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Versione Stampabile
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per le lavoratrici
ed i lavoratori dipendenti dall’A.N.F.F.As.
1998-2001
Oggi,
sedici dicembre millenovecentonovantanove, a Roma tra:
l’Anffas
(Associazione Nazionale Famiglie di Disabili
Intellettivi e relazionali)
nelle persone del
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Presidente
Nazionale |
Prof.ssa Rosina Zandano |
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Componenti commissione Sindacale |
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Consigliere Nazionale |
Sig. Roberto Speziale |
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Consigliere Nazionale |
Dr. Vittorio Doriano |
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Sig.ra Marika Bovone |
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Sig. Giandario Storace |
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Sig.
Salvatore Pani |
e
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la
Funzione Pubblica CGIL nelle persone
di |
Dario Canali |
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Franco Manunta |
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La
FIST CISL nelle persone di |
Graziano Trerè |
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Gabrio Tonelli |
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Marco Lombardo |
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Velio Alia |
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Luigi Gentili |
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La
Uil Sanità nelle persone di |
Franco Lo Grasso |
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Carlo Fiordaliso |
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Siriano Fornesi |
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Giancarlo Gasperini |
si è giunti alla stipula del presente
CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle sezioni ANFFAS
relativo al periodo 1998-2001
Premessa
L'ANFFAS
(Associazione Nazionale Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali) e le
OO.SS. FP-CGIL, FIST-CISL, UIL-SANITA' danno
atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro concorre a qualificare il
rapporto tra soggetto pubblico e soggetto privato in tema di gestione dei
servizi socio – sanitari –assistenziali - educativi e sottolineano la
necessità di un'adeguata integrazione tra i diversi soggetti gestori
collocata all'interno di un quadro di programmazione generale definita dal
soggetto pubblico. Ciò comporta la valorizzazione e qualificazione delle
risorse disponibili attraverso
una relazione corretta tra i bisogni ed i diritti dell'utenza, l'assetto dei
servizi, il trattamento complessivo di coloro che lavorano.
In coerenza
con ciò il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro diviene per l'ANFFAS
e le OO.SS. FP-CGIL, FIST-CISL, UIL-SANITA' uno strumento per il confronto con
le pubbliche amministrazioni ai fini della ammissione al rapporto
convenzionato e/o accreditato. Tale confronto potrà coinvolgere tutte le
parti interessate nel rispetto delle reciproche autonomie. Le parti ritengono,
infatti, necessario consentire la gestione dei servizi convenzionati e/o
accreditati solo ai soggetti in grado di offrire qualificanti caratteristiche,
tra le quali anche quelle garantite dall'applicazione di contratti collettivi
nazionali di lavoro.
In coerenza
con quanto sopra l'ANFFAS e le OO.SS. FP-CGIL, FIST-CISL, UIL-SANITA' si
sentono impegnate in direzione di un processo di ricomposizione contrattuale
che coinvolga le diverse realtà operanti in ambito socio – sanitario –
assistenziale - educativo privato e che, nel rispetto della piena natura
privatistica e delle molteplici peculiarità ed articolazioni presenti,
rafforzi il rapporto tra soggetti gestori pubblici e privati
migliorandone la capacità progettuale e gestionale.
Nella
considerazione che l'ANFFAS, è un'Associazione autonoma senza fini di lucro
con lo scopo di operare oltre che per la prevenzione dell'handicap, per il
benessere e per la tutela delle esigenze e degli interessi di disabili
intellettivi, nonché delle loro famiglie, le parti sottolineano l'attenzione
alle risorse umane ed al governo delle relazioni di lavoro, in quanto
costituiscono un punto qualificante e cruciale dell'organizzazione dei servizi
gestiti.
Questo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
intende rappresentare pertanto un quadro impegnativo per le parti che
sottoscrivono ma anche un riferimento per la regolazione delle relazioni di
lavoro dell'intera comunità associativa.
In tale
ottica le parti rimarcano la necessità che tutto il personale operi nel pieno
rispetto della deontologia professionale e secondo criteri e modalità
orientati al soddisfacimento delle esigenze della utenza di riferimento.
INDICE
TITOLO I -
VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 -
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 2 -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3 -
INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI
Art. 4 -
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
TITOLO II -
RELAZIONI SINDACALI
Art. 5 -
DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI
Art. 6 -
CONTRATTAZIONE
Art. 7 -
GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
Art. 8 -
PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
Art. 9 -
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
TITOLO III -
DIRITTI SINDACALI
Art. 10 -
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Art. 11 -
ASSEMBLEA
Art. 12 -
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Art. 13 -
ASPETTATIVA SINDACALE
Art. 14 -
CONTRIBUTI SINDACALI
TITOLO IV -
ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 -
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Art. 16 -
DOCUMENTI DI ASSUNZIONE
Art. 17 -
VISITE MEDICHE
Art. 18 -
PERIODO DI PROVA
Art. 19 -
RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME
Art. 20 -
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Art. 21 -
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 22 -
LAVORO TEMPORANEO
Art. 23 -
INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
Art. 24 -
PREAVVISO
Art. 25 -
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 26 -
RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO
Art. 27 -
INDENNITA' IN CASO DI DECESSO
Art. 28 -
MOBILITA'
Art. 29 -
TRASFERIMENTO
TITOLO V -
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 30 -
RITARDI ED ASSENZE
Art. 31 -
DOVERI DEL PERSONALE
Art. 32 -
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 33 -
PATROCINIO LEGALE DELLE DIPENDENTI O DEI DIPENDENTI
PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO
DEI COMPITI DI UFFICIO
Art. 34 -
RESPONSABILITA' CIVILE DELLE DIPENDENTI O DEI DIPENDENTI
NEI RAPPORTI CON L'UTENZA
Art. 35 -
RITIRO PATENTE
Art. 36 -
COPERTURA ASSICURATIVA UTILIZZO MEZZI PROPRI DI TRASPORTO
TITOLO VI -
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 37 -
DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
E CONSEGUENTI INQUADRAMENTI
Art. 38 -
MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE
Art. 39 -
CUMULO DELLE MANSIONI
Art. 40 -
PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA
TITOLO VII -
ORARIO DI LAVORO
Art. 41 -
ORARIO DI LAVORO
Art. 42 -
RIPOSO SETTIMANALE
Art. 43 -
PAGA GIORNALIERA E ORARIA
Art. 44 -
PRONTA DISPONIBILITA'
TITOLO VIII -
FESTIVITA' E FERIE
Art. 45 -
FESTIVITA'
Art. 46 -
FERIE
TITOLO IX -
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 47 -
PERMESSI E RECUPERI
Art. 48 -
CONGEDO MATRIMONIALE
Art. 49 -
TUTELA DELLA MATERNITA'
Art. 50 -
DONAZIONE SANGUE O SUOI COMPONENTI
Art. 51 -
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONE DI COSCIENZA
IN SERVIZIO CIVILE
Art. 52 -
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Art. 53 -
PERMESSI PER GRAVI MOTIVI
Art. 54 -
PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA
Art. 55 -
TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI IN OCCASIONE DELLE
ELEZIONI E/O REFERENDUM
Art. 56 -
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATRICI
E PORTATORI DI HANDICAP
Art. 57 -
PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE
TITOLO X -
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 58 -
DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 59 -
CORSI FINALIZZATI
Art. 60 -
QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
TITOLO XI -
TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE,
AMBIENTE DI LAVORO
Art. 61 -
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
Art. 62 -
ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO
Art. 63 -
TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
Art. 64 -
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
TITOLO XII -
RETRIBUZIONE
Art. 65 -
INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI
Art. 66 -
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
Art. 67 -
LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
Art. 68 -
TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO
ALLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE
Art. 69 -
ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA
Art. 70 -
INDENNITA' PER SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO
Art. 71 -
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI SULLA BUSTA PAGA
Art. 72 -
TREDICESIMA MENSILITA'
Art. 73 -
MENSA E VITTO
Art. 74 -
ABITI DI SERVIZIO
Art. 75 -
MISSIONI E TRASFERTE
Art. 76 -
ATTIVITA' DI SOGGIORNO
Art. 77 -
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 78 -
PREMIO DI INCENTIVAZIONE O PRODUTTIVITA'
TITOLO XIII -
PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
Art. 79 -
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Art. 80 -
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
DELL'UFFICIO DEL LAVORO
Art. 81 -
CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE
Art. 82 -
FACOLTA' DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
Art. 83 -
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
Art. 84 -
DECORRENZA E DURATA
NORMA PROGRAMMATICA
Nota congiunta n. 1
TITOLO
I
VALIDITA'
ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1
AMBITO
DI APPLICAZIONE
Il
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che fa parte del settore
associazionistico socio – sanitario – assistenziale - educativo, si
applica a tutto il personale dipendente dall'Anffas (Associazione Nazionale
Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali) in ogni sua struttura
organizzativa.
Il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina la regolamentazione del
trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a
tutto il personale dipendente.
Le
parti contraenti
si impegnano a favorire la costituzione
di un CCNL di settore attraverso
la definizione di una parte normativa
ed economica comune
ed il mantenimento delle specificità evidenziate
nei singoli contratti.
Art. 2
DISPOSIZIONI GENERALI
Per
quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si
fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro
di diritto privato, nonché allo Statuto dei Diritti dei Lavoratori, in quanto
applicabili.
Le
lavoratrici ed i lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari
ove esistenti emanate dalla Associazione Nazionale di cui al presente Art. 1 e
dalle singole Sezioni territoriali, purché non siano in contrasto con il
presente contratto e/o con norme di legge.
Art. 3
INSCINDIBILITA' DELLE NORME CONTRATTUALI
Le
norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a
qualsiasi fine, correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con
alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali
di lavoro.
Il
presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti
contraenti.
Art. 4
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono
conservate, ad esaurimento, le condizioni di miglior favore in atto per le
lavoratrici ed i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente
contratto. Come tali sono da intendersi quelle risultanti rispettivamente nell'ambito del trattamento normativo ed in quello del
trattamento economico;
pertanto, in sede di confronto decentrato, qualora non fosse
intervenuta intesa sulla base del precedente CCNL,
verranno individuate specifiche norme
di armonizzazione nell’ambito
normativo e retributivo tra il
trattamento preesistente e quello stabilito dal presente contratto.
Eventuali difficoltà interpretative dovranno essere riportate al
tavolo negoziale nazionale.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art.
5
DIRITTO
DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze
che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la
applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e
qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) LIVELLO NAZIONALE
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta
di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini
quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente
CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica
Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei
servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle
risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal
volontariato.
B) LIVELLO REGIONALE E/O TERRITORIALE
Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di
una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi
livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato
occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica
Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si
tenga conto, nei regimi di convenzione e/o accreditamento, dei costi connessi
con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti
della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i
corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il
personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme
di valorizzazione dell'attività di volontariato.
C) LIVELLO DI SEZIONE
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste
garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il
personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto
relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione od accreditamento con gli Enti
Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei
singoli punti del presente CCNL.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative,
ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di
strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero
evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di
confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonché di Sezione.
Art. 6
CONTRATTAZIONE
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
·
nazionale;
·
territoriale
o di Sezione.
A
livello di Sezione sono titolari della contrattazione le rappresentanze
sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e
dell'accordo 23 luglio 1993.
Costituiscono
oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
·
validità
ed ambito di applicazione del contratto;
·
relazioni
sindacali;
·
diritti
sindacali;
·
attivazione
e risoluzione del rapporto di lavoro;
·
norme
comportamentali e disciplinari;
·
ordinamento
professionale;
·
orario
di lavoro;
·
permessi,
aspettative e congedi;
·
formazione
professionale;
·
trattamento
economico.
Costituisce
oggetto della contrattazione territoriale o di Sezione quanto espressamente
attribuitovi dal CCNL nonché, ai sensi dell’accordo 23 luglio 1993, quanto
definito nelle piattaforme territoriali o di Sezione in merito a innovazioni
nell'organizzazione del lavoro o nella quantità - qualità dei servizi
finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di
risposta alle esigenze dell'utenza.
Le
piattaforme territoriali o di Sezione potranno prevedere il riconoscimento
dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al
raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti.
Art. 7
GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MINIMI
ESSENZIALI
In
attuazione di quanto previsto dalla legge
n. 146 del 12.6.90, le parti individuano in ambito Socio Sanitario
Assistenziale Educativo i seguenti servizi
minimi essenziali:
·
prestazioni
medico sanitarie
anche a carattere
ambulatoriale, igiene, assistenza finalizzata ad assicurare la tutela
fisica;
· confezione,
distribuzione e somministrazione del vitto.
Tali
servizi minimi essenziali
verranno garantiti in tutte le strutture a carattere
residenziale e nei servizi
di assistenza domiciliare o di altra natura
definiti nell'ambito del rapporto
tra le parti in
sede locale qualora non
possano essere garantiti in altro modo.
Al
fine di una corretta applicazione delle
norme di cui sopra, saranno
individuati, in sede locale, appositi contingenti
di personale che dovranno
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi
minimi essenziali sopra individuati.
Art. 8
PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
Ai
fini di una piena e puntuale applicazione della legge 125/91 è costituito
a livello nazionale il Comitato
per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata
da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative
e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Associazione,
tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono
inoltre essere istituiti Comitati
per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali
aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti
verificate a livello nazionale
nell'ambito del rapporto tra le
parti.
L'Associazione
assicura le condizioni e gli strumenti per
il loro funzionamento. Le
finalità del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che
perverranno dal Comitato
per le Pari Opportunità tra uomo e donna nazionale
che verrà istituito entro sei mesi dalla data della stipula
del presente CCNL
Art. 9
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
Le
lavoratrici ed i lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'Art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai
fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad
usufruire, ai sensi dell'Art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze
di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni
previste dal presente CCNL.
In
sede decentrata, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le
modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche
forme e criteri particolari finalizzati a consentire
di svolgere attività di volontariato.
TITOLO III
DIRITTI SINDACALI
Art.
10
RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
Sono
riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie elette sulla base
dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle liste
che concorrono alle elezioni delle stesse.
Per
l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede di Sezione delle
rappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL è riconosciuto alle
stesse un monte ore retribuito in ragione di 2 ore annue per dipendente a
livello di singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà comunque
essere inferiore a 50 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25
dipendenti.
Per
l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U.
è garantito un monte ore retribuito nella misura di 1 ora annua per
dipendente nelle Sezioni fino a 200 occupati e di 8 ore annue per dipendente
oltre tale limite.
Art. 11
ASSEMBLEA
Le
lavoratrici ed i lavoratori hanno
diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei
limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione.
L'Associazione
dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle
assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità o gruppi di dipendenti
e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'Art. 10 del
presente CCNL e nella misura di 2 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del
presente CCNL.
Della
convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva
comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono
partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti
esterne o esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento
delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi
alle esigenze proprie dell'utenza.
Art. 12
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Le
lavoratrici ed i lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle
organizzazioni sindacali nazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per
comprensorio o zona deve intendersi quella in cui è insita la presenza delle
strutture sindacali confederali - Camera del Lavoro - Unione sindacale
territoriale - Camera Sindacale Territoriale) di categoria e confederali,
hanno diritto per l'espletamento delle attività sindacali, a permessi
retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Inoltre
hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 18 ore al mese non
cumulabili quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per
iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal responsabile
territoriale delle organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il
verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio di
cui deve essere data comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente
contratto.
I
nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori di cui al 1° comma e le
eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS.
predette alla Amministrazione in cui la lavoratrice o il lavoratore
presta servizio.
Non
si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative
sindacali convocate dalla Amministrazione.
Art. 13
ASPETTATIVA SINDACALE
Fermo
restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di
precedenti accordi, le parti si impegnano a reincontrarsi, al fine della
compiuta definizione della materia, entro tre mesi dalla firma del presente
CCNL.
Art. 14
CONTRIBUTI SINDACALI
Le
dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da
imposta di bollo e di
registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statutari.
La
delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio
e si intende tacitamente rinnovata, ove non venga revocato dall’interessata
o dall’interessato. La revoca della
delega deve essere inoltrata, in forma scritta, alla Sezione di appartenenza
ed alla organizzazione sindacale interessata e produce effetto dal primo
giorno del mese successivo.
Le
trattenute mensili operate dalle singole Sezioni sulle retribuzioni delle
dipendenti e dei dipendenti in
base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro
il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità
comunicate dalle organizzazioni sindacali
con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.
L’Associazione
è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del
personale che ha rilasciato la
delega e dei versamenti
effettuati alle OO.SS.
TITOLO
IV
ASSUNZIONE
E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
15
ASSUNZIONE
DEL PERSONALE
L'assunzione
del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di legge
vigenti in materia di rapporto di diritto privato,
nonché di quanto
stabilito dalla legge 266/91.
L'assunzione
deve risultare da atto scritto e contenere la data della medesima, la durata
del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnata la lavoratrice o
il lavoratore ed il relativo trattamento economico.
Art. 16
DOCUMENTI DI ASSUNZIONE
All'atto
dell'assunzione le lavoratrici ed i lavoratori
sono tenuti a presentare o consegnare i seguenti documenti:
·
libretto
di lavoro o documento equipollente;
·
codice
fiscale;
·
carta
d'identità o documento equipollente;
·
certificato
di idoneità fisica rilasciato dalle autorità sanitarie competenti;
·
libretto
di idoneità sanitaria, ove richiesto, a norma di legge;
· titolo
di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente ecc.)
in relazione alla qualifica;
·
qualsiasi
altro documento previsto dalla vigente normativa;
·
certificato
penale di data non anteriore a tre mesi.
Le
lavoratrici ed i lavoratori sono
altresì tenuti a presentare certificato di residenza di data non anteriore a
tre mesi, devono inoltre comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo
sia diverso dalla residenza, nonché tutti gli eventuali successivi
spostamenti di residenza e di domicilio.
Art. 17
VISITE MEDICHE
Prima
dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del
rapporto di lavoro che si perfeziona all'atto della ricezione del nulla osta
da parte dell'ufficio di collocamento e della presentazione in servizio della
lavoratrice o del lavoratore), l'Associazione potrà accertarne la idoneità
fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche.
Successivamente
alla assunzione le lavoratrici ed i lavoratori potranno essere sottoposti ad
eventuali accertamenti eseguiti ad opera delle strutture sanitarie pubbliche;
gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti
dalla legge vigente saranno a carico dell’Associazione.
Art. 18
PERIODO DI PROVA
L'assunzione
in servizio della lavoratrice e del lavoratore avviene secondo i seguenti
periodi di prova:
·
60
giorni di calendario per le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle
posizioni economiche A1, A2.
·
90
giorni di calendario per le dipendenti e i
dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche A3, A4.
·
120
giorni per tutte le altre posizioni economiche.
Durante
tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di
lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero
alla fine dello stesso, alla lavoratrice o al lavoratore spetta la
retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonché ai
ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine
rapporto di lavoro maturato.
Detta
retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita
contrattualmente per la qualifica cui appartiene la lavoratrice o il
lavoratore.
Ove
il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice o il
lavoratore potrà completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di
riprendere il servizio entro novanta giorni;
in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli
effetti con la data di inizio della assenza.
Trascorso
il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del
rapporto di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore si intenderà in servizio a
tutti gli effetti.
Art. 19
RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME
Il
rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla legge 19 dicembre 1984 n. 863,
all’Art. 19 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e all’Art. 13 della legge 24
giugno 1997 ha la funzione di:
·
favorire
la flessibilità della prestazione di lavoro
in rapporto all'attività dell'Associazione;
·
consentire
il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori,
ferme restando le esigenze dell'Associazione.
Il
rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole Sezioni secondo i
seguenti principi:
·
volontà
di entrambe le parti;
·
in
caso di assunzione a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per
le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti delle lavoratrici e
dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per chi già
dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
L'Associazione
risponderà entro 30 (trenta) giorni alle richieste di trasformazione dei
rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale
risposta negativa dovrà essere motivata e comunicata anche alle
rappresentanze sindacali.
Le
lavoratrici ed i lavoratori
interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo
pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro 15 giorni dalla
richiesta ricevuta.
Inoltre
il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:
A) nella lettera di assunzione dovranno essere
specificati:
1)
l'eventuale periodo di prova;
2)
l'orario settimanale;
3)
la qualifica assegnata.
Il
minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 10 ore.
Qualora
non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di
servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo
a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su
più ubicazioni ove la Sezione ne abbia nello stesso ambito territoriale e non
si oppongano impedimenti di natura tecnico - produttiva ed organizzativa
derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel
caso in cui la lavoratrice o il lavoratore con rapporto a tempo parziale
presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del
territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo
spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al
lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai Km 10
sulla base di criteri definiti dalla contrattazione decentrata. Nei casi di
disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi
servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro
in atto, la Associazione, in relazione alle esigenze tecnico produttive,
ricercherà, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni
per un aumento delle ore settimanali del personale
part - time.
B) E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare
nella misura massima del 50% dell'orario settimanale della lavoratrice e del
lavoratore assunto con contratto part - time.
C) La variazione con carattere di continuità
dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere
comunicata per iscritto alla lavoratrice e al lavoratore interessato e
contestualmente alle rappresentanze sindacale unitarie ed all'Ispettorato del
Lavoro.
D) Il personale assunto a tempo parziale è
retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione
non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale
risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto
C) che precede.
E) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito
all'Art. 41
F) I corrispondenti trattamenti economici relativi
all'indennità di fine rapporto, alla 13^ mensilità, ai compensi stabiliti
dagli accordi integrativi, alle ferie e alle festività troveranno
applicazione proporzionale alle ore lavorate.
Per
il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il
trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri
e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in
proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che
precedono.
I
ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti
contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto
a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale
all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
Nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno
i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in
rapporto al periodo lavorato.
L'utilizzo
complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione
saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello
decentrato in particolar modo per quanto concerne l'andamento
dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
Art. 20
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Le
assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo
le norme della legge 19.12.1984 n. 863 e della legge 29.12.1990 n. 407 e della
legge 19.7.1994 n. 451, dell’Art. 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196.
Le
parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e
lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti
in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive
della Associazione e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono
razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di
formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo
condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed
occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino
l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Le
parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con
contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle
seguenti tipologie:
a1)
acquisizione di professionalità intermedie;
a2)
acquisizione di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un
adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed
organizzativo aziendale.
Le
parti individuano quali
professionalità intermedie quelle collocate nelle posizioni economiche
B2 - C1 - C2, quali professionalità elevate quelle collocate nelle
posizioni economiche D1 - D2 - D3.
Si
possono assumere con contratto di formazione e lavoro donne e uomini di età
compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La
durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24
mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il
contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di
ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno
prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno
prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per
quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non
dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale
formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Qualora
i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse
verranno retribuite nella misura del 50%.
Le
parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le
professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà
dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di
titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le
assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito
favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio
Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione dovranno essere di norma
effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per
la richiesta del nullaosta.
Nel
caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al
termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa della
lavoratrice e del lavoratore o
per fatto loro
imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e
lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione
del rapporto.
Alle
lavoratrici ed ai lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative
del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Alle
lavoratrici ed ai lavoratori assunti sarà corrisposto il trattamento
retributivo spettante, pari a quello previsto per i dipendenti di pari
qualifica a tempo indeterminato o inferiore allo stesso se previsto. Il
periodo di prova per le dipendenti ed i dipendenti con i contratti di
formazione lavoro è uguale a quello previsto per la qualifica di riferimento
a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della
prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, la lavoratrice o
il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo
uguale a quello previsto per le lavoratrici ed i lavoratori della qualifica di
riferimento assunti a tempo indeterminato.
Per
quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle
norme di legge e dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
L'Associazione
corrisponderà a tutti le lavoratrici ed a tutti i lavoratori per un periodo
massimo pari a quello della conservazione del posto, con esclusione dei giorni
di carenza del trattamento a carico dell'INPS, un trattamento economico
corrispondente a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
applicato, proporzionato alla retribuzione relativa al contratto di formazione
e lavoro.
Nei
casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, le lavoratrici ed i lavoratori dovranno
essere utilizzati in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il
periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio,
oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto
previsto dall'Art. 3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai
fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi
interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
I
contratti di formazione e lavoro devono essere notificati, dall’Associazione
all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro
territorialmente competente.
Al
termine del rapporto l’Associazione è tenuta, relativamente ai contratti di
tipo a1, a2, a trasmettere, alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego
competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti
dalla lavoratrici e dal lavoratore. Per i contratti di tipo b, alla scadenza,
l’Associazione rilascia un attestato sull'esperienza svolta.
Art. 21
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
In
tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (Art. 1) del presente
contratto, ai sensi dell'Art. 23 della legge n. 56 del 28.2.1987,
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che
nell'ipotesi di cui all'Art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e successive
modifiche ed integrazioni all'Art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con
modificazioni della legge 25.3.1983 n. 79, è consentita, in relazione alle
particolari esigenze della Associazione ed al fine di evitare eventuali
carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione
di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e all’Art. 8 bis
del DL 29 gennaio 1983 n. 17
convertito nella legge 25 marzo \1983 n. 79 e successive integrazioni e
modificazioni;
b) per
garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture
di cui all'Art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale
programmato di ferie;
c)
per
l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della
Associazione anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni
pubbliche o private;
d)
per
l'effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica,
assistenziale, nonché promozionale, anche in collaborazione con UU.SS.LL.,
Province, Regioni, Comuni, Ministeri od altri Enti ed inoltre per
l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione
con gli Enti di cui sopra;
e)
per
sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario
non retribuito concesso dall'Amministrazione;
f) in caso
di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico
(arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di
impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del
lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g)
per
sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa,
infortunio, permessi, servizio militare ecc.);
h)
per le
assunzioni legate ad esigenze straordinarie, nel limite massimo di 6 mesi,
quando alle stesse non sia possibile fare fronte con personale in servizio.
Ulteriori
casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti in
sede decentrata.
La
percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato non può essere superiore al 15%
del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto
riferito ai punti b) e g).
Si
precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a
carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali.
Art.
22
LAVORO
TEMPORANEO
Il
contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno
1997 n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’Art. 1 lett. b) e c)
della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
-
per particolari punte di attività;
-
per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
-
per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego
di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate
dall’Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti
a livello locale.
Le
prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le
fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun
trimestre la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupate/i
dalla Sezione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In
alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro
temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro
temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a
tempo indeterminato in atto nella Sezione dell’Associazione.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di
fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal
livello di contrattazione aziendale ai sensi del punto 2 dell’Art. 6 del
presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
La Sezione
dell’Associazione comunicherà preventivamente alle RSU o alla RSA, od in
loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero
dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del
ricorso agli stessi.
Ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà
effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in
questione.
Annualmente la
Sezione dell’Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è
tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi,
il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Le parti, in
considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di
governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con il
presente titolo, convengono di reincontrarsi, entro tre mesi dalla firma del
presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto “libero
professionale” , a quello di “collaborazione coordinata e continuativa”
e al “lavoro ripartito”, nel rispetto delle peculiari caratteristiche che
gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a
qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato,
nonché per l’individuazione delle qualifiche da escludere dal ricorso al
lavoro temporaneo.
Art. 23
INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
L'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati e dei
portatori di handicap, viene favorito ed incentivato in tutte le forme dall’Associazione,
per tutte le attività compatibili alle capacità lavorative dei medesimi. L’inserimento
lavorativo resta regolato dalle vigenti norme in materia, in
particolare dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.
Art. 24
PREAVVISO
Il
preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo
indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è
dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura appresso specificata:
A1 - A2 - A3 - A4 giorni di calendario 30 e 60
giorni di calendario per le altre posizioni economiche.
Rimane
fermo il periodo di 30 giorni per coloro che siano vincitrici o vincitori di
pubblici concorsi.
La parte che
risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di
preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della
retribuzione del periodo di mancato preavviso.
La lavoratrice ed il lavoratore che si dimetta in
costanza di malattia la cui durata sia coincidente o superiore ai termini
previsti, non è tenuta a dare il
preavviso.
In caso di
licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla
corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di servizio agli
effetti dell'indennità di anzianità.
E' in facoltà
della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo
di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso,
senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di
indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non
effettuato.
Il
licenziamento e le dimissioni
devono risultare da atto scritto.
Art. 25
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il
rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a)
per licenziamento della lavoratrice o del
lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto
privato;
b)
per dimissioni della lavoratrice o del lavoratore;
c)
per morte della lavoratrice o del lavoratore;
d)
per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
Art. 26
RILASCIO DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO DI LAVORO
All'atto
dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'Associazione riconsegnerà
alla lavoratrice o al lavoratore regolarmente aggiornati i documenti
dovutigli, e di essi la
lavoratrice o il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
All'atto
della risoluzione del rapporto di lavoro l'Associazione dovrà rilasciare a
richiesta della lavoratrice o del lavoratore un certificato con l'indicazione
della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte.
Art. 27
INDENNITA' IN CASO DI DECESSO
In
caso di decesso della lavoratrice o del lavoratore,
le indennità di cui agli artt. 24 e 77 del presente contratto (preavviso -
trattamento di fine rapporto) devono essere liquidate agli aventi diritto,
giuste le disposizioni contenute nell'Art. 2111 del Codice Civile. Agli aventi
diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma
pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese
in cui si verifica il decesso.
Art.
28
MOBILITA'
L’istituto della
mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale, in presidi,
servizi, uffici di pertinenza della Sezione in strutture diverse dalla sede di
assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della Sezione
medesima e non soggetto ai vincoli di cui all’Art. 13 della Legge 300/70 l’utilizzazione
del personale nell’ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza della
Sezione cui originariamente è stata assegnata la dipendente o il dipendente.
L’istituto della
mobilità che comporta la utilizzazione anche temporanea del personale in
strutture di pertinenza della Sezione diverse dalla sede di assegnazione,
sarà utilizzato in relazione
alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge 300/70 Art. 13, secondo
criteri concordati con le rappresentanze sindacali.
Art.
29
TRASFERIMENTO
Alla lavoratrice o al
lavoratore, in caso di trasferimento da una unità operativa ad un’altra.,
gestita dalla Sezione o centro, anche
in comuni diversi devono essere mantenute e rispettate le sue mansioni e la
sua posizione giuridico- economica, secondo l’Art. 13 della legge 300/70 e
previo accordo sindacale definito a livello aziendale.
TITOLO V
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art.
30
RITARDI
ED ASSENZE
La
lavoratrice e il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro,
controfirmando il registro delle presenze o utilizzando altro idoneo mezzo di
rilevazione.
I
ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della
retribuzione corrispondente al ritardo stesso arrotondato al quarto d'ora
superiore. E' fatto salvo il recupero se possibile. Qualora il ritardo
giustificato sia a parere del
responsabile di servizio eccezionale, non comporta la perdita della
retribuzione.
Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del
turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a tanto preposto. Esse devono
essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore,
salvo legittimo e giustificato impedimento. In ogni caso comportano la perdita
della retribuzione corrispondente alla durata dell'assenza stessa: è fatto
salvo il recupero, se possibile. L’assenza arbitraria ed ingiustificata che
superi i tre giorni consecutivi è considerata
mancanza gravissima.
Art. 31
DOVERI DEL PERSONALE
Le
lavoratrici ed i lavoratori, ed in particolare coloro ai quali viene affidato lo svolgimento
di attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza
dei soggetti socialmente svantaggiati
e di quelle di sostegno ai loro
familiari, sono tenuti ad un corretto comportamento nell'esecuzione dei
compiti sia in ordine alle disposizioni ricevute sia a quanto previsto dalle
vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono
obblighi della lavoratrice o del lavoratore:
·
usare
la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse
dell'utenza;
·
osservare
le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite da
superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro;
·
osservare
le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e
dell'igiene;
·
usare
con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli altri mezzi
di protezione predisposti e forniti;
·
segnalare
immediatamente ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di
sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo, adoperandosi direttamente in caso di urgenza e nell’ambito delle
competenze e possibilità ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
·
non
rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di
protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;
·
non
compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall'ambito
delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza della
lavoratrice o del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
·
uniformarsi,
nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel
presente contratto, alle altre norme di legge.
Art. 32
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I
provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione debbono essere
adottati in conformità all'Art. 7 della legge n. 300 del 20.5.70, e nel pieno
rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per
iscritto, obbligo di assegnare alla lavoratrice o al lavoratore un termine di
almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà della
lavoratrice o del lavoratore di chiedere un colloquio personale, e/o di avere
assistenza della rappresentante o del rappresentante delle OO.SS. firmatarie
del presente contratto), nonché nel rispetto da parte della datrice o del
datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di
immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione
disciplinare. Al riguardo si conviene che comunque la contestazione
disciplinare deve essere inviata alla lavoratrice o al lavoratore non oltre il
termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli organi direttivi delle
Amministrazioni di cui all'Art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva
conoscenza della mancanza commessa. Si conviene altresì che il provvedimento
disciplinare non possa essere adottato dalla datrice o datore di lavoro oltre
il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della deduzione da parte
della lavoratrice o del lavoratore.
Le
mancanze della dipendente o del dipendente possono dar luogo all'adozione dei
seguenti provvedimenti disciplinari:
1)
richiamo verbale;
2)
richiamo scritto;
3)
multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a
dieci giorni.
Esemplificativamente,
a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della
proporzionalità incorre nei provvedimenti di cui sopra la lavoratrice o il
lavoratore che:
a)
non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione
ai sensi dell'Art. 30 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro
senza giustificato motivo;
b)
ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza
giustificato motivo;
c)
commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei
compiti assegnati;
d)
non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla
Amministrazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite non
si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative;
e)
ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o di marcare l'orologio
marcatempo;
f)
compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici, esegua il
lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni
impartite;
g)
tenga un contegno scorretto od offensivo verso l’utenza, il pubblico e le
altre o altri dipendenti; compia atti
o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
h)
violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la
fisionomia propria della Associazione, non attui metodologie assistenziali,
educative, didattiche o riabilitative proposte dalla équipe direttiva;
i)
compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia,
all'ordine e all'immagine della Associazione;
l)
ometta di comunicare all'Amministrazione ogni mutamento di domicilio anche di
carattere temporaneo.
Sempreché
si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della
legge n. 604/1966, è consentito il licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano
carattere di particolare gravità;
b)
assenza ingiustificata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi o assenze
ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente o
seguente alle festività ed alle ferie;
c)
recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti
di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
d)
assenza per simulata malattia;
e) introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza permesso
dell'Amministrazione;
f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
g)
alterazione o falsificazione delle
indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia,
comunque, volontariamente annotazioni su questi anche per conto di colleghi;
h)
per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
i) per violazione del segreto professionale di ufficio per qualsiasi atto
compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e alla
Amministrazione;
l) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
m)
per svolgimento di attività continuativa privata nell’ambito del settore di
intervento dell’Associazione e comunque per conto terzi con esclusione dei
rapporti di lavoro a tempo parziale;
n)
per i casi di concorrenza sleale posto in essere dal dipendente, secondo i
principi generali di diritto vigente (Art. 2105 c.c.).
E'
in facoltà dell'Amministrazione provvedere alla sospensione cautelare onde
procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento.
Alla dipendente o al dipendente con sospensione cautelativa viene concesso un
assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio,
oltre agli assegni per carichi di famiglia.
La
predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non
esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del
licenziamento per mancanze.
Art. 33
PATROCINIO LEGALE DELLE DIPENDENTI O DEI DIPENDENTI
PER FATTI CONNESSI
ALL'ESPLETAMENTO
DEI COMPITI DI UFFICIO
L'Amministrazione
nella tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi l'apertura di un
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti della dipendente
o del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei
compiti di ufficio ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa
della dipendente o del dipendente che comportino l'adozione di provvedimenti
disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio
carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino
all'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo
assistere la dipendente o il dipendente da un legale.
L'Amministrazione
potrà esigere dalle lavoratrici o dai lavoratori che subiscano condanne con
sentenza passata in giudicato per fatti a loro imputati per averli commessi
per dolo o colpa grave tutti gli
oneri sostenuti per la loro difesa.
Art. 34
RESPONSABILITA' CIVILE DELLE DIPENDENTI
O DEI DIPENDENTI
NEI RAPPORTI CON L'UTENZA
La
responsabilità civile delle dipendenti e dei dipendenti nei loro rapporti con
l'utenza di cui all'Art. 5 della Legge 13.5.1985 n. 190 verrà coperta da
apposita polizza di responsabilità civile stipulata dalle singole
amministrazioni.
Art. 35
RITIRO PATENTE
Alla
lavoratrice o al lavoratore con qualifica di autista che, per motivi che non
comportano il licenziamento in tronco, sia dall'autorità ritirata la patente
per condurre autoveicoli, è riconosciuto il diritto alla conservazione del
posto per un periodo di 12 mesi senza percepire retribuzione alcuna né
maturare altra indennità.
All’autista
in questo periodo, potranno essere
assegnati, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la
possibilità, altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione della
posizione economica nella quale verrà a prestare servizio.
Qualora
il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure
l'autista non accettasse il lavoro assegnato dall'Associazione, si darà luogo
alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso verrà corrisposta
all'autista l'indennità di anzianità e le altre indennità eventualmente
spettanti secondo la retribuzione percepita
al tempo del ritiro della patente stessa.
Art. 36
COPERTURA ASSICURATIVA UTILIZZO MEZZI PROPRI DI
TRASPORTO
Qualora
la lavoratrice o il lavoratore per ragioni di servizio venga espressamente
autorizzato per iscritto all'utilizzo di mezzi propri di trasporto, la
Associazione dovrà stipulare idonea polizza di copertura assicurativa,
verificata a livello decentrato nell’ambito del rapporto tra le parti,.
rispettando le disposizioni di legge vigenti.
TITOLO
VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art.
37
DECLARATORIA
DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
E CONSEGUENTI INQUADRAMENTI
Posizione economica A1
Comprende
posizioni di lavoro relative all'esecuzione di attività semplici ed
elementari di tipo manuale. L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei
compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività si svolge
nell'ambito dell'area dei servizi con particolare riferimento alle pulizie ed
all'effettuazione di lavori semplici.
Posizione economica A2
Comprende
posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di mansioni relative ad
attività di tipo manuale, tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali
presuppone l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la
conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate. I compiti
attribuiti comportano:
·
attività
manuali di carattere ripetitivo o semiripetitivo, di pulizia degli ambienti di
tutta la struttura anche con l'uso di apparecchiature e mezzi meccanici, di
piccola manutenzione;
·
utilizzo
di strumenti, telefoni o consolle fino a quattro linee telefoniche,
apparecchiature e macchinari semplici anche collegati ad aperture automatiche,
nonché l'esecuzione delle elementari norme connesse con il loro impiego;
·
prestazioni
di sorveglianza e custodia dei locali compresa la relativa piccola pulizia, di
assolvimento di piccole commissioni, di espletamento di anticamera e
disciplina dell'accesso del pubblico;
·
collaborazione
con il personale di cucina anche per la pulizia dei locali, utensili ecc.;
·
lavaggio,
asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione,
stiratura e conservazione.
La
dipendente o il dipendente opera in base a istruzioni dettagliate ed in
esecuzione di prassi e metodologie definite, dispone di autonomia operativa
nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette a
controllo diretto.
La
responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni
nell'ambito delle istruzioni ricevute e dell'autonomia riconosciutagli.
Posizione economica A3
Comprende
posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di natura tecnica,
tecnica-manuale, assistenziali richiedenti una specifica preparazione tecnica
e professionale anche approfondibile con esperienze di lavoro, possesso, se
del caso, di particolari abilitazioni, qualificazione o patente.
Le
posizioni di lavoro sono caratterizzate da:
·
pulizia degli
ambienti in relazione allo svolgimento della terapia, ivi comprese le
apparecchiature, strumentazioni ed attrezzi, compreso il loro riordino anche a
fine lavoro;
·
conduzione
e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli;
·
trasporto
di materiale economale, sanitario e biologico;
·
archiviazione
ed esecuzione di semplici procedure;
·
trasporto
delle disabili e dei disabili in barella o in carrozzella;
·
accompagnamento
e custodia delle disabili e dei disabili, anche se deambulanti, compreso il
prelevamento e riaccompagnamento dalle/alle abitazioni;
·
accompagnamento
nei locali di terapia ed a tutte le attività riabilitative ed educative,
comprese le aule scolastiche pubbliche, ecc.;
·
collaborazione
con il personale di cucina per la preparazione del cibo;
·
aiuto
al personale infermieristico;
·
trasporto,
distribuzione ed ausilio nell'assunzione del cibo;
·
assistenza
alla persona e prestazioni di supporto anche a livello domiciliare o in
strutture residenziali e/o tutelari per favorire l'autosufficienza
giornaliera;
·
aiuto
nelle attività personali quali: alzarsi dal letto, pulizie personali,
vestizione o svestizione, assunzione dei pasti, corretta deambulazione, uso di
protesi, manovre di posizionamento di aiuto nelle attività riabilitative
interne ed esterne, ecc.
L'attività
lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione dei compiti che
sono stati affidati, contributo della lavoratrice o del lavoratore alla
programmazione e gestione dei servizi.
Lo
svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel
rispettivo ramo di attività acquisiti anche attraverso corsi teorico-pratici
di formazione e qualificazione.
Posizione economica A4
Comprende
posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa
d'ordine, di vigilanza e controllo, di carattere assistenziale, tecnico e/o di
specializzazione tecnologica di sostegno.
Le
funzioni di lavoro sono caratterizzate da:
·
assistenza diretta alla persona anche tendente a ridurre i rischi di
isolamento e di emarginazione ed a favorire l'autonomia nel proprio ambiente
di vita e di relazione con l'esterno e di tramite con servizi e risorse
sociali;
·
apporto
individuale finalizzato al miglioramento ed alla semplificazione delle
procedure anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche;
·
conduzioni,
uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi, per
cui occorre una formazione tecnica e professionale, che comporta anche
abilitazione, qualificazione o patente;
·
funzioni
di sostegno alla persona, assistenza socio - sanitaria,
profilassi, prevenzione, igiene della persona;
·
conduzione
e manutenzione di strumenti elettronici, elettromedicali connessi con le
attività riabilitative ed elettromeccanici;
·
conduzione
delle cucine, preparazione dei cibi anche secondo prestabilite tabelle
dietetiche;
·
inserimento
ed elaborazione dati, trasmissione
in dattilografia;
·
conduzione
piccola manutenzione e pulizia di pulmini
ed automezzi che richiedono la patente D/K.
Le
posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni
tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate
nell'ambito di procedure o prassi definite; la posizione conferisce piena
responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni, i cui risultati
sono soggetti a verifiche complete, periodiche oppure immediate.
Posizione economica B1
Comprende
posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche, di
vigilanza, educative e di supplenza alla disabile o al disabile che
richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l'espletamento dei propri
compiti.
Le
posizioni lavorative comportano:
· conoscenze
specifiche proprie della qualificazione professionale di base richiesta;
·
apporto
individuale e nel lavoro di gruppo in funzione dei compiti assegnati;
coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
·
vigilanza,
con attuazione di interventi educativi e riabilitativi complementari, in sale
di rotazione, come attività integrative scolastiche, prescolastiche e
ludiche, volte a promuovere e contribuire al pieno sviluppo della
potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale
integrativi e/o sostitutivi degli interventi familiari, anche con la
conduzione di esperienza di vita quotidiana, di stimolo ad operare scelte
autonome, di ricreazione e di impiego del tempo libero;
·
attività
motorie in acqua con funzioni di insegnamento di nozioni natatorie e di
attività riabilitative idromotorie nei riguardi dei disabili, tendenti anche
alla valorizzazione funzionale e motoria;
·
funzioni
di istruttore per l'avviamento delle attività delle disabili o dei disabili,
anche in laboratori;
·
attività
finalizzate alla gestione del tempo libero, mediante tecniche specifiche di
animazione, attività ludiche, motorie, espressive, nell'ambito del programma
di intervento riabilitativo;
·
mansioni
esecutive senza valutazione di merito, anche impiegando metodi di lavoro
prestabiliti.
La
lavoratrice o il lavoratore che si trova in questa posizione economica
collabora alla redazione della programmazione delle attività e risponde del
proprio operato ai tecnici responsabili del servizio e/o dell'area.
Posizione economica B2
Comprende
posizioni di lavoro che comportano la esecuzione di funzioni tecniche,
educative, di insegnamento, funzioni di natura amministrativa con svolgimento
di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una
applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, ed
inoltre di programmazione, di studio.
La
funzione comporta attività di informazione e ricezione di documenti,
disimpegno di mansioni di segreteria e di collaborazione con figure
professionali più elevate.
Le
posizioni lavorative si concretizzano per:
·
particolare e personale competenza per operazioni su attrezzature o apparati
complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del
lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
·
apporto
individuale e nel lavoro di gruppo, in funzione di compiti assegnati,
finalizzato al miglioramento del servizio;
·
uso
complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative impegnative;
·
collaborazione,
composizione di lavoro a più elevato contenuto professionale;
·
uso
di apparecchiature elettroniche anche complesse, mediante programmazione
strutturata, produzione di software, ecc.;
·
predisposizione
di interventi socio-riabilitativi di tipo educativo volti all'integrazione
sociale dei portatori di handicap, sulla base di una programmazione a breve,
medio e lungo termine che deve sviluppare, verificare e valutare, con la
collaborazione di colleghe e
colleghi la supervisione di tecnici coinvolti nelle diverse esperienze.
La
lavoratrice o il lavoratore che si trova in questa posizione economica ha
responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro e delle attività
direttamente svolte. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli
periodici.
Posizione economica C1
Comprende
posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni riabilitative,
educative e sociali, prestazioni che richiedono preparazione e capacità
professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti
all'attuazione di piani di lavoro cui è richiesta la Leadership e la
collaborazione nell'ambito di un lavoro in équipe, nonché funzioni mirate al
recupero e reinserimento di soggetti con menomazioni psicofisiche.
Le
posizioni lavorative si concretizzano per:
·
la
conoscenza di tecniche rieducative-funzionali
particolari;
·
l'impiego
di apparecchiature, anche delicate e complesse, nell'esercizio delle
attività;
·
la
partecipazione in équipe al piano di trattamento e di riabilitazione,
esteso all'integrazione scolastica;
·
lo
svolgimento di attività didattica, nonché attività finalizzata alla propria
formazione ed interventi di servizio sociale previsti dai piani di lavoro cui
si partecipa con autonomia operativa;
·
la
responsabilità diretta delle attività alle quali si è preposte o preposti.
Le
funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro,
delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate, nell'attività
di indirizzo dell'eventuale unità operativa. Le prestazioni esercitate sono
soggette a controlli periodici.
Posizione economica C2
Comprende
posizione di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative
direttive, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone
competenze, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel
settore in cui operano, nonché in equipe interdisciplinari ed in generale
nell'organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla
loro formulazione, coordinamento dei servizi, con particolare riferimento alla
attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione
dei servizi nonché al mantenimento dei rapporti esterni ed interni
conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute.
Può
comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e coordinamento
di un unità non complessa o gruppo di lavoro. Le attività esercitate sono
sottoposte a controlli periodici.
Posizione economica D1
Comprende
posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative
direttive, tecniche, di coordinamento, di indirizzo delle attività, di
programmazione e verifica dei programmi educativi, di formazione permanente
del personale, di facilitazioni del lavoro di équipe, il cui svolgimento
presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità
professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività
comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità e complessità
dei servizi di cui si è responsabili, nell'osservanza delle direttive
impartite dall'amministrazione.
La
posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il controllo
di una serie di funzioni operative, di unità operative.
Tale
posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento
dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.
L'attività
esercitata è soggetta a controlli periodici.
Posizione economica D2
Comprende
posizioni di lavoro relative all'attuazione dei programmi in conformità agli
indirizzi generali formulati dall'amministrazione comportanti:
· specifica
ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché costante
aggiornamento nella propria disciplina;
·
svolgimento
di compiti amministrativi, tecnici e sociali complessi, studio ed elaborazione
di programmi operativi e di ricerca caratterizzati da rilevante apporto al
miglioramento dell'organizzazione del lavoro anche mediante il coordinamento
interdisciplinare.
L'attività
si svolge in tutti gli ambiti di interesse dell'amministrazione.
Posizione economica D3
Comprende
posizioni di lavoro relative a funzioni comportanti indiscussa capacità
professionale, competenza progettuale e gestionale, nonché pianificazione e
previsione nell'ambito di sole direttive generali in applicazione degli
indirizzi formulati dall'amministrazione al fine di conseguire gli obiettivi
prefissati.
Comporta
il coordinamento o la direzione di figure professionali di elevata
professionalità.
Art. 38
MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE
Alla
lavoratrice o al lavoratore devono essere assegnate le mansioni inerenti alla
categoria e qualifica di assunzione oppure le mansioni equivalenti a
norma dell'Art. 13 della Legge n. 300 del 20.5.70.
Alla
lavoratrice o al lavoratore, purché in possesso di necessari titoli
professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio
verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni della responsabile o del
responsabile del servizio, possono essere temporaneamente
assegnate mansioni diverse
da quelle inerenti alla sua categoria o qualifica, sempre che ciò non
comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale
della dipendente o del
dipendente. Alla lavoratrice o al lavoratore cui sono assegnate mansioni
inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto
in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione
non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione
economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento,
semprechè tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni
lavorativi continuativi.
L'assegnazione
di mansioni superiori, per periodi superiori a 30 giorni deve risultare da
atto scritto da inserire nel fascicolo personale. I periodi relativi non sono
cumulabili. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che devono
risultare da atto scritto, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo di tre mesi consecutivi, e sempre secondo quanto disposto
dall'Art. 13 della legge di cui al primo comma, ove applicabile.
Art. 39
CUMULO DELLE MANSIONI
Alle
lavoratrici o ai lavoratori che esplicano più mansioni di diverse categorie e
qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il
trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica
corrispondente alla mansione superiore, semprechè questa ultima abbia
carattere di prevalenza nel tempo.
In
caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavoro
in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita,
dovrà essere corrisposta alla lavoratrice o al
lavoratore la differenza tra la posizione economica
pertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento.
Art. 40
PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA'
FISICA
Nel
caso in cui alla dipendente o al
dipendente non venga riconosciuta l’idoneità fisica in via permanente
all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'ufficio
sanitario a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio
sul lavoro, sarà esperito nel rispetto del potere organizzativo delle
Sezioni, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del
dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della
qualifica rivestita, nel corrispondente livello di posizione economica
posseduto o, a richiesta dello stesso, anche in qualifica di posizione
economica immediatamente inferiore, ove esista in organico la possibilità di
tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque
compatibilmente con le loro capacità residuali, garantendo il trattamento
previsto dalla legislazione vigente.
TITOLO
VII
ORARIO
DI LAVORO
Art.
41
ORARIO
DI LAVORO
L'orario
di lavoro ordinario settimanale, per tutto il personale è fissato in 36 ore,
da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione aziendale lo
consenta, anche su 5 giorni.
Per
le dipendenti e i dipendenti inquadrati nelle qualifiche dirigenziali l'orario ordinario settimanale è fissato in 38 ore.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla
Sezione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario
settimanale in turni giornalieri, sentite le rappresentanze sindacali.
I
criteri per la formulazione dei turni di servizio e l'organizzazione del
lavoro sono stabiliti, entro il primo trimestre di attività di ciascun anno,
dalle Amministrazioni di intesa con le rappresentanze sindacali fermo restando
la salvaguardia dell'assistenza all’utenza e la necessità di considerare la
problematicità del rapporto diretto con la stessa.
Agli
effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese
nei turni di servizio, fermo restando, quanto previsto dal successivo Art. 42
del presente contratto.
Art. 42
RIPOSO SETTIMANALE
Tutte le lavoratrici e tutti
i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale in un
giorno che di norma deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno
il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno. Nel caso di
mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà
considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non
subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della
indennità festiva.
Il
riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
Art. 43
PAGA GIORNALIERA E ORARIA
La
paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto
elencate componenti della retribuzione:
·
retribuzione
come da quote economiche;
·
eventuale
indennità per mansioni superiori.
·
eventuale
assegno ad personam.
L'importo
della paga oraria, a regime, è determinato dividendo la paga giornaliera come
sopra calcolata per 6.
In
presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio
carico, assenze ingiustificate ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata
in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non
esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri
come innanzi determinati.
Art. 44
PRONTA DISPONIBILITA'
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è
caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente o del dipendente
e dall'obbligo di intervenire secondo le indicazioni ricevute nel più breve
tempo possibile.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione
di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto
tra le parti in sede decentrata.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato
come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'Art. 45
del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi
al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12
ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di Lit. 40.000 lorde per
ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari
di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente
alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro
straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di
servizio ed a richiesta dell'interessata o dell’interessato. Non possono
essere previste per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta
disponibilità al mese.
TITOLO
VIII
FESTIVITA'
E FERIE
Art.
45
FESTIVITA'
Tutte
le lavoratrici e tutti i
lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle
seguenti festività:
1)
Capodanno (1° gennaio)
2)
Epifania (6 gennaio)
3)
Lunedì di Pasqua (mobile)
4)
Anniversario della Liberazione (25 aprile)
5)
Festa del Lavoro (1° maggio)
6)
Assunzione della Madonna (15 agosto)
7)
Ognissanti (1° novembre)
8)
Immacolata Concezione (8 dicembre)
9)
S. Natale (25 dicembre)
10)
S. Stefano (26 dicembre)
11)
Santo Patrono (mobile)
In
occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice o del
lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente Art. 43.
Le
lavoratrici o i lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno
tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque
diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze
di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale
non fruita, in giornata stabilita dall'Amministrazione sentito l'interessato.
In
occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di
riposo settimanale o con la domenica, la lavoratrice o il lavoratore hanno
diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale
stabilito dalla Amministrazione in accordo con l'interessato. Ove accertate
esigenze di servizio non consentano il riposo compensativo, la dipendente o il
dipendente avrà come compenso una corrispondente quota economica.
Art. 46
FERIE
Tutte
le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di
trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l’orario di
servizio non sia distribuito su sei giorni settimanali, il computo dei giorni
di ferie deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate
lavorative settimanali.
In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a
favore della lavoratrice o del lavoratore la normale retribuzione di cui all’
Art. 43.
Alla
lavoratrice o al lavoratore che
all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di
ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni
mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a
norma del 1^ comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni
sono considerate mese intero.
La
dipendente o il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle
festività soppresse, sei giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro
l'anno solare.
L'epoca
e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione e dalle
rappresentanze sindacali tramite un apposito piano ferie redatto sulla base
dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività,
garantendo possibilmente ad ogni dipendente un periodo estivo, non inferiore a
giorni 15.
Le
chiusure annuali dei presidi, stabilite dalla amministrazione, sono computate
nelle ferie, fatte salve le sei giornate di cui ai commi precedenti, che
potranno essere fruite in altro periodo, anche frazionato purché non
inferiore alle due ore, scelto da ogni dipendente, compatibilmente con le
esigenze di servizio.
Le
lavoratrice ed i lavoratori presenteranno di norma entro il primo trimestre di
ogni anno di attività la
programmazione delle giornate di ferie ad eccezione di quelle previste nel
precedente capoverso e nel rispetto dei criteri fissati come dal quinto
capoverso.
Le
rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o
del lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento
dell'anno in relazione alle esigenze di servizio.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che
esplicita del godimento annuale delle ferie. Le ferie vanno godute di norma
nel corso nell’anno di maturazione. Per motivate esigenze di servizio
potranno essere godute entro il
trimestre successivo.
Il periodo di preavviso non può essere
considerato periodo di ferie.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta
dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso
delle ferie.
TITOLO
IX
PERMESSI,
ASPETTATIVE E CONGEDI
Art.
47
PERMESSI E
RECUPERI
Alla
lavoratrice ed al lavoratore possono essere concessi dall’Ente, per
particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non
superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel
corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari
a 6 giornate di cui all’Art. 46 del presente CCNL.
Entro
i tre mesi successivi a quello della fruizione
del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenute/i a
recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle
esigenze di servizio.
Nei
casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’Ente provvede a
trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non
recuperate.
CONGEDO
MATRIMONIALE
La
lavoratrice o il lavoratore non in prova, in occasione del matrimonio ha
diritto ad un periodo di permesso, con decorrenza della retribuzione, della
durata di 15 giorni consecutivi di calendario decorrenti dal giorno del
matrimonio stesso.
Art. 49
TUTELA DELLA MATERNITA'
Per
la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla
Legge 30.12.1971 n. 1204, e alla Legge
9 dicembre 1977 n. 903. L'Associazione integrerà, fino a concorrenza,
l'eventuale differenza tra il trattamento economico previsto dalla
legislazione vigente e la retribuzione di fatto prevista dal presente CCNL.
Art. 50
DONAZIONE SANGUE O SUOI COMPONENTI
La
lavoratrice o il lavoratore che dona il sangue o suoi componenti ha diritto al
permesso retribuito secondo la normativa di legge vigente.
Art. 51
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, OBIEZIONE DI COSCIENZA
IN SERVIZIO CIVILE
Il
lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto
alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità di servizio (ai
soli fini del TFR e degli scatti di anzianità) semprechè si sia messo a
disposizione dell'azienda nel termine di 30 gg. di cui all'Art. 3 del d.l.c.p.s. 13.09.46 n. 303. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla
legge 370/55.
Gli
obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno
diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto
secondo le disposizioni del citato d.l.c.p.s. n. 303/46.
Art. 52
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Alla
lavoratrice o al lavoratore che ne faccia richiesta è concessa, fermo
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza
retribuzione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi rinnovabile per una sola
volta nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 5% del
totale del personale in organico. Della lavoratrice o del lavoratore in
aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto si
procederà a sostituzione fatta salva la verifica tra le parti
in sede locale. La lavoratrice o il lavoratore che entro 15 (quindici)
giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per
riprendere servizio è considerata dimissionaria o dimissionario.
Art. 53
PERMESSI PER GRAVI MOTIVI
Per
gravi e documentate ragioni alla
lavoratrice o al lavoratore
possono essere concessi permessi
straordinari retribuiti per un massimo di 3 giorni
nell’arco dell’anno, secondo criteri individuati in ambito di
contrattazione decentrata.
Art. 54
PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA
In
caso di decesso della moglie, del marito, della convivente o del convivente
risultante dallo stato di famiglia, della
figlia, del figlio, della sorella, del fratello, dei genitori,
dei suoceri, spetta alla lavoratrice o al lavoratore un permesso
retribuito fino ad un massimo di tre giorni
lavorativi .
Art. 55
TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM
Per
il trattamento della lavoratrice o del lavoratore operanti nei seggi
elettorali in qualità di presidente, scrutatrice o scrutatore, segretaria o segretario di seggio si fa riferimento alla normativa vigente
in materia.
Per
l'esercizio del diritto di voto alle lavoratrici e ai lavoratori con residenza
extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1 (uno).
Art. 56
TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATRICI
E PORTATORI DI HANDICAP
Per quanto concerne la tutela
delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa
riferimento alla legge 5/2/1992 n. 104.
La fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell’Art.
33 della stessa non comporta una contestuale riduzione proporzionale delle
ferie e della tredicesima.
PERMESSI
PER CARICHE ELETTIVE
La
lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto ai permessi previsti dalla normativa
di legge in materia.
TITOLO
X
DIRITTO
ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art.
58
DIRITTO
ALLO STUDIO
Le
lavoratrici e i lavoratori studenti, iscritte e iscritti
e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, compatibilmente
con le esigenze di servizio, all’ammissione a turni di lavoro che agevolino
la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta
saranno esonerate o esonerati dal prestare lavoro in orario straordinario e
durante i riposi settimanali.
Le
lavoratrici o i lavoratori, anche universitarie e universitari, che devono
sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti
giornalieri per sostenere le prove d'esame.
Per
usufruire dei permessi di cui al precedente comma la lavoratrice o il
lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti
(certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I
permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano
stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
Il
limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue
individuali retribuite.
Tali
ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate
annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio,
arrotondato all’unità superiore e, comunque, di almeno una unità, per la
frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in
corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Art. 59
CORSI FINALIZZATI
Nel
rispetto delle quote, percentuali e modalità di cui all'Art. precedente le
lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla partecipazione a corsi
qualificanti finalizzati alla conoscenza delle problematiche relative a donne
e uomini socialmente svantaggiati
definiti anche con il concorso delle OO.SS.
Art. 60
QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le
parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire
la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di
qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre
migliore qualificazione delle prestazioni richieste dall’organizzazione del
servizio.
A
tale scopo le lavoratrici e i lavoratori, nella misura massima annua del 10%
del personale in servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti
individuali fino ad un massimo di 110 ore annue. Ove l'amministrazione, per
sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra descritti, gli
stessi permessi saranno interamente retribuiti.
In
sede di confronto decentrato verranno individuate le priorità in base alle
quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del
personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Verranno,
inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità
per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle
singole qualifiche.
In
tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi
prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.
Le
lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti
dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al
corso, il calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di
regolare frequenza.
Le
parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli
organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi
formativi.
I
permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili
con quelli previsti dagli
articoli 58 e 59.
TITOLO
XI
TRATTAMENTO
DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE,
AMBIENTE
DI LAVORO
Art.
61
TRATTAMENTO
ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
In
caso di assenza per malattia ed infortunio la lavoratrice o il lavoratore deve
informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio,
l'Amministrazione secondo le rispettive competenze e trasmettere
l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio.
L’Amministrazione
deve anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla legge a
partire dal primo giorno di malattia. Inoltre, se la malattia è riconosciuta
ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, l’Amministrazione deve
integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
a) il 100% della
retribuzione globale sino al 365^ giorno di assenza per malattia nell'arco di
tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la
malattia in corso. Si fa salva ogni eventuale modifica che potrà avvenire a
livello legislativo o di accordi interconfederali in materia. Il trattamento
stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in
invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore
a quello che la lavoratrice o il lavoratore avrebbe percepito al netto se
avesse lavorato, a titolo di emolumenti, stipendiali fissi e non variabili l’integrazione
va corrisposta in base alle norme di legge.
L’Amministrazione
può recedere dal rapporto allorquando la lavoratrice o il lavoratore si
assenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un triennio.
b) Il 100% della
retribuzione globale fino al 365^ giorno di assenza per infortunio. L’Amministrazione
deve anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato
dall'INAIL con conseguente obbligo della lavoratrice o del lavoratore di
rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non
deve essere comunque superiore a quello che la lavoratrice o il lavoratore
avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti
stipendiali fissi e non variabili.
Non
si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Nel
caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di
terzi, resta salva la facoltà dell'amministrazione a recuperare da chi è
responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e
contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali
nei limiti del danno subito.
Per
le lavoratrici o i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le
disposizioni legislative che regolano la materia.
Art. 62
ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO
L'Amministrazione
è tenuta ad assicurare le lavoratrici o i lavoratori contro gli infortuni sul
lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
Art. 63
TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
Per l’applicazione dei contenuti del Decreto legislativo 19 settembre
1994 n. 626 “ Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE,
89/656 CEE , 90/269 CEE, 90/270CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrice e dei
lavoratori sul luogo di lavoro” e
successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al protocollo d’intesa
sottoscritto tra le OO.SS. e l’ANFFAS in data 14/6/1996.
SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In attuazione dell'Art. 24 della legge 104/92 le singole Sezioni
valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti
conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere
architettoniche.
Nell'ambito delle compatibilità i singoli interventi dovranno essere
realizzati entro 1 anno dalla concessione edilizia.
TITOLO
XII
RETRIBUZIONE
Art.
65
INQUADRAMENTI
E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI
| |
Area dei Servizi |
Area Amministrativa |
Area
Socio San. Assist. Ed.tiva |
|
|
|
P.e. A1 |
addetta/o alle pulizie |
|
|
|
P.e
A2 |
addetta/o alle cucine |
Centralinista |
Ausiliaria/o socio sanitaria/o |
| |
addetta/o al guardaroba |
fattorina/o |
|
| |
addetta/o alla lavanderia |
|
|
| |
operaia/o generica/o |
|
|
|
P.e. A3 |
operaia/o qualificata/o |
addetta/o alla segreteria |
Ausiliaria/o socio sanit. Specializzata/o |
| |
autista patente B e C |
|
Ass.te domiciliare e dei serv.
tutelari non formata/o |
| |
aiuto cuoca/o |
|
|
|
P.e. A4 |
operaia/o specializzata/o |
impiegata/o d'ordine |
Ass.te domiciliare e dei servizi
tutelari formata/o |
| |
cuoca/o |
|
|
| |
autista patente DK |
|
|
| |
Autista-accompagnatrice/ore |
|
|
|
P.e.
A5 |
|
|
|
|
P.e. B1 |
tecnica/o |
|
Educatrice/ore senza titolo |
| |
capo operaia/o |
|
Istruttrice/ore |
| |
|
|
Animatrice/ore senza titolo |
| |
|
|
Insegnante senza titolo |
|
P.e. B1 Bis |
|
|
|
|
P.e. B2 |
|
impiegata/o concetto |
Insegnante con titolo (media superiore) |
| |
|
|
Educatrice/ore con titolo (media superiore) |
| |
|
|
Animatrice/ore con titolo |
|
P.e. B2 Bis |
|
|
|
|
P.e. C1 |
|
|
Educatrice/ore professionale |
| |
|
|
Fisioterapista, terapista occupazionale |
| |
|
|
Psicomotricista, logopedista |
| |
|
|
Assistente sociale, infermiera/e prof.le |
|
P.e.
C1 Bis |
|
|
|
|
P.e.
C2 |
|
collaboratrice/ore direttivo |
Coordinatrice/ore unità operativa semplice |
|
P.e. D1 |
|
|
Coordinatrice/ore unità operativa complessa |
|
P.e. D2 |
|
Responsabile di area |
Responsabile di area |
| |
|
|
Psicologa/o |
| |
|
|
Pedagogista |
| |
|
|
Sociologa/o |
| |
|
|
Medico |
|
P.e.
D2 Bis |
|
|
|
|
P.e. D3 |
|
Direttrice/ore generale |
Direttrice/ore sanitaria/o |
Nota 1
L'inquadramento di eventuali figure professionali
atipiche o non comprese nel presente articolo avverrà, attraverso la
contrattazione decentrata di cui all'Art. 6, sulla base dei riferimenti dati
dalle declaratorie delle posizioni economiche prima descritte.
Nota 2
Con
riferimento alle posizioni economiche C2
e D1 la definizione della natura
semplice o complessa delle strutture operative è demandata al rapporto tra le parti in sede decentrata.
Nota 3
Le posizioni economiche A5, B1bis, B2 bis, C1 bis eD2
bis saranno oggetto di specifico
accordo nazionale relativamente alla definizione dei meccanismi per l’accesso,
l’individuazione delle declaratorie e dei
relativi importi economici durante la vigenza contrattuale del secondo
biennio 2000-2001. Nella stessa sede si procederà ad un esame anche delle
attuali declaratorie.
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Posizioni economiche
|
Valori tab.
cong. Iniziali
(1) |
Incremento
1998
(2)
|
Valore
tabellare finale anno 1998 |
Valore Tab.
iniziale anno 1999
(3) |
Incremento
1999
|
Valore tab.
finale cong. Anno 1999
|
Sommatoria incrementi annui 98/99
|
Totale arretri Maturati al 31/12/99 |
| |
|
A1 |
20.631.209 |
371.362 |
21.002.571 |
21.002.571 |
315.039 |
21.317.609 |
686.400 |
1.057.762 |
|
A2 |
22.405.059 |
403.291 |
22.808.350 |
22.808.350 |
342.125 |
23.150.475 |
745.416 |
1.148.707 |
|
A3 |
23.685.874 |
426.346 |
24.112.220 |
24.112.220 |
361.683 |
24.473.903 |
788.029 |
1.214.375 |
|
A4 |
24.930.643 |
448.752 |
25.379.395 |
25.379.395 |
380.691 |
25.760.085 |
829.442 |
1.278.194 |
|
A5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B1 |
26.592.980 |
478.674 |
27.071.654 |
27.071.654 |
406.075 |
27.477.728 |
884.748 |
1.363.422 |
|
B1 Bis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B2 |
27.970.980 |
503.478 |
28.474.458 |
28.474.458 |
427.117 |
28.901.575 |
930.595 |
1.434.073 |
|
B2 Bis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C1 |
28.606.450 |
514.916 |
29.121.366 |
29.121.366 |
436.820 |
29.558.187 |
951.737 |
1.466.653 |
|
C1 Bis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2 |
30.450.000 |
548.100 |
30.998.100 |
30.998.100 |
464.972 |
31.463.072 |
1.013.072 |
1.561.172 |
|
D1 |
32.279.052 |
581.023 |
32.860.075 |
32.860.075 |
492.901 |
33.352.976 |
1.073.924 |
1.654.947 |
|
D2 |
36.003.397 |
648.061 |
36.651.458 |
36.651.458 |
549.772 |
37.201.230 |
1.197.833 |
1.845.894 |
|
D2 Bis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D3 |
52.408.377 |
943.351 |
53.351.728 |
53.351.728 |
800.276 |
54.152.004 |
1.743.627 |
2.686.978 |
Note
I valori indicati sono riferiti a 12 mensilità
annue.
1)
Valori
comprensivi della retribuzione tabellare, dell’ EDR (elemento distinto
retribuzione), indennità di contingenza o indennità integrativa speciale,
raggruppati ai fini stipendiali sotto unica voce “paga base”
2) Incremento pari all’1,8% dei valori tabellari conglobati.
3) Incrementi comprensivi dell’1,8% relativo al 1998 e dell’1,5%
relativo al 1999 dei valori tabellari conglobati.
4) Gli incrementi a regime verranno erogati a decorrere dal 1° gennaio 2000. I valori della colonna 9 che comprendono gli emolumenti
relativi al periodo 1/1/1998 – 31/12/1999 verranno erogati, entro e non
oltre ottobre 2000, in non più di 4 rate secondo modalità definite tra le
parti, in sede locale con riassorbimento della indennità di vacanza
contrattuale, se corrisposta.
Art. 66
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
congelate le quote economiche maturate a tale titolo alla
data di stipula del presente
CCNL.
Tali quote saranno corrisposte alle
aventi e agli aventi diritto a titolo di assegno alla persona non
riassorbibile sotto la voce "retribuzione individuale di
anzianità".
Art. 67
LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare
le 50 ore annue per dipendente. Il lavoro supplementare e straordinario non
può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere
eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile
secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede
aziendale.
E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore
settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello effettuato
oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario può a richiesta della
lavoratrice e del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio,
essere compensato con un riposo sostitutivo entro i successivi 90 giorni.
Ferma restando la facoltà di cui sopra il lavoro supplementare e quello
straordinario saranno compensati da una quota oraria della retribuzione in
atto maggiorata del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato
in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la quota di
retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o
straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per
legge la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno
quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6. Si considera lavoro in orario
festivo quello eseguito nelle festività di cui all'Art. 45 o nelle giornate
programmate come riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato
preventivamente per iscritto, espressamente dall'Amministrazione.
Art. 68
TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO
ALLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE
Nel caso di passaggio a posizione economica superiore il nuovo
inquadramento retributivo verrà effettuato con la attribuzione della
retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale
delle nuova posizione economica ed il valore iniziale di quella di
provenienza.
Art. 69
ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA
Gli
assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogate secondo le
norme di legge vigenti.
Art. 70
INDENNITA' PER SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO
Alla
lavoratrice e al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spetta la seguente
indennità lorda:
a)
indennità per servizio notturno:
al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore
notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale
per tutti di £ 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato fra le ore 22.00
e le ore 06.00.
b)
indennità per servizio festivo: al personale dipendente il cui turno di
servizio è prestato in giorno festivo compete una indennità di L. 30.000
lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà
dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di
durata pari o inferiori alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due
ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può
essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni dipendente.
Art. 71
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI SULLA BUSTA PAGA
La
retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice o al lavoratore in una
data stabilita, comunque non oltre il 10° giorno successivo alla fine di
ciascun mese, il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo
busta paga in cui devono essere distintamente specificati il nome dell'Ente,
il nome e la qualifica della lavoratrice o del lavoratore, il periodo di paga
cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che
concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di legge e di
contratto.
Qualsiasi
reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella
busta-paga nonché sulla qualifica della moneta, deve essere fatta all'atto
del pagamento.
Resta
comunque la possibilità da parte della lavoratrice o del lavoratore di
avanzare eventuali reclami in qualsiasi momento per irregolarità riscontrate.
Art. 72
TREDICESIMA
MENSILITA'
A
tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da
corrispondersi alla data del 20 dicembre di ogni anno, composta di uno
stipendio base annuo come da inquadramento diviso dodici , dalla retribuzione
individuale di anzianità e da eventuali assegni alla persona.
La
tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in
aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato
che comporti la sospensione dello stipendio o salario.
Nel
caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno,
la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare
della tredicesima mensilità quanti sono i
mesi di anzianità di servizio.
La
frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come
mese intero.
Art. 73
MENSA E VITTO
Le
amministrazioni provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di
mensa del quale ha diritto tutto
il personale il cui orario di lavoro non preveda una interruzione
superiore a due ore.
Qualora ciò non fosse possibile
sarà garantito l'esercizio del diritto attraverso modalità
sostitutive. Nel caso tra le
modalità sostitutive venisse
individuato l'uso di un ticket
il valore facciale dello stesso viene
definito in sede locale, nell'ambito
del rapporto tra le parti, con un
valore minimo di £.5.000. Il
pasto va consumato al di fuori
dell'orario di lavoro e la interruzione va rilevata
con i normali mezzi di
controllo. La dipendente o il dipendente devono
corrispondere, ove fruiscano
del servizio mensa, una quota
pasto di £. 5.000
per la durata del presente contratto. Chi, a vario titolo, è da
considerarsi in servizio non deve corrispondere la quota di cui sopra.
Art. 74
ABITI DI SERVIZIO
Al
personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o
indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle
prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e
spese dell'amministrazione.
Alle dipendenti ed ai dipendenti cui sono assegnati
particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti
protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle
disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Art. 75
MISSIONI E TRASFERTE
Alle lavoratrici ed ai lavoratori comandate o comandati in servizio
fuori sede in località distanti oltre 20 Km. spetta, oltre al
riconoscimento del tempo di percorrenza come orario di servizio il rimborso
delle spese così riconosciute:
· Vitto:
fino ad un massimo di £. 45.000 per ogni pasto e £. 10.000 per colazione;
· Alloggio:
Albergo fino ad un massimo di £.140.000
· mezzi
di locomozione: treno - 1^ classe ed eventuale supplemento rapido
ed in caso di vagone letto, il singolo o T2; mezzo proprio, se
autorizzato, rimborso di 1/5 del costo della benzina più eventuale pedaggio
autostradale; Aereo, rimborso del biglietto. Le trasferte e le modalità del
viaggio dovranno essere preventivamente autorizzate
e concordate. Per le missioni e trasferte effettuate congiuntamente ai
componenti degli organi Associativi si applicano le modalità e gli importi
previsti per questi ultimi.
Art. 76
ATTIVITA' DI SOGGIORNO
Alle
lavoratrici ed ai lavoratori impiegate o impiegati in attività di soggiorno
spetta il trattamento definito nell'ambito del rapporto tra le parti in sede
decentrata.
Art. 77
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica
impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31
maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno
intero di servizio.
Per
il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità
precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi,
il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di
retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con
la seguente gradualità:
1)
15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71 al
30.12.72;
2)
20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al
29.11.73;
3)
25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al
30.12.73;
4)
30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73.
Per
il personale non impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata
per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31.12.73 al 31 maggio
1982.
Le
frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per
dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese
intero.
Per
tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la
legge n. 297 del 29/5/1982.
Le
voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti:
·
retribuzione
come da inquadramento;
·
retribuzione
individuale di anzianità;
·
indennità
per mansioni superiori;
·
superminimi;
·
assegni
ad personam;
·
premio
di incentivazione;
·
tredicesima
mensilità;
·
indennità
sostitutiva del preavviso;
·
eventuali
altre indennità
Art. 78
PREMIO DI INCENTIVAZIONE O PRODUTTIVITA'
Alle lavoratrici ed ai lavoratori in servizio alla data del 30.6.95
presso Sezioni che applicavano contratti o accordi nei quali era
prevista l'erogazione di quote economiche a titolo di incentivazione o
produttività le stesse saranno corrisposte mensilmente, ripartite in
dodicesimi a titolo di assegno alla persona non riassorbibile sotto la voce
"premio di incentivazione o produttività".
La
gestione di tale istituto è demandata al rapporto tra le parti in sede
locale.
TITOLO XIII
PROCEDURE PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
Art.
79
TENTATIVO
FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Per
le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento
economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla
legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione sindacale
regionale o provinciale a cui la lavoratrice o il lavoratore aderisce o a cui
ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del
tentativo di conciliazione.
Entro
15 giorni dall'inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede
stabilita in comune accordo. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse,
sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dalle
rappresentanti o dai rappresentanti delle OO.SS. delle lavoratrici e dei
lavoratori e delle datrici o datori
di lavoro cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la
procedura di conciliazione.
Si
applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le
disposizioni di cui all'Art. 411 ultimo comma del Codice di procedura Civile
(Legge n. 533 del 1973).
Ove
non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le
procedure che riterranno più opportune.
Art. 80
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE DI
CONCILIAZIONE DELL'UFFICIO DEL LAVORO
In
caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale,
l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui la lavoratrice o il
lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato potrà assistere le
lavoratrici e i lavoratori interessati. Ove la lavoratrice o il lavoratore intenda promuovere un tentativo facoltativo di conciliazione
presso l'Ufficio del Lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412
del Codice di procedura Civile (Legge n. 533 del 1973).
Art. 81
CLAUSOLE COMPROMISSORIE ED ARBITRATO IRRITUALE
Tutte
le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e
normativo della lavoratrice e del lavoratore stabilito dalla legge, dagli
accordi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitrati rituali
o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro la
facoltà della lavoratrice o del lavoratore o dell’Amministrazione di adire
l'Autorità Giudiziaria.
Per
l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia di arbitri secondo equità.
Sempre
per l'arbitrato rituale gli arbitri, donne o uomini, in numero di tre saranno
nominate o nominati come segue:
a)
una o uno su nomina dell’Organizzazione sindacale territoriale cui aderisce
la lavoratrice o il lavoratore o
a cui abbia conferito il mandato;
b)
una o uno su nomina dell'Amministrazione;
c)
una o uno su nomina consensuale di quelle o di quelli già nominati con
funzione di presidente. In caso di mancato
accordo si svolgerà la procedura di cui all’arbitrato irrituale.
Per
l'arbitrato irrituale, gli arbitri, donne o uomini, saranno nominati come
segue:
a)
una o uno su nomina dell'Organizzazione sindacale territoriale cui aderisca la
lavoratrice o il lavoratore o a
cui abbia conferito il mandato.
b)
una o uno su nomina dell'Amministrazione;
c)
una terza o un terzo, eventualmente, su nomina consensuale dei due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove
non si raggiungesse un accordo
sulla nomina della terza, del terzo arbitro, le parti richiederanno la nomina
ad un ordine professionale alla Presidente o al Presidente del Tribunale.
La
decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall'accettazione
dell'incarico da parte degli arbitri, salvo proroga consensuale.
Le
spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolati dalle
Amministrazioni e dalle OO.SS. che hanno nominato gli arbitri.
FACOLTA'
DELLE PARTI DI ADIRE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
E'
sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria
senza esperire le procedure di cui al precedente Art. 79.
COMMISSIONE
PARITETICA NAZIONALE
L’ANFFAS
e le OO.SS.
firmatarie del CCNL per le dipendenti e i dipendenti dell’Associazione,
concordano la costituzione della Commissione Paritetica Nazionale, con sede
presso l’ANFFAS Sede Nazionale, formata da tre rappresentanti delle OO.SS.
F.P.C.G.I.L., FIST CISL e UIL SANITA’ e tre rappresentanti dell’Associazione
con il compito di dirimere eventuali controversie interpretative derivanti
dall’applicazione in sede locale del presente CCNL. Le due parti contraenti
sono abilitate a chiedere, a mezzo lettera raccomandata, la convocazione di
detta commissione che si riunirà entro quindici giorni dalla data della
richiesta previo accordo con l’altra parte. La richiesta dovrà contenere
una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa. L’eventuale accordo sull’interpretazione della norma sostituisce la
clausola controversa fin dall’inizio della vigenza del contratto.
Art. 84
DECORRENZA E DURATA
Il
CCNL entra normativamente in vigore il 1° gennaio 1998 e scade il 31 dicembre
2001. Gli effetti economici decorrono dal 1^ gennaio 1998 e scadono il 31
dicembre 1999. Il secondo biennio nel quale decorrono gli effetti economici è
compreso nel periodo 1^ gennaio 2000 - 31 dicembre 2001. Le parti si
incontreranno entro il 31 dicembre 1999, al fine della verifica delle quote
economiche relative ai minimi contrattuali concernenti il periodo 1^ gennaio
2000 - 31 dicembre 2001 in aderenza all'accordo stipulato tra Governo, OO.SS.
Cgil-Cisl-Uil, Confindustria in data 23 luglio 1993. Punto di riferimento
sarà, inoltre, la comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce
delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del paese, nonché
l'andamento delle retribuzioni e le condizioni determinatesi nei diversi
ambiti in ordine al rapporto di convenzione o di accreditamento in essere.
Le parti, preso atto delle norme previste dal D.Lgs. del 21 aprile 1993
n. 124 e successive integrazioni e o modificazioni, in materia di previdenza
complementare si impegnano ad
assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un fondo di
previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle
disposizioni citate.
A tal fine convengono sulla necessità di compiere un’ampia disamina
dei problemi relativi alla costituzione di detto fondo, approfondendone tutti
gli aspetti tecnico-normativi ed economici.
Le parti concordano quindi di costituire entro Tre mesi dalla firma del
presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell’apporto
di esperti in materia
Le
parti concordano di reincontrarsi entro tre mesi dalla stipula del presente
accordo per ridefinire, alla luce della intervenuta normativa in materia, le
procedure per l’esame delle controversie di cui al Titolo XIII del presente
C.C.N.L.
Le
parti convengono, infine, di reincontrarsi entro tre mesi dalla stipula del
presente accordo per definire norme specifiche per i centri residenziali.
Nota
congiunta n. 1
Le parti concordano che tutto quanto stabilito dal presente contratto,
in particolare per quanto attiene le pattuizioni di natura economica, avrà
efficacia solamente per il personale dipendente presso le Sezioni dell’Anffas
in essere alla data odierna o successivamente costituite.
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