogatoria, le menzionate 150 ore andranno retribuite. A
tal fine le parti statuiscono che è demandata alla trattativa da esplicarsi in
sede regionale la determinazione delle modalità dell'eventuale utilizzo
alternativo delle 150 ore di cui all'art. 54 (*), in rapporto alla durata dei
corsi che verrà stabilita regionalmente, ed in armonia a quanto previsto dal 2°
comma dell'art.1 dell'all. 1 al DM del Ministero della sanità n. 295/91 e da
quanto oggi concordato tra AIOP-ARIS-PRO JUVENTUTE-CGIL-CISL-UIL;
E) tenuto conto delle mansioni connesse alla qualifica i Centri di
riabilitazione potranno o meno avvalersi della presente normativa a seconda
della tipologia dei soggetti assistiti.
L'anno 1991 il giorno 6 Dicembre nella sede dell'AIOP regione Lazio si è riunita
la commissione paritetica nazionale di cui all'art. 31 4° livello 3° comma del
CCNL vigente nelle persone di:
AIOP: Miraglia, Bianco, Giusta, Magni, Polenta, Buratti, Icolari, Benedetti
Aloisi, Bonanno, Mattei;
ARIS: Cuccarollo, Ciccarelli, Del Sordo, Sironi;
PRO JUVENTUTE DON GNOCCHI: Galanti, Martellina;
CGIL Di Berto;
CISL Farinasso;
UIL Rodolico.
In relazione a quanto previsto dal DM 26/7/1991, n. 295 ed all'art. 31 del
vigente CCNL le parti convengono su quanto segue:
1) Viene integrato il punto A dell'accordo 25/11/91 con la seguente
precisazione: "l'individuazione dei partecipanti ai corsi di qualificazione per
OTA avverrà tenendo conto di quanto segue:
a) prioritariamente verranno inseriti gli ausiliari in possesso dell'attestato
di qualifica conseguito ai sensi del DM 590/87 e gli ausiliari già inquadrati al
4° livello ai sensi del 4° comma del 4° livello dell'articolo 31 (*) del vigente
CCNL dando agli stessi comunque la valutazione prevista dal successivo comma b);
b) successivamente saranno inseriti gli ausiliari di assistenza inquadrati al 3°
livello valutando i seguenti punteggi:
b1) 2 punti per ogni anno di anzianità nella qualifica;
b2) 1 punto per ogni anno di anzianità di servizio nella "struttura".
2) Verranno inviate alle rispettive organizzazioni territoriali regionali
"istruzioni" congiunte per poter conseguire nel più breve tempo possibile dagli
Assessori regionali preposti al settore la istituzione, presso "strutture
private", dei corsi di qualificazione per OTA.
Le deliberazioni regionali dovranno tener conto del DM n. 295 del 26/7/1991,
della circolare ministeriale in corso di emanazione, degli accordi AIOP-ARIS-PRO
JUVENTUTE DON GNOCCHI-CGIL-CISL-UIL e delle realtà regionali.
3) Di mantenere a livello nazionale un coordinamento di tutto quanto dovrà
avvenire a livello regionale in modo da dare gli opportuni impulsi alle Regioni
meno impegnate sulla problematica dell'OTA e di conservare il più possibile una
uniformità di applicazione sull'intero territorio nazionale.
4) In applicazione dell'art. 37 (*) del CCNL vigente, punto A, ultimo comma,
viene insediata una commissione paritetica composta da un membro effettivo ed un
supplente per ogni sigla sindacale datoriale e dei lavoratori come da allegato
"A". La commissione sarà integrata da "esperti qualificati" designati dalle
rispettive parti.
5) In merito alla commissione di cui all'art. 52 (*) del vigente CCNL, le parti
concordano che essa dovrà operare sulla "globalità" degli articoli 50, 51, 52
(*) concludendo i suoi lavori prima dell'avvio della trattativa per il rinnovo
contrattuale.
6) In merito alla commissione prevista dall'allegato riguardante "le pari
opportunità" si concorda che la commissione si riunisca non appena le OO.SS.
avranno presentato un programma per rendere operativo il lavoro della
commissione.
7) In merito all'allegato riguardante la "previdenza integrativa", nel
confermare la volontà delle parti di dar corso ad una forma di previdenza
integrativa per incentivare l'attività svolta dagli infermieri professionali (v.
art. 61 (*), 1° comma) le parti danno incarico alla commissione paritetica di
cui all'allegato "B" di riunirsi nel corso delle prossime settimane.
(*) Nel nuovo CCNL gli articoli hanno avuto, in parte, una differente
numerazione:
-
art. 31 è diventato art. 36
art. 37 è diventato art. 44
art. 50 è diventato art. 56
art. 51 è diventato art. 57
art. 52 è diventato art. 58
art. 53 è diventato art. 24
art. 54 è diventato art. 25
art. 61 è diventato art. 45
Allegato 6
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche.
Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da
struttura associativa convenzionata prevista dalle leggi regionali vigenti, la
condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave
debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di
recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite
le seguenti misure a sostegno:
a) concessione di aspettativa non retribuita per infermità per l'intera durata
del ricovero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata
del progetto.
Si conviene altresì che durante i periodi aderenti ai suddetti permessi,
aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante
dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.
Appendice
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento.
Articoli 19 e 26 nella formulazione originaria
...omissis...
Titolo III
Dell'attività sindacale
art. 19
(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle associazioni più rappresentative sul piano
nazionale;
b) delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni, che
siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro
applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
..omissis..
art. 26
(Contributi sindacali)
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite
ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro
versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che
garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna
associazione sindacale.
Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti
collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo
sindacale all'associazione da lui indicata.
Articoli 19 e 26 modificati, a seguito di referendum popolare, con
Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio l995, n. 312.
..omissis..
Titolo III
Dell'attività sindacale
art. 19
(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali
che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità
produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 313
..omissis..
art. 26
(Contributi sindacali)
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
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