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IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL
PERSONALE
NON DIRIGENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL)
BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009
Il giorno 11 settembre 2009 alle ore 13,00 presso la sede dell’Aran, ha avuto
luogo l’incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri
(firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
| Organizzazioni sindacali: |
|
Confederazioni: |
| |
|
|
| CGIL FP |
|
CGIL |
| CISL/FPS (firmato) |
|
CISL (firmato) |
| UIL/PA (firmato) |
|
UIL (firmato) |
| UGL/FEDEP (firmato) |
|
UGL (firmato) |
| COBAS PI |
|
COBAS |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale non dirigente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)
per il biennio economico 2008 –
2009.
INDICE
TITOLO I -
Disposizioni generali
Art. 1 -
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
TITOLO II -
Rapporto di lavoro
CAPO I -
VALUTAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI
Art. 2 -
Valutazione e misurazione dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici
Art. 3 -
Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative
TITOLO III -
Trattamento economico
Art. 4 -
Stipendio tabellare
Art. 5 -
Effetti dei nuovi stipendi
Art. 6 -
Fondo unico di amministrazione
Art. 7 -
Indennità d’amministrazione
Tabella A -
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella B -
Nuova retribuzione tabellare annua
Tabella C -
Incrementi mensili indennità di amministrazione
CNEL
CCNL
BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale stipulato ai sensi dell’art. 70,
comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale -
esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro
(d’ora in avanti CNEL o amministrazione).
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel
testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e
del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei
precedenti CCNL.
TITOLO II
Rapporto di lavoro
CAPO I
VALUTAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI
Art. 2
Valutazione e misurazione dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici
1. Nell’ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento
dell’organizzazione e dell’attività, il CNEL, nel
perseguimento dei propri fini istituzionali, ispira la propria azione a logiche
di implementazione dello sviluppo delle
capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intende
conseguire.
2. A tal fine, l’Amministrazione si dota di strumenti idonei a consentire una
“gestione orientata al risultato”, che
comporta, in via prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la
predisposizione di appositi programmi di azione,
rispondenti alle indicazioni politiche e normative ricevute, che ne consentano
la realizzazione.
3. Tali programmi di azione, inoltre, saranno principalmente destinati:
- alle attività dell’Amministrazione, in relazione alle proprie competenze
istituzionali;
- agli utenti interni, che per lo più svolgono un’attività di supporto
dell’Amministrazione oppure a vantaggio
degli stessi dipendenti della medesima.
4. Nella programmazione delle attività da porre in essere, si dovranno prendere
in considerazione anche specifiche
aree di risultato concernenti:
a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi
istituzionali che assumono
particolare valore per la collettività;
b) l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e
dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche
attraverso l’ampliamento degli orari e la riduzione dei tempi di attesa, nonché,
in generale, dei tempi di
svolgimento delle attività;
c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne,
amministrative e di
supporto;
d) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione.
5. In questo quadro di riferimento, il CNEL assicura l’istituzione di un sistema
di valutazione delle proprie attività
ispirato a principi e criteri altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia
una valenza meramente formale ed a
favorire la concreta verifica della gestione delle risorse utilizzate e della
corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi
standard di qualità.
6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, il CNEL dovrà, in ogni
caso, tenere presenti le seguenti
metodologie:
- individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;
- identificazione dei processi nei quali si articola l’azione;
- individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle
competenze ed alle professionalità
coinvolte;
- indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.
7. Con cadenza annuale, il CNEL deve procedere alla valutazione dei risultati
ottenuti, anche attraverso la misurazione
della maggiore produttività conseguita, dei gradi e dei livelli di
soddisfacimento espressi dall’utenza, nonché dei servizi
e prodotti resi, verificandone la implementazione del livello qualitativo e
quantitativo. La valutazione finale può essere
preceduta da fasi intermedie di verifica del processo di conseguimento degli
obiettivi prefissati, che possono consentire
eventuali interventi correttivi, in presenza di scostamenti o criticità, e
limitare i casi di mancato raggiungimento degli
stessi.
8. Il CNEL deve rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in
termini di risultati conseguiti, costi sostenuti,
risorse umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità.
Tali risultati vengono utilizzati
dall’Amministrazione anche per definire successive misure di miglioramento
dell’attività e sono oggetto di monitoraggio
e valutazione da parte delle competenti strutture di controllo interno.
9. Le parti concordano sull’esigenza di individuare, anche attraverso
l’istituzione di apposite Commissioni, sedi e
momenti di incontro tra Amministrazione, organizzazioni sindacali in merito alla
misurazione dell’attività e delle
prestazioni ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di
predisposizione dei programmi di azione.
10. La verifica dell’attività amministrativa nel suo complesso, come delineata
nei precedenti commi, costituisce un
momento essenziale e preventivo che potrà consentire la valutazione, secondo
canoni di oggettività e trasparenza,
delle strutture/uffici e di tutto il personale, secondo quanto previsto
dall’art. 6 del CCNL del 18 novembre 2008.
Art. 3
Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative
1. Nell’ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura può adottare
procedure per la definizione di specifici
progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento dell’attività delle
medesime, finalizzati al progressivo sviluppo
organizzativo e gestionale.
2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze
effettive dell’amministrazione ed
apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività ordinaria
della struttura interessata
prioritariamente nell’ambito delle aree di risultato di cui all’art. 2, comma 4
e, in tale ottica, possono essere collegati a
meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed individuale.
3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri
generali, integrabili dal CNEL:
-
in presenza di progetti e/o programmi pluriennali il dirigente dovrà in ogni
caso prevedere che la verifica dei
risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi
preventivamente fissati;
-
con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti i
dirigenti attribuiscono i trattamenti
accessori.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate secondo le
procedure di cui all’articolo 6 del CCNL del
18 novembre 2008. E’ disapplicato il comma 2 dell’art. 6 del CCNL del 18
novembre 2008.
TITOLO III
Trattamento economico
Art. 4
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 13 CCNL del 18 novembre
2008, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A ed alle
scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del
comma 1 sono rideterminati nelle
misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di
vacanza contrattuale, secondo le
previsioni dell’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 5
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita, sul TFR, sull’indennità di cui all’art. 9, comma 4
(codice disciplinare) ed all’art. 11,
comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 18
novembre 2008, sull’equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi,
comprese la ritenuta in conto entrata
Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 4 sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del
biennio economico 2008-2009. Agli effetti del trattamento di fine rapporto,
dell’indennità di buonuscita, di
licenziamento, nonché di quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 14 del CCNL del 18
novembre 2008.
Art. 6
Fondo unico di amministrazione
1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico di
amministrazione di cui all’art. 71 (Fondo
unico) del CCNL del 14 febbraio 2001, sarà integrato sulla base di specifiche
disposizioni di legge, come segue:
- le risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui
all’art. 67 comma 5, del D.L. n. 112 del
25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008, che saranno recuperate, con
le modalità previste
dall’art. 61, comma 17;
- una quota parte degli eventuali risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34
dell’art. 2, della legge 203 del
2008 (finanziaria per il 2009), realizzati per effetto di processi
amministrativi di razionalizzazione e riduzione
dei costi di funzionamento dell’amministrazione, attivati in applicazione del
citato D.L. n. 112 del 2008, che
possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a
seguito di verifica semestrale
effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 2,
comma 33 della medesima legge
finanziaria.
Art. 7
Indennità d’amministrazione
1. L’indennità di cui all’art. 15 del CCNL del 18 novembre 2008 è incrementata,
con decorrenza dal 1.1.2009, nelle
misure previste nell’allegata Tabella C.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
|
Posizione economica |
Dal 1.4.2008 |
Rideterminato dal 1.7.2008 (1) |
Rideterminato dal 1.1.2009 (2) |
| C5 |
11,00 |
18,34 |
103,06 |
| C4 |
10,46 |
17,43 |
96,50 |
| C3 |
9,74 |
16,23 |
89,45 |
| C2 |
8,87 |
14,79 |
81,52 |
|
C1 |
8,10 |
13,50 |
75,39 |
| B4 |
8,10 |
13,50 |
75,39 |
| B3 |
7,84 |
13,06 |
73,22 |
| B2 |
7,42 |
12,36 |
70,09 |
|
B1 |
6,98 |
11,63 |
64,94 |
| A3 |
6,91 |
11,52 |
64,94 |
| A2 |
6,63 |
11,05 |
61,75 |
| A1 |
6,28 |
10,47 |
58,47 |
(1) Il valore a decorrere dal
1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.
(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento
corrisposto dal 1.7.2008.
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui
aggiungere la 13^ mensilità
|
Posizione economica |
Dal 1.4.2008 |
Dal 1.7.2008 |
Dal 1.1.2009 |
| C5 |
27.656,57 |
27.744,65 |
28.761,29 |
| C4 |
26.229,17 |
26.312,81 |
27.261,65 |
| C3 |
24.443,82 |
24.521,70 |
25.400,34 |
| C2 |
22.263,95 |
22.334,99 |
23.135,75 |
|
C1 |
20.334,16 |
20.398,96 |
21.141,64 |
| B4 |
20.334,16 |
20.398,96 |
21.141,64 |
| B3 |
19.674,77 |
19.737,41 |
20.459,33 |
| B2 |
18.629,00 |
18.688,28 |
19.381,04 |
|
B1 |
17.516,22 |
17.572,02 |
18.211,74 |
| A3 |
17.515,38 |
17.570,70 |
18.211,74 |
| A2 |
16.649,67 |
16.702,71 |
17.311,11 |
| A1 |
15.765,35 |
15.815,63 |
16.391,63 |
Tabella C
Incrementi mensili indennità di amministrazione
Valori in Euro per 12
mensilità
|
Posizione economica |
Incremento mensile
dal 1.1.2009 |
Nuovo valore annuale
al 1.1.2009 |
| C5 |
7,80 |
8.811,72 |
| C4 |
7,46 |
8.796,96 |
| C3 |
6,89 |
8.773,44 |
| C2 |
6,33 |
8.184,96 |
|
C1 |
5,76 |
7.868,40 |
| B4 |
5,76 |
6.789,96 |
| B3 |
5,54 |
6.781,44 |
| B2 |
5,31 |
6.770,28 |
|
B1 |
4,97 |
6.485,76 |
| A3 |
4,97 |
5.717,76 |
| A2 |
4,75 |
5.710,44 |
| A1 |
4,41 |
5.676,96 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Con riferimento all’art. 6, comma 1, primo alinea (Fondo unico di
amministrazione), le parti convengono sulla
necessità che il recupero delle risorse ivi previste avvenga entro la fine
dell’anno in corso.
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