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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE
NON DIRIGENTE DEL CNEL PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E
BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
In data 18 luglio 2006 alle ore 10,00 ha avuto luogo l’incontro per la
definizione del
CCNL in oggetto tra:
L’ARAN:
nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna
(firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
| Organizzazioni sindacali: |
Confederazioni sindacali: |
| |
|
| CGIL/FP (firmato) |
CGIL (firmato) |
| CISL/FPS (firmato) |
CISL (firmato) |
| UIL/PA (firmato) |
UIL (firmato) |
| UGL/FEDEP (firmato) |
UGL (firmato) |
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL relativo
al
personale non dirigente del CNEL per il quadriennio normativo 2002-2005
e biennio economico 2002-2003.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL
PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CNEL PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO
2002-2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di
applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
Art. 3 - Relazioni
sindacali
Art. 4 - Tempi e procedure per
la stipulazione dei contratti integrativi
Art. 5 - Modifiche all’art. 6 del CCNL del 14 febbraio 2001 (sistema della
partecipazione)
Art. 6 - Modifiche all’art. 9 del CCNL del 14 febbraio 2001 (composizione
delle delegazioni della contrattazione integrativa)
Art. 7 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
CAPO II - PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 8 - Norma di rinvio
TITOLO III - REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE
CAPO I
Art. 9 - Obiettivi e
finalità
CAPO II
Art. 10 - Classificazione
Art. 11 - Istituzione di nuovi
profili
Art. 12 - Nuovo inquadramento e
norme di prima applicazione
Art. 13 - Criteri per la
definizione di nuovi profili professionali
CAPO III
Art. 14 - Accesso
dall’esterno
CAPO IV - PROGRESSIONI
Art. 15 - Progressione
all’interno del sistema di classificazione
Art. 16 - Progressioni verticali tra le
aree
Art. 17 - Procedure per le
progressioni verticali tra le aree
CAPO V - SVILUPPI
ECONOMICI
Art. 18 - Sviluppi economici all’interno delle
aree
Art. 19 - Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno
dell’area
CAPO
VI
Art. 20 - Posizioni
organizzative e professionali
Art. 21 - Conferimento e revoca
delle posizioni organizzative e professionali
Art. 22 - Retribuzione di
posizione e di risultato
CAPO VII
Art. 23 - Relazioni sindacali
del sistema di classificazione
TITOLO IV - RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO I
Art. 24 - La formazione del
personale: obiettivi e strumenti
CAPO II - NORME DISCIPLINARI
Art. 25 - Clausola
generale
Art. 26 - Modifiche all’art. 57 del CCNL del 14 febbraio 2001 in materia di
obblighi del dipendente
Art. 27 - Modifiche all’art. 60 del CCNL del 14 febbraio 2001 in materia di
“Sanzioni e procedimento disciplinare”
Art. 28 - Codice
disciplinare
Art. 29 - Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 30 - Sospensione cautelare
in caso di procedimento penale
Art. 31 - Disposizioni transitorie per i procedimenti
disciplinari
Art. 32 - Norma di rinvio
CAPO III
Art. 33 - Assegnazione temporanea presso altra
amministrazione
CAPO IV
Art. 34 - Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro
TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 35 - Stipendio tabellare
Art. 36 - Effetti dei nuovi
stipendi
Art. 37 - Tredicesima mensilità
Art. 38 - Incrementi indennità di
amministrazione
Art. 39 - Integrazione della
disciplina relativa al fondo unico di amministrazione
TITOLO VI - DISPOSIZIONI
FINALI
CAPO I
Art. 40 - Modifiche a
discipline precedenti
Art. 41 - Conferma di
discipline precedenti
Tabella A -
Trasposizione nel nuovo sistema di classificazione
Tabella B -
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella C -
Nuova retribuzione tabellare
Tabella D -
Incrementi mensili dell'Indennità di Amministrazione
Tabella E -
Nuovi valori dell'Indennità di Amministrazione per l'effetto degli incrementi di
tab. D
Tabella F -
Ulteriori incrementi dell'Indennità di Amministrazione
Tabella G1 -
Sviluppi economici per fasce retributive dal 01.01.02
Tabella G2 -
Sviluppi economici per fasce retributive dal 01.01.03
ALLEGATO A - DECLARATORIE
ALLEGATO B - SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
ALLEGATO C - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale, stipulato ai sensi dell’art. 70,
comma 4 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica a
tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo
determinato, dipendente dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (
d’ora in avanti
CNEL).
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed
integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del
2001.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005,
per la parte
normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003, per la parte
economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
specifica e
diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
L’avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza del CNEL con idonea pubblicità da parte
dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono
applicati dal CNEL entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima
della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono
ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte
economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle
piattaforme, se
successiva, ai dipendenti del CNEL sarà corrisposta la relativa indennità
secondo le scadenze
stabilite dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione
di detta indennità si
applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48 D.Lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione
tra
l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo
quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma 6.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 14
febbraio 2001, con
le modifiche riportate ai seguenti articoli.
Art. 4
Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
1. Il testo dell’art. 5 del CCNL 14 febbraio 2001 è sostituito dal seguente:
“1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si riferiscono
a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolgono in un'unica sessione
negoziale.
Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti. Sono
fatte salve specifiche materie previste dal presente contratto che, per loro
natura,
richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. La contrattazione integrativa verifica con cadenza annuale la
disponibilità
delle risorse all'uopo destinate, nell'ambito dell'autonomia di bilancio del
CNEL e
secondo quanto previsto dal presente contratto, e individua le modalità di
utilizzo
delle stesse.
2. Il CNEL provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla
trattativa
di cui al comma 1 entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione
del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art 8
comma 1
del CCNL del 14 febbraio 2001, per l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri è effettuato dal
collegio dei
revisori del CNEL. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla
delegazione trattante è inviata entro 5 giorni al collegio dei revisori,
corredata
dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni
senza rilievi,
il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica,
la
sottoscrizione è demandata al presidente della delegazione trattante. In caso di
rilievi
da parte del collegio dei revisori, la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5. Il CNEL è tenuto a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione
definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di
copertura dei
relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio”.
Art. 5
Modifiche all’art. 6 del CCNL del 14 febbraio 2001
(sistema della partecipazione)
1. All’art. 6 del CCNL del 14 febbraio 2001 (sistema della partecipazione),
lett. A)
Informazione, comma 2, dopo la lett. n) è aggiunta la seguente lettera: “o)
programmi di
esternalizzazione delle attività”.
Art. 6
Modifiche all’art. 9 del CCNL del 14 febbraio 2001
(composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa)
1. All’art. 9 del CCNL del 14 febbraio 2001 (composizione delle delegazioni
della
contrattazione integrativa) la lett. a) del comma 1 è così sostituita:
“a) per
la parte pubblica:
dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato e da una
rappresentanza dei
dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;”.
Art. 7
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo,
sempre con
maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza
morale o
psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri
dipendenti - nei
confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,
aventi
connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado
delle
condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la
dignità del
lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale
da escluderlo dal
contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del
Parlamento
Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed
opportune
iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono
rilevanza
sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose
per la salute
fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la
sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto è,
pertanto, istituito uno
specifico comitato paritetico con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del
fenomeno del
mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare
riferimento alla
verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che
possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla
repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di
tutela del
dipendente interessato;
d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal comitato sono presentate al CNEL per i conseguenti
adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il
funzionamento di sportelli di
ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di
fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, il
comitato valuta
l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione,
previsti dall’art. 24,
idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere
finalizzati, tra
l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza
della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più
specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici,
anche al
fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
6. Il comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni
sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’ente. Il
presidente del
Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’ente ed il vicepresidente dai
componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo, è previsto un componente
supplente. Ferma
rimanendo la composizione paritetica del Comitato, dello stesso fa parte anche
un
rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da
quest'ultimo,
allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Il CNEL favorisce l'operatività del comitato e garantisce tutti gli strumenti
idonei al suo
funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il comitato è tenuto a svolgere una
relazione annuale
sull'attività svolta.
8. Il comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un
quadriennio e,
comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del comitato possono
essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
9. Nell’ambito dei programmi formativi di cui all’art. 24, il CNEL promuove
specifiche
iniziative di formazione rivolte ai componenti del comitato di cui al presente
articolo.
CAPO II
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 8
Norma di rinvio
1. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ
del 7 agosto
1998, come modificato ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999.
TITOLO III
revisione del SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I
Art. 9
Obiettivi e finalità
1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, in continuità con il
previgente sistema
introdotto dal CCNL del 14 febbraio 2001, persegue l’obiettivo di un ulteriore
sviluppo del
modello organizzativo dell’ente, secondo i principi della flessibilità
organizzativa e dell’accrescimento continuo delle competenze professionali, in
coerenza con la missione
istituzionale del CNEL e con le sue funzioni.
2. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità dei dipendenti e
della qualità
delle prestazioni lavorative individuali richiedono l’impegno delle parti al
fine di definire un
sistema di classificazione professionale che, in un quadro di coerenza con le
funzioni di rilevanza
costituzionale proprie del CNEL, assuma le caratteristiche di efficace strumento
di supporto e di
impulso della riforma.
3. Il nuovo modello di classificazione del personale si basa sui seguenti
principi:
a) valorizzazione delle professionalità interne per garantire prestazioni di
elevata
qualificazione;
b) flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione all’effettivo
sviluppo
professionale.
4. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla
formazione continua, che
attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un
fondamentale fattore di
accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di
affermazione di una
nuova cultura gestionale.
CAPO II
Art. 10
Classificazione
1 Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di
flessibilità correlati alle
esigenze connesse ai modelli organizzativi del CNEL, continua ad articolarsi
nelle aree
professionali A, B e C.
2. Le aree continuano ad essere individuate mediante le declaratorie che
descrivono l’insieme
dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse
corrispondono a
livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per
l’espletamento di una vasta
e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto
dall’allegato A) del presente
CCNL.
3. Nelle aree è previsto un unico accesso dall’esterno nella posizione iniziale
dell’area.
4. I profili, collocati nelle aree A, B e C secondo le caratteristiche
professionali di base indicate
nell’allegato A), descrivono i contenuti professionali delle attribuzioni
proprie dell’area di
appartenenza, precedentemente articolati sulle diverse posizioni economiche.
5. Nel sistema di classificazione, la definizione dei profili si configura come
risorsa
organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del
personale nonché a
garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei
dipendenti agli
obiettivi del CNEL.
6. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a
svolgere tutte le
mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area, fatte salve
quelle per il cui
espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni
dipendente è tenuto, altresì,
a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo
specifico profilo
attribuito.
Art. 11
Istituzione di nuovi profili
1. Il CNEL, in relazione alle proprie necessità organizzative, può prevedere,
previa
contrattazione integrativa con i soggetti sindacali di cui all’art. 8 del CCNL
del 14 febbraio 2001,
l’istituzione di nuovi profili professionali nell’ambito delle dotazioni
organiche, sulla base dei
criteri dell’art. 13.
Art. 12
Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è
inquadrato nel
nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data
mediante il
riconoscimento – all’interno di ciascuna area – della posizione già conseguita
nell’ordinamento di
provenienza e con la collocazione nella posizione economica corrispondente
secondo la tabella A).
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le procedure per le selezioni secondo
il previgente
sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene secondo la posizione
ricoperta dal
dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e
successivamente, conclusa la
procedura, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che
avverrà con le
medesime modalità enunciate al comma 1.
Art. 13
Criteri per la definizione di nuovi profili professionali
1. Ai fini della definizione dei profili professionali la contrattazione
integrativa tiene conto
dei seguenti criteri:
a) costituzione di profili che comprendano, al proprio interno, attività tra
loro simili e
riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della
differenziazione dei contenuti professionali;
b) semplificazione dei contenuti professionali attraverso l’utilizzazione di
formulazioni
ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate;
c) attualizzazione dei contenuti professionali in relazione ai processi di
ammodernamento del CNEL e alle nuove tecnologie adottate.
2. Nei casi di istituzione di nuovi profili, la contrattazione integrativa
definisce altresì i criteri
per il passaggio dei dipendenti ai profili di nuova istituzione, ferma restando
la posizione
economica acquisita. Ai fini della copertura dei nuovi profili, il CNEL è tenuto
ad una
preventiva verifica delle professionalità esistenti all’interno dell’ente.
CAPO III
Art. 14
Accesso dall’esterno
1. Le modalità di reclutamento del personale avvengono attraverso procedure
concorsuali
pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56
del 1987 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 35 del
D.Lgs. 165
del 2001, le
quali devono garantire adeguate percentuali di accesso dall’esterno.
2. In considerazione di quanto previsto dal comma 1, il CNEL è tenuto a
riservare all’accesso
dall’esterno una quota adeguata ed equilibrata dei posti da coprire, secondo le
vigenti
disposizioni di legge.
3. L’accesso dall’esterno alle aree del presente sistema di classificazione
avviene nella
posizione economica iniziale di ciascuna area e con i requisiti indicati
nell’allegato A).
4. Al personale assunto dall’esterno è attribuito il trattamento economico
iniziale previsto per
l’area di assunzione.
CAPO IV
PROGRESSIONI
Art. 15
Progressione all’interno del sistema di classificazione
1 In relazione al sistema di classificazione previsto dal presente contratto, i
passaggi dei
dipendenti all’interno del nuovo ordinamento professionale si configurano come:
a) Progressioni verticali tra le aree:
i passaggi tra le aree avvengono dall’area sottostante alla posizione economica
iniziale
dell’area superiore nel rispetto dall’art. 14, comma 2.
b) Sviluppi economici all’interno delle aree:
si configurano come progressione economica all’interno delle aree che si
realizza
mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale dell’area, di
successive
fasce retributive secondo la disciplina di cui agli artt. 18 e 19.
Art. 16
Progressioni verticali tra le aree
1. I passaggi da un’area alla posizione economica iniziale di quella
immediatamente superiore
avvengono nel rispetto dei seguenti principi:
a) garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall’esterno;
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in
relazione alle
peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si
riferiscono le
selezioni. Pertanto, con riferimento all’esperienza professionale, al titolo di
studio,
agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e
qualificazione
professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato ai
fini della
determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai
dipendenti che hanno partecipato alla selezione;
2. I passaggi del comma 1 sono realizzati nei limiti dei posti a tal fine
individuati e si attuano
mediante selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso
dei requisiti
culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la
selezione.
3. La selezione del comma 2 è basata sulla:
a) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso
apposita prova
teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle nuove
capacità
acquisite anche attraverso percorsi formativi;
b) valutazione dei seguenti titoli attraverso criteri oggettivi formulati con le
procedure di
cui all’art. 17 e, in tale sede, ulteriormente integrabili e specificabili:
b1) titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento;
b2) esperienza professionale maturata;
b3) corsi di formazione - qualificati quanto alla durata ed ai contenuti - i
quali
devono essere correlati all’attività lavorativa affidata e per i quali sia
previsto
l’esame finale.
4. Gli elementi della selezione indicati al comma 3 sono tra loro diversamente
combinati e
ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree
ed i profili cui si
riferiscono le selezioni. In ogni caso ai titoli di studio ed all’esperienza
professionale deve essere
attribuito ai sensi del comma 1, lettera b) un peso equilibrato.
5. I passaggi di cui al presente articolo sono finanziati dal CNEL sulla base
della
programmazione del fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di
reclutamento del
personale ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 17
Procedure per le progressioni verticali tra le aree
1. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i
passaggi tra le aree e
l’integrazione dei relativi criteri di cui all’art. 16 sono individuate dal
CNEL, previa
concertazione con le organizzazioni sindacali, con atti di organizzazione di
natura
privatistica improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività,
economicità e
celerità di espletamento delle selezioni interne, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 35,
comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001.
2. Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo non abbiano
consentito la copertura
dei posti ad esse destinati, è possibile ricorrere all’accesso dall’esterno.
3. Al dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale della nuova
area conseguito
per effetto della progressione verticale.
4. Il CNEL comunica per iscritto al dipendente interessato il nuovo
inquadramento
conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso
correlate, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1997.
CAPO V
SVILUPPI ECONOMICI
Art. 18
Sviluppi economici all’interno delle aree
1. Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema di
classificazione del
personale, deve corrispondere, all’interno delle singole aree, un articolato
sistema di sviluppo
economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente
acquisito dai
dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di
appartenenza.
2. Ai sensi del comma 1, nel periodo di permanenza del dipendente nell’area lo
sviluppo
economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico
iniziale, di
successive fasce retributive i cui numeri e valori economici annui sono
stabiliti nelle allegate
tabelle G1 e G2.
3. I criteri e le procedure per lo sviluppo economico sono definiti nel
contratto integrativo, nel
rispetto dei criteri generali previsti dall’art. 19.
4. Il numero dei passaggi è stabilito in funzione delle risorse finanziarie
esistenti e disponibili
nel fondo di cui all’art. 39, destinate dalla contrattazione integrativa, nel
rispetto di quanto stabilito
dall’art. 72, comma 3 del CCNL del 14 febbraio 2001 (certezza e stabilità delle
risorse).
Art. 19
Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area
1. Lo sviluppo economico di cui all’art. 18 è effettuato secondo i criteri e le
procedure di cui
al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa, sulla base
di appositi indicatori
ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i
singoli profili in ciascuna
area.
2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva
avvengono con
decorrenza fissa dal 1° gennaio per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che
rivestono la
posizione organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del
presente articolo.
3. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono
sulla base dei
seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione:
a)
esperienza professionale maturata;
b)
titoli di studio e titoli culturali (pubblicazioni e titoli vari) non altrimenti
valutati;
c) specifici percorsi formativi e di apprendimento, correlati alla selezione,
con valutazione
finale dell’arricchimento professionale, se garantiti dal CNEL per la totalità
dei dipendenti
interessati alla selezione. Ove il CNEL non attui i predetti percorsi il
presente criterio non
può essere utilizzato. In tal caso, restano comunque fermi i criteri di cui alle
lettere a) e b).
4. I criteri selettivi di cui al comma 3 – integrabili nella contrattazione
integrativa – sono
equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello
e sono tra loro
combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell’uno sull’altro e
garantire una
effettiva selettività dei criteri di scelta dei candidati cui riconoscere lo
sviluppo economico.
CAPO VI
Art. 20
Posizioni organizzative e professionali
1. Il CNEL, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenze
organizzative, può
conferire ai dipendenti appartenenti alla area C effettivamente in servizio,
incarichi di natura
organizzativa o professionale, che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di
appartenenza,
richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità ed alta
professionalità.
2. Le posizioni di cui al comma 1 possono riguardare settori che richiedono
l’esercizio di:
a) funzioni di direzione di unità organizzative, caratterizzate da un elevato
grado di
autonomia e complessità gestionale;
b) rilevanti attività tecnico-scientifiche, gestionali, progettuali e di
ricerca, svolte anche in
posizione di staff, caratterizzate da elevati contenuti specialistici e da
elevata autonomia
ed esperienza, in coerenza con la missione istituzionale del CNEL.
3. Ai fini del comma 2, il CNEL procede alla graduazione delle funzioni connesse
con gli
incarichi di cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto,
previa concertazione
con i soggetti di cui all’art. 8 del CCNL del 14 febbraio 2001. Nella
graduazione delle
funzioni il CNEL tiene conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi,
anche
integrandoli con riferimento alla specifica situazione organizzativa:
a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione
alla effettiva
presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione e di professionalità richiesta dai compiti
affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali
direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi del CNEL.
4. Ai fini della individuazione delle posizioni organizzative o professionali,
si tiene conto della
oggettiva rilevanza delle funzioni di cui al comma 2.
Art. 21
Conferimento e revoca delle posizioni organizzative e professionali
1. Gli incarichi di posizione organizzativa e professionale sono conferiti con
atto scritto e
motivato dal segretario generale del CNEL su proposta del capodipartimento,
sentito il dirigente
interessato, per un periodo di un anno, sulla base di appositi criteri generali
definiti dal CNEL
medesimo, previa concertazione con i soggetti di cui all’art. 8 del CCNL del 14
febbraio 2001.
2. Tali incarichi possono essere rinnovati con le medesime formalità.
3. Per il conferimento degli incarichi, il CNEL tiene conto – rispetto alle
funzioni ed attività
prevalenti da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da
realizzare, dei requisiti
culturali posseduti dal dipendente, delle attitudini e delle capacità
professionali e della esperienza
acquisita dal personale inquadrato nell’area C.
4. In relazione all’incarico conferito, è corrisposta la retribuzione di
posizione e di risultato di
cui all’art. 22.
5. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti
i predetti incarichi è
soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza annuale con i criteri di
cui all’art. 23,
comma 1, lett. B) b3). La valutazione positiva dà anche titolo alla
corresponsione della
retribuzione di risultato di cui all’art. 22, comma 5.
6. In caso di eventuale valutazione negativa il CNEL, prima della definitiva
formalizzazione,
acquisisce in contraddittorio le considerazioni del dipendente, anche assistito
da un dirigente
sindacale o da persona di sua fiducia.
7. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima
della scadenza, a
seguito di:
a) inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;
b) intervenuti mutamenti organizzativi;
c) accertamento di risultati negativi.
8. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui
all’art. 22 e la
restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza con
decorrenza dalla revoca
medesima.
9. Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle
selezioni per lo
sviluppo economico di cui all’art. 19, qualora sia in possesso dei relativi
requisiti.
Art. 22
Retribuzione di posizione e di risultato
1. Al dipendente cui sia conferito l’incarico per una delle posizioni
organizzative o
professionali di cui agli artt. 20 e seguenti compete, oltre al trattamento
economico in godimento,
comprese le fasce retributive di appartenenza, un’indennità di posizione in
misura variabile da un
minimo di € 4.000,00 ad un massimo di € 7.000,00 annui lordi per tredici
mensilità.
2. Il valore dell’indennità di posizione è stabilito dal CNEL in relazione alla
graduazione delle
funzioni ai sensi dell’art. 20, comma 3.
3. In relazione alla corresponsione dell’indennità di posizione non sono più
attribuiti al
dipendente i compensi per lavoro straordinario.
4. Al finanziamento dell’indennità di posizione si provvede con il fondo unico
di
amministrazione di cui all’art. 71, comma 2 del CCNL del 14 febbraio 2001, come
integrato
dall’art. 39 del presente CCNL.
5. La valutazione annuale positiva dell’incarico svolto comporta l’attribuzione
di una
retribuzione di risultato secondo i criteri definiti dalla contrattazione
integrativa. Alla retribuzione
di risultato è destinato almeno il 10% e non più del 20% delle risorse
complessivamente destinate
a remunerare la indennità di posizione, ai sensi del comma 4.
6. In relazione alla corresponsione della retribuzione di risultato, non sono
più attribuiti i
compensi di cui all’art. 72, comma 2, lettere a) e b) del CCNL del 14 febbraio
2001.
7. Al finanziamento della retribuzione di risultato si provvede con il fondo
unico di
amministrazione di cui all’art. 71 come integrato dall’art. 39 del presente
CCNL. Tra le
risorse del predetto fondo sono altresì recuperate le somme del fondo per lo
straordinario di
cui all’art. 70 del CCNL del 14 febbraio 2001, non più corrisposte per effetto
dell’applicazione del comma 3. Tali somme sono destinate al finanziamento della
retribuzione di risultato. Sono altresì destinate alla retribuzione di risultato
le risorse del
fondo unico di amministrazione non più corrisposte per effetto dell’applicazione
del comma
6.
CAPO VI
Art. 23
Relazioni sindacali del sistema di classificazione
1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono previsti i seguenti livelli
di relazioni
sindacali nelle materie sotto indicate.
A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
a1) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per
le
selezioni di cui all’art. 19;
a2) individuazione dei nuovi profili di cui all’art. 11.
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
b1) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi
dell’art. 16;
b2) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di
selezione
interna di cui al medesimo art. 16;
b3) con riferimento agli artt. 20 e seguenti: criteri generali per il
conferimento e la
revoca degli incarichi di posizione organizzativa; graduazione delle posizioni
organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; criteri e
procedure
di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati nonché
le
necessarie garanzie di contraddittorio.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Art. 24
La formazione del personale: obiettivi e strumenti
1. Il testo dell’art. 48 del CCNL 14 febbraio 2001 è sostituito dal seguente:
“1. Le parti concordano che nell’ambito dei processi di riforma e
modernizzazione della Pubblica Amministrazione, la formazione costituisce una
leva
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il
necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento.
2. La formazione, l'aggiornamento e l’addestramento del personale sono assunti
dal
CNEL, come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle
attitudini
dei lavoratori, per facilitare il loro inserimento nell’organizzazione dell’ente
nel caso
di lavoratori neoassunti e quale supporto ai processi di cambiamento
organizzativo.
3. L'attività di formazione, addestramento e aggiornamento del personale
comunque in servizio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n.
165/2001 e con le
direttive in materia del Dipartimento funzione pubblica, viene programmata
annualmente attraverso la predisposizione di un piano di formazione. Detto
piano, in
conformità alle linee di indirizzo concordate ai sensi dell’art. 4, comma 3,
lett. c) del
CCNL del 14 febbraio 2001, tiene conto dei fabbisogni formativi rilevati, in
relazione
alle innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di
mobilità, ai
processi di reclutamento di nuovo personale, ai programmi di sviluppo della
qualità dei
servizi, alle esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con
particolare
riferimento alla riqualificazione e progressione professionale del personale. Il
piano
individua anche le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi
comprese quelle
attivabili attraverso canali di finanziamento regionali, nazionali o comunitari.
4. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una
quota annua non
inferiore all’ 1% del monte salari. Ulteriori risorse possono essere individuate
considerando i risparmi derivanti dai processi di riorganizzazione e di
esternalizzazione e dall’utilizzo di fondi comunitari nonché di quelli ordinari
nazionali
e regionali. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio
finanziario
di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo per le
medesime
finalità.
5. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dal CNEL è
considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico del CNEL. I
corsi sono tenuti,
di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla
sede di
servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle
spese di
viaggio ove ne sussistano i presupposti.
6. Il CNEL individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione
sulla base di
criteri generali definiti ai sensi dell’art. 4 in relazione alle esigenze
tecniche,
organizzative e produttive dei vari Uffici, nonché di riqualificazione
professionale del
personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e
culturali degli
interessati e garantendo a tutto il personale pari opportunità di
partecipazione, anche
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57, comma 1 lettera c) del D.Lgs.
n. 165/2001.
7. Ad integrazione delle forme di partecipazione di cui all’art. 6, lett. D) del
CCNL del 14
febbraio 2001, è costituita, presso il CNEL una apposita commissione bilaterale,
alla
quale sono affidate le seguenti funzioni:
a) acquisire dal CNEL gli elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni
formativi del
personale;
b) formulare proposte in materia di formazione ed aggiornamento del personale,
per la
realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, con particolare
riferimento al
comma 3.
c) effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi formativi e sulla
utilizzazione delle risorse stanziate, anche con riferimento ai risultati della
contrattazione integrativa.”
CAPO II
NORME DISCIPLINARI
Art. 25
Clausola generale
1. E’ confermata la disciplina contenuta nel titolo IX del CCNL del 14 febbraio
2001, fatte
salve le modificazioni di cui ai successivi articoli.
Art. 26
Modifiche all’art. 57 del CCNL del 14 febbraio 2001
in materia di obblighi del
dipendente
1. All’art. 57 del CCNL del 14 febbraio 2001 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è modificata in “obblighi
del
dipendente”;
b) nel primo periodo del comma 1, la parola “doveri” è sostituita dalla parola
“obblighi”;
c) al termine del comma 1, lettera e), prima del punto, è aggiunta la seguente
frase:
“nonché attuare le disposizioni dell’ente in ordine al DPR 28 dicembre 2000, n.
445 in
tema di autocertificazione”;
d) al comma 1, lettera o), dopo le parole “interessi propri” e prima del punto
viene
aggiunta la frase “o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi”.
e) al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: “Il
dipendente
adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di
lavoro,
contenuti nel codice di condotta allegato” (allegato C al presente CCNL).
Art. 27
Modifiche all’art. 60 del CCNL del 14 febbraio 2001
in materia di “Sanzioni e
procedimento
disciplinare”
1. All’art. 60 del CCNL del 14 febbraio 2001 (“sanzioni e procedimento
disciplinare) sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
“1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all’art.
57
del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione,
all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento
disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a
dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11
giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.”
b) al comma 4 il riferimento all’ “art. 59, comma
4, del D.Lgs. n. 29 del 1993” deve intendersi, in entrambi i casi, “all’art. 55,
comma 4, del D.Lgs. n. 165
del 2001”;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“4/bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, emerga che la sanzione da
applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente, dandone contestuale
comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione
di continuità presso quest’ultimo ufficio.”
d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 9.bis:
“9.bis Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il
termine
iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie
i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di
tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni
giuridiche”
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia all’art. 55
del D.Lgs. n. 165 del 2001”.
Art. 28
Codice disciplinare
1. Il testo dell’art. 61 del CCNL 14 febbraio 2001 è sostituito dal seguente:
“1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione
alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del
D.Lgs.
n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i
seguenti
criteri generali:
a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in
relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di
norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell’evento;
- all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai
precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti;
b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate
nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle
circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell’ambito del medesimo
comma;
c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un’unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al
massimo della
multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei
confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati
o sui
quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di
vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al
servizio o agli interessi del CNEL o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
del
CNEL, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della L. 20 maggio 1970 n.
300;
f) insufficiente rendimento.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio del CNEL e
destinato ad
attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo
della
multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di
particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello
stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla
durata
dell’assenza o dell’abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni
causati
all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
c) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di
infortunio;
d) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in
procedimenti
disciplinari;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti del CNEL, tenuto conto del rispetto
della
libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell’art. 1 L. n. 300 del 1970;
g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave al CNEL o a terzi;
h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della
dignità della persona;
i) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che
assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di
un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia
stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al
comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza del CNEL o ad essa
affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un
obbligo di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento
negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili
e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità
che siano lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è
privato
della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo,
viene
corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata
all’art. 77,
comma 2, primo alinea, del CCNL del 14 febbraio 2001 nonché gli assegni del
nucleo
familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai
fini dell’anzianità di servizio.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste
ai
commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6
mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al
comma 6, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 4, lettera d);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dal CNEL per riconosciute e
motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione
alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dal CNEL quando l’assenza
arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a
quindici
giorni; qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al
comma 4;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una
situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento
negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici
e
reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al
fine
di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o
fuori
dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o
diffamazioni
verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti
di
lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti
dolosi, che,
pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
- per i delitti indicati nell’ art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b)
limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18
gennaio 1992 n. 16;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui
all’art. 57
del CCNL del 14 febbraio 2001, come modificato dal presente CCNL, quanto al tipo
e
alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
massima
pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a
tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con
altre”.
Art. 29
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Dopo l’art. 62 del CCNL del 14 febbraio 2001 è aggiunto il seguente art. 62
bis “Rapporto
tra procedimento disciplinare e procedimento penale”:
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza
penale il
CNEL inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il
procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva.
Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia
penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando il CNEL venga a
conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per
i
medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla
sentenza definitiva.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001,
in
linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del presente
articolo,
è riattivato entro 180 giorni da quando il CNEL ha avuto notizia della sentenza
definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, il
procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando il
CNEL ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i
successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 28 , come conseguenza delle
condanne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha
carattere
automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare,
salvo
quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall’art. 653, comma 1,
c.p.p.
Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto
del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre
violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento, si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l’art. 1
della
legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. (precedente), comma 5 lettera h)
e
comma 6, lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del
processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla
riammissione in
servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, anche in
soprannumero,
nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del
licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e
nella
posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale.
In
caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a
tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario”.
Art. 30
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il testo dell’art. 63 del CCNL 14 febbraio 2001 è sostituito dal seguente:
“1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale
è sospeso
d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello
stato di
detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il CNEL, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione
della libertà
personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla
sentenza
definitiva, alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della
retribuzione, anche
nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti tali da
comportare,
se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai
sensi
dell’art. 28, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall’art. 1,
commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e)
della legge n.
16 del 1992.
5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001,
in alternativa
alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure
previste
dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si
applica
l’art. 4 comma 1 della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’art.
29, in tema
di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrisposti
un'indennità pari
al 50% della retribuzione indicata all’art. 77, comma 2, lett. a) del CCNL del
14
febbraio 2001, così come modificata dall’art. 2 del CCNL 24/7/2003, nonché gli
assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove
spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o in caso di proscioglimento,
ai sensi
dell’art. 29 , commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a
titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse
rimasto
in servizio, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per
prestazioni di
carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre
infrazioni, ai
sensi del medesimo art 29 , comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener
conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento,
al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni
speciali o per
prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma
1 e
quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale,
la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di
diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare
rimane
comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale”.
Art. 31
Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari
1. I procedimenti disciplinari, in corso alla data di stipulazione del presente
contratto vanno
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano –
qualora più
favorevoli - le sanzioni previste dall’art. 28, in luogo di quelle previste
dall’art. 61 del CCNL del
14 febbraio 2001.
Art. 32
Norma di rinvio
1. In materia di conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto previsto
dall’art. 6 CCNQ del 23
gennaio 2001 e successive modificazioni, integrazioni o proroghe.
CAPO III
Art. 33
Assegnazione temporanea presso altro ente o amministrazione
1. Il dipendente può essere assegnato temporaneamente ad altro ente o
amministrazione
ovvero istituzioni ed organismi internazionali, che ne facciano richiesta per
utilizzarne le
prestazioni (posizione di "comando").
2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte, con il
consenso
dell'interessato e con le procedure previste dall’ordinamento dell’ente.
3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altro
ente o
amministrazione, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche del CNEL.
4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la
durata di 12 mesi
rinnovabili.
5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente rientra al
CNEL. Egli
può chiedere il passaggio diretto all'amministrazione presso cui è stato
temporaneamente
assegnato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165 del 2001.
6. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, per effetto
del ritiro
dell'assenso da parte dell'interessato ovvero per il venir meno dell'interesse
del CNEL o dell' ente o
amministrazione che lo ha richiesto.
7. La posizione di comando può essere disposta, senza i limiti temporali del
comma 4, nei
seguenti casi:
a) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di
personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra
amministrazione;
b) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari;
c) per gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione delle relative
dotazioni organiche
ed ai provvedimenti di inquadramento.
8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure
selettive
predisposte dal CNEL ai fini delle progressioni all’interno del sistema di
classificazione di cui
all'art. 15 e, qualora passi all’area superiore, cessa contestualmente
dall'assegnazione temporanea.
Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate
dall'art. 24.
9. L'assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la
posizione del
dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei
trattamenti di fine lavoro e di
pensione e dello sviluppo professionale.
10. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che
già si trovano in
assegnazione temporanea alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Per tale personale il
CNEL, qualora ne abbia interesse, assume tutte le iniziative per favorire il
passaggio diretto di cui
al comma 5. Nel caso di impossibilità, è confermata la posizione di comando sino
alla revoca dello
stesso.
11. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti è a carico dell'ente o
amministrazione
presso cui è disposta l’assegnazione temporanea.
CAPO IV
Art. 34
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. Il CNEL, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL del 14
febbraio 2001,
adotta con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da
assumere nella
lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla
raccomandazione
della Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire
linee guida
uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice–tipo (allegato
B).
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 35
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione
programmata per
ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello
scarto tra
inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori
risorse
destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art.
33, comma 1,
della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) pari allo 0,5%
del monte
salari 2001.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 2 del
CCNL del
4/12/2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
indicati
nella tabella B, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS), cessa
di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce
stipendio
tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul
trattamento economico
complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle vigenti
disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3
sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall’allegata tabella C.
Art. 36
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto
hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul
trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità
di cui agli artt. 28,
comma 4 e 30, comma 7 (Codice disciplinare, e Sospensione cautelare in caso di
procedimento
penale) del presente CCNL, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e
relativi contributi.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 sono
computati ai fini
previdenziali, secondo l’ordinamento vigente, alle scadenze e negli importi
previsti dal medesimo
articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel
periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del
trattamento di fine servizio,
della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art.
2122 del codice civile,
si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa
speciale, di cui all’art.
35, comma 3, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in
atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995 n.
335.
Art. 37
Tredicesima mensilità
1. Il CNEL corrisponde ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo
determinato una tredicesima mensilità nel periodo indicato dall’art. 77, comma 1
del CCNL
14/2/2001 (tra il 16 e il 18 del mese di dicembre). Qualora, nel giorno
stabilito, ricorra una
festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente
giorno lavorativo.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale
mensile di cui
all'art. 77, comma 2, lett. b) del CCNL del 14 febbraio 2001, così come
modificata dall'art. 2 del
CCNL 24/7/2003, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto
previsto nei
commi successivi.
3. Nel caso dei passaggi di cui all'art. 16 e all'art. 18 trova applicazione la
medesima
disciplina prevista nel comma 2.
La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo
gennaio dello stesso anno.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di
cessazione del
rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un
dodicesimo per ogni mese di
servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un
trecentosessantacinquesimo per il
periodo di servizio prestato nel mese, ed è calcolata con riferimento alla
retribuzione individuale
mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa
per motivi personali o
di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione
del trattamento
economico.
Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico,
il rateo della
tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa
proporzione della
riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline
previste da disposizioni
legislative vigenti.
Art. 38
Incrementi indennità di amministrazione
1. Gli importi relativi all’indennità di amministrazione di cui all’art. 4 del
CCNL del 4/12/2001
sono incrementati con le decorrenze e negli importi indicati nell’allegata
tabella D.
2. I nuovi valori dell’indennità di amministrazione attribuiti per dodici
mensilità, per effetto
degli incrementi di cui al comma 1, sono indicati nell’allegata tabella E.
3. I valori dell’indennità di amministrazione sono ulteriormente incrementati
negli importi e
con la decorrenza indicati nell’allegata tabella F. Per la copertura degli
incrementi di cui al
presente comma sono prelevate, con la medesima decorrenza, risorse certe e
stabili dal fondo
unico di amministrazione di cui all’art. 39, in misura pari a € 3.534,91
pro-capite annuali. Le
risorse prelevate riducono in via stabile e definitiva le disponibilità del
fondo.
4. Gli incrementi di cui al comma 3 riassorbono gli emolumenti in atto con
carattere di fissità e
continuità, attribuiti secondo la disciplina del contratto integrativo. Tali
emolumenti cessano
pertanto di essere corrisposti. Nel caso in cui la contrattazione integrativa
per l’anno 2005
abbia previsto l’erogazione di emolumenti con carattere di fissità e continuità,
utilizzando,
anche parzialmente, le risorse da dedicare al finanziamento dell’indennità di
amministrazione ai sensi del comma 3, tali emolumenti sono riassorbiti nella
predetta
indennità di amministrazione.
5. I valori dell’indennità di amministrazione per le nuove posizioni economiche
C5 e B4 sono
confermati rispettivamente nei valori previsti per le posizioni economiche C4 e
B3.
Art. 39
Integrazione della disciplina relativa al fondo unico di amministrazione
1. Il fondo unico di amministrazione, determinato ai sensi dell’art. 71 del CCNL
del 14/2/2001
e dell’art. 5 del CCNL 4/12/2001, è incrementato di un importo pari a € 12,62
pro-capite
mensili per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003.
2. Ad integrazione delle risorse che alimentano il fondo unico ai sensi
dell’art. 71 del CCNL
del 14/2/2001 e dell’art. 5 del CCNL 4/12/2001, sono previste le seguenti
ulteriori risorse:
a) 10% delle risorse del fondo per lo straordinario di cui all’art. 70 del CCNL
del
14/2/2001; le predette risorse sono prelevate una sola volta, in via definitiva,
dal fondo
per lo straordinario, riducendone stabilmente le disponibilità;
b) risorse del fondo per lo straordinario non utilizzate per effetto
dell’applicazione
dell’art. 22, comma 3 (compensi per lavoro straordinario non più corrisposti ai
titolari
di posizione organizzativa) accertate a consuntivo; tali risorse sono destinate
al
finanziamento della retribuzione di risultato secondo quanto previsto dall’art.
22,
comma 7; qualora non sia possibile l’utilizzo per tale finalità, sono utilizzate
secondo
la disciplina generale di cui all’art. 72 del CCNL del 14/2/2001.
3. Sono confermate le modalità di utilizzo del fondo unico di amministrazione
previste dall’art.
72 del CCNL del 14/2/2001.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Art. 40
Modifiche a discipline precedenti
1. A seguito del conglobamento dell'indennità integrativa speciale di cui
all'art. 35, comma 3,
tutti i riferimenti a tale voce retributiva contenuti nei testi vigenti di
precedenti CCNL sono da
intendersi riferiti al solo stipendio tabellare.
Art. 41
Conferma di discipline precedenti
1. Nei confronti del personale del CNEL continua a trovare applicazione la
disciplina degli
articoli 1 e 2 della legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni e
integrazioni. Il
previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della
retribuzione
individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui
all'art. 77, comma
2, lett. a) del CCNL del 14 febbraio 2001, così come modificata dall'art. 2 del
CCNL del
24/7/2002, per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente
ridotta, per
periodi inferiori al biennio.
2. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non
disapplicate, le
discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati il
14/2/2001, il 4/12/2001 e il
24/7/2003. Sono, in via esemplificativa, confermate le seguenti discipline del
CCNL 14/2/2001:
-
art. 41 sull'orario di lavoro e sulla relativa quantificazione in 36 ore
settimanali;
-
art. 15 sulle ferie;
-
tutte le altre disposizioni contrattuali in materia di orario e sue
articolazioni e tutele ivi compresi
gli artt. 42, 43, 44, 46 e 47.
Tabella A
Trasposizione nel nuovo sistema di
classificazione
|
Precedente posizione |
|
Nuova posizione |
| |
|
|
|
C3 S |
ð |
C4 |
|
C3 |
ð |
C3 |
|
C2 |
ð |
C2 |
|
C1 |
ð |
C1 |
|
|
|
|
|
B2 S |
ð |
B3 |
|
B2 |
ð |
B2 |
|
B1 |
ð |
B1 |
|
|
|
|
|
A2 S |
ð |
A3 |
|
A2 |
ð |
A2 |
|
A1 |
ð |
A1 |
Tabella B
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro mensili da
corrispondere in 13 mensilità
|
Posizione economica |
dal 1.1.2002 |
dal 1.1.2003 |
| C4 |
47,90 |
53,40 |
| C3 |
47,90 |
53,40 |
| C2 |
43,60 |
48,60 |
|
C1 |
39,80 |
44,40 |
| B3 |
36,50 |
40,61 |
| B2 |
36,50 |
40,61 |
|
B1 |
34,30 |
38,20 |
| A3 |
32,60 |
36,30 |
| A2 |
32,60 |
36,30 |
| A1 |
30,90 |
34,40 |
Tabella C
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro annui per 12
mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità
|
Posizione
economica |
Tabellare
al 31.12.2001 |
IIS
al 31.12.2001 |
Tabellare
dal 1.1.2002 |
Tabellare
dal 1.1.2003 (1) |
| C4 |
15.196,23 |
6.641,43 |
15.771,03 |
23.053,25 |
| C3 |
13.615,35 |
6.641,43 |
14.190,15 |
21.472,38 |
| C2 |
11.906,91 |
6.545,24 |
12.430,11 |
19.558,55 |
|
C1 |
10.405,06 |
6.445,86 |
10.882,66 |
17.861,32 |
| B3 |
9.981,05 |
6.371,04 |
10.419,05 |
17.277,41 |
| B2 |
9.049,87 |
6.371,04 |
9.487,87 |
16.346,24 |
|
B1 |
8.193,59 |
6.317,83 |
8.605,19 |
15.381,42 |
| A3 |
8.133,16 |
6.277,62 |
8.524,36 |
15.237,59 |
| A2 |
7.514,96 |
6.277,62 |
7.906,16 |
14.619,39 |
| A1 |
6.823,95 |
6.235,76 |
7.194,75 |
13.843,31 |
(1)
Il valore a decorrere dal 1.1.03 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa
Speciale.
Tabella D
Incrementi mensili dell'Indennità di
Amministrazione
Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità
|
Posizione
economica |
Incremento
dal 1.1.2002 |
Rideterminato
al 1.1.2003 (*) |
| C4 |
20,40 |
26,10 |
| C3 |
20,40 |
26,10 |
| C2 |
18,00 |
23,00 |
|
C1 |
16,80 |
21,40 |
| B3 |
14,40 |
18,40 |
| B2 |
14,40 |
18,40 |
|
B1 |
13,30 |
17,00 |
| A3 |
12,00 |
15,40 |
| A2 |
12,00 |
15,40 |
| A1 |
12,00 |
15,30 |
(*)
Il valore a decorrere dal 1.1.03 comprende ed assorbe l'incremento
corrispondente.
Tabella E
Nuovi valori dell'Indennità di Amministrazione
per
l'effetto degli incrementi di tab. D
Valori in Euro mensili da
corrispondere per 12 mensilità
|
Posizione
economica |
dal 1.1.2002 |
dal 1.1.2003 |
| C4 |
393,80 |
399,50 |
| C3 |
393,80 |
399,50 |
| C2 |
347,50 |
352,50 |
|
C1 |
323,58 |
328,18 |
| B3 |
278,31 |
282,31 |
| B2 |
278,31 |
282,31 |
|
B1 |
256,03 |
259,73 |
| A3 |
232,53 |
235,93 |
| A2 |
232,53 |
235,93 |
| A1 |
230,98 |
234,28 |
Tabella F
Ulteriori incrementi dell'Indennità di Amministrazione
(*)
Valori in Euro mensili da
corrispondere per 12 mensilità
|
Posizione economica |
|
dal 1.1.2005 |
|
|
|
|
|
C4 |
|
307,00 |
|
C3 |
|
307,00 |
|
C2 |
|
307,00 |
|
C1 |
|
307,00 |
|
B3 |
|
263,00 |
|
B2 |
|
263,00 |
|
B1 |
|
263,00 |
|
A3 |
|
223,00 |
|
A2 |
|
223,00 |
|
A1 |
|
223,00 |
(*)
Finanziati mediante prelievo di risorse certe e stabili dal Fondo di
Amministrazione.
Tabella G 1
Sviluppi economici per fasce retributive dal 01.01.02
Valori in Euro annui per 12
mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità
|
Retribuzione tabellare |
|
Aree |
|
Fasce retributive |
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
C |
|
10.882,66 |
12.430,11 |
14.190,15 |
15.771,03 |
|
B |
|
8.605,19 |
9.487,87 |
10.419,05 |
|
|
A |
|
7.194,75 |
7.906,16 |
8.524,36 |
|
|
Valori
differenziali retribuzione tabellare |
|
Aree |
|
Fasce retributive |
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
C |
|
C1 |
1.547,46 |
1.760,04 |
1.580,87 |
|
B |
|
B1 |
882,69 |
931,17 |
|
|
A |
|
A1 |
711,42 |
618,20 |
|
Tabella G 2
Sviluppi economici per fasce retributive dal
01.01.03
Valori in Euro annui per 12
mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità
|
Retribuzione tabellare
(1) |
|
Aree |
|
Fasce retributive |
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
C |
|
17.861,32 |
19.558,55 |
21.472,38 |
23.053,25 |
24.253,25 |
|
B |
|
15.381,42 |
16.346,24 |
17.277,41 |
17.861,32 |
|
|
A |
|
13.843,31 |
14.619,39 |
15.237,59 |
|
|
|
Valori
differenziali retribuzione tabellare (1) |
|
Aree |
|
Fasce retributive |
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
C |
|
C1 |
1.697,23 |
1.913,83 |
1.580,87 |
1.200,00 |
|
B |
|
B1 |
964,82 |
931,17 |
583,91 |
|
|
A |
|
A1 |
776,08 |
618,20 |
|
|
Le posizioni B4 e C5 sono istituite dalla data
di sottoscrizione del presente contratto
(1) Il valore comprende ed assorbe
l'Indennità Integrativa Speciale.
ALLEGATO A
DECLARATORIE
Area C
L’area ricomprende quelle figure professionali che, in attuazione degli
indirizzi generali e
nell’ambito dei processi gestionali esistenti nell’organizzazione del
segretariato generale del
CNEL, svolgono attività presupponenti:
-
elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze si
acquisisce con
laurea, laurea specialistica o con equivalente elevata esperienza e
apprendimento sul
lavoro);
-
contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di
risultato riferita a
rilevanti processi in cui si specifica l’attività del CNEL;
-
attitudine al “problem solving” rapportate al particolare livello di
responsabilità e
conoscenza approfondita delle strumentazioni gestionali e operative del CNEL;
-
attitudine alla gestione delle risorse umane;
-
capacità di assumere decisioni anche in situazioni di criticità e di orientare
il contributo
personale all’ottimizzazione del sistema, al monitoraggio sistematico della
qualità, alla
circolazione delle informazioni, all’integrazione interna ed esterna.
Accesso dall’esterno
Nella posizione C1 mediante procedure selettive pubbliche.
Requisiti: Diploma di laurea o diploma di laurea specialistica secondo le
caratteristiche del profilo
ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo
svolgimento dei compiti
assegnati.
Accesso dall’interno
Dall’Area B alla posizione economica iniziale dell’Area C con le modalità
previste dall’art. 16.
Requisiti: per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso
dall’esterno, non è
richiesta esperienza professionale nell’area di provenienza.
In mancanza dei requisiti per l’accesso dall’esterno, e nel caso in cui il
titolo di studio previsto non
sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, al
personale, purché in
possesso del diploma di scuola media secondaria superiore, viene richiesta, per
i profili per i quali
è previsto l’accesso dall’esterno con il solo diploma di laurea, una esperienza
professionale
complessiva di 6 anni nell’area di provenienza.
Area B
Appartengono a quest’area le figure professionali presupponenti:
-
approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica è acquisibile con
il diploma
di scuola media secondaria di secondo grado o con equivalente elevata esperienza
e
apprendimento sul lavoro);
-
svolgimento di attività istruttoria collegata alle funzioni degli organi
consiliari e di
gestione giuridico-amministrativa e contabile, con utilizzo di strumenti
informatici;
-
contenuto concettuale con responsabilità di risultato riferita a specifici
processi
produttivi/amministrativi;
-
media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni
predefiniti e
significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
-
relazioni organizzative interne/esterne e interazione anche con soggetti
esterni per le
necessità connesse allo svolgimento dei compiti assegnati;
-
attitudini a mansioni qualificate di accoglienza (call-center).
Accesso dall’esterno
Nella posizione B1 mediante procedure selettive pubbliche.
Requisiti: diploma di scuola media secondaria di secondo grado.
Accesso dall’interno
Dall’Area A alla posizione economica iniziale dell’Area B con le modalità
previste dall’art. 16.
Requisiti: per il personale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso
dall’esterno, non è
richiesta esperienza professionale nell’area di provenienza.
In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, e nel caso
in cui lo stesso non
sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti
salvi i titolo
professionali o abilitativi, per legge, al personale, in possesso del diploma di
scuola media
secondaria di primo grado, è richiesta una esperienza professionale complessiva
di almeno 5 anni
nell’area di provenienza.
Area A
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
-
conoscenze di tipo operativo generale (la cui base si sviluppa nella scuola
dell’obbligo)
acquisibile attraverso esperienza diretta nella mansione;
-
conoscenze di base su natura e ruolo dell’attività istituzionale del CNEL e
sulle normative
interne fondamentali;
-
capacità di assicurare il necessario supporto ai processi gestionali con
l’utilizzo di
apparecchiature di uso comune e di tecniche ordinarie; requisiti di affidabilità
nella gestione
delle risorse tecniche affidate;
-
capacità di fronteggiare imprevisti;
-
mansioni ausiliarie di accoglienza (front-line e call-center);
-
custodia e trasporto di persone e cose.
Accesso dall’esterno
Nella posizione A1 attraverso le procedure di cui alla legge n. 56/1987 e
successive modificazioni.
Requisiti: assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado.
ALLEGATO B
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato,
anche verbale, a
connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona
che lo subisce,
ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei
suoi confronti.
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia
sessuale
nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati
con dignità e ad
essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali
intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o
comportamenti
molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come
previsto
dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere
ogni
componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del
Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed
esaurimenti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e
prevenendo
ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali
testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente,
d'intesa
con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente
Codice, il
ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali
della persona
da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere le
Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire
l'incarico
alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei
soggetti
coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali
si applicano
le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
Decreto
Legislativo n. 165 del 2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i
profili ed
i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di
persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di
molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini
disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente
vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai
propri
dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare,
alle
procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere
una cultura
improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di
valutazione con
le conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo
sessuale sul posto di
lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al
Consigliere designata/o per
avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi
ragionevolmente
brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche
competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di
fornire consulenza e
assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di
contribuire alla soluzione
del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di
molestie sessuali
lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della
situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il
suo comportamento
scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo
svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la
riservatezza
che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga
di far ricorso
all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale
intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della
Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile
dell'ufficio di appartenenza
che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta
salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale
potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il dirigente
dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente
alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora
l'Amministrazione,
nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove
lo ritenga opportuno,
d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative ritenute di
volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie
sessuali ed a
ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilità
della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso
in cui
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i
fatti, la denunciante/il
denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o
di essere trasferito
altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora
l'Amministrazione nel
corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare,
su richiesta di uno o
entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in
attesa della
conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo
un clima sereno; in
tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le
proprie ragioni, eventualmente
con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad
entrambe le persone
che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno
includere
informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle
molestie sessuali ed
alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi
in materia di
tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il
verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta
alla formazione
delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura
del rispetto della
persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni
Sindacali, la
diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso
assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle
dipendenti/ai dipendenti
sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine
di valutare
l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le
molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a
trasmettere annualmente ai
firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità
un'apposita relazione
sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente
Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli
esisti ottenuti con
l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere
alle eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO C
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative
degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto
adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare,
quello della polizia di
Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non
siano applicabili
norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o
regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni
degli articoli 3 e seguenti
possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole
amministrazioni ai sensi
dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la
Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e
imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della
legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie
decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche
solo apparenti, di
conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il
corretto adempimento dei
compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano
nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità
di tempo e di
energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel
modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri
compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la
massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce
l'accesso degli stessi alle
informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato,
fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività
amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività
loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni
tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce
l'esercizio delle funzioni
e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in
occasione di festività,
regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che
abbiano tratto o comunque
possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre
utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre
regali o altre utilità ad
un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo
quelli d'uso di modico
valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al
dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni,
anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti
di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né
li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
(Trasparenza negli interessi finanziari)
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione
in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio,
precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui
affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione
le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con
la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o
affini entro il
secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano
in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o
nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente
competente in materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria
situazione patrimoniale e
tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano
coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi; di individui
od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o
rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia
tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti
di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene
in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità
per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in
decisioni o attività
inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui
dipende. A tal fine,
egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente
accordate o rifiutate ad
altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché
esercitata dai suoi
superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità
che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici
ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa,
tale posizione, qualora
ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze
dal luogo di lavoro
a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui
dispone per ragioni di
ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione
se ne serve per lo
svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone
estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità
spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per
ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di
ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di
altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico e non
rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di
lavoro da svolgere o
la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela
dei diritti
sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche
che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o
azioni proprie o
altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella
sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un
linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione
che fornisce
servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di
quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di
assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di
fornire loro informazioni
sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno
utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di
appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo
privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali
egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle
decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui
abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per
conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi
informa per iscritto il
dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte
le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso
il quale
prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti
finalità:
-
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio;
-
qualità dei servizi
prestati;
-
parità di
trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
-
agevole accesso agli
uffici, specie
per gli utenti disabili;
-
semplificazione e celerità delle procedure;
-
osservanza
dei termini
prescritti per la conclusione delle procedure;
sollecita risposta a reclami,
istanze e
segnalazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti riconoscono e condividono l’esigenza di una comune riflessione sui
criteri selettivi di cui
all’art. 19, comma 3, da condurre nell’ambito del sistema delle relazioni
sindacali, che consenta, in
prospettiva, di integrare i predetti criteri selettivi, per tener conto delle
risultanze del sistema di
valutazione delle prestazioni lavorative. A tal fine, si danno atto della
necessità di dare concreto
avvio a tale sistema, anche attraverso modalità sperimentali. Si condivide
inoltre l’opportunità di
avviare analoga riflessione anche per i criteri selettivi delle progressioni
verticali di cui all’art. 16.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano nel ritenere che la disciplina relativa alla banca delle ore
di cui all’art. 45 del
CCNL del 14/2/2001 - nel rinviare ad incontri tra le parti l’assunzione di
iniziative tese a favorire
l’utilizzazione delle ore accantonate - non esclude la possibilità che le
anzidette ore siano fruite
come riposi compensativi ad ore, tenendo conto delle esigenze tecniche,
organizzative e di
servizio.
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