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Versione Stampabile
Contratto collettivo nazionale
di lavoro dell'Area
della Dirigenza del Comparto
delle
Regioni e delle
Autonomie Locali
per il Biennio economico 2004 – 2005,
relativo all'Area
della Dirigenza
In data
3 aprile 2007, ha avuto luogo l'incontro tra
| ARAN: |
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| nella persona del Presidente Avv.
Massimo Massella Ducci Teri |
(firmato) |
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| e le seguenti: |
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| Organizzazioni Sindacali: |
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Confederazioni Sindacali: |
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| CGIL FP |
(firmato) |
CGIL |
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| CISL FPS |
(firmato) |
CISL |
(firmato) |
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| UIL FPL |
(firmato) |
UIL |
(firmato) |
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CIDA Enti Locali |
(firmato) |
CIDA |
(firmato) |
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DIRER/DIREL |
(firmato) |
CONFEDIR |
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C.S.A. |
(firmato) |
CISAL |
(firmato) |
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(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
Cisas/Fisael,
Confail-Unsiau, Confill
eell-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil Fadel) |
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Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata Ipotesi di CCNL dell'area
della dirigenza del comparto delle Regioni e
delle Autonomie Locali relativo al biennio economico 1.1.2004 - 31.12.2005.
INDICE
TITOLO I PARTE ECONOMICA
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e
decorrenza
CAPO II IL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 2 - Stipendio
tabellare
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4 - Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato
Art. 5 - Tredicesima mensilità
Art. 6 - Finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato
Art. 7 - Disposizioni specifiche per le Camere di
Commercio
Dichiarazioni congiunte e a verbale
IPOTESI di
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA
DIRIGENZA DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 1.1.2004 - 31.12.2005
TITOLO I
PARTE ECONOMICA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale
con qualifica dirigenziale
dipendente dagli enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali, comprese le IPAB,
di cui
all’area dirigenziale 2^ dell’art. 2, dell’Accordo Quadro per la definizione
delle autonome aree
di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002 – 2005 del 23
settembre 2004, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 – 31
dicembre 2005 e
concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data
di stipulazione, salvo
diversa prescrizione e decorrenza espressamente prescritta dal contratto stesso.
4. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed
automatico sono
applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione
del contratto di cui al
comma 3.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore
le disposizioni dei
precedenti CCNL relativi all’area dirigenziale 2^, di cui al comma 1.
CAPO II
IL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 2
Stipendio tabellare
1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come stabilito
dall’art. 21, comma 3,
del CCNL del 22.2.2006, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per
tredici mensilità,
con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dall’1.1.2004 …………………… € 60,00
b) dall’1.1.2005 …………………… € 81,00
2. A seguito della applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio
tabellare annuo a
regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dall’ 1.1.2005, è
rideterminato in €
40.129,98 comprensivo del rateo della tredicesima mensilità.
3. E’ confermato il maturato economico annuo di cui all’art. 35, comma 1, lett.
b) del CCNL del
10.4.1996 nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo
di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2004 -
2005, gli
incrementi di cui al comma 1 dell’art. 2 hanno effetto integralmente, alle
scadenze e negli
importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza
normale e
privilegiato. Agli effetti della indennità premio di fine servizio,
dell’indennità sostitutiva del
preavviso nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. (indennità in caso
di decesso), si
considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 dell’art. 2 hanno effetto integralmente,
alle scadenze e negli
importi ivi previsti, su tutti gli istituti i cui valori economici, secondo le
vigenti disposizioni,
sono quantificati facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo stipendio
tabellare.
Art. 4
Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato
1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali
ricoperte alle date
dell’1.1.2004 e dell’1.1.2005, nell’importo annuo per tredici mensilità,
determinato secondo la
disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato dei seguenti
importi annui
lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità:
a) € 572,00 all’1.1.2004;
b) € 1144,00 all’1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente
incremento.
Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di
posizione e di
risultato, di cui all’art. 26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per
l’anno 2004 e per
l’anno 2005, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione
riconosciuti a ciascuna
funzione dirigenziale.
2. Gli enti, nell’ambito delle risorse complessivamente destinate al
finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dal 31.12.2005, possono
adeguare il valore
della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima
data, tenendo conto
degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 1.
3. A decorrere dal 31.12.2005, i valori minimi e massimi della retribuzione di
posizione di cui
all’art. 27, comma 2, del CCNL del 23.12.1999, come modificati dall’art. 23, comma
2, del
CCNL del 22.2.2006, sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di €
10.443,77
e nel valore massimo di € 44013,47; resta in ogni caso ferma la disciplina
prevista dall’art. 27,
comma 5, del citato CCNL del 23.12.1999, come modificato dall’art. 24 del CCNL
del
22.2.2006.
4. A decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, le risorse per la
retribuzione di
posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo
0,89 % del
monte salari dell’anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti.
5. Le risorse di cui al comma 4, decorrenti dal 31.12.2005, sono utilizzate per
incrementare, a
valere dal 2006, le somme destinate alla retribuzione di posizione ed alla
retribuzione di
risultato; la contrattazione decentrata integrativa, di cui all’art. 4, comma 1,
lett. g) del CCNL
del 23.12.1999, definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del comma
4 tra le due voci
retributive, nel rispetto delle previsioni dell’art. 28, comma 1, del CCNL del
23.12.1999.
6. Negli enti per i quali non è prevista la contrattazione decentrata
integrativa, le risorse di cui al
comma 4 sono utilizzate per incrementare, con decorrenza dall’1.1.2006, le somme
destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato,
nel rispetto dei criteri per il
finanziamento e per la distribuzione dei due predetti compensi che gli enti
definiscono, previa
concertazione, nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del CCNL del 23.12.1999.
Art. 5
Tredicesima mensilità
1. Gli enti corrispondono ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato una tredicesima
mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.
2. L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi
successivi, è pari:
a) ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all’art. 2, comma 2 e
della
retribuzione di posizione in godimento, spettanti al dirigente nel mese di
dicembre;
b) al rateo del maturato economico annuo di cui all’art. 35, comma 1, lett. b)
del CCNL del 10.4.1996, ove acquisito;
c) al rateo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.
3. Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai
giorni di effettiva
prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero ai dirigenti in servizio
continuativo dal
primo gennaio dello stesso anno.
4. Ai fini del computo dell’ammontare della tredicesima mensilità, sono
equiparate ai periodi di
effettiva prestazione lavorativa tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di
giustificata assenza dal
lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in
misura intera o
ridotta.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del
rapporto nel corso dell’anno, prima del mese di dicembre, la tredicesima è
dovuta in ragione di
tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed è calcolata con
riferimento alla
retribuzione di cui al comma 2 spettante al dirigente nell’ultimo mese di
servizio.
6. Nel caso di assegnazione del dirigente, nel corso d’anno, ad altro incarico
comportante una
retribuzione di posizione di importo diverso da quella connessa al precedente
incarico, ai fini
della determinazione dell’ammontare della tredicesima mensilità, i ratei
giornalieri sono
computati, in relazione alla effettiva durata degli incarichi, con riferimento
alla retribuzione di
posizione per questi stabilita.
7. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa
per motivi personali o
di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione
del trattamento
economico e non è dovuta al dirigente cessato dal servizio, ai sensi
dell’art. 21, comma 1, ultimo
periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 23-bis, comma 1, lett. d), del CCNL del
10.4.1996,
oppure a seguito dell’adozione nei suoi confronti degli atti previsti
dall’art. 27, commi 1, 2 e 3
del CCNL del 10.4.1996; nel caso di sospensione dagli incarichi dirigenziali, ai
sensi
dell’art. 23-ter, del CCNL del 10.4.1996, in relazione alla durata della stessa,
i ratei giornalieri
della tredicesima mensilità sono computati sulle voci retributive di cui al
comma 2, con
esclusione della retribuzione di posizione.
8. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della
maternità, trovano
applicazione le regole stabilite nel D.Lgs. n. 151/2001; i ratei giornalieri della
tredicesima
mensilità spettano, comunque, per i periodi di congedo parentale e di congedo
per malattia del
figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero,
secondo la disciplina
dell’art. 5 del CCNL 12.2.2002.
9. Per i periodi temporali di assenza che comportino una riduzione del
trattamento economico, il
rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella
stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico.
10. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito
di articolazione della
prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini
della maturazione della
tredicesima mensilità nei casi in cui ricadano all’interno dei periodi di
assenza per i quali viene
esclusa la computabilità, ai sensi del comma 7.
11. E' disapplicata la disciplina dell'art. 3 del CCNL del 12.2.2002.
Art. 6
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
1. In occasione del prossimo rinnovo del CCNL relativo al quadriennio normativo
2006-2009, le
attuali modalità di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
contenute
nell’art. 26 del CCNL del 23.12.1999, saranno oggetto di una complessiva ed
approfondita
riconsiderazione in relazione all’obiettivo di pervenire a meccanismi più
semplici e certi di
determinazione delle risorse finanziarie da destinare agli istituti del
trattamento economico
accessorio dei dirigenti.
Art. 7
Disposizioni specifiche per le Camere di Commercio
1. Allo scopo di assicurare la miglior diffusione di logiche e sistemi di
gestione coerenti con il
sistema a rete delle camere di commercio e favorire il confronto gestionale tra
le stesse, la
definizione dei criteri generali relativi all’individuazione dei parametri per
la graduazione delle
funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, rilevanti ai fini della
retribuzione di
posizione, avverrà tenendo anche conto del posizionamento degli indicatori di
efficienza e
qualità dei servizi in base alle metodologie di cui al regolamento di
amministrazione e
contabilità vigente.
Conseguentemente, la definizione dei criteri generali relativi ai sistemi di
valutazione dei
risultati di gestione, rilevanti ai fini della retribuzione di risultato,
avverrà, anche tenendo conto
dell’andamento dinamico dei suddetti indicatori. Le aree di valutazione, oltre
alle scelte
specifiche di ciascuna Camera di commercio, si articoleranno con riferimento:
1. al livello di conseguimento degli obiettivi, considerando in via prioritaria
gli obiettivi
connessi al programma annuale, comuni a tutte le posizioni dirigenziali;
2. ad obiettivi specifici per ciascuna di tali posizioni;
3. ai comportamenti organizzativi, considerando in particolare quelli legati
allo sviluppo
professionale delle risorse umane ed all’attuazione dei sistemi di valutazione
delle stesse.
L’applicazione del presente articolo avviene nel rispetto del sistema di
relazioni sindacali vigente.
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti congiuntamente dichiarano che gli incrementi della retribuzione di
posizione e di risultato
derivanti dall’applicazione dell’art.4 commi 1, 5 e 6, essendo finanziati con
risorse previste ed
utilizzate direttamente dal CCNL, non incidono sugli eventuali aumenti delle
medesime voci
retributive disposti dagli enti, sulla base di risorse decentrate legittimamente
rese disponibili, nel
rispetto delle regole stabilite nell’art. 26 del CCNL del 23.12.1999 e dell’art.
23 del CCNL del
22.2.2006.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti congiuntamente dichiarano che, in occasione del prossimo rinnovo del
CCNL dell’Area
della dirigenza II, relativo al quadriennio normativo 2006-2009, si procederà ad
uno specifico
approfondimento delle problematiche attinenti alla disciplina del trattamento
economico del
dirigente cui sia stato conferito un incarico ad interim. Le parti, inoltre,
concordano che si procederà
ad una revisione della attuale disciplina concernente l’onnicomprensività del
trattamento economico
del dirigente, con riferimento alla correlazione tra retribuzione di risultato e
i compensi aggiuntivi
previsti dalla vigente disciplina contrattuale e normativa.
Dichiarazione a verbale n. 1
La DIRER/DIREL ritiene che la disciplina prevista dall’art. 8, comma 1 del CCNL
19.12.1996 sia
applicabile anche al presente contratto.
Dichiarazione a verbale n. 2
L’Organizzazione Sindacale CSA ritiene che nel prossimo rinnovo contrattuale
della dirigenza del
comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2006/2009, debba essere
affrontato anche il
problema già evidenziato nel corso della presente trattativa, della estensione
della disciplina della
“risoluzione consensuale” anche alle ipotesi di mobilità per il quale sottopone
la seguente proposta:
Proposta di integrazione dell’art. 17 “Indennità di risoluzione consensuale”
del CCNL dell’1.4.1999.
La risoluzione consensuale può essere proposta altresì dall’Amministrazione o
dal dirigente anche
in caso di mobilità volontaria di quest’ultimo, purché con rapporto di lavoro a
tempo
indeterminato, riconoscendogli con ciò il diritto ad una indennità concordata
volta a compensare
gli svantaggi derivanti dal cambiamento affrontato e consentendo
all’Amministrazione di poter
disporre autonomamente di tale vacazione nella dotazione organica o di
perseguire il contenimento
dei costi per le spese di personale. Tale indennità deve rimanere nell’ambito
della effettiva capacità
di spesa dei bilanci dell’Ente. La misura dell’indennità può variare fino ad un
massimo di 24
mensilità.
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