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Versione Stampabile
Comparto Regioni
Enti Locali
Contratto collettivo nazionale
di lavoro
Area della Dirigenza
Quadriennio normativo 1998 -
2001
Biennio economico 1998 – 1999
A
seguito del parere favorevole espresso in data 2 dicembre 1999 dal Comitato di
settore sul testo dell’accordo relativo al CCNL 1998-2001 del personale con
qualifica dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali,
nonché della certificazione della Corte dei Conti sull’attendibilità dei
costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 23.12.1999, alle ore 14, ha avuto luogo l’incontro tra:
ARAN:
nella
persona del Presidente, prof. Carlo
Dell’Aringa:
ed
i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali
| Organizzazioni
Sindacali |
Confederazioni Sindacali |
| |
|
| CGIL/FP/Enti Locali/Dirigenti |
CGIL |
|
FIST/CISL |
CISL |
|
UIL/EE.LL./Dirigenti |
UIL |
|
DIRER/DIREL |
CONFEDIR |
|
CIDA/Enti
Locali |
CIDA |
|
COORDINAMENTO
SINDACALE AUTONOMO
“Fiadel/Cisal,
Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiau,
Confill
Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel” |
CISAL
|
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto
l’allegato CCNL relativo al personale con qualifica dirigenziale del
comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Capo I - Disposizioni Generali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione
collettiva decentrata integrativa a livello di ente
Art. 5 - Tempi e procedure per
la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo
Art. 6 - Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
Art. 7 - Informazione
Art. 8 - Concertazione
Art. 9 - Pari opportunità
Capo
II - I soggetti sindacali
Art. 10 - Soggetti sindacali
nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Composizione delle
delegazioni
Capo
III - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 12 - Clausole di
raffreddamento
TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO
Art. 13 - Affidamento e
revoca degli incarichi
Art. 14 - Verifica dei
risultati e valutazione dei dirigenti
Art. 15 - Comitato dei
Garanti
Art. 16 - Mobilità
Art. 17 - Risoluzione
consensuale
Art. 18 - Collegio di
conciliazione
Art. 19 - Aspettativa per
motivi personali o di famiglia
Art. 20 - Aspettativa per
dottorato di ricerca o borsa di studio
Art. 21 - Altre aspettative
disciplinate da specifiche disposizioni di legge
Art. 22 - Cumulo di
aspettative
Art. 23 - Formazione
TITOLO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 24 - Incrementi
tabellari
Art. 25 - Effetti nuovi
trattamenti economici
Art. 26 - Finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato
Art. 27 - Retribuzione di
posizione
Art. 28 - Finanziamento della
retribuzione di risultato
Art. 29 - Retribuzione di
risultato
Art. 30 - Disapplicazione di
disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento
economico
Art. 31 - Disposizioni
particolari
Art. 32 - Onnicomprensività
del trattamento economico
Art. 33 - Mensa
Art. 34 - Buono pasto
Art. 35 - Trattamento di
trasferta
Art. 36 - Trattamento di
trasferimento
Art. 37 - Norma per gli enti
provvisti di Avvocatura
Art. 38 - Copertura
assicurativa
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 39 - Monitoraggio e
verifiche
Art. 40 - Disposizioni
transitorie e particolari
Art. 41 - Disapplicazioni
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
TITOLO
I
Disposizioni
generali
CAPO
I
Art.
1
Campo
di applicazione
1.
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con
qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto Regioni - Autonomie
Locali, comprese le IPAB,
di cui all'area II) dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo quadro del
25.11.1998, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2.
Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29 come modificato, integrato o
sostituito dai Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n. 396,
31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, sono riportati come
D.Lgs. n. 29 del 1993.
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1.
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31
dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al
31 dicembre 1999 per la parte economica.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
5.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3
mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti
del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze
previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993.Per le modalità di
erogazione di detta indennità, l’A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi
degli artt. 51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7.
In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dal citato accordo del 23.7.1993.
TITOLO
II
RELAZIONI
SINDACALI
Capo
I
Disposizioni
Generali
Art.
3
Obiettivi
e strumenti
1.
Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e
responsabilità degli enti e dei sindacati è definito in modo coerente con l’obiettivo
di contemperare l’esigenza di incrementare l’efficacia, l’efficienza, la
tempestività e l’economicità dei servizi erogati alla collettività, con l’interesse
al riconoscimento della centralità della funzione dirigenziale nella gestione
dei processi di innovazione in atto e nel governo degli enti.
2.
In coerenza con l’obiettivo di cui al comma 1, è previsto un sistema
stabile di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a)
contrattazione collettiva a livello nazionale;
b)
contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le
modalità indicate dal presente contratto;
c)
contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la
partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 6;
interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la
disciplina dell’art. 12 del CCNL del 10.4.1996;
d)
concertazione;
e)
informazione;
f)
consultazione, nei casi previsti dal presente contratto.
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa a livello di ente
1.
La contrattazione decentrata integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a)
individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto
previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del CCNL del
10.4.1996;
b)
criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali
relativi all'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti;
c)
pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125,
secondo le previsioni dell'art. 9;
d)
criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative
alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626/1994;
e)
verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei commi 3,
4 e 5 dell’art. 26;
f)
criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni
correlate all’utilizzo delle risorse indicate nell’art. 26 lettera e).
g)
criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla
retribuzione di posizione ed a quella di risultato.
2.
Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio
delle trattative, le parti riassumono, nelle materie elencate nelle lettere
b), e), f) e g) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione.
3.
I contratti collettivi integrativi decentrati non possono essere in contrasto
con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
comportare oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale dei bilanci dei singoli
enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4.
Negli enti con meno di cinque dirigenti, le materie indicate nel comma 1
sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8, salvo che non trovi
applicazione la disciplina dell’art. 6 sulla contrattazione collettiva
decentrata integrativa di livello territoriale.
Art.
5
Tempi
e procedure per la stipulazione o il rinnovo
del
contratto collettivo decentrato integrativo
1.
I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie
previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o
verifiche periodiche. L’utilizzo delle risorse indicate nell’art. 4, comma
1 lettera f) è determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata
con cadenza annuale.
2.
L’ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla
data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11, comma
2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio
dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi per il
controllo interno di regolarità amministrativa e contabile istituiti ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 286/1999. A tal fine, l’ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione
illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo
di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4.
I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti collettivi decentrati integrativi.
5.
Gli enti sono tenuti a trasmettere all’A.RA.N, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
6.
I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 10.4.1996 conservano la
loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun ente del contratto
collettivo decentrato integrativo di cui al presente articolo.
Art.
6
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
1.
La contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel caso di enti con meno
di cinque dirigenti, comprese le IPAB, può svolgersi a livello territoriale
sulla base di protocolli d’intesa fra le organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto e le Regioni, l’ANCI, l’UPI, l’UNIONCAMERE e l’UNCEM,
da definirsi, anche su iniziativa degli enti
interessati, in sede regionale o provinciale oppure di comunità montane o
di consorzi ed unioni di comuni, ovvero con riferimento diretto a più enti
locali. A tali protocolli possono aderire
gli enti interessati e i relativi soggetti
sindacali.
2.
I protocolli devono precisare, in particolare:
-
la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
-
la composizione della delegazione sindacale;
-
la procedura per l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo territoriale,
ivi comprese le modalità per il controllo sulla compatibilità dei costi con
i vincoli di bilancio.
3.
Gli enti che aderiscono ai protocolli definiscono con apposita intesa, secondo
i rispettivi ordinamenti, le modalità per la formulazione degli atti di
indirizzo.
4.
I protocolli di cui al comma 1, in assenza di iniziative da parte dei
soggetti ivi indicati, possono essere stipulati direttamente dagli enti
interessati alla contrattazione di livello territoriale, nel rispetto delle
previsioni dei commi 2 e 3.
Art.
7
Informazione
1.
L’ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui
all’art. 11, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto
di lavoro dei dirigenti ed il proprio modello organizzativo. Ai fini di una
più compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si
incontrano con cadenza almeno annuale.
2.
Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la
concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l’informazione deve essere preventiva.
Art.
8
Concertazione
1.
Ciascuno dei soggetti di cui all' art. 11, comma 2, ricevuta l'informazione, ai
sensi dell'art. 7, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione
sulle seguenti materie:
a)
criteri generali relativi all’individuazione dei parametri per la
graduazione delle funzioni e delle
connesse responsabilità
ai fini
della retribuzione di posizione;
b)
criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di attribuzione
della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
c)
criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti
e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’art. 17;
d)
criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati
di gestione dei dirigenti, anche con riferimento al procedimento e ai
termini di adempimento.
2.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il
quarto giorno dalla data di
ricezione della richiesta; durante
la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.
3.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla
data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
Art.
9
Pari
opportunità
1.
Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale
parità tra uomini e donne all’interno dell’area dirigenziale, nell’ambito
delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della L. 125/1991 e degli
artt. 7, comma 1, e 61 del D.Lgs. n. 29/1993, sono definiti, con la
contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in “azioni
positive” a favore delle donne dirigenti.
2.
Presso ciascun ente sono inoltre costituiti appositi comitati per le pari
opportunità, composti da un rappresentante dell’ente, con funzioni di
presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’ente.
3.
I comitati per le pari opportunità hanno il compito di:
a)
svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio,
ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L.
125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed
estera in materia e con riferimento ai programmi
di azione della Comunità Europea;
b)
individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra
donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento
alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento
dell’occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento
alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
c)
promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne
dirigenti dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la
professionalità;
d)
proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi
di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche
del fenomeno.
4.
Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli
strumenti idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2.
5.
In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, tenendo conto
delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono
concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la
posizione delle donne dirigenti in seno alla famiglia, con particolare
riferimento a:
a)
accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento
degli stessi;
b)
perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a
parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione
di incarichi o funzioni più qualificate;
c)
individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti
coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
6.
Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del comma 5, formano
oggetto di valutazione in una apposita relazione annuale dei Comitati di cui
al comma 2.
7.
I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere
rinnovati nell’incarico per una sola volta.
8.
I Comitati per le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su
richiesta di almeno tre componenti e deliberano all’unanimità.
CAPO
II
I
soggetti sindacali
Art.
10
Soggetti
sindacali nei luoghi di lavoro
1.
I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali
aziendali costituite espressamente per l’area della dirigenza dalle
organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei
CCNL della stessa area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 29/1993.
2.
La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino
alla costituzione delle RSU per la specifica area della dirigenza in base a
quanto previsto dall’art. 19, comma 6 del CCNL quadro del 7.8.1998.
3.
Fino alla costituzione delle RSU il complessivo monte dei permessi
sindacali, pari ad 81 minuti per dirigente ai sensi dell’art. 8, comma 1 del
CCNQ sui distacchi ed aspettative sindacali del 7.8.1998, è interamente
fruibile da parte dei soggetti indicati nell’art. 10, comma 1 del CCNL
quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della ripartizione
del monte permessi, il grado di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è
accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato associativo espresso
dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito
dello stesso ente.
Art.
11
Composizione
delle delegazioni
1.
Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti
che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2.
Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle RSU relative
alle Aree della Dirigenza, la
delegazione è composta:
·
dalle rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite per l’area
della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie locali;
·
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di
categoria firmatarie del presente CCNL.
3.
Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di
cui all’art. 10 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’ente
per l’area della dirigenza.
CAPO
III
Procedure
di raffreddamento dei conflitti
Art.
12
Clausole
di raffreddamento
1.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza,
buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei
conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione
decentrata le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti
non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
TITOLO
III
RAPPORTO
DI LAVORO
Art.
13
Affidamento
e revoca degli incarichi
1.
L’art. 22 del CCNL del 10.4.1996 è sostituito come segue:
“1. Gli enti
attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la
disciplina dell’ordinamento vigente.
2.
Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le
regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall’art. 19,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29/1993, con particolare riferimento ai criteri per
il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi
diversi nonché per relativa durata che non può essere inferiore a due anni,
fatte salve le specificità da indicare nell’atto di affidamento e gli
effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati.
3.
La revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza può avvenire
solo per motivate ragioni organizzative e
produttive o per effetto dell’applicazione del procedimento di valutazione
di cui all’art. 14, comma 2.
4. I
criteri generali di cui al comma 2 , prima della definitiva adozione sono
oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 2,
seguita, su richiesta, da un incontro.”
Art.
14
Verifica
dei risultati e valutazione dei dirigenti
1.
L’art. 23 del CCNL del 10. 4.1996 è sostituito come segue:
“1.
Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente
assunti in relazione anche a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e 3 del
D.Lgs. n. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta
dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati
alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
2.
Le prestazioni, le competenze organizzative dei dirigenti e il livello di
conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le
procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche
dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti
dagli ordinamenti degli enti per i dirigenti che rispondano direttamente all’organo
di direzione politica. Gli enti disciplinano gli effetti sanzionatori degli
accertamenti negativi, il relativo procedimento e gli strumenti di tutela, ivi
compresi la previa contestazione ed il contraddittorio, in coerenza con i
principi fissati dall’art. 21 del D.Lgs. n. 29/1993. La revoca dell’incarico
comporta la perdita della relativa retribuzione di posizione e di risultato,
fermo restando quanto previsto dall’art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 29 del
1993.
3.
Gli enti adottano
preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione
delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei
relativi risultati di gestione. Tali criteri, prima della definitiva adozione
sono oggetto di concertazione ai sensi dell’ art. 8. I sistemi di
valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell’inizio dei relativi
periodi di riferimento.
Art.
15
Comitato
dei Garanti
1.
Gli
enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, istituiscono, entro 60
giorni dalla stipulazione del presente CCNL,
il collegio dei garanti di cui all’art. 21, comma 3, del D.Lgs.
n. 29/1993, anche attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, e
ne disciplinano la composizione ed il funzionamento prevedendo in ogni caso la
partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti.
2.
I provvedimenti previsti dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 sono
adottati previo conforme parere del comitato dei garanti che deve esprimersi
entro trenta giorni; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale
parere.
Art.
16
Mobilità
1.
Qualora il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra
amministrazione del Comparto che vi abbia dato assenso, il nullaosta dell’amministrazione
di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi.
Art.
17
Risoluzione
consensuale
1.
L’ente o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
2.
Ai fini di cui al comma 1, gli enti, previa disciplina delle condizioni,
dei requisiti e dei limiti, possono
erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva capacità
di spesa dei rispettivi bilanci. La misura dell’indennità può variare fino
ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di
posizione in godimento.
3.
Per le Regioni e le Province, la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente
in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è
correlata una diminuzione degli
oneri di bilancio derivante, a
parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali,
dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica
dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze.
4.
I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e
dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della
definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8.
Art.
18
Collegio
di conciliazione
1.
Il comma 1 dell’art. 30 del CCNL del 10.4.1996 e successive
modificazioni è così sostituito:
“1.
Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale,
avverso gli atti applicativi dell’art. 27, commi 1, 2, 3, del presente CCNL
il dirigente può altresì attivare la procedura disciplinata nei commi
seguenti.”
2.
I commi 15, 17 e 18 del citato art. 30 sono soppressi. Nel comma 8 sono
soppresse le parole “...anche nel caso di cui al comma 15”.
Nel comma 10 le parole “...
22 mensilità” sono sostituite dalle parole “24 mensilità”.
Art.
19
Aspettativa
per motivi personali o di famiglia
1.
Al dirigente possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le
esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e
senza decorrenza dell’anzianità, per
una durata complessiva di dodici mesi in un quadriennio da fruirsi al massimo
in due periodi.
2.
I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione
ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto
del dipendente.
Art.
20
Aspettativa
per dottorato di ricerca o borsa di studio
1.
Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13
agosto 1984, n. 476 oppure
che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre
1989, n. 398 è collocato, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o
della borsa.
Art.
21
Altre
aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge
1.
Le aspettative per servizio militare, richiamo alle armi, cariche pubbliche
elettive, volontariato e servizio all’estero del coniuge restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
Art.
22
Cumulo
di aspettative
1.
Il dirigente non può usufruire continuativamente di due periodi di
aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi
di servizio attivo.
2.
L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che
ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dirigente a
riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dirigente,
per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art. 23
Formazione
1. Il
comma 2 dell’art. 32 del CCNL del 10.4.1996 è così sostituito:
“
In conformità a quanto previsto dal protocollo sul lavoro pubblico del
12.3.1997, nel quadriennio 1998-2001, gli enti destinano annualmente alle
finalità previste dal presente articolo una quota almeno pari all’1% della
spesa complessiva del personale dirigenziale. Le somme destinate alla
formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento, sono
vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo per le medesime finalità.”
TITOLO
IV
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art.
24
Incrementi
tabellari
1.
Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale stabilito dall’art.
2 del CCNL del 27.2.1997 è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili
con decorrenza dalle date sottoindicate:
| Decorrenze |
Incrementi |
| dall’1.11.1998 |
L. 74.000 |
| dall’1.07.1999 |
L. 62.000 |
2.
Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica
dirigenziale, dall’1.7.1999, è pertanto rideterminato in L. 37.632.000, per
dodici mensilità.
3.
Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi in godimento dai dirigenti in servizio
alla data di stipulazione del presente contratto. E’ altresì confermato il
maturato economico annuo di cui all’art. 35, comma 1 lettera b) del CCNL del
10.4.96.
Art. 25
Effetti nuovi trattamenti
economici
1.
Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell’
articolo 24 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di
fine servizio, sull'indennità alimentare di cui all'articolo 29, comma 4 del
CCNL del 10.4.1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2.
I benefici economici risultanti dall' applicazione dell’articolo 24
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità
premio di fine servizio e di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3.
Si conferma la disciplina di cui all’art. 36, comma 3, del CCNL del
10.4.1996.
Art.
26
Finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato
1.
A decorrere dall’anno 1999, per il finanziamento della retribuzione di
posizione e della retribuzione di risultato sono utilizzate le seguenti
risorse:
a)
l’importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di
posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998,
secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997;
b)
le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
c)
i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma
3, del D.Lgs. n. 29/1993;
d)
un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997
a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno 2000,
corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati di
inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello
tabellare e la indennità integrativa speciale.
e)
le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del presente
CCNL e all’art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni;
f)
le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale
trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni;
g)
l’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità
nonché quello del maturato economico di cui all’art. 35, comma 1,
lett. b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a
far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all’art. 27.
h)
le risorse derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art. 32;
2.
Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano
la possibilità di integrare, dall’anno 1999, le risorse economiche di cui
al comma 1, sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della
dirigenza per l’anno 1997.
Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti
locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia
intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato.
3.
In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con
incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della
dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli
enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di
cui all’art. 39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l’entità
delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla
rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente
coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito
delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga
disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano
per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.
4.
A decorrere dal 31.12.1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento
della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della
dirigenza possono essere integrate dagli enti nell’ambito delle effettive
disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che
certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio,
individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano
a stipulare entro il 30.4.2000; a tal fine l’ARAN convoca le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data
della sua stipulazione. Nella
predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il
personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante
personale.
5.
Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non
superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente
capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli
incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della
qualifica dirigenziale.
6.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei commi
3, 4 e 5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art.
4.
Art.
27
Retribuzione
di posizione
1.
Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle
funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di
parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità
organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne.
2.
La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nei limiti delle disponibilità delle risorse di cui all’art. 26, entro i
seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
da
un minimo di L. 17.000.000 a un massimo di L. 82.000.000.
3.
In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l’utilizzo,
in particolare, della nuove risorse acquisite in attuazione dell’art. 26,
gli enti, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destinano in via
prioritaria le risorse stesse all’adeguamento al valore minimo di cui al
comma 2 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.
4.
Limitatamente al periodo di vigenza del presente contratto, gli enti
utilizzano, se necessario, le risorse di cui al comma 3 per ridefinire i
valori minimi della retribuzione di posizione assicurando che i medesimi non
siano comunque inferiori per la durata dell’incarico conferito al dirigente
interessato a quelli risultanti dall’applicazione dell’art. 42 del CCNL
del 10.4.1996 e successive modifiche.
5.
I Comuni e le Camere di Commercio, con strutture organizzative complesse
approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano
delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione
di posizione indicato nel comma 2.
6.
Le Regioni e le Province, nell’ambito delle risorse disponibili ai sensi
dell’art. 26, possono determinare valori superiori a quello massimo indicato
nel comma 2 per la retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali di massima responsabilità previste dai rispettivi ordinamenti,
qualora gli stessi enti, nell’ambito delle regole definite in base alla loro
autonomia organizzativa, non conferiscano, all’interno o all’esterno, i
relativi incarichi mediante contratto individuale a termine di diritto privato
con oneri a carico dei singoli bilanci.
7.
Ai Segretari Generali, anche
di provenienza ministeriale, le Camere di Commercio applicano gli istituti
economici di cui agli artt. 26 e 27. Nel caso di nomina in sede diversa ai
sensi dell’art. 20 della L. 580/93, per la determinazione dell’indennità
di fine rapporto si considera l’anzianità maturata anche nell’amministrazione
di provenienza, fermo restando il concorso di quest’ultima per il solo
ammontare maturato a tale titolo presso di essa.
8.
La retribuzione di posizione dei dirigenti degli enti pubblici non economici
dipendenti dalle Regioni a statuto ordinario e degli I.A.C.P., è definita
entro i valori indicati nel comma 2 in base ai criteri stabiliti dalle stesse
Regioni in relazione alle leggi regionali istitutive dei singoli enti.
9.
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione
devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo
risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la
retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al
finanziamento della retribuzione di posizione
a decorrere dall’esercizio finanziario successivo.
Art.
28
Finanziamento
della retribuzione di risultato
1.
Al fine di sviluppare, all’interno degli enti, l’orientamento ai
risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione
accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è
destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di
cui all’art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%. Resta in ogni
caso confermata la destinazione alla retribuzione di posizione di un importo
non inferiore alle risorse già previste, nel 1998, nel fondo di cui all’art.
37, comma 2 del CCNL del 10.4.1996 e successive modifiche.
2.
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato
devono essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove
ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al
finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo.
3.
La percentuale indicata nel comma 1 si realizza, anche progressivamente,
utilizzando le risorse già destinate dagli enti alla retribuzione di
risultato nonché quelle integrative previste dall’art. 26 per la parte che
eventualmente residua dopo il prioritario finanziamento della retribuzione di
posizione di cui all’art. 27, commi 3 e 4.
Art.
29
Retribuzione
di risultato
1.
Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato.
2.
Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, gli enti devono prevedere che
la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di
preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 14, comma1, del D.Lgs. n. 29/93, e della positiva
verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con
detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all’art. 23
del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall’art. 14. Nella determinazione dei criteri gli enti devono anche valutare la
correlazione tra la retribuzione di risultato e i compensi professionali
percepiti ai sensi dell’art. 37 del presente CCNL e dell’art. 18 della L.
109/94.
Art.
30
Disapplicazione
di disposizioni in contrasto
con
la disciplina contrattuale sul trattamento economico
1.
Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs.
n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni
legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito
trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal
presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento
fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente
percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti
dall’art. 19; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
2.
I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli
correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento
economico accessorio, incrementano le risorse dell’art. 26.
3.
La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del
personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di
rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento
alla indennità, comunque denominata, prevista dall’art. 16, comma 3 della
legge 253/1990 ed in godimento all’atto dell’inquadramento.
Art.
31
Disposizioni
particolari
1.
La retribuzione di posizione di ogni funzione dirigenziale, negli enti
indicati nell’art. 39, comma 5 del CCNL del 10.4.1996, già rideterminata
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5 del CCNL del 27.2.1997, viene
nuovamente ricalcolata, con effetto dall’1.1.1998, incrementandola in misura
percentuale in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse già
accantonate dai singoli enti ai sensi dell’art. 4, comma 7, del CCNL del
27.2.1997 e l’intero importo destinato nell’anno 1997 al finanziamento
delle retribuzioni di posizione.
2.
Negli enti di cui al comma 1, permanendo alla data del 31.12.1999 l’assenza
delle condizioni indicate nell’art. 38, comma 3, del CCNL del 10.4.1996, la retribuzione di posizione ricalcolata secondo le indicazioni
dello stesso comma 1, è ulteriormente incrementata di un importo pari al 3,3%
del relativo valore con effetto dal 31.12.1999.
3.
Gli
enti di cui ai commi 1 e 2, si impegnano ad assumere, secondo i rispettivi
ordinamenti, tutte le iniziative necessarie perché le condizioni indicate
nell’art. 38, comma 3, del CCNL del 10.4.1996 siano realizzate integralmente
entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL.
4. Per gli enti
di cui ai commi 1 e 2 è confermata la clausola di salvaguardia di cui all’art.
42, comma 1, del CCNL del 10.4.1996 con riferimento all’importo della
retribuzione di posizione in godimento alla data del 31.12.1997.
5.
Gli
enti in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3 del CCNL del
10.4.1996 che non abbiano ancora applicato alla data del 31.12.1998 la
clausola di salvaguardia di cui all’art. 42, comma 1 dello stesso CCNL
possono darvi attuazione una sola volta entro sei mesi dalla data di
stipulazione del presente CCNL.
Art.
32
Onnicomprensività
del trattamento economico
1.
Le somme acquisite dagli enti a seguito dell’adeguamento dei rispettivi
ordinamenti al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei
dirigenti previsto dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs n. 29 del 1993, integrano
le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato secondo la disciplina dell’art. 26.
2.
Le risorse di cui al comma 1, correlate agli incarichi previsti dal citato
art. 24 del D.Lgs. n. 29/93, sono utilizzate per:
a)
determinare, ai sensi dell’art. 27, i
valori economici delle funzioni dirigenziali nei limiti in cui si tratti
di compensi aventi carattere di stabilità e continuità;
b)
incrementare, ai sensi dell’art. 29, la retribuzione di risultato dei
dirigenti che abbiano contribuito alla loro acquisizione, quando si tratti di
compensi aventi carattere episodico.
Art.
33
Mensa
1.
Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con
le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa,
secondo le modalità indicate nell’art. 34, attribuire ai dirigenti buoni
pasto sostitutivi.
2.
Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente
in servizio.
3.
Il dirigente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un
terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita
da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari
e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente.
4.
In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Art.
34
Buono
pasto
1.
Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma
che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo
33, se optasse per l’istituzione della mensa di servizio.
2.
I dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti,
ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche
nelle ore pomeridiane.
3.
Il dirigente in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste
dal presente articolo riceve i buoni pasto dall’ente ove presta servizio.
Art.
35
Trattamento
di trasferta
1.
Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria
attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante
più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio.
Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo
compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la
distanza si computa dalla località più
vicina a quella della trasferta. Ove
la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le
distanze si computano da quest’ultima località.
2. Ai
dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità
di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
· L. 46.700 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
·
L. 1.945 per ogni ora di trasferta, in caso di
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in
caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b) il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed
altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di
prima classe o equiparate.
c)
il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei
casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma
11.
3. Ai soli
fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera
anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il
dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il
proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 38, commi 2 e ss.,
del presente CCNL e al dirigente spetta l’indennità di cui al comma 2,
lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso delle
spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una
indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina
verde per ogni Km.
5. Per le
trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della
spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle,
secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della
spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 59.150 per il primo
pasto e di complessive L. 118.300 per i due pasti. Per le trasferte
di durata non inferiore a 8 ore, compete
solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di
trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a
trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in
residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa
per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto
al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
6. Gli enti
individuano, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, particolari
figure dirigenziali alle quali, in considerazione della impossibilità di
fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di
strutture e servizi di ristorazione, viene
corrisposta in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfetaria di L.
60.000 lorde. Con la stessa
procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese
relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente
per l’espletamento dell’incarico affidato.
7. Nel caso
in cui il dirigente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l’indennità di
cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione
per l’indennità di trasferta in misura intera.
8. L’indennità
di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore
alle 4 ore.
9. L’indennità
di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta
continuativa nella medesima località.
10. Il
dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad
una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
11. Gli
enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in
funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta
per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo,
individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le
relative modalità procedurali.
12.
Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente
articolo con le seguenti modifiche:
- l’indennità
di trasferta di cui al comma 1, lettera a) ed i rimborsi dei pasti di cui al
comma 5 sono incrementati del 30%.
13.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per
tale specifica finalità.
Art.
36
Trattamento
di trasferimento
1.
Al dirigente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio,
quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese
documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone
di famiglia che lo seguono nel trasferimento
(coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°
grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli
effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai
sensi dell’art. 35, comma 11 e previi opportuni accordi da prendersi con l’ente.
2. Al
dirigente competono anche:
- l’indennità
di trasferta di cui all’art. 35, comma 2, limitatamente alla durata del
viaggio;
- una indennità
di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dirigente
si trasferisca con la famiglia, viene determinato da ciascun ente in
base alle proprie disponibilità, previo confronto con i soggetti sindacali di
cui all’art. 11.
3. Il
dirigente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata
risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia
tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. Agli
oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei
limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale
specifica finalità.
Art.
37
Norma
per gli enti provvisti di Avvocatura
1.
Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti
disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di
sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto
legge 27.11.1933 n. 1578 valutando l’eventuale esclusione, totale o
parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di
risultato. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti
abbiano applicato la disciplina vigente per l’Avvocatura dello Stato anche
prima della stipulazione del presente CCNL.
Art. 38
Copertura assicurativa
1.
Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa
della responsabilità civile dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale,
salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a
tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive
capacità di spesa.
2. Gli enti
stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a
servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio,
del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario
per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
3. La
polizza di cui al comma 2 è rivolta alla
copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi,
di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché
di lesioni o decesso del dirigente medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
4. Le
polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione
sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di
cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto
alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
5. I
massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i
corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
6. Gli
importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dal presente articolo sono detratti
dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo
stesso evento.
TITOLO
V
NORME
FINALI E TRANSITORIE
Art.
39
Monitoraggio
e verifiche
1.
Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i
servizi sociali, negli enti ove prestino servizio almeno 10 dirigenti possono
essere costituite, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 11,
comma 2, e senza oneri per le amministrazioni, Commissioni bilaterali ovvero
Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie
- che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai
medesimi temi.
2.
La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni
negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata
rappresentanza femminile.
3.
Le Regioni, l’ANCI, l’UPI, l’UNIONCAMERE, l’UNCEM, le IPAB e le
organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio,
con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a
trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di
riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione
e aggiornamento professionale nonché sull’andamento della contrattazione e
delle controversie individuali.
Art.
40
Disposizioni
transitorie e particolari
1.
Ai dirigenti assegnati ad organismi operanti a livello statale cui partecipano
gli enti del comparto, è conservata la retribuzione di posizione in godimento
presso l’ente di provenienza nel caso che svolgano funzioni di livello
corrispondente eventualmente rivalutata in caso di rideterminazione dei valori
economici delle posizioni dirigenziali successivamente
al comando o al collocamento fuori ruolo.
Analoga previsione opera anche nei confronti dei dirigenti che
usufruiscono dei distacchi di cui al CCNL quadro del 7.8.1998.
2.
Le risorse derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art. 18 della
L. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 37 del
presente contratto, incrementano quelle destinate alla retribuzione di
risultato di cui all’art. 28 e sono destinate ad incentivare le prestazioni
dei dirigenti che le hanno effettuate.
3.
Gli enti adottano gli atti di organizzazione presupposti per l’applicazione
del presente CCNL entro il termine di 6
mesi dalla data della sua stipulazione.
Art.
41
Disapplicazioni
1.
Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell’art. 72, comma
1, del D.Lgs. n. 29/1993, cessano di produrre effetti nei confronti del
personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico
impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
2.
Dalla data di cui al comma 1 sono
inapplicabili, nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, le
norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai
singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o
regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 1
Le parti
convengono che per il riconoscimento delle malattie derivanti da causa di
servizio e per l’equo indennizzo continuano ad applicarsi le norme vigenti,
trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali ed assicurativi e
quindi estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 2
Le parti
convengono che, fino alla adozione degli atti previsti dall’art. 23, comma 1
del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall’art. 14 del presente CCNL,
restano confermati i sistemi di controllo interno e di verifica dei risultati
dei dirigenti vigenti negli enti secondo la precedente disciplina.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA n. 3
Le parti si
impegnano ad approfondire le problematiche connesse alla copertura
assicurativa della dirigenza nelle trattative contrattuali relative al biennio
2000-2001.
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