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Versione Stampabile
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per le Lavoratrici e i Lavoratori
delle Cooperative del Settore Socio-Sanitario Assistenziale Educativo
e di Inserimento
Lavorativo
CCNL Cooperative
Sociali
Verbale di accordo
ANCST-LEGACOOP,
Federsolidarietà-Confcooperative, AGCI Solidarietà e Funzione
Pubblica-CGIL, F.P.S.-CISL, FISASCAT-CISL, UIL FPL hanno raggiunto, in
data odierna, l’intesa sull’allegata ipotesi di rinnovo contenente le
modifiche del CCNL 8/06/00 per le lavoratrici e i lavoratori delle
cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di
inserimento lavorativo- Cooperative Sociali.
Le parti hanno sottoscritto la presente
ipotesi di accordo che sarà sottoposta dalle OO.SS. alla consultazione dei
lavoratori.
Roma, 26 maggio 2004
| ANCST-LEGACOOP |
Funzione Pubblica-CGIL |
| FEDERSOLIDARIETA’-CONFCOOPERATIVE |
FISASCAT-CISL |
| AGCI-SOLIDARIETA’ |
F.P.S.-CISL |
| |
UIL-FPL |
CCNL per le lavoratrici e
i lavoratori delle
cooperative del settore
socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo
Le parti si danno reciprocamente atto
che, con l’accordo di rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori
delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di
inserimento lavorativo, sottoscritto in data odierna, si è proceduto al
recupero del differenziale tra inflazione reale ed inflazione programmata
riferito al biennio 2000/2001, nonché all’erogazione di quanto spettante
in relazione all’inflazione reale verificatasi nel biennio 2002/2003. Le
parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che con lo stesso accordo
odierno di rinnovo del CCNL si sono presi a riferimento per il biennio
2004/2005 i seguenti tassi di inflazione,indice FOI,: 1,7% per l’anno 2004
e 1,5% per l’anno 2005.
In considerazione della dinamica di
scostamento fra il tasso di inflazione programmata per il 2004 e
l'inflazione tendenziale in essere alla data di stipula dell'accordo di
rinnovo economico del CCNL, si è proceduto ad una ulteriore rivalutazione
dei minimi contrattuali conglobati mensili a regime pari allo 0,7%. Tale
incremento percentuale è inteso quale anticipo sul recupero del
differenziale fra inflazione reale e inflazione programmata riferito al
biennio 2004/2005.
Roma, 26 maggio 2004
| ANCST-LEGACOOP |
Funzione Pubblica-CGIL |
| FEDERSOLIDARIETA’-CONFCOOPERATIVE |
FISASCAT-CISL |
| AGCI-SOLIDARIETA’ |
F.P.S.-CISL |
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UIL-FPL |
Art. 10
Struttura della contrattazione
In applicazione delle regole sugli assetti
contrattuali definiti dal Protocollo sulla Politica dei Redditi del
23/7/93, confermate dal Patto Sociale del 22/12/98, la struttura della
contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
1. Il Contratto nazionale.
a. Ruolo e riferimenti.
Il CCNL ha il ruolo di unificante
centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione
delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro
che si svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione delle materie
rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
Per quanto concerne gli effetti economici
da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati
assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi.
Nel determinare tali effetti, si tiene
conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi,
dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle
retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione
economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del
mercato del lavoro del settore.
b. Procedure di rinnovo.
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono
le seguenti:
- disdetta: almeno 2 mesi prima della
scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
- invio piattaforma: almeno 1 mese prima
della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
- inizio trattativa: entro 20 giorni dal
ricevimento della piattaforma.
Nel mese antecedente la scadenza del CCNL,
ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e
per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno
iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma
oltre i limiti di tempo di cui al comma 1, la norma di cui al comma 2 avrà
efficacia limitatamente ai 2 mesi successivi alla presentazione della
piattaforma medesima.
Ove tale condizione venga violata,
l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lett. c. del presente
articolo verrà anticipata di 3 mesi se della violazione è responsabile la
parte datoriale e posticipata di 3 mesi rispetto alla normale decorrenza
se responsabili sono le OO.SS. dei lavoratori.
In caso di mancata o ritardata disdetta del
CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno.
c. Indennità di vacanza contrattuale.
A decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo
la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di
presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma 1 della lett.
b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i
lavoratori un'indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso
annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi
contrattuali vigenti.
Dall'inizio del 7° mese di vacanza
contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso d'inflazione
programmato.
2. Il Contratto Territoriale
Le parti si danno reciprocamente atto che
il contratto territoriale richiede nel settore il perseguimento di
omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del
mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici
e dei lavoratori.
Il contratto territoriale potrà essere di
livello provinciale o subregionale o regionale; tali livelli sono tra loro
alternativi.
Il contratto territoriale riguarda materie
ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto
nazionale. Tale contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto delle
specifiche clausole di rinvio previste dal presente contratto ed ha
competenza nel definire l’Elemento Retributivo Territoriale.
In conseguenza di ciò le materie di
competenza del Contratto Territoriale sono esclusivamente le seguenti:
a) definizione delle modalità atte a
permettere l’accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati
all’attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento
professionale nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 69;
b) utilizzo del mezzo proprio di trasporto,
per ragioni di servizio (art. 46);
c) attività di soggiorno (art. 82);
d) inquadramento profili professionali non
specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di
classificazione di cui all’art. 47, garantendo la coerenza con lo stesso;
e) Elemento Retributivo Territoriale.
L’Elemento Retributivo Territoriale è
strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese del
territorio coinvolto, in termini di produttività, qualità o altro dato
denotante la competitività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi svolti.
Pertanto al fine della definizione di tale elemento territoriale le parti
valuteranno in particolare gli andamenti di tutti o alcuni dei seguenti
indicatori determinati nella loro dimensione regionale e valutati anche
alla luce di eventuali specificità territoriali, rilevati dai
corrispondenti Osservatori Regionali:
1) differenza media percentuale tra le basi
d’asta e l’incremento determinato dal CCNL;
2) rapporto fatturato/occupato, tenendo
conto delle dinamiche occupazionali;
3) rapporto fatturato/costo del lavoro;
4) tempi medi di pagamento da parte della
committenza;
5) durata media degli appalti;
6) gamma di tipologie di servizio offerte e
di professionalità impiegate;
7) eventuali ulteriori indicatori potranno
essere definiti nel confronto regionale di cui di seguito nel presente
articolo.
L’erogazione dell’Elemento Retributivo
Territoriale avrà, quindi, le caratteristiche di non determinabilità a
priori e di variabilità e, in quanto incerta nella corresponsione e
nell’ammontare, sarà utile per l’applicazione del particolare regime
contributivo di cui all’art. 2 della legge 23 maggio 1997 n. 135 e
successive integrazioni.
Lo stesso Elemento Retributivo Territoriale
sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, poiché la
correlazione ai risultati conseguiti è assunta dalle parti quale parametro
di definizione per la corresponsione e l’ammontare.
La titolarità del contratto territoriale è
delle rispettive rappresentanze territoriali delle parti firmatarie del
presente contratto.
Le piattaforme rivendicative per la
contrattazione di secondo livello,ai sensi del presente rinnovo
contrattuale, saranno predisposte e fatte pervenire dalle Organizzazioni
Sindacali titolari alle rispettive rappresentanze delle Associazioni
Cooperative non prima del 1 gennaio 2005.
Il contratto territoriale non potrà
produrre effetti economici anteriori a tale data.
Entro il 1 novembre 2004, ove non si sia
già provveduto, a livello regionale, in appositi incontri tra le OO.SS. e
le Associazioni Cooperative si procederà alla definizione degli ambiti
territoriali per i quali verranno predisposte le piattaforme
rivendicative.
Nell’ambito degli stessi incontri potranno
essere concordati ulteriori indicatori, oltre quelli già indicati ai punti
da 1 a 6, atti a favorire la definizione dell’Elemento Retributivo
Territoriale.
Nel caso di decisione di ambito provinciale
e/o subregionale per la predisposizione delle piattaforme, verranno
previsti modi e strumenti per un coordinamento regionale delle varie fasi
negoziali.
L’impegno comune delle parti è che il
confronto sulle piattaforme rivendicative e la conclusione dello stesso,
si realizzi nei tempi più celeri possibili, garantendo per i primi 60 gg.
dalla presentazione, che le parti non assumeranno iniziative unilaterali
ne’ procederanno ad azioni dirette.
Qualora si creassero nel confronto
condizioni di non realizzazione degli Accordi le parti congiuntamente
possono richiedere la mediazione da parte rispettivamente della struttura
nazionale per le contrattazioni regionali e delle strutture regionali per
contrattazioni provinciali o subregionali.
Il contratto di secondo livello avrà durata
quadriennale e si intenderà tacitamente rinnovato qualora non sia
disdettato almeno due mesi prima della sua scadenza.
Il contratto di secondo livello può
prevedere procedure di monitoraggio di alcuni istituti e degli effetti
dell’accordo stesso da affidare agli Osservatori competenti.
Le parti ribadiscono infine che le
condizioni di trattamento contrattuale valide per i servizi effettuati in
ciascun territorio sono quelle derivanti da quanto previsto dal presente
Contratto e dai contratti di secondo livello vigenti per lo stesso
territorio, salvo quanto previsto dall’art. 76.
Dichiarazione a verbale
congiunta
Le OO.SS. nel caso di decisione di ambito
di contrattazione di secondo livello, provinciale e/o sub-regionale, per
la predisposizione delle piattaforme, si impegnano a presentarle in tutta
la realtà regionale.
In caso di mancato rispetto del precedente
impegno da parte delle OO.SS., le Associazioni cooperative assumeranno un
orientamento teso a favorire omogeneità territoriale.
Art. 11
Norme di garanzia del
funzionamento dei servizi essenziali.
In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e dalla legge
83/2000, le parti individuano in ambito
socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali:
- le prestazioni medico sanitarie,
l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la
confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a:
- persone non autosufficienti;
- minori;
- soggetti affidati a strutture tutelari o
a servizi di assistenza domiciliare.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui
sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni
indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente garantiti.
Al fine di una corretta applicazione delle
norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le
parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai
servizi essenziali sopra individuati.
A livello aziendale potranno, inoltre,
essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del
presente articolo.
Nota a verbale
Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla
firma del presente ccnl, a definire un accordo sulla regolamentazione del
diritto di sciopero ai sensi della L. 146/90 e successive modificazioni.
Art. 24
Documenti di lavoro.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge
31 dicembre 1996 n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968 n. 15 e successive
modificazioni e/o integrazioni,all'atto dell'assunzione la lavoratrice e
il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti:
- scheda anagrafica e professionale (in
sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al
collocamento);
- stato di famiglia;
- residenza anagrafica;
- libretto di idoneità sanitaria (ove
previsto);
- fotocopia di codice fiscale;
- fotocopia documento di riconoscimento
valido;
- certificato di iscrizione all'albo/ordine
professionale (se obbligatorio);
- eventuale libretto di pensione;
- certificato che attesta il grado di
istruzione e di qualifica.
E’ ammesso l’autocertificazione per i
documenti ove previsto da norme di legge.
La lavoratrice e il lavoratore dovrà
comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti
all'atto dell'assunzione.
Art. 26
Lavoro a
tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di
cui al D.lgs. n°61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la
funzione di:
-
favorire la flessibilità della
prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa,
tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in
genere;
-
consentire il soddisfacimento di esigenze
individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze
della cooperativa.
Il contratto di lavoro a tempo parziale può
essere stipulato nelle seguenti forme:
- di tipo orizzontale,
- di tipo verticale,
- di tipo misto, una combinazione tra le
due precedenti fattispecie. Ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata
la maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale
viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari
all’importo erogato a tale titolo con l’ultima mensilità.
Il rapporto a tempo parziale si attiva
nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di
entrambe le parti.
Le parti, ai fini della applicazione del
comma 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dell’art. 5 del
D.lgs. n°61/2000 concordano quanto segue:
- le modalità per l’informazione e per la
formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta
saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui
all’art. 9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del
diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche
garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle
procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle
procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci
giorni.
Le imprese, altresì, procederanno
semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a
tempo pieno.
Inoltre il rapporto di lavoro a tempo
parziale è regolato come segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione
dovranno essere specificati:
-
l’eventuale periodo di prova;
-
ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.lgs.
n°61/2000, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione
temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese,
all’anno;
-
la qualifica assegnata.
B) La prestazione individuale sarà fissata
tra le parti in misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto
rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto
rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto
rispetto al normale orario annuale
I contratti individuali già stipulati alla
data di firma del presente contratto sono comunque da ritenersi validi.
E' ammessa la stipula di contratti con un
minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di
lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al
31/12 dell’anno precedente. La presente limitazione non si applica alle
Cooperative di tipo “B” di cui all’art. 1 L. 381/91, previa verifica in
sede di commissioni miste paritetici.
Qualora non sia possibile il raggiungimento
di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto
che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità
della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la
cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano
impedimenti di natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da
criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel caso in cui la lavoratrice o il
lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti la attività
lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per
il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto
all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso
delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di
criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello.
Nei casi di disponibilità di nuove
prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico
produttive, nell’ambito del confronto con le RSA, ricercherà soluzioni per
un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. In tale
ambito di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del
consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si
effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro
supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di
lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano
svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente
come media).
C) Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 61/2000
alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale
possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L’eventuale
rifiuto, adeguatamente motivato, non costituisce infrazione disciplinare
né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E’
ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50%
dell’orario individuale settimanale per il part-time di tipo orizzontale,
fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8
ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate,
nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari
prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno
retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi
dell’art. 3 comma 4, 2° periodo del D.lgs. n° 61/2000٭ pari al 27% della
retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art. 74. Pertanto le ore
supplementari recuperate non incideranno su alcun istituto differito
derivante da legge o da contratto. Sulle ore di lavoro supplementare non
maturano ratei di ferie, permessi e tredicesima,TFR ed ogni altro elemento
differito della retribuzione, i quali rientrano nella percentuale di
maggiorazione del 27%.
Il lavoro supplementare di cui ai periodi
precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive:
- garantire la continuità delle prestazioni
all’utenza;
- punte di intensa attività con cui non sia
possibile sopperire con il normale organico;
- per sostituzione di assenze con diritto
alla conservazione del posto di lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale o misto, anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e
contrattuale prevista per tale istituto.
٭ e, quindi comprensiva di tutti gli
effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali,
D) Ai sensi e nel rispetto dell’art. 3 commi
da 7 a 10 (clausole flessibili) del D.lgs. n°61/2000 e successive
modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal
lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto,occasione nella quale
è possibile per il lavoratore richiedere l’assistenza di un componente
dell’RSA da egli indicato,ha il potere di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in caso di
tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti
possono stabilire, in caso di tempo parziale orizzontale, un arco
temporale nella giornata,in caso di tempo parziale verticale, un arco di
periodo con riferimento alla settimana, al mese, all’anno, e in caso di
tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione
delle due ipotesi sopra prospettate all’interno del quale può essere
espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i
tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione
nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo
superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale,
si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile
derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale
sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per
le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa
con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30%
vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni
giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale o misto possono essere stabilite,con apposito patto
similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, anche clausole
elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei
quale non era prevista). Qualora vi sia prestazione lavorativa con
variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30%
dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una
maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto
individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale
al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle
quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini
del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto
individuale per ogni giornata interessata.
In caso di aumento della prestazione nelle
giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno
utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lettera D).
Durante il corso di svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di
stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore
del datore di lavoro, il lavoratore potrà denunciare il patto in cui ai
commi precedenti in forma scritta, accompagnando alla denuncia
l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni1. gravi esigenze
di carattere familiare; 2. esigenze di tutela della salute certificate dal
competente servizio sanitario pubblico; 3. necessità di attendere ad altra
attività lavorativa subordinata o autonoma; 4.attività di studio e
formazione di cui all’art. 68 e art. 69 del presente CCNL. Tali
motivazione devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con
quanto concordato nel patto citato.
E’ data comunque facoltà al lavoratore di
concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle
clausole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il
periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte
F) La retribuzione oraria si ottiene come
stabilito dall’articolo 69.74.
L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo
parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione
e confronto tra le parti a livello aziendale in particolare modo per
quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
Le novità introdotte nel presente articolo
rispetto all’art. 26 del CCNL 8/6/2000 entrano in vigore dal primo giorno
del mese successivo alla firma del presente contratto.
Impegno tra le parti
Le parti, dandosi reciprocamente atto che
il presente articolo viene definito sulla base dell’attuale
regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale definite con il
D.lgs. 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni, si impegnano a
definire le opportune armonizzazioni o variazioni al testo dello stesso
articolo in caso di modifiche della citata regolamentazione legislativa
entro un mese dalla loro adozione.
Art. 27
Contratti di formazione e
lavoro (CFL) e contratto di inserimento
Per l'assunzione di personale con CFL si fa
riferimento all'accordo interconfederale del 5.10.95 intercorso in
materia.
In riferimento a quanto previsto nella
apposita tabella allegata a tale accordo, concernente i livelli da
escludersi e l'individuazione delle professionalità intermedie ed elevate,
in considerazione dei contenuti del presente CCNL, la sezione relativa
risulta così modificata:
- professionalità da escludersi: quelle
relative ai livelli 1°, 2°, 3°;
- professionalità intermedie: quelle
relative ai livelli 4°, 5°;
- professionalità elevate: quelle relative
ai livelli 6°, 7°, 8°, 9°, 10°.
Nota a verbale
il presente articolo mantiene i propri
effetti secondo le condizioni previste dall’accordo interconfederale in
materia sottoscritto il 23 ottobre 2003.
per quanto riguarda la normativa sul
contratto di inserimento prevista dalla D.lgs. 276/03 art. 54, si fa
riferimento all’accordo interconfederale del 11 febbraio 2004, che si
allega.
Articolo 31
Lavoro temporaneo
Per l’assunzione di personale con contratto
di lavoro temporaneo le parti recepiscono i contenuti dell’accordo
interconfederale del 23 luglio 1998 intercorso in materia, che fa parte
integrante del presente CCNL.
Le parti si impegnano a definire
nell’ambito del prossimo rinnovo del CCNL le apposite modifiche in
applicazione di quanto previsto dall’art. 20 della d.lgs. 276/03.
Art. 38
CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Art. 39
ARBITRATO
Le parti convengono di cancellare le due
dichiarazioni a verbale.
COMMISSIONE STUDIO PER CLASSIFICAZIONE: (da
inserire in coda art. 47)
La capacità e la responsabilità nel lavoro
del personale addetto, per la rilevanza propria che assumono in ambito
socio-sanitario-assistenziale-educativo e dell’inserimento lavorativo,
necessitano di interventi che ne promuovano lo sviluppo in coerenza, da un
lato con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio,
dall’altro con quelle organizzative di efficienza e produttività delle
aziende.
In un contesto di grande e rapida
evoluzione e diffusione dei servizi resi, inevitabilmente si intrecciano
con maggiore frequenza i rapporti intercorrenti tra: organizzazione, nuove
professionalità e sistemi di inquadramento del personale.
La richiesta disponibilità all’integrazione
e all’intercambiabilità delle mansioni, alla polivalenza dei propri
compiti, all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche
nell’ambito di diverse situazioni lavorative, potranno rivelarsi elementi
positivi anche in relazione allo sviluppo professionale.
Le parti convengono di costituire una
commissione paritetica nazionale che abbia il compito di:
-
• Svolgere una analisi approfondita della
realtà e delle esigenze specifiche del settore della cooperazione sociale
in riferimento alla tematica di cui trattasi;
-
• Studiare, in coerenza con tale analisi,
le eventuali e possibili ipotesi e proposte di evoluzione ed aggiornamento
del sistema di classificazione del lavoro e dell’inquadramento degli
addetti del settore della cooperazione sociale socio sanitaria
assistenziale educativa e dell’inserimento lavorativo,utili a consentire
un corretto equilibrio tra gli obiettivi di efficacia ed innovazione
organizzativa delle aziende e le esigenze di valorizzazione e sviluppo
professionale dei lavoratori e delle lavoratrici.
Tale commissione dovrà essere composta da
12 componenti, si insedierà entro il 30 giugno 2004 e riferirà alle
delegazioni trattanti con cadenza quadrimestrale sull’andamento dei lavori
e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire elementi utili ed
approfondimenti in vista del prossimo rinnovo contrattuale.
Titolo VII
ORARIO DI
LAVORO
Art. 51
Orario di lavoro
L'orario settimanale ordinario di lavoro è
stabilito in 38 ore settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro
risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione
aziendale.
L'orario normale di lavoro nel corso della
settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla
lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di
domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo
alla giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta
la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a
godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della
settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il
presente contratto rinvia esplicitamente.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs
66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo
della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8
mesi.
Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003,
si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo richiedano le esigenze
di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione
e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL,
ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore.
Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà
aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro
inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli
esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a
regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli
lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente,
laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa
periodizzazione dei permessi individuali retribuiti.
Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione
dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione
mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore
settimanali (165).
Art. 54
Lavoro notturno
1) Lavoro notturno ordinario.
Per lavoro notturno si intende ai soli fini
retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
Per tale lavoro è prevista una indennità di
€ 10,33 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per
notte, di € 5,16 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore
per notte. A decorrere dall’ 1/1/20041 le succitate indennità saranno
incrementate rispettivamente a € 12,39 e a € 6,20. Fino alle due ore per
notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo.
La presente indennità non è dovuta alle
lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui
all'art. 55.
Per le addette e gli addetti ai servizi di
sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge
esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una
maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente
svolta.
Applicazione del decreto legislativo
66/03
E’ considerato lavoro notturno agli effetti
legali di cui al D.lgs. 66/03, quello effettivamente prestato per un periodo
di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo comprendente
l’intervallo tra le 24.00 e le ore 05.00 in relazione alla ipotesi
formulata all’art. 1, lett. d), del citato decreto legislativo.
Agli effetti della lett. e), dell’art. 1,
del citato decreto legislativo, è considerato lavoratore notturno il
lavoratore che con riferimento all’orario giornaliero svolga in via non
eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di
continuativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno
lavorativo), durante il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00; l’inserimento
temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato
“adibizione eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione della
qualifica di lavoratore notturno;
Si considera lavoro notturno svolto in via
eccezionale quello prestato per un numero di notti inferiori alle 5 al
mese.
Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003,
si concorda che l’orario dei lavoratori notturni non può superare le 12
ore nell’arco delle 24 ore.
Ai sensi dell’art. 15 del citato decreto
legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello
diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita
dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza
di soluzioni nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere
spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni
intese a tutelare l’occupazione. Le eventuali contestazioni saranno
definite all’esame delle competenti RSU o in loro mancanza alle OO.SS.
territoriali.
Ai lavoratori notturni viene concessa una
riduzione di orario di 26 ore su base annua. Tale riduzione viene
usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro
maturazione. In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale
riduzione entro i citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere
sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva.
Art. 62
Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
A decorrere dal 31/12/2001 la impresa
cooperativa provvederà, ad integrare il trattamento assistenziale a carico
degli enti competenti, limitatamente al periodo di astensione
obbligatoria, fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione.
Le parti concordano di istituire una
commissione paritetica che, in relazione alla astensione obbligatoria per
la maternità, con riguardo ai diversi livelli di salario convenzionale
presenti sui territori, determini l’incidenza percentuale dei costi che
deriva dalla suddetta integrazione del trattamento assistenziale stesso.
Dichiarazione congiunta
le parti ritengono particolarmente
importante e qualificante una efficace applicazione nel settore della
legge 53/00 sui congedi parentali
Art. 75
Minimi
contrattuali conglobati mensili.
Il minimo contrattuale conglobato, relativo a ciascun livello verrà
incrementato ai seguenti valori:
- a decorrere dal 01/01/2004
|
Livello |
EURO |
|
|
|
1° |
944,29 |
|
2° |
953,00 |
|
3° |
997,41 |
|
4° |
1072,69 |
|
5° |
1137,43 |
|
6° |
1199,84 |
|
7° |
1277,29 |
|
8° |
1378,64 |
|
9° |
1522,66 |
|
10° |
1738,94 |
- a decorrere dal 01/11/2004
Livello
|
EURO
|
|
|
|
1° |
976,21 |
|
2° |
985,22 |
|
3° |
1031,12 |
|
4° |
1108,95 |
|
5° |
1175,88 |
|
6° |
1240,40 |
|
7° |
1320,47 |
|
8° |
1425,24 |
|
9° |
1574,13 |
|
10° |
1797,72 |
- a decorrere dal 01/11/2005
Livello
|
EURO
|
|
|
|
1° |
1008,13 |
|
2° |
1017,44 |
|
3° |
1064,84 |
|
4° |
1145,21 |
|
5° |
1214,33 |
|
6° |
1280,96 |
|
7° |
1363,65 |
|
8° |
1471,85 |
|
9° |
1625,61 |
|
10° |
1856,51 |
Le spettanze arretrate ai
sensi del presente articolo relative al periodo dall’1.1.2004 al
30/04/2004, detratte delle somme erogate nello stesso periodo a titolo di
Indennità di Vacanza Contrattuale di cui all’accordo interconfederale del
23/7/93, verranno erogate ai soli lavoratori e lavoratrici in forza alla
data di firma del presente contratto con la retribuzione relativa al mese
di luglio 2004. Gli incrementi del minimo contrattuale conglobato relativi
a maggio 2004 saranno erogati con la retribuzione del mese di giugno 2004.
Con la retribuzione relativa al mese di
maggio 2004 cesserà pertanto di essere erogata l’indennità di vacanza
contrattuale di cui all’accordo interconfederale del 23/7/93.
NUOVO TESTO
Ai lavoratori in servizio al momento della
firma del CCNL, a copertura del periodo 2002/2003, verrà corrisposta un
importo forfetario secondo la seguente tabella:
|
Livello |
Importo
Forfetario
Una Tantum |
| |
| 1°
|
€. 385,67 |
| 2° |
€. 389,22 |
| 3°
|
€. 407,38 |
| 4°
|
€. 438,09 |
| 5° |
€. 464,53 |
| 6° |
€. 490,04 |
| 7° |
€. 521,68 |
| 8°
|
€. 563,13 |
| 9°
|
€. 621,93 |
| 10°
|
€. 710,19 |
Da tale importo sarà detratta
l’indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo.
Il rimanente importo, che si intende
comprensivo di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e
contrattuali, sarà erogato in quote mensili proporzionalmente al servizio
effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31
dicembre 2003 nonché all’ orario di lavoro individuato nella lettera
d’incarico.
Frazioni di mese uguali o superiori ai 15
giorni sono considerate mese intero; frazioni inferiori sono considerate
nulle.
Gli importi di cui sopra saranno erogati in
quote mensili uguali a far tempo dalla di stipula del contratto sino al
31/10/2005.
Resta inteso che, qualora il dipendente che
ha maturato il diritto dovesse cessare dal servizio, l’azienda è obbligata
alla corresponsione delle quote mensili non ancora erogate al 31/10/05, in
un'unica soluzione, contestualmente alla liquidazione delle altre
spettanze.
Art. 76
Accordi di gradualità
Al fine di estendere il livello di
applicazione del presente contratto, nella consapevolezza che tale
obiettivo sia funzionale a garantire adeguate condizioni di competitività
delle imprese cooperative ed a salvaguardare i livelli occupazionali, le
parti regionali o, su loro delega, le parti provinciali possono definire
programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici in atto per
le lavoratrici e i lavoratori a quelli previsti dal presente CCNL.
Detti programmi possono essere definiti per
l’intero territorio regionale e/o per territori subregionali o provinciali
e devono essere depositati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e
presso le sedi Territoriali dell’INPS e dell’INAIL.
Le aziende che rientrano nella fattispecie
aderiscono a detti programmi sottoscrivendo apposito verbale di
accettazione.
I programmi di gradualità di cui al
presente articolo non potranno prevedere tempi attuativi oltre il
31/12/2006.
Eventuali accordi che interessino il 2006
non vanno intesi come implicito ed automatico slittamento degli effetti
economici dei successivi rinnovi contrattuali.
Le parti firmatarie del presente CCNL a
livello regionale in appositi incontri verificano e certificano le
condizioni territoriali di necessità dei succitati accordi di gradualità
in base ad uno dei seguenti requisiti:
-
Applicazione globale intervenuta nel 2002
del trattamento economico previsto dal CCNL 08 giugno 2000;
-
Carenza di applicazione globale del
trattamento economico previsto dal CCNL 08 giugno 2000 alla data della
succitata verificata tra le parti.
Entro tre mesi dall’espletamento della
succitata verifica gli accordi di gradualità saranno definiti tra le parti
firmatarie del presente CCNL.
Nella stessa sede saranno opportunamente
definiti successivi momenti intermedi di verifica e/o di aggiornamento
degli accordi in questione.
Le parti ribadiscono, quindi, che le
condizioni di trattamento contrattuale valide per i servizi effettuati in
ciascun territorio sono quelle derivanti da quanto previsto dal presente
contratto, e da eventuali accordi integrativi territoriali esistenti.
Entro tre mesi prima della data di
riallineamento definitivo prevista nei singoli accordi di gradualità, le
parti competenti possono valutare specifici ulteriori interventi di
riallineamento nei confronti di particolari casi eccezionali debitamente
motivati.
Dell’intero processo di definizione degli
accordi di gradualità le parti competenti informano le parti nazionali che
possono, su richiesta fornire adeguata assistenza.
In caso di mancata definizione dei citati
accordi di gradualità e se risultano sussistere le esigenze, le parti
nazionali possono convocare le parti regionali per l’espletamento delle
procedure sopra descritte ai fini del raggiungimento degli stessi accordi.
Con periodicità semestrale e con
l’assistenza della specifica sezione settoriale dell’Osservatorio
Nazionale di cui all’art. 9 le parti nazionali procederanno a un esame
congiunto sugli effetti e sull’evoluzione degli accordi in questione anche
al fine di concordare, se del caso , appositi interventi.
SALARIO CONVENZIONALE
Le parti
PREMESSO CHE
- sono tuttora vigenti regimi di salario
convenzionale per il settore in alcune aree del paese;
- l’articolo 4 della legge 142/01 ha
previsto – limitatamente alla disciplina di cui al DPR 602/70- il
superamento del corrispondente regime, seppure attraverso un percorso
graduale attuato con il decreto legislativo 423/01;
CONSIDERATO CHE:
il percorso individuato per la disciplina
di cui al D.P.R. 602/70 risulta un riferimento opportuno anche per i
regimi dei salari convenzionali del settore
concordano di insediare, entro il 30 giugno
2004, una Commissione di lavoro paritetica che abbia il compito di:
-
Effettuare un esame congiunto della
situazione esistente a livello nazionale e nei diversi territori;
-
Valutare ed elaborare eventuali ulteriori
problematiche specifiche che l’evoluzione del settore viene proponendo;
-
Elaborare, entro il 31 dicembre 2004, un
documento nel quale siano proposte modalità ed articolazione,in un congruo
numero di anni, di un percorso che, tenendo conto della specificità delle
realtà territoriali, porti al graduale superamento dell’attuale sistema di
salario convenzionale.
Le parti si impegnano a presentare
successivamente tali documenti congiuntamente elaborati al competente
Ministero, per l’emanazione dei provvedimenti in merito.
Le OO.SS. provvederanno a sciogliere la
riserva dopo aver effettuato la consultazione dei lavoratori entro il 10
luglio 2004.
Letto confermato e sottoscritto
Roma 26 maggio 2004
| ANCST-LEGACOOP |
Funzione Pubblica-CGIL |
| FEDERSOLIDARIETA’-CONFCOOPERATIVE |
FISASCAT-CISL |
| AGCI-SOLIDARIETA’ |
F.P.S.-CISL |
| |
UIL-FPL |
|