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A.N.P.As.
Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze
Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
per il personale dipendente dall’A.N.P.A.S. e dalle realtà operanti nell’ambito
socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze
Oggi
11 Luglio 2000, a Torino tra
L’A.N.P.AS.
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) nelle persone di:
LUIGI
NEGRONI, MAURIZIO AMPOLLINI, CARLO BUCELLI, CARLO PELIZZI
e
la
Funzione Pubblica CGIL nella persona di:
DARIO
CANALI
la
FPS CISL nelle persone di:
RINO
TARELLI, MARCO LOMBARDO, GABRIO MARIA TONELLI, LUIGI GENTILI
la
UIL Sanità nelle persone di:
CARLO
FIORDALISO, FRANCESCO LO GRASSO
si è giunti alla
stipula del rinnovo del presente CCNL per il periodo 1998-2001
Indice
TITOLO
I - VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3 - INSCINDIBILITA' DELLE NORME
CONTRATTUALI
Art. 4 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Art. 5 - DECORRENZA E DURATA
TITOLO II - RELAZIONI
SINDACALI
Art. 6 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI
Art. 7 - CONTRATTAZIONE
Art. 8 - GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
MINIMI ESSENZIALI
Art. 9 - PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
Art. 10 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
TITOLO
III - DIRITTI SINDACALI
Art. 11 - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Art. 12 - ASSEMBLEA
Art. 13 - PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Art. 14 - ASPETTATIVA SINDACALE
Art. 15 - CONTRIBUTI SINDACALI
TITOLO IV - ASSUNZIONE
E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 16 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Art. 17 - DOCUMENTI DI ASSUNZIONE
Art. 18 - VISITE MEDICHE
Art. 19 -
PERIODO DI PROVA
Art. 20 - RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME
Art. 21 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Art. 22 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 23 - APPRENDISTATO
Art. 24 - INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
Art. 25 -
PREAVVISO
Art. 26 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 27 - RILASCIO DEI DOCUMENTI E DI CERTIFICATO DEL LAVORO
Art. 28 - INDENNITA' IN CASO DI DECESSO
Art. 29 - MOBILITA'
TITOLO V - NORME
COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 30 - RITARDI ED ASSENZE
Art. 31 - DOVERI DEL PERSONALE
Art. 32 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 33 - PATROCINIO LEGALE DEL
DIPENDENTE PER ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO
DEI COMPITI DI UFFICIO
Art. 34 - RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI NEI RAPPORTI CON L'UTENZA
Art. 35 - RITIRO PATENTE
Art. 35
bis - UTILIZZO DEI MEZZI PRIVATI DI AUTOTRASPORTO
Art. 36 - COPERTURA ASSICURATIVA UTILIZZO MEZZI PROPRI DI TRASPORTO
TITOLO VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 37 - DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE E CONSEGUENTI
INQUADRAMENTI
Art. 38 - MANSIONI E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE
Art. 39 - CUMULO DELLE MANSIONI
Art. 40 - PASSAGGIO AD ALTRA FUNZIONE PER INIDONEITA' FISICA
TITOLO
VII - ORARIO DI LAVORO
Art. 41 - ORARIO DI LAVORO
Art. 42 - RIPOSO SETTIMANALE
Art. 43 - PAGA GIORNALIERA E ORARIA
Art. 44 - PRONTA DISPONIBILITA'
TITOLO VIII - FESTIVITA' E FERIE
Art. 45 -
FESTIVITA'
Art. 46 -
FERIE
TITOLO IX - PERMESSI,
ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 47 - PERMESSI E RECUPERI
Art. 48 - CONGEDO MATRIMONIALE
Art. 49 - TUTELA DELLA MATERNITA'
Art. 50 - DONAZIONE SANGUE
Art. 51 - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI, SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DI
LEVA
Art. 52 - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Art. 53 - PERMESSI PER GRAVI MOTIVI
Art. 54 - PERMESSI PER LUTTO DI FAMIGLIA
Art. 55 - TRATTAMENTO AI LAVORATORI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O
REFERENDUM
Art.
55 bis - TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PORTATORI E PORTATRICI
DI HANDICAP
TITOLO X - DIRITTO
ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 56 - DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 57 - QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
TITOLO
XI - TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE, AMBIENTE DI LAVORO
Art. 58 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
Art. 59 - ASSICURAZIONI ED INFORTUNI SUL LAVORO
Art. 60 - TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
Art. 61 - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
TITOLO XII - RETRIBUZIONE
Art. 62 - INQUADRAMENTI E CONSEGUENTI RETRIBUZIONI
Art. 63 - RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
Art. 64 - LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
Art. 64 bis - BANCA DELLE ORE
Art. 65 - TRATTAMENTO ECONOMICO CONSEGUENTE A PASSAGGIO ALLA POSIZIONE
ECONOMICA SUPERIORE
Art. 66 - ASSEGNI FAMILIARI O AGGIUNTA DI FAMIGLIA
Art. 67 - INDENNITA' PER SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO
Art. 68 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E RECLAMI SULLA BUSTA PAGA
Art. 69 - TREDICESIMA MENSILITA'
Art. 70 - ABITI DI SERVIZIO
Art. 71 - MISSIONI E TRASFERTE
Art. 72 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TITOLO
XIII - PROCEDURE PER L'ESAME DELLE
CONTROVERSIE
Art. 73 - CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
TITOLO
I - VALIDITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art.
1
Ambito
di applicazione
Il
presente C.C.N.L., regola i rapporti di lavoro del personale dipendente dell’A.N.P.AS.
e delle diverse realtà operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale,
educativo, delle pubbliche assistenze.
Il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina la regolamentazione del
trattamento economico e normativo che deve essere indistintamente applicato a
tutto il personale dipendente.
Le
parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore
attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il
mantenimento della specificità evidenziate nei singoli contratti.
Art.
2
Disposizioni
generali
Per
quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si
fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro
di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto
applicabili.
I
prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate
dall’organizzazione da cui dipendono purché non siano in contrasto con il
presente contratto e/o con norme di legge.
Art.
3
Inscindibilità
delle norme contrattuali
Le
norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a
qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con
alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali
di lavoro.
Il
presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti
contraenti.
Art. 4
Condizioni
di miglior favore
Per
i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente C.C.N.L. sono fatte
salve ad esaurimento e ad personam le condizioni di miglior favore in atto.
A
tal fine in sede di confronto a livello di Organizzazione di cui
all'art. 7 verranno definite le
necessarie modalità di raccordo tra il trattamento preesistente e
quello previsto dal presente C.C.N.L.
Art. 5
Decorrenza
e durata
Il
C.C.N.L. entra in vigore il 1° gennaio 1998 e scade il 31 dicembre 2001 agli
effetti normativi. I bienni economici di riferimento del CCNL sono
rispettivamente definiti nei periodi 1 Gennaio 1998 - 31 Dicembre 1999 e 1
Gennaio 2000 - 31 Dicembre 2001, nell’ambito di quanto disposto dall’accordo
del 23/7/93.
Le
parti convengo che relativamente all’insieme dell’ambito normativo ed
economico del presente CCNL, ove non diversamente indicato, per data di
decorrenza dei singoli istituti si intende quella della firma dello stesso.
TITOLO
II - RELAZIONI SINDACALI
Art.
6
Diritto
di informazione e confronto tra le parti
Le
parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che
consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la
applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e
qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le
sedi di informazione e confronto sono:
A)
Livello nazionale
Annualmente,
di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si
incontreranno in particolare per:
-
analizzare l'andamento del settore in relazione all’evoluzione legislativa
ed ai bisogni dei cittadini;
-
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
-
verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
-
valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
-
promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a
favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una
sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare
attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B)
Livello regionale e/o territoriale
Annualmente
di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si
incontreranno in particolare per:
-
analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare
attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
-
assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché,
nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di
convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
-
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
-
assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione
affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione,
aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà
interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione
dell'attività di volontariato.
C)
Livello di Organizzazione
Fermo
restando le competenze proprie delle organizzazioni queste garantiranno, ove
richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale,
l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo
ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e
programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del
presente CCNL.
Art.
7
Contrattazione
La
contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
-
nazionale;
-
regionale, provinciale o di Organizzazione, in alternativa tra loro.
Sono
titolari della contrattazione di secondo livello le rappresentanze sindacali
secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo '91 e degli
accordi 23-7-93 e 23-12-98
Costituiscono
oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
-
validità ed ambito di applicazione del contratto;
-
relazioni sindacali;
-
diritti sindacali;
-
attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
-
norme comportamentali e disciplinari;
-
ordinamento professionale;
-
orario di lavoro;
-
permessi, aspettative e congedi;
-
formazione professionale;
-
trattamento economico.
Costituisce
oggetto della contrattazione di secondo livello quanto espressamente
rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL.
La
contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
La
contrattazione di secondo livello potrà inoltre riguardare:
-
erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obbiettivo
incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività
di cui le Organizzazioni dispongono;
-
innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità e qualità
dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore
capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
Le
piattaforme a livello di Organizzazione potranno prevedere il riconoscimento
dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al
raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti.
Art.
8
Garanzia
del funzionamento dei servizi minimi essenziali
In
ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 146 del 12.6.90 e successive
modificazioni e integrazioni, le parti individuano in ambito
sociosanitario-assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi
essenziali, convenendo che a livello di Organizzazione, nell'ambito del
rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio
alle quali applicare la presente normativa:
-
le prestazioni medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad
assicurare la tutela fisica ivi compreso il trasporto infermi e/o la
confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non
autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di
assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi
istituzionali e/o dovuti in forza di Leggi o accordi che considerano la non
sospendibilità del servizio.
Nell'ambito dei
servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione
delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto fra le
parti in sede di Organizzazione, appositi contingenti di personale.
Art.
9
Pari
opportunità tra uomo e donna
Ai
fini di una piena e puntuale applicazione della legge 125/91 è costituito
a livello nazionale il Comitato
per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da un componente designato
da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative
e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Associazione,
tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono
inoltre essere istituiti Comitati
per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali
aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti
verificate a livello nazionale
nell'ambito del rapporto tra le
parti.
L'Associazione
assicura le condizioni e gli strumenti per
il loro funzionamento, nonché
appositi finanziamenti a sostegno della loro attività. Le finalità del
Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle
definite dalla legge di riferimento
e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno
dal Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna nazionale
che verrà istituito entro sei mesi dalla data della stipula
del presente CCNL.
Art.
10
Attività
di volontariato
I
lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini
dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai
sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio,
a tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal
presente CCNL.
In
sede di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno
definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno
determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire agli
interessati di svolgere attività di volontariato.
TITOLO
III - DIRITTI SINDACALI
Art.
11
Rappresentanze
sindacali unitarie
Sono
riconosciute le rappresentanze sindacali unitarie elette sulla base
dell'apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle liste
che concorrono alle elezioni delle stesse.
Per
l'espletamento dei compiti e delle funzioni in sede di Organizzazione, alle
rappresentanze sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL è riconosciuto alle
stesse un monte ore retribuito in ragione di due ore annue per addetto a
livello di singole realtà lavorative; tale monte ore non potrà comunque
essere inferiore a 40 ore annue nelle realtà che occupano meno di 25 addetti.
Per
l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle R.S.U.
è garantito un monte ore retribuito nella misura di una ora annua per
addetto nelle realtà lavorative fino a 200 occupati e di otto ore annue per
addetto oltre tale limite.
Art.
12
Assemblea
I
lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché
durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta
la normale retribuzione.
L'Ente
dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle
assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui
all'art. 11 del presente CCNL e nella misura di due ore annue dalle OO.SS.
firmatarie del presente CCNL.
Della
convocazione della riunione deve essere data all'Associazione tempestiva
comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono
partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti
esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle
assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi
alle esigenze proprie dell'utente.
Art.
13
Permessi
per cariche sindacali
I
lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle organizzazioni sindacali
nazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per comprensorio o zona deve
intendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture sindacali
confederali - Camera del Lavoro - Unione sindacale territoriale - Camera
Sindacale territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per
l'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per
partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
Inoltre
hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 20 ore al mese non
cumulabili quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per
iscritto almeno 48 ore prima del responsabile territoriale delle
organizzazioni sindacali sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti
derivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data
comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
I
nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni
dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. predette alla
Organizzazione in cui il lavoratore presta
servizio.
Non
si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative
sindacali convocate dalla Organizzazione.
Art.
14
Aspettativa
sindacale
Fermo
restando i distacchi sindacali eventualmente già concessi in forza di
precedenti accordi, le parti si impegnano ad incontrarsi, al fine della
compiuta definizione della materia, entro sei mesi dalla firma del presente
CCNL.
Art.
15
Contributi
sindacali
Le
dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da
imposta di bollo e di
registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statutari.
La
delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
La
revoca della delega deve essere
inoltrata, in forma scritta, all’Organizzazione di appartenenza nonché alla
organizzazione sindacale interessata e ha efficacia dal mese successivo la sua
presentazione.
Le
trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni
delle dipendenti e dei dipendenti
in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate
entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità
comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.
L’Organizzazione
è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del
personale che ha rilasciato la
delega e dei versamenti
effettuati alle OO.SS.
TITOLO
IV - ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.
16
Assunzione
del personale
L'assunzione
del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di legge
vigenti in materia di rapporto di diritto privato.
L'assunzione
deve risultare da atto scritto e contenere la data della medesima, la durata
del periodo di prova, la qualifica alla quale viene assegnato il lavoratore ed
il relativo trattamento economico e la sede di lavoro.
Art.
17
Documenti
di assunzione
All'atto
dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o consegnare i seguenti
documenti:
-
il libretto di lavoro o documento equipollente;
-
codice fiscale;
-
carta d'identità o documento equipollente;
-
certificato di sana e robusta costituzione fisica.
-
libretto sanitario ove richiesto a norma di legge;
-
titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione,
patente ecc.) in relazione alla qualifica;
-
qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa;
-
certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Il
lavoratore è altresì tenuto a presentare certificato di residenza di data
non anteriore a tre mesi, deve inoltre comunicare anche l'eventuale domicilio,
ove questo sia diverso dalla residenza, nonché tutti gli eventuali successivi
spostamenti di residenza e di domicilio.
Art.
18
Visite
mediche
Prima
dell'assunzione in servizio, l'Organizzazione potrà far accertare la
idoneità fisica del prestatore d'opera.
Successivamente
alla assunzione il lavoratore potrà essere
sottoposto , con oneri a carico dell'organizzazione, ad eventuali
accertamenti secondo le disposizioni di legge vigenti.
Periodo
di prova
L'assunzione
in servizio del lavoratore avviene secondo i seguenti periodi di prova:
60
gg. di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni
economiche A1, A2;
120
gg. di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni
economiche A3, A4;
150
gg. di calendario per i lavoratori dipendenti inquadrati nelle posizioni
economiche B1 e B2;
Sei
mesi per tutti gli altri lavoratori.
Durante
tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di
lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
Ove il
periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il lavoratore potrà
completare lo stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 90
giorni dall’inizio della malattia; in caso contrario il rapporto di lavoro
si intenderà risolto a tutti gli effetti.
In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero
alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle
giornate e alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie e della
tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta
retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita
contrattualmente per la qualifica, cui appartiene il lavoratore interessato.
Trascorso
il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del
rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Art. 20
Rapporti
di lavoro part-time
Il
rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
favorire
la flessibilità della forza lavoro in rapporto all'attività
dell'Organizzazione;
consentire
il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme restando le
esigenze dell'Organizzazione.
Il rapporto a tempo
parziale sarà applicato nelle singole associazioni secondo i seguenti
principi:
volontà
di entrambe le parti;
in
caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di
precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei
lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già
dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
L'Organizzazione
risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta
negativa, su richiesta del lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle
rappresentanze sindacali.
I
lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time
a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro quindici
giorni dalla richiesta ricevuta.
Inoltre
il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:
A)
nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
1)
l'eventuale periodo di prova;
2)
l'orario settimanale e la sua ripartizione;
3)
la qualifica assegnata.
Il
minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a dodici
ore.
Qualora
non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica ubicazione di
servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo
a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove
l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano
impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa derivanti da criteri
e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel
caso in cui il lavoratore con rapporto a tempo parziale presti l'attività
lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il
raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro
di lavoro spetta al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non
inferiori ai Km 10 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione a
livello di Organizzazione. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni
derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti
derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Organizzazioni, in
relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercheranno, dandone
comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle
ore settimanali del personale part-time.
B)
E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50%
dell'orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e
comunque secondo la legislazione vigente.
C)
La variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui
alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto al
lavoratore interessato e contestualmente alle rappresentanze sindacali
unitarie ed all'Ispettorato del Lavoro.
D)
Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate
nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella
corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o
dalla comunicazione di cui al punto C) che precede.
E)
La retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 43;
F)
I corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennità di fine
rapporto, alla 13° mensilità, ai compensi stabiliti dagli accordi
integrativi, alle ferie e alle festività troveranno applicazione
proporzionale alle ore lavorate.
Per
il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il
trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri
e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in
proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che
precedono.
I
ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti
contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto
a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale
all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
Nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno
i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in
rapporto al periodo lavorato.
L'utilizzo
complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione
saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello di
Organizzazione in particolar modo per quanto concerne l'andamento
dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
Art.
21
Contratti
di formazione e lavoro
Le
assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverrà secondo le
norme della legge 19.12.1984 n. 863 e della legge 29.12.1990 n. 407 e D.L.
17.1.94 n. 32 e successive integrazioni e modificazioni.
Le
parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e
lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti
in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive
delle associazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente
accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo
condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed
occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino
l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
In
attesa dell'emanazione dei decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale di cui al comma 7 dell'art. 3 del D.L. n. 32 del 17.1.94 le parti
sottolineano il ruolo della Commissione Regionale per l'Impiego relativamente
all'approvazione preventiva dei progetti per l'assunzione con contratto di
formazione e lavoro.
Le
parti si impegnano a definire entro tre mesi dalla data della firma del
presente CCNL i necessari accordi di merito.
Le
parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con
contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle
seguenti tipologie:
a)
acquisizione di professionalità intermedie e/o di professionalità
elevate;
b)
inserimento professionale mediante esperienze lavorative di giovani nel
contesto produttivo ed organizzativo dell’Organizzazione.
Possono
essere assunti con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa
tra i 16 ed i 32 anni.
La
durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24
mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il
contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di
ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a) qualora
siano riferiti all'acquisizione di professionalità intermedie dovranno
prevedere almeno 80 ore di formazione, qualora siano riferiti all'acquisizione
di professionalità elevate dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per
quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non
dovrà essere inferiore a 20 ore.
Qualora
i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse
verranno retribuite nella misura del 50%.
Le
parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le
professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà
dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di
titoli abilitanti alla professione, ad eccezione dell’autista dei mezzi di
soccorso.
Le
assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito
favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio
provinciale del lavoro e massima occupazione dovranno essere di norma
effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per
la richiesta del nullaosta.
Nel
caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al
termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del
lavoratore o per fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di
contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia
intervenuta la risoluzione del rapporto.
Ai
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le
normative del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai
lavoratori assunti sarà corrisposto un trattamento retributivo pari a quello
previsto per i lavoratori di pari qualifica assunti a tempo indeterminato o
inferiore alla stessa se previsto. Il periodo di prova per i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per
l'assunzione dei lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo
indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione,
dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per
i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato.
Per
quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle
norme di legge e dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'Organizzazione
corrisponderà a tutti i lavoratori per un periodo massimo pari a quello della
conservazione del posto, con esclusione dei giorni di carenza del trattamento
a carico dell'INPS, un trattamento economico corrispondente a quello previsto
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, proporzionato alla
retribuzione relativa al contratto di formazione e lavoro.
Nei
casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in
attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione
e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli
istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto
comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti
introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro.
I
contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di
lavoro, all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro
territorialmente competente.
Al
termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività
svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone
comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
Art.
22
Rapporti
di lavoro a tempo determinato
In
tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente
contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28.2.1987 l'apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro - oltre che nell'ipotesi di
cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche ed
integrazioni all'art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con
modificazioni della legge 25.3.1983 n. 79, è consentita, in relazione alle
particolari esigenze delle Associazioni ed al fine di evitare eventuali
carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a)
per garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la
totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente
contratto durante il periodo annuale programmato di ferie, per una percentuale
non superiore al 30% dell'organico in forza;
b)
per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali
delle Associazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni
pubbliche o private;
c)
per l'effettuazione di attività sociosanitaria, psicopedagogica,
assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in
collaborazione con Aziende ospedaliere, A.S.L., Comuni, Province, Regioni,
Ministeri, ed altri enti pubblici o privati ed inoltre per l'espletamento di
corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di
cui sopra;
d)
per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non
retribuito concesso dall'Organizzazione;
e)
in caso d’assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico
(arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso d’impugnativa
di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
f)
per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi,
servizio militare ecc.).
Ulteriori
casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti di
cui all'art. 7
Si
precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a
carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali.
Art.
23
(Apprendistato)
Le
assunzioni di personale con contratto d’apprendistato avverranno secondo le
norme di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Possono
essere assunte/i come apprendiste/i i giovani d’età non inferiore ai 16
anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli
obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e
successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali
è richiesto titolo di abilitazione professionale.
Sono
fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del
lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
Qualora
l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d’età sono
elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap
sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e
successive modificazioni e/o integrazioni.
Il
rapporto d’apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi
per le qualifiche comprese nei livelli A2, e A3 e di 48 mesi nei livelli A4,
B1, B2.
Alle
apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna
sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai
corsi d’insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie
annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in
possesso di titolo di studio post obbligo o d’attestato di qualifica
professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Al
termine del periodo d’apprendistato dovrà essere rilasciata alle
interessate ed agli interessati idonea certificazione dell’avvenuta
formazione.
Alle apprendiste ed agli
apprendisti spetta il 80% della retribuzione di cui all'art. 65 per i primi
sei mesi, il 90% per i successivi sei mesi, il 95 % per ulteriori sei mesi e il 100% per il restante
periodo.
L’assunzione
in qualità di apprendista è subordinata al superamento del periodo di prova
di 60 giorni di calendario.
Inserimento
lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
L’inserimento
lavorativo delle persone socialmente svantaggiate avverrà secondo le norme di
legge vigenti.
Art.
25
Preavviso
Il
preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo
indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è
dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura appresso specificata:
posizioni
A1 – A2 – A3 – A4, 30 giorni di calendario, 60 giorni di calendario per
le altre posizioni.
Rimane
fermo il periodo di 30 giorni per coloro che siano vincitori di pubblici
concorsi.
Fatta
eccezione per i vincitori di pubblico concorso, i termini di disdetta
decorreranno dal 1° o dal 16° giorno del mese.
La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti
termini di preavviso deve corrispondere all'altra un’indennità pari
all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Il
lavoratore dimissionario in costanza di malattia è esonerato dal preavviso.
E'
in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del
presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel
corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e
maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o
parzialmente non effettuato.
Art.
26
Cessazione
del rapporto di lavoro
Il
rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a)
per licenziamento del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti per i
rapporti di diritto privato;
b)
per dimissioni del lavoratore;
c)
per morte del lavoratore;
Art.
27
Rilascio
di documenti e di certificato del lavoro
All'atto
dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'Organizzazione
riconsegnerà al lavoratore regolarmente aggiornati i documenti dovutigli, e
di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
All'atto
della risoluzione del rapporto di lavoro l'Organizzazione dovrà rilasciare a
richiesta del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del
rapporto di lavoro e delle mansioni dallo stesso lavoratore svolte.
Art.
28
Indennità
in caso di decesso
In
caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt. 25 e 62 del
presente contratto (preavviso, anzianità) devono essere liquidate agli aventi
diritto, giuste le disposizioni contenute nell'art. 2111 del Codice Civile.
Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra,
una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine
nel mese in cui si verifica il decesso.
Art.
29
Mobilità
L'istituto
della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale, in
presidi, servizi, uffici di pertinenza della Organizzazione in strutture
diverse dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo
della Organizzazione e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge
300/700 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi
di pertinenza della Sezione cui originariamente è stato assegnato il
dipendente.
L'istituto
della mobilità che comporta la utilizzazione anche temporanea del personale
in strutture di pertinenza della Organizzazione in strutture diverse dalla
sede di assegnazione, sarà utilizzato dalla Organizzazione in relazione alle
esigenze di servizio, nel rispetto della legge 20.5.1970 n. 300 art. 13, secondo
criteri concordati con le rappresentanze sindacali.
TITOLO
V - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art.
30
Ritardi
ed assenze
Il
lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro.
I
ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della
retribuzione corrispondente al ritardo stesso. E' fatto salvo il recupero se
possibile. Qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la
perdita della retribuzione.
Le
assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle
persone o all'Ufficio a tanto preposto.
Esse
devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro
ore, salvo legittimo e giustificato impedimento. In ogni caso comportano la
perdita della retribuzione corrispondente alla durata dell'assenza stessa: è
fatto salvo il recupero, se possibile.
L'assenza
arbitraria ed ingiustificata che superi i tre giorni consecutivi, è
considerata mancanza gravissima.
Art.
31
Doveri
del personale
I
lavoratori, ed in particolare coloro ai quali è affidato lo svolgimento di
attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza dei soggetti
socialmente svantaggiati e di quelle di sostegno nei confronti dei loro
familiari, sono tenuti ad un corretto comportamento nell'espletazione delle
mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto
previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono
obblighi del lavoratore:
-
usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse
dell'utenza;
-
osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro
impartite dai superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
-
osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e
dell'igiene;
-
usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnico-sanitari e gli altri
mezzi di protezione predisposti e forniti;
-
segnalare immediatamente ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi
di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni
di pericolo, adoperandosi direttamente. In caso di urgenza e nello ambito
delle competenze e possibilità ad eliminare o ridurre dette deficienze o
pericoli;
-
non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di
protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;
-
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino
dall'ambito delle rispettive competenze e che possano compromettere la
sicurezza del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
-
astenersi dal ricevere, promettere, indurre a ricevere alcun compenso, sotto
qualsiasi forma, offerto loro o ad altri dipendenti dell'ente;
-
uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni
contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
Art.
32
Provvedimenti
disciplinari
I
provvedimenti disciplinari da parte dell'Organizzazione debbono essere
adottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del 20.5.70, e nel pieno
rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per
iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque
giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere
ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS.
firmatarie del presente contratto), nonché nel rispetto da parte del datore
di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza,
contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. Al
riguardo si conviene che comunque la contestazione disciplinare deve essere
inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui
gli organi direttivi delle Amministrazioni di cui all’art. 1 del presente
contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
Si
conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato
dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione
della deduzione da parte del lavoratore.
Le
mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti
provvedimenti disciplinari:
1)
richiamo verbale;
2)
richiamo scritto;
3)
multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non
superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente,
a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della
proporzionalità, incorre, nei provvedimenti di cui sopra, il lavoratore che:
a)
non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e
giustificazione ai sensi dell'art. 29 o abbandoni anche temporaneamente il
posto di lavoro senza giustificato motivo;
b)
ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione
senza giustificato motivo;
c)
commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità
nell'espletamento dei compiti assegnati;
d)
non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dalla
Organizzazione; non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite: non
si attenga alle indicazioni assistenziali e/o educative;
e)
ometta di controfirmare il registro delle presenze e/o di marcare
l'orologio marcatempo;
f)
compia insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua
il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni
impartite;
g)
tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico
e gli altri dipendenti, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignità della persona;
h)
violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti
l'impostazione e la fisionomia propria delle associazioni, non attui
metodologie assistenziali, educative, didattiche o riabilitative proposte
dalla équipe direttiva;
i)
compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio alla economia,
all'ordine e all'immagine delle Associazioni;
j)
ometta di comunicare all'Organizzazione ogni mutamento di domicilio,
anche di carattere temporaneo.
Sempreché
si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della
legge n. 604/1966, è consentito il licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo:
a)
nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni
abbiano carattere di particolare gravità;
b)
assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze
ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente o
seguente alle festività ed alle ferie;
c)
recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due
provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
d)
assenza per simulata malattia;
e)
introduzione di persone estranee nell'Organizzazione stessa senza
permesso dell'Organizzazione;
f)
abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
g)
alterazione o falsificazione delle
indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia,
comunque, volontariamente annotazioni su questi anche per conto di colleghi;
h)
per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
i)
per violazione del segreto professionale d’ufficio per qualsiasi atto
compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti e all’Organizzazione;
j)
per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
k)
per svolgimento d’attività continuativa privata e comunque per conto
terzi con esclusione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
l)
per i casi di concorrenza sleale posto in essere dal dipendente, secondo i
principi generali di diritto vigente (art. 2105 C.C.).
E'
in facoltà dell'Organizzazione di provvedere alla sospensione cautelare onde
procedere ad accertamenti preliminari in caso d’adozione di licenziamento.
Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella
misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per
carichi di famiglia.
La
predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non
esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione del provvedimento del
licenziamento per mancanze.
Art.
33
Patrocinio
legale del dipendente per atti connessi all'espletamento dei compiti d’ufficio
L'Organizzazione
nella tutela dei propri diritti ed interessi ove avvenga l'apertura di un
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente
per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti d’ufficio
ed allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che
comporti l'adozione di provvedimenti disciplinari o risoluzione del rapporto
di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto d’interessi,
ogni onere di difesa fino all'apertura del procedimento e per tutti i gradi
del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
L'Organizzazione
potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata
in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa
grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Art.
34
Responsabilità
civile dei dipendenti nei rapporti con l'utenza
La
responsabilità civile dei dipendenti nei loro rapporti con l'utenza di cui
all'art. 5 della legge 13.5.1985 n. 190 sarà coperta da apposita polizza di
responsabilità civile stipulata dalle singole Organizzazioni.
Art.
35
Ritiro
patente
Il
lavoratore assunto come autista al quale, per motivi che non comportano il
licenziamento in tronco, sia dall'autorità ritirata la patente per condurre
autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di
dodici mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità.
L'autista
in questo periodo, potrà essere adibito, previo accordo tra le parti in sede
locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso
percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.
Qualora
il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure
l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'Organizzazione lo
destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal
caso sarà corrisposta all'autista l'indennità d’anzianità ed altre
eventualmente spettanti secondo il salario percepito al tempo del ritiro della
patente stessa.
Art. 35
bis
Utilizzo
mezzi privati di autotrasporto
Nell’ambito
della contrattazione di secondo livello, le parti concorderanno il modo d’utilizzo
del mezzo proprio da parte del dipendente per ragioni di servizio e le idonee
garanzie a copertura degli eventuali danni occorsi.
Art. 36
Esclusione
dalle quote di riserva
Ai
sensi del secondo comma dell'art. 25 legge 23 luglio 1991, n. 223, non sono
computabili, ai fini della determinazione della riserva:
-
le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica compresa nei
livelli dal B2 al D3 e i seguenti profili professionali del
livello A4:
-
autista dei mezzi di soccorso, soccorritore.
Sono
comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia,
fiducia e sicurezza.
I
lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma,
dell’art. 25, legge n. 223/1991, saranno computabili ai fini della copertura
dell’aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 25 citato, anche
quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
TITOLO
VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art.
37
Declaratoria
delle posizioni economiche e conseguenti inquadramenti
Posizione
economica A1
Comprende
posizioni di lavoro relative all'esecuzione di attività semplici ed
elementari di tipo manuale. L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei
compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività si svolge
nell'ambito dell'area dei servizi con particolare riferimento alle pulizie ed
all'effettuazione di lavori semplici.
Posizione
economica A2
Comprende
posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di mansioni relative ad
attività di tipo manuale, tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali
presuppone l'uso, la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la
conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate. I compiti
attribuiti comportano:
· attività manuali di carattere ripetitivo o semiripetitivo, di pulizia
degli ambienti di tutta la struttura anche con l'uso di apparecchiature e
mezzi meccanici, di piccola manutenzione;
·
utilizzo di strumenti, telefoni o consolle fino a quattro linee
telefoniche, apparecchiature e macchinari semplici anche collegati ad aperture
automatiche, nonché l'esecuzione delle elementari norme connesse con il loro
impiego;
· Prestazioni di sorveglianza e custodia dei locali compresa la relativa
piccola pulizia, d’assolvimento di piccole commissioni, d’espletamento d’anticamera
e disciplina dell'accesso del pubblico;
· Collaborazione con il personale di cucina anche per la pulizia dei
locali, utensili ecc.;
· Lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla
sterilizzazione, stiratura e conservazione.
Il
dipendente opera in conformità ad istruzioni dettagliate ed in esecuzione di
prassi e metodologie definite, dispone d’autonomia operativa nei limiti
dell'esecuzione delle prestazioni proprie che sono soggette a controllo
diretto.
La
responsabilità è limitata alla corretta esecuzione delle prestazioni
nell'ambito delle istruzioni ricevute e dell'autonomia riconosciutagli.
Posizione
economica A3
Comprende
posizioni di lavoro che comportano attività esecutive di natura tecnica,
tecnico-manuale, assistenziali richiedenti una specifica preparazione tecnica
e professionale anche approfondibile con esperienze di lavoro, possesso, se
del caso, di particolari abilitazioni, qualificazione o patente.
Le
posizioni di lavoro sono caratterizzate da:
· Pulizia degli ambienti in relazione allo svolgimento della terapia, ivi
comprese le apparecchiature, strumentazioni ed attrezzi, compreso il loro
riordino anche a fine lavoro;
·
Conduzione e piccola manutenzione e pulizia d’autoveicoli;
·
Trasporto di materiale d’economato, sanitario e biologico;
·
Trasporto dei disabili in barella o in carrozzella;
·
Accompagnamento e custodia degli stessi, anche se deambulanti, compreso
il prelevamento ed accompagnamento, dalle ed alle abitazioni, accompagnamento
nei locali di terapia ed a tutte le attività riabilitative ed educative,
comprese le aule scolastiche pubbliche, ecc.;
· Collaborazione con il personale di cucina per la preparazione del cibo;
· Aiuto al personale infermieristico;
·
Trasporto, distribuzione ed ausilio nell'assunzione del cibo;
·
Preparazione e rigoverno del refettorio.
· Assistenza alla persona e prestazioni di supporto anche a livello
domiciliare o in strutture residenziali e/o tutelari per favorire
l'autosufficienza giornaliera; aiuto nelle attività personali quali: alzarsi
dal letto, pulizie personali, vestizione o svestizione, assunzione dei pasti,
corretta deambulazione, uso di protesi, manovre di posizionamento d’aiuto
nelle attività riabilitative interne ed esterne, ecc.
L'attività
lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione dei compiti che
sono stati affidati, contributo del lavoratore alla programmazione e gestione
dei servizi.
Lo
svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel
rispettivo ramo d’attività acquisito anche attraverso corsi teorico-pratici
di formazione e qualificazione.
Posizione
economica A4
Comprende
posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa
d'ordine, di vigilanza e controllo, e/o di carattere assistenziale, tecnico
e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.
Le
funzioni di lavoro sono caratterizzate da:
· Assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi d’isolamento
e d’emarginazione ed a favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita e
di relazione con l'esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
· Apporto individuale finalizzato al miglioramento ed alla
semplificazione delle procedure anche con l'utilizzo d’apparecchiature
elettroniche;
· Conduzioni, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti
anche complessi, per i quali occorre una formazione tecnica e professionale,
che comporta anche abilitazione, qualificazione o patente;
·
Funzioni di sostegno alla persona, assistenza sociosanitaria,
profilassi, prevenzione, igiene della persona;
· Conduzione e manutenzione di strumenti elettronici, elettromedicali
connessi con le attività riabilitative ed elettromeccanici;
·
Conduzione delle cucine, preparazione dei cibi anche secondo
prestabilite tabelle dietetiche;
· Inserimento ed elaborazione datano, archiviazione ed esecuzione di
semplici procedure, trasmissione in dattilografia;
·
Conduzione, piccola manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi che
richiedono la patente D/K.
Le
posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni
tecniche di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate
nell'ambito di procedure o prassi definite; la posizione conferisce piena
responsabilità dei propri compiti e delle singole operazioni, i cui risultati
sono soggetti a verifiche complete, periodiche oppure immediate.
Posizione
economica B1
Comprende
posizioni di lavoro che comportano l’esecuzione di funzioni tecniche,
amministrative-contabili, di vigilanza, educative e di supplenza al disabile,
che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per l'espletamento dei
propri compiti.
Le
posizioni lavorative comportano:
· Conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale di
base richiesta;
· Apporto individuale e nel lavoro di gruppo in funzione dei compiti
assegnati; coordinamento nei confronti d’unità operative cui si è
preposti;
·
Vigilanza, con attuazione d’interventi educativi e riabilitativi
complementari, in sale di rotazione, come attività integrative scolastiche,
prescolastiche e ludiche, volte a promuovere e contribuire al pieno sviluppo
della potenzialità di crescita personale e d’inserimento e partecipazione
sociale integrativi e/o sostitutivi degli interventi familiari, anche con la
conduzione d’esperienza di vita quotidiana, di stimolo ad operare scelte
autonome, di ricreazione e d’impiego del tempo libero;
·
Attività motorie in acqua con funzioni d’insegnamento di nozioni
natatorie e d’attività riabilitative idromotorie nei riguardi dei disabili,
tendenti anche alla valorizzazione funzionale e motoria;
·
Funzioni d’istruttore per l'avviamento delle attività dei disabili,
anche in laboratori;
· Attività finalizzate alla gestione del tempo libero, mediante tecniche
specifiche d’animazione, attività ludiche, motorie, espressive, nell'ambito
del programma d’intervento riabilitativo;
·
Mansioni esecutive senza valutazione di merito, anche impiegando metodi
di lavoro prestabiliti;
·
Mansioni di collaborazione alla segreteria secondo le istruzioni dei
superiori, compiti di collaborazione di natura contabile;
·
Esplicazione di tutte le funzioni inerenti il servizio d’onoranze
funebri.
Il
lavoratore inquadrato in questa posizione economica collabora alla redazione
della programmazione delle attività e risponde del proprio operato ai tecnici
responsabili del servizio e/o dell'area.
Posizione
economica B2
Comprende
posizioni di lavoro che comportano l’esecuzione di funzioni tecniche,
educative, d’insegnamento, funzioni di natura amministrativa con svolgimento
di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono un’applicazione
concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti, ed inoltre di
programmazione, di studio.
La
funzione comporta attività d’informazione e ricezione di documenti,
mansioni di segreteria e di collaborazione con figure professionali più
elevate.
Le
posizioni lavorative si concretizzano per:
particolare
e personale competenza per operazioni su attrezzature o apparati complessi che
presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del
funzionamento degli apparati stessi;
· Apporto individuale e nel lavoro di gruppo, in funzione di compiti
assegnati, finalizzato al miglioramento del servizio;
·
Uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative
impegnative;
·
Collaborazione, composizione di lavoro a più elevato contenuto
professionale;
·
Uso d’apparecchiature elettroniche anche complesse, mediante
programmazione strutturata, produzione di software, ecc.;
· Predisposizione d’interventi socio-riabilitativi di tipo educativo
volti all'integrazione sociale dei portatori di handicap, sulla base di una
programmazione a medio e lungo termine che deve sviluppare, verificare e
valutare, con la collaborazione di colleghi e la supervisione dei tecnici
coinvolti nelle diverse esperienze.
Il
lavoratore inquadrato in questa posizione economica ha responsabilità
nell'attuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.
Posizione
economica C1
Comprende
posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni riabilitative,
educative, sociali, amministrative: prestazioni che richiedono preparazione e
capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi
diretti all'attuazione di piani di lavoro cui è richiesta la collaborazione
nell'ambito di un lavoro in équipe, nonché funzioni educative mirate al
recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche.
Le
posizioni lavorative si concretizzano per:
·
la conoscenza di tecniche rieducative-funzionali
particolari;
·
l'impiego di apparecchiature, anche delicate e complesse,
nell'esercizio delle attività;
·
la partecipazione in équipe al piano di trattamento e di
riabilitazione, esteso all'integrazione scolastica;
·
lo svolgimento di attività didattica, nonché attività finalizzata
alla propria formazione ed interventi di servizio sociale previsti dai piani
di lavoro cui si partecipa con autonomia operativa;
·
la responsabilità diretta delle attività alle quali si è preposti.
Le
funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro,
delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate, nell'attività
di indirizzo dell'eventuale unità operativa. Le prestazioni esercitate sono
soggette a controlli periodici.
Posizione
economica C2
Comprende
posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative
direttive, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone
competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel
settore in cui operano, nonché in équipe interdisciplinari ed in generale
nell'organizzazione del lavoro, attuazione di programmi e collaborazione alla
loro formulazione, coordinamento dei servizi, con particolare riferimento alla
attuazione dei programmi riabilitativi, al raggiungimento della ottimizzazione
dei servizi nonché al mantenimento dei rapporti esterni ed interni
conformemente al ruolo ricoperto, secondo le direttive ricevute.
Può
comportare, altresì, responsabilità organizzative, indirizzo e coordinamento
di una unità non complessa o gruppo di lavoro.
Le
attività esercitate sono sottoposte a controlli periodici.
Posizione
economica D1
Comprende
posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni amministrative
direttive, tecniche, di coordinamento, di indirizzo delle attività, di
programmazione e verifica dei programmi educativi, di formazione permanente
del personale, di facilitazioni del lavoro di équipe, il cui svolgimento
presuppone una elevata, qualificata ed approfondita competenza e capacità
professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività
comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità e complessità
dei servizi di cui si è responsabili, nell'osservanza delle direttive
impartite dall'Associazione.
La
posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il controllo
di una serie di funzioni operative di unità operative.
Tale
posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento
dell'organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.
L'attività
esercitata è soggetta a controlli periodici.
Posizione
economica D2
Comprende
posizioni di lavoro relative all'attuazione dei programmi in conformità agli
indirizzi generali formulati dall'Associazione comportanti:
· specifica ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché
costante aggiornamento nella propria disciplina;
· svolgimento di compiti amministrativi, tecnici e sociali
complessi, studio ed elaborazione di programmi operativi e di ricerca
caratterizzati da rilevante apporto al miglioramento dell'organizzazione del
lavoro anche mediante il coordinamento interdisciplinare.
L'attività
si svolge in tutti gli ambiti di interesse dell'Associazione.
Posizione
economica D3
Comprende
posizioni di lavoro, relative a funzioni comportanti indiscussa capacità
professionale, competenza progettuale e gestionale, nonché pianificazione e
previsione nell'ambito di sole direttive generali in applicazione degli
indirizzi formulati dall'Associazione al fine di conseguire gli obiettivi
prefissati.
Comporta
il coordinamento o la direzione di figure professionali di elevata
professionalità.
Art.
38
Mansioni
e variazioni temporanee delle stesse
Il
lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e
qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti.
Il
lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti
dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti
può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, sempre che ciò non
comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente
medesimo.
Al
lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica
superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata
della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita,
maggiorata della differenza di posizione economica
fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché
delle differenze afferenti i restanti istituti contrattuali salariali.
Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
di tre mesi che debbono risultare da atto scritto, semprechè il lavoratore
sia in possesso del titolo professionale ove richiesto.
Art.
39
Cumulo
delle mansioni
Ai
lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diverse
categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo
precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la
qualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché questa ultima
abbia carattere di prevalenza nel tempo.
In
caso di non prevalenza di tempo della mansioni superiori, per le ore di lavoro
in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita,
dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il livello
pertinente alla mansione superiore e quella di inquadramento.
Art.
40
Passaggio
ad altra funzione per inidoneità fisica
Le
Organizzazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente
inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla
propria qualifica dall'ufficio sanitario a tanto preposto, fatta salva la
inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del
potere organizzativo dei datori di lavoro, ogni utile tentativo per il
recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle
proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di
tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque
compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore, garantendo il
trattamento previsto dalla legislazione vigente.
TITOLO
VII - ORARIO DI LAVORO
Art.
41
Orario
di lavoro
L'orario
di lavoro ordinario settimanale, per tutti i dipendenti è fissato in 38 ore,
da articolare di norma su sei giorni, e laddove l'organizzazione dell’Organizzazione
lo consenta, anche su cinque giorni.
L'orario
di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Organizzazione con
l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale
in turni giornalieri, d’intesa con le rappresentanze sindacali.
A
decorrere dal 1° settembre 2000 potranno essere definiti con le modalità di
cui al comma precedente, i criteri per l’adozione di calendari di lavoro
plurisettimanali o annuali per attività pianificate e programmabili, nel
limite di ulteriori 10 ore sull’orario settimanale, per un massimo di 120
ore nell’arco di 4 mesi.
La
totale compensazione delle ore eccedenti l’orario settimanale dovrà essere
operata nell’arco dei dodici mesi successivi.
NORMA
TRANSITORIA
Le
realtà aventi un orario ordinario settimanale superiore a quello definito dal
presente articolo, che a partire dalla data di rinnovo applicheranno per la
prima volta il presente C.C.N.L., adegueranno l’orario di lavoro nella
misura di un’ora a far data dal 30.11.2000 e di un’ulteriore ora a far
data dal 31.8.2001. Gli eventuali ulteriori scostamenti tra l’orario
ordinario settimanale di fatto e quello definito dal presente contratto di
lavoro saranno comunque recuperati per il 50% entro il 30.11.2001. e per l’altro
50% entro 31.12.2002. Sono confermate le quantità orario vigenti inferiori
alle 38 ore settimanali indicate dal presente articolo.
Art.
42
Riposo
settimanale
Tutti
i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno
che normalmente deve coincidere con la domenica. Per il personale in turno il
giorno di riposo settimanale è quello successivo alla giornata di fine turno
e comunque nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la
domenica, questa sarà considerata come una normale giornata di lavoro e la
relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della
corresponsione dell’indennità festiva di cui all’art. 67.
Il
riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
Art.
43
Paga
giornaliera e oraria
La
paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto
elencate componenti della retribuzione:
-
retribuzione come da quote economiche;
-
retribuzione individuale d’anzianità;
-
indennità per mansioni superiori.
L'importo
della paga oraria, a regime, è determinato dividendo la paga giornaliera come
sopra calcolata per 6,33. In presenza di eventuali assenze non retribuite
(sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate ecc.) la
retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata
della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri
retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.
Nelle
realtà con orario settimanale ordinario inferiore o superiore a quello
definito dall’art. 41, l’importo della paga oraria è determinato sulla
base del coefficiente di riferimento.
Art.
44
Reperibilità
Il
servizio è del tutto eccezionale, è caratterizzato dall’immediata
reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il
presidio nel più breve tempo possibile.
La
considerazione in ordine all’opportunità ed alla misura d’adozione di
tale istituto, nonché le modalità dello stesso, sono demandate al rapporto
tra le parti in sede d’Organizzazione.
Nel
caso in cui la reperibilità cada in giorno programmato come giornata di
riposo o nei giorni di festività infrasettimanale di cui all’art. 45 del
presente CCNL, spetta un rimborso compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale.
Il
servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del
normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di dodici ore e minima
di quattro ore e dà diritto ad un compenso di lire 3.350 per ogni ora
prestata.
In
caso di chiamata l’attività prestata verrà retribuita come lavoro
straordinario o compensata con il recupero orario in relazione alle esigenze
di servizio ed a richiesta dell’interessato.
Non
possono essere previste per ciascun dipendente più di otto turni di
reperibilità al mese.
TITOLO
VIII - FESTIVITA' E FERIE
Art.
45
Festività
Tutti
i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna
delle seguenti festività:
1)
Capodanno (1° gennaio)
2)
Epifania (6 gennaio)
3)
Anniversario della Liberazione (25 aprile)
4)
Lunedì di Pasqua (mobile)
5)
Festa del Lavoro (1° maggio)
6)
Assunzione della Madonna (15 agosto)
7)
Ognissanti (1° novembre)
8)
Immacolata Concezione (8 dicembre)
9)
S. Natale (25 dicembre)
10)
S. Stefano (26 dicembre)
11)
Santo Patrono (mobile)
In
occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale
retribuzione di cui al precedente art. 43.
I
lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la
propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un
corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio,
entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita,
in giornata stabilita dall'Organizzazione sentito l'interessato.
In
occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di
riposo settimanale, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno
di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Organizzazione od in
alternativa alla normale retribuzione di cui al precedente art. 43, in accordo
con l'interessato.
Art.
46
Ferie
Tutti
i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di centonovanta ore
lavorative retribuite per anno solare.
In
occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore
la normale retribuzione di cui al precedente art. 43.
Al
lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero
periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà,
per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso
spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni superiori
a quindici giorni sono considerate mese intero.
Il
dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività
soppresse, a 32 ore di permessi retribuiti da aggiungersi alle ferie, da
fruirsi entro l'anno solare.
L'epoca
e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Organizzazione secondo
criteri concordati con le rappresentanze sindacali, garantendo possibilmente a
tutti un periodo estivo, non inferiore al 50% del monte ore, sentito
l'interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le
rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta del lavoratore e sono
assegnate dall'Organizzazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle
esigenze di servizio. Le chiusure annuali dei presidi, ove autorizzate dalle
autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve le 32 ore di cui
al II° comma del presente articolo, che potranno essere fruite in altro
periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e
dall'Organizzazione.
Non
è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle
ferie.
L’insorgenza
della malattia, regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture
pubbliche competenti per territorio, interrompe il decorso delle ferie.
TITOLO
IX - PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art.
47
Permessi
e recuperi
Al
lavoratore possono essere concessi dall'Organizzazione, per particolari
esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla
metà dell'orario giornaliero per un massimo di trentasei ore nel corso
dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti (32 ore ) di
cui all'art. 46 del presente
CCNL.
Entro
i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il lavoratore è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio.
Nei
casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Organizzazione
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al lavoratore
per il numero di ore non recuperate.
Art.
48
Congedo
matrimoniale
Il
lavoratore non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto ad un periodo
di permesso, con decorrenza della retribuzione, della durata di quindici
giorni consecutivi di calendario, decorrenti dal primo giorno lavorativo
immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in
giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se questo
avviene in giorno feriale.
Art.
49
Tutela
della maternità
Per
la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle
norme di legge. L'Organizzazione integrerà, per il periodo di astensione
obbligatoria, fino a concorrenza, l'eventuale differenza tra il trattamento
economico previsto dalla legislazione vigente e la retribuzione di fatto
prevista dal presente CCNL.
Art.
50
Donazione
sangue
Il
lavoratore, donatore di sangue o suoi componenti, ha diritto al permesso
retribuito secondo la normativa di legge vigente.
Art.
51
Chiamata
e richiamo alle armi, servizio civile sostitutivo di leva
Il
lavoratore chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto
alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianità di servizio (ai
soli fini del TFR e degli scatti di anzianità) sempreché si sia messo a
disposizione dell'Organizzazione nel termine di trenta giorni. di cui all'art.
3 del d.l.c.p.s. 13.09.46 n. 303. Per il richiamo alle armi si fa riferimento
alla legge 370/55.
I
lavoratori in servizio civile sostitutivo di leva secondo le norme vigenti
hanno diritto, conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del
posto secondo le disposizioni del citato d.l.c.p.s. n. 303/46.
Art.
52
Aspettativa
non retribuita
Al
lavoratore che ne faccia richiesta è concessa, fermo restando la salvaguardia
delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione per un periodo
massimo di sei mesi rinnovabile per una sola volta nell'arco della vigenza
contrattuale e nella misura massima del 5% del totale dei dipendenti in
organico. Il lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto alla
conservazione del posto sarà sostituito. Il lavoratore che entro quindici
giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per
riprendere servizio è considerato dimissionario.
Art.
53
Permessi
per gravi motivi
Per
gravi e documentate ragioni al lavoratore possono essere concessi permessi
straordinari retribuiti per un massimo di 25,33 ore nell'arco dell'anno.
Art.
54
Permessi
per lutto di famiglia
In
caso di decesso del coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia,
dei figli, dei genitori, dei fratelli, dei suoceri, spetta al lavoratore un
permesso retribuito limitatamente a tre giorni.
Art.
55
Trattamento
spettante ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Per
il trattamento del lavoratore impegnato nei seggi elettorali in qualità di
presidente, scrutatore o segretario di seggio si fa riferimento alla normativa
vigente in materia.
Per
l'esercizio del diritto di voto ai lavoratori con residenza extra-regionale
sarà concesso un permesso non retribuito di giorni uno.
Art.
55 bis
Tutela
delle lavoratrici e dei lavoratori portatori e portatrici di handicap
Per quanto
concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatori e portatrici
di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio n. 104. La fruizione dei
permessi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 33 della stessa non ha alcuna
incidenza sulla maturazione delle ferie e della tredicesima.
TITOLO
X - DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art.
56
Diritto
allo studio
I
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro
richiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno
esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I
lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame
usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere
le prove d'esame.
Per
usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire
la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione
o altro idoneo mezzo di prova).
I
permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano
stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
Il
limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue
individuali retribuite.
Tali
ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate
annualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e,
comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento
di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali
o istituti legalmente riconosciuti.
Nel
rispetto delle quote e percentuali suddette il diritto in questione è
riferito anche alla partecipazione a corsi finalizzati alla conoscenza delle
problematiche relative ai soggetti socialmente svantaggiati definiti anche con
il concorso delle OO.SS.
Art.
57
Qualificazione,
riqualificazione, aggiornamento professionale
Le
parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire
la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione
o aggiornamento necessari ad una sempre migliore qualificazione delle
prestazioni.
A
tale scopo i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del personale in
servizio, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un
massimo di 150 ore annue. Ove l'Organizzazione, per sua necessità, invii il
proprio personale a corsi come sopra descritti, gli stessi saranno
integralmente retribuiti.
In
sede di confronto a livello di Organizzazione
verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la
qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto
delle esigenze di servizio.
Verranno,
inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità
per l'accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle
singole qualifiche.
In
tale ambito le parti potranno altresì definire idonei processi formativi
prevedendo anche la possibilità del superamento dei tetti indicati.
I
lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire
alla direzione dell’Organizzazione il certificato di iscrizione al corso, il
calendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare
frequenza.
Le
parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli
organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi
formativi.
TITOLO
XI - TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE,
AMBIENTE DI LAVORO
Art.
58
Trattamento
economico di malattia ed infortunio
In caso di
assenza per malattia ed infortunio il lavoratore deve informare
immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio,
l'Organizzazione secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione
di malattia entro due giorni dalla data di rilascio.
L’infortunio
sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall’INAIL, anche se
consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato
immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le
necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste.
Il
datore di lavoro, è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità
previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia. Inoltre, se la
malattia è indennizzata ed assistita dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, o
se non è indennizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell’anno
solare, solo in caso di assenza per non più di due episodi morbosi, il datore
di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a
raggiungere:
a)
il 100% della retribuzione globale netta sino al 365° giorno di
assenza per malattia nell'arco di tre anni precedenti ad ogni inizio di
malattia, computando altresì la malattia in corso. Il trattamento stesso non
compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità
pensionabile. Detto trattamento non deve comunque essere superiore a quello
che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di
emolumenti, stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione della
integrazione va corrisposta in base alle norme di legge.
Il
datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si
assenti oltre il limite di diciotto mesi complessivi nell'arco di un triennio.
b)
Il 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per
infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della
retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL con conseguente
obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di
anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello
che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di
emolumenti stipendiali fissi e non variabili.
Non
si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Nel
caso in cui l'infortunio o malattia sia ascrivibile a responsabilità di
terzi, resta salva la facoltà dell'Organizzazione a recuperare dal terzo
responsabile le somme da essa corrisposte a titolo di retribuzione e
contributi subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali
nei limiti del danno subito.
Per
i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni
legislative che regolano la materia.
Art.
59
Assicurazioni
ed infortuni sul lavoro
L'Organizzazione
è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro
le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
Art.
60
Tutela
della salute ed ambiente di lavoro
In
attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 626/94 è istituito a livello
di singola Sezione la figura di
rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il lavoro.
Per
l'espletamento delle funzioni del rappresentante per la sicurezza
è riconosciuto uno specifico monte ore annuo
retribuito di un'ora per
addetto.
Le
parti, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, si incontreranno per
definire, in coerenza con i contenuti del citato Decreto Legislativo, le
modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza
nonché quant'altro riferito a
questa figura.
Art.
61
Superamento
delle barriere architettoniche
In
attuazione dell'art. 24 della legge 104/92 i singoli Enti presenteranno alle
rappresentanze sindacali, entro 1 anno dalla firma del presente CCNL i
progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere
architettoniche, comprensivi
della previsione dei tempi di attuazione che
dovranno essere realizzati entro un ulteriore anno.
TITOLO
XII - RETRIBUZIONE
Art.
62
Inquadramenti
e conseguenti retribuzioni
| |
Area
Tecnica |
Area
Amministrativa |
Area
Socio San. Assist.
Educativa |
|
P.e.A1 |
addetta/o alle
pulizie |
|
|
|
P.e.A2 |
addetta/o alle
cucine |
Centralinista |
ausiliaria/o
sociosanitaria/o |
| |
addetta/o al
guardaroba |
fattorina/o |
|
| |
addetta/o alla
lavanderia |
|
|
| |
operaia/o generica/o |
|
|
|
P.e.A3 |
operaia/o
qualificata/o |
|
ausiliaria/o socio
sanitario specializzata/o |
| |
autista patente B e
C con CAP |
|
assistente
domiciliare e dei servizi tutelari non formata/o |
| |
aiuto cuoca/o |
|
|
|
P.e.A4 |
operaia/o
specializzata/o |
Impiegata/o d'ordine |
assistente
domiciliare e dei servizi tutelari formata/o |
| |
Operatore tecnico di
Centrale Operativa |
|
|
| |
cuoca/o |
|
autista -
soccorritrice/ore |
| |
autista patente DEK |
|
necrofora/o |
| |
autista-accompagnatrice/ore |
|
|
|
P.e.B1 |
capo operaia/o |
Impiegata/o d’ordine
esperto/a |
educatrice/ore senza
titolo |
| |
Operatore
specializzato di Centrale Operativa |
|
|
| |
|
|
istruttrice/ore,
addetto/a onoranze funebri |
| |
|
|
animatrice/ore senza
titolo |
| |
|
|
insegnante senza
titolo |
|
P.e.B2 |
|
Impiegata/o concetto |
insegnante con
titolo (media superiore) |
| |
|
|
educatrice/ore con
titolo (media superiore) |
| |
|
|
animatrice/ore con
titolo |
|
P.e.C1 |
|
Assistente
amministrativo |
educatrice/ore
professionale |
| |
|
|
terapista
riabilitazione |
| |
|
|
infermiera/e
professionale |
| |
|
|
assistente sociale |
| P.e. C2 |
|
Collaboratrice/ore
direttivo |
coordinatrice/ore
unità operativa semplice |
|
P.e.D1 |
|
Responsabile
amministrativo |
coordinatrice/ore
unità operativa complessa |
|
P.e.D2 |
|
Responsabile di area
amministrativa complessa |
responsabile di area |
| |
|
|
psicologa/o |
| |
|
|
Pedagogista |
| |
|
|
sociologa/o |
| |
|
|
Medico |
|
P.e.D3 |
|
Coordinatrice/ore
generale |
coordinatrice/ore
sanitaria/o |
Le parti si
danno atto che allo stato non risulta esservi personale inquadrabile nelle
posizioni economiche D2 e D3. Qualora si manifestasse tale esigenza, la
stessa, sarà oggetto di confronto tra le parti a livello di singola realtà.
Nota 1
L'inquadramento
di eventuali figure professionali atipiche o non comprese nel presente
articolo avverrà, attraverso la contrattazione decentrata di cui all'art. 7,
sulla base dei riferimenti dati dalle declaratorie delle posizioni economiche
prima descritte.
Nota
2
Con
riferimento alle posizioni economiche C2
e D1 la definizione della natura
semplice o complessa delle strutture operative è demandata
al rapporto tra le parti in sede decentrata, alla stessa sede è
altresì demandata l’individuazione dell’operatore specializzato B1.
TABELLE
RETRIBUTIVE E ARRETRATI
TABELLA
1
Elementi
retributivi in vigore dal 1 gennaio 2000
|
Posizioni
economiche
|
Valori
tabellari conglobati annui (12 mesi)
|
|
|
|
A1
|
21.711.476
|
|
A2
|
23.578.386
|
|
A3
|
25.582.866
|
|
A4
|
27.184.645
|
|
B1
|
29.123.725
|
|
B2
|
31.332.609
|
|
C1
|
32.001.356
|
|
C2
|
33.941.453
|
|
D1
|
36.466.030
|
|
D2
|
43.531.354
|
|
D3
|
57.306.311
|
TABELLA
2
Elementi
retributivi in vigore dal 1 gennaio 2001
|
Posizioni
economiche
|
Valori
tabellari conglobati annui (12 mesi)
|
|
|
|
A1
|
21.950.303 |
|
A2
|
23.837.749 |
|
A3
|
25.864.278 |
|
A4
|
27.483.676 |
|
B1
|
29.444.086 |
|
B2
|
31.677.268 |
|
C1
|
32.353.371 |
|
C2
|
34.314.809 |
|
D1
|
36.867.157 |
|
D2
|
44.010.199 |
|
D3
|
57.936.680 |
TABELLA
3
Importo
degli arretrati 01/01/1998 – 31/12/1998
|
Posizioni
economiche
|
Importo
totale
arretrati
|
Importo
I.V.C.
|
Importo
arretrati
al
netto della I.V.C.
|
|
|
|
|
|
|
A1
|
818.342
|
339.142
|
479.200
|
|
A2
|
888.711
|
368.311
|
520.400
|
|
A3
|
964.317
|
399.617
|
564.700
|
|
A4
|
1.024.641
|
424.641
|
600.000
|
|
B1
|
1.097.723
|
454.923
|
642.800
|
|
B2
|
1.181.033
|
489.433
|
691.600
|
|
C1
|
1.206.174
|
499.874
|
706.300
|
|
C2
|
1.279.276
|
530.176
|
749.100
|
|
D1
|
1.374.514
|
569.614
|
804.900
|
|
D2
|
1.640.785
|
679.985
|
960.800
|
|
D3
|
2.159.951
|
895.151
|
1.264.800
|
TABELLA
4
Importo
degli arretrati 01/01/2000 – 30/06/2000
|
Posizioni
economiche
|
Importo
totale
arretrati
|
Importo
I.V.C.
|
Importo
arretrati
al
netto della IVC
|
|
|
|
|
|
A1
|
493.342
|
93.342
|
400.000
|
|
A2
|
526.370
|
101.370
|
425.000
|
|
A3
|
571.186
|
109.986
|
461.200
|
|
A4
|
606.874
|
116.874
|
490.000
|
|
B1
|
650.208
|
125.208
|
525.000
|
|
B2
|
699.506
|
134.706
|
564.800
|
|
C1
|
714.380
|
137.580
|
576.800
|
|
C2
|
757.720
|
145.920
|
611.800
|
|
D1
|
814.074
|
156.774
|
657.300
|
|
D2
|
971.852
|
187.152
|
784.700
|
|
D3
|
1.279.372
|
246.372
|
1.033.000
|
Note
1)
Tali valori economici sono comprensivi del EDR (Elemento Distinto
Retribuzioni) di cui all’accordo interconfederale 31 luglio 1992, nonché di
ogni altra voce economica corrisposta a titolo di indennità.
2)
I valori economici della tabella 2 troveranno applicazione a partire
dalla retribuzione del mese di Luglio 2000.
3)
Gli arretrati della tabella 3 verranno erogati, in tre tranches di pari
importo, con la retribuzione dei mesi: Luglio 2000, Ottobre 2000, Febbraio
2001.
4)
Gli arretrati della tabella 4 verranno erogati in due tranches di pari
importo con le retribuzioni di Aprile 2001 e Luglio 2001.
5)
Gli importi degli arretrati saranno corrisposti a tutte le
lavoratrici/ori in servizio alla data del 5/07/2000 e saranno commisurati alla
presenza in servizio nel periodo 1/01/1998 – 30/06/2001. Pertanto gli
arretrati subiranno una riduzione proporzionale nei casi di assenza per
servizio militare, aspettative o permessi non retribuiti, assenza facoltativa
post-partum, contratti part-time. A questo fine, non vengono considerate le
frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15
giorni verranno considerate come mese intero.
Art.
63
Retribuzione
individuale di anzianità
Le
quote economiche maturate a tale titolo restano congelate.
Tali
quote saranno corrisposte agli aventi diritto a titolo di assegno alla persona
non riassorbibile sotto la voce “retribuzione individuale di anzianità”.
Art.
64
Lavoro
supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno
Il
tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 150 ore
annue per dipendente.
Eventuale
lavoro straordinario oltre le 150 e fino a 250 ore, sarà utilizzato, d’intesa
con le Rappresentanze sindacali ove richiesto, per comprovate e motivate
esigenze di servizio.
Il
lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore
di programmazione del lavoro.
Le
prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere
eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il
tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo
criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede di
Organizzazione.
E'
considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l’orario ordinario
settimanale fino alle 40 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro
straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.
Il
lavoro supplementare e quello straordinario saranno compensati da una quota
oraria della retribuzione in atto di cui all’art. 43 maggiorata del 20%.
Per
il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei
giorni considerati festivi per legge la quota di retribuzione oraria è
maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in
orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è
del 50%.
Si
considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6.
Si
considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui
all'art. 45 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro
supplementare e straordinario deve essere richiesto e/o espressamente
autorizzato dall'Organizzazione.
Per
le ore che confluiscono nella banca delle ore di cui all’art. successivo, le
rispettive maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario sono
comunque retribuite con la busta paga del mese successivo a quello di
riferimento.
Banca
delle ore
Dalla
data di entrata in vigore del presente CCNL viene istituita la banca delle
ore, attraverso l'accantonamento delle ore di lavoro
supplementare/straordinario di cui all'Art. 64
L'accantonamento,
per le ore dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, avverrà su formale
richiesta della lavoratrice o del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel
mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro straordinario.
L'accantonamento
delle ore di straordinario eccedenti le 150 avverrà in maniera automatica.
Le
ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per
l'anno di maturazione e per quello successivo.
Le
ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dalla lavoratrice e dal
lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4
ore, facendone richiesta con almeno quindici giorni di preavviso.
Le
richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze dell’Organizzazione
purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un
numero di lavoratrici e lavoratori superiori al 10% del personale in servizio
o anche da un solo dipendente nelle organizzazioni che occupano meno di
10 dipendenti.
In
caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio
cronologico della presentazione delle domande.
La
lavoratrice e il lavoratore escluso/a ha diritto a ripresentare la sua
richiesta per un periodo diverso.
Le
ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno
pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui
vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i
termini e il preavviso indicati.
Le
parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, dodici mesi dopo
la stipula, l'effettivo andamento della banca delle ore.
Art.
65
Trattamento
economico conseguente a passaggio alla posizione economica superiore
Nel
caso di passaggio a posizione economica superiore il nuovo inquadramento
retributivo verrà effettuato con la attribuzione della retribuzione in
godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale delle nuova
posizione economica ed il valore iniziale di quella di provenienza.
Art.
66
Assegni
familiari o aggiunta di famiglia
Gli
assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogati secondo le
norme di legge vigenti.
Art.
67
Indennità
per servizio notturno e festivo
Al
personale dipendente spetta una “indennità notturna” nella misura unica
uguale per tutti di lire 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato nell’arco
temporale compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
Per
il servizio di turno prestato in giorno festivo, compete una “indennità
festiva” di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a lire 15.000 se le
prestazioni sono di durata pari o inferiori alla metà dell’orario
anzidetto, con un minimo di due ore.
Nell’arco
delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una
indennità festiva per ogni singolo dipendente.
Art.
68
Corresponsione
della retribuzione e reclami sulla busta paga
La
retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita,
comunque non oltre il 7° giorno successivo alla fine di ciascun mese, il
pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in cui
devono essere distintamente specificati il nome dell'Ente, il nome e la
qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce,
l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e la elencazione
delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi
reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta
paga nonché sulla qualifica della moneta, deve essere fatta all'atto del
pagamento.
In
caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'Organizzazione è
tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
Resta
comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami
per irregolarità riscontrate.
Art.
69
Tredicesima
mensilità
A
tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da
corrispondersi alla data del 20 dicembre di ogni anno, composta di uno
stipendio base annuo come da inquadramento diviso dodici e dalla retribuzione
individuale di anzianità, di cui all'art. 63.
La
tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in
aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato
che comporti la sospensione dello stipendio o salario.
Nel
caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno,
il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima
mensilità quanti sono i mesi di
anzianità di servizio.
La
frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti
come mese intero.
Art.
70
Abiti
di servizio
Al
personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o
indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle
prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e
spese dell'Organizzazione.
La
spesa relativa compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico
dell'Organizzazione.
Ai
dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti
gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto
delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Art. 71
Missioni
e trasferte
Ai
lavoratori comandati in servizio fuori sede in località distanti oltre 20 Km.
spetta, oltre al riconoscimento del tempo di percorrenza come orario di
servizio, il rimborso delle spese così riconosciute:
- vitto:
fino ad un massimo di L. 30.000 per ogni pasto e L. 4.000 per la
colazione;
- alloggio:
albergo di categoria massima “tre stelle” fino ad un massimo di
L. 140.000;
-
mezzi di locomozione: treno di 2^ classe, eventuale supplemento ed in
caso di vagone letto, (singolo o T2), mezzo
proprio: se autorizzato, rimborso di 1/5 del costo della benzina super più
eventuale pedaggio autostradale.
Le
trasferte e le modalità del viaggio devono essere preventivamente concordate
ed autorizzate; i lavoratori sono tenuti alla presentazione delle ricevute
delle spese sostenute.
Art.
72
Trattamento
di fine rapporto
In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica
impiegatizia deve essere corrisposta una indennità di anzianità sino al 31
maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno
intero di servizio.
Per
il personale non impiegatizio, ferma restando la liquidazione della anzianità
precedente sulla base di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi,
il diritto alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di
retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con
la seguente gradualità:
1)
15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.71
al 30.12.72;
2)
20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31.12.72
al 29.11.73;
3)
25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30.11.73
al 30.12.73;
4)
30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal
31.12.73.
Per
il personale impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta e commisurata per
ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31.12.73 al 31 maggio 1982.
Le
frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per
dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si computano come
mese intero.
Per
tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la
legge n. 297/82 - 29/5/1982.
Le
voci che rientrano nel T.F.R. sono le seguenti:
-
retribuzione come da inquadramento;
-
retribuzione individuale di anzianità;
-
indennità per mansioni superiori;
-
superminimi;
-
assegni ad personam;
-
premio di incentivazione;
-
tredicesima mensilità;
-
indennità sostitutiva del preavviso;
-
eventuali altre indennità ricorrenti.
TITOLO
XIII - PROCEDURE PER L'ESAME DELLE
CONTROVERSIE
Art.
73
conciliazione
in sede sindacale
1. Ai sensi di quanto previsto dagli Art. 410 e seguenti del c.p.c., come
modificati dal D.lgs 31/3/98 n. 88 e dal D.lgs 29/10/98 n. 387, per tutte le
controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del
presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in
sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da
esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede
presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le organizzazioni
sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono
mandato l’Organizzazione o il lavoratore interessato.
2.
La commissione di cui al punto 1) è così composta:
a)
Per le Organizzazioni, da un rappresentante del Comitato Regionale
A.N.P.AS.;
b)
Per i lavoratori da un rappresentante dell’organizzazione sindacale,
firmataria del presente contratto, competente territorialmente, cui l’addetto
aderisce o conferisce mandato.
3.
Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi
rappresentare o assistere da un’organizzazione sindacale cui aderisce o
conferiscono mandato.
4.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a
richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di
conciliazione il decorso d’ogni termine di decadenza.
5.
L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla
controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di
conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o
consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il
ricevimento.
6.
Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà
entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla
convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui
sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono
concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d’agosto.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto
dall’Art. 410 bis del c.p.c.
7.
Il termine previsto dall’Art. 410 bis del c.p.c. decorre dalla data
del ricevimento o di presentazione da parte dell’Organizzazione o dell’Organizzazione
sindacale cui il lavoratore conferisce mandato.
8. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione
ai sensi degli artt. 410, 411, e 412 del c.p.c e successive modificazioni e/o
integrazioni.
9.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è
depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del
lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere:
a)
Il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di
lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;
b)
Le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;
c)
Le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione;
d)
La presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate;
e)
Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche
parziale su cui concordano.
Il
verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere
redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la
Direzione provinciale del lavoro.
10.
Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono
richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini
e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 2113 comma quattro del
c.c., 410, 411 del c.p.c, e successive modifiche e/o integrazioni.
11.
Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione non
costituiscono interpretazione autentica del contratto.
12.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una
controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare
conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Le parti
convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a
far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli accordi in materia.
DICHIARAZIONE A
VERBALE
Nota 1
Le
parti si rincontreranno entro il corrente anno per definire la materia del
lavoro notturno (e del part-time) alla luce dei rispettivi emanati e vigenti
decreti legislativi.
Nota 2
In
merito ad eventuali posizioni economiche intermedie già proposte dalle OO.SS.
nella loro piattaforma, le parti concordano sull’opportunità di rivedere la
declaratoria e la classificazione del personale, che saranno esaminate nel
corso della vigenza del presente CCNL.
|