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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il personale
dipendente dell’A.N.P.As. e delle Organizzazioni operanti nell’ambito
socio-sanitario,
assistenziale, educativo
2002-2005
Roma, 14 aprile 2004
INDICE
TITOLO I - VALIDITA' ED AMBITO DI
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1
- Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni
generali
Art. 3 - Inscindibilità
delle norme contrattuali
Art. 4 - Condizioni di
miglior favore
Art. 5 - Decorrenza e
durata
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - Diritto di
informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8- Garanzia del
funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità
Art. 10 - Attività di
volontariato
TITOLO III - COSTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art. 11 - Assunzione di
personale
Art. 12 - Documenti di
assunzione
Art. 13 - Visite mediche
Art. 14 - Periodo di
prova
Art. 15 - Mansioni e
variazioni temporanee delle stesse
Art. 16 - Cumulo delle
mansioni
Art. 17 - Passaggio ad
altra funzione per inidoneità fisica
TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 18 - Mobilità
interna
Art. 19 - Patrocinio
legale del dipendente per atti connessi all'espletamento dei compiti d’ufficio
Art. 20 - Ritiro patente
Art. 21 - Rapporti di
lavoro a tempo parziale
Art. 22 - Contratti di
formazione e lavoro
Art. 23 - Rapporti di
lavoro a tempo determinato
Art. 24 - Apprendistato
Art. 25 - Esclusione
dalle quote di riserva
Art. 26 - Orario di
lavoro
Art. 27 - Riposo
settimanale
Art. 28 - Festività
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Diritto allo
studio
Art. 31 - Qualificazione,
riqualificazione, aggiornamento professionale
TITOLO V - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 32 - Permessi e
recuperi
Art. 33 - Permessi
straordinari
Art. 34 - Ritardi ed
assenze
Art. 35 - Doveri del
personale
Art. 36 - Provvedimenti
disciplinari
TITOLO VI - MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 37 - Assenze per
malattia ed infortunio
Art. 38 - Assenza
prolungata di malattia
Art. 39 - Tutela della
salute ed ambiente di lavoro
TITOLO VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 40 - Il sistema di
classificazione del personale
Art. 41 - Declaratoria
delle posizioni economiche
Art. 41 bis
Art. 42 - Passaggio di
posizione, di categoria, norma di qualificazione e progressione professionale
Art. 43 - Norma
transitoria per la classificazione del personale
TITOLO VIII - RETRIBUZIONI
Art. 44 - Posizioni
economiche
Art. 45 - Paga
giornaliera e oraria
Art. 46 - Reperibilità
Art. 47 - Lavoro
supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno
Art. 48 - Banca delle ore
Art. 49 - Indennità per
servizio notturno e festivo
Art. 50 - Assegni
familiari o aggiunta di famiglia
Art. 51 - Corresponsione
della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 52 - Tredicesima
mensilità
Art. 53 - Abiti di
servizio
Art. 54 - Missioni e
trasferte
TITOLO IX - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 55 - Preavviso
Art. 56 - Cessazione del
rapporto di lavoro
Art. 57 - Trattamento di
fine rapporto
TITOLO X - DIRITTI SINDACALI
Art. 58
-
Rappresentanze
sindacali
Art. 59 - Assemblea
Art. 60 - Permessi per
cariche sindacali
Art. 61 - Contributi
sindacali
Art. 62 - Conciliazione
in sede sindacale
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
TITOLO I
VALIDITA' ED AMBITO DI
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo
1
Ambito di applicazione
Il presente C.C.N.L., regola i rapporti di lavoro del
personale dipendente dell’A.N.P.As. e delle diverse realtà operanti nell’ambito
socio-sanitario, assistenziale. Educativo delle pubbliche assistenze.
Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento
economico e deve essere indistintamente
applicato a tutto il personale dipendente.
Articolo 2
Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo
parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore
per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei
lavoratori, in quanto applicabili.
I lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari
emanate dall’organizzazione da cui dipendono purché non siano in contrasto con
il presente contratto e/o con norme di legge.
Articolo 3
Inscindibilità delle
norme contrattuali
Le norme del presente contratto devono essere considerate
sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non
sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in
vigore tra le parti contraenti.
Articolo 4
Condizioni di
miglior favore
Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del
presente C.C.N.L. sono fatte salve ad esaurimento e ad personam le
condizioni fisse e ricorrenti di miglior favore in atto.
A tal fine in sede di confronto a livello di Organizzazione,
di cui all'articolo 7, verranno definite le necessarie modalità di raccordo tra
il trattamento preesistente e quello previsto dal presente C.C.N.L.
Articolo 5
Decorrenza e durata
Il C.C.N.L. entra in vigore il 1 gennaio 2002 e scade il 31
dicembre 2005 agli effetti normativi; i bienni economici di riferimento del CCNL
sono rispettivamente definiti nei periodi 1 Gennaio 2002 - 31 Dicembre 2003 e 1
Gennaio 2004 - 31 Dicembre 2005.
Le parti convengono che relativamente all’insieme dell’ambito
normativo ed economico del presente CCNL, ove non diversamente indicato, per
data di decorrenza dei singoli istituti si intende quella della firma dello
stesso.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Articolo 6
Diritto di
informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e
conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e
l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e
qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello
nazionale - Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle
parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
analizzare
l'andamento del settore in relazione all’evoluzione legislativa ed ai bisogni
dei cittadini;
verificare i
programmi ed i progetti di sviluppo;
verificare gli
andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
valutare lo stato
di applicazione del presente CCNL;
promuovere
iniziative volte anche alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la
crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più
adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a
quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello
territoriale (provinciale e/o regionale) – Annualmente, di norma entro
l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in
particolare per:
analizzare
l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione
all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
assumere le
opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto
dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione,
dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
verificare i
programmi ed i progetti di sviluppo;
assumere le
opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché
vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e
riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal
presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di
volontariato.
C) Livello di Organizzazione
Ferme restando le competenze proprie delle Organizzazioni,
queste garantiranno, ove richiesta, una tempestiva informazione riguardante il
personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto
relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai
progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti
del presente CCNL.
Articolo 7
Contrattazione
La contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si suddivide in
due livelli:
- nazionale;
- decentrata: Regionale, Provinciale o di Organizzazione in alternativa tra
loro.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le
R.S.U. o laddove non presenti, le R.S.A. e comunque le rappresentanze
territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, secondo quanto
previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e degli accordi 23 luglio
1993 e 23 dicembre 1998. Le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento
definito in base all’accordo del 23 luglio 1993.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello
nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
In ciascuna organizzazione, le parti possono stipulare il
contratto collettivo decentrato integrativo.
In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa
sono regolate le seguenti materie:
i criteri relativi :
- ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di
programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del
servizio;
- alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
- alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al
personale;
- alla progressione orizzontale del personale.
- i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di
innovazione;
le linee di
indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell’ambiente di lavoro,
per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei
dipendenti disabili;
implicazioni
in
ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in
conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e
della domanda di servizi;
le pari opportunità ,
per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge;
le modalità di
gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto
della normativa vigente in materia;
ogni altra materia
espressamente demandata, dal presente Contratto.
Articolo 8
Garanzia del
funzionamento dei servizi minimi essenziali
In ottemperanza a quanto previsto dalla
legge n. 146 del
12.6.90 e successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano in
ambito sociosanitario-assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi
essenziali, convenendo che a livello di Organizzazione, nell'ambito del rapporto
tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali
applicare la presente normativa: le prestazioni medico-sanitarie, l'igiene,
l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica ivi compreso il
trasporto infermi e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto
a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o
a servizi di assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e
comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di Leggi o accordi che
considerano la non sospendibilità del servizio. A seguito delle modifiche
introdotte dalla legge 83/2000, le parti si impegnano alla sottoscrizione di
apposito accordo per la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici
essenziali.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere
garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il
rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo
di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno definiti,
nell'ambito del rapporto fra le parti in sede di Organizzazione, con esplicito
verbale appositi contingenti di personale.
Articolo 9
Pari opportunità
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della
legge
125/91 è costituito a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra
uomo e donna composto da un componente designato da ognuna delle OO.SS.
maggiormente rappresentative e da un pari numero di componenti in rappresentanza
dell'Organizzazione, tra le quali individuare la figura con funzioni di
Presidente; possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità
tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e
caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del
rapporto tra le parti.
L'Organizzazione assicura le condizioni e gli strumenti per
il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno della loro
attività; le finalità del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono
quelle definite dalla legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base
delle indicazioni che perverranno dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità
tra uomo e donna da istituire entro sei mesi dalla data della stipula del
presente C.C.N.L.
Articolo 10
Attività di
volontariato
I lavoratori facenti parte di organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'Articolo6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai
fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire,
ai sensi dell'Articolo 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di
servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste
dal presente CCNL.
In sede di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le
parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e
potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire
agli interessati di svolgere attività di volontariato.
In caso di attività di volontariato o partecipazione a
programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire delle
agevolazioni previste rispettivamente ai sensi delle leggi n. 266/91 e 49/87.
TITOLO III
COSTITUZIONE ED
ATTIVAZIONE
DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Articolo 11
Assunzione di
personale
L'assunzione di personale deve essere effettuata con
l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro di
diritto privato.
L'assunzione deve risultare da atto scritto e indicare la
data della medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica alla quale
viene assegnato il lavoratore ed il relativo trattamento economico e la sede di
lavoro.
Articolo 12
Documenti di
assunzione
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare
o autocertificare ove possibile o consegnare i seguenti documenti:
il libretto di
lavoro o documento equipollente
codice fiscale
carta d'identità o
documento equipollente
certificato di sana
e robusta costituzione fisica
libretto sanitario
ove richiesto a norma di legge
titolo di studio o
professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente ecc.) in
relazione alla qualifica
qualsiasi altro
documento previsto dalla vigente normativa
certificato penale
di data non anteriore a tre mesi
Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di
residenza datato non anteriormente a tre mesi e deve, ove questo sia diverso
dalla residenza, comunicare anche l'eventuale domicilio nonché tutti gli
eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio.
Articolo 13
Visite mediche
Prima dell’assunzione in servizio l’Organizzazione potrà
accertare l’idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica
da parte di sanitari di fiducia o da organi sanitari pubblici.
Successivamente all’assunzione il lavoratore sarà sottoposto
ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del
datore di lavoro.
Articolo 14
Periodo di prova
L’assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un
periodo di prova non superiore a tre mesi per l’inquadramento fino alla
categoria B ed a sei mesi per gli inquadramenti superiori.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla
risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
In tal caso, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore
spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto
nonché ai ratei di ferie, della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine
rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore
a quella fissata contrattualmente per l'inquadramento stabilito per il
lavoratore interessato.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di
malattia il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove
sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario,
il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia
proceduto alla disdetta dello stesso, il lavoratore si intenderà confermato in
servizio a tempo indeterminato.
Articolo 15
Mansioni e variazioni
temporanee delle stesse
Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie
della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti.
Il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli
professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio
verificate tra le parti in sede di Organizzazione, può essere assegnato
temporaneamente a mansioni diverse, sempre che ciò non comporti alcun mutamento
sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.
Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a
categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta
la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella
percepita, maggiorata della
differenza fra la prima posizione economica della categoria superiore e
la prima posizione economica della categoria di
inquadramento, nonché delle differenze afferenti i restanti istituti
contrattuali salariali.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore
ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo di tre mesi che debbono risultare da atto scritto.
Articolo 16
Cumulo delle mansioni
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più
mansioni di diverse categorie deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo
precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria
corrispondente alla mansione superiore, sempre che questa ultima abbia carattere
di prevalenza nel tempo.
In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori,
per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la
retribuzione percepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza fra
la prima posizione economica della categoria superiore e la prima posizione
economica della categoria di inquadramento.
La situazione di cumulo di mansioni potrà essere valutata in
sede di Organizzazione ai fini della progressione orizzontale.
Articolo 17
Passaggio ad altra
funzione per inidoneità fisica
Quando le competenti autorità sanitarie riconoscano il
dipendente fisicamente inidoneo in via permanente all’espletamento delle
funzioni inerenti il proprio inquadramento, l’Organizzazione - dietro richiesta
del dipendente e nel rispetto delle proprie facoltà - esperirà ogni utile
tentativo per il suo recupero in funzioni diverse da quelle proprie
dell'inquadramento ricoperto. Ove esista in organico la possibilità, si potrà
ricorrere anche ad una modifica dell’inquadramento in relazione alle coperture
dei posti vacanti e - comunque - compatibilmente con le capacità residuali del
lavoratore fermo restando che da quel momento le dinamiche salariali seguiranno
le norme previste dal nuovo inquadramento.
TITOLO IV
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
NORMA DI RINVIO
Con riferimento alla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e del
D.lgs n. 276 del 10 settembre 2003, nonché al D.lgs n. 66 del 8 aprile 2003 le
parti concordano sull’opportunità di rinviare a specifici incontri la stesura
della disciplina applicativa degli istituti normativi previsti dai citati
provvedimenti legislativi. Di conseguenza, con eccezione dell’articolo 23 –
lavoro a tempo determinato, le parti concordano di mantenere l’impianto previsto
dal precedente CCNL, di seguito riportato, in materia di svolgimento del
rapporto di lavoro.
Articolo 18
Mobilità interna
L'istituto della mobilità concerne solo l’utilizzazione
temporanea del personale, in presidi, servizi, uffici di pertinenza
dell’Organizzazione in strutture diverse dalla sede di assegnazione, rientrando
invece nel potere organizzativo della Organizzazione, e non soggetto ai vincoli
di cui all'Articolo13 della legge 300/70, l'utilizzazione del personale
nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza della Sezione cui
originariamente è stato assegnato il dipendente.
L'istituto della mobilità che comporta l’utilizzazione anche
temporanea del personale in strutture di pertinenza dell’Organizzazione in
strutture diverse dalla sede di assegnazione, sarà utilizzato
dall’Organizzazione in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della
legge 20.5.1970 n. 300 articolo13, secondo criteri concordati con le
rappresentanze sindacali.
Articolo 19
Patrocinio legale del
dipendente per atti connessi
all'espletamento dei
compiti d’ufficio
L'Organizzazione nella tutela dei propri diritti ed interessi
ove avvenga l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi
all'adempimento dei compiti d’ufficio ed allorquando non sussista accertata
negligenza o colpa del dipendente che comporti l'adozione di provvedimenti
disciplinari o risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico,
ove non sussista conflitto d’interessi, ogni onere di difesa fino all'apertura
del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
dipendente da un legale.
L'Organizzazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente
condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli
commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Articolo 20
Ritiro patente
Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi che
non comportano il licenziamento senza preavviso, sia ritirata la patente per
condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo
di dodici mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità.
L'autista in questo periodo, potrà essere adibito, previo
accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri
lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a
prestare servizio.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i
termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro
cui l'Organizzazione lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto
di lavoro. In tal caso sarà corrisposta all'autista l'indennità d’anzianità ed
altre eventualmente spettanti secondo il salario percepito al tempo del ritiro
della patente stessa.
Le parti, vista la natura del servizio prestato e la nuova
normativa sulla patente a punti, si impegnano a promuovere ogni possibile
iniziativa tale da garantire la salvaguardia della patente di guida per l’uso
privato del dipendente con mansioni di autista.
Articolo 21
Rapporti di lavoro a
tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
- favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto all'attività
dell'Organizzazione;
- consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme
restando le esigenze dell'Organizzazione.
Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole associazioni
secondo i seguenti principi:
- volontà di entrambe le parti;
- in caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di
precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei
lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già
dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
L'Organizzazione risponderà entro trenta giorni alle
richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa, su richiesta del
lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle Rappresentanze sindacali.
I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di
lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria
opzione entro quindici giorni dalla richiesta ricevuta.
Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato
come segue:
A) nella lettera di assunzione
dovranno essere specificati:
1)
l'eventuale periodo di prova;
2)
l'orario settimanale e la sua ripartizione;
3)
la qualifica assegnata.
Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere
inferiore a dodici ore.
Qualora non sia possibile il raggiungimento di detto minimo
in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello
stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare
su più ubicazioni ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non
si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti
da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale
presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio
comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un
posto all'altro di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per
tragitti non inferiori ai Km 10 sulla base di criteri definiti dalla
contrattazione a livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove
prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di
posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni,
in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercheranno, dandone
comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore
settimanali del personale part-time.
B) E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50%
dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e
comunque secondo la legislazione vigente.
C) La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui
alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto al lavoratore
interessato e contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie ed
all'Ispettorato del Lavoro.
D) Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate
nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella
corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o
dalla comunicazione di cui al punto C) che precede.
E) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 43;
F) I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine
rapporto, alla 13° mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi integrativi,
alle ferie e alle festività troveranno applicazione proporzionale alle ore
lavorate.
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
Il trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo
alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge
sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e
C) che precedono.
I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli
altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale
al rapporto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale
all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di
assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono
trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato.
L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue
modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le
parti a livello di Organizzazione in particolar modo per quanto concerne
l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
Articolo 22
Contratti di
formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro
avvengono secondo la normativa di legge vigente.
Le parti verificato l’andamento delle assunzioni con
contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell’intento di
potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni d’impiego secondo le
rispettive esigenze delle Organizzazioni e dei lavoratori, intendono
razionalizzare con il presente accordo l’utilizzazione dei contratti di
formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità
produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che
facilitino l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione
e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l’obbligatorietà
dell’iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli
abilitanti alla professione, ad eccezione dell’autista per i mezzi di soccorso.
Articolo 23
Rapporti di lavoro a
tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione
(art. 1) del presente contratto, l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro, è consentita, in tutti i casi ammessi dal D.Lgs. n.
368/2001.
La durata del contratto a termine non potrà essere superiore
ai tre anni.
A titolo esemplificativo si indicano, in relazione alle
particolari esigenze delle organizzazioni ed al fine di evitare eventuali
carenze del servizio, le seguenti ipotesi:
-
per garantire le
indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la totale
funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto
durante il periodo annuale programmato di ferie. Per l'esecuzione di progetti
di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle organizzazioni anche in
collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
-
per l'effettuazione
di attività sociosanitaria, psicopedagogia, assistenziale, di protezione
civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con Aziende
ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri, ed altri enti pubblici
o privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di
specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
-
per sostituzioni di
lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso
dall'Organizzazione;
-
in caso d'assenza
prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto,
sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso d'impugnativa di
licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
-
per sostituzione
del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia,
maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare
ecc.).
I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette
casistiche non potranno superare il 25% del personale assunto a tempo
indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano fino a sette dipendenti a tempo
indeterminato potrà comunque essere effettuata l’assunzione di due lavoratori a
tempo determinato.
Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo
determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle
norme convenzionali.
Articolo 24
Apprendistato
Le assunzioni di personale con contratto d’apprendistato
avverranno secondo le norme di legge.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani d’età
non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle
aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del
20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le
figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla
legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti
e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap
i limiti d’età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di
portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
Il rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del
termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B, e 48 mesi
nelle altre.
Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza
operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la
frequenza obbligatoria ai corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad
almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli
apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di
qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Al termine del periodo d’apprendistato dovrà essere
rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione
dell’avvenuta formazione.
Alle apprendiste ed agli apprendisti spetta l’80% della
retribuzione per i primi sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per
ulteriori sei mesi e il 100% per il restante periodo.
L’assunzione in qualità di apprendista è subordinata al
superamento del periodo di prova previsto per la categoria d’inquadramento.
Articolo 25
Esclusione dalle quote
di riserva
Ai sensi del secondo comma dell'Articolo25
legge 23 luglio
1991, n. 223, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a
mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste
dal quinto comma, dell’Articolo25, legge n. 223/1991, saranno computabili ai
fini della copertura dell’aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6
dell’Articolo 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche
precedentemente individuate.
Articolo 26
Orario di lavoro
Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario
settimanale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su sei giorni, e laddove
la programmazione operativa dell’Organizzazione lo consenta, anche su cinque
giorni.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati
dall'Organizzazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo
l'orario settimanale in turni giornalieri, d’intesa con le rappresentanze
sindacali.
Potranno essere definiti con le modalità di cui al comma
precedente, i criteri per l’adozione di calendari di lavoro plurisettimanali o
annuali per attività pianificate e programmabili, nel limite di ulteriori 10
(dieci) ore sull’orario settimanale, per un massimo di 120 (centoventi) ore
nell’arco di 4 (quattro) mesi.
La totale compensazione delle ore eccedenti l’orario
settimanale dovrà essere operata nell’arco dei dodici mesi successivi.
Articolo 27
Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo
settimanale, in un giorno che normalmente coincide con la domenica.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la
domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la
prestazione sarà retribuita secondo quanto previsto dal successivo articolo 49.
Il riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di operatori
turnisti, è considerata di riposo la giornata successiva a quella dello smonto
dal turno.
Articolo 28
Festività
Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in
occasione di ciascuna delle seguenti festività:
-
Capodanno - 1
gennaio
-
Epifania - 6
gennaio
-
Anniversario della
Liberazione - 25 aprile
-
Lunedì di Pasqua
-
Festa del Lavoro -
1° maggio
-
Festa della
Repubblica - 2 giugno
-
Assunzione della
Madonna - 15 agosto
-
Ognissanti - 1°
novembre
-
Immacolata
Concezione - 8 dicembre
-
Natale - 25
dicembre
-
S. Stefano - 26
dicembre
-
Santo Patrono
In occasione delle suddette festività decorre a favore del
lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo articolo 45.
I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno
tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque
diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le
esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festività
infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dalla Organizzazione, sentito
l’interessato, fermo restando il diritto all’indennità prevista dall’articolo
49, mantenendo comunque la normale retribuzione per la festività.
Qualora per eccezionali motivi di servizio il termine di
trenta giorni non potesse essere rispettato, si procede alla liquidazione della
giornata di lavoro calcolata ai sensi del successivo articolo 45.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette
con il giorno di riposo settimanale di cui al precedente articolo 27 il
lavoratore ha diritto alla liquidazione di una ulteriore giornata di lavoro
calcolata ai sensi del successivo articolo 45.
Articolo 29
Ferie
I Lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di
centonovanta ore lavorative retribuite per anno solare.
In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a
favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo articolo 45.
Al lavoratore che non abbia compiuto un anno intero di
servizio, spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 (un dodicesimo) del
periodo feriale allo stesso spettante di cui al primo comma del presente
articolo.
A decorrere dal 1 Gennaio 2004, in sostituzione delle
festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto a ulteriori 26 (ventisei)
ore di permessi retribuiti da fruirsi entro l’anno solare.
L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e
riconosciuta interrompe il decorso delle ferie.
L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla
Organizzazione secondo criteri concordati con le rappresentanze
sindacali, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo non inferiore al
50% del monte ore ferie, sentito l’interessato, e compatibilmente con le
esigenze di servizio.
Articolo 30
Diritto allo studio
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari
di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su
loro richiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi o la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno
esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti
giornalieri per sostenere le prove d'esame.
Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il
lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti
(certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami
universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno
accademico.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di
150 (centocinquanta) ore annue individuali retribuite.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra,
sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in
servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al
conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in
scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Nel rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in
questione è riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla
conoscenza delle problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati
definiti anche con il concorso delle OO.SS.
Articolo 31
Qualificazione,
riqualificazione, aggiornamento professionale
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni
tali da favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione,
riqualificazione o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione
delle prestazioni.
A tale scopo i lavoratori, nella misura massima annua del 10%
del personale in servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali
fino ad un massimo di 150 (centocinquanta) ore annue; ove l'Organizzazione, per
sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra descritti, gli
stessi saranno integralmente retribuiti.
In sede di confronto a livello di Organizzazione verranno
individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione,
riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di
servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per
l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi indicando i criteri di
riparto all'interno delle singole qualifiche.
In tale ambito le parti potranno altresì definire idonei
processi formativi prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti
indicati.
I lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi
retribuiti dovranno fornire alla direzione dell’Organizzazione il certificato di
iscrizione al corso, il calendario delle lezioni, e, successivamente, i
certificati di regolare frequenza.
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di
sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di
adeguati processi formativi.
Le parti si incontreranno per la stesura di una specifica
regolamentazione per la disciplina riguardante la formazione E C M.
TITOLO V
NORME COMPORTAMENTALI
E DISCIPLINARI
Articolo 32
Permessi e recuperi
Al lavoratore possono essere concessi dall'Organizzazione,
per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non
superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di trentasei ore nel
corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti di cui
all'articolo 29 del presente CCNL.
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del
permesso, il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più
soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i
recuperi, l'Organizzazione provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione spettante al lavoratore per il numero di ore non recuperate.
Articolo 33
Permessi straordinari
Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano
permessi straordinari retribuiti nei seguenti casi:
Per matrimonio,
giorni 15 consecutivi di calendario a partire dal giorno successivo al giorno
del matrimonio.
Per sostenere esami
attinenti alla carriera e al perfezionamento professionale, limitatamente al
periodo necessario per sostenere le prove stesse.
In caso di decesso
del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori,
dei suoceri, dei genitori del convivente, dei figli e dei fratelli, spetta al
lavoratore un permesso limitatamente a tre giorni.
Il lavoratore
donatore di sangue e/o di sangue midollare ha diritto ai permessi secondo la
normativa vigente.
Il lavoratore che
intervenga in protezione civile in caso di calamità ha diritto ai benefici
secondo le indicazioni e nelle forme previste dalla normativa vigente.
Per la
partecipazione all’espletamento delle funzioni elettorali secondo le norme di
legge.
Per gravi e
documentate ragioni il lavoratore può chiedere e l’amministrazione può
concedere nell’anno un periodo di permesso straordinario anch’esso retribuito,
non superiore a cinque giorni.
Per i periodi
contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente.
Per i casi previsti
dalla legge 104/92 e successive modificazioni; tali permessi devono essere
richiesti dall’interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno 7 giorni
prima) per permettere la sostituzione e potranno essere o meno concessi
compatibilmente con le esigenze dell’Organizzazione, ad eccezione di quelli da
concedere in forza di legge.
Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità, ai sensi degli Articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
compete il 100% dell’intera retribuzione.
Per tutto quanto non richiamato si rinvia espressamente alla
legge L. 53/2000
Potranno altresì essere concessi permessi non retribuiti al
lavoratore che ne faccia richiesta, ferma restando la salvaguardia delle
esigenze di servizio, nei seguenti casi:
-
In caso di attività
di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di
sviluppo, il dipendente può fruire delle agevolazioni previste rispettivamente
ai sensi delle leggi n. 266/91 e 49/87.
-
In caso di
interruzione dal lavoro per chiamata alle armi, servizio militare o per
servizio civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro
rimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il
lavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a
disposizione della Organizzazione entro un mese dalla data di cessazione del
servizio può essere considerato dimissionario.
Articolo 34
Ritardi ed assenze
Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro,
secondo le modalità in uso presso l’Organizzazione.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita
dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso.
Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del
turno di lavoro all'Ufficio o alle persone a tanto preposte; devono essere
immediatamente giustificate e comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo
legittimo e giustificato impedimento.
L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i tre
giorni lavorativi consecutivi, è considerata mancanza gravissima.
Articolo 35
Doveri del personale
In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato,
il lavoratore deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla
comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà umana,
subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del
suo lavoro.
Egli deve rispettare l’impostazione, l'idealità, i valori e
la fisionomia propria della Organizzazione ove opera ed attenersi alle
disposizioni impartite dalla direzione secondo la struttura organizzativa
interna oltre ad osservare in modo corretto i propri doveri.
Sono obblighi del lavoratore:
usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
osservare le
disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai
superiori in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
osservare le misure
disposte ai fini della sicurezza individuale, collettiva e dell'igiene;
astenersi dal
ricevere, promettere, indurre a ricevere alcun compenso, sotto qualsiasi
forma, offerto loro o ad altri dipendenti dell'Organizzazione;
uniformarsi,
nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel
presente contratto, alle altre norme di legge.
E’ fatto divieto al lavoratore di prestare attività
retribuita in concorrenza con la struttura di
appartenenza, anche in caso di sospensione cautelativa.
La prestazione di lavoro dipendente a carattere continuativo
esplicata al di fuori del rapporto di lavoro è consentita ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale.
Articolo 36
Provvedimenti
disciplinari
I provvedimenti disciplinari da parte della Organizzazione
debbono essere adottati in conformità all’articolo 7 della legge n. 300 del
20/5/1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della
contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di
almeno 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di
essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle
OO.SS. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto da parte del datore di
lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza,
contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.
Al riguardo si conviene che la contestazione disciplinare
deve essere comunque inviata al lavoratore non oltre 15 giorni lavorativi dal
momento in cui l’ufficio preposto ha avuto effettiva conoscenza della mancanza
commessa.
Si conviene che il provvedimento disciplinare non possa
essere adottato dalla Organizzazione oltre il termine di 30 giorni dalla
presentazione della deduzione da parte del lavoratore; il predetto termine si
interrompe nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona
unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere dalla data
in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei
seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’organizzazione:
richiamo verbale;
richiamo scritto;
multa non superiore
all’importo di 4 ore nella retribuzione;
sospensione dal
lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del
principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il
lavoratore che:
non si presenti al
lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del
precedente articolo 34 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro
senza giustificato motivo;
ritardi l’inizio
del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato
motivo;
commetta grave
negligenza in servizio o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
non si attenga alle
disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla
qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
ometta di
registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Organizzazione;
compia qualsiasi
insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro
affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
tenga un contegno
scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli
associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi
delle persone;
violi il segreto
professionale e d’ufficio, non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria
della Organizzazione;
compia in genere
atti, sia all’esterno che all’interno della Organizzazione, che possano
arrecare pregiudizio all’economia, all’ordine ed alla immagine della
Organizzazione;
ometta di
comunicare all’amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo
di cui all’articolo 12 del presente accordo;
ponga in essere
atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona nei confronti di altro personale.
Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si
configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo:
nei punti previsti
dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare
gravità;
assenza
ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute
per tre volte in un anno in un giorno precedente e/o seguente alle festività
ed alle ferie;
recidiva in
qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti
di sospensione disciplinare nell’arco di tre anni dalla applicazione
della prima sanzione;
assenze per
simulata malattia;
introduzione sul
posto di lavoro di persone estranee senza regolare permesso
dell’Organizzazione;
abbandono del posto
di lavoro durante il turno di lavoro;
alteri o falsifichi
le registrazioni della presenza propria o di altri dipendenti;
per l’uso
dell’impiego ai fini di interessi personali;
per violazione del
segreto professionale e di ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza
che abbia prodotto grave danno agli utenti, all’Amministrazione o a terzi;
per tolleranza di
abusi commessi da dipendenti;
per svolgimento di
attività continuativa e privata o comunque per conto di terzi, in violazione
degli art. 2104 e 2105 del codice civile;
per i casi di
concorrenza sleale posta in essere dal dipendente, secondo i principi generali
di diritto vigente;
accertamento di uso
prolungato di sostanze stupefacenti e/o alcoliche che pregiudichi lo
svolgimento delle proprie mansioni;
accertate molestie
di carattere sessuale anche al di fuori dell’orario di lavoro;
per atti di
libidine commessi nell’ ambito della Organizzazione.
E’ facoltà dell’organizzazione provvedere alla sospensione
cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di
licenziamento.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed
esemplificativo ma non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione
dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6.
TITOLO VI
MALATTIA, INFORTUNIO E
SICUREZZA SUL LAVORO
Articolo 37
Assenze per malattia
ed infortunio
In caso di assenza per malattia ed infortunio il lavoratore
deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di
servizio, l'Organizzazione secondo le rispettive competenze e trasmettere
l'attestazione di malattia entro due giorni dalla data di rilascio.
L’infortunio sul lavoro (anche in itinere)
riconosciuto dall’INAIL, anche se consente la continuazione dell’attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto
perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed
effettuate le denunce di legge previste.
Il datore di lavoro, è tenuto ad anticipare per conto
dell'INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di
malattia. Inoltre, se la malattia è indennizzata ed assistita dall'INPS, e
l'infortunio dall'INAIL, o se non è indennizzata a causa del superamento dei 180
giorni nell’anno solare, solo in caso di assenza per non più di due episodi
morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche
assicurative sino a raggiungere:
a) il 100% della retribuzione globale netta sino al 365° giorno di assenza per
malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando
altresì la malattia in corso. Il trattamento stesso non compete in caso di
accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto
trattamento non deve comunque essere superiore a quello che il lavoratore
avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti,
stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione della integrazione va
corrisposta in base alle norme di legge. Il datore di lavoro può recedere dal
rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di diciotto mesi
complessivi nell'arco di un triennio.
b) Il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per
infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della
retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente
obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione.
Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore
avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti stipendiali
fissi e non variabili.
Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di
infortunio.
Nel caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a
responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'Organizzazione a recuperare
dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e
contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei
limiti del danno subito.
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente
le disposizioni legislative che regolano la materia.
Articolo 38
Assenza prolungata di
malattia
Superati i periodi di conservazione del posto previsti al
precedente articolo e nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto idoneo a
proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo
professionale, l’Organizzazione, compatibilmente con la struttura organizzativa
e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a
quelle del profilo rivestito, nell’ambito delle stessa qualifica oppure, ove ciò
non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni proprie
di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore.
Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la
dinamica retributiva della nuova qualifica senza alcun riassorbimento del
trattamento in godimento.
Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso
che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro, l’Organizzazione può procedere alla risoluzione del rapporto.
Articolo 39
Tutela della salute ed
ambiente di lavoro
In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 626/94 è
istituita a livello di singola Organizzazione la figura di rappresentante per la
sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante
il lavoro.
Per l'espletamento delle funzioni del rappresentante per la
sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per
addetto e comunque non oltre le 12 (dodici) ore annue.
TITOLO VII
CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE
Articolo 40
Il sistema di
classificazione del personale
La capacità e la responsabilità nel lavoro del personale
addetto, per la rilevanza propria che assumono in ambito
socio-sanitario-assistenziale-educativo, necessitano di interventi che ne
promuovono lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità,
accettabilità ed efficacia del servizio, dall’altro con quelle organizzative di
efficienza e produttività delle Organizzazioni.
In un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei
servizi resi, inevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti
intercorrenti tra: Organizzazione, nuove professionalità e sistemi di
inquadramento del personale.
La disponibilità all’integrazione e all’intercambiabilità
delle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti, all’acquisizione di nuove
conoscenze e competenze, anche nell’ambito di diverse posizioni lavorative,
potranno costituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo
professionale e delle carriere.
Con il presente sistema di classificazione del personale le
parti ritengono appunto di introdurre uno strumento atto a consentire un
corretto equilibrio tra le esigenze dell’autonomia organizzativa delle aziende
destinatarie del presente CCNL e le aspirazioni di sviluppo professionale dei
dipendenti delle stesse.
Le norme sull’inquadramento e classificazione del personale
tendono al miglioramento della funzionalità dei servizi resi, all’accrescimento
dell’efficacia della gestione, alla realizzazione dell’organizzazione del
lavoro, favorendo la motivazione del personale attraverso il riconoscimento
delle professionalità e della qualità delle prestazioni individuali.
Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie
denominate rispettivamente, A, B, C, D, E, F. Ogni categoria è composta da 6
posizioni economiche. La corrispondenza delle posizioni economiche alle
rispettive categorie è indicata all’articolo 44.
Articolo 41
Declaratoria delle
posizioni economiche
Il personale della Organizzazione è inquadrato secondo il
seguente sistema di classificazione:
|
CATEGORIA A |
|
DECLARATORIA |
|
Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di
lavoro che richiedono:
-
Capacità
tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici.
-
Autonomia
esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferite al
corretto svolgimento della propria attività.
|
|
CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' |
-
Conoscenze di
tipo operativo generale acquisibile attraverso esperienza diretta sulla
mansione
-
Contenuti di
tipo ausiliario rispetto ai più ampi processi produttivi/amministrativi
-
Problematiche
lavorative di tipo semplice
-
Relazioni
organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra
pochi soggetti
|
|
ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI |
|
Lavoratore che provvede:
-
Al trasporto di
cose, alla movimentazione di merci, ivi compresa la compilazione e
consegna-ritiro della documentazione amministrativa.
-
Attività di
pulizie.
-
Ad attività
prevalentemente esecutive o di carattere manuale, comportanti anche
gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed
arnesi di lavoro.
|
|
QUALIFICHE |
| Area tecnica |
Area amministrativa |
Area Socio San. Assist. Ed. |
|
|
|
|
|
CATEGORIA B |
|
DECLARATORIA |
|
Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di
lavoro che richiedono:
-
Conoscenze
minime teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti
assegnati.
-
Capacità
manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni.
-
Autonomia
esecutiva e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
|
|
CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' |
-
Conoscenze
operative qualificate ed un minimo grado di esperienza.
-
Contenuto di
tipo operativo per il raggiungimento di risultati parziali rispetto a più
ampi processi produttivi amministrativi.
-
Sufficiente
complessità di problemi da affrontare.
-
Relazioni
organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti,
relazioni esterne di tipo indiretto e formale, oltre a relazioni di natura
diretta con l'utenza.
|
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ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI |
|
Lavoratore che provvede:
-
Al trasporto ed
accompagnamento/assistenza di persone, alla movimentazione di merci, ivi
compresa la compilazione e consegna-ritiro della documentazione
amministrativa
-
Alla ordinaria
manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura
complessa
-
Ad attività
prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti
anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di
strumenti, arnesi di lavoro e macchinari semplici
|
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QUALIFICHE |
| Area tecnica |
Area amministrativa |
Area Socio San. Assist. Ed. |
|
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|
-
Ausiliario trasporti
socio-sanitari
-
Ausiliario socio-sanitario
specializzato
-
Assistente
domiciliare e dei servizi tutelari non formato
-
Addetto ai
servizi ausiliari veterinari
|
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CATEGORIA C |
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DECLARATORIA |
|
Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di
lavoro che richiedono:
-
Conoscenze di
base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati.
-
Capacità
manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e
specializzazioni professionali.
-
Autonomia e
responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
|
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CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' |
-
Buone
conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto.
-
Contenuto di
tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più
ampi processi produttivi amministrativi.
-
Discreta
complessità di problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni
possibili.
-
Relazioni
organizzative interne anche tra più soggetti interagenti, relazioni
esterne anche con altre istituzioni di tipo indiretto e formale; relazioni
di natura diretta con l'utenza.
|
|
ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI |
|
Lavoratore che provvede:
-
Al trasporto di
persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna-ritiro e
custodia della documentazione amministrativa nell’ambito di rapporti
istituzionali.
-
Alla ordinaria
e straordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali
interventi di natura complessa.
-
Ad attività
esecutive e/o di carattere tecnico manuali e/o amministrative, ovvero uso
e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro e macchinari
semplici e complessi, ivi compreso l’utilizzo di elaboratori elettronici.
|
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QUALIFICHE |
|
Area tecnica |
Area amministrativa |
Area Socio San. Assist. Ed. |
|
|
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-
Autista soccorritore
-
Autista accompagnatore
-
Autista con mansioni di
operatore per servizi funebri;
-
Operatore servizi funebri
-
Operatore socio sanitario, (OSS)
-
Operatore tecnico addetto
all’assistenza,(OTA
-
Custode cimitero
-
Necroforo.
-
Operatore domiciliare dei
servizi tutelari formato, comunque denominato (OSA,ADEST,ETC)
-
Infermiere generico
|
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CATEGORIA D |
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DECLARATORIA |
|
Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di
lavoro che richiedono:
-
Conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità
tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e
responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento
operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di
altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di
responsabilità dei risultati conseguiti.
|
|
CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' |
-
Approfondite
conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con
necessità di aggiornamento.
-
Contenuto di
concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi.
-
Media
complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
-
Relazioni
organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni
organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza,
relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto; relazioni
con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
|
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ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI |
|
QUALIFICHE |
|
Area tecnica |
Area amministrativa |
Area Socio San. Assist. Ed. |
|
|
-
Impiegato di
concetto
-
Economo
|
-
Infermiere
-
Terapista
-
Tecnico sanitario
-
Assistente sociale
-
Educatore professionale
|
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CATEGORIA E |
|
DECLARATORIA |
|
Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di
lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o
gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti,
autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento
e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle
strutture operative previste‚ dal modello organizzativo aziendale con
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse
umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e
proposta. |
|
CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' |
-
Elevate
conoscenze pluri specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con
frequente necessità di aggiornamento.
-
Contenuto di
tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati
relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi.
-
Elevata
complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
-
Relazioni
organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra
unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne
(con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza
istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complessa, e negoziale.
|
|
ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI |
|
Lavoratore che provvede:
-
Ad espletare
attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della
programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti
per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
-
Ad espletare
compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di
ricerca, acquisizione, tecniche al fine della predisposizione di progetti
inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi
di prevenzione, ecc.
-
Ad espletare
attività di progettazione e di gestione del sistema informativo, delle
reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e
consulenza specialistica agli utenti di applicazione informatiche.
-
Ad espletare
attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti
riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un
significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e
ricerca con riferimento al settore di competenza.
|
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QUALIFICHE |
|
Area tecnica |
Area amministrativa |
Area Socio San. Assist. Ed. |
|
|
|
-
Sociologo
-
Pedagogista
-
Psicologo
-
Medico
|
|
CATEGORIA F |
|
DECLARATORIA |
|
Appartengono a questa categoria soggetti in posizione
apicale di struttura caratterizzati da completa autonomia organizzativa e
tecnica, con responsabilità proprie di coordinamento gestionali
caratterizzate da discrezionalità operativa. Tali soggetti svolgono
funzioni:
-
Di direzione e
coordinamento
-
Di gestione e
controllo di risorse umane
-
Di iniziativa
propria di programmazione e proposte di progetti di respiro aziendale.
|
|
CARATTERIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' |
-
Elevate
conoscenze pluri specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale.
-
Contenuto di
tipo direttivo con responsabilità di risultati relativi a processi
produttivi / amministrativi globali dell’azienda o dell’unità strutturata
chiamata a dirigere.
-
Elevata
complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.
-
Relazioni
organizzative interne ed esterne di natura negoziale e complessa, gestite
anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni
esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza
istituzionale.
-
Rappresentanza
apicale presso gli organi politici dell’intera struttura tecnica diretta.
|
|
ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI |
|
Lavoratore che provvede:
-
Ad organizzare
le strutture da lui dipendenti, a nominarne i responsabili in accordo con
la massima espressione politica, a destinarne risorse umane e finanziarie.
-
Ad espletare
compiti di direzione di figure ad alto contenuto specialistico
professionale.
-
Ad espletare
attività di progettazione e di organizzazione di ogni sistema informativo
dell'ente.
-
Ad espletare
attività di assistenza tecnica, di predisposizione e redazione di atti e
documenti riferiti all'attività politico – amministrativa.
|
|
QUALIFICHE |
|
Area tecnica |
Area amministrativa |
Area Socio San. Assist. Ed. |
|
|
|
|
Articolo 41 bis
Salvo quanto disposto al punto 2 il personale, al momento
dell’assunzione, viene inquadrato nella prima posizione economica della
categoria di inquadramento.
I lavoratori con qualifica e/o mansioni indicate al presente
punto, al momento dell’assunzione, sono inquadrati nella posizione economica di
seguito indicata:
-
Autista
soccorritore, Operatore tecnico di centrale operativa: POSIZIONE C2.
-
O.S.S., Infermiere
generico: POSIZIONE C3.
-
Terapista,Assistente sociale, Tecnico sanitario.
-
Educatore
professionale Infermiere: POSIZIONE D3.
Articolo 42
Passaggio di
posizione, di categoria, norma di qualificazione
e progressione
professionale
Il personale dipendente, ferme restando le dinamiche previste
ai punti 4 e 5 del presente articolo, potrà essere inquadrato nelle posizioni
economiche superiori della medesima categoria, allorquando, tenuto conto delle
esigenze organizzative dell’Associazione, sulla base di percorsi lavorativi,
formativi o di addestramento individuati ai sensi dell’Articolo 7, comma 5,
lettera d del presente contratto o definiti dall’Organizzazione - con esclusione
dei percorsi imposti obbligatoriamente da norme di legge - acquisisca attestati
di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua
utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, con maggiore autonomia e
responsabilità.
Le parti si incontreranno con cadenza annuale, a livello
decentrato, per dare concretezza a livello di Organizzazione ai meccanismi
migliorativi innanzi delineati, con la sottoscrizione di specifici accordi.
In caso di passaggio a posizione economica o categoria
superiore, saranno assorbiti, fino a concorrenza, eventuali superminimi o
indennità per mansioni superiori.
L’elemento di reinquadramento contrattuale (ERC)
riconosciuto al personale in forza alla data di rinnovo del presente CCNL, potrà
essere assorbito in misura non superiore al 50% per ogni passaggio alla
posizione economica superiore.
A far data dal 1 Gennaio 2004:
- il personale
inquadrato nelle categorie A, B, e C ha comunque diritto al passaggio automatico
di posizione economica con le seguenti modalità:
passaggio dalla
prima alla seconda posizione economica a decorrere dal mese successivo a
quello in cui viene a compiere dodici mesi di permanenza nella prima posizione
economica.
passaggio dalla
seconda alla terza posizione economica a decorrere dal mese successivo a
quello in cui viene a compiere ventiquattro mesi di permanenza nella seconda
posizione economica.
passaggio dalla
terza alla quarta posizione economica a decorrere dal mese successivo a quello
in cui viene a compiere quarantotto mesi di permanenza nella terza posizione
economica.
- il personale
inquadrato nella categoria D ha comunque diritto al passaggio automatico dalla
prima alla seconda posizione economica a decorrere dal mese successivo a quello
in cui viene a compiere ventiquattro mesi di permanenza nella prima posizione
economia.
Tutte le assenze, i congedi e le aspettative non retribuite
non concorrono alla determinazione dei periodi indicati nei punti precedenti.
L’eventuale passaggio anticipato alle posizioni economiche
superiori non anticipa la decorrenza del diritto ai passaggi automatici di cui
al comma precedente.
In caso di passaggio dei lavoratori a categoria superiore,
l'anzianità di servizio ai fini del diritto alle posizioni economiche successive
alla prima, si calcolerà a partire dal giorno del passaggio di categoria.
Comunque la retribuzione di fatto non potrà essere inferiore a quella percepita
prima del passaggio di categoria. L’eventuale differenza retributiva sarà
erogata quale assegno assorbibile da futuri aumenti di fascia economica o
derivanti da passaggi di categoria.
Articolo 43
Norma transitoria per
la classificazione del personale
Fermo restando il complessivo aumento retributivo previsto
per ogni livello esistente nel CCNL A.N.P.AS. in vigore fino al 31/12/2003 e
riportato nella tabella indicata in calce al presente articolo, i lavoratori in
forza alla data di stipula del presente CCNL verranno inquadrati, sulla base
delle nuove categorie e posizione economiche, come segue:
|
INQUADRAMENTO AL 31/12/2003 |
RETRIBUZIONE AL
31/12/2003
(ESCLUSO IVC) |
INQUADRAMENTO DAL 1/1/2004 |
RETRIBUZIONE 1/1/2004 |
RETRIBUZIONE 1/7/2004 |
ERC 1/1/2004 |
|
|
|
A1 |
944,70 |
A3 |
977,32 |
1012,77 |
= |
|
A2 |
1025,93 |
A5 |
1069,53 |
1108,32 |
= |
|
A3 |
1113,15 |
B5 |
1161,72 |
1203,86 |
= |
|
A4 |
1182,84 |
C4 |
1226,26 |
1270,74 |
= |
|
B1 |
1267,22 |
C5 |
1300,03 |
1347,18 |
21,42 |
|
B2 |
1363,33 |
D3 |
1383,01 |
1433,17 |
39,23 |
|
C1 |
1392,43 |
D3 |
1383,01 |
1433,17 |
70,65 |
|
C2 |
1476,84 |
E3 |
1465,99 |
1519,16 |
75,83 |
|
D1 |
1586,69 |
E4 |
1548,97 |
1605,15 |
108,48 |
|
D2 |
1894,11 |
F4 |
1926,99 |
1996,88 |
48,76 |
|
D3 |
2493,48 |
F6 |
2581,62 |
2675,25 |
= |
La differenza retributiva derivante dal nuovo inquadramento,
verrà attribuita al lavoratore quale elemento di reinquadramento contrattuale (ERC)
con decorrenza 1 Gennaio 2004.
Tale voce retributiva potrà essere assorbita, in misura non
superiore al 50%, in caso di passaggio del lavoratore alla posizione economica
superiore.
Il restante 50% potrà essere assorbito in caso di ulteriore
passaggio alla posizione economica superiore.
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente CCNL
verranno erogati a titolo di arretrati in via forfetaria, per il periodo dal
1/1/2002 - 31/12/2003, gli importi di cui alla tabella seguente.
Gli arretrati verranno erogati in tre tranches di pari
importo nei mesi di marzo giugno e settembre 2004.
|
CATEGORIA |
IMPORTO TOTALE ARRETRATI |
IMPORTO I.V.C. AL 31/12/2003 |
IMPORTO DA EROGARE AL NETTO DELLA I.V.C. |
|
A |
840,09 |
190,09 |
650,00 |
|
B |
906,24 |
206,24 |
700,00 |
|
C |
999,09 |
219,09 |
780,00 |
|
D |
1.128,10 |
258,10 |
870,00 |
|
E |
1.244,07 |
294,07 |
950,00 |
|
F |
1.400,98 |
350,98 |
1.050,00 |
Gli importi degli arretrati saranno corrisposti a tutti i
lavoratori in servizio alla data di stipula del presente C.C.N.L. e saranno
commisurati alla presenza in servizio nel periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre
2003.
Pertanto gli arretrati subiranno una riduzione proporzionale
nei casi di assenza per servizio militare, aspettative o permessi non
retribuiti, assenza facoltativa post-partum, contratti part-time. A questo fine,
non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle
pari o superiori a 15 giorni verranno considerate come mese intero.
TITOLO VIII
RETRIBUZIONI
Articolo 44
Posizioni economiche
1) La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è
composta da:
retribuzione come
da posizione economica retribuzione individuale,E.R.C. ex anzianità ad
personam;
tredicesima
mensilità;
trattamento di fine
rapporto;
2) Al personale,
ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare o le quote di
aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della legge n. 153/88 e successive
modificazioni e integrazioni.
Con decorrenza 1 gennaio 2004 le retribuzioni lorde mensili,
sono determinate nei seguenti importi:
|
Posizione economica |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Categoria A |
922,01 |
949,67 |
977,32 |
1023,42 |
1069,53 |
1115,63 |
| Categoria B |
977,32 |
1023,42 |
1069,53 |
1115,63 |
1161,72 |
1226,26 |
| Categoria C |
1069,53 |
1115,63 |
1161,72 |
1226,26 |
1300,03 |
1383,01 |
| Categoria D |
1226,26 |
1300,03 |
1383,01 |
1465,99 |
1548,97 |
1678,05 |
| Categoria E |
1300,03 |
1383,01 |
1465,99 |
1548,97 |
1678,05 |
1779,47 |
| Categoria F |
1465,99 |
1548,97 |
1678,05 |
1926,99 |
2139,05 |
2581,62 |
Valori espressi in euro
Con decorrenza 1 Luglio 2004 le retribuzioni lorde mensili,
sono determinate nei seguenti importi:
|
Posizione economica |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Categoria A |
955,45 |
984,11 |
1012,77 |
1060,54 |
1108,32 |
1156,09 |
| Categoria B |
1012,77 |
1060,54 |
1108,32 |
1156,09 |
1203,86 |
1270,74 |
| Categoria C |
1108,32 |
1156,09 |
1203,86 |
1270,74 |
1347,18 |
1433,17 |
| Categoria D |
1270,74 |
1347,18 |
1433,17 |
1519,16 |
1605,15 |
1738,91 |
| Categoria E |
1347,18 |
1433,17 |
1519,16 |
1605,15 |
1738,91 |
1844,01 |
| Categoria F |
1519,16 |
1605,15 |
1738,91 |
1996,88 |
2216,63 |
2675,25 |
Valori espressi in euro
Come indicato nel verbale preliminare di accordo sottoscritto
in data 15 marzo 2004 detti aumenti riguardano il biennio economico 1.1.2002 –
31.12.2003.
Articolo 45
Paga giornaliera e
oraria
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base
di 1/26 delle sotto elencate componenti della retribuzione:
retribuzione come
da quote economiche, E.R.C.;
retribuzione
individuale d’anzianità;
indennità per
mansioni superiori.
L'importo della paga oraria, a regime, è determinato
dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33. In presenza di
eventuali assenze non retribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze
ingiustificate ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella
misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi
riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi
determinati.
Nelle realtà con orario settimanale ordinario inferiore o
superiore a quello definito dall’articolo 26, l’importo della paga oraria è
determinato sulla base del coefficiente di riferimento.
Articolo 46
Reperibilità
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di
adozione della pronta disponibilità deve avvenire in sede locale, previa
verifica con le Rappresentanze sindacali.
E' caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente
e dall'obbligo per lo stesso di rendersi disponibile nel più breve tempo
possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come
lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze
di servizio e a richiesta dell'interessato mentre nel caso in cui la pronta
disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle
festività infrasettimanali di cui all'articolo 28 del presente accordo, spetta
un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a
periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12
ore e dà diritto ad un compenso di € 1,85 per ogni ora.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in
orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta
proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può
comunque avere durata inferiore alle 4 ore.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto
giorni di disponibilità nel mese.
Articolo 47
Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 150
ore annue individuali.
Eventuale lavoro straordinario oltre le 150 e fino a 250 ore, sarà
utilizzato, d'intesa con le Rappresentanze sindacali ove richiesto, per
comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come
fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere
eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo
criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede di
Organizzazione.
E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario
ordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali. Viene invece considerato
lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e quello straordinario saranno compensati da una
quota oraria della retribuzione in atto di cui all'art. 45 maggiorata del 20%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei
giorni considerati festivi per legge la quota di retribuzione oraria è
maggiorata del 30%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei
giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore
6.
Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui
all'art. 45 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro
supplementare e straordinario deve essere richiesto e/o espressamente
autorizzato dall'Organizzazione.
Per le ore che confluiscono nella banca delle ore di cui all'art. successivo,
le rispettive maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario sono
comunque retribuite con la busta paga del mese successivo a quello di
riferimento.
Articolo 48
Banca delle ore
E’ istituita la banca delle ore, attraverso l'accantonamento
delle ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 47.
L'accantonamento, per le ore dalla cinquantunesima alla
centocinquantesima, avverrà su formale richiesta del lavoratore. La richiesta
deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro
straordinario.
L'accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150
(centocinquanta) avverrà in maniera automatica.
Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del
dipendente per l'anno di maturazione e per quello successivo.
Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal
lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4 ore,
facendone richiesta con almeno quindici giorni di preavviso.
Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze
dell’Organizzazione purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state
presentate per un numero lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o
anche da un solo dipendente nelle organizzazioni che occupano meno di 10
dipendenti.
In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10%
vale il criterio cronologico della presentazione delle domande.
La lavoratrice e il lavoratore escluso ha diritto a
ripresentare la sua richiesta per un periodo diverso.
Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze
organizzative, saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente,
solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste
formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati.
Le parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a
verificare, dodici mesi dopo la stipula, l'effettivo andamento della banca delle
ore.
Articolo 49
Indennità per servizio
notturno e festivo
Al personale dipendente spetta una "indennità notturna" nella
misura unica uguale per tutti di euro 2,50 lorde per ogni ora di servizio
prestato nell'arco temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
Per il servizio di turno prestato in giorno festivo, compete
una "indennità festiva" di euro 2,00 lorde per ogni ora di servizio prestato.
Articolo 50
Assegni familiari o
aggiunta di famiglia
Gli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono
erogati secondo le norme di legge vigenti.
Articolo 51
Corresponsione della
retribuzione e reclami sulla busta paga
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una
data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno successivo alla fine di ciascun
mese, il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga
in cui devono essere distintamente specificati il nome dell'Organizzazione, il
nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si
riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e la
elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con
quella indicata nella busta paga nonché sulla qualifica della moneta, deve
essere fatta all'atto del pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione
l'Organizzazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
Resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di
avanzare eventuali reclami per irregolarità riscontrate.
Articolo 52
Tredicesima mensilità
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima
mensilità da corrispondersi non oltre il 20 dicembre di ogni anno, composta di
uno stipendio base come da inquadramento.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo
trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra
posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro
durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di
servizio.
La frazione di mese superiore a quindici giorni va
considerata a questi effetti come mese intero.
Articolo 53
Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di
indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione
al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente
a cura e spese dell'Organizzazione.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre
essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o
infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia
antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 54
Missioni e trasferte
Ai lavoratori comandati in servizio fuori sede, al di fuori
dei casi previsti dall’Articolo 22 del presente CCNL, in località distanti oltre
20 Km. spetta, oltre al riconoscimento del tempo di viaggio come orario di
servizio, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute entro i limiti
prefissati dall’Organizzazione.
Le trasferte e le modalità del viaggio devono essere
preventivamente concordate ed autorizzate; i lavoratori, per ottenerne il
rimborso, sono tenuti alla presentazione delle ricevute delle spese sostenute.
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in servizio
fuori sede, ai sensi del presente articolo, non potrà in ogni caso essere
riconosciuto per trasferte inferiori alle quattro ore.
TITOLO IX
RISOLUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 55
Preavviso
I giorni di calendario di preavviso, di licenziamento o di
dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato
il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato
secondo la tabella seguente:
|
Anzianità |
A |
B – C |
D |
E |
F |
| Cinque anni |
10 gg. |
30 gg. |
30 gg. |
30 gg. |
90 gg. |
| Dieci anni |
15 gg. |
30 gg. |
60 gg. |
60 gg. |
120 gg. |
| Oltre dieci anni |
20 gg. |
45 gg. |
60 gg. |
90 gg. |
150 gg. |
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari
all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se
sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità di
servizio agli effetti dell'indennità di anzianità ad eccezione della fattispecie
relativa a sopraggiunta inabilità.
Per i vincitori di pubblici concorsi inquadrati nelle
categorie B,C,D,E,F, il periodo di preavviso è di 30 giorni.
Fatta eccezione per i vincitori di pubblico concorso, i
termini di disdetta decorreranno dal 1° o dal 16° giorno del mese.
Articolo 56
Cessazione del
rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti
di diritto privato;
b) per dimissioni del lavoratore;
c) per morte del lavoratore.
Articolo 57
Trattamento di fine
rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con
la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità
sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per
ogni anno intero di servizio.
Per il personale non impiegatizio, ferma restando la
liquidazione della anzianità precedente sulla base di criteri previsti dai
precedenti contratti collettivi, il diritto alla indennità di anzianità nella
misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio
prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
15/30 della
retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71 al 30.12.72;
20/30 della
retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72 al 29.11.73;
25/30 della
retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73 al 30.12.73;
30/30 della
retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.73.
Per il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta
e commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31.12.73 al
31 maggio 1982.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di
servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici
giorni si computano come mese intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio
1982 si applica la legge n. 297/82 - 29/5/1982.
Le voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti:
retribuzione come
da inquadramento;
retribuzione
individuale di anzianità;
indennità per
mansioni superiori;
superminimi;
assegni ad
personam;
premio di
incentivazione;
tredicesima
mensilità;
indennità
sostitutiva del preavviso;
eventuali altre
indennità ricorrenti.
TITOLO X
DIRITTI SINDACALI
Articolo 58
Rappresentanze
sindacali
La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita
dalle rappresentanze sindacali unitarie R.S.U. o in loro assenza dalle
rappresentanze sindacali aziendali R.S.A.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza
sindacale è composta dalla R.S.U. o, in loro assenza, dalle R.S.A. e dalle
OO.SS. territoriali firmatarie del C.C.N.L.
Non si computano le assenze dal servizio per la
partecipazione a trattative sindacali convocate dalle Organizzazioni firmatarie.
Articolo 59
Assemblea
1. In relazione a quanto
previsto dall'articolo 20 della legge n. 300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di
lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10
ore annue indette dalle R.S.U. (R.S.A.) e 5 ore annue indette singolarmente o
congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L..
2. Le Organizzazioni dovranno destinare di volta in volta
locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività
sindacali, in riferimento all'articolo 25 dello statuto dei lavoratori.
3. Le riunioni possono riguardare la generalità dei
lavoratori, o gruppi di essi, e sono indette singolarmente o congiuntamente
dalle rappresentanze sindacali di cui all’articolo 58.
4. Della convocazione della riunione deve essere data alla
propria Organizzazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 5
(cinque) giorni. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione,
dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.
5. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato
senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utente.
6. Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime
ore del turno di servizio.
Articolo 60
Permessi per cariche
sindacali
I lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi
nazionali e periferici dei Sindacati stipulanti il presente accordo, nella
misura di 1 (uno) per Organizzazione e per ogni Sindacato stipulante, hanno
diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni
degli organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
12 (dodici) ore
annue nelle Organizzazioni con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei)
ma non superiore a 15 (quindici);
24 (ventiquattro)
ore annue nelle Organizzazioni con oltre 15 (quindici) dipendenti.
I dirigenti sindacali di cui al comma primo hanno inoltre
diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore
a 8 (otto) giorni all'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al
presente articolo debbono dare comunicazione scritta alla Organizzazione di
norma 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive
OO.SS.
Articolo 61
Contributi sindacali
I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da
imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione
sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o
retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita
dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma
scritta, all’Organizzazione di appartenenza nonché alla Organizzazione sindacale
interessata e ha efficacia dal mese successivo la sua presentazione.
Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni
sulle retribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe
presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno
del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle
organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta
nominativa.
L’Organizzazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei
nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati
alle OO.SS.
Articolo 62
Conciliazione in sede
sindacale
Ai sensi di quanto previsto dagli Articolo 410 e seguenti del
c.p.c., come modificati dal D.lgs 31/3/98 n. 88 e dal D.lgs 29/10/98 n. 387, per
tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione
del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in
sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da
esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede
presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le organizzazioni
sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono
mandato l’Organizzazione o il lavoratore interessato.
La commissione di cui al punto 1) è così composta:
per le
Organizzazioni, da un rappresentante della struttura nazionale di riferimento;
per i lavoratori da
un rappresentante dell’Organizzazione sindacale, firmataria del presente
contratto, competente territorialmente, cui l’addetto aderisce o conferisce
mandato.
Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi
rappresentare o assistere da un’organizzazione sindacale cui aderisce o
conferiscono mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è
tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite
l’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione
della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del
tentativo di conciliazione il decorso d’ogni termine di decadenza.
L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte
interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione
di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o
consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il
ricevimento.
Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione
provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione,
alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui
sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono
concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese
d’agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine
previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c.
Il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. decorre
dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell’Organizzazione o
dell’Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato.
La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di
conciliazione ai sensi degli Articolo 410, 411, e 412 del c.p.c. e successive
modificazioni e/o integrazioni.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è
depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere:
Il richiamo al
contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata o non conciliata;
Le motivazioni che
hanno dato origine alla controversia;
Le motivazioni
della conciliazione o della mancata conciliazione;
La presenza delle
parti personalmente e correttamente rappresentate;
Nel verbale le
parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui
concordano.
Il verbale, debitamente firmato dai componenti la
commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno
depositate presso la Direzione provinciale del lavoro.
Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono
richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e
per gli effetti del combinato disposto dagli Articolo 2113 comma quattro del c.c.,
410, 411 del c.p.c., e successive modifiche e/o integrazioni.
Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione non
costituiscono interpretazione autentica del contratto.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una
controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare
conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Le parti convengono che le procedure di cui al presente
articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli
accordi in materia.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
A seguito di richiesta di omogeneità e coerenza, avanzata
dalla parte datoriale, si conviene di aprire, contestualmente agli incontri
previsti dalla norma di rinvio indicata in premessa al titolo IV, un confronto
per riformulare l’articolo 37 – assenze per malattie ed infortunio.
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