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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL
CONSIGLIO
NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL)
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 -
2009 E
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2006 - 2007
Il giorno 18 novembre 2008 alle ore 9,30, presso la sede dell’Aran, ha avuto
luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri
(firmato)
| Organizzazioni sindacali: |
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Confederazioni: |
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| CGIL FP (firmato) |
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CGIL (firmato) |
| CISL FPS (firmato) |
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CISL (firmato) |
| UIL PA (firmato) |
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UIL (firmato) |
| UGL FEDEP (firmato) |
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UGL (firmato) |
| COBAS PI |
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COBAS |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al
personale non dirigente del CNEL per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e
biennio economico 2006 – 2007.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CNEL
QUADRIENNIO 2006-2009 - BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II – ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 3 - Conferma dell’ordinamento professionale
TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI
Art. 4 - Obiettivi di carattere generale
Art. 5 - Valutazione dell’apporto individuale
Art. 6 - Politiche di incentivazione della produttività
CAPO II - FORMAZIONE
Art. 7 - Principi generali e finalità della formazione
Art. 8 - Destinatari e procedure della formazione
CAPO III - NORME DISCIPLINARI
Art. 9 - Codice disciplinare
Art. 10 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 11 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
CAPO IV – NORME FINALI
Art. 12 - Disposizioni particolari
TITOLO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 13 - Stipendio tabellare
Art. 14 - Effetti dei nuovi stipendi
CAPO II
Art. 15 - Indennità di amministrazione
Art. 16 - Integrazione della disciplina del Fondo unico
CAPO III - NORME FINALI DI PARTE ECONOMICA
Art. 17 - Disposizioni
particolari di parte economica
TABELLA A -
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
TABELLA B - Nuova retribuzione tabellare annua
TABELLA C - Incrementi mensili indennità di amministrazione
DICHIARAZIONE ARAN
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale stipulato ai sensi dell’art. 70,
comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale -
esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro
(d’ora in avanti CNEL).
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel
testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009
per la parte normativa ed è valido
dall'1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione del presente
contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza del CNEL con
idonea pubblicità da parte dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dal CNEL entro
30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da
una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo
contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma
3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del
contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente
contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dipendenti del CNEL sarà
corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall’Accordo sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47
e 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del
2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione
programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo del 23
luglio 1993, di cui al comma
precedente.
TITOLO II
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 3
Conferma dell’ordinamento professionale
1. Si conferma l’ordinamento professionale previsto dal CCNL del 18 luglio 2006,
con le modifiche di seguito
riportate.
2. All’art. 15 del CCNL del 18 luglio 2006 (Progressione all’interno del sistema
di classificazione), è aggiunto il
seguente comma:
“2. Le progressioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) devono tendere
alla valorizzazione del lavoro dei
dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli
stessi, opportunamente valutati,
attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell’esperienza professionale
maturata, eventualmente
supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire”.
3. All’art. 16 del CCNL 18 luglio 2006 (Progressioni verticali tra le aree), è
aggiunto il seguente comma:
“6 Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due
anni, siano stati interessati o da
provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 60,
comma 1, lett. a) e b) (sanzioni e
procedimento disciplinare), del CCNL 14 febbraio 2001, come sostituito dall’art.
27 del CCNL del 18 luglio 2006,
o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento
penale pendente non si sia concluso
con l’assoluzione almeno in primo grado”.
4. All’art. 18 del CCNL del 18 luglio 2006 (sviluppi economici all’interno delle
aree), è aggiunto il seguente comma:
“ 5. La contrattazione integrativa determina un periodo minimo di permanenza
nella fascia retributiva, non
inferiore a due anni, necessario per il passaggio alla fascia immediatamente
superiore.”
5. All’art. 19, comma 4 del CCNL del 18 luglio 2006 ( Procedure e criteri di
selezione per lo sviluppo economico
all’interno dell’area), dopo le parole “sviluppo economico” è aggiunto il
seguente periodo:
“Con particolare riferimento all’esperienza professionale occorre, altresì,
evitare di considerare la mera anzianità
di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell’ottica di
valorizzare le capacità reali dei dipendenti,
selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi
sono in grado di fare.”
6. All’art. 19 del CCNL del 18 luglio 2006 (Procedure e criteri di selezione per
lo sviluppo economico all’interno
dell’area), è aggiunto il seguente comma:
“5. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due
anni, siano stati interessati o da
provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 60,
comma 1, lett. a) e b) (sanzioni e
procedimento disciplinare), del CCNL 14 febbraio 2001, come sostituito dall’art.
27 del CCNL del 18 luglio
2006, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il
procedimento penale pendente non si sia
concluso con l’assoluzione almeno in primo grado”.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI
Art. 4
Obiettivi di carattere generale
1. Al fine di potenziare ed incrementare la capacità di rispondere in modo
sempre più mirato ai compiti istituzionali,
nonché di perseguire maggiori livelli di efficacia ed efficienza nell'erogazione
dei servizi resi, il CNEL, nell’ambito
delle linee generali di indirizzo e del sistema delle relazioni sindacali,
individua idonei strumenti che consentono di
valutare la qualità dell'attività svolta per il perseguimento dei propri fini
istituzionali. A tal fine, sono potenziati i
sistemi di misurazione, verifica ed incentivazione della qualità dei servizi e
delle funzioni pubbliche, realizzando in
particolare la più ampia valorizzazione della professionalità dei dipendenti.
2. L'ampliamento e la diffusione di metodi fondati sulla fissazione degli
obiettivi e sulla misurazione dei risultati
dell'azione amministrativa costituiscono la base dei processi di rinnovamento e
riorganizzazione delle pubbliche
amministrazioni.
3. La misurazione dei servizi erogati costituisce lo strumento con cui valutare
il conseguimento degli obiettivi delle
azioni amministrative.
4. Considerata la stretta correlazione tra attività di misurazione e valutazione
dei risultati organizzativi e l'apporto
lavorativo collettivo ed individuale al raggiungimento degli stessi, le parti
convengono sull'opportunità di definire
adeguati meccanismi diretti a regolare ed indirizzare i comportamenti e le
azioni dell’ amministrazione al fine di
verificare la qualità e i livelli delle prestazioni dei dipendenti, mediante
idonei strumenti che valorizzino il merito,
l'impegno e la produttività.
5. In tale contesto, la formazione costituisce il presupposto strategico e
funzionale per la diffusione della cultura della
misurazione e per l'introduzione di prassi gestionali innovative. Periodicamente
saranno effettuate analisi e
valutazioni delle prestazioni del personale, ai fini dell'individuazione dei
fabbisogni formativi, orientate ai
cambiamenti organizzativi e relazionali necessari per il miglioramento della
qualità dei servizi.
Art. 5
Valutazione dell’apporto individuale
1. La valutazione dei dipendenti è componente essenziale del rapporto di lavoro
ed è finalizzata a valorizzare le
competenze e le capacità di sviluppo professionale degli stessi, nonché a
verificare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, nel rispetto di quanto previsto dal vigente sistema delle relazioni
sindacali. La valutazione dell’apporto
individuale tiene conto dei parametri individuati ai sensi dell’art. 4, comma 2
(contrattazione integrativa) del CCNL
del 14 febbraio 2001.
2. Ai fini della valorizzazione delle competenze e delle capacità professionali,
la valutazione, oltre che dei parametri
individuati ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNL del 14 febbraio 2001, tiene
conto, quale titolo aggiuntivo, nel
rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali, del contributo fornito
dal dipendente attraverso proposte ed
iniziative innovative finalizzate, in un’ottica di miglioramento continuo
dell’organizzazione, a razionalizzare i sistemi
organizzativi e/o ad individuare soluzioni che consentano di far fronte a
specifiche problematiche e/o a semplificare
i processi di lavoro e/o a migliorare i servizi e le prestazioni erogate.
3. La valutazione, per le finalità di cui all’art. 6, comma 7, secondo alinea,
deve comunque rispettare i seguenti
principi:
- individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni
attese e dei relativi criteri
di valutazione;
- verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il
conseguimento degli obiettivi,
l’andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle
previsioni; di tali verifiche potrà
essere redatto, congiuntamente al dipendente interessato, un verbale sintetico;
- verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti;
- oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e
dei risultati;
- partecipazione dei valutati al procedimento;
- contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi
certi e congrui, anche con
l’assistenza di un rappresentante sindacale.
4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei
relativi periodi di riferimento.
5. Al fine di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla
efficienza del CNEL, il livello di
professionalità conseguito e il grado di responsabilità esercitato, occorre
tener presente:
- l’acquisizione di professionalità conseguente a percorsi formativi anche
obbligatori,
specificatamente attivati, oppure all’introduzione di tecniche innovative nei
vari settori di attività o
all’uso di nuove tecnologie;
- l’acquisizione di specifiche esperienze lavorative in relazione
all’organizzazione dell’ente, quali ad
esempio, l’esperienza maturata in altri settori di attività.
Tali criteri sono integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi
e gestionali adottati dall’Ente.
Art. 6
Politiche di incentivazione della produttività
1. Al fine del miglioramento dei servizi, i dirigenti responsabili degli uffici,
formulano, in relazione alle risorse
finanziarie e strumentali assegnate, proposte di progetti-obiettivo, di piani di
lavoro e di altre iniziative, anche
pluriennali, finalizzate al miglioramento organizzativo e gestionale, tenendo
presente i risultati conseguiti nell’anno
precedente, nell’ottica di un progressivo miglioramento dell’attività del CNEL.
Le materie di cui al presente comma
sono oggetto di contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi ed i programmi di incremento della produttività di cui al comma
1 sono prioritariamente orientati al
conseguimento dei seguenti risultati:
a) il potenziamento dei servizi attraverso il miglioramento delle prestazioni
collettive e individuali;
b) l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e
dell’utilizzo dei servizi nonché, in
generale, dei tempi di svolgimento delle attività;
c) l’accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività
interne, amministrative e di
supporto;
d) il conseguimento di obiettivi di ottimizzazione delle risorse e dei processi
interni.
3. Il dirigente, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione
integrativa, adibisce i dipendenti alle iniziative e ai
progetti di cui ai commi precedenti in relazione alla loro collocazione
organizzativa e professionale e alla
funzionalità della partecipazione degli stessi ai singoli progetti ed obiettivi,
indirizzando, attraverso il
coinvolgimento e la responsabilizzazione, l’attività dei dipendenti medesimi al
raggiungimento dei risultati attesi. In
relazione ai progetti il dirigente attribuisce gli obiettivi individuali e
collettivi, assicurando la conoscenza degli stessi
da parte di ciascun dipendente.
4. La contrattazione integrativa definisce la graduazione dei compensi
incentivanti la produttività collettiva ed
individuale in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi
assegnati.
5. I criteri per l’erogazione delle componenti
accessorie correlate ai risultati da attribuire ai dipendenti di ciascun
ufficio, dopo avere verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi
attribuiti, sono definiti dalla contrattazione
integrativa secondo le modalità di cui all’art. 4 del CCNL del 14 febbraio 2001,
garantendo adeguate risorse per il
conseguimento di obiettivi di efficienza; si conferma il rafforzamento del
collegamento tra componenti premiali e
prestazioni rese.
6. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei
servizi devono essere corrisposti ai lavoratori
in un’unica soluzione a conclusione del periodico processo di verifica dei
risultati oppure in base a successivi stati di
avanzamento, sempre a seguito di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi predefiniti.
7. In via sperimentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui
all'art. 4 (obiettivi di carattere generale) e
nell'ambito dell'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività
collettiva e individuale per il
miglioramento dei servizi, indicati dall'art. 72 (Utilizzo del fondo unico) del
CCNL 14 febbraio 2001, la
contrattazione integrativa prevede i seguenti criteri:
- il 30% delle risorse del FUA, di cui all’art. 71, comma 1, lett. e) (Fondo
unico) del CCNL del 14 febbraio
2001, è destinato al grado di attuazione delle direttive e degli obiettivi
prefissati;
- il 20% delle risorse del FUA, di cui all’art. 71, comma 1, lett. e) (Fondo
unico) del CCNL del 14 febbraio
2001, è destinato al merito ed all’impegno individuale.
8. L’incentivazione alla produttività deve tener conto del raggiungimento degli
obiettivi e dei risultati,
complessivamente concordati, di regola annualmente ed in via preventiva,
dall’Ente con i dirigenti responsabili
delle strutture.
9. I compensi relativi alla produttività collettiva e individuale, di cui al
presente articolo, poiché non sono attribuibili
sulla base di automatismi, devono essere correlati ad apprezzabili e
significativi miglioramenti dei risultati
dell'organizzazione e degli uffici, da intendersi, per entrambi gli aspetti,
come risultato aggiuntivo rispetto a quello
atteso dalla normale prestazione lavorativa.
10. I risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di
miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi, mediante l'utilizzazione delle risorse di cui al presente articolo,
sono oggetto di monitoraggio e valutazione
da parte del competente servizio per il controllo interno.
11. Nell’ambito dell’attività dell’osservatorio sulla contrattazione integrativa
istituito presso l’ARAN in relazione a
quanto previsto dall’art. 46 del d. lgs. n. 165 del 2001, dopo un anno di
sperimentazione dei sistemi incentivanti di
cui al presente articolo, sarà verificata la funzionalità e la corrispondenza
degli stessi con gli obiettivi prefissati.
CAPO II
FORMAZIONE
Art. 7
Principi generali e finalità della formazione
1. L’art. 48 (La formazione: obiettivi e strumenti) del CCNL 14 febbraio 2001,
come modificato dall’art. 24 del CCNL 18
luglio 2006, è sostituito dal seguente:
“1. Nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione della
pubblica amministrazione, la
formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento
dirette a conseguire una
maggiore qualità ed efficacia dell’attività del CNEL.
2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane si
evidenzia la necessità di dare
ulteriore impulso all’investimento in formazione, in quanto leva strategica per
l’evoluzione professionale e
per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della
modernizzazione e del cambiamento delle
organizzazioni pubbliche.
3. L’accrescimento e l’aggiornamento delle competenze professionali sono perciò
assunti dall’Ente come
metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per
favorire il consolidarsi
di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per orientare i
percorsi di carriera di tutto il
personale, nonché per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa delle
posizioni di più elevata
responsabilità.
4. La formazione si configura, dunque, come un valore consolidato ed un metodo
diffuso e condiviso atto a
supportare le scelte strategiche adottate dall’Ente, assumendo, altresì,
rilevanza fondamentale nel quadro
di una politica del personale improntata a dare motivazione, soddisfazione nel
lavoro e riconoscimento degli
apporti individuali.
5. La formazione rappresenta, altresì, la condizione ed il presupposto per le
scelte innovative e le azioni di
razionalizzazione e riprogettazione dei servizi, nell’ottica del miglioramento
del CNEL. Le attività di
formazione sono in particolare rivolte a:
- valorizzare il patrimonio professionale presente;
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di garantire l’operatività dei
servizi migliorandone la
qualità e l’efficienza;
- garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove
metodologie
lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle
prassi lavorative
alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni
legislative;
- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle
potenzialità dei dipendenti in
funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure
professionali
polivalenti;
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei
livelli di qualità ed
efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di
cambiamento organizzativo.”
Art. 8
Destinatari e procedure della formazione
1. Dopo l’art. 48 (La formazione: obiettivi e strumenti) del CCNL 14 febbraio
2001, è aggiunto il seguente art. 48/bis
(Destinatari e procedure della formazione):
“1. L’attività formativa si realizza attraverso piani e programmi formativi, di
addestramento,
aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi definiti in conformità delle
linee di indirizzo concordate
nell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. 4 (contrattazione
integrativa), comma 3, lett. C,
del CCNL 14 febbraio 2001. I suddetti piani e programmi, in coerenza con l’art.
7-bis del d.lgs. n.
165/2001, sono definiti attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi rilevati,
in relazione alle innovazioni
tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di mobilità, ai processi di
reclutamento di nuovo
personale, ai programmi di sviluppo della qualità dei servizi, alle esigenze di
accrescimento e sviluppo
professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione
professionale del personale.
Gli stessi piani e programmi individuano anche le risorse finanziarie da
destinare alla formazione, ivi
comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento nazionali o
comunitari, nonché i soggetti
esterni, tra quelli di cui al comma 6, che saranno coinvolti nella realizzazione
delle attività programmate.
2. La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante
corsi teorico-pratici di
intensità e durata coerente con le attività da svolgere, in base a programmi
definiti dall’ente ai sensi del
comma 1.
3. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle
amministrazioni di
appartenenza, salvo per i corsi di cui al comma 4, lettera b).
4. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e
quali facoltativo ed in
particolare stabiliscono:
a) le attività di formazione di base che si concludono con l’accertamento
dell’avvenuto
accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso
l’attribuzione
di un apposito attestato, da parte dei soggetti che l’hanno attuata;
b) i corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo di far conseguire ai
dipendenti il più alto
grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione;
c) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame
finale collegati alle
progressioni dei dipendenti all’interno del sistema di classificazione.
5. Per garantire l’obiettivo di una formazione permanente e diffusa, correlata
agli specifici contesti di
lavoro nonché a programmi di riqualificazione ad alto sviluppo informatico e
tecnologico, la
programmazione di cui al comma 1 definisce specifiche misure per realizzare
iniziative di formazione a
distanza, nonché attività formative basate su metodologie innovative, come ad
esempio la formazione
sul posto di lavoro, la formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro),
le comunità di
apprendimento e le comunità di pratica.
6. Nell’attuazione dei programmi delle suddette attività formative, il CNEL si
avvale della collaborazione
della agenzia per la formazione, degli istituti e delle scuole di formazione
pubblici, delle università e di
altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La
predisposizione dei programmi
concernenti sistemi informativi destinati al personale informatico è realizzata
in conformità agli indirizzi
ed alle direttive in materia emanate ai sensi dell’art. 7, lett. e) del d.lgs.
del 12 febbraio 1993, n. 39.
7. L’Ente può assumere iniziative finalizzate a realizzare percorsi di
formazione comuni ed integrati, con
altri enti del comparto, anche al fine di certificare lo sviluppo e la qualità
degli standard dei processi
formativi. Può inoltre promuovere iniziative ed indagini di interesse comune,
anche in riferimento al
processo di informatizzazione della pubblica amministrazione ed alla
realizzazione dei progetti promossi
dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
8. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, il CNEL
utilizza le risorse disponibili sulla
base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa
alla formazione, nonché
tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali, ad
esempio, il d.lgs. del 12
febbraio 1993, n. 39, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
9. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Ente
è considerato in servizio a
tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dello stesso ente.
10. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi
si svolgano fuori dalla sede di
servizio al personale spetta il trattamento di missione ove ne sussistano i
presupposti.
11. Il CNEL individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione
sulla base di criteri generali
definiti ai sensi dell’art. 4, comma 3. lett. c) (Contrattazione collettiva
integrativa) del CCNL del 14
febbraio 2001 e verificati ai sensi dell’art. 6, lett. A) (Sistema di
partecipazione - Informazione) del
medesimo CCNL, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive
dei vari uffici, nonché di
riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche
delle attitudini personali e
culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di
partecipazione, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 57, comma 1, lett. c) del d.lgs. 165 del 2001.
12. Per le necessità formative riguardanti personale di elevata qualificazione
ovvero relative a materie
attinenti le specifiche mansioni svolte, i dipendenti direttamente interessati
hanno la facoltà di
frequentare su loro richiesta motivata, corsi specifici anche non previsti dai
programmi dell’Ente, fruendo
di permessi non retribuiti, ai sensi delle vigenti normative in materia.
13. Il CNEL, di concerto con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8,
(soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa) comma 1, del CCNL del 14 febbraio 2001, possono
costituire un ente
bilaterale per la formazione.
14. Fino alla costituzione dell’ente bilaterale di cui al comma 13, continua ad
operare la Commissione
bilaterale costituita, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del CCNL del 14 febbraio
2001, come sostituito
dall’art. 24 del CCNL del 18 luglio 2006, di cui sono confermate le seguenti
funzioni:
a) acquisire dal CNEL gli elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni
formativi del personale;
b) formulare proposte in materia di formazione ed aggiornamento del personale,
per la
realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, con particolare
riferimento al comma 1;
c) effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi formativi e sulla
utilizzazione
delle risorse stanziate, anche con riferimento ai risultati della contrattazione
integrativa.
15. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una
quota annua non inferiore
all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL.
Ulteriori risorse possono
essere individuate considerando i risparmi derivanti dai processi di
riorganizzazione e dall’utilizzo di fondi
comunitari. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio
finanziario di riferimento sono
vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo per le medesime finalità.”
CAPO III
NORME DISCIPLINARI
Art. 9
Codice disciplinare
1 L’art. 61 (Codice disciplinare) del CCNL del 14 febbraio 2001, come modificato
dall’art. 28 del CCNL del 18
luglio 2006, è sostituito dal seguente:
“1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della
mancanza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165 del
2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in
relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di
norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o
imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
- all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
-alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai
precedenti
disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti;
b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate
nel biennio di
riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze,
una sanzione di
maggiore entità prevista nell’ambito del medesimo comma;
c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un’unica azione od
omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di
diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al
massimo della multa di
importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché
dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei
confronti del
pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati
o sui quali, in
relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro
nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi
del CNEL o di
terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
del CNEL, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio del CNEL e
destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo
della multa
oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di
particolare
gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali
ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell’assenza o
dell’abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della
violazione degli
obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli
utenti o ai
terzi;
c) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di
infortunio;
d) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi
negli ambienti di lavoro, anche con utenti, dipendenti o terzi;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti del CNEL, tenuto conto del rispetto
della libertà di
pensiero e di espressione ai sensi dell’art. 1 L. n. 300 del 1970;
g) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità
della persona;
h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assumano
forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni
fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia
stata
comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3
presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione di
somme o beni di spettanza o di pertinenza del CNEL o ad essa affidati, quando,
in relazione
alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di
controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento
negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e
denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un
altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano
lesivi della dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento
elettronici della presenza e
dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche
cartacee degli
stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o
permetta tali atti o
comportamenti;
h) alterchi con vie di fatto di particolari gravità negli ambienti di lavoro,
anche con utenti,
dipendenti o terzi;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere
precedenti, da cui sia comunque derivato danno grave all’Ente, agli utenti o a
terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è
privato della
retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene
corrisposta allo
stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 77
(retribuzione e sue
definizioni), comma 2, lett. a), nonché gli assegni del nucleo familiare ove
spettanti. Il periodo
di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di
servizio.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste
ai commi 3 e 4,
anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia
comportato
l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e
dalla
retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 4, lettera d);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dal CNEL per riconosciute e
motivate esigenze
di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di
mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dal CNEL quando l’assenza
arbitraria ed
ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni;
qualora il
dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una
situazione di
insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per
qualsiasi
fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di
servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici
e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un
danno in
ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o
fuori dal servizio
ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per
la sua specifica gravità.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o
diffamazioni verso il pubblico
o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur
non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto
individuale di
lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti
dolosi, che, pur non
costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire
la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
- per i delitti indicati nell’ art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b)
limitatamente
all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
f) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato
perché colto, in flagranza, a commettere reati di
peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per
le indagini
preliminari.
7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque
sanzionate secondo i
criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei
fatti sanzionabili, agli
obblighi dei lavoratori di cui all’art. 57 (doveri del dipendente), quanto al
tipo e alla misura delle
sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
8. Le modifiche apportate al codice disciplinare di cui al presente articolo,
devono essere
obbligatoriamente affisse in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i
dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applicano dal 15°
giorno successivo a
quello della affissione.”
Art. 10
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. L’art. 62/bis (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)
del CCNL del 14 febbraio 2001
introdotto dal CCNL del 18 luglio 2006, è sostituito dal seguente:
“ 1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza
penale il CNEL inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane
tuttavia sospeso fino alla
sentenza definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato
perché colto in flagranza a
commettere reati di peculato o concussione o corruzione, e l’arresto sia
convalidato dal giudice per le indagini
preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall’esito del procedimento
disciplinare si applica la
sanzione di cui all’art. 61 (codice disciplinare) comma 6. Analoga sospensione è
disposta anche nel caso in cui
l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare
già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando il CNEL venga a
conoscenza dell'esistenza di un
procedimento penale a carico del dipendente, per i medesimi fatti oggetto di
procedimento disciplinare,
questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001,
in linea generale, il
procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del presente articolo, è riattivato
entro 180 giorni da quando il
CNEL ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni
dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, il
procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando il CNEL ha avuto
notizia della sentenza
definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 61 (codice disciplinare),
come conseguenza delle condanne
penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha carattere
automatico essendo correlata
all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art.
5, comma 2 della legge n. 97 del
2001.
6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula
“il fatto non sussiste” o “
l’imputato non lo ha commesso”, si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.
. Ove nel procedimento
disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale
per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l’assoluzione sia
motivata “perché il fatto non
costituisce illecito penale” non escludendo, quindi, la rilevanza esclusivamente
disciplinare del fatto ascritto, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai
sensi dell’art. 129 c.p.p.,
pronunciata con la formula “ perché il fatto non sussiste”, ovvero “perché
l’imputato non lo ha commesso” si
applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare
sospeso, al dipendente, oltre ai
fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stato proscioglimento,
siano state contestate altre violazioni
oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce
reato” non escludendo quindi la
rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento
medesimo riprende per dette
infrazioni.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l’art. 1
della legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 61 (codice disciplinare), comma 5
lettera h) e comma 6, lett. b), e)
ed f), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha
diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su
sua richiesta, anche in
soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta
all’atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e
nella posizione economica in
cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia
intervenuta una nuova
classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il
convivente superstite e i figli hanno diritto
a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
sospensione o di licenziamento,
escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario”.
Art. 11
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. L’art. 63 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del
14 febbraio 2001, come
modificato dall’art. 30 del CCNL del 18 luglio 2006, è sostituito dal seguente:
“1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale
è sospeso d'ufficio dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o, comunque, dello
stato restrittivo della libertà.
2. Il CNEL, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione
della libertà personale, può
prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza
definitiva, alle medesime
condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della
retribuzione, anche nel caso in cui
venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale,
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o,
comunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della
sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell’art. 61 (codice disciplinare), commi 5 e 6.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall’art. 1,
commi 1 e 4-septies, lett. a),
b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del
1992.
5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001,
in alternativa alla sospensione
di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo
stesso art. 3. Per i
medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la
sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4 comma 1 della citata
legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’art.
62/bis (rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale), in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare
e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrisposti
un'indennità pari al 50% della
retribuzione indicata all’art. 77 ( retribuzione e sue definizioni), comma 2,
lett. a), nonché gli assegni
del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate
con la formula “ il fatto
non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha
commesso, quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato
con quanto dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi per
servizi speciali o per
prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda
per altre infrazioni, ai sensi
dell’art 62/bis (rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale),
comma 6, secondo
periodo, e comma 7, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle
sanzioni eventualmente
applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove
questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente
sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le
indennità o compensi
per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario
nonché i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio
disciplinare.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a cinque anni.
Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento
penale, è revocata e il
dipendente riammesso in servizio, salvo che, per i reati che comportano
l’applicazione delle sanzioni
previste ai commi 5 e 6 dell’art. 61 (codice disciplinare), l’Ente ritenga che
la permanenza in servizio
del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del
discredito che da tale
permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni
di opportunità e
operatività dell’Ente stesso. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti
motivi, la sospensione
dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il
procedimento disciplinare
comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale.”
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 12
Disposizioni particolari
1. Il comma 2 dell’art. 21 del CCNL del 14 febbraio 2001, è così sostituito:
“A domanda del dipendente sono inoltre concesse, nell’anno, 18 ore di permesso
retribuito per particolari motivi
personali e familiari debitamente documentati”.
2. Al comma 3 dell’art. 41 (Orario di lavoro) del CCNL 14 febbraio 2001, sono
soppresse le parole “l’orario di lavoro
massimo giornaliero è di nove ore.”
3. Il comma 5 dell’art. 46 (Reperibilità) del CCNL
14 febbraio 2001, è sostituito dal seguente:
“5. Il periodo di reperibilità di 12 ore continuative è remunerato con un
compenso compreso tra € 7,74 ed € 17,50,
la cui misura viene stabilita in sede di contrattazione integrativa. Detto
compenso è frazionabile in misura non
inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di
reperibilità. In tale ultimo caso, l’importo,
nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione integrativa, è maggiorato del
10% e, comunque, non potrà essere
superiore all’importo massimo stabilito dal presente comma.”
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Art. 13
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 2, Tabella A, del CCNL del
15 giugno 2007, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle
scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del
comma 1 sono rideterminati nelle misure e
alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità
di vacanza contrattuale prevista
dall’art. 2, comma 6, del presente CCNL.
Art. 14
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità,
sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita, sul TFR, sull’indennità di cui agli artt. 61,
comma 4 (codice disciplinare) e 63, comma
7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), del CCNL del 14
febbraio 2001, sull’equo indennizzo,
sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la
ritenuta in conto entrata Tesoro od altre
analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 13 (stipendio
tabellare) sono corrisposti integralmente alle
scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del biennio economico 2006-2007. Agli effetti del trattamento di fine
rapporto, dell’indennità di
buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c. si
considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3, dell’art. 36 (effetti dei nuovi
stipendi) del CCNL del 18 luglio 2006.
CAPO II
Art. 15
Indennità di amministrazione
1. L’indennità di cui all’art. 5 del CCNL 15 giugno 2007 è incrementata, con
decorrenza 1.1.2007, nelle misure
indicate nella Tabella C.
Art. 16
Integrazione della disciplina del Fondo unico
1. Con decorrenza 31.12.2007, al fine di incentivare la produttività dei
dipendenti, il Fondo unico di cui all’art. 71
(Fondo unico) del CCNL del 14 febbraio 2001 è incrementato di un importo pari ad
€ 11,71 mensili pro-capite per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2005.
2. Le parti confermano quanto previsto dall’art. 72, comma 2 lett. c) (Utilizzo
del Fondo unico) del CCNL del 14
febbraio 2001, in base al quale i passaggi di sviluppo economico nell’ambito di
ciascuna area, sono finanziati
esclusivamente dalle risorse del fondo unico di cui all’art. 71 (Fondo unico)
del medesimo CCNL. In tal senso,
la contrattazione collettiva integrativa individua, nell’ambito dello stesso
fondo, le risorse da destinare al
finanziamento degli sviluppi economici di cui al medesimo art. 18 (sviluppi
economici all’interno delle aree)
del CCNL del 18 luglio 2006. Dalla data di utilizzo delle risorse per le
finalità citate, il fondo viene ridotto delle
somme corrispondenti. Dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o
di passaggio di area del
dipendente, viene riassegnato al fondo, fatte salve le disposizioni di legge in
vigore, il differenziale tra il livello
retributivo posseduto ed il livello iniziale dell’area di appartenenza.
CAPO III
NORME FINALI DI PARTE ECONOMICA
Art. 17
Disposizioni particolari di parte economica
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 alla fascia retributiva A3 è riconosciuto un
ulteriore incremento annuo lordo
al fine di equipararne il valore economico a quello della fascia retributiva B1,
come previsto dalla Tabella B.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Posizione economica |
dal 1.1.2006 |
dal 1.1.07 (1) |
| C5 |
12,95 |
136,41 |
| C4 |
12,31 |
124,80 |
| C3 |
11,47 |
117,28 |
| C2 |
10,45 |
106,78 |
|
C1 |
19,54 |
97,67 |
| B4 |
9,54 |
97,67 |
| B3 |
9,23 |
94,94 |
| B2 |
8,73 |
91,01 |
|
B1 |
8,21 |
84,62 |
| A3 |
8,21 |
84,62 |
| A2 |
7,81 |
80,46 |
| A1 |
7,39 |
76,19 |
(1) L'incremento a decorrere dal
1.1.2007 comprende ed assorbe quello corrisposto dal 1.1.2006.
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12
mensilità
|
Posizione economica |
dal 1.1.2006 |
dal 1.1.2007 |
| C5 |
26.043,05 |
27.524,57 |
| C4 |
24.753,77 |
26.103,65 |
| C3 |
23.057,22 |
24.326,94 |
| C2 |
21.001,55 |
22.157,51 |
|
C1 |
19.179,40 |
20.236,96 |
| B4 |
19.179,40 |
20.236,96 |
| B3 |
18.552,17 |
19.580,69 |
| B2 |
17.552,60 |
18.539,96 |
|
B1 |
16.515,54 |
17.432,46 |
| A3 |
16.362,11 |
17.432,46 |
| A2 |
15.698,31 |
16.570,11 |
| A1 |
14.864,39 |
15.689,99 |
Tabella C
Incrementi mensili indennità di amministrazione
Valori in Euro per 12
mensilità
|
Posizione economica |
Incremento mensile
dal 1.1.2007 |
Nuovo valore annuale
al 1.1.2007 |
| C5 |
6,71 |
8.718,12 |
| C4 |
6,42 |
8.707,44 |
| C3 |
5,93 |
8.690,76 |
| C2 |
5,45 |
8.109,00 |
|
C1 |
4,96 |
7.799,28 |
| B4 |
4,96 |
6.720,84 |
| B3 |
4,77 |
6.714,96 |
| B2 |
4,57 |
6.706,56 |
|
B1 |
4,28 |
6.426,12 |
| A3 |
4,28 |
5.658,12 |
| A2 |
4,09 |
5.653,44 |
| A1 |
3,79 |
5.624,04 |
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
L’Aran precisa che l’applicazione della disciplina contrattuale avverrà nel
rispetto delle norme inderogabili di legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti concordano che, nelle more della definizione della disciplina
contrattuale ed in attuazione del principio
generale di estensione analogica delle norme, nel caso di assoluzione con
sentenza passata in giudicato del dipendente
cui sia stata comminata la sanzione del licenziamento per le fattispecie di cui
alla lett. f), comma 6, dell’art. 61 (codice
disciplinare) del CCNL del 14 febbraio 2001, come sostituito dall’art. 9 del
presente CCNL, trovi applicazione la
disposizione di cui al comma 9 dell’art. 62 bis (rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale) del CCNL
del 14 febbraio 2001, come introdotto dal CCNL del 18 luglio 2006 e sostituito
dall’art. 10 del presente CCNL, in
materia di riammissione in servizio.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano che nel caso di assoluzione con sentenza passata in
giudicato del dipendente cui sia stata
comminata la sanzione del licenziamento per le fattispecie di cui alla lett. f),
comma 6, dell’art. 61 (codice disciplinare)
del CCNL del 14 febbraio 2001, come sostituito dal presente CCNL, trovi
applicazione la disciplina generale contenuta
nella legge n. 300 del 1970, in materia di risarcimento, ai sensi dell’art. 51
del d.lgs. n. 165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In coerenza con l'analoga dichiarazione sottoscritta in sede di Contratto
Collettivo Quadro per la definizione
dei Comparti di Contrattazione per il quadriennio 2006 - 2009, in considerazione
dell'importanza di snellire
ed accelerare il complesso delle procedure di contrattazione pubblica, le parti
sottolineano l'opportunità di
una riconduzione degli Enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, e, quindi, nello
specifico del CNEL, all'interno dei comparti ed aree di contrattazione di cui
all'art. 40 dello stesso decreto, e
ritengono che le obiettive specificità possano trovare la giusta tutela nei CCNL
di comparto e, in particolare,
nelle sessioni di contrattazione integrativa.
Pertanto, i dichiaranti sollecitano l'adozione di uno o più coerenti
provvedimenti modificatori del dettato
dell'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
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