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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL
PERSONALE
DIRIGENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL
LAVORO
CNEL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 -2009 E
BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007
Il giorno 9 dicembre 2009 alle ore 10,30, presso la sede dell’Aran, ha avuto
luogo l’incontro
tra:
l’ARAN nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri
(firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
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Organizzazioni
sindacali: |
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Confederazioni: |
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CISL FPS (firmato) |
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CISL (firmato) |
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UIL PA (firmato) |
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UIL (firmato) |
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DIRSTAT (firmato) |
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CONFEDIRSTAT
(firmato) |
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CIDA
(firmato) |
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CIDA UNADIS
(firmato) |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di Contratto
Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente del CNEL per il quadriennio
normativo 2006 –
2009 e biennio economico 2006 – 2007.
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL
PERSONALE
DIRIGENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL
LAVORO
CNEL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 -2009 E
BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II – RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - Responsabilità dirigenziale
Art. 3 - Fattispecie di responsabilità dirigenziale
Art. 4 - Collocamento del dirigente a disposizione dei ruoli
Art. 5 - Recesso per responsabilità dirigenziale
CAPO II - Norme disciplinari - Responsabilità disciplinare
Art. 6 - Principi generali
Art. 7 - Obblighi del dirigente
Art. 8 - Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 9 - Codice disciplinare
Art. 10 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 11 - Sospensione cautelare in corso di procedimento penale
Art. 12 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 13 - La determinazione concordata della sanzione
Art. 14 - Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato
Art. 15 - Indennità sostitutiva della reintegrazione
CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 16 - Clausole speciali
Art. 17 - Permessi sindacali
TITOLO III - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I - Trattamento economico dirigenti I fascia
Art. 18 - Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
Art. 19 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 20 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato dei
dirigenti di prima fascia
CAPO II - Trattamento economico dirigenti II
fascia
Art. 21 - Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
Art. 22 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 23 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato dei
dirigenti di seconda fascia
Art. 24 - Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad
uffici
dirigenziali non generali
Art. 25 - Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di uffici
dirigenziali
generali
CAPO III - Trattamento accessorio
Art. 26 - Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
Art. 27 - Criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di
seconda
fascia
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Art. 28 - Norme finali
Art. 29 - Disapplicazioni
ALLEGATO 1 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. Il riferimento al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro è riportato
nel testo contrattuale come “CNEL” o “Amministrazione”.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009
per la parte normativa e 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti
negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del
2001.
3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni
dalla sua entrata in vigore, ai sensi del comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto
previsto dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE
Art. 3
Fattispecie di responsabilità dirigenziale
1. Qualora a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione della
prestazione dei dirigenti venga accertata l’ipotesi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’art. 21
del D.Lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’inosservanza delle direttive impartite o al mancato
raggiungimento degli obiettivi nella gestione finanziaria, tecnica, organizzativa ed amministrativa,
si determina una valutazione non positiva.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in relazione alla gravità dei casi, le
amministrazioni adottano, per il personale dirigenziale a tempo indeterminato, una delle seguenti misure:
a) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di
posizione immediatamente inferiore, compatibilmente con le disponibilità organiche;
b) revoca dell’incarico e collocamento dei dirigenti a disposizione dei ruoli,
di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per un periodo massimo di due anni, secondo la
disciplina dell’art. 4 (Collocamento dei dirigenti a disposizione dei ruoli);
c) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravità, secondo la
disciplina dell’art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale).
3. Qualora l’incarico dirigenziale sia stato conferito con contratto a termine
ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d. lgs. n. 165 del 2001, la valutazione negativa di cui al comma 1,
espressa prima della scadenza dell’incarico o al termine dello stesso, comporta:
a) per i dipendenti del CNEL o di altre pubbliche amministrazioni, la
risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale e, rispettivamente, la restituzione al profilo
di inquadramento ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione
lavorativa precedentemente ricoperta;
b) per gli estranei alla pubblica amministrazione la revoca dell’incarico e la
risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 4
Collocamento del dirigente a disposizione dei ruoli
1. Il dirigente, secondo la disciplina dell’art. 21, comma 1 del
D.Lgs. n. 165
del 2001, secondo periodo, può essere collocato a disposizione dei ruoli, per una durata massima
di due anni.
2. Durante il periodo di collocamento a disposizione dei ruoli, di cui al comma
1, il dirigente interessato ha diritto al solo trattamento economico stipendiale di cui agli
artt. 17 e 20 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima e seconda fascia); nello stesso periodo
il dirigente è tenuto ad accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dall’amministrazione di
appartenenza. L’ingiustificata mancata accettazione dell’incarico comporta il recesso da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 5 (Recesso per responsabilità
dirigenziale).
3. L’accettazione del nuovo incarico di cui al comma 2, determina il venire meno
del collocamento a disposizione disposto ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono corrisposte la
retribuzione di posizione e quella di risultato ad esso relative.
4. Prima della scadenza del periodo massimo di due anni di collocamento a
disposizione, può trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale, ai sensi
dell’art. 40 (risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) del CCNL del 21 aprile 2006; in tal caso
l’importo della indennità supplementare di cui al comma 2, dello stesso art. 40, non può
superare un valore corrispondente a 12 mensilità del solo stipendio tabellare. Tale importo non è
pensionabile e non è utile ai fini del trattamento di fine servizio e di quello di fine rapporto.
Art. 5
Recesso per responsabilità dirigenziale
1. La responsabilità particolarmente grave, accertata con le procedure di
valutazione adottate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, costituisce giusta causa di
recesso. La responsabilità particolarmente grave è correlata ad una delle seguenti ipotesi, da applicare in
via alternativa:
a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il
conseguimento dei fini istituzionali del CNEL, previamente individuati nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;
b) alla inosservanza delle direttive generali per l’attività amministrativa e la
gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente
qualificati di rilevante interesse.
L’annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilità fa
venir meno il recesso.
2. Prima di formalizzare il recesso, il CNEL contesta per iscritto l’addebito
convocando l’interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della
contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove
lo ritenga necessario, l'amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può
disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la
corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità
di servizio.
3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 22 del
D.Lgs. n. 165 del 2001.
CAPO II
NORME DISCIPLINARI
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Art. 6
Principi generali
1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari
responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di
distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione
amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia,
ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche
Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti nonché
il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo.
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri
di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto
riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di
comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla
responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene
accertata secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della
normativa vigente.
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55,
comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla
responsabilità disciplinare.
4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del
2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).
Art. 7
Obblighi del dirigente
1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento,
imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza
e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi
di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione delle amministrazioni e di conseguimento di
elevati standard di efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella
primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano il CNEL verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall’art. 4,
comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la
migliore qualità del servizio, il dirigente deve in particolare:
a) assicurare il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive
generali e di quelle impartite dal CNEL e perseguire direttamente l’interesse pubblico
nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei
risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
c) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e
di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all’interno del CNEL con gli
altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi
di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che,
comunque, possono nuocere all’immagine del CNEL;
d) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al
ruolo di dirigente pubblico, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza
in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico
affidato;
e) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni,
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi
finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado
e dei conviventi;
f) sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto
espletamento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla
struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa
l’attivazione dell’azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
g) informare il CNEL, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi
confronti è esercitata l’azione penale;
h) astenersi dal chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se
non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore.
5. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti
in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso
all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, nonché protezione
degli infortuni e sicurezza sul lavoro.
Art. 8
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell’art.
7 (Obblighi del dirigente), secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto
dall’art. 9 (Codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione
delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le
previsioni dell’art. 9 (Codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
2. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti
disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano
applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
4. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle
eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità
dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.
Art. 9
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e
l’entità di ciascuna delle sanzioni:
- la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la
rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la
gravità della lesione del prestigio del CNEL o con l’entità del danno provocato a cose o a
persone, ivi compresi gli utenti;
- l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse
al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella
violazione di più persone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate
nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di
€ 500,00, si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1,
nei casi di:
a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di
servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle
esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le
fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza
verso i componenti degli organi di vertice del CNEL, gli altri dirigenti, i dipendenti o
nei confronti degli utenti o terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente al CNEL di essere stato
rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata
l’azione penale;
e) violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi
titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni
o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi
quelli d’uso, purché di modico valore;
f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli
infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per il CNEL o per
gli utenti;
g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei
singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia
derivato danno all'Amministrazione;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies del D.Lgs. n. 165 del
2001.
L’importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell’Amministrazione.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165
del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari
a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi
previsti dall’art. 55- sexies, comma 3, e dall’art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di
tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma
1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando
l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7, quando
sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri
dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti del CNEL salvo che siano espressione
della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno
scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma
1, lett. b) del D.Lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla
durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’ente,
agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza del CNEL o
ad esso affidati;
g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno al CNEL o a terzi,
salvo quanto previsto dal comma 7;
h) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri
dipendenti;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
j) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini
fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della
legge n. 69 del 2009.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.
n. 165 del 2001;
b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8,
anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già
comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio;
2) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f)
del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli
che possono dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 11
(Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto
dall’art. 12, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna, anche non passata in giudicato, per:
1. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente
all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a),
limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale,
lett. b) e c), del D.Lgs. n. 267 del 2000;
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
e) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, lesivi della dignità della persona.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all’art. 7 (Obblighi del
dirigente) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
massima pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CNEL, secondo le previsioni
dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve
essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni
dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 150 del 2009
si applicano dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 10
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Il CNEL, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti
addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione
al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non
superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in
godimento.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione
limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato
come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 11
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è
obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione
della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che il CNEL non
proceda direttamente ai sensi dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione e con sospensione dell’incarico anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche
se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora il
CNEL disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del
procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già
previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c),
d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett.
a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D.Lgs .n. 267 del 2000. E’fatta salva
l’applicazione dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora il CNEL non disponga, ai sensi
dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al
termine di quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale).
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del
2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione
l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità
dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), qualora il CNEL non disponga la sospensione
del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art.
12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica comunque quanto previsto
dall’art. 12 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
6. Ove il CNEL proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 9, comma
9, punto 2, (Codice disciplinare) la sospensione del dirigente disposta ai sensi del
presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi,
la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa
è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati
che comportano l’applicazione dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), il CNEL
ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità
della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini
e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività del CNEL stesso. In tal caso, può essere
disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione
con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino
all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in
ogni caso l’applicabilità dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).
7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un’indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di
anzianità o il maturato economico annuo, ove spettanti, e gli eventuali assegni familiari,
qualora ne abbia titolo.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la
formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il
periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con
quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione
di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda
per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 12, comma 2, secondo periodo, (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle
sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto
corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della
sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
Art. 12
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in
parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le
disposizioni dell’art. 55ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del
D.Lgs. n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una
sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non
costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, l’autorità disciplinare
procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende
il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni
dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento
disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi
sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non
costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e
prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione
della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 9, comma 9, punto 2 (codice disciplinare), e
successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di
assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che
“l’imputato non lo ha commesso”, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un
atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001,
il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio
presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede,
nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto
del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione
del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti
gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche
dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in
godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al
coniuge o al convivente superstite e ai figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al
comma 3, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni
siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento
disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.
Art. 13
La determinazione concordata della sanzione
1. L’autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa,
possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei
casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con
o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di
cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal
contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L’autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all’altra
parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria,
entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il
contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Dalla
data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art.
55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dirigente e
tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art.
55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei
fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della
sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la
procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa
deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con
le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del
procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata
accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la
procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei
tre giorni successivi il dirigente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di
un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o
conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è
formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dirigente e la
sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata
dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la
procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento
disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di
trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di
tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed
ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi
ulteriormente della stessa.
Art. 14
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato
1. Il CNEL, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o
ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità o la
ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il
conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del
licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato
corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento
all’atto del licenziamento.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al
comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni
siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento
disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 15
Indennità sostitutiva della reintegrazione
1. Il CNEL o il dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all’art. 14 (Reintegrazione del dirigente
illegittimamente licenziato), il pagamento a favore del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in
relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al
corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo
pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove
l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
• 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
• 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
• 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
• 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
• 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
• 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di
posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella
di risultato.
4. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare in luogo della
reintegrazione non può successivamente adire l’autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In
caso di pagamento dell’indennità supplementare, il CNEL non può assumere altro dirigente nel posto
precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di
mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Il dirigente che abbia accettato l’indennità supplementare in luogo della
reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità
supplementare e con decorrenza dalla sentenza che ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza del
licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Qualora si
realizzi il trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al
solo periodo non lavorato.
6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva
sottoscrizione del presente CCNL.
CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 16
Clausole speciali
1. Le assenze retribuite di cui all’art. 25, comma 1, terzo alinea del CCNL del
19 gennaio 2007 sono godute in misura corrispondente a n. 18 ore complessive nell’anno.
2. Il comma 2 dell’art. 34 (Mobilità) del CCNL del 19 gennaio 2007 è sostituito
dal seguente:
“2.Laddove il dirigente abbia chiesto l’attribuzione di un diverso incarico
presso l’amministrazione e la stessa l’abbia negato, all’atto del conferimento di un
nuovo incarico o del rinnovo di quello precedentemente ricoperto, il medesimo dirigente ha la facoltà
di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un’altra amministrazione
pubblica disponibile al conferimento di un incarico coerente con la professionalità
posseduta dal dirigente. Il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza è sostituito da un preavviso
di quattro mesi”.
3. L’art. 35 ( Accordi di mobilità) del CCNL del 19 gennaio 2007 è integrato dal
seguente comma:
“9-bis. Non può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e
gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le
vigenti procedure di mobilità, ivi comprese quelle previste dal presente articolo”.
4. All’art. 66, comma 1, (Responsabilità civile e patrocinio legale) del CCNL
del 19 gennaio 2007 è aggiunto il seguente paragrafo:
“Tale assicurazione non può essere diretta alla copertura di danni erariali che
i dirigenti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità
amministrativo-contabile.”
5. Il comma 3 dell’art. 66 (Responsabilità civile e patrocinio legale) del CCNL
del 19 gennaio 2007 è così sostituito:
“3. Ciascuna amministrazione, sentite le OO.SS. firmatarie del presente CCNL,
stipula, salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni, polizze
con la società di assicurazione, selezionata sulla base della vigente normativa. Il dirigente
che voglia aumentare i massimali o stipulare una polizza su base volontaria è tenuto a
sottoscrivere un autonomo contratto di assicurazione distinto rispetto a quello stipulato
dall’Amministrazione, con oneri a proprio carico”.
Art. 17
Permessi sindacali
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il
contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a 90 minuti l’anno per dipendente in
servizio a tempo indeterminato, è ridotto del 15%, a decorrere dal 1° luglio 2009.
2. In applicazione del comma 1, il nuovo contingente complessivo dei permessi
sindacali per il personale dirigente del CNEL, a decorrere dal 1° luglio 2009, è pari a 76 minuti
e 30 secondi annui per dipendente in servizio.
3. I permessi di spettanza delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 sono ripartiti tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate dall’art. 9 del CCNQ del 7
agosto 1998.
4. I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei
permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari per l’espletamento del loro mandato, sono
individuati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo al
CNEL di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive
all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la
fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali
comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
6. Il CNEL comunica trimestralmente alle associazioni sindacali il numero di ore
di permesso utilizzate. In caso di superamento del contingente di permessi assegnato l’Ente
provvede immediatamente a darne notizia all’organizzazione sindacale interessata.
7. L’associazione sindacale che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il
contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di
ulteriori ore di permesso retribuito.
8. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere
utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell’anno, ove le stesse non
restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, il CNEL
compensa l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore
di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente, fino a
capienza del monte-ore stesso. Per l’eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto
previsto dell’art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall’art. 6 del
CCNQ del 24 settembre 2007.
9. Il CNEL è tenuto ad individuare il responsabile del procedimento dell’invio
dei dati al Dipartimento della funzione pubblica nei termini legislativi e contrattuali
previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce in ogni
caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione
disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. Qualora l’Amministrazione non
ottemperi, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 5, oppure conceda ulteriori permessi
dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole
associazioni sindacali, sarà direttamente responsabile del danno eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 8.
10. Le informazioni sono trasmesse esclusivamente attraverso il sito web
dedicato a GEDAP e, una volta osservate le modalità fissate dall’art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998,
come sostituito dall’art. 4 del CCNQ del 24 settembre 2007, sono da considerarsi definitive
decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni sindacali dei dati a
consuntivo, e non sono soggette a variazioni successivamente all’avvio, da parte del Dipartimento
della Funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell’art. 19, comma 11,
del CCNQ 7 agosto 1998, come sostituito dall’art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
Trattamento economico dirigenti I fascia
Art. 18
Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del CCNL del 19 gennaio 2007 – biennio economico 2004/2005 – nella misura lorda di €
51.329,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza
dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13
mensilità:
dal 01/01/2006 di € 53,56;
rideterminato dal 01/01/2007 in € 180,85.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo
lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1° gennaio 2007 è rideterminato in € 53.680,09 per
13 mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 48 (Struttura della
retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 19 gennaio 2007 è rideterminata, a decorrere dal 1°
gennaio 2007 in € 33.134,63 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.
4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali
assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati
a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
Art. 19
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 18 (Trattamento
economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di
previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio,
sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte
economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente
articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di
quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile
provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All’atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è
conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 20
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione
e di risultato dei dirigenti di prima fascia
1. Il fondo di cui all’art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL del 19 gennaio 2007 è ulteriormente
incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2005 relativo ai
dirigenti di prima fascia:
2,89% a decorrere dal 01/01/2007;
rideterminato in 3,28% a decorrere dal 31/12/2007.
2. Le risorse di cui al precedente comma concorrono anche al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell’art. 18, comma 3 (
Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) e per la parte che residua, sono
destinate alla retribuzione di risultato.
CAPO II
Trattamento economico dirigenti II fascia
Art. 21
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, definito ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del CCNL 19 gennaio 2007 – biennio economico 2004/2005 – nella misura lorda di €
40.129,98 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza
dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13
mensilità:
dal 01/01/2006 di € 21,83;
rideterminato dal 01/01/2007 in € 141,386.
2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo
lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 01/01/2007 è rideterminato in € 41.968,00 per 13
mensilità.
3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 48 (Struttura della
retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 19 gennaio 2007 è rideterminata a decorrere dal 01/01/2007
in € 11.778,61 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati
a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali
assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi
nazionali, nella misura in godimento.
Art. 22
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 21 (Trattamento
economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di
previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio,
sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella
componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte
economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente
articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di
quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile
provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di
un incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 23
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato per i dirigenti di seconda fascia
1. Il fondo di cui all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL del 19
gennaio 2007 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte
salari anno 2005 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
-
2,39% a decorrere dal 01/01/2007;
-
rideterminato in 2,78% a decorrere dal 31/12/2007.
2. Le risorse di cui al precedente comma concorrono anche al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell’art. 21, comma 3 (
Trattamento fisso per i dirigenti di seconda fascia) e, per la parte che residua, sono destinate alla
retribuzione di risultato.
Art. 24
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici
dirigenziali non generali
1. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nell’ambito del 85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per
tredici mensilità: da un minimo di € 11.778,61, che costituisce la parte fissa di cui all’art. 21, comma
3, (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un
massimo di € 45.348,31.
Art. 25
Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di
funzioni dirigenziali generali
1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali
compete, limitatamente alla durata dell’incarico, la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima
fascia ai sensi dell’art. 18 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia), fermo restando
quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
CAPO III
TRATTAMENTO ACCESSORIO
Art. 26
Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
1. Al fine di sviluppare, all’interno delle amministrazioni, l’orientamento ai
risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi
legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di seconda fascia sono
destinate parte delle risorse complessive di cui all’art. 23 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia), comunque in misura
non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono
essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali
risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno
successivo.
3. L’importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente
articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di
posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti
dall’applicazione del principio dell’onnicomprensività.
Art. 27
Criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda
fascia
1. Il CNEL definisce i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale
della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia anche attraverso apposite previsioni
nei contratti individuali di ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri, il CNEL deve
prevedere che la retribuzione di risultato debba essere erogata solo a seguito di preventiva,
tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati
di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di
valutazione, previsti dalle vigenti disposizioni.
2. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso grado di
raggiungimento degli obiettivi e sul livello di capacità manageriale dimostrata nella realizzazione
degli stessi, misurati con le procedure di valutazione previste dalle vigenti disposizioni. Nell’ottica
di garantire un’effettiva premialità, tale componente retributiva è articolata in livelli di
merito, non inferiori a tre, graduati mediante l’applicazione di specifici parametri da definirsi nella
contrattazione integrativa, che garantiscano una adeguata differenziazione degli importi.
3. Nell’ambito di quanto previsto al comma precedente ed al fine di incentivare
il collegamento tra il sistema di valutazione delle prestazioni e l’erogazione del trattamento
accessorio, il contratto integrativo determina le quote di personale da collocare nei livelli di merito
ivi indicati, prevedendone un’effettiva graduazione, improntata a criteri di selettività e
premialità. Il personale da collocare nella fascia più elevata, comunque non superiore ad una quota pari
al 30%, viene individuato, oltre che in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, anche
in relazione ad esiti eccellenti o comunque molto positivi nella valutazione delle competenze
organizzative e delle capacità direzionali dimostrate.
4. Le norme di cui ai commi 2 e 3 si applicano, in via transitoria e
sperimentale, nelle more dell’attuazione del D.Lgs. n. 150 del 2009.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Art. 28
Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente contratto restano ferme le disposizioni
contenute nei CCNL del 19 gennaio 2007.
2. Le disposizioni del presente CCNL sono applicate nel rispetto della normativa
contenuta nel D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e di quella adottata in attuazione del medesimo,
che sono comunque fatte salve.
Art. 29
Disapplicazioni
Sono disapplicate le seguenti disposizioni:
-
con riferimento all’art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale): l’art.
41 del CCNL del 19 gennaio 2007;
-
con riferimento all’art. 12 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare): l’art. 45 del CCNL 19 gennaio 2007;
-
con riferimento all’art. 14 (Indennità sostitutiva della reintegrazione):
l’art. 43 del CCNL del 19 gennaio 2007;
-
con riferimento all’art. 24 (Retribuzione di posizione dei dirigenti di
seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali): l’art. 8, comma 3, del CCNL del 19 gennaio
2007 – biennio economico 2004/2005;
-
con riferimento all’art. 25 (Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia
incaricati di funzioni dirigenziali non generali): l’art. 56 del CCNL del 19 gennaio 2007;
-
con riferimento agli artt. 26 (Retribuzione di risultato dei dirigenti di
seconda fascia) e 27 (Criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di
seconda fascia): l’art. 57 del CCNL del 19 gennaio 2007.
ALLEGATO 1
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della
polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non
siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati
da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni
degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole
amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e
imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie
decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo
apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere
agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità
di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai
propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce
l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato,
fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro
consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce
l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente
più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in
occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano
tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre
utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre
utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico
valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni,
anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
(Trasparenza negli interessi finanziari)
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio,
precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione
le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini
entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia
di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal
fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad
altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché
esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale
posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze
dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui
dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve
per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di
ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di
lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela
dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o
azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione
che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità
fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno
utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali
egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui
abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi
informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo
tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso
il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità:
-
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio;
-
qualità dei servizi prestati;
-
parità di
trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
-
agevole accesso agli uffici, specie per gli
utenti disabili;
-
semplificazione e celerità delle procedure;
-
osservanza dei termini prescritti
per la conclusione delle procedure;
-
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
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