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Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per le
lavoratrici
ed i
lavoratori dipendenti dall'A.N.F.F.As. 1994-1997
INDICE
Premessa
TITOLO I -
VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 -
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 2 -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3 -
INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI
Art. 4 -
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
TITOLO II -
RELAZIONI SINDACALI
Art. 5 -
DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI
Art. 6 -
CONTRATTAZIONE
Art. 7 -
GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
Art. 8 -
PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
Art. 9 -
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
TITOLO III -
DIRITTI SINDACALI
Art. 10 -
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Art. 11 -
ASSEMBLEA
Art. 12 -
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Art. 13 -
ASPETTATIVA SINDACALE
Art. 14 -
CONTRIBUTI SINDACALI
TITOLO IV -
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 -
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Art. 16 -
DOCUMENTI DI ASSUNZIONE
Art. 17 -
VISITE MEDICHE
Art. 18 -
PERIODO DI PROVA
Art. 19 -
RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME
Art. 20 -
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Art. 21 -
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 22 -
INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
Art. 23 -
PREAVVISO
Art. 24 -
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 25 -
RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO
Art. 26 -
INDENNITA' IN CASO DI DECESSO
Art. 27 -
MOBILITA'
Art. 28 -
TRASFERIMENTO
TITOLO V -
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 29 -
RITARDI ED ASSENZE
Art. 30 -
DOVERI DEL PERSONALE
Art. 31 -
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 32 -
PATROCINIO LEGALE DELLE DIPENDENTI O DEI DIPENDENTI
PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO
DEI COMPITI DI UFFICIO
Art. 33 -
RESPONSABILITA' CIVILE DELLE DIPENDENTI O DEI DIPENDENTI
NEI RAPPORTI CON L'UTENZA
Art. 34 -
RITIRO PATENTE
Art. 35 -
COPERTURA ASSICURATIVA UTILIZZO MEZZI PROPRI DI TRASPORTO
TITOLO VI -
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 36 -
DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
E CONSEGUENTI INQUADRAMENTI
Art. 37 -
MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE
Art. 38 -
CUMULO DELLE MANSIONI
Art. 39 -
PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA
TITOLO VII -
ORARIO DI LAVORO
Art. 40 -
ORARIO DI LAVORO
Art. 41 -
RIPOSO SETTIMANALE
Art. 42 -
PAGA GIORNALIERA E ORARIA
Art. 43 -
PRONTA DISPONIBILITA'
TITOLO VIII -
FESTIVITA' E FERIE
Art. 44 -
FESTIVITA'
Art. 45 -
FERIE
TITOLO IX -
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 46 -
CONGEDO MATRIMONIALE
Art. 47 -
TUTELA DELLA MATERNITA'
Art. 48 -
DONAZIONE SANGUE
Art. 49 -
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONE
DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE
Art. 50 -
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Art. 51 -
PERMESSI PER GRAVI MOTIVI
Art. 52 -
PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA
Art. 53 -
TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI
IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM
TITOLO X -
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 54 -
DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 55 -
CORSI FINALIZZATI
Art. 56 -
QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE,
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
TITOLO XI -
TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE,
AMBIENTE DI LAVORO
Art. 57 -
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
Art. 58 -
ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO
Art. 59 -
TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
Art. 60 -
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
TITOLO XII -
RETRIBUZIONE
Art. 61 -
INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI
Art. 62 -
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
Art. 63 -
LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
Art. 64 -
TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO
ALLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE
Art. 65 -
ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA
Art. 66 -
INDENNITA' PER SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO
Art. 67 -
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
E RECLAMI SULLA BUSTA PAGA
Art. 68 -
TREDICESIMA MENSILITA'
Art. 69 -
MENSA E VITTO
Art. 70 -
ABITI DI SERVIZIO
Art. 71 -
MISSIONI E TRASFERTE
Art. 72 -
ATTIVITA' DI SOGGIORNO
Art. 73 -
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 74 -
PREMIO DI INCENTIVAZIONE O PRODUTTIVITA'
TITOLO XIII -
PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
Art. 75 -
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Art. 76 -
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO
LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
DELL'UFFICIO DEL LAVORO
Art. 77 -
CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE
Art. 78 -
FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
Art. 79 -
DECORRENZA E DURATA
VERBALE DI ACCORDO CONCLUSIVO
Premessa
L'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli
e Adulti Subnormali) e le OO.SS. FP-CGIL, FISOS-CISL, UIL-SANITA' si danno atto
che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro concorre a qualificare il
rapporto tra soggetto pubblico e soggetto privato in tema di gestione dei
servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi e sottolineano la necessità di
un'adeguata integrazione tra i diversi soggetti gestori collocata all'interno di
un quadro di programmazione generale definita dal soggetto pubblico. Ciò
comporta la valorizzazione e qualificazione delle risorse pubbliche e private
disponibili attraverso una relazione corretta tra i bisogni ed i diritti
dell'utenza, l'assetto dei servizi, il trattamento complessivo di coloro che
lavorano.
In coerenza con ciò il presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro diviene per l'ANFFAS e le OO.SS. FP-CGIL., FISOS-CISL,
UIL-SANITA' uno strumento per il confronto con le pubbliche amministrazioni ai
fini della ammissione al rapporto convenzionato e/o accreditato. Tale confronto
potrà coinvolgere tutte le parti interessate nel rispetto delle reciproche
autonomie. Le parti ritengono infatti necessario consentire la gestione dei
servizi convenzionati e/o accreditati solo ai soggetti in grado di offrire
qualificanti caratteristiche, tra le quali anche quelle garantite
dall'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro.
In coerenza con quanto sopra l'ANFFAS e le OO.SS.
FP-CGIL, FISOS-CISL, UIL-SANITA' si sentono impegnate in direzione di un
processo di ricomposizione contrattuale che coinvolga le diverse realtà
operanti in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo privato e che, nel
rispetto della piena natura privatistica e delle molteplici peculiarità ed
articolazioni presenti rafforzi il rapporto tra soggetti gestori pubblici e
privati migliorandone la capacità progettuale e gestionale.
Nella considerazione che l'ANFFAS, è un'Associazione
autonoma senza fini di lucro con lo scopo di operare oltre che per la
prevenzione dell'handicap, per il benessere e per la tutela delle esigenze e
degli interessi di disabili intellettivi, nonché delle loro famiglie, le parti
sottolineano l'attenzione alle risorse umane ed al governo delle relazioni di
lavoro, in quanto costituiscono un punto qualificante e cruciale
dell'organizzazione dei servizi gestiti.
Questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro intende
rappresentare pertanto un quadro impegnativo per le parti che sottoscrivono ma
anche un riferimento per la regolazione delle relazioni di lavoro dell'intera
comunità associativa.
In tale ottica le parti rimarcano la necessità che
tutto il personale operi nel pieno rispetto della deontologia professionale e
secondo criteri e modalità orientati al soddisfacimento delle esigenze della
utenza di riferimento.
TITOLO
I
VALIDITA'
ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1
AMBITO
DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
che fa parte del settore associazionistico socio-sanitario-assistenziale-educativo,
si applica a tutto il personale dipendente dall'Anffas (Associazione Nazionale
Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali) in ogni sua struttura organizzativa.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina
la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere
indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Le parti contraenti si impegnano a favorire la
costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione di una parte
normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate
nei singoli contratti.
Art.
2
DISPOSIZIONI
GENERALI
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo
parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore
per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei Diritti
dei Lavoratori, in quanto applicabili.
Le lavoratrici ed i lavoratori debbono inoltre
osservare le norme regolamentari ove esistenti emanate dalla Associazione
Nazionale di cui al presente Art. 1 e dalle singole Sezioni territoriali,
purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.
Art.
3
INSCINDIBILITA'
DELLE NORME CONTRATTUALI
Le norme del presente contratto devono essere
considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili
tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri
precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto
in vigore tra le parti contraenti.
Art.
4
CONDIZIONI
DI MIGLIOR FAVORE
Sono conservate, ad esaurimento, le condizioni di
miglior favore in atto per le lavoratrici ed i lavoratori in forza alla data di
decorrenza del presente contratto. Come tali sono da intendersi quelle
risultanti rispettivamente nell'ambito del trattamento normativo ed in quello
del trattamento economico; pertanto, in sede di confronto decentrato, entro sei
mesi dalla firma del contratto, verranno individuate specifiche norme di
armonizzazione nell'ambito normativo e retributivo tra il trattamento
preesistente e quello stabilito dal presente contratto.
Eventuali difficoltà interpretative dovranno essere
riportate al tavolo negoziale nazionale.
TITOLO
II
RELAZIONI
SINDACALI
Art. 5
DIRITTO
DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di
dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la
definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più
responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) LIVELLO NAZIONALE
- Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta
di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
-
analizzare l'andamento del settore;
-
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
-
verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
-
valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
-
promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a
favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una
sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare
attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) LIVELLO REGIONALE E/O TERRITORIALE
- Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di
una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
-
analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare
attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
-
assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché,
nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di
convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
-
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
-
assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione
affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione,
aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà
interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione
dell'attività di volontariato.
C) LIVELLO DI SEZIONE
Fermo restando le competenze proprie delle
amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione
riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei
servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione od
accreditamento con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo
nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare
idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed
all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione
che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in
sede di confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonché di Sezione.
Art.
6
CONTRATTAZIONE
- La contrattazione di cui al presente CCNL si
suddivide in due livelli:
·
nazionale;
·
territoriale o di Sezione.
A livello di Sezione sono titolari della contrattazione
le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale
del marzo '91 e dell'accordo 23-7-93.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello
nazionale le seguenti tematiche:
·
validità ed ambito di applicazione del contratto;
·
relazioni sindacali;
·
diritti sindacali;
·
attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
·
norme comportamentali e disciplinari;
·
ordinamento professionale;
·
orario di lavoro;
·
permessi, aspettative e congedi;
·
formazione professionale;
·
trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione territoriale o
di Sezione quanto espressamente attribuitovi dal CCNL nonché quanto definito
nelle piattaforme territoriali o di Sezione in merito a innovazioni
nell'organizzazione del lavoro o nella quantità-qualità dei servizi
finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di
risposta alle esigenze dell'utenza.
Le piattaforme territoriali o di Sezione potranno
prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei
progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti.
Art.
7
GARANZIA
DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
- In attuazione di quanto previsto dalla legge 146 del
12.6.90, le parti individuano in ambito Socio Sanitario Assistenziale
Educativo i seguenti servizi minimi essenziali:
·
prestazioni medico sanitarie anche a carattere ambulatoriale, igiene, assistenza
finalizzata ad assicurare la tutela fisica;
·
confezione, distribuzione e somministrazione del vitto.
Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in
tutte le strutture a carattere residenziale e nei servizi di assistenza
domiciliare o di altra natura definiti nell'ambito del rapporto tra le parti in
sede locale qualora non possano essere garantiti in altro modo.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui
sopra, saranno individuati, in sede locale, appositi contingenti di personale
che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti
i servizi minimi essenziali sopra individuati.
Art.
8
PARI
OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della
legge 125/91 è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari
Opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna
delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di componenti in
rappresentanza dell'Associazione, tra le quali individuare la figura con
funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari
Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi
dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale
nell'ambito del rapporto tra le parti.
L'Associazione assicura le condizioni e gli strumenti
per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno della loro
attività. Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna
sono quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla
base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le Pari Opportunità tra
uomo e donna nazionale che verrà istituito entro sei mesi dalla data della
stipula del presente CCNL
Art.
9
ATTIVITA'
DI VOLONTARIATO
Le lavoratrici ed i lavoratori che fanno parte di
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'Art. 6 della
legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di
volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'Art. 17 della stessa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità
di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.
In sede decentrata, nell'ambito del rapporto tra le
parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e
potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire
di svolgere attività di volontariato.
TITOLO
III
DIRITTI
SINDACALI
Art.
10
RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
Sono riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie
elette sulla base dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS.
presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede
di Sezione delle rappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL è
riconosciuto alle stesse un monte ore retribuito in ragione di 2 ore annue per
dipendente a livello di singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà
comunque essere inferiore a 50 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25
dipendenti.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle
R.S.U. è garantito un monte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per
dipendente nelle Sezioni fino a 200 occupati e di 8 ore annue per dipendente
oltre tale limite.
Art.
11
ASSEMBLEA
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di
riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12
ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Associazione dovrà destinare di volta in volta
locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare
la generalità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore
annue dalle R.S.U. di cui all'Art. 10 del presente CCNL e nella misura di 2 ore
annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Della convocazione della riunione deve essere data
all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore.
Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone
comunicazione, dirigenti esterne o esterni dei sindacati firmatari del presente
CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare
pregiudizi alle esigenze proprie dell'utenza.
Art. 12
PERMESSI
PER CARICHE SINDACALI
Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Comitati
Direttivi delle organizzazioni sindacali nazionali, regionali, comprensoriali o
zonali (per comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la
presenza delle strutture sindacali confederali - Camera del Lavoro - Unione
sindacale territoriale - Camera Sindacale Territoriale) di categoria e
confederali, hanno diritto per l'espletamento delle attività sindacali, a
permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un
massimo di 18 ore al mese non cumulabili quando l'assenza dal lavoro venga
espressamente richiesta per iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o
dal responsabile territoriale delle organizzazioni sindacali sopra indicate,
salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di
servizio di cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del
presente contratto.
I nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori di cui
al 1^ comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto
dalle OO.SS. predette alla Amministrazione in cui la lavoratrice o il lavoratore
presta servizio.
Non si computano le assenze dal servizio per la
partecipazione a trattative sindacali convocate dalla Amministrazione.
Art.
13
ASPETTATIVA
SINDACALE
Fermo restando i distacchi sindacali eventualmente già
concessi in forza di precedenti accordi, le parti si impegnano a reincontrarsi,
al fine della compiuta definizione della materia, entro nove mesi dalla firma
del presente CCNL.
Art. 14
CONTRIBUTI
SINDACALI
Le dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di
rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della
propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella
misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocato dall'interessata o dall'interessato
entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in
forma scritta, all'Associazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale
interessata.
Le trattenute mensili operate dalle singole Sezioni
sulle retribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe
presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno
del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle
organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta
nominativa.
L'Associazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla
segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei
versamenti effettuati alle OO.SS.
TITOLO
IV
ASSUNZIONE
E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
15
ASSUNZIONE
DEL PERSONALE
L'assunzione del personale deve essere effettuata con
l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di rapporto di diritto
privato, nonché di quanto stabilito dalla legge 266/91.
L'assunzione deve risultare da atto scritto e contenere
la data della medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale
viene assegnata la lavoratrice o il lavoratore ed il relativo trattamento
economico.
Art.
16
DOCUMENTI
DI ASSUNZIONE
- All'atto dell'assunzione le lavoratrici ed i
lavoratori sono tenuti a presentare o consegnare i seguenti documenti:
·
libretto di lavoro o documento equipollente;
·
codice fiscale;
·
carta d'identità o documento equipollente;
·
certificato di idoneità fisica rilasciato dalle autorità sanitarie competenti;
·
libretto di idoneità sanitaria, ove richiesto, a norma di legge;
·
titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente
ecc.) in relazione alla qualifica;
·
qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa;
·
certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Le lavoratrici ed i lavoratori sono altresì tenuti a
presentare certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi, devono
inoltre comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla
residenza, nonché tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di
domicilio.
Art.
17
VISITE
MEDICHE
Prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima
dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto
della ricezione del nulla osta da parte dell'ufficio di collocamento e della
presentazione in servizio della lavoratrice o del lavoratore), l'Associazione
potrà accertarne la idoneità fisica attraverso visita medica da parte di
strutture pubbliche.
Successivamente alla assunzione le lavoratrici ed i
lavoratori potranno essere sottoposti ad eventuali accertamenti eseguiti ad
opera delle strutture sanitarie pubbliche; gli oneri per gli eventuali
accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente saranno a
carico dell'Associazione.
Art.
18
PERIODO
DI PROVA
- L'assunzione in servizio della lavoratrice e del
lavoratore avviene secondo i seguenti periodi di prova:
·
60 gg. di calendario per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle posizioni
economiche A1, A2.
·
90 gg. di calendario per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle posizioni
economiche A3, A4.
·
120 gg. per tutte le altre posizioni economiche.
Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto
alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante
il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice o al
lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro
compiuto nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il
trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere
inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene la
lavoratrice o il lavoratore.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di
malattia la lavoratrice o il lavoratore potrà completare il periodo di prova
stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso
contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la
data di inizio della assenza.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si
sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice o il
lavoratore si intenderà in servizio a tutti gli effetti.
Art.
19
RAPPORTI
DI LAVORO PART-TIME
- Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la
funzione di:
·
favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività
dell'Associazione;
·
consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei
lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Associazione.
- Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle
singole Sezioni secondo i seguenti principi:
·
volontà di entrambe le parti;
·
in caso di assunzione a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza,
per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti delle lavoratrici e
dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per chi già
dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
L'Associazione risponderà entro 30 (trenta) giorni
alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa dovrà essere motivata e
comunicata anche alle rappresentanze sindacali.
Le lavoratrici ed i lavoratori interessati alla
trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa
dovranno esprimere la propria opzione entro 15 giorni dalla richiesta ricevuta.
Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è
regolato come segue:
A)
nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
1)
l'eventuale periodo di prova;
2)
l'orario settimanale;
3)
la qualifica assegnata.
Il minimo
settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 10 ore.
Qualora non
sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di
servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a
fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su
più ubicazioni ove la Sezione ne abbia nello stesso ambito territoriale e non
si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti
da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel caso in
cui la lavoratrice o il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti
l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio
comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un
posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso
delle spese per tragitti non inferiori ai Km 10 sulla base di criteri definiti
dalla contrattazione decentrata. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni
derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti
da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, la Associazione, in relazione alle
esigenze tecnico produttive, ricercherà, dandone comunicazione alle
rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del
personale part-time.
B)
E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50%
dell'orario settimanale della lavoratrice e del lavoratore assunto con contratto
part-time.
C)
La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla
lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto alla lavoratrice e
al lavoratore interessato e contestualmente alle rappresentanze sindacale
unitarie ed all'Ispettorato del Lavoro.
D)
Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate
nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella
corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o
dalla comunicazione di cui al punto C) che precede.
E)
La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'Art. 40 .
F)
I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine rapporto,
alla 13^ mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie
e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore lavorate.
Per il trattamento di fine
rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il trattamento di malattia ed
infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro
trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata
della prestazione di cui ai punti A) e C) che precedono.
I ratei di retribuzione
globale mensili relativi a tutti gli altri istituti contrattuali nell'anno di
passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa
saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione
lavorativa nei due distinti periodi.
Nei casi di risoluzione del
rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti
dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.
L'utilizzo complessivo del
lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di
informazione e confronto tra le parti a livello decentrato in particolar modo
per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
Art.
20
CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO
Le assunzioni di personale con contratto di formazione
lavoro avverranno secondo le norme della legge 19.12.1984 n. 863 e della legge
29.12.1990 n. 407 e della legge 19.7.1994 n. 451.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con
contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di
potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le
esigenze rispettive della Associazione e delle lavoratrici e dei lavoratori,
intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti
di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le
potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante
interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
In attesa dell'emanazione dei decreti del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale di cui al comma 7 dell'Art. 3 del D.L. n. 32
del 17.1.94 le parti sottolineano il ruolo della Commissione Regionale per
l'Impiego relativamente all'approvazione preventiva dei progetti per
l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.
Le parti si impegnano a definire entro tre mesi dalla
data della firma del presente CCNL i necessari accordi di merito.
Le parti in relazione alla nuova normativa concernente
le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile
utilizzazione delle seguenti tipologie:
a1)
acquisizione di professionalità intermedie;
a2)
acquisizione di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono
un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed
organizzativo aziendale.
Le parti individuano quali professionalità intermedie
quelle collocate nelle posizioni economiche B2 - C1 - C2, quali professionalità
elevate quelle collocate nelle posizioni economiche D1 - D2 - D3.
Si possono assumere con contratto di formazione e
lavoro donne e uomini di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro
non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i
contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una
posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti
di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo
a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la
formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale formazione è da effettuarsi in luogo della
prestazione lavorativa.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di
formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Le parti convengono di escludere dai contratti di
formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista
l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il
possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia
stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità
presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione dovranno essere di
norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni
per la richiesta del nullaosta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano
stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della
scadenza, a iniziativa della lavoratrice e del lavoratore o per fatto loro
imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in
sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti sarà
corrisposto il trattamento retributivo spettante, pari a quello previsto per i
dipendenti di pari qualifica a tempo indeterminato o inferiore allo stesso se
previsto. Il periodo di prova per le dipendenti ed i dipendenti con i contratti
di formazione lavoro è uguale a quello previsto per la qualifica di riferimento
a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della
prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice o il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo
uguale a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori della qualifica di
riferimento assunti a tempo indeterminato.
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta
valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
L'Associazione corrisponderà a tutti le lavoratrici ed
a tutti i lavoratori per un periodo massimo pari a quello della conservazione
del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento a carico
dell'INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla
retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro
venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le lavoratrici ed
i lavoratori dovranno essere utilizzati in attività corrispondenti alla
formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato
nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla
legge a norma di quanto previsto dall'Art. 3, quinto comma, della legge 19
dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati
da accordi interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
I contratti di formazione e lavoro devono essere
notificati, dall'Associazione all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato
Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Al termine del rapporto l'Associazione è tenuta,
relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla Sezione
Circoscrizionale per l'Impiego competente per territorio, idonea certificazione
dei risultati conseguiti dalla lavoratrici e dal lavoratore. Per i contratti di
tipo b, alla scadenza, l'Associazione rilascia un attestato sull'esperienza
svolta.
Art.
21
RAPPORTI
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
In tutte le strutture comprese nell'ambito di
applicazione (Art. 1) del presente contratto, ai sensi dell'Art. 23 della legge
n. 56 del 28.2.1987, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro - oltre che nell'ipotesi di cui all'Art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e
successive modifiche ed integrazioni all'Art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17
convertito con modificazioni della legge 25.3.1983 n. 79, è consentita, in
relazione alle particolari esigenze della Associazione ed al fine di evitare
eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a)
per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale
funzionalità di tutte le strutture di cui all'Art. 1 del presente contratto
durante il periodo annuale programmato di ferie;
b)
per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della
Associazione anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni
pubbliche o private;
c)
per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica,
assistenziale, nonché promozionale, anche in collaborazione con UU.SS.LL.,
Province, Regioni, Comuni, Ministeri od altri Enti ed inoltre per l'espletamento
di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di
cui sopra;
d)
per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario
non retribuito concesso dall'Amministrazione;
e)
in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico
(arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di
impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino
alla definizione del giudizio;
f)
per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa,
infortunio, permessi, servizio militare ecc.).
Ulteriori casistiche potranno
essere definite nell'ambito del confronto tra le parti in sede decentrata.
La percentuale delle
lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può
essere superiore al 15% del personale assunto a tempo indeterminato, ad
esclusione di quanto riferito ai punti a) e f).
Si precisa che l'istituto del
contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili
dell'organico, previste dalle norme convenzionali.
Art.
22
INSERIMENTO
LAVORATIVO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
L'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente
svantaggiati avverrà secondo le norme di legge vigenti.
Art.
23
PREAVVISO
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il
personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di
prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura
appresso specificata:
A1 - A2 - A3 - A4 gg. 30 e 60 giorni per le altre
posizioni economiche.
Rimane fermo il periodo di 30 giorni per coloro che
siano vincitrici o vincitori di pubblici concorsi.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza
l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una
indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
La lavoratrice e il lavoratore che si dimetta in
costanza di malattia non deve dare il preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso,
anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato
nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di
cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia
all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo
di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente
o parzialmente non effettuato.
Art.
24
CESSAZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
- Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a)
per licenziamento della lavoratrice o del lavoratore, ai sensi delle leggi
vigenti per i rapporti di diritto privato;
b)
per dimissioni della lavoratrice o del lavoratore;
c)
per morte della lavoratrice o del lavoratore;
d)
per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
Art.
25
RILASCIO
DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO
All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di
lavoro l'Associazione riconsegnerà alla lavoratrice o al lavoratore
regolarmente aggiornati i documenti dovutigli, e di essi la lavoratrice o il
lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro
l'Associazione dovrà rilasciare a richiesta della lavoratrice o del lavoratore
un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle
mansioni svolte.
Art.
26
INDENNITA'
IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso della lavoratrice o del lavoratore,
le indennità di cui agli artt. 23 e 73 del presente contratto
(preavviso-trattamento di fine rapporto) devono essere liquidate agli aventi
diritto, giuste le disposizioni contenute nell'Art. 2111 del Codice Civile. Agli
aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una
somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del
mese in cui si verifica il decesso.
Art.
27
MOBILITA'
L'istituto della mobilità concerne solo la
utilizzazione temporanea del personale, in presidi, servizi, uffici di
pertinenza della Sezione in strutture diverse dalla sede di assegnazione,
rientrando invece nel potere organizzativo della Sezione e non soggetto ai
vincoli di cui all'Art. 13 della legge 300/70 l'utilizzazione del personale
nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza della Sezione cui
originariamente è stata assegnata la dipendente o il dipendente.
L'istituto della mobilità che comporta la
utilizzazione anche temporanea del personale in strutture di pertinenza della
Sezione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato dalla
Sezione in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge
20.5.1970 n. 300 Art. 13, secondo criteri concordati con le rappresentanze
sindacali.
Art.
28
TRASFERIMENTO
Alla lavoratrice o al lavoratore in caso di
trasferimento da una unità operativa ad un'altra, gestita dalla Sezione o
centro, anche in Comuni diversi devono essere mantenute e rispettate le sue
mansioni e la sua posizione giuridico-economica, secondo l'Art. 13 della legge
20 maggio 1970 n. 300 e previo accordo sindacale definito a livello aziendale.
TITOLO
V
NORME
COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art.
29
RITARDI
ED ASSENZE
La lavoratrice e il lavoratore deve osservare il
proprio orario di lavoro, controfirmando il registro delle presenze e/o
l'orologio marcatempo.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la
perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso
arrotondato al quarto d'ora superiore. E' fatto salvo il recupero se possibile.
Qualora il ritardo giustificato sia a parere del responsabile di servizio
eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione. Le assenze debbono
essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o
all'Ufficio a tanto preposto.
Esse devono essere giustificate immediatamente e
comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato
impedimento. In ogni caso comportano la perdita della retribuzione
corrispondente alla durata dell'assenza stessa: è fatto salvo il recupero, se
possibile. L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i tre giorni
consecutivi è considerata mancanza gravissima.
Art.
30
DOVERI
DEL PERSONALE
Le lavoratrici ed i lavoratori, ed in particolare
coloro ai quali viene affidato lo svolgimento di attività di recupero, di
riabilitazione ed assistenza dei soggetti socialmente svantaggiati e di quelle
di sostegno ai loro familiari, sono tenuti ad un corretto comportamento
nell'esecuzione dei compiti sia in ordine alle disposizioni ricevute sia a
quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono obblighi della lavoratrice o del lavoratore:
·
usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse
dell'utenza;
·
osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro
impartite da superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
·
osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e
dell'igiene;
·
usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli altri
mezzi di protezione predisposti e forniti;
·
segnalare immediatamente ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di
sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza e nell'ambito delle
competenze e possibilità ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
·
non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di
protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;
·
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall'ambito
delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza della
lavoratrice o del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
·
uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni
contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
Art. 31
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari da parte
dell'Amministrazione debbono essere adottati in conformità all'Art. 7 della
legge n. 300 del 20.5.70, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite
(necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare alla
lavoratrice o al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le
proprie deduzioni, facoltà della lavoratrice o del lavoratore di chiedere un
colloquio personale, e/o di avere assistenza della rappresentante o del
rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente contratto), nonché nel
rispetto da parte della datrice o del datore di lavoro dei principi generali di
diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità
della contestazione disciplinare. Al riguardo si conviene che comunque la
contestazione disciplinare deve essere inviata alla lavoratrice o al lavoratore
non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli organi
direttivi delle Amministrazioni di cui all'Art. 1 del presente contratto hanno
avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il
provvedimento disciplinare non possa essere adottato dalla datrice o datore di
lavoro oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della
deduzione da parte della lavoratrice o del lavoratore.
Le mancanze della dipendente o del dipendente possono
dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1)
richiamo verbale;
2)
richiamo scritto;
3)
multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci
giorni.
Esemplificativamente, a
seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della
proporzionalità incorre nei provvedimenti di cui sopra la lavoratrice o il
lavoratore che:
a)
non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai
sensi dell'Art. 29 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza
giustificato motivo;
b)
ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza
giustificato motivo;
c)
commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei
compiti assegnati;
d)
non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla Amministrazione;
non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite non si attenga alle
indicazioni assistenziali e/o educative;
e)
ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o di marcare l'orologio
marcatempo;
f)
compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici, esegua il lavoro
affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g)
tenga un contegno scorretto od offensivo verso l'utenza, il pubblico e le altre
o altri dipendenti; compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che
siano lesivi della dignità della persona;
h)
violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la
fisionomia propria della Associazione, non attui metodologie assistenziali,
educative, didattiche o riabilitative proposte dalla équipe direttiva;
i)
compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia, all'ordine
e all'immagine della Associazione;
l)
ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento di domicilio anche di
carattere temporaneo.
Semprechè si configuri un
notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge n. 604/1966, è
consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano
carattere di particolare gravità;
b)
assenza ingiustificata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi o assenze
ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente o
seguente alle festività ed alle ferie;
c) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di
sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
d) assenza per simulata malattia;
e) introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza permesso
dell'Amministrazione;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
g) alterazione o falsificazione delle indicazioni del registro delle presenze o
dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni su
questi anche per conto di colleghi;
h) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
i) per violazione del segreto professionale di ufficio per qualsiasi atto compiuto
per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla
Amministrazione;
l) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
m)
per svolgimento di attività continuativa privata nell'ambito del settore di
intervento dell'Associazione e comunque per conto terzi con esclusione dei
rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) per i casi di concorrenza sleale posto in essere dal dipendente, secondo i
principi generali di diritto vigente (Art. 2105 c.c.).
E' in facoltà dell'Amministrazione provvedere alla
sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di
adozione di licenziamento. Alla dipendente o al dipendente con sospensione
cautelativa viene concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla
metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed
esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione
del provvedimento del licenziamento per mancanze.
Art.
32
PATROCINIO
LEGALE DELLE DIPENDENTI O DEI DIPENDENTI
PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO
DEI
COMPITI DI UFFICIO
L'Amministrazione nella tutela dei propri diritti ed
interessi ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità
civile o penale nei confronti della dipendente o del dipendente per fatti e/o
atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti di ufficio ed allorquando
non sussista accertata negligenza o colpa della dipendente o del dipendente che
comportino l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del
rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di
interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i
gradi del giudizio, facendo assistere la dipendente o il dipendente da un
legale.
L'Amministrazione potrà esigere dalle lavoratrici o
dai lavoratori che subiscano condanne con sentenza passata in giudicato per
fatti a loro imputati per averli commessi per dolo o colpa grave tutti gli oneri
sostenuti per la loro difesa.
Art.
33
RESPONSABILITA'
CIVILE DELLE DIPENDENTI O DEI DIPENDENTI
NEI
RAPPORTI CON L'UTENZA
La responsabilità civile delle dipendenti e dei
dipendenti nei loro rapporti con l'utenza di cui all'Art. 5 della Legge
13.5.1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile
stipulata dalle singole amministrazioni.
Art.
34
RITIRO
PATENTE
Alla lavoratrice o al lavoratore con qualifica di
autista che, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, sia
dall'autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, è riconosciuto il
diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza percepire
retribuzione alcuna nè maturare altra indennità.
All'autista in questo periodo, potranno essere
assegnati, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la
possibilità, altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione della
posizione economica nella quale verrà a prestare servizio.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i
termini suddetti, oppure l'autista non accettasse il lavoro assegnato
dall'Associazione, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In
tal caso verrà corrisposta all'autista l'indennità di anzianità e le altre
indennità eventualmente spettanti secondo la retribuzione percepita al tempo
del ritiro della patente stessa.
Art.
35
COPERTURA
ASSICURATIVA UTILIZZO MEZZI PROPRI DI TRASPORTO
Qualora la lavoratrice o il lavoratore per ragioni di
servizio venga espressamente autorizzato per iscritto all'utilizzo di mezzi
propri di trasporto, la Associazione dovrà stipulare idonea polizza di
copertura assicurativa, verificata a livello decentrato nell'ambito del rapporto
tra le parti,. rispettando le disposizioni di legge vigenti.
TITOLO
VI
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
Art.
36
DECLARATORIA
DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
E
CONSEGUENTI INQUADRAMENTI
Posizione economica A1
Comprende posizioni di lavoro relative all'esecuzione
di attività semplici ed elementari di tipo manuale. L'autonomia operativa si
limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute.
L'attività si svolge nell'ambito dell'area dei servizi con particolare
riferimento alle pulizie ed all'effettuazione di lavori semplici.
Posizione economica A2
Comprende posizioni di lavoro che comportano
l'esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale, tecnico-manuale,
lo svolgimento delle quali presuppone l'uso, la manutenzione, la conduzione di
strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non
specializzate. I compiti attribuiti comportano:
·
attività manuali di carattere ripetitivo o semiripetitivo, di pulizia degli
ambienti di tutta la struttura anche con l'uso di apparecchiature e mezzi
meccanici, di piccola manutenzione;
·
utilizzo di strumenti, telefoni o consolle fino a quattro linee telefoniche,
apparecchiature e macchinari semplici anche collegati ad aperture automatiche,
nonché l'esecuzione delle elementari norme connesse con il loro impiego;
·
prestazioni di sorveglianza e custodia dei locali compresa la relativa piccola
pulizia, di assolvimento di piccole commissioni, di espletamento di anticamera e
disciplina dell'accesso del pubblico;
·
collaborazione con il personale di cucina anche per la pulizia dei locali,
utensili ecc.;
·
lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla
sterilizzazione, stiratura e conservazione.
La dipendente o il dipendente opera in base a
istruzioni dettagliate ed in esecuzione di prassi e metodologie definite,
dispone di autonomia operativa nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni
proprie che sono soggette a controllo diretto.
La responsabilità è limitata alla corretta esecuzione
delle prestazioni nell'ambito delle istruzioni ricevute e dell'autonomia
riconosciutagli.
Posizione economica A3
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività
esecutive di natura tecnica, tecnica-manuale, assistenziali richiedenti una
specifica preparazione tecnica e professionale anche approfondibile con
esperienze di lavoro, possesso, se del caso, di particolari abilitazioni,
qualificazione o patente.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da:
·
pulizia degli ambienti in relazione allo svolgimento della terapia, ivi comprese
le apparecchiature, strumentazioni ed attrezzi, compreso il loro riordino anche
a fine lavoro;
·
conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli;
·
trasporto di materiale economale, sanitario e biologico;
·
archiviazione ed esecuzione di semplici procedure;
·
trasporto delle disabili e dei disabili in barella o in carrozzella;
·
accompagnamento e custodia delle disabili e dei disabili, anche se deambulanti,
compreso il prelevamento e riaccompagnamento dalle/alle abitazioni;
·
accompagnamento nei locali di terapia ed a tutte le attività riabilitative ed
educative, comprese le aule scolastiche pubbliche, ecc.;
·
collaborazione con il personale di cucina per la preparazione del cibo;
·
aiuto al personale infermieristico;
·
trasporto, distribuzione ed ausilio nell'assunzione del cibo;
·
assistenza alla persona e prestazioni di supporto anche a livello domiciliare o
in strutture residenziali e/o tutelari per favorire l'autosufficienza
giornaliera;
·
aiuto nelle attività personali quali: alzarsi dal letto, pulizie personali,
vestizione o svestizione, assunzione dei pasti, corretta deambulazione, uso di
protesi, manovre di posizionamento di aiuto nelle attività riabilitative
interne ed esterne, ecc.
L'attività lavorativa comporta responsabilità della
corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati, contributo della
lavoratrice o del lavoratore alla programmazione e gestione dei servizi.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone
conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività acquisiti anche
attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione.
Posizione economica A4
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività
di natura amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, di carattere
assistenziale, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.
Le funzioni di lavoro sono caratterizzate da:
·
assistenza diretta alla persona anche tendente a ridurre i rischi di isolamento
e di emarginazione ed a favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita e di
relazione con l'esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
·
apporto individuale finalizzato al miglioramento ed alla semplificazione delle
procedure anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche;
·
conduzioni, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche
complessi, per cui occorre una formazione tecnica e professionale, che comporta
anche abilitazione, qualificazione o patente;
·
funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi,
prevenzione, igiene della persona;
·
conduzione e manutenzione di strumenti elettronici, elettromedicali connessi con
le attività riabilitative ed elettromeccanici;
·
conduzione delle cucine, preparazione dei cibi anche secondo prestabilite
tabelle dietetiche;
·
inserimento ed elaborazione dati, trasmissione in dattilografia;
·
conduzione piccola manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi che richiedono
la patente D/K.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia
vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni
particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite; la posizione
conferisce piena responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni,
i cui risultati sono soggetti a verifiche complete, periodiche oppure immediate.
Posizione economica B1
Comprende posizioni di lavoro che comportano la
esecuzione di funzioni tecniche, di vigilanza, educative e di supplenza alla
disabile o al disabile che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per
l'espletamento dei propri compiti.
Le posizioni lavorative comportano:
·
conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale di base
richiesta;
·
apporto individuale e nel lavoro di gruppo in funzione dei compiti assegnati;
coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
·
vigilanza, con attuazione di interventi educativi e riabilitativi complementari,
in sale di rotazione, come attività integrative scolastiche, prescolastiche e
ludiche, volte a promuovere e contribuire al pieno sviluppo della potenzialità
di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale integrativi e/o
sostitutivi degli interventi familiari, anche con la conduzione di esperienza di
vita quotidiana, di stimolo ad operare scelte autonome, di ricreazione e di
impiego del tempo libero;
·
attività motorie in acqua con funzioni di insegnamento di nozioni natatorie e
di attività riabilitative idromotorie nei riguardi dei disabili, tendenti anche
alla valorizzazione funzionale e motoria;
·
funzioni di istruttore per l'avviamento delle attività delle disabili o dei
disabili, anche in laboratori;
·
attività finalizzate alla gestione del tempo libero, mediante tecniche
specifiche di animazione, attività ludiche, motorie, espressive, nell'ambito
del programma di intervento riabilitativo;
·
mansioni esecutive senza valutazione di merito, anche impiegando metodi di
lavoro prestabiliti.
La lavoratrice o il lavoratore che si trova in questa
posizione economica collabora alla redazione della programmazione delle
attività e risponde del proprio operato ai tecnici responsabili del servizio
e/o dell'area.
Posizione economica B2
Comprende posizioni di lavoro che comportano la
esecuzione di funzioni tecniche, educative, di insegnamento, funzioni di natura
amministrativa con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili,
che presuppongono una applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei
casi concreti, ed inoltre di programmazione, di studio.
La funzione comporta attività di informazione e
ricezione di documenti, disimpegno di mansioni di segreteria e di collaborazione
con figure professionali più elevate.
Le posizioni lavorative si concretizzano per:
·
particolare e personale competenza per operazioni su attrezzature o apparati
complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro
e del funzionamento degli apparati stessi;
·
apporto individuale e nel lavoro di gruppo, in funzione di compiti assegnati,
finalizzato al miglioramento del servizio;
·
uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative impegnative;
·
collaborazione, composizione di lavoro a più elevato contenuto professionale;
·
uso di apparecchiature elettroniche anche complesse, mediante programmazione
strutturata, produzione di software, ecc.;
·
predisposizione di interventi socio-riabilitativi di tipo educativo volti
all'integrazione sociale dei portatori di handicaps, sulla base di una
programmazione a breve, medio e lungo termine che deve sviluppare, verificare e
valutare, con la collaborazione di colleghe e colleghi la supervisione di
tecnici coinvolti nelle diverse esperienze.
La lavoratrice o il lavoratore che si trova in questa
posizione economica ha responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro e
delle attività direttamente svolte. Le prestazioni esercitate sono soggette a
controlli periodici.
Posizione economica C1
Comprende posizioni di lavoro che comportano
l'esecuzione di funzioni riabilitative, educative e sociali, prestazioni che
richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di
provvedimenti o di interventi diretti all'attuazione di piani di lavoro cui è
richiesta la Leadership e la collaborazione nell'ambito di un lavoro in équipe,
nonché funzioni mirate al recupero e reinserimento di soggetti con menomazioni
psicofisiche.
Le posizioni lavorative si concretizzano per:
·
la conoscenza di tecniche rieducative-funzionali particolari;
·
l'impiego di apparecchiature, anche delicate e complesse, nell'esercizio delle
attività;
·
la partecipazione in équipe al piano di trattamento e di riabilitazione, esteso
all'integrazione scolastica;
·
lo svolgimento di attività didattica, nonché attività finalizzata alla
propria formazione ed interventi di servizio sociale previsti dai piani di
lavoro cui si partecipa con autonomia operativa;
·
la responsabilità diretta delle attività alle quali si è preposte o preposti.
Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione
dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni
emanate, nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità operativa. Le
prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Posizione economica C2
Comprende posizione di lavoro che comportano
l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, didattiche e di coordinamento
il cui svolgimento presuppone competenze, capacità e responsabilità
professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonché in equipes
interdisciplinari ed in generale nell'organizzazione del lavoro, attuazione di
programmi e collaborazione alla loro formulazione, coordinamento dei servizi,
con particolare riferimento alla attuazione dei programmi riabilitativi, al
raggiungimento della ottimizzazione dei servizi nonché al mantenimento dei
rapporti esterni ed interni conformemente al ruolo ricoperto, secondo le
direttive ricevute.
Può comportare, altresì, responsabilità
organizzative, indirizzo e coordinamento di un unità non complessa o gruppo di
lavoro. Le attività esercitate sono sottoposte a controlli periodici.
Posizione economica D1
Comprende posizioni di lavoro che comportano
l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di coordinamento,
di indirizzo delle attività, di programmazione e verifica dei programmi
educativi, di formazione permanente del personale, di facilitazioni del lavoro
di équipe, il cui svolgimento presuppone una elevata, qualificata ed
approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante
aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta autonomia decisionale, in
relazione alla specificità e complessità dei servizi di cui si è
responsabili, nell'osservanza delle direttive impartite dall'amministrazione.
La posizione di lavoro può, altresì, comportare la
supervisione e il controllo di una serie di funzioni operative, di unità
operative.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto
per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena
responsabilità.
L'attività esercitata è soggetta a controlli
periodici.
Posizione economica D2
Comprende posizioni di lavoro relative all'attuazione
dei programmi in conformità agli indirizzi generali formulati
dall'amministrazione comportanti:
·
specifica ed approfondita competenza e
capacità professionale, nonché costante aggiornamento nella propria
disciplina;
·
svolgimento di compiti amministrativi, tecnici
e sociali complessi, studio ed elaborazione di programmi operativi e di ricerca
caratterizzati da rilevante apporto al miglioramento dell'organizzazione del
lavoro anche mediante il coordinamento interdisciplinare.
L'attività si svolge in tutti gli ambiti di interesse
dell'amministrazione.
Posizione economica D3
Comprende posizioni di lavoro relative a funzioni
comportanti indiscussa capacità professionale, competenza progettuale e
gestionale, nonché pianificazione e previsione nell'ambito di sole direttive
generali in applicazione degli indirizzi formulati dall'amministrazione al fine
di conseguire gli obiettivi prefissati.
Comporta il coordinamento o la direzione di figure
professionali di elevata professionalità.
Art.
37
MANSIONI
E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE
Alla lavoratrice o al lavoratore devono essere
assegnate le mansioni inerenti alla categoria e qualifica di assunzione oppure
le mansioni equivalenti a norma dell'Art. 13 della Legge n. 300 del 20.5.70.
Alla lavoratrice o al lavoratore,
purché in possesso
di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle
esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni della
responsabile o del responsabile del servizio, possono essere temporaneamente
assegnate mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica,
sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione
economica e professionale della dipendente o del dipendente. Alla lavoratrice o
al lavoratore cui sono assegnate mansioni inerenti a categoria o qualifica
superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata
della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita,
maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore
medesima e quella di inquadramento, semprechè tali mansioni siano svolte per
non meno di 30 giorni lavorativi continuativi.
L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi
superiori a 30 giorni deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo
personale. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori, che devono risultare da atto scritto, la lavoratrice o il
lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, e sempre
secondo quanto disposto dall'Art. 13 della legge di cui al primo comma, ove
applicabile.
Art.
38
CUMULO
DELLE MANSIONI
Alle lavoratrici o ai lavoratori che esplicano più
mansioni di diverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi
dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria
e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima
abbia carattere di prevalenza nel tempo.
In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni
superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate,
oltre la retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta alla lavoratrice o al
lavoratore la differenza tra la posizione economica pertinente alla mansione
superiore e quella di inquadramento.
Art.
39
PASSAGGIO
AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA
Le Amministrazioni, nel caso in cui alla dipendente o
al dipendente non venga riconosciuta l'idoneità fisica in via permanente
all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio
sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio
sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzativo delle Sezioni,
ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro
sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita,
ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle
coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le loro capacità
residuali, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.
TITOLO
VII
ORARIO
DI LAVORO
Art.
40
ORARIO
DI LAVORO
L'orario di lavoro ordinario settimanale, per tutto il
personale è fissato in 36 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove
l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
Per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle
qualifiche dirigenziali l'orario ordinario settimanale è fissato in 38 ore.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono
fissati dall'amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia,
ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze
sindacali.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio e
l'organizzazione del lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di
attività di ciascun anno, dalle Amministrazioni di intesa con le rappresentanze
sindacali fermo restando la salvaguardia dell'assistenza all'utenza e la
necessità di considerare la problematicità del rapporto diretto con la stessa.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore
di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto
dal successivo A. 41.41 del presente contratto.
Norma transitoria
Le Sezioni aventi un orario ordinario settimanale
superiore o inferiore a quello definito dal presente articolo adegueranno lo
stesso nella misura di un'ora a far data dal 30/6/96 e di un ulteriore ora a far
data dal 30/6/97.
Eventuali ulteriori scostamenti tra l'orario di lavoro
ordinario settimanale di fatto e quello definito dal presente contratto di
lavoro saranno comunque recuperati per il 50% entro il 31/12/97 e per l'altro
50% entro il 30/6/98.
Art. 41
RIPOSO
SETTIMANALE
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto
ad una giornata di riposo settimanale in un giorno che normalmente deve
coincidere con la domenica; comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno
di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata
di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad
eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà
essere monetizzato.
Art.
42
PAGA
GIORNALIERA E ORARIA
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla
base di 1/26 delle sotto elencate componenti della retribuzione:
·
retribuzione come da quote economiche;
·
eventuale indennità per mansioni superiori.
·
eventuale assegno ad personam.
L'importo della paga oraria, a regime, è determinato
dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6.
In presenza di eventuali assenze non retribuite
(sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la
retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata
della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri
retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.
Art.
43
PRONTA
DISPONIBILITA'
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto
eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente
o del dipendente e dall'obbligo di intervenire secondo le indicazioni ricevute
nel più breve tempo possibile.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla
misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono
demandate al rapporto tra le parti in sede decentrata.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno
programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui
all'Art. 44 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del
debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a
periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima
di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di Lit. 40.000 lorde per
ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari
di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla
durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata viene
retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in
relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessata o
dell'interessato. Non possono essere previste per ciascun dipendente più di 8
turni di pronta disponibilità al mese.
TITOLO
VIII
FESTIVITA'
E FERIE
Art.
44
FESTIVITA'
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono fruire
di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1)
Capodanno (1° gennaio)
2)
Epifania (6 gennaio)
3)
Lunedì di Pasqua (mobile)
4)
Anniversario della Liberazione (25 aprile)
5)
Festa del Lavoro (1° maggio)
6)
Assunzione della Madonna (15 agosto)
7)
Ognissanti (1° novembre)
8)
Immacolata Concezione (8 dicembre)
9)
S. Natale (25 dicembre)
10)
S. Stefano (26 dicembre)
11)
Santo Patrono (mobile)
In occasione delle suddette festività decorre a favore
della lavoratrice o del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente
Art. 42.
Le lavoratrici o i lavoratori che, per ragioni inerenti
al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate,
avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente
con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività
infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito
l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività
predette con il giorno di riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice o
il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro
giorno feriale stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessato. Ove
accertate esigenze di servizio non consentano il riposo compensativo, la
dipendente o il dipendente avrà come compenso una corrispondente quota
economica.
Art.
45
FERIE
Tutte lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad
un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in
cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi
settimanali, il computo dei giorni di ferie deve essere sempre effettuato con
riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
In occasione del godimento del periodo di ferie decorre
a favore della lavoratrice o del lavoratore la normale retribuzione di cui all'
Art. 42.
Alla lavoratrice o al lavoratore che all'epoca delle
ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver
compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio
prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma
del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese
intero.
La dipendente o il dipendente ha diritto per ciascun
anno, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate da
aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare.
L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti
dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri
fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo
possibilmente ad ogni dipendente un periodo estivo, non inferiore a giorni 15,
sentito l'interessata o l'interessato.
Le rimanenti ferie devono essere godute anche su
richiesta della lavoratrice o del lavoratore e sono assegnate
dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze
di servizio. Le chiusure annuali dei presidi, stabilite dalla amministrazione,
sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui al comma
precedente, che potranno essere fruite in altro periodo, anche frazionato
purché non inferiore alle due ore, scelto da ogni dipendente, compatibilmente
con le esigenze di servizio.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del
godimento annuale delle ferie. Le ferie vanno godute di norma nel corso
nell'anno di maturazione. Per motivate esigenze di servizio potranno essere
godute entro il trimestre successivo.
TITOLO
IX
PERMESSI,
ASPETTATIVE E CONGEDI
Art.
46
CONGEDO
MATRIMONIALE
La lavoratrice o il lavoratore non in prova, in
occasione del matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso, con decorrenza
della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario
decorrenti dal giorno del matrimonio stesso.
Art.
47
TUTELA
DELLA MATERNITA'
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici
madri si fa riferimento alla Legge 30.12.1971 n. 1204, e alla Legge 9 dicembre 1977 n. 903. L'Associazione
integrerà, fino a concorrenza, l'eventuale differenza tra il trattamento
economico previsto dalla legislazione vigente e la retribuzione di fatto
prevista dal presente CCNL.
Art.
48
DONAZIONE
SANGUE
La lavoratrice o il lavoratore che dona il sangue ha
diritto al permesso retribuito secondo la normativa di legge vigente.
Art. 49
CHIAMATA
E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONE
DI
COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE
Il lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli
obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza della
anzianità di servizio (ai soli fini del TFR e degli scatti di anzianità)
semprechè si sia messo a disposizione dell'azienda nel termine di 30 gg. di cui
all'Art. 3 del d.l.c.p.s. 13.09.46 n. 303. Per il richiamo alle armi si fa
riferimento alla legge 370/55.
Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo
le norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla
conservazione del posto secondo le disposizioni del citato d.l.c.p.s. n. 303/46.
Art.
50
ASPETTATIVA
NON RETRIBUITA
Alla lavoratrice o al lavoratore che ne faccia
richiesta è concessa, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di
servizio, una aspettativa senza retribuzione per un periodo massimo di 6 (sei)
mesi rinnovabile per una sola volta nell'arco della vigenza contrattuale e nella
misura massima del 5% del totale del personale in organico. Della lavoratrice o
del lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del
posto si procederà a sostituzione fatta salva la verifica tra le parti in sede
locale. La lavoratrice o il lavoratore che entro 15 (quindici) giorni dalla
scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è
considerata dimissionaria o dimissionario.
Art.
51
PERMESSI
PER GRAVI MOTIVI
Per gravi e documentate ragioni alla lavoratrice o al
lavoratore possono essere concessi permessi straordinari retribuiti per un
massimo di 3 giorni nell'arco dell'anno.
Art.
52
PERMESSI
PER LUTTO DI FAMIGLIA
In caso di decesso della moglie, del marito, della
convivente o del convivente risultante dallo stato di famiglia, della figlia,
del figlio, della sorella, del fratello, dei genitori, dei suoceri, spetta alla
lavoratrice o al lavoratore un permesso retribuito fino ad un massimo di tre
giorni lavorativi .
Art.
53
TRATTAMENTO
SPETTANTE ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI
IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM
Per il trattamento della lavoratrice o del lavoratore
operanti nei seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatrice o
scrutatore, segretaria o segretario di seggio si fa riferimento alla normativa
vigente in materia.
Per l'esercizio del diritto di voto alle lavoratrici e
ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non
retribuito di giorni 1 (uno).
TITOLO
X
DIRITTO
ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art.
54
DIRITTO
ALLO STUDIO
Le lavoratrici e i lavoratori studenti, iscritte e
iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, compatibilmente con le
esigenze di servizio, all'ammissione a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta
saranno esonerate o esonerati dal prestare lavoro in orario straordinario e
durante i riposi settimanali.
Le lavoratrici o i lavoratori, anche universitarie e
universitari, che devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di
permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d'esame.
Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma
la lavoratrice o il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli
esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami
universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno
accademico.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio
è di 150 ore annue individuali retribuite.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui
sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale
in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al
conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in
scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Art.
55
CORSI
FINALIZZATI
Nel rispetto delle quote, percentuali e modalità di
cui all'Art. precedente le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla
partecipazione a corsi qualificanti finalizzati alla conoscenza delle
problematiche relative a donne e uomini socialmente svantaggiati definiti anche
con il concorso delle OO.SS.
Art.
56
QUALIFICAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE,
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le parti convengono sulla necessità di predisporre
condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori
ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una
sempre migliore qualificazione delle prestazioni richieste dall'organizzazione
del servizio.
A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori, nella
misura massima annua del 10% del personale in servizio, potranno usufruire di
permessi retribuiti individuali fino ad un massimo di 110 ore annue. Ove
l'amministrazione, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come
sopra descritti, gli stessi permessi saranno interamente retribuiti.
In sede di confronto decentrato verranno individuate le
priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e
aggiornamento del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per
l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di
riparto all'interno delle singole qualifiche.
In tale ambito le parti potranno altresì definire
idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del superamento dei
tetti indicati.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei
suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione aziendale il
certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni, e,
successivamente, i certificati di regolare frequenza.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi
livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la
predisposizione di adeguati processi formativi.
I permessi di cui al presente articolo non sono
cumulabili con quelli previsti dagli articoli 54 e 55.
TITOLO
XI
TRATTAMENTO
DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE,
AMBIENTE DI LAVORO
Art. 57
TRATTAMENTO
ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
In caso di assenza per malattia ed infortunio la
lavoratrice o il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima
dell'inizio del turno di servizio, l'Amministrazione secondo le rispettive
competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data
di rilascio.
L'Amministrazione deve anticipare per conto dell'INPS
le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia.
Inoltre, se la malattia è riconosciuta ed assistita dall'INPS, e l'infortunio
dall'INAIL, l'Amministrazione deve integrare le prestazioni economiche
assicurative sino a raggiungere:
a)
il 100% della retribuzione globale sino al 365^ giorno di assenza per malattia
nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì
la malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica che potrà avvenire a
livello legislativo o di accordi interconfederali in materia. Il trattamento
stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in
invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore a
quello che la lavoratrice o il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse
lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili
l'integrazione va corrisposta in base alle norme di legge.
L'Amministrazione può recedere dal rapporto
allorquando la lavoratrice o il lavoratore si assenti oltre il limite di
diciotto mesi complessivi nell'arco di un triennio.
b)
Il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per
infortunio. L'Amministrazione deve anticipare il 40% della retribuzione, salvo
conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente obbligo della
lavoratrice o del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di
anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che
la lavoratrice o il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a
titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili.
Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di
infortunio.
Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile
a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'amministrazione a
recuperare da chi è responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di
retribuzione e contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti
azioni legali nei limiti del danno subito.
Per le lavoratrici o i lavoratori affetti da TBC si
richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.
Art. 58
ASSICURAZIONI
ED INFORTUNI SUL LAVORO
L'Amministrazione è tenuta ad assicurare le
lavoratrici o i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie
professionali secondo le norme di legge vigenti.
Art.
59
TUTELA
DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo
626/94 è istituito a livello di singola Sezione la figura di rappresentante per
la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro.
Per l'espletamento delle funzioni della rappresentante
o del rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore
annuo retribuito di un'ora per addetto.
Le parti, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL,
si incontreranno per definire, in coerenza con i contenuti del citato Decreto
Legislativo, le modalità di designazione o di elezione della rappresentante o
del rappresentante per la sicurezza nonché quant'altro riferito a questa
figura.
Art.
60
SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In attuazione dell'Art. 24 della legge 104/92 le
singole Sezioni valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di
progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere
architettoniche.
Nell'ambito delle compatibilità i singoli interventi
dovranno essere realizzati entro 1 anno dalla concessione edilizia.
TITOLO
XII
RETRIBUZIONE
Art. 61
INQUADRAMENTI
E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI
|
Area dei Servizi
|
Area Amministrativa
|
Area Socio San.Assist.Ed.tiva
|
| P.e.A1 |
addetta/o alle pulizie |
|
|
P.e
A2 |
addetta/o alle cucine |
centralinista |
ausiliaria/o socio
sanitaria/o |
| addetta/o al guardaroba |
fattorina/o |
|
| addetta/o alla lavanderia |
|
| operaia/o generica/o |
|
|
P.e.A3 |
operaia/o qualificata/o |
addetta/o alla segreteria |
ausiliaria/o socio sanit.
specializzata/o |
| autista patente B e C |
|
assistente domiciliare e
dei servizi tutelari non formata/o |
| aiuto cuoca/o |
|
|
P.e.A4 |
operaia/o specializzata/o |
impiegata/o d'ordine |
assistente domiciliare e
dei servizi tutelari formata/o |
| cuoca/o |
|
| autista patente DK |
|
| autista-accompagnatrice/ore |
|
|
P.e.B1 |
tecnica/o |
|
educatrice/ore senza
titolo |
| capo operaia/o |
|
istruttrice/ore |
| |
animatrice/ore senza
titolo |
| |
insegnante senza titolo |
|
P.e.B2 |
|
impiegata/o concetto |
insegnante con titolo
(media superiore) |
| |
educatrice/ore con titolo
(media superiore) |
| |
animatrice/ore con titolo |
|
P.e.C1 |
|
educatrice/ore
professionale |
| |
terapista riabilitazione |
| |
infermiera/e
professionale |
| |
assistente sociale |
|
P.e C2 |
|
collaboratrice/ore
direttivo |
coordinatrice/ore unità
operativa semplice |
|
P.e.D1 |
|
coordinatrice/ore unità
operativa complessa |
|
P.e.D2 |
|
responsabile di area |
responsabile di area |
| |
psicologa/o |
| |
pedagogista |
| |
sociologa/o |
| |
medico |
|
P.e.D3 |
|
direttrice/ore generale |
direttrice/ore
sanitaria/o |
Nota 1
-
L'inquadramento
di eventuali figure professionali atipiche o non comprese nel presente
articolo avverrà, attraverso la contrattazione decentrata di cui all'Art. 6,
sulla base dei riferimenti dati dalle declaratorie delle posizioni
economiche prima descritte.
- Nota2
Con
riferimento alle posizioni economiche C2 e D1 la definizione della natura
semplice o complessa delle strutture operative è demandata al rapporto tra le
parti in sede decentrata.
-
|
VALORI TABELLARI
A |
VALORI TABELLARI
B |
VALORI TABELLARI
C |
|
P.E. |
Retrib.tab+
EDR(1) |
Indennità di
contin. |
Valori tab
cong. (2) |
Retrib.tab
+EDR (1) |
Indennità
di contin. |
Valori tab
cong. (2) |
Retrib.tab
+EDR (1) |
Indennità
di contin |
Valori tab
cong. (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 |
6.697.878 |
11.535.199 |
18.233.077 |
7.244.870 |
11.535.199 |
18.780.069 |
7.392.516 |
11.535.199 |
18.927.715 |
|
A2 |
7.091.654 |
12.020.604 |
19.112.258 |
7.665.022 |
12.020.604 |
19.685.626 |
8.534.500 |
12.020.604 |
20.555.104 |
|
A3 |
8.153.954 |
12.079.152 |
20.233.106 |
8.760.947 |
12.079.152 |
20.840.099 |
9.651.008 |
12.079.152 |
21.730.160 |
|
A4 |
9.421.000 |
12.156.504 |
21.577.504 |
10.176.213 |
12.156.504 |
22.332.717 |
10.715.649 |
12.156.504 |
22.872.153 |
|
B1 |
10.761.000 |
12.255.264 |
23.016.264 |
11.566.569 |
12.255.264 |
23.821.833 |
12.141.975 |
12.255.264 |
24.397.239 |
|
B2 |
11.768.036 |
12.337.920 |
24.105.956 |
12.491.215 |
12.337.920 |
24.829.135 |
13.323.535 |
12.337.920 |
25.661.455 |
|
C1 |
12.283.175 |
12.337.920 |
24.621.095 |
13.021.808 |
12.337.920 |
25.359.728 |
13.906.535 |
12.337.920 |
26.244.455 |
|
C2 |
13.848.642 |
12.483.516 |
26.332.158 |
14.638.606 |
12.483.516 |
27.122.122 |
15.452.270 |
12.483.516 |
27.935.786 |
|
D1 |
15.254.051 |
12.659.808 |
27.913.859 |
16.091.466 |
12.659.808 |
28.751.274 |
16.954.004 |
12.659.808 |
29.613.812 |
|
D2 |
16.612.023 |
12.840.552 |
29.452.575 |
17.495.600 |
12.840.552 |
30.336.152 |
20.190.092 |
12.840.552 |
33.030.644 |
|
D3 |
32.091.528 |
13.229.508 |
45.321.036 |
33.451.159 |
13.229.508 |
46.680.667 |
34.851.579 |
13.229.508 |
48.081.087 |
Note
1)
E.D.R. (Elemento Distinto Retribuzione) di cui all'accordo interconfederale 31
luglio 1992
(20 mila mensili per dodici mensilità)
2)
Comprensivi di retribuzione tabellare, E.D.R., indennità di contingenza o
indennità integrativa speciale.
-
3)
I valori indicati sono riferiti a 12 mensilità annue.
Norma transitoria A
Il trattamento economico conseguente al nuovo
inquadramento derivante dall'applicazione del presente contratto deve garantire
il mantenimento, come assegno alla persona non riassorbibile, nell'arco della
vigenza contrattuale e senza accordo tra le parti firmatarie del presente CCNL,
della differenza tra il trattamento in godimento e quello derivante
dall'applicazione del presente contratto
Norma transitoria B
Dall'1.7.95 i valori tabellari A si applicano a tutte
le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti dalle Sezioni con contratto o
regolamento scaduto che alla data del 30.6.95 avevano valori tabellari
inferiori.
I valori tabellari B si applicano dall'1.7.95 a tutte
le dipendenti o i dipendenti dalle Sezioni con contratto o regolamento scaduto
che al 30.6.95 avevano valori tabellari compresi tra A e B.
I valori tabellari C si applicano dall'1.7.95 a tutte
le dipendenti o i dipendenti dalle Sezioni con contratto o regolamento scaduto
che al 30.6.95 avevano valori tabellari compresi tra B e C.
Dall'1.7.96 i valori tabellari A verranno sostituiti
dai valori tabellari B.
Dall'1.7.96 i valori tabellari B verranno sostituiti
dai valori tabellari C.
Dall'1.7.97 avranno effetto per tutte le dipendenti o i
dipendenti ANFFAS i valori tabellari C.
Per tutte le dipendenti o i dipendenti dalle Sezioni
con contratto o regolamento non scaduto alla data del 30.6.95 verrà applicato
alla scadenza degli stessi il presente contratto con i criteri e le date di cui
ai due punti precedenti.
Le Sezioni che applicano il CCNL per il personale
dipendente dagli istituti socio-assistenziali gestiti da enti eclesiastici
aderenti alla AGIDAE applicheranno il presente contratto a far data dall'1.7.96.
Alle lavoratrici o ai lavoratori che al 30.6.95 avevano
una retribuzione globale annua il cui importo incrementato del 6% risulti
superiore ai valori tabellari di cui alla colonna C sarà corrisposto
mensilmente in dodicesimi a far data dall'1.7.95, a titolo di assegno alla
persona non riassorbibile, nell'arco della vigenza contrattuale e senza accordo
tra le parti firmatarie del presente CCNL, la quota economica risultante dalla
differenza tra tale retribuzione come sopra incrementata ed i valori tabellari
di cui alla colonna C. Gli elementi costitutivi della retribuzione globale annua
sono: paga base, contingenza o indennità integrativa speciale, livello
economico differenziato, elemento distinto della retribuzione, indennità.
A tutte le dipendenti o i dipendenti in servizio alla
data dell'1.7.95 compete a titolo di arretrati una quota una tantum di
£.600.000. Tale importo compete per intero alle assunte e agli assunti ante
1.1.94 ed in misura di £.33.000 mensili alle assunte e agli assunti
successivamente a tale data. Il suddetto criterio è da riferirsi anche a quelle
dipendenti e a quei dipendenti il cui contratto di lavoro o regolamento di
riferimento è scaduto successivamente all'1.1.94. La data di corresponsione di
tale importo è definita nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale e
comunque non oltre la data di pagamento della mensilità di settembre 1995 nella
misura dei 2/3 della cifra di riferimento e della mensilità di gennaio 1996 per
la parte restante.
Le erogazioni delle indennità di vacanza contrattuale
(£.37.000 mensili) cessa per tutte le dipendenti e i dipendenti dall'1.7.95.
Dalla erogazione della quota una-tantum di cui sopra
sono escluse le lavoratrici e i lavoratori delle Sezioni che alla data di
decorrenza del presente CCNL hanno un contratto di lavoro o regolamento in
vigore.
Art.
62
RETRIBUZIONE
INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
Rimangono congelate le quote economiche maturate a tale
titolo alla data di stipula del presente CCNL.
Tali quote saranno corrisposte alle aventi e agli
aventi diritto a titolo di assegno alla persona non riassorbibile sotto la voce
"retribuzione individuale di anzianità".
Art.
63
LAVORO
SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non
può superare le 50 ore annue per dipendente. Il lavoro supplementare e
straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del
lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario
hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di
servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è
utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in
sede aziendale.
E' considerato lavoro supplementare quello effettuato
oltre le 36 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario
quello effettuato oltre le 48 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario può a
richiesta della lavoratrice e del lavoratore e compatibilmente con le esigenze
di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo entro i successivi 90
gg. Ferma restando la facoltà di cui sopra il lavoro supplementare e quello
straordinario saranno compensati da una quota oraria della retribuzione in atto
maggiorata del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in
orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la quota di
retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o
straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per
legge la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello
eseguito tra le ore 22 e le ore 6. Si considera lavoro in orario festivo quello
eseguito nelle festività di cui all'Art. 44 o nelle giornate programmate come
riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere
autorizzato preventivamente per iscritto, espressamente dall'Amministrazione.
Art.
64
TRATTAMENTO
ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO
ALLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE
Nel caso di passaggio a posizione economica superiore
il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con la attribuzione della
retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale
delle nuova posizione economica ed il valore iniziale di quella di provenienza.
Art.
65
ASSEGNI
FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA
- Gli assegni familiari o le quote aggiunte di
famiglia sono erogate secondo le norme di legge vigenti.
Art.
66
INDENNITA'
PER SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO
Alla lavoratrice e al lavoratore, ove ne ricorrano i
requisiti, spetta la seguente indennità lorda:
a)
indennità per servizio notturno: al personale dipendente il cui turno di
servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità
notturna" nella misura unica uguale per tutti di £ 4.500 lorde per ogni
ora di servizio prestato fra le ore 22.00 e le ore 06.00.
b)
indennità per servizio festivo: al personale dipendente il cui turno di
servizio è prestato in giorno festivo compete una indennità di L. 30.000 lorde
se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di
turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o
inferiori alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può
essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni dipendente.
- Nota
- Nelle Sezioni nelle quali non erano erogate quote a
tale titolo le stesse saranno corrisposte nella misura del 50% dei suddetti
valori a far data dall'1.1.96 e del restante 50% a far data dall'1.7.96.
Art.
67
CORRESPONSIONE
DELLA RETRIBUZIONE
E
RECLAMI SULLA BUSTA PAGA
La retribuzione deve essere corrisposta alla
lavoratrice o al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 10°
giorno successivo alla fine di ciascun mese, il pagamento della retribuzione
deve essere effettuato a mezzo busta paga in cui devono essere distintamente
specificati il nome dell'Ente, il nome e la qualifica della lavoratrice o del
lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei
singoli elementi che concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di
legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata
con quella indicata nella busta-paga nonché sulla qualifica della moneta, deve
essere fatta all'atto del pagamento.
Resta comunque la possibilità da parte della
lavoratrice o del lavoratore di avanzare eventuali reclami in qualsiasi momento
per irregolarità riscontrate.
Art.
68
TREDICESIMA
MENSILITA'
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima
mensilità da corrispondersi alla data del 20 dicembre di ogni anno, composta di
uno stipendio base annuo come da inquadramento diviso dodici , dalla
retribuzione individuale di anzianità e da eventuali assegni alla persona.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di
tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra
posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro
durante il corso dell'anno, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di
anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va
considerata a questi effetti come mese intero.
Art.
69
MENSA
E VITTO
Le amministrazioni provvederanno, ove possibile, ad
istituire il servizio di mensa del quale ha diritto tutto il personale il cui
orario di lavoro non preveda una interruzione superiore a due ore. Qualora ciò
non fosse possibile sarà garantito l'esercizio del diritto attraverso modalità
sostitutive. Nel caso tra le modalità sostitutive venisse individuato l'uso di
un ticket il valore facciale dello stesso viene definito in sede locale,
nell'ambito del rapporto tra le parti, con un valore minimo di £.5.000. Il
pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e la interruzione va
rilevata con i normali mezzi di controllo. La dipendente o il dipendente devono
corrispondere, ove fruiscano del servizio mensa, una quota pasto di £.5.000 per
la durata del presente contratto. Chi, a vario titolo, è da considerarsi in
servizio non deve corrispondere la quota di cui sopra.
Art.
70
ABITI
DI SERVIZIO
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo
di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in
relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi
esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
Alle dipendenti ed ai dipendenti cui sono assegnati
particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti
protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni
di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Art.
71
MISSIONI
E TRASFERTE
Alle lavoratrici ed ai lavoratori comandate o comandati
in servizio fuori sede in località distanti oltre 20 Km. spetta, oltre al
riconoscimento del tempo di percorrenza con orario di servizio il rimborso delle
spese così riconosciute:
·
vitto: fino ad un massimo di £.40.000 per ogni pasto e £. 5.000 per colazione;
·
alloggio: albergo di categoria massima "tre stelle" fino ad un massimo
di £.140.000"
·
mezzi di locomozione: treno - 1^ classe ed eventuale supplemento rapido ed in
caso di vagone letto, il singolo o T2; mezzo proprio, se autorizzato, rimborso
di 1/5 del costo della benzina più eventuale pedaggio autostradale. Le
trasferte e le modalità del viaggio dovranno essere preventivamente autorizzate
e concordate.
Art. 72
ATTIVITA'
DI SOGGIORNO
- Alle lavoratrici ed ai lavoratori impiegate o
impiegati in attività di soggiorno spetta il trattamento definito
nell'ambito del rapporto tra le parti in sede decentrata.
Art.
73
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro
dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità
di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di
retribuzione per ogni anno intero di servizio.
Per il personale non impiegatizio, ferma restando la
liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai
precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella
misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio
prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1)
15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71 al
30.12.72;
2)
20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al
29.11.73;
3)
25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al
30.12.73;
4)
30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73.
Per il personale non impiegatizio l'indennità di
anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una
mensilità dal 31.12.73 al 31 maggio 1982.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di
servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni
si computano come mese intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo al 31
maggio 1982 si applica la legge n. 297 del 29/5/1982.
Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti:
· retribuzione
come da inquadramento;
· retribuzione
individuale di anzianità;
· indennità
per mansioni superiori;
· superminimi;
· assegni ad
personam;
· premio di
incentivazione;
· tredicesima
mensilità;
· indennità
sostitutiva del preavviso;
· eventuali
altre indennità
Art.
74
PREMIO
DI INCENTIVAZIONE O PRODUTTIVITA'
Alle lavoratrici ed ai lavoratori in servizio alla data
del 30.6.95 presso Sezioni che applicavano contratti o accordi nei quali era
prevista l'erogazione di quote economiche a titolo di incentivazione o
produttività le stesse saranno corrisposte mensilmente, ripartite in dodicesimi
a titolo di assegno alla persona non riassorbibile sotto la voce "premio di
incentivazione o produttività".
La gestione di tale istituto è demandata al rapporto
tra le parti in sede locale.
TITOLO
XIII
PROCEDURE
PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
Art.
75
TENTATIVO
FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Per le controversie individuali che dovessero sorgere
in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del
lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto,
l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui la lavoratrice o il
lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai
fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta si
svolgerà la procedura nella sede stabilita in comune accordo. Ove il tentativo
di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle
parti interessate e dalle rappresentanti o dai rappresentanti delle OO.SS. delle
lavoratrici e dei lavoratori e delle datrici o datori di lavoro cui le parti
aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di
conciliazione.
Si applicano per il deposito del processo verbale di
avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'Art. 411 ultimo comma del
Codice di procedura Civile (Legge n. 533 del 1973).
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno
libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.
Art.
76
TENTATIVO
FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO
LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
DELL'UFFICIO
DEL LAVORO
- In caso di mancato accordo nel tentativo di
conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e
provinciale a cui la lavoratrice o il lavoratore aderisce o a cui abbia
conferito il mandato potrà assistere le lavoratrici e i lavoratori
interessati. Ove la lavoratrice o il lavoratore intenda promuovere un
tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro
competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del Codice di procedura
Civile (Legge n. 533 del 1973).
Art. 77
CLAUSOLE
COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE
Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine
al trattamento economico e normativo della lavoratrice e del lavoratore
stabilito dalla legge, dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere
decise da arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso
come nell'altro la facoltà della lavoratrice o del lavoratore o
dell'Amministrazione di adire l'Autorità Giudiziaria.
Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia di
arbitri secondo equità.
Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri, donne o
uomini, in numero di tre saranno nominate o nominati come segue:
a)
una o uno su nomina dell'Organizzazione sindacale territoriale cui aderisce la
lavoratrice o il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b)
una o uno su nomina dell'Amministrazione;
c)
una o uno su nomina consensuale di quelle o di quelli già nominati. In caso di
mancato accordo si svolgerà la procedura di cui all'arbitrato irrituale.
Per
l'arbitrato irrituale, gli arbitri, donne o uomini, saranno nominati come segue:
a)
una o uno su nomina dell'Organizzazione sindacale territoriale cui aderisca la
lavoratrice o il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato.
b)
una o uno su nomina dell'Amministrazione;
c)
una terza o un terzo, eventualmente, su nomina consensuale dei due arbitri come
sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove non si raggiungesse
un accordo sulla nomina della terza, del terzo arbitro, le parti richiederanno
la nomina ad un ordine professionale alla Presidente o al Presidente del
Tribunale.
La decisione dovrà essere emessa nel termine di 30
giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri.
Le spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri
saranno regolati dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. che hanno nominato gli
arbitri.
Art.
78
FACOLTA'
DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- E' sempre fatta salva la facoltà delle parti di
adire l'Autorità giudiziaria senza esperire le procedure di cui al
precedente Art. 77.
Art.
79
DECORRENZA
E DURATA
Il CCNL entra normativamente in vigore il 1° gennaio
1994 e scade il 31 dicembre 1997. Gli effetti economici decorrono dal 1°
gennaio 1994 e scadono il 31 dicembre 1995. Il secondo biennio nel quale
decorrono gli effetti economici è compreso nel periodo 1° gennaio 1996 - 31
dicembre 1997. Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 1995 al fine della
verifica delle quote economiche relative ai minimi contrattuali concernenti il
periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in aderenza all'accordo stipulato
tra Governo, OO.SS. Cgil-Cisl-Uil, Confindustria in data 23 luglio 1993. Punti
di riferimento saranno in particolare la comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare
anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del paese,
nonché l'andamento delle retribuzioni e le condizioni determinatesi nei diversi
ambiti in ordine al rapporto di convenzione o di accreditamento in essere.
VERBALE DI ACCORDO CONCLUSIVO
1. L'ANFFAS e le OO.SS. F.P.CGIL, FISOS CISL e UIL
Sanità, firmatari e del CCNL per le dipendenti e i dipendenti dell'ANFFAS, in
attuazione dell'Art. 4, ultimo comma, convengono sulla costituzione , a far data
del 1^ luglio 1995, di una Commissione Paritetica Nazionale, con sede presso l'ANFFAS
- Sede Nazionale - formata da tre rappresentanti delle OO.SS. F.P.CGIL, FISOS
CISL e UIL Sanità e tre rappresentanti dell'Associazione con il compito di
dirimere eventuali controversie interpretative derivanti dall'applicazione in
sede di Sezione dei diversi istituti contrattuali. Le due parti contraenti sono
abilitate a chiedere, a mezzo di lettera raccomandata, la convocazione della
Commissione paritetica Nazionale che si riunirà entro 15 giorni dalla data
della richiesta previo accordo con l'altra parte. La richiesta deve contenere
una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa. L'eventuale accordo sull'interpretazione della norma sostituisce la
clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. In considerazione della necessità di definire
compiutamente quanto relativo alla tipologia di servizio genericamente definita
CASE-FAMIGLIA, la cui importanza è dalle parti sottolineata, le stesse si
incontreranno entro il giorno 1.7.95. La definizione dell'accordo relativo a
tale tipologia di servizio dovrà in primo luogo sottolineare la peculiarità
che gli è propria ed il rapporto con le scelte di carattere programmatico -
legislativo presenti nell'ambito di insediamento della stessa.
3. In riferimento all'accordo sottoscritto tra le parti
in data 10.10.94 relativamente alla sospensione della corresponsione
dell'indennità di vacanza contrattuale nelle realtà di Milano e di Cervinara
(Avellino), si procederà alla erogazione delle quote spettanti a fronte della
presenza delle condizioni oggettive a ciò funzionali, verificate nell'ambito
del rapporto tra le parti in sede locale, ed in considerazione dell'applicazione
del CCNL definito tra le parti. Tale procedura è da riferirsi anche ad
eventuali altre Sezioni interessate alla sospensione di cui sopra.
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